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Il delitto di diffamazione con particolare attenzione alla diffamazione a mezzo stampa e a quella on line. Prospettive di riforma. La diffamazione è prevista e punita all’art. 595 c.p., collocato nel Libro II, ‘Titolo XII, Capo Il rubricato “Dei delitti contro l'onore”. Ad oggi, il novero di tali delitti è circoscritto al solo reato di diffamazione. Nella formulazione originaria del Codice oltre alla diffamazione era previsto il delitto di ingiuria, recentemente depenalizzato con D.Lgs. 7/2016. Si ritiene tuttavia necessario e prodromico all’analisi della fattispecie oggetto della trattazione, soffermarsi brevemente sul significato di onore o meglio sulle sue differenti accezioni (onore in senso soggettivo e onore in senso oggettivo) che delineano in modo netto i confini tra ingiuria e diffamazione. L’onore in senso soggettivo è l’insieme di tutte le qualità e i valori morali che un individuo ritiene di possedere cd attribuisce a sé stesso. L’onore in senso oggettivo invece è la stima e l’opinione che le altre persone hanno del soggetto; è l’altrui considerazione, la c.d. reputazione. Tl legislatore del 1930 ha fondato il doppio binario di tutela dato dalle due fattispecie — quella di ingiuria e quella di diffamazione — proprio su tale distinzione di onore e sulla percezione che il soggetto passivo ha dell’offesa. Nell’ingiuria infatti, ove viene leso Ponore soggettivo, il soggetto passivo deve essere presente: mentre, nella diffamazione che lede l’onore oggettivo, l’offesa deve essere comunicata a più persone in assenza del soggetto passivo!. E” comprensibile la maggiore gravità della diffamazione rispetto all’ingiuria proprio per le modalità con le quali si realizza la condotta che non permettono alla persona offesa di difendersi nell’immediatezza. Dall’analisi normativa dell’art. 595 c.p. si evince che la diffamazione è un reato comune non essendo richiesta una particolare qualifica in capo al soggetto attivo. La condotta tipica, ricavabile dalla lettura della disposizione è la comunicazione tra più persone offendendo fa reputazione di un soggetto che non è presente e quindi non può percepire la lesione. Si tratta di un reato a forma libera potendosi realizzare la condotta con qualsiasi modalità: in forma verbale, scritta nonché tramite raffigurazioni. Anche le insinuazioni o le sottili allusioni possono integrare it delitto di diffamazione”. Per quanto riguarda la comunicazione a più persone è necessario che queste siano - nel numero - almeno due, ma non è essenziale che percepiscano contemporaneamente l’offesa in quanto si configura P'illecito anche nell’ipotesi in cui tale comunicazione venga avvertita in momenti differenti”. La Corte di Cassazione con Sentenza n. 31728/2004 ha stabilito che sussiste il requisito della comunicazione con più persone . anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite ad almeno un’altra persona, che ne abbia poi cffeitiva conoscenza. * 11 requisito dell'assenza della vittima di diffamazione non va inteso nel senso meramente fisico — come assenza maferiale della persona - ma come impossibilità di questa di percepire l'offesa, sì pensi, ad esempio se l'offesa viene fatta a voce bassa o a distanz ? CHINDEMI, Diffamazione a mezzo stampa (radio-televisione-internet), Milano, 2006. * A tal proposito, la Giurispradenza ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo della diffamazione nel caso di invio a mezzo telefax a un ordine professionale di una lettera contenente espressioni lesive dell’altrui reputazione, poiché la natura del mezzo prescelto implica la conoscenza 0 la conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminati di soggetti (Cass. Pen., Sez. I, 26.04.2007 n. 18888, RV 237367).