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Tesina sulla diffamazione con l'analisi di un caso concreto.
Tipologia: Tesine universitarie
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Tizio è un editorialista del giornale Il Fatto Quotidiano. Scrive un articolo in cui critica l'operato dell' attuale Presidente del Consiglio Mario Monti, definendo la sua politica inutile per l'Italia. La critica fatta dall'editorialista a Mario Monti ha i presupposti per far nascere il reato di diffamazione? Per poter rispondere a questa domanda bisogna prima capire cosa sia la diffamazione.
La diffamazione è un reato previsto nel nostro ordinamento dal codice penale all' articolo 595 secondo cui : Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. La diffamazione lede la reputazione della persona colpita dall'offesa. Con il termine reputazione si
intende la considerazione di cui l'individuo gode sul piano sociale e morale nella società , in sostanza quello che gli altri pensano dell'individuo. La diffamazione prevede l'assenza della persona offesa, che in questo caso non ha possibilità di difendersi ed è un reato più grave rispetto all'ingiuria, laddove l'offesa viene pronunciata in presenza della persona offesa e perciò ha possibilità di difendersi. Se si vuole ottenere la condanna del responsabile bisogna presentare una querela. La querela è disciplinata negli articoli 336 e ss. del codice di procedura penale. La querela è la manifestazione di volontà della persona offesa che chiede di procedere in ordine ad uno specifico reato. La querela può essere presentata oralmente e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell'autorità che la riceve e può essere rimessa cioè ritirata o rinunciata se non è stata ancora presentata. La querela deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi. Il reato di diffamazione non prevede l'arresto o il fermo preventivo dell'accusato, nè l'incarcerazione cautelativa e non sono previste altre misure preventive. L'accertamento del reato è di competenza del giudice di Pace penale ed essendo la condanna quasi sempre pecuniaria, la pena non può essere sospesa e nel momento in cui la sentenza diventa ufficiale deve essere espiata. Dal 21 marzo 2012 cambia la procedura per le cause civili di risarcimento da diffamazione a mezzo stampa. La nuova normativa, prevista dall’art. 5, primo comma, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, prevede il preventivo passaggio obbligatorio ad un mediatore. Questo dovrà avvenire prima di iniziare una vertenza giudiziaria al fine di ottenere dal tribunale civile un indennizzo come risarcimento per articoli pubblicati su agenzie di stampa, quotidiani e periodici o mandati in onda da radio, tv ed internet e ritenuti diffamatori e il procedimento di mediazione avrà una durata non superiore a quattro mesi. Il reato di diffamazione non
danno patrimoniale, risarcimento del danno non patrimoniale, riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa; pubblicazione della sentenza di condanna. Il risarcimento del danno patrimoniale é ammissibile nella sola ipotesi in cui sussiste un nesso causale tra la pubblicazione delle notizie lesive della reputazione professionale di una persona e la successiva diminuzione patrimoniale dell’offeso. Viene richiesto alla persona offesa di dimostrare concretamente come la pubblicazione dell’articolo abbia effettivamente provocato, un danno emergente o un lucro cessante, oppure gli abbia impedito di inserirsi nei normali rapporti sociali, comportandogli in questo modo un' influenza negativa sulla capacità di reddito futuro. In mancanza di tale prova non viene preso in considerazione il potere discrezionale conferito al giudice dell’art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, in quanto l’esercizio di tale potere é subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Secondo la giurisprudenza prevalente il danno non patrimoniale una volta che vengono riconosciuti gli estremi della diffamazione viene considerato in re ipsa (Trib. Roma 14.7.1989). L’art 12 della legge 8.2.1948, n. 47, sulla stampa prevede una riparazione pecuniaria come sanzione conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa. Anche se il reato di diffamazione si sia estinto per amnistia, non si estingue invece la riparazione pecuniaria che anzi può essere chiesta dalla persona offesa dal reato anche dinanzi al giudice civile. La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più quotidiani e periodici costituisce una forma di risarcimento del danno in forma specifica. Tale forma di riparazione è idonea a ripristinare la reputazione del soggetto lesa dalla pubblicazione di un articolo avente contenuto diffamatorio. La pubblicazione normalmente avviene a cura e spese della parte che ha subito la
condanna, tuttavia, nel caso in cui quest’ultima non ottemperi all’ordine del giudice, può provvedersi direttamente il soggetto leso che provvederà in seguito a chiedere la rivalsa.
Non è facile configurare il reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto si deve tenere conto anche delle norme riguardanti l' informazione e la libertà di espressione. L' art 21 della Costituzione sancisce la libertà di espressione del pensiero. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. I cittadini hanno diritto di essere informati. Vi è un diritto di cronaca e un diritto di critica. La cronaca riporta obiettivamente i fatti, invece, la critica è una valutazione soggettiva dei fatti e rientra nell'ambito dell'art. 21 Cost. In particolar modo, la critica giornalistica costitusce un dissenso motivato nei confronti delle idee ed dei comportamenti degli altri. Solitamente nella critica giornalistica manca l’obiettività poichè spesso consiste in un’interpretazione dei fatti, tale da consistere spesso in una polemica ( Cass. 24.11.1983, Paesini, in Giust. pen.). Nonostante ciò il diritto di critica è soggetto agli stessi limiti che incontra il diritto di cronaca: verità, continenza ed interesse pubblico. Presupposto essenziale dell’esercizio del diritto di critica giornalistica é una informazione corretta e veritiera, non viene richiesta una verità assoluta ma una verità completa. La continenza è più allentata rispetto al diritto di cronaca, sono però ammessi toni aspri, polemici, è sufficiente che non siano offensivi. Le espressioni giornalistiche per rientrare nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica devono avere un linguaggio corretto senza espressioni volgari. Inoltre vi deve essere un interesse pubblico dei cittadini e non una morbosa curiosità. Per
reputazione individuale, la critica non può essere sempre vietata, richiedendosi, invece, un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e la libera manifestazione del pensiero, che è costituzionalmente garantita dall'art 21. I fatti riguardavano la società editrice, il direttore e l'autrice di alcuni articoli giornalistici pubblicati in un periodico locale, che erano stati convenuti in giudizio per diffamazione e condannati sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello di Napoli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali procurati alla persona offesa per un importo complessivo di circa 15.000 euro. La sentenza dei giudici di secondo grado è stata cassata. Appare evidente, a giudizio della Cassazione, che il contenuto degli articoli suddetti era ispirato da un'inequivoca connotazione di sarcastica contrapposizione politica, e che si risolveva in una critica, nella quale l'uso di un linguaggio particolarmente pungente ed incisivo trova più ampi spazi di legittimità ( Cass. civ. n. 20140/2005). Vi è stata la stessa situazione del nostro caso, laddove il termine inutile utilizzato dall'editorialista costituisce una critica politica sarcastica, ma non ha i presupposti per far nascere la diffamazione.