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Responsabilità Sociale d’Impresa e Sostenibilità
La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) rappresenta l’assunzione di responsabilità da parte delle aziende nei confronti di tutti gli stakeholder, cioè tutti i portatori di interessi che possono essere influenzati, direttamente o indirettamente, dall’attività dell’impresa (dipendenti, clienti, fornitori, comunità locali, investitori, ecc.). Secondo il Libro Verde della Commissione Europea (2001), la RSI è l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate. Significa andare oltre il mero rispetto delle leggi, investendo nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con gli stakeholder. Nel 2011 , la definizione europea di RSI viene aggiornata: essa diventa la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società, spostando l’attenzione da singole iniziative a un approccio integrato nella cultura e nella strategia d’impresa
Dal concetto di RSI alla Sostenibilità
La sostenibilità è la capacità di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli delle generazioni future. Si tratta di un equilibrio tra tre dimensioni fondamentali: Ambientale (E – Environmental): tutela delle risorse naturali e degli ecosistemi; Sociale (S – Social): rispetto dei diritti, del benessere e della coesione sociale; Governance (G – Governance): insieme di regole e processi che garantiscono la gestione responsabile dell’impresa. Questa triplice dimensione è alla base del modello ESG (Environmental, Social, Governance), oggi centrale nella valutazione delle imprese.
Agenda 2030 e Sviluppo Sostenibile
Nel 2015 le Nazioni Unite approvano l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta da 193 Paesi. Essa definisce 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), articolati in 169 target e 240 indicatori da raggiungere entro il 2030. Gli SDGs riguardano tutti i Paesi e nessuno deve essere lasciato indietro. L’Unione Europea promuove da tempo lo sviluppo sostenibile, a partire dal Trattato di Maastricht (1992), e nel tempo ha introdotto numerose iniziative e strumenti di politica economica e finanziaria in questa direzione.
Le principali tappe europee
2015 – Task Force TCFD (Financial Stability Board): raccomandazioni per la rendicontazione dei rischi climatici. 2018 – Piano d’Azione per la Crescita Sostenibile (EU Action Plan): orientare la finanza verso obiettivi ambientali e sociali. 2019 – Green Deal Europeo: strategia per rendere l’UE climaticamente neutrale entro il
2021 – Fit for 55: pacchetto di misure per ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. 2022 – Modifica della Costituzione Italiana (artt. 9 e 41): inserimento della tutela dell’ambiente e degli animali tra i principi fondamentali e divieto di attività economiche dannose per salute e ambiente. Un’indagine del 2024 mostra che la sensibilità alla sostenibilità tra le PMI italiane è in crescita, anche se solo l’11% redige un report di sostenibilità.
Le Società Benefit
Le Società Benefit (SB) rappresentano un’evoluzione dell’impresa tradizionale: oltre al profitto, integrano nel proprio oggetto sociale uno o più scopi di beneficio comune, generando impatti positivi su società e ambiente. L’Italia è stato il primo Paese europeo (dal 2016) a introdurre per legge questa forma giuridica (Legge 208/2015, commi 376–384). Ogni società, di persone o di capitali, può diventare SB modificando lo statuto per includere tali finalità, sono escluse le cooperative sociali e le imprese sociali.
Caratteristiche principali
Duplice scopo: profitto e beneficio comune, su società e ambiente. Obblighi: o inserire il beneficio comune nell’oggetto sociale; o nominare uno o più responsabili del beneficio comune; o redigere una relazione annuale allegata al bilancio, relativa al perseguimento del beneficio comune, pubblicata sul sito.
Aree di valutazione dell’impatto
- Governance: trasparenza e responsabilità della gestione;
- Lavoratori: valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in relazione a formazione, benessere e sicurezza;
- Altri stakeholder: rapporti con comunità, fornitori e territorio;
- Ambiente: valutazione del ciclo di vita dei prodotti, uso delle risorse e impatti ambientali. Non sono previsti benefici fiscali, ma i vantaggi derivano da: protezione legale per gli amministratori; miglior reputazione e attrazione di investimenti sostenibili; capacità di attrarre talenti e consumatori sensibili; appartenenza a un network di imprese orientate al bene comune.
Evoluzioni recenti
- Direttiva 2014/95/EU: la Direttiva introduce l'obbligo per le imprese e gruppi di grandi dimensioni di predisporre un'informativa non finanziaria, definendo sia le tematiche di cui fornire disclosure che gli standard minimi di reporting
- EU Action Plan (2018): promuove il finanziamento della crescita sostenibile.
- European Green Deal(2020):Pubblicato dalla Commissione europea, definisce i macro
obiettivi per rendere l'EU climate neutral entro il 2050, disaccoppiare la crescita economica dall'uso delle risorse e garantire che nessuna persona e nessun luogo venga lasciato indietro nella transizione.
- EU Taxonomy (2021): definisce criteri per identificare attività economiche ecosostenibili.
- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD – 2022): estende gli obblighi di rendicontazione a un numero maggiore di imprese, anche non quotate.
Piano d’Azione Europeo per la Crescita Sostenibile: i tre
obiettivi chiave
1) RIORIENTARE I CAPITALI VERSO UN’ECONOMIA SOSTENIBILE
- Stabilire una chiara e dettagliata tassonomia europea per classificare le attività sostenibili
- Creare uno standard europeo per i green bond e marchi per i prodotti finanziari verdi
- Aumentare gli investimenti in progetti sostenibili
- Incorporare la sostenibilità nell'ambito dei servizi di consulenza
- Sviluppare benchmark di sostenibilità
- INTEGRARE LA SOSTENIBILITA' NELLA GESTIONE DEL RISCHIO
- Migliorare l'integrazione della sostenibilità nei rating e nelle ricerche di mercato
- Chiarire gli obblighi di disclosure di asset manager e investitori istituzionali
- Introdurre un fattore di rischio «verde» nelle regole prudenziali per banche e compagnie assicurative.
- AUMENTARE LA TRASPARENZA E LA PIANIFICAZIONE DI LUNGO TERMINE
- Rafforzare la reportistica di sostenibilità
- Promuovere una governance aziendale sostenibile e ridurre la pianificazione di breve termine sul mercato dei capitali.
La Non-Financial Reporting Directive (NFRD) La Direttiva 2014/95/UE, conosciuta come Non-Financial Reporting Directive (NFRD), rappresenta il primo passo normativo dell’Unione Europea verso la rendicontazione obbligatoria delle informazioni non finanziarie da parte delle grandi imprese. È stata adottata nel 2014 a livello europeo, recepita in Italia nel 2016 e applicata per la prima volta nel 2019. Destinatari della Direttiva La NFRD individua come destinatari principali gli Enti di Interesse Pubblico (EIP) con più di 500 dipendenti e i gruppi di grandi dimensioni da essi controllati. Gli Stati membri possono comunque estendere gli obblighi anche ad altre imprese, pur esonerando le PMI (Piccole e Medie Imprese). Gli Enti di Interesse Pubblico a livello comunitario comprendono: società che emettono valori mobiliari quotati su mercati regolamentati dell’UE; banche; imprese di assicurazione e riassicurazione; altre imprese designate dagli Stati membri, in base alla natura dell’attività, alla dimensione o al numero di dipendenti. In Italia, dunque, l’obbligo di rendicontazione riguarda: gli enti di interesse pubblico e i gruppi da essi controllati che abbiano: o più di 500 dipendenti in media annua; o e superino almeno uno dei seguenti limiti: a) totale di stato patrimoniale ≥ 20 milioni di euro; b) ricavi netti da vendite e prestazioni ≥ 40 milioni di euro. Obiettivi e contenuti della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) La Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), redatta su base individuale o consolidata, ha l’obiettivo di consentire la comprensione completa dell’attività svolta, del suo andamento, dei risultati conseguiti e dell’impatto generato sull’ambiente e sulla società. Essa deve affrontare almeno i seguenti ambiti:
- Aspetti ambientali, come l’uso di risorse energetiche (distinguendo tra rinnovabili e non rinnovabili), l’impiego di acqua, le emissioni di gas serra e altri inquinanti, e gli impatti sulla salute, la sicurezza e sull’ambiente in generale.
- Aspetti sociali e relativi al personale, comprendendo la gestione delle risorse umane, la parità di genere, il dialogo con le parti sociali e l’attuazione delle convenzioni internazionali in materia.
- Diritti umani, con riferimento alle misure per prevenirne la violazione e per contrastare ogni forma di discriminazione.
- Lotta alla corruzione, sia attiva che passiva, specificando gli strumenti adottati a tal fine. L’obbligo di redigere la DNF spetta agli amministratori, i quali devono assicurare che la rendicontazione sia veritiera, completa e comparabile nel tempo. È inoltre previsto il principio del “comply or explain”, secondo cui l’impresa può scegliere di non rendicontare su alcuni aspetti, ma solo se non ha ancora politiche o azioni attive in quel campo, spiegando chiaramente il motivo dell’assenza.
Il controllo può essere affidato a: il revisore legale del bilancio; un soggetto incaricato specificamente dell’attestazione di conformità (che deve comunque essere iscritto al Registro dei Revisori Legali); oppure all’organo di controllo interno (come il collegio sindacale), che deve riferire annualmente in assemblea sull’attività svolta. Nella maggior parte dei casi, l’attestatore e il revisore legale coincidono. Essi verificano che: gli amministratori abbiano predisposto correttamente la DNF; le informazioni siano conformi al Decreto nazionale di recepimento e agli standard di rendicontazione adottati. Al termine delle verifiche, il soggetto incaricato rilascia una relazione di attestazione di conformità, che viene pubblicata come allegato alla DNF.
Rendicontazione ESG e Strumenti di Accountability
Gli strumenti di accountability permettono alle imprese di rendere conto agli stakeholder del proprio operato.
1. Accountability diretta
Riguarda i veri e propri strumenti di rendicontazione periodica, come: bilancio sociale, bilancio di sostenibilità, bilancio ambientale, bilancio integrato, bilancio di missione. Questi documenti mirano a comunicare i risultati economici, sociali e ambientali in modo integrato.
2. Accountability indiretta
Comprende strumenti comunicativi e valoriali, come: codici etici; standard di certificazione (es. ISO, SA8000). Servono a dichiarare l’impegno dell’azienda verso comportamenti etici e sostenibili.
Il Report Integrato (Integrated Reporting)
Creato dall’International Integrated Reporting Council (IIRC) nel 2009, il report integrato combina informazioni finanziarie e non finanziarie, fornendo una visione complessiva della creazione di valore nel tempo. È uno strumento che consente di comunicare in modo chiaro, conciso e coerente come la strategia, la governance, le performance e le prospettive contribuiscono alla sostenibilità a lungo termine dell’impresa.
La Normativa in ambito ESG
- Introduzione: il contesto della sostenibilità nelle imprese europee Negli ultimi anni la sostenibilità è divenuta un elemento strutturale del modello di impresa e del governo economico europeo. Non si tratta più di una scelta volontaria o reputazionale, ma di un requisito strategico, connesso alla gestione dei rischi, alla trasparenza e all’accesso ai capitali. L’Unione Europea ha costruito, a partire dal 2014, un articolato sistema di norme e strumenti finalizzati a integrare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) nelle strategie aziendali, nella rendicontazione e nei rapporti con gli stakeholder. L’obiettivo generale è duplice: da un lato, orientare il capitale verso attività sostenibili in linea con il Green Deal europeo; dall’altro, rendere le imprese più trasparenti e responsabili rispetto agli impatti che generano sulla società e sull’ambiente. L’Unione Europea ha costruito un quadro normativo coerente che collega tre pilastri fondamentali: 1. la trasparenza e la rendicontazione (CSRD e ESRS); 2. la gestione responsabile della catena del valore (CSDD); 3. la classificazione delle attività sostenibili (Tassonomia UE).
- L’evoluzione normativa: dalla NFRD alla CSRD 2.1 La NFRD (Non-Financial Reporting Directive) Il primo passo in questa direzione è stato compiuto con la Direttiva 2014/95/UE, nota come NFRD, che introduceva l’obbligo di rendicontazione “non finanziaria” per alcune grandi imprese europee. In Italia la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 254/2016, che obbligava le imprese di interesse pubblico (società quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dipendenti) a pubblicare una dichiarazione non finanziaria riguardante temi ambientali, sociali, attinenti al personale, diritti umani e lotta alla corruzione. La NFRD ha rappresentato un passo fondamentale verso la trasparenza ESG, ma nel tempo ha mostrato limiti evidenti: scarsa comparabilità dei dati, assenza di standard comuni, informativa spesso qualitativa e non verificabile, e un numero ristretto di imprese obbligate.
- La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 3.1 Entrata in vigore e recepimento in Italia Per superare i limiti della NFRD, il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In Italia la CSRD è stata recepita il 14 giugno 2024, sostituendo integralmente la NFRD. Il testo originario è stato poi modificato dalla Direttiva (UE) 2025/794, denominata “Stop the Clock”, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 31 dicembre 2025 (l’Italia l’ha recepita con la Legge n. 118 dell’8 agosto 2025). 3.2 Le principali novità della CSRD La CSRD non si limita ad aggiornare la NFRD, ma ridefinisce completamente il concetto di rendicontazione di sostenibilità, sostituendo l’espressione “informazioni di carattere non finanziario” con “informazioni sulla sostenibilità”. Tra le novità principali:
Questi standard sono:
- emanati direttamente dalla Commissione Europea tramite Delegated Acts;
- coerenti con la EU Taxonomy, la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), e le raccomandazioni TCFD;
- basati su una prospettiva multi-stakeholder, non solo finanziaria;
- rivisti ogni tre anni per aggiornamenti o semplificazioni. Ad oggi, l’EFRAG ha pubblicato 12 standard “sector agnostic”:
- 2 trasversali (ESRS 1 e ESRS 2);
- 5 ambientali (E1–E5);
- 4 sociali (S1–S4);
- 1 di governance (G1). ESRS 1 stabilisce i principi generali della rendicontazione; ESRS 2 definisce le informazioni generali obbligatorie per tutte le imprese. Gli altri standard sono soggetti a valutazione di materialità: l’impresa deve riportare solo ciò che è rilevante per il proprio modello di business e può omettere informazioni non pertinenti.
- Il principio della doppia materialità Uno degli elementi cardine della CSRD è il principio della doppia materialità (double materiality). Un’informazione è “materiale” se è rilevante:
- per gli effetti economico-finanziari sull’impresa (financial materiality), oppure
- per gli impatti che l’impresa genera sull’ambiente e sulla società (impact materiality). L’analisi di materialità avviene in due fasi:
- a livello di argomento tematico (es. cambiamento climatico, economia circolare);
- a livello di obblighi informativi specifici (disclosure requirements) previsti dagli ESRS.
- Altri aspetti innovativi della CSRD
- Digitalizzazione: le informazioni devono essere pubblicate in formato digitale, accessibile gratuitamente, per favorire trasparenza e reperibilità.
- Verifica esterna (“limited assurance”): la conformità della rendicontazione deve essere attestata da un revisore legale o da un prestatore indipendente accreditato, con livello di garanzia limitata.
- Qualità delle informazioni: devono essere comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente.
- Interoperabilità internazionale: forte allineamento con gli standard ISSB e GRI per evitare doppie rendicontazioni.
- La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) Accanto alla CSRD, il 25 luglio 2024 è entrata in vigore la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD), che introduce l’obbligo per le grandi imprese di integrare la sostenibilità nella gestione della catena del valore e di adottare procedure di due diligence per identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente.
Si applica a:
- imprese con oltre 1.000 dipendenti e fatturato > €450 milioni;
- franchising nell’UE con fatturato > €80 milioni (di cui almeno 22,5 milioni derivanti da royalties);
- società madri o imprese extra-UE con le stesse soglie di fatturato nel territorio europeo. Tempistiche di applicazione
- dal 2027 per imprese con >5.000 dipendenti e €1,5 miliardi di fatturato;
- dal 2028 per imprese con >3.000 dipendenti e €900 milioni di fatturato;
- dal 2029 per imprese con >1.000 dipendenti e €450 milioni di fatturato. Obblighi principali Le imprese devono:
- identificare e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente;
- estendere la due diligence alla catena del valore (fornitori, distributori, partner commerciali);
- predisporre piani di transizione climatica per contenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C;
- integrare la due diligence nella governance aziendale, con obblighi di responsabilità per gli organi di amministrazione. Il Pacchetto Omnibus del 2025 propone tuttavia modifiche:
- innalzamento della soglia di applicazione a 5.000 dipendenti e €1,5 miliardi di fatturato;
- limitazione della valutazione degli impatti ai partner diretti;
- monitoraggio delle attività di due diligence ogni cinque anni (anziché annuale).
- Il ruolo del settore finanziario e della Tassonomia UE Le direttive CSRD e CSDD si inseriscono in un contesto più ampio, che comprende la Tassonomia UE, la SFDR e il Regolamento sulla trasparenza bancaria ESG. La Tassonomia è un sistema di classificazione che definisce quando un’attività economica può essere considerata “sostenibile”, sulla base di sei obiettivi ambientali:
- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile delle risorse idriche e marine;
- transizione verso un’economia circolare;
- prevenzione e controllo dell’inquinamento;
- tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Essa rappresenta il punto di riferimento per gli investitori, consentendo di distinguere le attività effettivamente sostenibili dal cosiddetto greenwashing.
- Mitigazione dei cambiamenti climatici,
- Adattamento ai cambiamenti climatici,
- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine,
- Transizione verso un’economia circolare,
- Prevenzione e controllo dell’inquinamento,
- Protezione della biodiversità e degli ecosistemi. Ogni attività economica viene analizzata per capire se e quanto contribuisce a uno o più di questi obiettivi. I criteri di valutazione Per poter essere considerata “ecosostenibile” secondo la tassonomia, un’attività deve rispettare quattro condizioni fondamentali:
- Deve contribuire in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali.
- Non deve danneggiare significativamente gli altri obiettivi (principio del Do No Significant Harm, cioè “non arrecare danni significativi”).
- Deve rispettare le garanzie sociali minime, come i diritti umani, le norme sul lavoro e i principi di buona governance.
- Deve rispettare criteri tecnici precisi, definiti dalla Commissione Europea per ciascun settore economico (identificato tramite i codici NACE). Questo approccio consente di dare una base scientifica e oggettiva alla sostenibilità, evitando che le imprese si limitino a dichiarazioni di principio o a operazioni di “greenwashing”. Come si misura la sostenibilità delle imprese Le imprese devono analizzare le proprie attività per singolo codice NACE, quindi distinguendo tra i diversi rami operativi. Per ciascuno di essi, devono calcolare tre indicatori principali, chiamati KPI:
- la quota di fatturato (turnover) proveniente da attività allineate alla tassonomia,
- la quota di investimenti (CapEx) destinati a progetti sostenibili o a piani di transizione,
- la quota di spese operative (OpEx) collegate a tali attività o piani. Questi dati vanno poi inseriti nella Dichiarazione di Sostenibilità, che fa parte integrante del bilancio d’impresa. Il ruolo delle banche e il Green Asset Ratio Le banche svolgono un ruolo chiave nella transizione ecologica, perché sono loro a decidere dove indirizzare i capitali. Per questo motivo, dal 2024 gli istituti di credito devono pubblicare un indicatore chiamato Green Asset Ratio (GAR), che misura la quota di attività “green” rispetto al totale del portafoglio. In pratica, il GAR indica quanta parte dei prestiti e degli investimenti della banca è destinata a imprese e progetti allineati alla tassonomia. Oggi questi valori sono ancora molto bassi — spesso inferiori al 5% — perché molte imprese finanziate non sono ancora obbligate a rendicontare la propria sostenibilità. La Commissione Europea sta infatti lavorando per rivedere il metodo di calcolo, in modo da rendere questo indicatore più realistico e utile. I piani di sostenibilità aziendale Le imprese soggette alla tassonomia devono elaborare un piano strategico di sostenibilità di durata quinquennale, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Questo piano deve spiegare come l’impresa intende raggiungere la piena sostenibilità entro cinque anni, indicando obiettivi misurabili e azioni concrete.
Nel piano vanno anche individuate le attività di transizione (cioè quelle che oggi non sono pienamente sostenibili ma si stanno migliorando) e le attività abilitanti, che aiutano altre imprese a diventarlo. È un modo per valorizzare non solo chi è già “green”, ma anche chi sta facendo uno sforzo reale verso la transizione. Le proposte di modifica della normativa Nel 2025 è in discussione il cosiddetto “pacchetto Omnibus”, che mira a semplificare alcuni aspetti della tassonomia e della CSRD. Tra le principali novità proposte ci sono: l’applicazione obbligatoria solo alle imprese più grandi (oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di ricavi), un alleggerimento del criterio DNSH, una riduzione drastica dei dati da raccogliere (fino all’89% in meno per le società finanziarie), e una maggiore flessibilità nel calcolo del Green Asset Ratio. L’obiettivo è evitare che le norme diventino troppo pesanti, soprattutto per le PMI, mantenendo però saldo il percorso verso la sostenibilità. La finanza di transizione La tassonomia non è solo uno strumento di classificazione, ma anche la base per costruire la cosiddetta Finanza di Transizione (Transition Finance). Questo concetto nasce con una Raccomandazione della Commissione Europea del 2023 e si riferisce all’insieme di strumenti finanziari pensati per accompagnare le imprese lungo il percorso di trasformazione ecologica. La finanza di transizione si rivolge a tre categorie di soggetti:
- I governi, che devono creare incentivi e politiche di supporto.
- Le banche e gli investitori, che devono sviluppare prodotti finanziari ad hoc.
- Le imprese, che devono predisporre piani di transizione credibili e misurabili, basati su dati concreti. Per valutare questi piani si usano gli stessi indicatori della tassonomia o quelli previsti dagli standard ESRS della rendicontazione europea. Gli strumenti principali: Green, Social e Sustainability-Linked Loans Gli strumenti finanziari più diƯusi in questo ambito sono tre:
- Green Loans, cioè prestiti dedicati a progetti chiaramente “verdi” — come impianti fotovoltaici, miglioramenti di eƯicienza energetica, mobilità sostenibile o gestione dell’acqua. Devono rispettare i Green Loan Principles, che stabiliscono come vengono usati i fondi, come vengono valutati i progetti e come deve essere fatto il reporting.
- Social Loans, simili ai precedenti, ma orientati a finalità sociali come l’inclusione, l’istruzione, la salute o l’edilizia accessibile.
- Sustainability-Linked Loans (SLL), che rappresentano una forma più flessibile: non finanziano un progetto specifico, ma sono legati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità aziendale. L’impresa e la banca stabiliscono insieme alcuni indicatori (per esempio la riduzione delle emissioni, il consumo di energia, la presenza femminile nei ruoli apicali), e se l’azienda raggiunge i target, ottiene condizioni economiche più vantaggiose, come tassi d’interesse più bassi. Le PMI e il dialogo con le banche Per le piccole e medie imprese il tema della sostenibilità può sembrare complesso, ma in realtà è sempre più centrale anche per loro.