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Slides sullo split payment, Slide di Contabilità

Descrizione dello strumento, dei soggetti attivi e passivi e di quelli esonerati dall'applicazione dello stesso

Tipologia: Slide

2016/2017

Caricato il 17/10/2017

Valeriadeno91
Valeriadeno91 🇮🇹

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Benedetto Santacroce
Lo Split Payment
LO SPLIT PAYMENT
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Benedetto Santacroce

Benedetto Santacroce

Base Giuridica

  • Art. 1, comma 629, lett. b) Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015)  Nuovo art. 17-ter DPR 633/
  • Decreto MEF 23/1/2015 (e relazione)  Misure attuative
    • Lo strumento è di derivazione comunitaria (cfr. Libro verde sul futuro dell’IVA)

Benedetto Santacroce

Campo di applicazione

  • Si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, delle università, delle ASL, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza. - Elenco mutato da art. 6, comma 5, DPR 633/72 in materia di esigibilità differita  esteso dalla circolare 1/E/2015  art. 6(5) non trova applicazione in concorrenza con split payment

Benedetto Santacroce

Campo di applicazione

  • Sul piano soggettivo la circolare 1/E DEL 9 FEBBRAIO 2015 ha:
    • Stabilito la ratio che è sottesa alla norma: disposizione antievasione
    • definito meglio i soggetti interessati.
    • Fornito un criterio per individuare i soggetti interessati utilizzando gli indici della PA (IPA)
    • Ha individuato i soggetti esclusi

Benedetto Santacroce

Campo di applicazione

  • Soggetti inclusi:
    • Enti ospedalieri
    • Enti pubblici di ricovero
    • Enti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB e ASP)
    • Enti pubblici di previdenza (INPS)

Benedetto Santacroce

Campo di applicazione

  • Soggetti esclusi:
    • Casse previdenziali private
    • Le aziende speciali
    • Ordini professionali
    • AGCOM
    • INAIL
    • AGID

Benedetto Santacroce

Campo di applicazione

  • Si applica
    • Solo alle operazioni certificate con fattura
  • Non si applica
    • se l’operazione è certificata con scontrino o ricevuta fiscale
    • Se l’operazione è assoggettata a regimi speciali Iva (regime del margine, regime speciale agenzie di viaggi e editoria)

Benedetto Santacroce

Operatività

  • Il nuovo regime si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 ° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
  • Tuttavia, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, è previsto che le PA tenute allo split payment accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015.

Benedetto Santacroce

Credito IVA

  • I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA e che si trovano con eccedenza di credito IVA a causa del mancato introito dell’imposta sulle operazioni attive, possono richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile , se di importo superiore a 2.585,28 euro, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lett. a) del DPR 633/1972 e possono anche beneficiare del rimborso IVA trimestrale

Benedetto Santacroce

Credito IVA

  • I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA sono individuati tra coloro nei cui confronti il rimborso è eseguito in via prioritaria, limitatamente alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a split payment , entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17 ter, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA - Cfr. art. 38-bis, comma 10 DPR 633/72 e DM 23/1/

Benedetto Santacroce

Scritture in PD

Benedetto Santacroce

Adempimenti

  • PA - Versamento dell’IVA
    • il versamento può essere effettuato (a scelta): o con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile o in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno o entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente

Benedetto Santacroce

Adempimenti

  • PA soggetto passivo - Versamento dell’IVA
    • Le PA che sono soggetti passivi IVA che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro delle fatture o dei corrispettivi (artt. 23/24 DPR 633/72) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente

Benedetto Santacroce

Verifiche e controlli

  • I versamenti sono monitorati dall’AdE, che, previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 27 dicembre 2007, n. 244
  • in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le PA mettono a disposizione dell’AF, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento
  • gli organi interni di revisione e di controllo della PA vigilano, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta da parte delle PA