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Decreti legge, Appunti di Diritto Costituzionale

Appunti del professore Andrea Cardone

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 08/02/2014

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Decreti legge ( fonti primarie insieme ai decreti legislativi)
Per la prima volta i decreti legge vengono disciplinati dal nostro ordinamento dall’art 3 della legge 100/1926.
Essi sono atti normativi primari che il governo adotta per intervenire in un caso straordinario di necessità e
di urgenza. I decreti legge non era però sconosciuti alla prassi precedente ( rispetto alla legge trattata sopra),
quindi alla prassi dell’età statutaria precedente il regime fascista, semplicemente essi vivevano in una sorta di
indistinzione rispetto a tutti gli altri atti normativi che non erano previsti espressamente dallo Statuto
Albertino che all’art 6 contemplava solo la funzione legislativa poiché nello Stato liberale borghese l’unica
possibile fonte, in quanto espressione della sovranità popolare, era la legge. Ma nella prassi si erano
affermati degli altri fenomeni tra cui la delegazione legislativa, la decretazione d’urgenza … tutti fenomeni
normativi di livello primario che non erano espressamente disciplinati dallo Statuto, ma si erano diffusi nella
prassi dei rapporti tra Parlamento e Governo.
NON DIRE ALL’ESAME CHE IL DECRETO LEGGE COMPARE PER LA PRIMA VOLTA CON LA
LEGGE 100/1926, MA C’ERANO ANCHE PRIMA E LA LEGGE DEL ’26 E’ LA PRIMA DISCIPLINA
POSITIVA DEI DECRETI LEGGE.
La legge afferma che il decreto legge, una volta posto in essere, doveva essere presentato alle Camere del
Parlamento per la conversione e tale conversione doveva avvenire entro 2 anni. In secondo luogo il decreto
legge non convertito perdeva efficacia in maniera non retroattiva: tutti i rapporti giuridici che erano stati
disciplinati dal decreto legge per i due anni che precedevano la sua scadenza continuavano a soggiacere alla
disciplina del decreto legge non convertito ( perdita di efficacia “ ex nunc”= “ da ora”).
Quella retroattiva ,che comporta la caducazione di tutti gli effetti in medio tempo prodotti da un atto, si
chiama “ ex tunc” = “ da allora”.
Dunque ,in epoca fascista, il decreto legge si doveva convertire in 2 anni e se non convertito perdeva
efficacia ,in maniera non retroattiva, ex nunc ; ciò vuol dire che sostanzialmente bastava presentare ogni due
anni un decreto legge con lo stesso identico contenuto per espropriare di fatto il Parlamento della funzione
legislativa. La così detta “reiterazione del decreto “ era funzionale ad assicurare la stabilità della norma ,
prodotta in via eccezionale d’urgenza, all’interno dell’ordinamento.
NOVITA DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA:
Commi 2 e 3 dell’art 77 della C ( disciplina più restrittiva della legge 100 del 1926):
Comma 2 determina i presupposti della decretazione d’urgenza ( i casi straordinari di necessità e urgenza) e
stabilisce che i provvedimenti provvisori con forza di legge, adottati dal Governo sotto la sua responsabilità,
devono essere presentati per la conversione alle Camere il giorno stesso; le Camere devono riunirsi anche se
sciolte entro 5 gg.
Comma 3 stabilisce che la conversione deve avvenire in 60 gg , altrimenti il decreto per efficacia in maniera
retroattiva, ovvero “ ex tunc”.
Legge di sanatoria( adottata dalle Camere nel caso di non conversione del decreto) legge che interviene a
stabilizzare nell’ordinamento gli effetti di un decreto legge non convertito in 60 gg. Questa è una legge
retroattiva ( l’unica espressamente prevista dalla Costituzione la legge è normalmente irretroattiva e dunque
dispone solo per “l’avvenire”).
Regola: i decreti legge non convertiti perdono effetto in maniera non retroattiva.
Eccezione ricollegabile alla nozione di “Rapporto esaurito” = rapporto che non deve più produrre effetti
giuridici. Può essere di vari tipi: es . un rapporto di diritto privato esaurito è un contratto a prestazioni
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Decreti legge ( fonti primarie insieme ai decreti legislativi)

Per la prima volta i decreti legge vengono disciplinati dal nostro ordinamento dall’art 3 della legge 100/1926. Essi sono atti normativi primari che il governo adotta per intervenire in un caso straordinario di necessità e di urgenza. I decreti legge non era però sconosciuti alla prassi precedente ( rispetto alla legge trattata sopra), quindi alla prassi dell’età statutaria precedente il regime fascista, semplicemente essi vivevano in una sorta di indistinzione rispetto a tutti gli altri atti normativi che non erano previsti espressamente dallo Statuto Albertino che all’art 6 contemplava solo la funzione legislativa poiché nello Stato liberale borghese l’unica possibile fonte, in quanto espressione della sovranità popolare, era la legge. Ma nella prassi si erano affermati degli altri fenomeni tra cui la delegazione legislativa, la decretazione d’urgenza … tutti fenomeni normativi di livello primario che non erano espressamente disciplinati dallo Statuto, ma si erano diffusi nella prassi dei rapporti tra Parlamento e Governo.

NON DIRE ALL’ESAME CHE IL DECRETO LEGGE COMPARE PER LA PRIMA VOLTA CON LA LEGGE 100/1926, MA C’ERANO ANCHE PRIMA E LA LEGGE DEL ’26 E’ LA PRIMA DISCIPLINA POSITIVA DEI DECRETI LEGGE.

La legge afferma che il decreto legge, una volta posto in essere, doveva essere presentato alle Camere del Parlamento per la conversione e tale conversione doveva avvenire entro 2 anni. In secondo luogo il decreto legge non convertito perdeva efficacia in maniera non retroattiva: tutti i rapporti giuridici che erano stati disciplinati dal decreto legge per i due anni che precedevano la sua scadenza continuavano a soggiacere alla disciplina del decreto legge non convertito ( perdita di efficacia “ ex nunc”= “ da ora”).

Quella retroattiva ,che comporta la caducazione di tutti gli effetti in medio tempo prodotti da un atto, si chiama “ ex tunc” = “ da allora”.

Dunque ,in epoca fascista, il decreto legge si doveva convertire in 2 anni e se non convertito perdeva efficacia ,in maniera non retroattiva, ex nunc ; ciò vuol dire che sostanzialmente bastava presentare ogni due anni un decreto legge con lo stesso identico contenuto per espropriare di fatto il Parlamento della funzione legislativa. La così detta “reiterazione del decreto “ era funzionale ad assicurare la stabilità della norma , prodotta in via eccezionale d’urgenza, all’interno dell’ordinamento.

NOVITA’ DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA:

Commi 2 e 3 dell’art 77 della C ( disciplina più restrittiva della legge 100 del 1926):

Comma 2 determina i presupposti della decretazione d’urgenza ( i casi straordinari di necessità e urgenza) e stabilisce che i provvedimenti provvisori con forza di legge, adottati dal Governo sotto la sua responsabilità, devono essere presentati per la conversione alle Camere il giorno stesso; le Camere devono riunirsi anche se sciolte entro 5 gg.

Comma 3 stabilisce che la conversione deve avvenire in 60 gg , altrimenti il decreto per efficacia in maniera retroattiva, ovvero “ ex tunc”.

Legge di sanatoria( adottata dalle Camere nel caso di non conversione del decreto) legge che interviene a stabilizzare nell’ordinamento gli effetti di un decreto legge non convertito in 60 gg. Questa è una legge retroattiva ( l’unica espressamente prevista dalla Costituzione la legge è normalmente irretroattiva e dunque dispone solo per “l’avvenire”).

Regola: i decreti legge non convertiti perdono effetto in maniera non retroattiva.

Eccezione ricollegabile alla nozione di “Rapporto esaurito” = rapporto che non deve più produrre effetti giuridici. Può essere di vari tipi: es. un rapporto di diritto privato esaurito è un contratto a prestazioni

corrispettive in cui le prestazioni sono entrambe state eseguite. Se entrambe le parti del rapporto, che è nato sulla base di un decreto legge non convertito, hanno compiuto le proprie prestazioni , quel rapporto di diritto privato non deve più produrre effetti e dunque non sarà soggetto alla perdita retroattiva dell’efficacia del decreto. Anche in un rapporto di diritto pubblico vale la stessa cosa.

Eccezione all’eccezione: caso in cui la mancata conversione di un decreto legge , nonostante abbia ad oggetto un rapporto esaurito, determina comunque retroattivamente la perdita di effetti delle norme contenute nel decreto e quindi travolge il rapporto esaurito che invece dovrebbe essere un limite alla perdita retroattiva. Questa eccezione all’eccezione è il caso delle sentenze penali di condanna che dispongono di misure privative o restrittive della libertà personale. Se tu vieni condannato in forza di una norma incriminatrice contenuta in un decreto legge, la condanna non viene travolta dalla mancata conversione del decreto legge a meno che non si tratti di sentenza di condanna a misura restrittiva della libertà personale perché in questo caso si ritiene che prevalga il così detto “Favor libertatis” = il favore che l’ordinamento esprime per la libertà personale. NON SI ESTINGUE IL REATO, MA SI PUO’ ESSERE SCARCERATI: QUESTO PERCHE’ E’ Lì CHE SI ANNIDA IL FAVOR LIBERATIS, SENNO’ ERA FAVOR REI.

NATURA DEL DECRETO LEGGE: Su di essa si sono fronteggiate due diverse ricostruzioni:

  1. La prima fa capo a Carlo Esposito ( tesi minoritaria) dice che “il decreto legge è un atto originariamente invalido” , ovvero non è conforme all’ordinamento giuridico. “ Quando il decreto legge non viene convertito , perde efficacia fin dall’inizio” perché se il decreto venisse meno, ma restassero gli effetti, si tratterebbe di effetti che si sono prodotti in maniera invalida e quindi il Costituente ha detto che vanno rimossi perché appunto il decreto è un atto invalido ( non conforme all’art 70 che attribuisce la funzione legislativa al Parlamento). Definisce, inoltre , la Costituzione, come “ legge di conversione” perché essa trasforma una disciplina originariamente invalida , quella del decreto legge, in una disciplina valida, quella contenuta nella legge di conversione.
  2. Crisafulli e Paladin ( tesi maggioritaria)” il decretto legge è un atto eccezionale”. La sua eccezionalità sta nel fatto che deroga il principio della separazione dei poteri per cui spetterebbe al Parlamento e non al Governo fare gli atti normativi primari. Vengono travolti gli effetti che ha prodotto, non perché è invalido come diceva Esposito, ma poiché , in quanto valido, è sottoposto alla condizione risolutiva della mancata conversione del decreto = le condizioni sono di due tipi:

Condizioni sospensive= quando si avverano fanno produrre gli effetti ;

Condizioni risolutive= quando si avverano fanno cessare gli effetti ;

Se il Parlamento non lo converte gli effetti vengono meno retroattivamente.

PRESUPPOSTI:

art 77 comma 1 Il Governo può adottare atti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità e urgenza. Avvertenza: il significato di queste parole non sempre è stato capace di vincolare la prassi dei Governi , cioè non sempre i Governi nell’adottare decreti legge hanno rispettato il significato più corretto di queste parole e quindi hanno spesso abusato del potere della decretazione d’urgenza.

Caso straordinario evento che non si verifica regolarmente ed è imprevisto e imprevedibile;

Caso necessario Senso soggettivo necessità ritenuta dal Governo