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Riassunto cap 5 Istituzioni di diritto pubblico (Cardone), il diritto europeo e la sua relazione con il diritto costituzionale interno
Tipologia: Sintesi del corso
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UE = organizzazione sovranazionale STORIA DELL’UNIONE Nasce da 3 trattati conclusi da 6 Paesi Europei (Repubblica Federale Tedesca, Italia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo) dopo la seconda guerra mondiale per scongiurare lo scoppio di un nuovo conflitto per ragioni economiche:
se non si può parlare di un ordinamento costituzionale (c’era stato prima un tentativo di creare una costituzione europea, ma era fallito), riconosce come giuridicamente vincolante la Carta di Nizza (2000) Nel corso degli anni l’UE (ordinamento sovranazionale) si è allargata molto. Bisogna però ricordare l’uscita della Gran Bretagna (brexit), sancita dal referendum nel 2016, che ancora deve essere ultimata, in modo da definire i nuovi rapporti tra l’UE e il Regno Unito ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE PARLAMENTO EUROPEO = organo rappresentativo dei cittadini europei. I componenti durano in carica 5 anni e sono eletti a suffragio universale diretto dai cittadini degli stati membri in base a leggi elettorali nazionali. Numero di seggi disponibili per gli stati membri è calcolato in base alla loro popolazione: gli stati + popolosi hanno + seggi. In Italia: sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 4%, possibilità di esprimere preferenza e assegnazione dei seggi in un unico collegio nazionale. Su 705 deputati, l’Italia ha 76 seggi. o POTERE LEGISLATIVO
elezione dei suoi rappresentanti, possibilità del Parlamento di votare mozioni di censura verso i membri della Commissione. FONTI DEL DIRITTO EUROPEO
norma: da ciò deriva che i regolamenti possono contenere norme anche senza effetti diretti. DIRETTIVE = fonti vincolanti solo rispetto agli obiettivi da raggiungere e non rispetto agli strumenti usati, il che significa che fino all’atto di recepimento interno da parte dello Stato non possono essere invocati in tribunale. Tuttavia queste fonti (non direttamente applicabili), possono contenere norme con effetti diretti (chiare, precise, incondizionate) che possono essere applicate dai giudici nazionali indipendentemente dal recepimento interno della direttiva e invocate contro lo Stato (ma non
anche se in realtà non è la direttiva (ossia la fonte) ad avere effetti diretti, bensì la sua norma. Si tratta chiaramente di un’eccezione decisa dalla Corte di giustizia per favorire l’integrazione in quanto la norma può essere invocata anche senza recepimento e sovrasta il diritto interno, che in caso di antinomia resta non applicato (per criterio di competenza). Questo crea confusione, perché significa che all’interno di una stessa fonte posso esistere norme con regime giuridico diverso, allora come riconoscere le norme a effetti diretti? Si deve vedere se la giurisprudenza della corte di giustizia la ha definita tale e nel caso in cui non si sia ancora espressa, si deve sollevare la questione interpretativa alla corte di giustizia. DECISIONI = es. della Commissione, sono obbligatorie in tutti i loro elementi verso i destinatari indicati, che possono essere persone fisiche e giuridiche o singoli stati (contenuto particolare e concreto, simili a leggi- provvedimento dell’ordinamento interno). Possono anche essere rivolte a tutti gli Stati membri. o ATTI NON LEGISLATIVI = manifestazioni di volontà adottate in genere dalla Commissione europea in seguito a una delega del Parlamento o del Consiglio o per l’esecuzione di un atto legislativo, che dunque non seguono l’iter degli atti legislativi. PARERI e RACCOMANDAZIONI = atti giuridici non vincolanti del diritto derivato, consistono in manifestazioni della posizione politica di un’Istituzione UE circa una questione di interesse dell’Unione, senza che queste però siano vincolanti. Nello specifico le raccomandazioni sono rivolte agli Stati membri, che vengono invitati a conformarsi a un determinato comportamento. PARTECIPAZIONE DEGLI STATI MEMBRI NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO UE : rende più semplice la fase dell’attuazione e rafforza la legittimazione democratica. Si compone di due fasi:
della Corte di giustizia. Chiaramente il termine della delega è posto 4 mesi prima del termine di recepimento delle direttive, per evitare condanne di infrazione per mancato recepimento. Qualora la materia della direttiva sia già disciplinata dalla legge ma non coperta da riserva di legge ASSOLUTA, essa può anche essere recepita tramite regolamento.
italiana successiva può sempre prevalere sul diritto dell’Unione, che non ha quindi la supremazia
criterio applicato è dunque quello di COMPETENZA. Perché la Corte Costituzionale non voleva accettare la non applicazione del diritto interno? Per il modello di giustizia costituzionale accentrato.
L’Italia, come la maggior parte dei Paesi europei, ha adottato un modello accentrato, che già è stato messo in crisi dal criterio di interpretazione conforme a costituzione che i giudici devono adottare. Infatti in questo caso, è il giudice a cercare una interpretazione conforme, ossia a valutare la costituzionalità della norma, e solo in caso di esito negativo solleva la questione alla Corte, che pertanto è chiamata in causa solo in caso di annullamento. Così, ogni giudice può esercitare una funzione di controllo di costituzionalità, che comporta una “diffusione” del modello di giustizia costituzionale. Anche la non applicazione della norma interna in favore della norma europea comporta la stessa conseguenza: infatti in questo caso non viene sollevata nessuna questione di costituzionalità, è il giudice a non applicare la norma interna se vige una norma europea ad effetti diretti. Ciò inoltre ha effetto erga omnes in quanto quella norma rimarrà sempre non applicata in
o La Corte Costituzionale dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
La corte di giustizia ribadisce l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma interna e unica eccezione è costituita dal fatto che questa disapplicazione determini una violazione del principio di legalità dei reati delle pene – questo a causa del fatto infatti che la normativa successiva a effetto retroattivo poteva essere + severa di quella anteriore e non era determinata in modo chiaro la sua applicabilità. Non si supera quindi ancora una concezione procedurale della prescrizione penale. o La Corte Costituzionale rifiuta l’interpretazione della Corte di giustizia (sent. 115/2018): la prescrizione penale ha carattere sostanziale e pone contro la regola Taricco il principio della determinatezza della fattispecie incriminatrice come controlimite, in quanto principio supremo dell’ordinamento costituzionale e dunque parte dell’identità costituzionale degli Stati membri, cui l’art 6 TFUE impone il rispetto al diritto dell’Unione SOLO UNA NORMA PROCEDURALE PUO’ ESSERE RETROATTIVA, UNA NORMA PENALE SOSTANZIALE NON PUO’ ESSERLO PRINCIPIO PLURALISTA = dottrina che riconosce la legittimità giuridica e politica nello stato a una pluralità di soggetti (partiti) prima infatti il parlamento era monista, poi con l’allargamento del suffragio è diventato pluralista e questo inizialmente era visto come un problema perché mandava in crisi i governi, ma oggi è diventato un dover essere