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Diritto europeo sintesi, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

Riassunto cap 5 Istituzioni di diritto pubblico (Cardone), il diritto europeo e la sua relazione con il diritto costituzionale interno

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

In vendita dal 18/09/2025

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SCHEMA DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
UE = organizzazione sovranazionale
STORIA DELL’UNIONE
Nasce da 3 trattati conclusi da 6 Paesi Europei (Repubblica Federale
Tedesca, Italia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo) dopo la seconda
guerra mondiale per scongiurare lo scoppio di un nuovo conflitto per
ragioni economiche:
- CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) = 1951, dando
seguito alla Dichiarazione Schuman dell’anno precedente, riuniscono le
loro industrie statali del carbone e dell’acciaio per evitare che potessero
fabbricarsi armi da usare gli uni contro gli altri
- EURATOM (Comunità Europea dell’energia atomica) =1957, Roma
- CEE (Comunità Economica Europea) = 1957, Roma
L’obiettivo di queste comunità è la creazione del mercato unico: libera
circolazione di merci, persone (lavoratori), capitali per favorire condizioni
di una pace duratura
TRATTATO DI BRUXELLES = 1965, prima forma di coordinamento delle 3
comunità, che sono dotate di una sola Commissione europea e un solo
Consiglio
ATTO UNICO EUROPEO = 1986, si ampliano le competenze della Comunità
e si intensifica cooperazione in politica estera, si accelera abbattimento
barriere commerciali, Consiglio europeo diventa organo di indirizzo politico
e il ruolo del Parlamento europeo è rafforzato
TRATTATO DI MAASTRICHT (TUE) = 1992, fonda la PESC (cooperazione
in materia di politica estera e di sicurezza) e la GAI (cooperazione in
materia di giustizia e affari interni), secondo e terzo pilastro dell’Unione
insieme al primo, rappresentato dalla fusione delle 3 comunità
preesistenti. Prevede anche:
- Ampliamento competenze devolute a livello sovranazionale
- Istituzione Comitato delle Regioni e delle Autonomie locali, quale
organo consultivo di rappresentanza dei governi locali
- Introduzione della moneta unica e creazione della BCE (banca centrale
europea), per garantire stabilità dei prezzi
- Istituzione della cittadinanza europea e riconoscimento diritti
fondamentali (della Cedu e delle tradizioni costituzionali comuni degli
stati membri)
- Principio di sussidiarietà l’UE può esercitare funzioni in materie NON
di sua competenza solo quando il singolo stato non riesce ad intervenire
autonomamente
TRATTATO DI AMSTERDAM = 1997, intensifica tutela di diritti quali diritto al
lavoro, all’eguaglianza di genere e trattamento dei dati personali, e
semplifica procedure di partecipazione del Parlamento europeo alla
funzione legislativa
TRATTATO DI NIZZA = 2001, modifica composizione Parlamento e
Commissione europea, il funzionamento della Corte di giustizia, rafforza
sanzioni in caso di violazioni dei diritti fondamentali da parte degli stati
membri
TRATTATO DI LISBONA = 2007 entrato in vigore nel 2009, definisce
come fonti dell’architettura istituzionale dell’Unione il TUE e il TFUE. Anche
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SCHEMA DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

 UE = organizzazione sovranazionaleSTORIA DELL’UNIONE  Nasce da 3 trattati conclusi da 6 Paesi Europei (Repubblica Federale Tedesca, Italia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo) dopo la seconda guerra mondiale per scongiurare lo scoppio di un nuovo conflitto per ragioni economiche:

  • CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) = 1951, dando seguito alla Dichiarazione Schuman dell’anno precedente, riuniscono le loro industrie statali del carbone e dell’acciaio per evitare che potessero fabbricarsi armi da usare gli uni contro gli altri
  • EURATOM (Comunità Europea dell’energia atomica) =1957, Roma
  • CEE (Comunità Economica Europea) = 1957, Roma L’obiettivo di queste comunità è la creazione del mercato unico: libera circolazione di merci, persone (lavoratori), capitali per favorire condizioni di una pace duratura  TRATTATO DI BRUXELLES = 1965, prima forma di coordinamento delle 3 comunità, che sono dotate di una sola Commissione europea e un solo Consiglio  ATTO UNICO EUROPEO = 1986, si ampliano le competenze della Comunità e si intensifica cooperazione in politica estera, si accelera abbattimento barriere commerciali, Consiglio europeo diventa organo di indirizzo politico e il ruolo del Parlamento europeo è rafforzato  TRATTATO DI MAASTRICHT (TUE) = 1992, fonda la PESC (cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza) e la GAI (cooperazione in materia di giustizia e affari interni), secondo e terzo pilastro dell’Unione insieme al primo, rappresentato dalla fusione delle 3 comunità preesistenti. Prevede anche:
  • Ampliamento competenze devolute a livello sovranazionale
  • Istituzione Comitato delle Regioni e delle Autonomie locali, quale organo consultivo di rappresentanza dei governi locali
  • Introduzione della moneta unica e creazione della BCE (banca centrale europea), per garantire stabilità dei prezzi
  • Istituzione della cittadinanza europea e riconoscimento diritti fondamentali (della Cedu e delle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri)
  • Principio di sussidiarietà  l’UE può esercitare funzioni in materie NON di sua competenza solo quando il singolo stato non riesce ad intervenire autonomamente  TRATTATO DI AMSTERDAM = 1997, intensifica tutela di diritti quali diritto al lavoro, all’eguaglianza di genere e trattamento dei dati personali, e semplifica procedure di partecipazione del Parlamento europeo alla funzione legislativa  TRATTATO DI NIZZA = 2001, modifica composizione Parlamento e Commissione europea, il funzionamento della Corte di giustizia, rafforza sanzioni in caso di violazioni dei diritti fondamentali da parte degli stati membri  TRATTATO DI LISBONA = 2007 entrato in vigore nel 2009, definisce come fonti dell’architettura istituzionale dell’Unione il TUE e il TFUE. Anche

se non si può parlare di un ordinamento costituzionale (c’era stato prima un tentativo di creare una costituzione europea, ma era fallito), riconosce come giuridicamente vincolante la Carta di Nizza (2000)  Nel corso degli anni l’UE (ordinamento sovranazionale) si è allargata molto. Bisogna però ricordare l’uscita della Gran Bretagna (brexit), sancita dal referendum nel 2016, che ancora deve essere ultimata, in modo da definire i nuovi rapporti tra l’UE e il Regno Unito  ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE  PARLAMENTO EUROPEO = organo rappresentativo dei cittadini europei. I componenti durano in carica 5 anni e sono eletti a suffragio universale diretto dai cittadini degli stati membri in base a leggi elettorali nazionali. Numero di seggi disponibili per gli stati membri è calcolato in base alla loro popolazione: gli stati + popolosi hanno + seggi.  In Italia: sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 4%, possibilità di esprimere preferenza e assegnazione dei seggi in un unico collegio nazionale. Su 705 deputati, l’Italia ha 76 seggi. o POTERE LEGISLATIVO

  • Nasce con compiti consultivi, poi rafforzati in modo da rafforzare la legittimazione democratica delle decisioni delle istituzioni europee
  • Ora ha potere legislativo insieme al Consiglio  procedura di codecisione
  • Ha competenza esclusiva sull’approvazione del bilancio dell’Unione o POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO verso la Commissione
  • Approva nomina dei commissari, l’elezione del presidente della Commissione
  • Vota mozioni di censura
  • Nomina Mediatore europeo, il quale esamina denunce di cattiva amministrazione contro organi UE, esamina e decide sulle petizioni inviate dai cittadini europei, esprime pareri talvolta obbligatori su accordi tra UE e Paesi terzi  CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA (O DEI MINISTRI) = composizione variabile: in base al tema ai suoi lavori partecipano ministri (o loro delegati) degli Stati membri competenti per l’oggetto della discussione. E’ presieduto con rotazione semestrale dai rappresentanti degli Stati membri. Collabora con il Comitato dei rappresentanti permanenti (rappresentanti diplomatici degli Stati membri), che ne istruisce le deliberazioni. o POTERE LEGISLATIVO INSIEME AL PARLAMENTO
  • La maggioranza è calcolata secondo un duplice criterio numerico: voto favorevole del 55% dei membri del Consiglio che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione (il criterio dell’unanimità è stato abbandonato con il Trattato di Lisbona)  CONSIGLIO EUROPEO = capi di stato o di governo dei 27 Stati membri, il Presidente della Commissione e il suo Presidente (rappresenta l’Unione a livello internazionale, eletto dal Consiglio per 2 anni e mezzo, rinnovabile 1 sola volta, incompatibile con mandati nazionali). Partecipa ai lavori del Consiglio anche l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Si riunisce almeno 4 volte all’anno. o POTERE DI ‘INDIRIZZO’

elezione dei suoi rappresentanti, possibilità del Parlamento di votare mozioni di censura verso i membri della Commissione.  FONTI DEL DIRITTO EUROPEO

  1. DIRITTO PRIMARIO :
    • Trattati istitutivi: definiscono obiettivi UE, relazioni con stati membri e vincolabilità degli atti giuridici, competenze e regole di funzionamento delle istituzioni europee, procedure di formazione e adozione degli atti (diritto derivato).
    • Carta di Nizza: art 6 TFUE, ha stessa forza dei Trattati o Rappresenta il ‘diritto costituzionale’ dell’Unione: è fondamento di legittimità e parametro di validità degli atti normativi del diritto derivato o La Corte di giustizia giudica la legittimità degli atti rispetto a Trattati e Carta di Nizza in sede di ricorso per annullamento, come farebbe una Corte Costituzionale
  2. DIRITTO DERIVATO : regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri.  Trovano il loro fondamento nel diritto primario o ATTI LEGISLATIVI = adottati dalle istituzioni europee secondo le procedure dei Trattati, sono atti normativi a tutti gli effetti: regolamenti e direttive. Secondo il TFUE, le procedure legislative possono essere: PROCEDIMENTO ORDINARIO = iniziativa della Commissione, deliberazione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione (modello di co-decisione), con attivazione di un comitato di conciliazione se i due organi non sono concordi. PROCEDIMENTO SPECIALE = iniziativa della Commissione, deliberazione del Consiglio dell’Unione, mentre il Parlamento può solo accettare o respingere la proposta, senza modificarla (procedura di approvazione), oppure fornire un parere o proporre emendamenti (procedura di consultazione).  REGOLAMENTI UE = fonti di portata generale, vincolanti per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri in tutti i loro elementi (sia rispetto agli obiettivi da perseguire, sia rispetto agli strumenti usati per il loro raggiungimento) e direttamente applicabili , ossia non serve un atto di recepimento interno degli Stati membri per farli valere in tribunale. Creano diritti e doveri per le persone che possono invocarli direttamente nei tribunali nazionali. E’ la fonte ad essere direttamente applicabile, non la

norma: da ciò deriva che i regolamenti possono contenere norme anche senza effetti diretti.  DIRETTIVE = fonti vincolanti solo rispetto agli obiettivi da raggiungere e non rispetto agli strumenti usati, il che significa che fino all’atto di recepimento interno da parte dello Stato non possono essere invocati in tribunale. Tuttavia queste fonti (non direttamente applicabili), possono contenere norme con effetti diretti (chiare, precise, incondizionate) che possono essere applicate dai giudici nazionali indipendentemente dal recepimento interno della direttiva e invocate contro lo Stato (ma non

contro un altro privato). In questo caso si parla di direttive self-executing,

anche se in realtà non è la direttiva (ossia la fonte) ad avere effetti diretti, bensì la sua norma. Si tratta chiaramente di un’eccezione decisa dalla Corte di giustizia per favorire l’integrazione in quanto la norma può essere invocata anche senza recepimento e sovrasta il diritto interno, che in caso di antinomia resta non applicato (per criterio di competenza). Questo crea confusione, perché significa che all’interno di una stessa fonte posso esistere norme con regime giuridico diverso, allora come riconoscere le norme a effetti diretti? Si deve vedere se la giurisprudenza della corte di giustizia la ha definita tale e nel caso in cui non si sia ancora espressa, si deve sollevare la questione interpretativa alla corte di giustizia.  DECISIONI = es. della Commissione, sono obbligatorie in tutti i loro elementi verso i destinatari indicati, che possono essere persone fisiche e giuridiche o singoli stati (contenuto particolare e concreto, simili a leggi- provvedimento dell’ordinamento interno). Possono anche essere rivolte a tutti gli Stati membri. o ATTI NON LEGISLATIVI = manifestazioni di volontà adottate in genere dalla Commissione europea in seguito a una delega del Parlamento o del Consiglio o per l’esecuzione di un atto legislativo, che dunque non seguono l’iter degli atti legislativi.  PARERI e RACCOMANDAZIONI = atti giuridici non vincolanti del diritto derivato, consistono in manifestazioni della posizione politica di un’Istituzione UE circa una questione di interesse dell’Unione, senza che queste però siano vincolanti. Nello specifico le raccomandazioni sono rivolte agli Stati membri, che vengono invitati a conformarsi a un determinato comportamento.  PARTECIPAZIONE DEGLI STATI MEMBRI NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO UE : rende più semplice la fase dell’attuazione e rafforza la legittimazione democratica. Si compone di due fasi:

  1. FASE ASCENDENTE = fase di formazione del diritto europeo, in cui il Trattato di Lisbona assegna ruolo centrale ai Parlamenti nazionali.

della Corte di giustizia. Chiaramente il termine della delega è posto 4 mesi prima del termine di recepimento delle direttive, per evitare condanne di infrazione per mancato recepimento. Qualora la materia della direttiva sia già disciplinata dalla legge ma non coperta da riserva di legge ASSOLUTA, essa può anche essere recepita tramite regolamento.

  • LEGGE EUROPEA = contiene disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedura di infrazione o condanna della corte di giustizia, norme necessarie per dare attuazione ad atti dell’UE o Trattati internazionali conclusi dall’UE  Nelle materie di competenza di Regioni e Province autonome, sono tali enti a dover dare recepimento all’atto UE, ma in caso di loro inerzia, i provvedimenti di attuazione possono essere adottati dallo stato. L’applicazione dei provvedimenti statali decorre dalla scadenza del termine di recepimento dell’atto UE fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della Regione o della Provincia autonoma  ANTINOMIA LEGGE EUROPEA E LEGGE INTERNA (IN DETTAGLIO)  Considerato quanto detto: i Parlamenti nazionali contribuiscono alla formazione del diritto europeo, ma devono anche sottostare agli atti UE vincolanti e spesso sono condizionati da atti anche non vincolanti  Qual è dunque il rapporto tra il diritto europeo e il diritto interno? Comprendere ciò permette di capire quanto e come avvenga il processo di integrazione europea, ossia il processo che garantisce una omogenea applicazione del diritto UE negli Stati membri, funzionale (secondo l’obiettivo originario) alla creazione del mercato unico  ANTINOMIA DIRITTO INTERNO E DIRITTO EUROPEO = la Corte di giustizia ha fin dall’inizio affermato la non applicazione del diritto interno contrastante con il diritto dell’UE, ossia la primauté del diritto dell’Unione, che così può essere applicato in modo veloce e omogeneo  In Italia: art 11 Cost: l’Italia riconosce limitazioni di sovranità necessarie per assicurare pace e giustizia tra le nazioni, purché in condizioni di parità. In nome del principio pacifista, sottoscrivendo i Trattati istitutivi, l’Italia riconosce la forza delle norme dell’Unione, che possono derogare anche la Costituzione, pur essendo norme esterne all’ordinamento. Ciononostante, la Corte Costituzionale è sempre stata restia ad accettare la soluzione proposta dalla Corte di Giustizia per le antinomie, cosa che ha creato non pochi contrasti:
  1. CRITERIO CRONOLOGICO = secondo la Corte Cost. l’antinomia va risolta con criterio cronologico, ossia abrogando le norme anteriori in contrasto con il diritto UE, senza sollevare questioni di costituzionalità (sentenza

“ Costa/Enel”). Questo non va bene alla Corte di Giustizia perché la norma

italiana successiva può sempre prevalere sul diritto dell’Unione, che non ha quindi la supremazia

  1. CRITERIO GERARCHICO = secondo la Corte Cost. le limitazioni di sovranità accettate con i Trattati si risolvono in una spartizione di competenze tra ordinamento interno ed europeo, quindi:
  • finché le norme europee non sono intervenute nella disciplina di una materia a loro competente, vige la norma nazionale
  • quando la norma europea disciplina materia competente, le norme nazionali non possono più né entrare in contrasto né riprodurre la norma europea, perché violerebbero la legge di esecuzione dei trattati (parametro interposto) e dunque indirettamente la Costituzione Ne risulta che se l’antinomia avviene con una norma italiana anteriore, essa è abrogata per criterio cronologico, se invece l’antinomia è con una norma italiana successiva, essa è annullata per criterio gerarchico. La supremazia del diritto UE è riconosciuta, ma ancora la Corte insiste sul

controllo di costituzionalità (sentenza “ Frontini”)

  1. NON APPLICAZIONE = la Corte Cost. accetta l’interpretazione proposta dalla Corte di giustizia, ossia il diritto interno contrastante resta sempre non applicato, senza sollevamento di questioni di costituzionalità, quando la norma europea è contenuta in una fonte direttamente applicabile o quando ha effetti diretti e i Trattati le conferiscono competenza in quella materia. Il controllo di costituzionalità tradizionale rimane pertanto solo

per norme europee sprovviste di effetti diretti (sentenza “ Granital”). Il

criterio applicato è dunque quello di COMPETENZA.  Perché la Corte Costituzionale non voleva accettare la non applicazione del diritto interno? Per il modello di giustizia costituzionale accentrato.

La giustizia costituzionale è prevista come garanzia della rigidità della

costituzione, ma può essere di due tipi:

- Accentrato: un solo corpo può effettuare il controllo di costituzionalità,

le sentenze di annullamento hanno effetto erga omnes e evitano che le

maggioranze politiche superino i limiti della Costituzione. E’ quindi una

cosa diversa dalla funzione giurisdizionale, che opera in relazione ai

singoli casi e infatti sono nettamente separate

- Diffuso: come in America, funzione giurisdizionale e giustizia

costituzionale non sono distinte e sono entrambe in mano ai singoli

giudici, che in relazione al singolo caso possono scegliere di

disapplicare la norma che giudicano incostituzionale, ma l’effetto è

inter partes: il controllo in questo caso nasce per risolvere una

controversia concreta e non per sorvegliare l’attività del corpo politico

L’Italia, come la maggior parte dei Paesi europei, ha adottato un modello accentrato, che già è stato messo in crisi dal criterio di interpretazione conforme a costituzione che i giudici devono adottare. Infatti in questo caso, è il giudice a cercare una interpretazione conforme, ossia a valutare la costituzionalità della norma, e solo in caso di esito negativo solleva la questione alla Corte, che pertanto è chiamata in causa solo in caso di annullamento. Così, ogni giudice può esercitare una funzione di controllo di costituzionalità, che comporta una “diffusione” del modello di giustizia costituzionale. Anche la non applicazione della norma interna in favore della norma europea comporta la stessa conseguenza: infatti in questo caso non viene sollevata nessuna questione di costituzionalità, è il giudice a non applicare la norma interna se vige una norma europea ad effetti diretti. Ciò inoltre ha effetto erga omnes in quanto quella norma rimarrà sempre non applicata in

o La Corte Costituzionale dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia

Doppia pregiudiziarietà: la norma pare in contrasto sia con la

costituzione che con i Trattati istitutivi. Prima si chiede di

verificare la legittimità della norma europea alla corte di giustizia,

perché se non lo è, è inutile perdere tempo a valutarne la

costituzionalità.

La corte di giustizia ribadisce l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma interna e unica eccezione è costituita dal fatto che questa disapplicazione determini una violazione del principio di legalità dei reati delle pene – questo a causa del fatto infatti che la normativa successiva a effetto retroattivo poteva essere + severa di quella anteriore e non era determinata in modo chiaro la sua applicabilità. Non si supera quindi ancora una concezione procedurale della prescrizione penale. o La Corte Costituzionale rifiuta l’interpretazione della Corte di giustizia (sent. 115/2018): la prescrizione penale ha carattere sostanziale e pone contro la regola Taricco il principio della determinatezza della fattispecie incriminatrice come controlimite, in quanto principio supremo dell’ordinamento costituzionale e dunque parte dell’identità costituzionale degli Stati membri, cui l’art 6 TFUE impone il rispetto al diritto dell’Unione SOLO UNA NORMA PROCEDURALE PUO’ ESSERE RETROATTIVA, UNA NORMA PENALE SOSTANZIALE NON PUO’ ESSERLO PRINCIPIO PLURALISTA = dottrina che riconosce la legittimità giuridica e politica nello stato a una pluralità di soggetti (partiti)  prima infatti il parlamento era monista, poi con l’allargamento del suffragio è diventato pluralista e questo inizialmente era visto come un problema perché mandava in crisi i governi, ma oggi è diventato un dover essere