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diritti e sicurezza nell'era digitale, sicurezza globale, sapienza
Tipologia: Appunti
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Sicurezza nell’era digitale Libri:
impartire l’ordine di acquisto degli alimenti mancanti. Nell’ evoluzione digitale c’è in sostanza un nuovo ruolo che assume la macchina: un ruolo propositivo. In quanto detentrici di un nuovo ruolo, le macchine sono soggetti? Sono entità dotate di una loro capacità valutativa? Al pari di una persona possono esse oggi rappresentarci? Dunque ciò che trattiamo sono innanzitutto i problemi che si pongono nell’ambito della nostra realtà quotidiana ogni qualvolta ci troviamo di fronte al cospetto di macchine che sostituiscono gli uomini. L’accezione del verbo sostituire in tal caso non consiste nella mera esecuzione di un comando al posto dell’uomo, ma regge sulla base di una scelta che parrebbe autonoma della macchina (es. servizio clienti delle imprese oggi è sostituito dall’utilizzo di macchine che garantiscono all’imprenditore il beneficio della riduzione dei costi). Le macchine si adattano alle situazioni tramite un algoritmo, ovvero una formula aritmetica che opera sulla base di una logica binaria che è la logica tipica delle norme giuridiche (se A [circostanza] allora B [conseguenza]). La macchina ha questa capacità di valutare non solo se si è verificata una circostanza, ma ha una capacità ulteriore che quella valutativa, cioè la capacità di assimilare dall’esperienza nuove regole di condotta. L’algoritmo oltre che sviluppare una formula aritmetica preimpostata dall’uomo attribuisce alla macchina la capacità di adottare nuove regole sulla base di nuove circostanze modalità di auto apprendimento. Altra particolarità che contraddistingue l’era digitale è rappresentata dalla interconnessione costante tra l’uomo e queste macchine. Nell’esempio trattato in precedenza (contratto concluso attraverso un automa) l’uomo rivendica uno spazio di libertà, ovvero la libertà di approcciare o meno, di interagire o meno con la macchina. Se non inserisco il gettone, semplicemente non avrò il caffè, nessuno mi impone di farlo. Oggi la mia condotta individuale, le mie scelte, anche quelle più banali come alzarmi la mattina, lascia una traccia indelebile. La mia condotta è posta sotto il riflettore della macchina che la registra. La circostanza che la macchina monitori il mio comportamento fa sì che inevitabilmente la mia condotta sia profondamente incisa dalla osservazione di queste macchine. La macchina però ambisce a sostituire l’uomo dunque in tale monitoraggio costante è insito il pericolo della profilazione del soggetto. Cioè la macchina ci controlla non soltanto perché vuole conoscere e schedare l’uomo, ma perché l’uso delle informazioni relative alle nostre condotte quotidiane serve per realizzare alcuni fini. Il monitoraggio ci scheda in categorie ed elabora profili individuali, utili per orientare le nostre scelte sul mercato. La sola attività di monitoraggio ci rende destinatari di alcune offerte commerciali più adatte a noi. Dunque il diritto cosa c’entra in tali ambiti? Il primo problema dell’evoluzione digitale è il rapporto che intercorre tra il diritto e la tecnica. Tale rapporto lo potremo tradurre in questi termini. Ciò che noi abbiamo denominato evoluzione della relazione tra l’uomo e le res si impone all’attenzione del legislatore come un dato ineliminabile? Per esempio il monitoraggio del quale siamo destinatari quotidianamente è un dato ineludibile, non arginabile? O il diritto è in grado di orientare la tecnica con l’imposizione di limiti o una legislazione (disciplinare queste attività attuate attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie)? Il primo quesito concernente il rapporto tra diritto e tecnica è quale diritto è in grado di arginare questi fenomeni o gli abusi legati a questi fenomeni? Oggi vi sono diverse scoperte scientifico- tecnologiche come la clonazione o la fecondazione artificiale, in tali casi al diritto cosa è richiesto: il diritto ha il ruolo di orientare le soluzioni tecnologiche opportune o giuste da quelle inopportune o ingiuste. Oggi il discorso della clonazione umana o fecondazione artificiale è risolto dal diritto attraverso dei divieti esito di una volontà politica storicamente contingente. Il diritto pone degli argini denominati norme giuridiche, le quali sono invalicabili e frutto del loro periodo storico. Fino a che punto però il diritto deve prendere atto di queste necessità della tecnica, siamo in grado di filtrarle di scindere ciò che opportuno da ciò che non lo è? LEZIONE 2 29/09/
grado il diritto di scegliere tra gli interessi in conflitto quello reputato prevalente? Cioè può il diritto anteporre alla forza del mercato l’esigenza della protezione dell’individuo? Siamo di fronte al cospetto di forze che non tollerano nessun intervento esterno? Il mercato è un lugo nel quale il diritto non è in grado di incidere perché le relazioni suo interno (mercato) tendono ad un equilibrio naturale? Qual è il rapporto tra il diritto e l’ambiente digitale? Il diritto ha capacità di regolazione dei fenomeni che si verificano nell’ambiente digitale? I fenomeni che si realizzano negli ambienti digitali oppongono una resistenza invalicabile per il diritto? Per rispondere a tali interrogativi dobbiamo prima chiederci cos’è il diritto. Il diritto è un complesso di regole, indicazioni di doveri che prescrivono determinati comportamenti. Ma intendiamo come diritto qualunque regola che imponga un determinato comportamento (considerare come regola giuridica la regola che impone alla persona ad esempio salutare e ricambiare il saluto, o la regola di soccorrere un mendicante) e dunque comprendere nel novero del diritto qualunque comportamento umano o ve ne sono solo talune che presentato dei tratti che vengono tradotti nel concetto della giuridicità? Qui è venuto in rilievo un tema ovvero quello della scelta che esprime la regola, cioè che la regola traduce una scelta protesa alla creazione di un ordine artificiale, cioè puo, dire che la giuridicità è un predicato della storicità dell’esperienza umana, le regole giuridiche sono prodotte dall’uomo per rispondere a bisogni emersi in una fase storica predeterminata. Il concetto della universalità non contraddistingue le regole giuridiche, perché le scelte politiche alla loro base sono storicamente contingenti. Le regole giuridiche non descrivono delle situazioni pre-esistenti ma le creano. Che differenza c’è tra una regola naturale (es. regola della gravità) e una regola che descrive un fenomeno giuridico? La regola naturale descrive un fenomeno che esiste indipendentemente dalla regola. La regola descrive un fenomeno non aggiunge alcunché ad esso. Noi possiamo verificare la rispondenza al vero della regola naturale tramite la sperimentazione. La regola giuridica non recepisce la verità di un fatto pre esistente ma costituisce ma il fatto stesso. La regola che disciplina il contratto, il diritto di proprietà non è naturale, essi sono concepibili come concetti perché vi è la regola che li definisce come tali. Il contratto è rappresentato dal punto di vista fenomenico dalla stretta di mano, la firma del documento. il contratto, il diritto di proprietà non esistono in natura ma ci sono perché creati da una regola. Le regole giuridiche sono poste dall’uomo per la disciplina dei rapporti umani, in quanto regole positive. Le regole giuridiche in quanto poste sono artificiali perché create dalla mente umana e poiché create dalla mente umana sono fallibili e modificabili (no universalità). Invece la corrente di pensiero del diritto naturale ( giusnaturalismo ) muove dall’idea che il diritto sia il prodotto di una figura divina, e in quanto tale dunque universale. L’argomento che però muove tale corrente è che in realtà è la storia dell’uomo ad aver negato il carattere giusnaturalistico delle regole giuridiche. La concezione giusnaturalistica non fa altro che estrapolare la regola dal contesto in cui essa è sorta cioè ciò che oggi ci appare naturale sulla base di una gerarchia di valori oggi prevalente possa descrivere qualsiasi esperienza umana. Il divieto di schiavitù non è stato adottato da tutti i paesi. Non c’è una verità pre costituita ma è il diritto che si fonda sulle contingenze storiche e crea e pone delle regole adeguate e riflettenti il periodo storico. La giuridicità è il predicato delle regole che sorgono nelle fonti del diritto. Nel tentativo di ricercare le fonti del diritto, accanto al codice civile vi sono le disposizioni sulla legge in generale o dette pre leggi il quale all’art. 1 ci indica le fonti del diritto che sono: la legge, i regolamenti e gli usi consuetudini. Tale esposizione segue un ordine gerarchico. Tale art. fotografa la data del 1942 epoca che viene fotografata da tale articolo e volume; dunque l’art. 1 va collocato in quella fase della storia. Ma le fonti del diritto indicate dall’art 1 delle preleggi sono le stesse fonti del diritto nell’era digitale? O le fonti del diritto nell’era digitale sono delle fonti diverse? Possiamo ritenere soddisfacente l’indicazione dell’art. 1 per l’ambiente digitale? La legge è l’atto che è emanato da un organo dello sato nel rispetto di alcune regole che disciplinano un procedimento che può condurre ad un risultato. Questa indicazione delle fonti del diritto post all’art. 1 non è in grado di fotografare le fonti del diritto nell’età contemporanea. Ma un problema che si pone il legislatore è rappresentato dalla extraterritorialità dei fenomeni, poiché il territorio rappresentava il confine della regola. Oggi i fenomeni che detengono una rilevanza che coinvolge soggetti anche che si trovano in luoghi distinti a quale diritto facciamo riferimento? Il territorio che era il confine della sovranità,
nel momento in cui cade il muro pone il problema di quale sia il diritto in grado di governare quelle determinata circostanza. Ritornando alla domanda originaria ovvero qual è il ruolo del diritto, l’ordinamento italiano una risposta la dà all’art 1 delle pre leggi ma questo non sono soddisfacenti per descrivere i fenomeni del panorama digitale. LEZIONE 4 messinetti 4/10/ Video: ITW 2023 Sam Altman racconta la sua creatura ChatGpt Rischi dell’AI: cyber attacchi, armi biologiche, proprietà dei dati. Altman molto elusivo con riguardo ai rischi. Esempio è quello relativo alla domanda che gli viene posta concernente l’impiego massiccio di sensori e se vi sarà un sempre più loro crescente uso. Lui è elusivo di un tema che concerne quei paesi molto avanzati di noi, che è il tema della neuroprivacy. La neuroprivacy la possiamo cogliere con un esempio: molti paesi mettono dei sensori su alcune persone capace di rilevare gli stimoli neurali, persone che magari svolgono attività rischiose per le quali un monitoraggio dell’attività cerebrale può essere utile (es. pilota di un areo si sta per addormentare, il sensore lo rileva). Il punto è: che cosa può essere fatto con questi dati elaborati che forniscono informazioni sulla persona. Si potrebbero aprire degli scenari abbastanza delicati nella misura in cui pare che l’attività di elaborazione dei dati neurali tramite tali sensori sia tale non tanto di prevedere determinate azioni (parole ad es.) tramite calcoli statistici, ma che si prefigurano degli scenari nei quali sarà possibile riuscire a decriptare in maniera abbastanza affidabile non soltanto le reazioni emotive di una persona, ma anche una decriptazione entro certi limiti addirittura del pensiero ciò rinvia alla privacy, perché io in quanto persona vorrei decidere se mostrare e comunicare ciò che provo e ciò che sento e non subire intromissioni dall’esterno.( – Scandalo delle schedature fiat). Intervento regolativo regolare o non regolare le nuove tecnologie? Altman ritiene che la rigidità normativa possa ostacolare il libero dispiegarsi dell’innovazione AI e della creatività umana. Per rispondere alla domanda sopra è necessario porne un’altra: Che cosa accade in un contesto della vita associata quando lì non c’è il diritto? La dichiarazione sull’indipendenza del cyber spazio fatta Jhon Barlow agli albori di internet, rivendica internet come di uno spazio naturalmente libero laddove per lui libero significa libero dalle norme giuridiche e da qualunque intervento dei poteri costituti, uno spazio dove si verifica la naturale espansione delle potenzialità umane. L’assenza dei poteri forti avrebbe garantito una espansione anche dei processi democratici nel panorama digitale ai sensi di tale dichiarazione. L’idea di tenere fuori il diritto da internet si accompagna ad un modo di concepire la libertà esclusivamente come ‘assenza di regole’, ma è vero questo? Dove non c’è diritto c’è libertà? a qualche decennio dalla davvero c’è stata una così potente questa espansione della libertà dell’individuo e questa fioritura di un ambiente digitale meraviglioso e democratico? Quando non vi è diritto a porre limiti quale libertà esiste? Esiste la libertà del più forte che nega l’esistenza di altre libertà. In tal caso vige l’ordine del più forte, che preclude però allora l’esistenza della libertà stessa. Per esserci libertà per tutti, questa deve avere dei limiti, per evitare che la mia possa prevaricare quella dell’altro. L’assenza di limiti comporta un regime del più forte. (Il diritto e la tecnologia cercano di accordarsi per fornire alle comunità gli strumenti giuridici e tecnologici per garantire una forma di protezione es Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali gdpa obbliga l’impresa di qualunque nazionalità da qualunque luogo raccogli dati personali di individui che si trovano nel territorio dell’UE per venderli o altro sono costretti a rispettare il gdpa poiché
valori fondamentali, non possiamo utilizzare il gerarchico in quanto valori di pari importanza. Come lo risolviamo tale conflitto? Si risolve tramite il bilanciamento tra valori contrapposti col quale devo soppesare i due valori le conseguenze della soppressione di uno rispetto all’altro alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto. Criterio di bilanciamento in questo caso è l’essenzialità dell’informazione di fronte all’interesse pubblico ovvero è di utilità sociale; allora in tal caso prevale sulla privacy. Bisogna sempre vedere il caso e la situazione data. Il concetto di autonomia e di autorità giuridica incorporano il limite, perché devono assicurare l’esercizio delle altre libertà. Il concetto di libertà e valore fondamentale sconta il fatto di non poter non avere limitazioni. L’autonomia privata è il potere che l’ord. Giuridico da un sogg. Di regolamentare i propri interessi di natura economica sul presupposto che l’individuo sia la persona più in grado di ogni altra di valutare i propri interessi. Questo diritto di autonomia, di autoregolamentazione dei propri interessi, si esplica nel diritto privato attraverso il contratto, si realizza con esso l’operazione economica. Il diritto di privato tutela l’interesse dell’individuo a conservare un suo bene (nessuno può turbare la mia sfera giuridica). Nel caso del diritto relativo (ho bisogno di qualcuno che mi tutela in giudizio) è un interesse non a conservare qualcosa, ma ad acquisirla, attraverso il rapporto obbligatorio contratto, ottengo il giudice. cooperazione con contratto. L’autonomia quindi i esercita anche da soli ma in larga parte si esercita con la cooperazione degli altri. E quindi il contratto diventa il grande mediatore delle relazioni sociali. Ora per capire ciò possiamo tornare ad affrontar un problema citato ieri: costruire la società del futuro. Prima problematica è che questa evoluzione tecnologica già assunto una dimensione tale nella nostra quotidianità tale da sfidare alcune categorie fondamentali della nostra costruzione etica- giuridica. Per costruire la società futura dobbiamo comprendere il significato dei valori attuali ed il loro ruolo. Istituire l’autonomia e il rapporto naturale tra la cooperazione degli individui e quindi rendere il raccordo lo strumento della mediazione, è stata una conseguenza logica della società feudale basata sulla disuguaglianza così come diseguale era il diritto. Esempio: la situazione dei processi decisionali meccanizzati, ovvero quando le decisioni che interferiscono nella sfera giuridica delle persone vengono affidati alle macchine. Tale pratica, senza che ce ne accorgiamo, si sta affermando così tanto che i sta verificando secondo gli scienziati una transizione ad un governo statistico della realtà (La previsione statistica, che cristallizza il passato poiché si basa sui dati). Ipotizziamo una persona che fa un’application per entrare in una facoltà universitaria la decisione viene presa dalla macchina e lo fa sulla base dei miei dati e vengo profilata per essere ricondotta in una categoria di persone. Poi la macchina sulla base dei dati statistici o connessioni statistiche rilevate dalla potenza computazionale della macchina che possono sembrare assurde capire che non sono molte forte in matematica ad esempio. Se io non posso iscrivermi alla facoltà di fisica perché la società è rigida e fondata sulla statistica es. tutte le bionde vanno male in matematica, quindi c’è la cristallizzazione di questo dato, e non è permesso alle bionde di fare fisica le quali vengono private di tale opportunità sulla base di una serie di dati sulla base della creazione di un profilo senza poter dare la controprova. È giusto che un ordinamento giuridico privi opzioni agli individui? Ho il potere di contestare tale decisione? Il diritto moderno ci ha liberati dal fardello dello status giuridico feudale ottenuto in ragione della propria nascita, la disuguaglianza di classe medievale. Lo status giuridico veniva acquisito per effetto della nascita ed era qualche cosa di cui la persona non se ne poteva liberale, questo ci parla di un destino socialmente istituito e determinato perché dire di quale diritti e quali doveri si è detentori significa dire che cosa quella persona può o no dal punto di vista giuridico all’interno della società. Il destino è cristallizzato, la propria esistenza. L’abolizione del sistema feudale verificatasi con la Rivoluzione francese del 1789, voleva tradurre in termini giuridici il disprezzo di tale status, e in tal modo permettere alla persona di dispiegare le sue libertà. la società governata statisticamente dove le macchine determinano le nostre scelte in realtà ci riporta proprio in quella situazione medievale dove tutto è predeterminato e definito. Le nostre scelte sono definite dalla computazione e statistica delle macchine. Interpella una visione antropologica un po’ alla base del diritto moderno ovvero quello della persona che usa la propria ragione per capire che cosa gli accade. Qui c’è la contraddizione della società digitale:
Prezzi personalizzati perché li menzioniamo? Questa nozione è stata per la prima volta in una direttiva dell’UE del 2019 ovvero la direttiva omnibus. Art.49 lett. e - bis LEZIONE 9 16/10/ ASSENTE Di Lorenzo LEZIONE 10 18/10/ Messinetti La settimana scorsa Identificare quali idee fondamentali possiamo ritrovare alla radice della rivoluzione giuridica realizzata dal binomio inscindibile tra lo stato di diritto e la grande trasformazione della società. Questa ricerca delle idee fondamentali che ispirano questa rivoluzione. Rivoluzione francese periodo nel quale sorge quella matrice di ideali che ha condotto allo stato di diritto.
liberato da quella condizione di estrema vulnerabilità quando era esposto ai poteri arbitrari e assoluti che vuole disciplinare principio primato della legge. Lo stato di diritto è anche uguaglianza perché è lo stato in cui la legge è uguale per tutti.
attraverso l’es. della libertà di stampa: lo statuto albertino era una costituzione flessibile e ottriata la quale nell’art. 28 (?) riconosceva tra le varie libertà anche la libertà di stampa dicendo che “è libera ma che la legge ne reprimerà gli abusi”. Qui è messo nero su bianco il carattere flessibile della costituzione. Un regime totalitario ha bisogno di manipolare il consenso dei cittadini e sopprimere il dissenso allora il regime in applicazione di ciò che afferma l’art. 28 il legislatore ha approvato sempre più fattispecie di comportamenti abusivi della libertà di stampa con la quale puniva le manifestazioni di pensiero contrarie all’ideologia del regime. (Nell’attuale il codice penale per es.i delitti contro la personalità dello stato noi troviamo una serie di reati di opinione (reati in cui l’elemento materiale è costituita dall’espressione di un pensiero) Coniare questi reati in modo sempre più pervasivo ha permesso di limitare sempre di più la libertà di stampa senza violare la costituzione e l’ordine giuridico, perché il legislatore si rifaceva semplicemente al rispetto ed a conformarsi al contenuto dell’art. 28 dove la stampa è “ libera ma che la legge ne reprimerà gli abusi”. Perché il costituente poi ha richiesto una maggioranza più ampia per la modifica del testo costituzionale? oltre al altre motivazioni più esplicite come il fatto di non ripetere gli errori del passato caratteristici dei regimi totalitari, la ragione la ricaviamo dalla natura della Costituzione: essa è diversa dalla legge ordinaria che espressione dell’autorità del potere legislativo, ma la Costituzione italiana è un’espressione di autonomia sociale, di libertà, l’entrata in vigore della cost Rep, cosa fa? È come fosse un contratto sociale nuovo basato su quel tessuto fondamentale di valori che tutti dobbiamo rispettare perché garantiscono la coesistenza pacifica all’interno di una società pluralistica. Nucleo di valori che necessita una ponderazione approfondita e una base di partecipazione ovviamente più ampia. Quindi il primo profilo è quello della rigidità della costituzione. Un altro discorso che riflette in maniera tecnica il cambiamento di paradigma di diritti come non limite ma come ragione giustificativa del potere è il fatto che le modifiche della cost. hanno un limite. Il limite alla revisione costituzionale dato dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Ciò che non può essere fatto tecnicamente è arrivare alla soppressione di queste libertà, e quindi i limiti ad una serie di diritti e della libertà della persona devono essere ragionevoli. Quali sono questi diritti e queste libertà fondamentali? E in che cosa sono diverse rispetto a quelle coniate in precedenza dallo stato di diritto liberale? Le libertà originarie della forma liberale erano: la libertà individua in maniera generica; la proprietà; la sicurezza; la resistenza all’oppressione; diritto alla ricerca della felicità (Bill of Rights). Nel momento della transizione c’erano alcune obiettivi minimi che si volevano riconoscere perché necessari, poi questo elenco per motivi storici precedentemente esposti si arricchisce ed enuclea una serie di diritti che l’ordinamento moderno non può non tutelare. La proprietà è posta sullo stesso piano di altre situazioni che potrebbero apparire più importanti viste dalla prospettiva della tutela della persona. Questo perché la transizione era stata immaginata come una transizione ad una società naturale libera economica e come un diritto accessibile a tutti cosa che non accadeva nel medioevo proprietà privata come principio organizzativo fondamentale dei rapporti economici poiché l’economia era decisiva. Terzo aspetto della transizione dello stato democratico-sociale è il modo di concepire la persona umana e come questa può essere tutelata. Passiamo attraverso un’elencazione sempre più ampia dei diritti della persona perché con l’evoluzione della prassi sociale l’uomo estrinseca sempre di più una molteplicità di interessi esistenziali. L’ultima modalità di tutela della persona che viene realizzata nella transizione allo stato democratico-sociale è la nascita di organizzazioni internazionali o sovranazionali. Tutti questi sono congegni giuridici Fino all’evoluzione tecnologica dei mass-media, non è che la società occ. Aveva mai riflettuto e chiesto di proteggere la vita privata delle persone. Questa esigenza si manifesta alla fine dell’800 negli USA quando due giovani un articolo intitolato “the right of privacy”. La moglie di uno di questi veniva costantemente fotografata e siccome era una persona dell’alta società di Boston non aveva dunque privacy. E un esempio che ci dice che finché non cambia la prassi sociale, un bisogno, la privacy, non c’è. Il diritto moderno cosa fa? Conia un modo di proteggere il valore della persona umana nella sua integralità che sia capace di adattarsi a
questa evoluzione della prassi sociale che ci mettono di fronte a nuove modalità di violazione della libertà della persona.
Di Lorenzo Nozione di consumatore e imprenditore Sentenze austriache Max Schreims incidono sul concetto del consumatore registrazione Spesso il giudice si trova a dover applicare questo concetto caso per caso poiché è complesse distinguere da chi è consumatore e chi non lo è. Come è nato il diritto del consumatore? C’è chi afferma sia nato a Roma. A Roma c’era una figura dello stato che era l’evile crule una figura che oggi non esiste più. L’edile crule ( siede su una seggiola) è una specie di pretori detentore che aveva diverse mansioni: avevano la giurisdizione sul mercato a Roma. Nel mercato si vendevano le cose più importanti ovvero le res mancepit , ad esempio gli schiavi o gli animali da lavoro. Che cosa accadeva se questi erano difettosi nel diritto antico non c’era possibilità di garanzia. Dal periodo dell’edile crule ve ne sono due di garanzie: ovvero le azionipotere che aveva il singolo di adire un giudice, agire in giudizio, e chiedere al giudice di ottenere una tutela; è quella cosa che si può esperire di fronte al pretore prima e poi al giudice privato. Queste due azioni sono:
Messinetti Come la costituzione provveda a tutelare la persona umana vista come centro di imputazione di interessi esistenziali Interpretazione degli artt. 2- Uno degli esiti della grande trasformazione è la costruzione di un sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali che fa leva su alcuni fonti di rango primario (convenzione europea dei diritti umani…etc..etc…) Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6 ], di religione [cfr. artt. 8 , 19 ], di opinioni politiche [cfr. art. 22 ], di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Dall’interpretazione degli artt. 2-3 possiamo evincere il contributo che la costituzione italiana da allo sviluppo della cultura giuridica europea volta alla protezione dei diritti umani. L’espressione diritti umani e diritti fondamentali della persona umana si sovrappongono spesso, sono intercambiabili. Tale intercambiabilità va osservata sotto un profilo storico culturale: quando si parla di diritti umani si usa questa espressione con l’intento di evocare un contesto qualificante della tradizione culturale europea che è l’umanesimo liberale, detentore dell’idea di persona umana che viene ridefinita dal diritto oggettivo alla luce di un nucleo di diritti considerati inscindibili dalla persona umana. Gli articoli che dobbiamo interpretare sono inseriti nella prima parte della Cost., in particolare nei principi fondamentali. I principi fondamentali, osservando la gerarchia delle fonti del diritto, si collocano al vertice della nostra gerarchia. La posizione tra i principi fondamentali è importante perché ci permette di identificare alcune caratteristiche importanti della tutela della persona. L’art.2 è un principio fondamentale è il c.d. principio personalistico che in quanto tale non può essere toccato dal processo di revisione costituzionale. Questo tutela la persona umana come singolo e nella formazione sociale nell’espressione della sua identità. I I diritti inviolabili dell’uomo, diritti umani etc…etc… il significato è sempre lo stesso: sono fondativi dell’identità del nostro sistema giuridico, ma sono anche fondativi dell’immagine di persona umana che il nostro ordinamento giuridico riconosce e costruisce. Ciò ci porta a soffermarci sul verbo che l’art. 2 utilizza <
Sono tutelati come diritti fondamentali solo quelle manifestazioni esistenziali della persona alle quali il nostro costituente dedica singole disposizioni espresse? Sono tutelate solo la libertà di riunione, di associazione etc…etc.. oppure la tutela è più ampia, dinamica e elastica che assecondi l’idea della persona umana? L’elencazione dei diritti non è tassativa e quindi come tuteliamo la persona umana? Il costituente si era posto il problema di esprimere le norme costituzionali e di conseguenza ha dato un peso specifico ad ogni parola. Esso ci fa capire perché il costituente ha costruito una tutela dinamica ed elastica della persona. Perché allora il costituente non ha utilizzato l’espressione <
giudici di offrire la necessaria protezione, senza l’interposizione del legislatore. Le invenzioni e i metodi commerciali recenti richiamano l’attenzione sul prossimo passo che deve essere preso per la protezione della persona e per assicurare all’individuo ciò che il giudice Cooley definisce il diritto di essere da soli. Le fotografie istantanee e l’impresa di giornali hanno invaso il sacro recinto della vita privata e domestica; e numerosi dispositivi meccanici minacciano di rendere valida la previsione secondo cui “ciò che viene sussurrato nell’armadio deve essere proclamato dalle cime delle case”. Per anni si è avuto la sensazione che la legge dovesse offrire un rimedio alla circolazione non autorizzata di ritratti di persone private; e il male dell’invasione della privacy da parte dei giornali, a lungo sentito profondamente, è stato recentemente discusso da un abile scrittore. Queste considerazioni portano alla conclusione che la protezione offerta a pensieri, sentimenti ed emozioni, espressi attraverso la scrittura o l’arte, nella misura in cui consiste nella prevenzione della pubblicazione, è semplicemente un esempio dell’applicazione del diritto più generale dell’individuo di essere lasciato solo. Nella costituzione americana non offrivano una chiara tutela a questo bisogno. Questo diritto alla riservatezza serve ad alcune cose che sono tutte riconducibili a bisogni di carattere esistenziale, sono proiezioni esistenziali poste al servizio della soluzione di bisogni tipicamente esistenziali della persona umana. Ma tale diritto risponde anche alla fondamentale esigenza della persona di decidere autonomamente quali sono le informazioni che la riguardano che possano essere rese pubbliche , il potere della persona di autodeterminarsi rispetto alle informazioni che la riguardano possono uscire dalla sua sfera della vita privata. Che ciò chiaramente non deve essere incompatibile con l’esigenza trasparenza degli ordinamenti democratici. Uno dei giuristi americani che ha scritto l’articolo è lo stesso personaggio che ha avuto modo di dire che il miglior disinfettante
La disciplina dei dati personali è oggetto di intervento del legislatore europeo. Perché se ne è occupato il legislatore europeo e non quello nazionale? Il primo intervento del legislatore europeo è stata la direttiva del 1995 che ha iniziato ad occuparsi della questione. Il legislatore dice Intervengo in materia di dati perché creare una disciplina equivalente in tutti gli stati membri è funzionale ad agevolare al mercato unico, per facilitare la circolazione nella comunità europea. Rispetto a questo c’era la necessità di tutelare anche i diritti e le libertà delle persone oltre a garantire la circolazione dei loro dati. Negli anni a seguire ci sono stati i Big Data, masse grandi di dati che vengono trattati e iniziano a intuirsi i rischi insiti in questi trattamenti di enormi trattamenti di grandi quantità di dati. Come funziona il trattamento di grandi quantità di dati? Nessuno lo sa, con questi nuovi sistemi di IA analizza i dati e poi trae delle correlazioni, ma chi progetta tale sistema non sa in anticipo quale sarà l’output di tale processo. Si profilare una serie di rischi distopici se l’output è incerto. A fronte di questi rischi per le libertà individuali il legislatore cosa fa? Innanzitutto nel 2000 c’è la Carta di Nizza che prevede la tutela dei dati personali come un diritto fondamentale; nel 2012 con il Trattato di funzionamento dell’UE il legislatore europeo attrae nella sua competenza la tutela dei dati di carattere personale. Con questa maggiore attenzione al trattamento dei dati ha condotto all’introduzione di un nuovo diritto fondamentale che è la tutela dei dati personali, la quale UE ha competenza diretta. Nel 2016 c’è il GDPAR nel quale si vede in questo lo spostamento da una prospettiva di libera circolazione dei dati personali alla loro tutela. L’accento si sposta più sul fronte tutela della persona. La libera circolazione non sparisce, l’art. 1 del GDPAR ci dice:
Il legislatore europeo con il GDPAR e con le successive interpretazioni dei garanti hanno spinto la bilancia ancora di più verso la protezione delle persone. Il legislatore europeo nel GDPAR è ambiguo perché da un lato si spostato verso la protezione dei dati dall’altro non può dimenticarsi della libera circolazione e quindi cerca di bilanciare le due cose con soluzioni ambigue che danno adito a interpretazioni disparate. La lettura da parte dei garanti ha obliterato alcuni elementi della libera circolazione andando verso la protezione dei dati. L’attività di trattamento dei dati non è libera, deve esserci una base legittimante. Quali sono questi elementi legittimanti? consenso dell’interessato, un interesse pubblico etc…etc.. Il legislatore europeo dice che i dati possono esseri trattati se c’è il consenso dell’interessato, se c’è un interesse pubblico, se i dati sono necessari a conseguire una prestazione per l’interessato, c’è poi un ‘altra base che afferma che i dati possono essere trattati laddove ci sia un legittimo interesse da parte di chi li vuole trattare. Chi tratta i dati deve sapere le basi legittimanti perché altrimenti il trattamento è il lecito. Ora nel dubbio di cosa sia un legittimo interesse, chi tratta i dati piuttosto chiede il consenso e questo ha come effetto un profluvio di richieste di consenso anche laddove non sia necessario a causa dell’ambiguità del termine “legittimo interesse”. Questo è un primo esempio di disposizione vaga ella quale il legislatore si barcamena tra diritto di tutela della protezione dei dati personali e libera circolazione dei dati. Altro caso di voluta vaghezza del legislatore riguarda le operazioni di taing. È lecito dire ad un interessato o mi dai il consenso o non ti do il servizio? Il legislatore rimane molto vago anche qui. Un altro caso di vaghezza concerne la norma sul consenso dei dati personali dei minori. Questa norma si applica i minori navigano in rete e molto spesso usufruisce di servizi della società dell’informazione, ora il fatto di prevedere una soglia di età di consenso senza il genitore è solo un altro modo per raccogliere dati. L’approccio generale del regolamento però tende di più alla tutela della persona è questo è evidente perché il messaggio del GDPAR è di trattare i dati il meno possibile. Ciò si evince dai principi contenuto al suo interno: e infatti c’è il principio di minimizzazione (trattare i dati il meno possibile e raccoglierle solo per una finalità e non altre), accountability… il legislatore europeo a fronte dell’incertezza dei rischi nel trattamento dei dati dunque adotta un approccio cautelativo, restrittivo. Il risultato di tutto questo? Effetti distorti, da un lato visto le difficoltà enormi di controllo dei trattamenti: esempio i soggetti del mercato più grande hanno continuato a raccogliere dati, gli attori di imprese medio-piccole- sono state invece inibite le loro attività dal GDPAR. Il legislatore europeo si è accorto in seguito che forse si era andati un po’ troppo in là in questo intervento di tutela dei dati personali ed era necessario ribilanciare il tutto a favore della libera circolazione e che questo andava a detrimento delle imprese europee nei confronti di altre imprese internazionali che hanno una regolamentazione meno limitativa dei dati trovandosi in svantaggio rispetto ad esse necessità di aumentare la competitività delle aziende europee. La commissione europea esplicita che i dati sono necessari per lo sviluppo del mercato e dell’economia e quindi restringere troppo l’ottica dei dati come nel GDPAR non va più bene perché conduce ad una sotto utilizzazione dei dati. Il legislatore europeo si rende conto che ci sono degli ostacoli all’utilizzo del pieno potenziale dei dati. I dati servono per l’economia e l’innovazione ed è importante che l’UE si un luogo in cui sia possibile sfruttane a pieno il potenziale di tali dati. Allora il legislatore europeo emana alcuni regolamenti che vanno nell’ottica della libera circolazione con lo scopo di promuovere la consapevolezza sull’importanza dei dati e di ridistribuire il valore dei dati tra i vari soggetti del mercato (le piattaforme più grande sono nella migliore posizione per sfruttare il trattamento dei dati rispetto a medie/piccole imprese). Per andare in questa direzione il legislatore europeo emana un regolamento denominato 868/2002 o sulla <