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Diritti e sicurezza nell’era digitale
Tipologia: Appunti
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L’evoluzione dell’economia digitale ha profondamente trasformato le dinamiche di potere tra i soggetti che producono, gestiscono e diffondono contenuti culturali. Le grandi piattaforme online – come Meta , Google , YouTube o TikTok – sono divenute i nuovi intermediari globali dell’informazione e dell’intrattenimento, capaci di condizionare l’accesso al pubblico e le modalità di remunerazione degli autori. In questo scenario, la tradizionale distinzione tra produttori di contenuti e intermediari tecnologici tende a dissolversi, lasciando spazio a un modello di mercato in cui il controllo delle infrastrutture digitali equivale, di fatto, al controllo dei flussi culturali ed economici. All’interno di tale contesto si colloca il caso Meta–SIAE, divenuto emblematico per comprendere le tensioni che attraversano l’ecosistema digitale contemporaneo. Nel marzo 2023, la società Meta Platforms Inc., titolare dei social network Facebook e Instagram , ha interrotto le trattative con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per il rinnovo dell’accordo di licenza relativo all’utilizzo del repertorio musicale italiano sulle proprie piattaforme. A seguito della mancata intesa, Meta ha rimosso dai suoi servizi tutti i brani tutelati da SIAE, rendendoli inaccessibili agli utenti italiani. L’episodio ha avuto un’immediata risonanza mediatica e istituzionale, poiché ha mostrato il potere delle piattaforme digitali di incidere direttamente sulla disponibilità di contenuti culturali nazionali e sull’accesso al pubblico. La controversia ha posto in luce una questione centrale del diritto digitale contemporaneo: come tutelare l’equilibrio contrattuale tra colossi globali e soggetti nazionali in un mercato dominato da forti asimmetrie tecnologiche e informative. Meta , in virtù del proprio ruolo determinante come canale di diffusione dei contenuti – espressione introdotta dall’art. 29 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l’art. 9 della Legge 18 giugno 1998, n. 192 – esercita un potere contrattuale tale da poter incidere unilateralmente sulle condizioni di accesso al mercato digitale. SIAE , pur rappresentando gli interessi collettivi degli autori italiani, si è trovata priva di alternative comparabili per garantire la presenza delle proprie opere online. Questa situazione di squilibrio strutturale è stata ricondotta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al paradigma dell’abuso di dipendenza economica, disciplinato dall’art. 9 della Legge n. 192/1998. Si tratta di un istituto originariamente concepito per i rapporti di subfornitura industriale, ma che oggi trova un’applicazione innovativa nell’economia digitale. La norma vieta che un’impresa abusi dello stato di dipendenza economica in cui si trova un’altra, imponendo condizioni contrattuali ingiustificate o interrompendo arbitrariamente i rapporti in corso, e tutela la libertà di iniziativa economica impedendo che la disparità di forza si traduca in un dominio contrattuale.
L’importanza del caso Meta–SIAE risiede proprio nell’aver esteso questa nozione alle piattaforme digitali, riconoscendo che la dipendenza economica può derivare non solo dal potere produttivo o finanziario, ma anche dal controllo dei dati, degli algoritmi e dell’accesso al pubblico. La Legge n. 118/2022 ha introdotto una presunzione legale di dipendenza economica nei confronti delle piattaforme che svolgono un ruolo determinante nell’accesso al mercato, rafforzando la capacità dell’Autorità di intervenire nei casi di squilibrio digitale. È su questa base che l’AGCM, con il Provvedimento n. 29725 del 21 aprile 2023, ha avviato un’istruttoria (procedimento A559/2023) nei confronti di Meta, ipotizzando un abuso di dipendenza economica ai sensi della normativa nazionale. La vicenda solleva interrogativi di grande attualità: fino a che punto le piattaforme digitali possono esercitare la propria libertà d’impresa (art. 41 Cost.) senza compromettere il pluralismo culturale e la giusta remunerazione degli autori? Quali strumenti giuridici possono garantire trasparenza e proporzionalità nelle trattative tra soggetti tanto diversi per dimensioni e potere economico? Il caso Meta–SIAE costituisce dunque un banco di prova per il diritto della concorrenza e per la regolazione dell’economia digitale, nonché un esempio paradigmatico di intersezione tra diritto antitrust e diritto d’autore. L’obiettivo di questa tesina è analizzare in modo sistematico tale caso, ricostruendo il quadro normativo di riferimento, la cronologia degli eventi e le valutazioni dell’AGCM, per poi riflettere sulle implicazioni future in termini di politica economica e tutela dei diritti digitali. Attraverso l’esame congiunto del diritto interno e di quello europeo – in particolare del Digital Markets Act (Reg. UE 2022/1925) e della Direttiva (UE) 2019/790 – si cercherà di dimostrare come l’istituto dell’abuso di dipendenza economica stia diventando un pilastro del nuovo diritto digitale, volto a garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e giustizia contrattuale.
L’AGCM, nel valutare la condotta di Meta, ha scelto di applicare l’art. 9 L. 192/1998 proprio per questa ragione: la dipendenza economica di SIAE non derivava da una debolezza finanziaria, ma dalla necessità strutturale di accedere alle piattaforme globali per garantire la diffusione della musica italiana. Di conseguenza, la questione non poteva essere risolta esclusivamente attraverso le regole del diritto d’autore, poiché la problematica non riguardava l’uso illecito delle opere, ma l’asimmetria di potere contrattuale tra una piattaforma globale e un soggetto nazionale. La metodologia adottata dall’Autorità e ripresa in questa analisi si articola su tre direttrici principali:
La Legge 5 agosto 2022, n. 118, conosciuta come Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 , rappresenta un punto di svolta nel sistema italiano di tutela contro l’abuso di dipendenza economica. Essa nasce dalla crescente necessità di adattare la disciplina concorrenziale nazionale ai cambiamenti introdotti dall’economia digitale, dove il potere di mercato non deriva più soltanto dalla produzione o dalla distribuzione di beni materiali, ma dal controllo delle infrastrutture tecnologiche, dei dati e degli algoritmi. Il legislatore ha quindi ritenuto necessario intervenire sulla disciplina nazionale, individuando una forma di tutela più elastica e mirata, capace di intercettare gli squilibri contrattuali che si generano all’interno dell’economia digitale. L’obiettivo era duplice:
idoneo a compromettere l’accesso al mercato e la visibilità degli autori italiani. In base alla nuova formulazione dell’art. 9, la SIAE è stata considerata impresa dipendente , poiché priva di reali alternative per garantire la presenza delle opere tutelate sulle principali piattaforme di condivisione. L’AGCM ha valorizzato in particolare il ruolo determinante di Meta nell’intermediazione digitale , riconoscendo che la dipendenza economica può derivare non solo dal potere economico- finanziario, ma anche dal controllo dell’infrastruttura tecnologica e dell’accesso ai dati. Grazie alla nuova formulazione dell’art. 9, la SIAE è stata considerata impresa dipendente, poiché priva di alternative equivalenti per garantire la presenza delle opere tutelate online. In tal modo, l’art. 9 – come modificato dalla Legge n. 118/2022 – ha permesso all’Autorità di ricondurre la controversia Meta–SIAE nell’ambito del diritto della concorrenza, tutelando la libertà contrattuale e il pluralismo culturale. 1.3 Il contesto europeo: perché il caso Meta–SIAE è diventato un precedente fondamentale per l’Unione europea L’evoluzione del diritto italiano in materia di abuso di dipendenza economica trova il suo fondamento e la sua piena comprensione all’interno del più ampio contesto europeo della regolazione dell’economia digitale, che negli ultimi anni ha conosciuto una profonda trasformazione. L’Unione europea, consapevole del crescente potere delle piattaforme digitali globali, ha avviato un processo di riforma volto a garantire una maggiore equità nei rapporti economici e contrattuali, promuovendo un equilibrio tra libertà d’impresa, innovazione tecnologica e tutela dei soggetti più deboli¹. Il caso Meta–SIAE si inserisce pienamente in questo quadro di rinnovamento: la controversia tra la piattaforma Meta e la Società Italiana degli Autori ed Editori non rappresenta soltanto un conflitto nazionale, ma costituisce un banco di prova per l’intero sistema europeo nella sua capacità di regolare i rapporti di interdipendenza tra grandi intermediari digitali e operatori locali della cultura. In tal senso, la recente riforma dell’art. 9 della Legge n. 192/1998, introdotta con la Legge n. 118/2022, si colloca in perfetta sintonia con le linee guida europee, anticipando alcuni principi cardine del nuovo diritto digitale dell’Unione. Negli ultimi anni, la Commissione europea ha più volte evidenziato la necessità di aggiornare gli strumenti antitrust tradizionali, ritenuti inadeguati a fronteggiare il potere sistemico delle piattaforme online.
Il diritto della concorrenza classico, fondato sull’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), vieta l’abuso di posizione dominante, ma interviene solo ex post, richiedendo la prova di un potere di mercato consolidato e di effetti anticoncorrenziali concreti. Nel mercato digitale, invece, il potere economico si manifesta in forme nuove: non più attraverso la quantità di beni prodotti o venduti, ma attraverso il controllo dei dati, degli algoritmi e dell’accesso agli utenti. Da qui la necessità di un approccio ex ante, preventivo, capace di regolare il comportamento delle piattaforme prima che si verifichi un danno al mercato o ai consumatori². Questa nuova impostazione è stata formalizzata con il Regolamento (UE) 2022/1925, noto come Digital Markets Act (DMA), approvato dal Parlamento europeo il 12 settembre 2022 ed entrato in vigore nel maggio 2023. Il DMA rappresenta la risposta sistemica dell’Unione europea al potere dei cosiddetti gatekeeper, ossia le imprese che gestiscono piattaforme digitali “di base” – come motori di ricerca, social network, app store e servizi pubblicitari online – e che controllano l’accesso al mercato per una molteplicità di operatori³. Il regolamento impone a tali soggetti una serie di obblighi e divieti di comportamento (artt. 5– DMA), volti a prevenire pratiche escludenti e discriminatorie: obbligo di trasparenza sui criteri di ranking, divieto di combinare dati provenienti da diversi servizi senza consenso, limitazione delle pratiche di self-preferencing e garanzia di interoperabilità tra piattaforme. Si tratta di un quadro normativo innovativo, che sposta la logica della tutela concorrenziale dal piano della sanzione al piano della regolazione preventiva. In questo senso, la riforma italiana del 2022 appare come un naturale completamento della disciplina europea: entrambe riconoscono che il potere delle piattaforme non è solo economico, ma anche informativo e relazionale, capace di incidere sulla libertà negoziale delle controparti. La presunzione di dipendenza economica introdotta dal legislatore italiano all’art. 9, comma 3-bis, L. 192/1998, si pone quindi in perfetta continuità con lo spirito del DMA. Se il diritto europeo mira a disciplinare il comportamento dei gatekeeper nei confronti del mercato nel suo complesso, la norma nazionale si concentra sul piano micro–relazionale, tutelando le singole imprese o enti che, come la SIAE, si trovano in una situazione di dipendenza funzionale rispetto a tali infrastrutture. In altre parole, la legge italiana traduce a livello interno i principi europei di equità, trasparenza e non
repressione delle posizioni dominanti, ma deve evolvere verso un diritto della dipendenza digitale, capace di riconoscere e bilanciare le nuove forme di intermediazione e controllo che definiscono l’economia delle piattaforme. 1.4 Rapporto contrattuale tra META-SIAE Il rapporto tra le parti si fondava su un contratto di licenza non esclusiva che autorizzava Meta a utilizzare il repertorio musicale amministrato da SIAE sulle piattaforme Facebook, Instagram e Messenger. La licenza era necessaria affinché Meta potesse svolgere la propria attività in conformità agli artt. 16 e 17 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, i quali attribuiscono al titolare dei diritti il potere esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico delle opere¹. La necessità della licenza deriva anche dal diritto europeo: l’art. 17 della Direttiva (UE) 2019/ stabilisce che le piattaforme di condivisione dei contenuti sono responsabili della comunicazione al pubblico delle opere caricate dagli utenti e devono quindi ottenere autorizzazioni preventive dai titolari dei diritti². Attraverso tale contratto, Meta acquisiva il diritto di:
Questa decisione ha avuto conseguenze immediate:
In Italia, l’ente di gestione collettiva preposto alla tutela dei diritti d’autore, di autori, compositori editori ed interpreti musicali è la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Meta Platforms Inc. (già Facebook Inc.) è, invece, la società che gestisce, ad oggi, le più rilevanti piattaforme social su base globale, nonché Facebook e Instagram: strumenti con ruolo centrale per quanto riguarda la diffusione di contenuti multimediali, compresi quelli musicali. Nel corso dell’anno 2019, le parti stipularono un accordo di licenza finalizzato a disciplinare l’utilizzo del catalogo SIAE sui servizi Meta. Tale accordo si collocava nell’ambito della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 177/2021, il
quale impone alle piattaforme digitali di ottenere previa autorizzazione dai titolari dei diritti per la comunicazione al pubblico delle opere protette. L’accordo in questione regolava la presenza delle opere musicali nei video, post e stories condivisi dagli utenti, disponendo una remunerazione proporzionale ai volumi di utilizzo. Tuttavia, tre anni dopo, precisamente verso la fine del 2022, le trattative per il rinnovo dell’accordo si sono interrotte. Secondo quanto sostenuto dalla SIAE, Meta avrebbe trascurato il fornimento di dati necessari a garantire una negoziazione trasparente; d’altro canto, Meta riteneva eccessive le richieste economiche avanzate dalla società italiana, ritenendo che esse non rispecchiassero il valore effettivo del repertorio nel contesto digitale. Alla scadenza di tale accordo, non essendo stato raggiunto un nuovo compromesso, Meta ha proceduto alla rimozione dei contenuti musicali tutelati dalla SIAE dalle proprie piattaforme, impedendo agli utenti l’utilizzo di brani italiani nei video e nei reel. Tale decisione ha suscitato immediate reazioni politiche e mediatiche e ha portato la SIAE a presentare denuncia presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( AGCM ).
In data 5 aprile 2023 l’AGCM ha reso noto di aver avviato un’indagine nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd. e Meta Platforms Technologies UK Ltd. per presunto abuso di dipendenza economica nei confronti della SIAE, ai sensi dell’art. 9 della L. 192/1998^1. L’Autorità sosteneva che Meta, in qualità di piattaforma di rilievo essenziale per la diffusione di contenuti musicali e audiovisivi, detenesse una posizione dominante nel mercato italiano, collocando la SIAE in una posizione di dipendenza economica, nonché sull’asimmetria strutturale tra le due imprese e l’applicazione di tale disciplina a un contesto digitale, come quello del caso Meta–SIAE, solleva questioni complesse circa l’individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’abuso. (^1) AGCM, Comunicato stampa del 5 aprile 2023, “Avviata istruttoria nei confronti di Meta per presunto abuso di dipendenza economica nei confronti di SIAE (Caso A559)”
Le condotte oggetto di indagine si sono articolate in tre profili principali: a) Rifiuto di fornire informazioni rilevanti per la negoziazione del rinnovo contrattuale L’AGCM ha qualificato il rifiuto di fornire dati come un comportamento potenzialmente abusivo, in quanto contrario ai principi di buona fede contrattuale e di parità informativa. La SIAE non era in grado di valutare il valore economico effettivo della licenza senza accedere ai dati di utilizzo delle opere (frequenza, visualizzazioni, engagement). Questo aspetto si collega alla disciplina europea sulla trasparenza nei contratti digitali, che prevede l’obbligo di informazione a carico delle piattaforme nei confronti dei titolari dei diritti^4. b) Interruzione delle relazioni commerciali in corso senza congruo preavviso La rimozione improvvisa dei contenuti e la sospensione della licenza sono state considerate condotte idonee a integrare la fattispecie di interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, di cui all’art. 9, comma 2, L. 192/1998. Tale comportamento, se privo di giustificazione oggettiva e adottato in assenza di congruo preavviso, è espressamente vietato anche dalla giurisprudenza amministrativa^5. Meta, tuttavia, ha sostenuto che la decisione derivava esclusivamente dal venir meno del titolo legittimante l’uso delle opere e che l’interruzione fosse un atto dovuto per evitare violazioni del diritto d’autore. c) Rimozione dei contenuti musicali del repertorio SIAE dalle piattaforme Meta La condotta di Meta ha avuto effetti anche sul piano sistemico. L’assenza del repertorio SIAE ha limitato la possibilità per gli utenti italiani di utilizzare musica locale nei propri contenuti, determinando una distorsione nel mercato delle opere musicali e un vantaggio indiretto per repertori esteri o per società concorrenti di SIAE, come Soundreef. Questo elemento ha rafforzato l’orientamento dell’Autorità circa la natura anticoncorrenziale del comportamento di Meta. (^4) Direttiva (UE) 2019/790, art. 19 – Obbligo di trasparenza. (^5) Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 1272/
Con il provvedimento datato 21 aprile 2023, l’AGCM ha imposto a Meta una serie di misure cautelari finalizzate a ripristinare le condizioni di concorrenza e a garantire la prosecuzione delle trattative^6. Nello specifico, Meta è stata invitata a: riprendere il negoziato con la SIAE; fornire tutte le informazioni necessarie a garantire una trattativa in buona fede e trasparente; sospendere la rimozione dei contenuti tutelati dalla SIAE, laddove quest’ultima avesse autorizzato temporaneamente la loro pubblicazione. L’Autorità ha giustificato tali misure richiamando la posizione di forza strutturale di Meta, la cui gestione di piattaforme con oltre tre miliardi di utenti le conferisce un potere capace a incidere sulla capacità di SIAE di adempiere ai propri compiti istituzionali. Di conseguenza, il comportamento adottato da Meta è stato interpretato come potenzialmente idoneo a generare distorsioni concorrenziali e danni all’intero comparto culturale nazionale.
La controrisposta di Meta non si è fatta attendere: ha, di fatto, impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contestando l’esistenza di una reale dipendenza economica e la necessità delle misure cautelari adottate. Meta ha sostenuto che la normativa sulla dipendenza economica non fosse applicabile al caso, poiché SIAE non è un’impresa “debole”, ma un soggetto con potere negoziale e tutela pubblicistica. Inoltre, la società ha affermato di aver agito in piena conformità alla Direttiva (UE) 2019/790, che consente la sospensione dei contenuti non autorizzati in mancanza di un valido contratto di licenza^7. (^6) AGCM, Provvedimento cautelare del 21 aprile 2023, art. 14-bis L. 287/ (^7) Direttiva (UE) 2019/790, art. 17
l’irrogazione di sanzioni, rimuovere le criticità riscontrate e a chiudere l’indagine senza accertamento formale di infrazione. L’Autorità, dopo consultazione pubblica, ha ritenuto tali impegni idonei a ripristinare condizioni di mercato eque e trasparenti^11. Gli impegni principali prevedevano: un obbligo di trasparenza informativa nelle negoziazioni con le società di gestione collettiva (dati d’uso, criteri economici e parametri di remunerazione); la possibilità di stipulare accordi ponte in caso di trattative in corso, per garantire la continuità di utilizzo del repertorio musicale; l’estensione degli impegni a tutte le società di gestione italiane o con sede in Italia; un preavviso minimo di quattro mesi per la cessazione o la riattivazione delle licenze musicali. Con provvedimento del 12 maggio 2025, l’AGCM ha accolto tali impegni, disponendo la chiusura del procedimento senza sanzioni pecuniarie, ritenendo che le misure proposte da Meta avessero ripristinato un equilibrio contrattuale corretto e garantito la continuità del mercato^12. L’accordo tra SIAE e Meta è stato quindi rinnovato, consentendo la reintroduzione del repertorio musicale italiano sulle piattaforme social e ristabilendo una cooperazione fondata su trasparenza e proporzionalità.
L’intervento dell’AGCM nel caso Meta–SIAE rappresenta una tappa fondamentale nella definizione dei rapporti tra piattaforme digitali e operatori del settore culturale. Tuttavia, la vicenda mette in luce anche i limiti strutturali dell’Autorità nel fronteggiare dinamiche di mercato globali. Da un lato, l’AGCM ha agito come garante dell’equilibrio contrattuale, applicando un principio nazionale (l’abuso di dipendenza economica) in un contesto dominato da un’impresa multinazionale. Dall’altro, l’assenza di un accertamento formale e la chiusura mediante impegni dimostrano che (^11) AGCM, Delibera del 12 maggio 2025 – Chiusura del procedimento Meta/SIAE (^12) AGCM, Delibera di accettazione impegni del 12 maggio 2025, Caso A559 – Meta/SIAE
l’Autorità ha preferito una soluzione cooperativa piuttosto che sanzionatoria, consapevole della complessità tecnica e giuridica del caso. L’intervento del Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato la necessità di motivare adeguatamente l’urgenza e la concretezza dell’abuso, delineando i confini dell’azione amministrativa in materia di dipendenza economica digitale^13. Ciò evidenzia una tendenza verso un modello di regolazione soft, nel quale l’AGCM non si limita a reprimere gli abusi, ma promuove la conformità volontaria e la trasparenza come strumenti di equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti. MODIFICARE IL NUMERO DELLE NOTE CAPITOLO 4 – IMPLICAZIONI E PROSPETTIVE FUTURE NELLA REGOLAZIONE DELLE PIATTAFORME DIGITALI Il caso Meta–SIAE non rappresenta solo un conflitto tra una piattaforma globale e un ente nazionale di gestione collettiva, ma costituisce un vero e proprio punto di osservazione privilegiato per comprendere come il diritto, la politica e l’economia digitale stiano cambiando nel mondo contemporaneo. La vicenda non può essere letta esclusivamente come una controversia commerciale: essa mostra come il mutamento strutturale portato dall’economia digitale abbia modificato le relazioni di potere, le logiche contrattuali, l’accesso alla creatività, le modalità con cui i contenuti culturali circolano, e persino il ruolo delle autorità nazionali rispetto ai grandi (^13) Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 5827 del 19 marzo 2024