















Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Dispensa di Diritto nell'Era digitale
Tipologia: Dispense
1 / 23
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!
















Prof.essa Messinetti 24.09. L'evoluzione tecnologica produce una serie di problematiche da contrastare con il Diritto. Al primo posto c'è la Tutela della persona umana, all'interno della nuova “società digitale”. Quando parliamo della Protezione e Sicurezza della persona umana, parliamo di problemi che per il diritto non sono considerati individualmente ma più in generale si cerca di preservare la c.d. Personalità Morale degli individui. Quando si parla di istituzioni giuridiche posti a tutela della protezione della persona umana, è implicito che questa istituzione si pone a protezione anche delle libertà democratiche e dei diritti inviolabili dell'uomo, nella loro più ampia accezione pluralista. Esempio concreto sono le Carte fondamentali dei diritti dell'uomo (come quella dell’Unione Europea), composte da serie di prerogative in ambiti diversi posti a protezione dell'uomo. Questi principi sono fondamentali perché determinano l'identità della persona umana, quella che il nostro ordinamento giuridico vuole proteggere ed ampliare, secondo i forti e sempre più frequenti cambiamento sociali e tecnologici. Le tecnologie possono essere intese come strumento di maggior esplicazione delle possibilità umane, ma anche come rischi intesi come nuove vulnerabilità. Lo sforzo del Diritto è quello di individuare e criticare queste “nuove possibilità”, cercando di capire come è possibile regolamentare l'evoluzione tecnologica, senza bloccarla. Ad oggi si parla di “QUARTA RIVOLUZIONE”: l'uomo che si sposta dal centro dell'universo in altre dimensioni, anche digitali e tecnologiche, e che riesce sempre di più a dominare l’ambiente che lo circonda, secondo i propri interessi. Al nascere delle grandi piattaforme (Facebook, Amazon, Google) l’esser dell'uomo cambia. Piattaforme che dicono chi siamo, cosa vogliamo, che ci mettono in relazione con gli altri in modo diverso da quello tradizionale. A partire da questi presupporti, è il diritto stesso che si deve occupare di regolamentare e definire i limiti morali della stessa presenza dell'uomo in queste nuove dimensioni/universi (per questo … l'uomo che si sposta dal centro dell'universo… ). Allo stesso tempo, le aziende che danno vita a queste piattaforme hanno un enorme potere, a volte più di quello degli Stati: il possesso di Dati Personali. Parlando di Big Data, allora, diventa evidente anche la messa in crisi del c.d. Stato di Diritto. Il diritto perciò deve occupars anche di questo: limitare il potere di chi possiede informazioni sulle nostre vite. Al momento attuale, comprendere tutti questi problemi significa sforzare tutte le scienze nel costruire la così detta, a livello internazionale: IA Human Centered – al servizio della persona umana, non sostitutiva, meritevole di fiducia, capace di creare massimi vantaggi e minimi rischi per l'umanità. Questo principio è alla base di tutte le regolamentazioni attuali a livello internazionale, per la tutela della società del futuro. Una prima risposta comune è l'approvazione e desiderio a livello internazionale di voler realizzare questa IA umano-centrica. I poteri pubblici, quindi, esprimono il bisogno di dove integrare, grazie alla forza del diritto, nelle IA (intese largamente come tecnologie digitali) in tutto il ciclo vitale della nuova tecnologia in questione, quei principi etici fondamentali dell'uomo. Studi affermano che gli sviluppi delle nuove tecnologie mettono in crisi categorie dell'umanesimo contemporaneo. Guardando alla pluralità di dichiarazioni delle grandi OI, i principi etici sono gli stessi ovunque – si parla di primazia degli interessi etici umani, dell'armonia uomo-macchina – per questo il diritto deve occuparsi di regolamentare la sicurezza su più livelli, a seconda della società che esprime il bisogno di essere tutelata (in Cina ci son interessi diversi dall'Europa, o USA, o altri Paesi del Mondo – si parla infatti di “guerra” tra imperi digitali). IL diritto è lo strumento più adatto a costruire limiti giuridici per le nuove tecnologie. E' obiettivo di ogni Stato, infatti, produrre e possedere la miglior offerta giuridica in ambito tecnologico, anche per il dominio dei mercati digitali a livello internazionale (perché le piattaforme, le IA, restano di fatto un servizio). Sicurezza, come principio etico fondamentale, significa Diritto fondamentale di libertà. Come accadde in passato, anche nell'ambito tecnologico il diritto nasce dal bisogno di autodeterminazione di regole, i limiti, intesa come rivendicazione del diritto naturale dell'uomo. Il concetto di sicurezza perciò diventa, in occidente, un concetto concreto e reale con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione d’Indipendenza americana.
(da rivedere) AVV. ERAMO PUOTI (DIRITTO e VIDEOGAMES) Il gioco, oltre a essere una forma di intrattenimento, è un modo di apprendere le interazioni sociali; caratterizzato dalla presenza di regole, il gioco è ordine… non è caos. Sembrerebbe un’attività futile, ciò dipende dalla nostra percezione personale, ma il gioco ha molteplici funzioni (terapeutica, sociale…). Il diritto si interessa del gioco (diritto sportivo), nell’ambito dei diritti digitali si trattano i VIDEOGIOCHI. Cosa→ Termine materiale e generico: indica tutto ciò che esiste nel mondo fisico e può essere percepito. Bene→ Termine giuridico ed economico: una “cosa” diventa bene quando è idonea a soddisfare un bisogno umano ed è suscettibile di valutazione economica (cioè, può avere un prezzo, un’utilità). Tutti i beni sono cose, ma non tutte le cose sono beni, però non è così semplice: 3 nazioni, 3 interpretazioni differenti:
Oggi la commercializzazione di beni e servizi si basa sempre più sulla profilazione degli utenti: i dati raccolti online, ossia le tracce che lasciamo, vengono elaborati per inserire ciascuno di noi in categorie comportamentali. Sistemi sofisticati riescono perfino a dedurre inclinazioni dai nostri movimenti sulla tastiera. Ciò consente di orientare le pubblicità sulle nostre emozioni. Se a questo aggiungiamo il fenomeno della disinformazione, il rischio per i diritti fondamentali diventa molto alto. Il diritto deve quindi selezionare gli interessi meritevoli di tutela, cercando un punto di equilibrio tra due valori centrali: l’innovazione tecnologica e la dignità umana. La sfida consiste proprio nel conciliare questi due poli. Una parte della dottrina nordamericana ritiene tuttavia che questa sia una battaglia persa: il diritto dovrebbe fare un passo indietro e prendere atto che internet e il mondo digitale non sopportano regole rigide, perché è il mercato stesso ad autoregolarsi. In questa visione, la tutela della persona viene demandata alle piattaforme digitali. Non è che l’interesse degli utenti non sia avvertito, ma esso viene regolato attraverso i contratti individuali di utilizzo delle piattaforme. Tuttavia, questi contratti sono unilaterali, predisposti dal gestore, e non frutto di una reale negoziazione. L’approccio nordamericano, quindi, affida la protezione dell’utente alla “benevolenza” del soggetto più forte. Internet è visto come il regno della libertà, e in questa prospettiva, nel conflitto tra dignità umana ed evoluzione digitale, la bilancia pende nettamente a favore di quest’ultima. 06.10. IL diritto, rispetto ai conflitti sociali, ha sempre avuto prevalenza in tema di risoluzione di questi. Ma oggi, possiamo davvero pensare che il diritto possa svolgere un ruolo di supremo arbitrio e garante dell'ordine? Una prima risposta la da l'esperienza Nordamericana in tema di Mercato. Secondo questa visione, la Privacy ad esempio, nasce dall'idea che in fondo la c.d. “Info sfera” (internet) deve essere affiliato a privati, senza tollerare autoregolazione da parte di soggetti esterni a questo mondo virtuale. In realtà affidarsi all'autoregolazione dei privati e allo strumento del Contratto, ha i suoi vantaggi, soprattutto in tema di commercio elettronico – nella definizione di generali condizioni di contratto offerte ad ogni utente. Attraverso la stipulazione di un contratto che regola i rapporti tra utenti di una piattaforma digitale si risolvono conflitti che nella prassi possono presentarsi. In questo, il contratto diventa fulcro della regolazione del conflitto. Dietro questa idea Ci si deve basare sulla pregiudiziale ideologica che il diritto debba assicurare ai privati una “sfera di libertà”. Questo approccio è palesemente incline ad assicurare che ognun possa esprimere le proprie idee, anche se queste si rivelano “fake” o ingannevoli. In questo scenario si delinea anche l'approccio Europeo. Definito sull'approccio di quegli Stati basato sulle esperienze del Diritto Scritto (Civil Law) – vede come questi ordinamenti siano caratterizzati tendenzialmente dal rapporto che intercorre tra legge ed interprete (Diritto e giudice). Diversamente dagli ordinamenti anglo-americani definiti in Common law, il giudice ogni volta che deve intervenire in una controversia non è libero di creare diritto ma DEVE interpretare una regola preesistente
Ad esempio, in tema di “Fake news”, inteso com fenomeno globale.. Se lA notizia falsa nasce in Nuova Zelanda e ricade su un soggetto che abita un'altra Nazione, quale diritto deve intervenire a tutela del soggetto colpito?? La dimensione globale manca di una regolamentazione comune a tutti i paesi, dell'assenza di un' istituzione globale che possa intervenire in casi come quello sopra citato. Quando il fenomeno ha carattere globale, nei confronti del diritto si pone molta più fiducia, nella speranza di garantire tutela anche in questi domini. Spesso ad intervenire vengono chiamate società del diritto (istituzioni private) – es. Deep fake IA Bloccata per Immagini di nudo basse su immagini di persone reali. La mancanza di un'istituzione che governi a livello globale obbliga i paesi di Civil Law ad affidare le regolazioni dei casi a giudizi di istituzioni sovranazionali (come l'Unione Europea). In questa situazione, le principali fonti del diritto sono tutte rappresentate da atti normativi dell'Unione: regolamenti UE e direttive UE. TRATTATI EU→ Sono all’apice delle fonti del diritto. Tra questi spiccano quelli a tutela della concorrenza, dell'innovazione, della protezione alla dignità umana. Questi valori Trovano espressione con le fonti secondarie (i regolamenti). REGOLAMENTI EU→ hanno lo scopo di unificare il diritto all'interno dell’Unione europea, per evitare che esistano norme differenti in materie di competenza europea. Il regolamento è immediatamente efficace all'interno dei sistemi interni statali. DIRETTIVA EU→ atto normativo finalizzato a Consentire un avvicinamento dei sistemi di diritto nazionali. La peculiarità della direttiva è quella di porre un obiettivo che gli Stati sono obbligati a realizzare, entro un termine prestabilito, cercando un modo personale per farlo (ad esempio sul tema della Protezione ai consumatori, quindi dei Contratti a Distanza con le c.d. Clausole vessatorie ). Le direttive devono aiutare a produrre atti per riflettere le comuni norme europee all'interno degli ordinamenti interni. Se lo stato non traspone le norme contenute nella direttiva (x) deve far accertare da un giudice……………………….?!?! All’interno del territorio europeo bisogna quindi accertarsi che siano presenti regole comuni, intese come ordinamenti creati ad hoc per definire un “mercato” comune del diritto – che va oltre i confini degli stati nazionali appartenenti all'UE, per garantire che questi stessi non incappino in barriere affinché ogni cittadino europeo possa comportarsi allo stesso modo in ogni paese dell’Unione. Ci deve essere un' “equivalente protezione” dei cittadini europei. In ambito di rivoluzione tecnologica, come nel caso della tutela dell'identità digitale, stabilire se deve prevaler l'innovazione o il diritto alla tutela personale lo decide il giudicante. Questo è un esempio di problema rimesso all'autorità di un legislatore europeo. IL problema dell'innovazione digitale, è a forte carattere globale. Quello che può fare un legislatore nazionale, o uno sovranazionale, è rincorrere un fenomeno senza mai riuscire a catturare pienamente. Una soluzione può essere l'affidamento ad un autorità internazionale ad hoc ?? Forse. Di fronte a questo problema la reazione del diritto europeo è stata:
Altra libertà è quella della libertà dal bisogno. È la sicurezza di poter contare su cose che ci garantiscono la possibilità di un’esistenza libera e dignitosa in accordo con il principio fondamentale della dignità della persona. In questo caso è ovvio che lo Stato deve attivarsi per fornire gli strumenti. Quando si comincia ad affermare il diritto alla sicurezza come libertà dalla paura e sicurezza di godere di alcuni diritti fondamentali in occidente si inizia a parlare di Stato di diritto. Lo stato di diritto può essere visto come un’innovazione elaborata per costruire una società di tipo nuovo contro assolutismo e disuguaglianza. Si voleva porre fine a una condizione esistenziale di vulnerabilità dell’individuo verso poteri assoluti e arbitrari e passare a un’organizzazione nuova con limiti al potere e sfere di libertà dell’individuo (inizialmente solo negative). Si usa dire che con questa innovazione cambia la relazione tra potere e legge (si passa da una situazione in cui il “re fa la legge” a una in cui la “legge fa il re”). Il primo pilastro dello stato di diritto è il “principio del primato della legge/principio di legalità”. Il principio vuole che in una determinata organizzazione sociale tutti i poteri devono derivare dalla legge (nessun potere si può affermare con una forza diversa da quella della legge). Dato che il potere statale è in una posizione di supremazia rispetto all’individuo serve un criterio organizzativo in grado di tutelare il singolo dagli abusi. L’utilità pratica di questo principio è quella di vitare che un qualunque gruppo o individuo possano imporsi ad altri solo in base alla loro mera forza. Il secondo pilastro è il fatto che nessuno si può sottrarre alla legge (e quindi di nuovo assoluto). Questo garantisce effettività al primato della legge e libertà dalla paura. Per vincolare tutti la legge deve essere generale e astratta. 09.10. La relazione tra stato di diritto e sicurezza è fondamentale e costitutiva per evidenziare alcuni profili rilevanti. Il processo di riscrittura della legge, nei termini d’interesse, diventa strumento fondamentale per lo studio dello stato di diritto e per la distribuzione e regolamentazione dei poteri privati. Per questo motivo è importante adottare un approccio funzionalistico allo studio del diritto. IL principio di primato della legge è l’elemento principale che vuole definire e assicurare l’applicazione primaria della legge come difesa dei diritti. Non deve essere solo elemento di proclamazione dello stato di diritto, ma strumento di analisi affinché una legge possa davvero funzionare. La risposta a questo dilemma giuridico è stata data definendo “astrattezza” e “generalità” che riflettono il modo in cui una norma funziona concretamente nei conflitti giuridici reali. ASTRATTEZZA → significa che una norma è priva di riferimenti reali ma costruita intellettualmente generalizzando su una possibile situazione. Lontana da quelle caratteristiche che, nell’individuazione di una soluzione giuridica, possono essere elementi specifici relativi al fatto. GENERALITA’ → significa guardare non al tipo di problema ma al destinatario, inteso come l’insieme di soggetti che nella fattispecie astratta possono essere parte/coinvolti nel fatto. “ La legge È uguale per tutti ” Distinzione tra Diritto pubblico e Diritto Privato Questa distinzione non esisteva in precedenza. La questione che divide le due branche del diritto nasce dal fatto che un tempo I titoli legati a cariche pubbliche statali potevano essere acquistati e fatti circolare in un mercato che rendeva alcuni soggetti più titolari di diritto (quello Statale/Pubblico che difendeva direttamente il detentore della carica e i suoi interessi personali) rispetto ad altri.
Per quanto riguarda le norme, questa differenza tra Pub e Priv, mette in discussione gli interessi: la prima tutela interessi comuni e generali, la seconda tutela gli interessi del singolo individuo (anche dette Norme Dispositive di diritto Privato – cioè che stabiliscono una regola che definisca un rapporto tra soggetti privati, modificabile dalle parti solo attraverso un accordo diverso da quello previsto dalla legge). 13.10. Al seguito dell’analisi svolta fin ora, comprendiamo come i problemi che il diritto deve risolvere sono quelli legati all’individuazione della fonte del diritto a cui affidare il governo di questi fenomeni. CONTRATTO Come il contratto è inciso dall’evoluzione tecnologica? Questa è la domanda chiave. L contratto è la principale manifestazione di autonomia privata nell’ambito dei rapporti economici, secondo il diritto italiano. L’Art 1321 definisce il contratto come “ l’accordo Tra 2 o più parti, per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale ” - disciplina dettata nel 1942 L‘evoluzione Tecnologica venuta dopo l’anno di definizione del “Contratto” a cambiato radicalmente la concezione di quest’ultimo nel tempo. Assumendo una prospettiva sociologica reale, quello che si verifica è uno scambio di informazioni tra soggetti interessati che discutono la convenienza del patto in questione (es. Trattativa privata Venditore-Acquirente) – il contratto (regolato nella fase di trattativa sulla base del codice civile) diventa strumento di accordo tra le parti, e l’accordo stesso è l’esito del dialogo, quindi di una trattativa tra soggetti. Accanto a questa fenomenologia Precedentemente descritta si può osservare anche un altro fenomeno: la conclusione di un contratto legata ad una serie di operazioni materiali (passaggi) che generano un contratto tra soggetti (es. Prestito, credito, etc) - nei casi d’esempio avviene la lettura e la stipulazione di determinate documentazioni che predispongono il soggetto interessato alla scelta di adesione o meno al contratto stesso. Questi sono Contratti non preceduti da trattativa – quindi unilateralmente predisposti. Sul piano del diritto, il caso dei contratti privi di pregressa trattativa, pongono un problema di squilibrio: le condizioni di contratto potrebbero essere interamente a favore di un contraente rispetto all’altro. L’opportunità prodotta da questa condizione è che il tema dei c.d. “ Contratti Standard ” seconda un’esigenza dell’impresa: questa deve poter confidare nella calcolabilità del comportamento dei consumatori (il che significa poter confidare su elementi standardizzati) – questo si traduce sotto forma delle Condizioni generali di contratto : clausole unilateralmente predisposte da un soggetto, in modo generale e universale. Questo fenomeno della standardizzazione, giova al fattore Velocità di stipulazione - essenziale nel campo della contrattualizzazione tra soggetti; ma anche al Fenomeno dell’approfittamento – se un contraente (professionista) è in grado di dettare il contratto da solo, riesce a controllare a suo volere le c.d. “ Clausole Vessatorie ” – pattuizioni inserite nei Contratti e con carattere valido - che definiscono netti squilibri in ambito di obblighi e diritti nel contratto a carico del consumatore. Una terza tipologia di Contratto può essere definita quando un soggetto Interagisce con un “Grande Magazzino” (es. Supermercato). Contratti di questo tipo implicano la vendita di merce (esposta su scaffali) con il quale il consumatore può interagire (vedere, toccare, porre in un carrello), terminando l’azione d’acquisto al momento del pagamento in cassa. Ma il dialogo?? In questo caso viene limitato alla mera scelta “Si o No”. Di fatto nella trattativa del contratto la parola viene
FONTI PRINCIPALI, in questo ambito:
Funzioni del riconoscimento del diritto Idee, informazioni, notizie – l‘idea nella sua dimensione digitale viene tutelata sempre secondo il diritto alla tutela umana. Infondo, l’idea che effettivamente ha bisogno di tutela nella società è quella dissenziente (difforme all’opinione comune tra membri) – le nostre società, per scelta politica e scelta giuridica, non si basano sul conformismo – per questo nell’ambito della libertà di espressione quelli che devono essere più tutelata sono i soggetti con pensiero diverso da quello della massa. All’interno delle piattaforme digitali troviamo diversi costrutti che dimostrano la necessità di tutelare il diritto della libertà individuale, a partire dalla presenza degli individui stessi in una dimensione “web” che in questo si ritrovano con altri e sviluppano/definiscono la propria opinione – e la esprimono. La disponibilità a cambiare idea è un concetto antropologico importantissimo per spiegare il meccanismo democratico ed il concetto di libertà di espressione stessa – questo vede la decisione politica come esito di un confronto democratico, che si sviluppa dal contrasto tra opinioni diverse. Per questo all’interno del nuovo spazio (pubblico) digitale bisogna tenere sotto controllo quei fattori che potenzialmente possono limitare questo aspetto fondamentale della persona umana. L’idea di tutelare il “parere fastidioso” da un punto di vista etico genera una casistica molto complessa. Ad esempio: CASO Divieto apologia Fascismo e Nazismo in USA proclamarsi di quel ramo politico o volgere esplicitamente e pubblicamente atti legati a quelle ideologie è socialmente considerato un fatto odioso, ma permesso dal primo emendamento (perché secondo loro uno stato democratico non deve avere paura di nessuna idea, nemmeno quelle estreme come in questo caso). La rappresentazione di idee riprovevoli può produrre stimoli sulla tolleranza – fattore essenziale nel sistema democratico per dare forma alla propria opinione. DI fatto questa sopportazione dell’idea “disgustosa” rispetto al senso comune, a meno che non crei situazioni di odio o violenza, è tollerata. IN Europa questo non avviene. USA – organizzazione neofascista decide di manifestare pubblicamente inneggiando a Fascismo e Nazismo. Questi soggetti avevano immaginato di sfilare in un quartiere a prevalenza ebraica, perciò professando “in casa” della minoranza discriminata. L’episodio termina ovviamente con problemi di ordine pubblico e alla mancanza di autorizzazioni per la manifestazione stessa. La Corte Suprema decise a riguardo che c’era stata di fatto una violazione del primo emendamento, perché la manifestazione ha creato conflitto con l’opinione diversa del gruppo ebraico. IL concetto di tolleranza si basa sicuramente sul concetto di libertà di pensiero, ma anche sulla libera circolazione delle informazioni o sulle C.d. Free market of Ideas – quest’ultimo definisce il luogo pubblico in cui le idee circolano tra soggetti, con limitata presenza dello Stato che si preoccuperà di gestire a livello etico quegli strumenti per guarire da solo i contenziosi legati al dibattito democratico libero – da cui dovrebbe trionfare la verità. Questa teoria si basa sull’idea che esistano persone DI buona volontà disposte al confronto positivo, aperte al dialogo, che accettano la diversità delle idee senza pregiudizi e limitato I propri preconcetti tendendo ad accettare e disporsi in ascolto rispetto agli altri. Nel tempo si è sviluppata un economia “dell’attenzione” nello spazio pubblico digitale – in cui esistono dei tutori (moderatori) che controllano e tutelano la libertà in questa nuova sfera d’interazione. Tendenzialmente il guadagno di questi tutori sta nella creazione, gestione, vendita di spazi In cui singoli soggetti possano esprimersi liberamente.
La questione cambia nel settembre 2005 con il D.Lgs 206 che definisce il CODICE Del CONSUMO:
scelta di figure retoriche. La Corte se la prende con la “mezza verità” – quella che è sottinteso ma travisato in termini comunicativi. Al divulgatore quindi è chiesto di avere e seguire ben chiaramente il proprio obiettivo comunicativo, senza aggiungere lesioni e offese che interferiscono negativamente nell’esercizio del Diritto di cronaca. Questi criteri di bilanciamento vanno opportunamente declinati nei casi di manifestazioni di libertà di pensiero diverse dalla cronaca. Nel caso della Critica ad esempio questi costituiscono una guida, ma devono essere sempre interpretati in modo oggettivo anche se la pratica della critica è espressione di soggettività. Di fatto quindi un divulgatore è libero di comunicare cosa vuole e come vuole, deve solo tenere conto l’efficacia democratica del messaggio e Dell modalità, senza esagerare nei modi comunicativi. Esistono dei limiti non esplicitamente citati nell’art 21 (l’unico esplicitato è quello legato al concetto di “Buon costume”) ma individuati interpretato e comparando l’articolo anche con la Costituzione. DIRITTO ALL’IDENTITA’ PERSONALE Significa tutelare l’idea dell’identità di un soggetto, in termini anche di sfruttamento dell’immagine di un individuo n ambito commerciale. Quando parliamo di identità personale non si intende solo la pubblicazione della forma fisica di un soggetto, ma anche della Reputazione di questi. 03.11. ACCORDO TELEMATICO ( Inoltro dell’Ordine telematico ) Piattaforma digitale→ struttura che offre determinati servizi, la lettura di siti internet informativi o l’utilizzo di piattaforme in cui determinare relazioni ed interazioni con altri utenti. (Art.13) D.lgs. 70/2003 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico (e-commerce) Lo scopo di questo decreto legislativo è quello di definire, nel campo del commercio elettronico, quando un contratto telematico si può ritenere concluso. Già il primo comma di questo decreto ci afferma come le norme di conclusione di un contratto (standard, dal Codice civile) si attuano nel momento dell’ordine di un acquirente [ momento del click ]. Il secondo comma entra più nel dettaglio: salvo diverso accordo tra contraenti diversi dai consumatori, il prestatore deve, per via telematica, accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contenete un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche del bene e l’indicazione dettagliata del prezzo, metodo di pagamento, costi di consegna e tributi – in questo si stabiliscono dei limiti per il consumatore, che trasformano l’interazione commerciale consumatore-professionista in professionista- professionista (l’autonomia privata si contrae rendendo inderogabile la disposizione per tutelare il contraente più
debole: il consumatore). Al terzo comma il legislatore ci dice poi che, a seguito dell’ordine [post-click], scatta a carico della controparte l’obbligo di inviare il documento di ricevuta dell’ordine proveniente dal destinatario – questo documento si considera pervenuto quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. A cosa serve, al di là del contenuto informativo, la ricevuta d’ordine? Viene fornita una duplice lettura: o Ricevuta come comportamento conseguente alla conclusione del contratto o Ricevuta come requisito condizionale della conclusione del contratto Nel secondo caso la ricevuta è condizione essenziale per reputare concluso il contratto d’acquisto, se dovesse venir meno allora verrebbe meno anche la conclusione del contratto tra professionista ed acquirente. In base al ruolo che viene dato all’inoltro della ricevuta dell’ordine ci possiamo trovare, o meno, di fronte a una proposta contrattuale: se la ricevuta ha carattere consequenziale allora ci troviamo di fronte alla conclusione di un contratto post-click (atto di accettazione che causa l’inoltro dell’ordine). Affinché l’inoltro dell’ordine implichi l’accettazione dei termini contrattuali allora l’utente deve essere in grado di ricevere prima tutte le informazioni relative all’affare (non solo i dati economici, ma anche i termini del contratto) – si parla quindi di “Offerta al pubblico” [art.1336 CC] quando l’informativa su piattaforma digitale contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, e vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle condizioni o dagli usi. Le disposizioni relative all’inoltro dell’ordine, quindi alla ricevuta di questo come mezzo informativo, non si applica ai contratti conclusi esclusivamente tramite scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti – l’inoltro dell’ordine, quindi, non può valere come accettazione del contratto per assenza di proposta dettagliata, ma rappresenterà l’avvio dell’ iter di conclusione del contratto, in attesa dell’esito di accettazione da parte del professionista (aka scambio di ruoli ). Integrare l’atto di accettazione alla stipulazione di un contratto, a livello giuridico, implica la comunicazione di questo atto nei confronti della controparte ( conferma d’acquisto ), perciò il professionista deve accusare la ricevuta d’ordine e comunicarlo all’acquirente: nell’istante della Conferma di acquisto scatta la conclusione del contratto – seguiranno in fine le obbligazioni del contratto (pagamento, tempistiche, etc.). Nel caso del commercio, la piattaforma digitale può essere semplicemente un tramite tra venditore ed acquirente, oppure un mezzo col quale il venditore entra in concorrenza con gli altri venditori per ottenere il “controllo” e la gestione della piattaforma stessa ( effetto distorsivo dell’utilizzo di una piattaforma digitale ). Nel caso in cui il contratto per via telematica viene concluso, quindi ottiene forza di legge per le parti e scioglibile solo per mutuo consenso, questo si è generato in una situazione di assenza di contatto diretto tra le parti (perché telematico): di fatti, nell’Art 49 Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) troviamo la sezione relativa a “Codice del Consumo” in cui si introducono gli Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. In questo articolo è previsto al comma e) tra gli obblighi informativi: e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al
POST VINCOLO CONTRATTUALE Cosa succede dopo la stipulazione di un contratto? Articolo 1372 CC - sezione “definizione di contratto” Nel caso dei contratti digitali, bisogna fare riferimento al tipo di contratto: quelli stipulati al di fuori dei tradizionali locali commerciali e/o a distanza definiscono una categoria più ampia. Nel dettaglio si sviluppa nell’articolo 49 “Codice del Consumo” - la disciplina sugli obblighi di informazione che il professionista deve rendere all’acquirente in fase di trattativa al di fuori del locale commerciale. IL dovere di buona fede in trattativa viene analizzata molto più nel dettaglio in questo caso: il compratore deve essere informato nel dettaglio sulle principali caratteristiche del bene o del servizio, etc. Comma (e-bis) → prevede la personalizzazione del contratto per ciascun consumatore, che ha origine da un processo decisionale automatizzato. Questo avviene anche in relazione al prezzo, non solo ai termini del contratto. Un esempio di questo sono la vendita online di pacchetti di viaggio o biglietti aerei/treno – di cui i prezzi e le caratteristiche del contratto cambiano sia in base al mercato che in base ai caratteri dell’acquirente. La capacità automatica di un sistema digitale di stabilire prezzi personalizzati sta nel fatto che l’utente compratore è conosciuto dal sistema stesso, sa quanto è disposto a spendere, sa cosa gli interessa. Nel successivo articolo 52 del “Codice del Consumo” si parla invece di Diritto di Recesso. Una volta sviluppato il contratto (che ha forza di legge tra le parti), il consumatore dispone di un periodo di 14 gg per recedere da un contratto a distanza senza fornire alcuna motivazione o sostenere costi diversi da quelli già previsti. In questo caso, prima dei 14 gg, il contratto ha DAVVERO Forza di legge? Il contratto acquista efficacia solo dopo questo periodo di 14 gg? Dipende dal tipo di bene o servizio acquistato tramite la stipulazione di un contratto. Il recesso previsto anche nei contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante supporto non materiale, se l’esecuzione è iniziata. 12.11. DIRITTO ALL’OBLIO Conosciuto anche come “Diritto all’essere dimenticato” – si manifesta nel potere del titolare dei dati personali che può chiedere la cancellazione di dati inesatti o quelli raccolti e trattati in modo illecito. è il potere che ha un soggetto (“titolare dei dati”, ossia la persona fisica cui i dati si riferiscono) di ottenere da un “responsabile del trattamento” (o “titolare del trattamento” secondo la normativa) la cancellazione dei propri dati personali quando sussistono determinate condizioni. Il trattamento di Dati personali nel consenso del titolare dei dati stessi, può avvalersi della cancellazione di questi da parte del gestore dei dati.
De-referenziazione (aka: De-Linking )→ è la rimozione dei link dai risultati dei motori di ricerca quando digitando il nome di una persona compaiono informazioni che la riguardano, ma che sono non più pertinenti, eccessive o non aggiornate rispetto al contesto attuale – quindi la possibilità consentita a un soggetto di chiedere e ottenere da un motore di ricerca l’associazione nell’infosfera tra le proprie generalità e le piattaforme sui quali il soggetto si inserisce (nel momento della digitazione delle generalità appunto). Non si tratta quindi della cancellazione del contenuto originale dal sito web — che può continuare a esistere — bensì dell’ eliminazione del collegamento che permette di raggiungerlo tramite la ricerca per nome. Nel contesto in cui i dati possono essere rimossi, la richiesta di eliminare una notizia o un’informazione entra spesso in tensione con la libertà di espressione e con il diritto all’informazione sul web. Ciò che rende complessa l’attuazione del diritto all’oblio è la possibilità che un nome venga associato, tramite i motori di ricerca, a una determinata notizia senza che vi sia un reale motivo di collegamento. Il de-linking nasce proprio per evitare che una persona venga ingiustamente collegata a contenuti che potrebbero danneggiarne l’immagine o la reputazione online. In questo senso, la differenza tra cancellazione e de-linking riguarda le modalità con cui si limita l’accesso ai dati personali: la prima elimina definitivamente l’informazione alla fonte, mentre il secondo ne rimuove soltanto il collegamento dai risultati di ricerca, impedendo che resti pubblicamente visibile. La cancellazione implica che i dati vengano eliminati alla fonte , cioè dal sito o dal database che li conserva. In questo caso, le informazioni non sono più disponibili in alcun modo, poiché vengono rimosse completamente dal sistema del titolare del trattamento. Si tratta quindi di un’azione definitiva che fa scomparire il dato stesso. Il de-linking , invece, non comporta la cancellazione del contenuto originario, ma solo la rimozione dei collegamenti (link) dai risultati dei motori di ricerca quando si digita il nome della persona interessata. Il contenuto rimane accessibile sul sito che lo ospita, ma non è più facilmente reperibile tramite la ricerca per nome. In sintesi, la cancellazione elimina il dato , mentre il de-linking ne limita la visibilità : il primo agisce sul contenuto, il secondo sull’indicizzazione. Entrambi tutelano la riservatezza, ma con effetti e responsabilità differenti. DIRITTO ALLA PRIVACY Inteso come discorso che comprende la riservatezza in senso stretto (diritto ad essere lasciati soli) sia il diritto alla protezione dei dati personali. L’espressione Privacy, nell’evoluzione della cultura occidentale che lo ha forgiato, vuol dire realizzare una serie di valori ed interessi dell’individuo e della sua libera esplicazione nella società. Le chiavi interpretative rilevanti in questo tema sono: