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libro giugni
Tipologia: Appunti
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Diritto allo sciopero La sciopero è una forma di autotutela collettiva dei lavoratori finalizzata alla tutela dei loro diritti ed interessi. Consiste in un’astensione concertata dal lavoro, posta in essere al fine di esercitare una pressione nei confronti di una controparte, che normalmente, ma non necessariamente, coincide con il datore di lavoro. Lo sciopero, che era una mera libertà nel periodo pre-fascista ed un reato nell’ordinamento corporativo, è elevato a rango di diritto soggettivo fondamentale dall’art. 40 della Costituzione repubblicana del 1948. Il diritto di sciopero è dunque un diritto individuale, che può essere esercitato soltanto in forma collettiva. L’art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero, ma nel contempo afferma che si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Nel 1990 è intervenuta la Legge n. 146/ per regolamentare lo sciopero nei soli servizi pubblici essenziali. La definizione di limiti e regole all’esercizio del diritto di sciopero era stata nel frattempo operata dai Giudici in decenni di sentenze in materia. Il lavoratore che aderisce allo sciopero non ha diritto alla retribuzione per le ore di astensione dal lavoro. Tra le forme di autotutela collettiva dei lavoratori (boicottaggio, non collaborazione, ostruzionismo, cosiddetto “picchettaggio”, etc.), lo sciopero è certamente lo strumento storicamente più importante e diffuso. Si esprime in un’astensione totale dal lavoro da parte di una pluralità di dipendenti, diretta ad esercitare una pressione su una o più controparti. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 40, di numerose norme penali del codice Rocco del 1930 che punivano severamente varie forme di sciopero. In alcune importanti decisioni degli anni ‘70 è stata quindi sancita la legittimità dello sciopero anche ove questo non sia diretto in via immediata alla tutela delle condizioni salariali o normative dei prestatori di lavoro, ma sia più in generale finalizzato alla difesa e lo sviluppo dei diritti della classe lavoratrice. In quest’ottica, è stato ritenuto legittimo lo sciopero di “protesta”, lo sciopero di “solidarietà” e lo stesso sciopero “per finalità politiche”, purché non diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Lo sciopero normalmente si esercita come astensione totale dal lavoro di una collettività di lavoratori, ma sono lecite anche altre modalità di attuazione. Ad esempio, sono state ritenute legittime forme articolate di sciopero, come quello “a singhiozzo” (effettuato ad intervalli frazionati di tempo) ovvero “a scacchiera” (effettuato a gruppi alternati di addetti).
Va tenuto però presente che, in taluni casi, è posto in discussione il diritto alla retribuzione dei non scioperanti, messi in libertà dal datore di lavoro, sul presupposto che la loro prestazione
non sia proficuamente utilizzabile: su questo punto si rinvia alla giurisprudenza nell’apposita sezione a questa dedicata. Sono indiscutibilmente legittime altre forme articolate di sciopero, quali ad esempio quello “parziale”, e cioè effettuato solo per una parte della giornata, e quello limitato al lavoro straordinario. Nell’esperienza sindacale italiana è viceversa assai raro il ricorso allo sciopero ad “oltranza”, pur essendo certamente lecita la proclamazione di uno sciopero senza un limite prefissato di durata. Non è necessario un atto formale di proclamazione dello sciopero, se non nell’area dei servizi pubblici essenziali, nell’ambito della quale peraltro la legge prevede anche uno specifico obbligo di preavviso. Fuori dall’area regolamentata, è dunque certamente legittimo lo sciopero “improvviso”, detto anche “a sorpresa”. Dal punto di vista soggettivo, poche sono le categorie di lavoratori private del diritto di sciopero: in particolare la legge espressamente esclude il ricorso all’astensione dal lavoro per i militari (art. 8 Legge 11.7.1978 n. 382) e per gli appartenenti alla Polizia di Stato durante il servizio (art. 84 legge 1.4.1981 n. 121). La Corte Costituzionale già nel 1962 (sentenza n. 124/62) ha chiarito che, nonostante il codice della navigazione preveda il reato di ammutinamento, anche il personale marittimo sia titolare del diritto di sciopero, sempre che le modalità di esercizio di esso non comportino il pregiudizio di valori di rango costituzionale. Dal punto di vista oggettivo, in passato si parlava di limiti “interni” e di limiti “esterni” al diritto di sciopero. Limiti “interni” erano quelli connaturati alla stessa nozione di sciopero, intesa quale astensione concertata e continuativa dal lavoro di tutti i dipendenti: con l’elaborazione di questa categoria concettuale si tendeva a porre in discussione la legittimità delle cosiddette forme “anomale” di sciopero (a scacchiera, a singhiozzo, a sorpresa, etc.). La nozione di limiti interni può considerarsi del tutto superata con la citata giurisprudenza che ha ritenuto la liceità degli scioperi “articolati”. Questo orientamento è culminato con la storica sentenza della Cassazione n. 711 del 1980, che ha definitivamente respinto anche la teoria del “danno ingiusto”, con la quale si pretendeva di mettere al bando gli scioperi attuati con modalità tali da creare all’ imprenditore un danno proporzionalmente superiore alla mera sospensione dal lavoro. Si può parlare invece ancora di limiti “esterni”, intesi quali vincoli che possono rinvenirsi in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, o quantomeno paritario, rispetto al diritto di sciopero. La stessa Corte di Cassazione, a partire dalla citata sentenza n. 711 del 1980, individua infatti i seguenti limiti all’esercizio del diritto di sciopero: il diritto alla vita, alla salute ed all’incolumità personale, il diritto all’integrità dei beni del datore di lavoro e di terzi, e più in genere il diritto dell’imprenditore alla continuazione dell’attività e dunque all’integrità del patrimonio aziendale.