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Il Diritto di Sciopero in Italia: Analisi e Contesto Costituzionale, Appunti di Diritto del Lavoro

diritto allo sciopero

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 02/01/2015

angelax
angelax 🇮🇹

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L’AUTOTUTELA E IL DIRITTO DI SCIOPERO
L’autotutela degli interessi collettivi costituisce una delle manifestazioni essenziali della coalizione
sindacale. Può esprimersi in una varietà di comportamenti: lo sciopero dei lavoratori è la forma più tipica. Le
manifestazioni di autotutela sono l’esercizio di una pressione a difesa di interessi collettivi, in genere e
indirizzata nei confronti della controparte nel conflitto sindacale, ma può essere indirizzata per finalità
politiche, dirette ad incidere sull’azione del governo.
Nel nostro ordinamento, prima, lo sciopero era considerato un reato, infatti il codice penale del Regno
d’Italia puniva (tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere il lavoro).
Con l’ordinamento corporativo furono create alcune figure di reato che venivano sanzionate come delitti tutti
i mezzi di lotta sindacale; queste norme con la promulgazione della Costituzione repubblicano non furono
abrogate dal legislatore. Solo nel 1990 con la legge che oggi regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
c’è stata una modifica.
LO SCIOPERO NELLA COSTITUZIONE
Art. 40(diritto di sciopero)”il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Lo
sciopero è uno strumento di lotta sindacale e consiste nell’astensione collettiva dal lavoro, promossa, in
genere, dai sindacati e attuata da lavoratori subordinati. Lo scopo di tale azione è l’ottenimento di
miglioramenti della situazione economica e delle condizioni di lavoro rispetto a quelle disciplinate nel
contratto collettivo.
Lo sciopero è un diritto di libertà. Per questo motivo lo Stato non può vietare né punire l’astensione collettiva
dal lavoro, né tantomeno può consentire il licenziamento del lavoratore che vi abbia aderito. Poiché lo
sciopero è un diritto costituzionalmente garantito, il suo esercizio da parte del lavoratore è lecito e non
comporta alcuna responsabilità nei confronti del datore di lavoro. Durante lo sciopero, infatti, il rapporto di
lavoro è sospeso: il lavoratore non preste la sua attività e il datore di lavoro non corrisponde la retribuzione.
L’articolo 40 configura lo sciopero come un diritto originario, nel senso che la Costituzione non crea tale
diritto ma ne riconosce l’esistenza. Le associazioni sindacali, quindi, sono uno strumento di lotta compatibile
con i principi fondamentali dell’ordinamento democratico.
Si può affermare che l’articolo svolge un ruolo quasi di garanzia, si pone come una delle norme
costituzionali che rileva il contrasto fra lo stato sociale contemporaneo e lo stato liberale che si fondava sul
principio di uguaglianza formale del cittadino di fronte alla legge, lo stato sociale prefigurato dalla
Costituzione tende alla realizzazione di un uguaglianza sostanziale: si riconosce nello sciopero un mezzo per
la promozione dell’effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico-sociali.
Punto di partenza fu la partenza della Corte Costituzionale che qualificava illegittimo che lo sciopero e la
serrata sia un delitto, essa affermò l’incompatibilità del divieto penale di sciopero con il nuovo ordinamento
democratico affermando il principio della libertà di sciopero.
Il riconoscimento dello sciopero come diritto fondamentale viene operato anche nell’ordinamento
dell’Unione europea. La Carta di Nizza riconosce una pluralità di diritti fondamentali. Fra questi il diritto di
negoziazione collettiva e di sciopero.
LO SCIOPERO COME DIRITTO:CONSEGUENZE
La dottrina intende lo sciopero come diritto pubblico di libertà: sta ad indicare che la norma opera nel
rapporto tra Stato e cittadino, non può essere emanato alcun provvedimento che contrasti con il diritto di
sciopero. Lo sciopero produce la sospensione delle due obbligazioni fondamentali del rapporto di lavoro: il
lavoratore ha la facoltà di non prestare il lavoro e l’obbligo del datore di corrispondere la retribuzione viene
meno. Se lo sciopero non fosse riconosciuto come diritto, alla sospensione della prestazione conseguirebbe
non solo la non corresponsione della retribuzione, ma anche una responsabilità di nature contrattuale che
esporrebbe il lavoratore a sanzioni disciplinari ed eventualmente al licenziamento per inadempimento.
TITOLARITA DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Deve escludersi che la titolarità spetta alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, lo sciopero può essere
praticato anche da gruppi di lavoratori non organizzati in sindacato; in realtà il diritto di sciopero può essere
definito come un diritto individuale ad esercizio collettivo: la sua titolarità spetta, cioè, ad ogni singolo
lavoratore anche se essendo tale diritto riconosciuto per la tutela comune di un interesse collettivo, il suo
esercizio si esplica collettivamente.
GLI SCIOPERI DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI
La Corte di Cassazione ha riconosciuto la titolarità del diritto di sciopero ai lavoratori autonomi in
condizione di parasubordinazione, si trattava dei medici convenzionati che, con la loro astensione dal lavoro,
miravano a costringere il Servizio sanitario nazionale a concedere loro condizioni più favorevoli nella
convenzione tipo che regolava i reciproci rapporti.
NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI SCIOPERO
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L’AUTOTUTELA E IL DIRITTO DI SCIOPERO

L’autotutela degli interessi collettivi costituisce una delle manifestazioni essenziali della coalizione sindacale. Può esprimersi in una varietà di comportamenti: lo sciopero dei lavoratori è la forma più tipica. Le manifestazioni di autotutela sono l’esercizio di una pressione a difesa di interessi collettivi, in genere e indirizzata nei confronti della controparte nel conflitto sindacale, ma può essere indirizzata per finalità politiche, dirette ad incidere sull’azione del governo. Nel nostro ordinamento, prima, lo sciopero era considerato un reato, infatti il codice penale del Regno d’Italia puniva (tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere il lavoro). Con l’ordinamento corporativo furono create alcune figure di reato che venivano sanzionate come delitti tutti i mezzi di lotta sindacale; queste norme con la promulgazione della Costituzione repubblicano non furono abrogate dal legislatore. Solo nel 1990 con la legge che oggi regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali c’è stata una modifica. LO SCIOPERO NELLA COSTITUZIONE Art. 40(diritto di sciopero)”il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Lo sciopero è uno strumento di lotta sindacale e consiste nell’astensione collettiva dal lavoro, promossa, in genere, dai sindacati e attuata da lavoratori subordinati. Lo scopo di tale azione è l’ottenimento di miglioramenti della situazione economica e delle condizioni di lavoro rispetto a quelle disciplinate nel contratto collettivo. Lo sciopero è un diritto di libertà. Per questo motivo lo Stato non può vietare né punire l’astensione collettiva dal lavoro, né tantomeno può consentire il licenziamento del lavoratore che vi abbia aderito. Poiché lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito, il suo esercizio da parte del lavoratore è lecito e non comporta alcuna responsabilità nei confronti del datore di lavoro. Durante lo sciopero, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso: il lavoratore non preste la sua attività e il datore di lavoro non corrisponde la retribuzione. L’articolo 40 configura lo sciopero come un diritto originario, nel senso che la Costituzione non crea tale diritto ma ne riconosce l’esistenza. Le associazioni sindacali, quindi, sono uno strumento di lotta compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento democratico. Si può affermare che l’articolo svolge un ruolo quasi di garanzia, si pone come una delle norme costituzionali che rileva il contrasto fra lo stato sociale contemporaneo e lo stato liberale che si fondava sul principio di uguaglianza formale del cittadino di fronte alla legge, lo stato sociale prefigurato dalla Costituzione tende alla realizzazione di un uguaglianza sostanziale: si riconosce nello sciopero un mezzo per la promozione dell’effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico-sociali. Punto di partenza fu la partenza della Corte Costituzionale che qualificava illegittimo che lo sciopero e la serrata sia un delitto, essa affermò l’incompatibilità del divieto penale di sciopero con il nuovo ordinamento democratico affermando il principio della libertà di sciopero. Il riconoscimento dello sciopero come diritto fondamentale viene operato anche nell’ordinamento dell’Unione europea. La Carta di Nizza riconosce una pluralità di diritti fondamentali. Fra questi il diritto di negoziazione collettiva e di sciopero. LO SCIOPERO COME DIRITTO:CONSEGUENZE La dottrina intende lo sciopero come diritto pubblico di libertà: sta ad indicare che la norma opera nel rapporto tra Stato e cittadino, non può essere emanato alcun provvedimento che contrasti con il diritto di sciopero. Lo sciopero produce la sospensione delle due obbligazioni fondamentali del rapporto di lavoro: il lavoratore ha la facoltà di non prestare il lavoro e l’obbligo del datore di corrispondere la retribuzione viene meno. Se lo sciopero non fosse riconosciuto come diritto, alla sospensione della prestazione conseguirebbe non solo la non corresponsione della retribuzione, ma anche una responsabilità di nature contrattuale che esporrebbe il lavoratore a sanzioni disciplinari ed eventualmente al licenziamento per inadempimento. TITOLARITA’ DEL DIRITTO DI SCIOPERO Deve escludersi che la titolarità spetta alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, lo sciopero può essere praticato anche da gruppi di lavoratori non organizzati in sindacato; in realtà il diritto di sciopero può essere definito come un diritto individuale ad esercizio collettivo: la sua titolarità spetta, cioè, ad ogni singolo lavoratore anche se essendo tale diritto riconosciuto per la tutela comune di un interesse collettivo, il suo esercizio si esplica collettivamente. GLI SCIOPERI DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI La Corte di Cassazione ha riconosciuto la titolarità del diritto di sciopero ai lavoratori autonomi in condizione di parasubordinazione, si trattava dei medici convenzionati che, con la loro astensione dal lavoro, miravano a costringere il Servizio sanitario nazionale a concedere loro condizioni più favorevoli nella convenzione tipo che regolava i reciproci rapporti. NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Alcuni autori hanno definito il diritto di sciopero come diritto potestativo del lavoratore e cioè costituirebbe un negozio giuridico che produce l’effetto di far venir meno il diritto del datore di lavoro alla prestazione lavorativa. Il diritto di sciopero è inteso anche come diritto assoluto della persona, diretto ad esercitare una pressione sulla pubblica autorità allo scopo di indurla a prendere provvedimenti che riguardano e condizioni di lavoro (c.d. sciopero economico-politico). SCIOPERO RETRIBUZIONE L’effettuazione di uno sciopero sospende, per il lavoratore che ha partecipato, il diritto alla retribuzione. C’è da fare delle precisazioni: per primo questa sospensione non si estende a diritti diversi da quelli relativi alla retribuzione. La sospensione di essa deve essere riferita a tutti gli elementi della retribuzione, quindi che abbiano carattere retributivo, quali la tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, sarà legittima la trattenuta operata in misura proporzionale alla durata dello sciopero; anche il periodo di ferie va ridotto in proporzione alla durata dello sciopero, il diritto alle ferie retributive risponde all’esigenza di reintegrare le energie del lavoratore spese durante un anno di lavoro, ma non avendo questi, duranti il periodo di sciopero, speso energie sul lavoro ne consegue che il periodo di ferie è congruamente ridotto. In tali casi la trattenuta sulla retribuzione deve essere operata in proporzione non alla durata dello sciopero, ma alla diminuita utilità della prestazione. E’ possibile parlare di un’unità tecnico-temporale infrazionabile, al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha di per sé alcuno significato, esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo ad esempio alla interruzione della cottura di un materiale, che non può essere successivamente ripresa. ATTIVITA’ STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLO SCIOPERO Il riconoscimento del diritto di sciopero implica il riconoscimento del diritto a porre in essere comportamenti strumentali rispetto alla stessa astensione dal lavoro. Ad esempio, all’attività di propaganda intesa a far aderire allo sciopero tutti i componenti del gruppo professionale coinvolto nell’azione sindacale; oppure alle pubbliche manifestazioni previste per indurre l’opinione pubblica a solidarizzare con gli scioperanti, o ai cortei interni. Quanto al picchettaggio(cioè organizzazione da parte dei lavoratori in sciopero di una vigilanza all’ingresso dei luoghi di lavoro), esso è considerato lecito a condizione che non si traduca in comportamenti rilevanti sul piano penale. LIMITAZIONI AL DIRITTO DI SCIOPERO Anche il diritto di sciopero incontra dei limiti necessari a non ledere gli interessi di altre persone. Il suo esercizio ha infatti creato non pochi problemi nel settore dei servizi pubblici essenziali, causando notevoli disagi agli utenti. Considerare essenziali determinati servizi significa che le prestazioni da esse fornite sono insopprimibili e vanno garantite in qualsiasi momento, perché relative a bisogni individuali e collettivi ritenuti fondamentali. Il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali(sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta rifiuti, beni di prima necessità, trasporti, telefoni, poste, ecc…) non deve esercitarsi in contrasto con il godimento di altri diritti costituzionalmente tutelati come il diritto alla vita, alla salute, all’assistenza essenziale. E’ questo il motivo per cui è sorta l’esigenza in tali ambiti di regolamentare l’esercizio del diritto di sciopero: il primo provvedimento emanato a tale scopo è la legge 146/1990, che ha imposto agli scioperanti terminati obblighi, tra cui quello di dare un preavviso di almeno dieci giorni, di indicare l’astensione dal lavoro, di garantire livelli minimi di funzionamento dei servizi come ad es. il pronto soccorso. Nel 2000 sono state emanate norme che hanno reso ancora più restrittivo l’esercizio del diritto di sciopero in tali settori.

I LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO Fino al 1980 la dottrina aveva definito lo sciopero come astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo. Veniva presentata come una operazione definitoria (la quale avrebbe dovuto contemplare alcuni elementi, tra cui la "totalità dello sciopero", intesa sia come astensione contemporanea di tutti gli scioperanti dall'attività lavorativa, sia come continuità temporale dell'astensione)cioè descrittiva della realtà, si fingeva di dire ciò che lo sciopero è, ma in effetti si diceva che lo sciopero deve essere, dell’individuazione dei requisiti che lo sciopero deve avere per essere legittimo. Con la sentenza della Cassazione nell’80 si è affermato che l’individuazione e la descrizione del fenomeno sono problemi diversi da quello della valutazione della sua legittimità. Fino alla sentenza della Cassazione dell’80, i limiti dello sciopero dovevano essere distinti in esterni ed interni. Esterni erano quelli che contrastavano con altri valori costituzionali (si pensi ad es. ai servizi pubblici essenziali) interni sono quelli sopra visti, i secondi invece erano quelli che la giurisprudenza argomentava sulla base della tecnica definitoria.

LO SCIOPERO POLITICO

preavviso e di un ragionale limite temporale, nonché le procedure e le relative sanzioni. la legge del 2000 ha colmato questa grande lacuna prevedendo l’estensione dei limiti posti al diritto di sciopero anche alla “astensione collettiva dalla prestazioni da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali”.

IL PREAVVISO E L’OBBLIGO DI INDICARE LA DURATA

In caso di sciopero la legge 146 nel suo assetto originario indicava 3 ordini di limiti: il preavviso, la durata delle singole astensioni dal lavoro, il rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili. La nuova legge del 2000 ha fatto alcune integrazioni tese a prevenire lo sciopero favorendo una soluzione consensuale del conflitto c’è stata una modifica nei contratti collettivi che devono predisporre procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie da esperire prima della proclamazione dello sciopero. La procedure di raffreddamento, proprio perché prevista dal contratto collettivo, vincola solo le organizzazioni he lo abbiano stipulato. Il primo limite direttamente attinente allo sciopero è costituito dall’obbligo di preavviso. La durata minima prevista dalla legge è di 10 giorni. Gli accordi collettivi possono stabilire termini superiori. Il preavviso tende a consentire all’impresa di predisporre le misure necessarie per l’erogazione delle prestazioni indispensabili e deve essere contenuto in una comunicazione scritta che deve indicare durata e modalità di attuazione e le sue motivazioni.

LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

All’interno dei servizi pubblici essenziali ritroviamo le prestazioni indispensabili. Il difficile compito di individuarle è affidato alle imprese dei servizi e ai sindacati dei lavoratori diverso è per i lavoratori autonomi e i professionisti che sono categorie che non hanno una contrattazione collettiva e per le quali tale compito è stato attribuito ai codici di autoregolamentazione che devono avere contenuti analoghi a quelli degli accordi dei lavoratori subordinati. Tali accordi devono individuare le prestazioni indispensabili che il servizio ha l’obbligo di garantire agli utenti, le modalità e le procedure della loro erogazione. Le previsioni contrattuali circa le prestazioni indispensabili hanno efficacia generale cioè vincolano anche i lavoratori non iscritti alle organizzazioni stipulanti e gli stessi sindacati non stipulanti non solo nelle pubbliche amministrazioni.

LA REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DISPOSTA DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA La legge del 90 ha istituito la commissione di garanzia dell’attuazione della legge. Questa è un autorità amministrativa indipendente di derivazione parlamentare, è composta da 9 membri esperti in maniera di diritto nominati dal Presidente della Repubblica su designazione dei presidenti delle Camere e non risponde del suo operato ad alcuna autorità politica. Il più importante dei suoi compiti è quello di valutare l’idoneità degli accordi del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona.

LE SANZIONI La centralità del ruolo della Commissione nel nuovo assetto della normativa è confermato dalla disciplina delle sanzioni e delle procedure che ha il potere di valutare il comportamento delle parti di un conflitto sindacale, l’apertura del procedimento può avvenire d’ufficio (su istanza di una delle parti interessate) che hanno 30 giorni per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine la Commissione formula la propria valutazione e se valuta negativamente il comportamento delibera le sanzioni. Nei confronti dei lavoratori che partecipano a uno sciopero illegittimo possono essere comminate sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione con esclusione del licenziamento. Il secondo comma si occupa delle organizzazione dei lavoratori che aderiscono a uno sciopero in violazione delle disposizioni come il preavviso. Tali organizzazioni potranno andare incontro a 3 tipi di sanzioni: la sospensione dei permessi sindacali retribuiti; la mancata percezione dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione; l’esclusione dalle trattative. Specifiche sanzioni sono poi previste per i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed enti che erogano i servizi pubblici essenziali. Essi sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie quando non garantiscono le prestazioni indispensabili.

LE ASSOCIZIONI DEGLI UTENTI Un altro punto sul quale la legge del 2000 ha introdotto un interessante innovazione concerne i diritti delle associazioni degli utenti. La legge riconosce una serie di facoltà e diritti alle associazioni che hanno per scopo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti che possono agire in giudizio a tutela di interessi collettivi in relazione a specifiche situazioni relative alle astensioni dal lavoro nei servizi essenziali.

LA PRECETTAZIONE

La regolamentazione delle astensioni dal lavoro nei servizi essenziali si avvale anche di un altro strumento la precettazione, dettata dalla legge 146. Essa consiste in un ordinanza, adottata da un organo del potere esecutivo: il Presidente del consiglio o il Prefetto. Questo potere trova il suo presupposto nel fatto che lo sciopero provochi l’interruzione di uno dei servizi pubblici essenziali dellart.1 e che produca il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona. Deve trattarsi di un danno consistente sotto il profilo dell’entità e prossimo temporalmente.

ALTRE FORME DI LOTTA SINDACALE E LA SERRATA Le altre forme di lotta che non sono riconducibili al tipo dello sciopero o perché non consistono in una astensione concertata dal lavoro, o perché non si limitano solo ad essa: lo sciopero bianco, l’occupazione di fabbrica e il blocco delle merci che vanno oltre lo sciopero; e poi il rallentamento della produzione, la non collaborazione, l’ostruzionismo, lo sciopero delle mansioni e il boicottaggio che non consistono in una astensione dal lavoro. Simili tra loro sono lo sciopero bianco e l’occupazione di azienda: ricorrono quando i lavoratori permangono sul posto di lavoro. Ma mentre nel primo ciò si verifica durante lo sciopero senza che viene intralciata l’attività di gestione da parte dell’imprenditore, il secondo è caratterizzato proprio da questa finalità. Lo sciopero bianco ricorre durante taluni scioperi intermittenti o di breve durata; l’occupazione d’azienda è una forma particolarmente aspra di lotta sindacale che si realizza quando i rapporti tra le parti hanno di gran lungo superato i limiti di rottura. La Corte costituzionale ha affermato che lo sciopero e una cosa e altro è l’occupazione di fabbrica che costituisce un attentato alla libertà del lavoro. Una forma di lotta sindacale altrettanto aspra è il blocco delle merci: con esso i lavoratori mirano ad impedire che le merci esistenti nel magazzino della fabbrica siano portate fuori dalla stessa, oppure bloccano l’accesso delle merci in azienda è in questo caso gli scioperanti tentano di convincere i trasportatori a sospendere la loro attività in solidarietà con gli scioperanti e questo è lecito. Nella diversa ipotesi di impedimento materiale all’attività dei trasportatori questo è un comportamento illecito. Tra le forme di lotta sindacale non riconducibili al tipo dello sciopero ritroviamo il rallentamento concertato della produzione o sciopero del rendimento che consiste nell’imprimere all’attività lavorativa un ritmo più lento del normale, i lavoratori prestano una diligenza inferiore a quella normale e ciò costituisce inadempimento; la non collaborazione che consiste nella limitazione dell’attività lavorativa a ciò che è di stretto obbligo contrattuale e per tanto nell’astensione di prestazioni accessorie ad es. riparazione delle macchine che non sono dedotte espressamente nel contratto; lo sciopero delle mansioni nel quale i lavoratori rifiutano di svolgere solo alcuni tra i compiti che sono loro affidati dall’imprenditore; l’ostruzionismo che consiste nell’applicazione pedantesca dei regolamenti. Infine abbiamo il boicottaggio che è un mezzo di lotta noto nella pratica sindacale nord-americana e si inducono una o più persone a non stipulare patti di lavoro e a non somministrare strumenti necessari al lavoro ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali.

LA SERRATA

Anche i datori di lavoro hanno loro forme di autotutela. Il mezzo di lotta sindacale più utilizzato dagli imprenditori è la serrata che consiste nella chiusura totale o parziale dell’impresa e cioè nel rifiuto di accettare la prestazione lavorativa e di conseguenza di pagare la retribuzioni. L’art. 40 Cost. riconosce lo sciopero come diritto, ma non menziona la serrata; si rivela l’intenzione di non porre la serrata sullo stesso piano dello sciopero. La motivazione è quella di respingere il principio liberistico tra sciopero e serrata come mezzi di lotta simmetrici, quindi il legislatore ha conferito rilevanza giuridica alla diseguaglianza tra lavoratori e datori, attribuendo ai primi e non ai secondi il potere di sospendere il rapporto di lavoro e le obbligazioni che ne discendono, poiché un ipotetica legge ordinaria che sancisce un diritto di serrata sarebbe illegittima perché in contrasto con la valutazione del costituente. Esso ha spiegato che il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa altro non è che una forma di mora del creditore, regolata dagli art. 1206c.c.. Infatti con tale comportamento il creditore della prestazione di lavoro rifiuta la prestazione offertagli dal lavoratore-debitore. Lo stesso articolo specifica che il creditore non è in mora se rifiuta di ricevere la prestazione dovutagli per un motivo legittimo. Da questa prescrizione si considera legittima la serrata di ritorsione cioè il rifiuto del datore di ricevere le prestazioni quando i lavoratori pongono in essere uno sciopero articolato. La Corte dichiarò incostituzionale l’art.502 c.c. anche nella parte in cui prevedeva il reato di serrata per fini contrattuali; la serrata costituiva una espressione del principio di libertà sindacale e pertanto non poteva essere considerata un comportamento perseguibile penalmente. La serrata di solidarietà o per protesta viene compiuta soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro ovvero soltanto per protesta.