



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
lo sciopero a scacchiera art 40 cost.
Tipologia: Appunti
Caricato il 09/03/2013
1 / 6
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




LO SCIOPERO A SCACCHIERA art.40 Cost.
« Lo sciopero come «diritto individuale ad esercizio collettivo» è un «dogma fondato sulla ragione». » ( Gino Giugni [1])
Per sciopero s'intende ogni astensione collettiva dal lavoro di lavoratori subordinati promossa dai sindacati – ma è concepibile anche uno sciopero proclamato da gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento del sindacato –, avente per finalità di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, il miglioramento delle condizioni di lavoro rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Diversa è la serrata , la quale consiste in una temporanea sospensione dal lavoro disposta dal datore, finalizzata a far pressione sui lavoratori per motivi contrattuali o per indurli a rinunziare a un'agitazione volta ad ottenere migliori condizioni economiche. Pur non essendo contemplata nella Costituzione, sembra che essa contenga un tacito divieto a tale pratica e un eventuale intervento del legislatore volto a sanzionarla penalmente sarebbe costituzionalmente lecito, ma solo se contemporaneamente fosse introdotta una regolamentazione giuridica del diritto di sciopero.
Esistono diverse modalità di sciopero, non tutte legittime. La linea di discriminazione della legittimità di uno sciopero si rinveniva nel principio giurisprudenziale della proporzionalità tra l'astensione e il danno arrecato al datore di lavoro, per cui se il danno subito dal datore di lavoro era superiore rispetto al sacrificio sopportato dai lavoratori con lo sciopero, esso era ritenuto illegittimo. Questo orientamento giurisprudenziale è stato mutato dalla Cassazione italiana nel 1980 (sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711), che ora ritiene legittime anche le cosiddette forme anomale di sciopero , anche nel caso in cui comportino un sacrificio maggiore per il datore di lavoro. Ciò deriva dal fatto che il legislatore italiano non ha ancora dato attuazione all'art. 40 della Costituzione e di conseguenza non ha previsto le modalità con cui lo sciopero può essere attuato ( limiti interni ); quindi qualsiasi modalità, che non costituisca reato, è ritenuta legittima. Gli unici limiti al diritto di sciopero riconosciuti dalla giurisprudenza, sono limiti esterni. Essi sono costituiti dagli altri diritti parimenti tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla vita e all'integrità fisica ad esempio, ma anche altri come la libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 della Costituzione. Conciliare il diritto di sciopero con questa libertà imprenditoriale è stato più complicato, ma il confine tra legittimità e illegittimità dell'azione sindacale è stato individuato dalla giurisprudenza nel cosiddetto danno alla produttività. Esso è costituito da un danno tale, alle persone o ai macchinari o ai locali aziendali, che non consenta di riprendere l'attività lavorativa una volta che sia cessato lo sciopero. La giurisprudenza, invece, ritiene che sia sempre insito nello sciopero e che sia legittimo il danno alla produzione , che è la perdita economica sopportata dal datore di lavoro durante lo sciopero (sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711). Nel gergo sindacale si sono date molte definizioni di sciopero a seconda delle diverse modalità o ampiezza della platea di lavoratori in rivendicazione o protesta ad esempio: si parla di sciopero generale quando l'astensione dal lavoro riguarda tutti i lavoratori di un paese, settoriale se interessa un solo settore economico o una categoria di lavoratori (metalmeccanici, chimici, ecc.), locale se sono interessati i lavoratori di una certa zona. Si parla di sciopero bianco quando i lavoratori anziché astenersi dal lavoro applicano alla lettera i regolamenti, causando disagi, clamoroso fu il caso di sciopero bianco applicato dalle guardie di frontiera negli anni ottanta.
Lo sciopero a gatto selvaggio indica lo sciopero in cui, in una catena di montaggio, le varie sezioni scioperano in tempi diversi, in modo da arrestare la produzione per il massimo tempo possibile.
Vi sono poi i cosiddetti "scioperi articolati" di cui fanno parte:
consentito al datore di lavoro di rifiutare le prestazioni comunque offerte se ritiene che non siano proficuamente utilizzabili (sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 1991 n. 11477).
L'articolo 40 della Costituzione italiana disciplina il diritto di sciopero, stabilendo che esso «si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano». Con la legge n. 146 del 12 giugno 1990 si sono stabilite norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – che possono essere considerati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, «quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione» –, le quali comprendono le regole sulle modalità e i tempi dello sciopero sanzionando eventuali violazioni. In alcuni servizi di interesse pubblico lo sciopero può essere annullato di fatto tramite la precettazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza, dei Trasporti o della Sanità.
Durante i picchetti , la delegazione di scioperanti che rimane agli ingressi e alle uscite dei luoghi di lavoro, non può trattenere quanti manifestano l'intenzione di entrare nel luogo di lavoro, oppure di uscire, altrimenti si verificherebbe il c.d. picchettaggio violento o blocco dei cancelli, riconducibili alla violenza privata (articolo 610 c.p.). Impedire l'uscita di una persona dal luogo di lavoro configura un reato di sequestro di persona; diverso, è porre degli ostacoli all'ingresso dei colleghi, che rimangono liberi di muoversi fuori dalla sede di lavoro, in uno spazio aperto.
Il danno per l'azienda associato a uno sciopero è quantificabile in prima approssimazione con la perdita di produttività di una giornata di lavoro. La produttività può a sua volta essere misurata come fatturato o margine operativo netto per addetto, riportata su scala giornaliera.
Un tema che ha dato luogo a controversie sul lavoro in tema di sciopero è quello della sostituzione dei lavoratori scioperanti. Le controversie in questione sono promosse ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 300 del 20 maggio 1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori ), rubricato «repressione della condotta antisindacale». In caso di sciopero, può accadere che il datore di lavoro reagisca sostituendo i lavoratori in sciopero con quelli che hanno deciso di astenersi dall'esercizio di tale diritto (cosiddetto crumiraggio interno ), ovvero che ricorra a personale esterno all'impresa (cosiddetto crumiraggio esterno ). Riguardo al cosiddetto crumiraggio interno la giurisprudenza ha elaborato linee guida per stabilire la legittimità o l'illegittimità di questa pratica. Tale sostituzione è considerata legittima quando sia adottata nel rispetto del principio di equivalenza delle mansioni previsto dall'articolo 2103 c.c.. La sostituzione con lavoratori interni astenutisi dallo sciopero, o appartenenti a settori non interessati dall'astensione dal lavoro, è altresì ammessa nel caso in cui il lavoratore sia adibito a mansioni superiori. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12811 del 3 giugno 2009, ha optato per l'illegittimità della sostituzione del lavoratore scioperante se questa comporta l'adibizione a mansioni inferiori di un lavoratore astenutosi dall'esercizio del diritto allo sciopero, ovvero appartenente ad un ramo d'impresa non interessato da tale astensione, violando così il disposto dell'articolo 2103 c.c. Al datore di lavoro è fatto espresso divieto, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto delegato n. 368/2001, di assumere lavoratori a tempo
quale, all'articolo 386, puniva «tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa» .La repressione penale del diritto di sciopero era conseguente all'avversione ispirata dai principi dell'individualismo portati dalla rivoluzione francese e dal liberalismo, nonché dal timore che le coalizioni tutorie d'interessi economici potessero resuscitare le vecchie corporazioni.
Nel 1889, con l'entrata in vigore del nuovo codice penale (cosiddetto Codice Zanardelli), fu abrogato il reato di sciopero, ma esso doveva svolgersi, ai sensi degli articoli 165 e 166, senza «violenza o minaccia». Ciononostante, la giurisprudenza dell'epoca sovente interpretò estensivamente tale espressione, conferendole una funzione repressiva. Inoltre, sul piano civilistico del rapporto sinallagmatico fra prestazione e controprestazione, lo sciopero consisteva in un inadempimento contrattuale da parte del lavoratore e permetteva al datore di reagire coi suoi poteri disciplinari.
Nelle giornate dal 15 al 20 settembre del 1904 fu proclamato dalla Camera del Lavoro di Milano il primo sciopero generale della storia d'Italia, promosso dai sindacalisti rivoluzionari di Arturo Labriola, scaturito dal clima di acuta tensione a seguito degli eccidi avvenuti a Castelluzzo, in Sicilia, e a Buggerru, in Sardegna, per via degli scontri con le forze dell'ordine. Le giornate di sciopero furono definite dal direttore del Corriere della Sera , Luigi Albertini, come «cinque giorni di follia». L'allora Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, Giovanni Giolitti, per fronteggiare l'emergenza dell'astensionismo dal lavoro, non inviò l'esercito, ma lasciò che lo sciopero si sfogasse e si esaurisse naturalmente, preoccupandosi solo di garantire l'ordine pubblico. Lo sciopero generale destò preoccupazioni nella classe borghese, la quale chiese al Capo del Governo di reagire con forza alle agitazioni proletarie. Giolitti resistette a tali pressioni e per superare l'impasse sciolse la Camera, indicendo nuove elezioni all'insegna dello slogan «né rivoluzione, né reazione». I risultati elettorali sancirono la diminuzione dei suffragi dei socialisti, i quali videro diminuire anche i loro seggi in Parlamento da 33 a 29 e, inoltre, emerse con chiarezza la vittoria dei socialisti riformisti di Filippo Turati. Il sommovimento proletario sanciva il divorzio fra socialismo e giolittismo, col conseguente avvicinamento delle politiche giolittiane alle masse cattoliche di indirizzo conservatore. Con lo sciopero generale l'Italia sperimentava per la prima volta il sistema di lotta sociale propugnato in Francia da Georges Eugène Sorel, da egli definito come «il mito nel quale si racchiude tutto intero il socialismo».
Con l'avvento del corporativismo fascista si ritornò alla repressione penale dello sciopero, attraverso la creazione di alcune figure di reato previste dalla L. n. 563/1926 (e dal relativo regolamento di esecuzione, il R.d. n. 1130/1926), le quali saranno poi trasfuse nel codice penale del 1930 (cosiddetto Codice Rocco). Difatti, il Codice Rocco, agli articoli da 502 a 508, sanzionava come «delitti contro l'economia pubblica» tutte le forme di lotta sindacale, dallo sciopero alla serrata, fino al boicottaggio, al sabotaggio e all'occupazione d'azienda. Agli articoli 330 e 333 – ora abrogati dalla L. n. 146 del 12 giugno 1990 –, invece, considerava «delitti contro la Pubblica Amministrazione» l'interruzione di un pubblico servizio o l'abbandono individuale di un pubblico servizio. La ratio legis :^ delle nuove fattispecie penali differisce, però, da quella del codice penale sardo d'ispirazione liberale, giacché il Codice Rocco si proponeva di garantire il funzionamento delle controversie attraverso la Magistratura del lavoro. Gli articoli da 502 a 508 del Codice Rocco sono tuttora vigenti, ancorché la Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 all'articolo 40 faccia assurgere lo sciopero a diritto, e si deve
all'incessante lavorio della Corte costituzionale la modifica dei dettati contrari al diritto costituzionale dell'astensione dal lavoro.
All'indomani del 25 aprile 1945, si procedette alla ricerca di una nuova forma di Stato e di governo , indicendo una consultazione referendaria contestualmente all'elezione dell'Assemblea Costituente che avrebbe dovuto stabilire i nuovi principi fondamentali e i nuovi rapporti fra il cittadino e l'autorità statale.
Il risultato della consultazione elettorale e referendaria premiò la forma repubblicana e i partiti che l'avevano sostenuta.
Formata l'Assemblea Costituente, essa iniziò i suoi lavori con l'elezione di una Commissione (la cosiddetta Commissione dei 75 ), la quale si articolava in Sottocommissioni. La Sottocommissione che si occupò della materia oggetto della trattazione fu la prima, presieduta dall'on. Umberto Tupini.
Nella seduta del 15 ottobre 1946 la prima Sottocommissione approvava il seguente testo: «Il diritto di organizzazione sindacale è garantito. È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero. La legge ne regola la modalità di esercizio unicamente per quanto attiene: alla procedura di proclamazione; all'esperimento preventivo di tentativi di conciliazione; al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva. Il diritto al riposo è garantito». La formulazione dell'articolo rappresentava «il tentativo di accordare le esigenze di chi sosteneva che si proclamasse il diritto di sciopero in senso assoluto, senza alcuna limitazione, né sostanziale né procedurale, e di chi sosteneva che non se ne parlasse affatto nella Costituzione». In Assemblea Costituente, dopo aver riconosciuto che lo sciopero è un diritto, si pensò di poterne disciplinare la procedura di proclamazione per «eliminare la possibilità che lo sciopero fosse proclamato per il capriccio di poche persone» e per mettere in grado i lavoratori di valutare se ricorrere o meno a tale strumento fosse conveniente. Inoltre, attraverso una regolamentazione, l'Assemblea Costituente progettava di prevedere gli esperimenti preventivi di conciliazione, di assicurare i servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva, al fine di evitare difficoltà nello stilare una elencazione dei prestatori di opera ai quali fosse o meno consentito di scioperare. Nella seduta del 12 maggio 1947 fu approvato il testo definitivo dell'articolo 36 del progetto di Costituzione della Repubblica italiana , che successivamente sarebbe diventato l'attuale articolo 40 e che statuiva: «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Il riconoscimento all'articolo 40 della Carta costituzionale del diritto di sciopero costituisce una garanzia di effettività della libertà sindacale prevista dall'articolo 39, giacché esso permette al sindacato di esistere ed operare in un sistema economico basato sul mercato e sulla libertà d'iniziativa economica privata (normata dall'articolo 41).
L'articolo 40 della Costituzione non rappresenta semplicemente il recupero della libertà già vigente al tempo del Codice Zanardelli, né rappresenta una mera contrapposizione alla repressione penale delle leggi fascistissime e del Codice Rocco, ma costituisce la presa di coscienza da parte dello Stato dell'ineguale rapporto di forza esistente fra le parti del conflitto industriale e la eleva a diritto.
Lo sciopero nel nuovo assetto costituzionale, pur consistendo in un'astensione dei lavoratori dall'adempimento della prestazione contrattuale, deroga ai principi del diritto comune e manda esente da responsabilità il lavoratore che si presti ad esercitare questo diritto. La norma costituzionale rappresenta il contrasto fra lo Stato sociale moderno (cosiddetto Welfare State o Sozialstaat ) e lo Stato liberale. Quest'ultimo, che si fondava sul principio della sola eguaglianza formale del cittadino davanti alla legge, deve lasciare spazio a uno Stato nel quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della Costituzione, è suo compito «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il