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Diritto bancario E-CAMPUS, Prove d'esame di Diritto Bancario

DIRITTO BANCARIO APERTE E-CAMPUS ECONOMIA

Tipologia: Prove d'esame

2022/2023

In vendita dal 29/03/2023

Nikki263
Nikki263 🇮🇹

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Allontanamento della prassi rispetto alla figura tipica dello sconto bancario: Anche se gli
scopi finali sono comuni, i contratti di liquidità hanno connotati diversi gli uni dagli altri,
rientrando solo parzialmente nello schema tracciato dall’art. 1858 c.c. Anzi, occorre
sottolineare che la prassi bancaria tende sempre più a utilizzare meccanismi negoziali
differenti rispetto alla figura di base. Il motivo di tale allontanamento dal contratto tipico è
da collocare nella presenza della cessione di credito che, se non ha a oggetto un diritto
incorporato in un titolo di credito, richiede il perfezionamento di formalità giudicate
eccessive e, in definitiva, antieconomiche.
Analogie dello sconto rispetto alla compravendita e al mutuo: a) Lo sconto potrebbe
considerarsi analogo alla compravendita di crediti, tuttavia, lo sconto non è contratto di
scambio ma ha funzione creditizia, come dimostrato dall’impiego del termine “anticipa” e
dalla preventiva essenziale deduzione dell’interesse. Il trasferimento del credito è solo
concepito come meccanismo predisposto per consentire la sua futura restituzione: la
corrispettività, semmai, va individuata tra erogazione dell’importo scontato (oggetto del
prestito) e pagamento degli interessi prededotti, oltre ai compensi percepiti dalla banca. b)
Anche l’accostamento al mutuo garantito da cessione di credito pro solvendo. Anche nello
sconto la banca consegna denaro dietro corresponsione di un interesse e lo scontatario si
obbliga alla restituzione della somma ricevuta, ma quest’ultimo dovere è ravvisabile solo se
il debito non sia pagato dal debitore ceduto. Peraltro, nello sconto la cessione non è
elemento accessorio, ma oggetto essenziale del contratto.
Anticipazione bancaria propria o impropria: L’anticipazione bancaria propria ricorre
quando il pegno è regolare, poiché i titoli e le merci consegnate rimangono in proprietà del
cliente e la banca non può disporne. La fattispecie si verifica in tutti i casi in cui i beni siano
stati individuati in un documento redatto al momento della stipula, salvo patto contrario da
provarsi per iscritto ex art. 1846 c.c. L’anticipazione
bancaria è impropria qualora la banca possa disporre dei beni vincolati in pegno, che in tal
caso è irregolare. La fattispecie si verifica quando i beni (di norma fungibili) non sono stati
individuati o quando sia stato previsto un patto contrario come sopra
accennato. In questi casi, la legge regola l’obbligo di restituzione delle cose date in pegno al
momento dello scioglimento del rapporto secondo criteri particolari (art. 1851 c.c.).
Anticipazione bancaria semplice o in conto corrente: L’anticipazione bancaria semplice,
ricorre quando la somma viene erogata al cliente in un’unica soluzione. Tale evenienza è
similare al mutuo, perché il denaro passa subito integralmente in proprietà del cliente, il
quale si obbliga a restituire il tantundem (più interessi e accessori), a una certa scadenza.
Però nel mutuo, il mutuante non è tenuto ad accettare restituzioni parziali e anticipate (né
a svincolare le garanzie ricevute prima della totale restituzione delle somme), mentre
l’anticipato ha diritto di ritirare in ogni momento parte dei beni vincolati in pegno,
rimborsando in proporzione la somma dovuta (art. 1849 c.c.). L’anticipazione in conto
corrente, invece, si verifica quando la banca si obbliga semplicemente a tenere a
disposizione del cliente le somme, in modo che egli possa prelevare (ed eventualmente
ripristinare) parte della provvista. In questo caso, la fattispecie è simile all’apertura di
credito garantita, ma anche in questo caso sussiste la possibilità (permessa nell’apertura di
credito solo con il consenso della banca) di ritirare i beni dati in garanzia.
Apertura di credito bancario: cautele e profili informativi: La legge ed i vari regolamenti
rivestono l’apertura di credito di una serie di cautele tese al limite il rischio di concessioni
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Allontanamento della prassi rispetto alla figura tipica dello sconto bancario: Anche se gli scopi finali sono comuni, i contratti di liquidità hanno connotati diversi gli uni dagli altri, rientrando solo parzialmente nello schema tracciato dall’art. 1858 c.c. Anzi, occorre sottolineare che la prassi bancaria tende sempre più a utilizzare meccanismi negoziali differenti rispetto alla figura di base. Il motivo di tale allontanamento dal contratto tipico è da collocare nella presenza della cessione di credito che, se non ha a oggetto un diritto incorporato in un titolo di credito, richiede il perfezionamento di formalità giudicate eccessive e, in definitiva, antieconomiche. Analogie dello sconto rispetto alla compravendita e al mutuo: a) Lo sconto potrebbe considerarsi analogo alla compravendita di crediti, tuttavia, lo sconto non è contratto di scambio ma ha funzione creditizia, come dimostrato dall’impiego del termine “anticipa” e dalla preventiva essenziale deduzione dell’interesse. Il trasferimento del credito è solo concepito come meccanismo predisposto per consentire la sua futura restituzione: la corrispettività, semmai, va individuata tra erogazione dell’importo scontato (oggetto del prestito) e pagamento degli interessi prededotti, oltre ai compensi percepiti dalla banca. b) Anche l’accostamento al mutuo garantito da cessione di credito pro solvendo. Anche nello sconto la banca consegna denaro dietro corresponsione di un interesse e lo scontatario si obbliga alla restituzione della somma ricevuta, ma quest’ultimo dovere è ravvisabile solo se il debito non sia pagato dal debitore ceduto. Peraltro, nello sconto la cessione non è elemento accessorio, ma oggetto essenziale del contratto. Anticipazione bancaria propria o impropria: L’anticipazione bancaria propria ricorre quando il pegno è regolare, poiché i titoli e le merci consegnate rimangono in proprietà del cliente e la banca non può disporne. La fattispecie si verifica in tutti i casi in cui i beni siano stati individuati in un documento redatto al momento della stipula, salvo patto contrario da provarsi per iscritto ex art. 1846 c.c. L’anticipazione bancaria è impropria qualora la banca possa disporre dei beni vincolati in pegno, che in tal caso è irregolare. La fattispecie si verifica quando i beni (di norma fungibili) non sono stati individuati o quando sia stato previsto un patto contrario come sopra accennato. In questi casi, la legge regola l’obbligo di restituzione delle cose date in pegno al momento dello scioglimento del rapporto secondo criteri particolari (art. 1851 c.c.). Anticipazione bancaria semplice o in conto corrente: L’anticipazione bancaria semplice, ricorre quando la somma viene erogata al cliente in un’unica soluzione. Tale evenienza è similare al mutuo, perché il denaro passa subito integralmente in proprietà del cliente, il quale si obbliga a restituire il tantundem (più interessi e accessori), a una certa scadenza. Però nel mutuo, il mutuante non è tenuto ad accettare restituzioni parziali e anticipate (né a svincolare le garanzie ricevute prima della totale restituzione delle somme), mentre l’anticipato ha diritto di ritirare in ogni momento parte dei beni vincolati in pegno, rimborsando in proporzione la somma dovuta (art. 1849 c.c.). L’anticipazione in conto corrente, invece, si verifica quando la banca si obbliga semplicemente a tenere a disposizione del cliente le somme, in modo che egli possa prelevare (ed eventualmente ripristinare) parte della provvista. In questo caso, la fattispecie è simile all’apertura di credito garantita, ma anche in questo caso sussiste la possibilità (permessa nell’apertura di credito solo con il consenso della banca) di ritirare i beni dati in garanzia. Apertura di credito bancario: cautele e profili informativi: La legge ed i vari regolamenti rivestono l’apertura di credito di una serie di cautele tese al limite il rischio di concessioni

prive di sufficienti aspettative di rientro. Pertanto, prima della conclusione del contratto sono previsti alcuni adempimenti preliminari, al fine di accertare la meritevolezza del richiedente e dimensionare l’entità dell’affidamento concedibile (anche alla luce delle risultanze della Centrale Rischi). Questi adempimenti preliminari si compendiano nel concetto di “istruttoria fidi”: si svolgono tramite un iter che comincia dalla domanda del cliente e termina con la deliberazione dell’organo interno competente di ciascun istituto di credito. Entro tale istruttoria, il cliente deve fornire informazioni sulla propria situazione patrimoniale e sulla propria attività, le quali dovrebbero offrire alla banca elementi per decidere in modo consapevole e prudente. Apertura di credito bancario: nozione e caratteri generali: Con tale contratto, la banca accreditante si obbliga a tenere a disposizione del cliente accreditato una somma di denaro per un certo periodo di tempo (o a tempo indeterminato). A fronte di questo impegno, l’accreditato acquisisce il diritto di utilizzare (in tutto o in parte) le somme a sua disposizione e deve restituire gli importi utilizzati, maggiorati degli interessi maturati alla conclusione del rapporto. Come elemento qualificante, dunque, vi è la creazione di una disponibilità monetaria (patrimonialmente rilevante in sé, a prescindere dall’utilizzo in concreto da parte del cliente). Apertura di credito in conto corrente e apertura di credito semplice: Nel primo caso, l’accreditato (oltre ad attingere liberamente alla disponibilità concessagli) può ripristinare il credito con successivi versamenti. Nel secondo caso, invece, il ripristino non è possibile, per cui i versamenti effettuati alla banca (anche prima della scadenza del contratto) sono immediatamente satisfattori del credito di quest’ultima. Apertura di credito: garanzie contestuali e successive: L’apertura di credito può essere concessa dalla banca sulla fiducia, dopo aver valutato con ragionevolezza la capacità patrimoniale e la correttezza dell’affidato. Può anche accadere, però, che il fido sia subordinato alla prestazione di garanzie reali o personali: 1) Contestuale, se la garanzia è richiesta e prestata al momento della costituzione del rapporto (contestuale), si tratta di una garanzia per debiti futuri, dipendenti dall’utilizzo della provvista. Tale garanzia è valida in quanto è determinato e certo il rapporto giuridico dal quale il credito è destinato a sorgere. 2) Successiva, se invece la garanzia è costituita quando il rapporto è già in essere, abbraccia il debito già esistente e quello che si creerà per effetto delle future utilizzazioni. Approvazione tacita dell'estratto conto: Particolare rilevanza assume, nel contratto di conto corrente bancario, la normativa sull’approvazione tacita dell’estratto conto. Contabilmente, il conto corrente è chiuso periodicamente tramite la liquidazione di interessi e altre voci di spesa: in questo caso, secondo le Istruzioni di Vigilanza, si forma l’estratto conto da inviare al cliente (anche telematicamente) per conoscenza e conseguente approvazione. Come dispone l’art. 119, c. 3, TUB, che ha sostituito le più sfavorevoli condizioni previste dalle NBU, l’estratto conto si intende approvato se il cliente non si oppone nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell’estratto conto. Secondo quanto disposto dalle NBU, inoltre, l’opposizione deve essere specifica: ciò appare ragionevole, poiché la banca deve conoscere le movimentazioni contestate ed i motivi dell’opposizione. Art. 1844: deroga all'accessorietà della garanzia: L’art. 1844 disciplina l’apertura di credito garantito, prevedendo due principi fondamentali: a) Il primo, che riguarda solo l’apertura di credito in conto corrente, si collega all’accessorietà della garanzia (in base alla quale

Bancabilità dei crediti scontati: La vendita dei crediti portati allo sconto è fondamentale nell’economia del contratto, perché la loro esistenza e la solvibilità del terzo sono il presupposto logico del ritorno automatico in capo alla banca delle somme anticipate. Al riguardo, si tratta di “bancabilità” dei crediti scontati, con riferimento sia alla natura e alle caratteristiche dei titoli offerti sia all’operazione sottostante e all’affidabilità del ceduto. Banche significative e competenze: Il regolamento 806/2014 prevede che la scelta di attivare misure di risanamento o di intervento precoce spetti all’autorità di vigilanza competente, e cioè alla Bce. Il regolamento 806/2014 detta anche misure di coordinamento fra la Bce e il Comitato per le risoluzioni. Caratteristiche del pegno dell'anticipazione bancaria: Quale elemento caratteristico della figura, può dirsi che in questo caso il pegno non assume una valenza accessoria, ma costituisce elemento essenziale della causa di finanziamento. Inoltre, esso esige una stretta proporzionalità tra entità del credito della banca e valore dei beni dati in garanzia: tale proporzionalità, per espresso dettame di legge, è sottoposta a limiti quantitativi e deve mantenersi inalterata per tutta la durata del rapporto. Infine, il pegno può e deve avere a oggetto – per espressa previsione legislativa – solo particolari beni mobili, cioè titoli o merci. Caratteristiche del procedimento di fronte all'ABF: Il procedimento di fronte all’ABF è caratterizzato da notevole snellezza, rapidità ed informalità, tanto è vero che non sussiste l’onere per le parti di essere assistiti da un avvocato. Inoltre, l’ordinamento garantisce una sostanziale effettività alla decisione resa dall’ABF: essa non è vincolante per gli intermediari coinvolti, ma l’inadempienza di questi ultimi è resa pubblica (questo è un aspetto, significativo per la loro reputazione, che conduce all’accettazione pressoché automatica delle decisioni dell’ABF). Caratteristiche della dichiarazione di recesso: In ogni caso in cui sia posta in essere, la dichiarazione di recesso è recettizia e produce effetto nel momento in cui perviene nella sfera giuridica del destinatario (art. 1335 c.c.). Poiché la legge non precisa la forma della dichiarazione, in passato si ammetteva l’oralità della stessa, pur con i problemi probatori che ne scaturivano e che rendevano questa evenienza molto marginale. Attualmente, poiché il TUB prescrive rigidi oneri formali per la stipulazione del contratto, sembra inevitabile ritenere che queste previsioni valgano anche in materia di recesso: pertanto, eventuali pattuizioni derogatorie contenute nei singoli contratti bancari dovrebbero essere ritenute nulle. Castelletto di sconto: nozione e natura giuridica: Di solito l’operazione di sconto è inserita esecutivamente in un accordo più ampio, definito “castelletto”, la cui natura giuridica dipende dal contenuto concreto dei reciproci impegni delle parti. Di solito la banca si dichiara disponibile a scontare un ammontare massimo di effetti cambiari, previa verifica della loro bancabilità: pertanto non sembra corretto aderire alla tesi, pur sostenuta da alcuni, della natura di contratto preliminare, in quanto manca il dovere incondizionato di stipulare il definitivo (la banca, infatti, si riserva la possibilità di non accettare la carta sgradita). Prevale la tesi del contratto normativo, con cui le parti fissano condizioni e modalità con le quali potranno concludere certi tipi di contratti. Certificati di deposito e buoni fruttiferi: inquadramento generale: Il rapporto di deposito è documentato dal rilascio di un certificato, con il quale la banca attesta di aver ricevuto la somma di denaro e assume l’impegno di restituirla in un certo termine, con gli interessi

previsti testualmente. Non è possibile movimentare il deposito con successivi versamenti: il rapporto rimane cristallizzato nell’entità dell’unico apporto di denaro eseguito dal cliente e si esaurisce quando il certificato stabilisce il rimborso. I certificati di deposito ed i buoni fruttiferi (previsti dall’art. 12, c. 6, TUB) sono tipizzati dalla normativa regolamentare della Banca d’Italia, al fine di uniformare questi prodotti e garantire ai risparmiatori massima informazione e possibilità di scelta rispetto alle singole e specifiche esigenze. L’emissione di documenti difformi rispetto ai modelli standard previsti dalla normativa regolamentare è vietata; parimenti vietata è l’emissione di titoli, diversamente denominati, corrispondenti dal punto di vista contenutistico a quelli tipici. I certificati, nonché i buoni fruttiferi, possono essere emessi in forma nominativa oppure al portatore e sono qualificabili come titoli di credito (che incorporano un’obbligazione di pagamento della banca). Cessione di credito e responsabilità del cedente nell'ambito dello Sconto: La cessione di credito sottesa allo sconto è pro solvendo, quindi il cliente garantisce sia l’esistenza del credito sia la solvenza del ceduto. La responsabilità dello scontatario, però, scatta solo se (e nella misura in cui) il debitore non adempie regolarmente alla scadenza: prima dell’inadempimento, pertanto, sono irrilevanti le vicende patrimoniali che attengono alla persona del cedente. Che cosa devono fare gli Stati membri ai fini dell'attivazione dello strumento della separazione delle attività: Ai fini dell’attivazione dello strumento della separazione delle attività, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione abbiano il potere di cedere a uno o più veicoli di gestione delle attività le attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione o di un ente- ponte. Salve alcune ipotesi, la cessione può essere effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti degli enti soggetti a risoluzione o di terzi diversi dall’ente-ponte e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari. Che cosa non configura raccolta del risparmio tra il pubblico? Non configurano raccolta del risparmio tra il pubblico: a) l’acquisizione di risorse finanziarie tramite trattative personalizzate; b) l’acquisizione di risorse finanziarie da parte di un’area di soggetti ristretta (numero ridotto o soci o dipendenti della società che effettua la raccolta del risparmio). Circolazione dei certificati di deposito: Si tratta di documenti che possono circolare: pertanto, il depositante (di fatto) può smobilizzare l’investimento anche prima della maturazione del termine di rimborso. Cointestazione congiunta e disgiuntiva: caratteristiche e regole comuni: Se il rapporto di conto corrente è cointestato a più persone, bisogna distinguere. In caso di cointestazione congiunta, le parti si considerano creditori/debitori in solido ex art. 1854 c.c.: ciascuno di loro è legittimato a effettuare ordini inerenti all’intera provvista ed è responsabile per eventuali scoperti, anche non dipendenti da atto o fatto proprio. Per clausola negoziale, qualora un cointestatario muoia, gli altri (anche gli eredi del defunto) possono sempre disporre per intero della provvista; regola identica vale per l’incapacità sopravvenuta. Per limitare la responsabilità delle banche, le NBU prevedono che sia necessario il consenso di tutti nel caso in cui sia stata presentata un’opposizione scritta da parte di almeno uno degli interessati. In caso di cointestazione disgiuntiva, ciascun soggetto ha diritto di estinguere l’intero rapporto, con obbligo di comunicare l’evento agli altri: la banca, pertanto, può rifiutarsi di eseguire ordini di pagamento provenienti dal cointestatario ignaro, che potrà eventualmente chiedere i danni per mancata comunicazione dell’estinzione. Revoca e

titoli assimilabili alle medesime, con riferimento alle quali non è previsto un obbligo di rimborso. Crediti e affidamenti di firma: I crediti di firma sono operazioni con le quali la banca presta a favore del cliente una fideiussione (obbligandosi a versare denaro in caso di inadempimento del cliente). Tale tipo di garanzia (che assicura notevoli certezze in termini di solvibilità) è preferita, di regola, dal mercato, al punto che talvolta la legge disciplina forme di fideiussione bancaria obbligatoria: es. artt. 2 e 3, d. lgs. 122/2005. Con l’affidamento di firma, la banca si dichiara disponibile ad assumere tali future obbligazioni di garanzia entro un importo massimo (ma non crea disponibilità per il cliente né gli concede direttamente un finanziamento). In ogni caso, è sottintesa ogni volta una nuova manifestazione di consenso da parte della banca. Custodia e assicurazione delle merci: I crediti di firma sono operazioni con le quali la banca presta a favore del cliente una fideiussione (obbligandosi a versare denaro in caso di inadempimento del cliente). Tale tipo di garanzia (che assicura notevoli certezze in termini di solvibilità) è preferita, di regola, dal mercato, al punto che talvolta la legge disciplina forme di fideiussione bancaria obbligatoria: es. artt. 2 e 3, d. lgs. 122/2005. Con l’affidamento di firma, la banca si dichiara disponibile ad assumere tali future obbligazioni di garanzia entro un importo massimo (ma non crea disponibilità per il cliente né gli concede direttamente un finanziamento). In ogni caso, è sottintesa ogni volta una nuova manifestazione di consenso da parte della banca. Dalla legge bancaria del 1936 ai primi anni 90 Nel 1936 venne emanata una nuova legge bancaria che rimase inalterata fino al 1993, quando nacque il Testo Unico Bancario. La legge era stata emanata per perseguire un obiettivo di stabilità e con linee guida. Inoltre, serviva per dare allo Stato un controllo globale sul mercato finanziario. Il periodo successivo che va dagli anni ’40 agli anni ’90, si caratterizza per la rigida difesa del principio di separatezza tra banche e industria (art. 41). Negli anni settanta, si sentì la necessità di modificare le regole del sistema bancario. Infatti si cominciò a registrare la nascita dei prodotti finanziari e dei nuovi servizi di investimento. Si registrarono anche Antitrust, Consob e Covip. La trasformazione avviene per mezzo della legge 30 luglio 1990 n. 218. Trattto di Maastricht

  1. Testo Unico 1993. Tutela risparmio 2005. Market Abuse 2006. Recep Mifid 2007. Differenza tra inadempimento e mancata collaborazione degli intermediari: Si configura inadempimento se l'intermediario: non esegue (anche parzialmente) la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario; non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese (anche se il ricorso è stato accolto solo in parte); non versa alla Banca d'Italia il contributo spese di 200 euro dovuto (anche se il ricorso viene accolto solo in parte). Si verifica una mancata collaborazione al funzionamento della procedura quando l'intermediario: non versa il contributo dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari; omette (o invia in ritardo) la documentazione richiesta, qualora questo comportamento impedisca all'ABF di decidere la controversia. Differenze rispetto alla sconto, anche in caso di fallimento, dell'anticipazione al salvo buon fine: La differenza tra le due figure si coglie particolarmente se il cliente è assoggettato a fallimento tra l’anticipazione e la scadenza del credito anticipato: • se vi è stata cessione, il credito, passato in mano alla banca al momento della stipula, NON fa più parte del patrimonio del fallito, quindi la banca può liberamente incassarlo, salva la possibilità di revocatoria fallimentare da parte del curatore, con i limiti e gli oneri di prova

cui essa è sottoposta; • se è stato stipulato un mandato, pendente alla data della dichiarazione di fallimento del mandante, esso è sospeso dal punto di vista effettuale ex artt. 72 e 78 l. fall., per cui la banca non solo non può procedere all’incasso, ma può anche perdere tale diritto se il curatore decide di sciogliersi dal vincolo, come gli è consentito dalla legge. Diligenza bancaria ed esenzione da responsabilità: La banca è tenuta a predisporre un’adeguata organizzazione e procedure (standard) idonee a soddisfare i clienti ed il mercato, garantendo lo svolgimento degli incarichi secondo parametri di professionalità (ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza) per attuare la normale diligenza bancaria. Per andare esente da responsabilità la banca è tenuta: 1) a verificare la provenienza del titolo dal correntista: di regola, si raffronta la firma di traenza apposta sul titolo con quella (“specimen”) che è raccolta al momento della conclusione del contratto;2) a controllare la genuinità fisica del documento (assenza di cancellature, abrasioni manipolazioni in genere). La banca deve agire con la diligenza ex art. 1176, c. 2, c.c. e secondo la giurisprudenza, in assenza di specifiche ragioni di sospetto, l’operatore bancario non spingersi oltre un controllo visivo del documento: non essendo un perito calligrafo, l’operatore è responsabile solo per evidente difformità rispetto allo specimen e in caso di manipolazioni rilevabili a occhio nudo con diligenza e attenzione; 3) ad accertare la legittimazione cambiaria del presentatore (con riferimento alla legge di circolazione del titolo e all’identificazione del beneficiario): la diligenza è più rigorosa in questo caso, poiché l’operatore deve verificare l’identità anche con più documenti. A seguito delle norme antiriciclaggio, questo tipo di operazione, d’altronde, è sempre più raro e meritevole di attenzione. Secondo la giurisprudenza, è configurabile una responsabilità oggettiva (per rischio d’impresa) quando la banca paga a soggetto non legittimato in caso di assegni non trasferibili (si invoca l’art. 43, c. 2, l. ass.). Dubbi Interpretativi e soluzioni elaborate riguardo alla novella del Decreto Bersani: La disciplina previgente (art. 10 l. 248/2006) aveva dato luogo a notevoli problemi interpretativi attinenti al relativo ambito di applicazione. Per chiarire la questione, era intervenuta una nota interpretativa ministeriale, secondo cui la norma avrebbe trovato applicazione in tutti i rapporti a tempo indeterminato o comunque a esecuzione continuata o periodica (oltre al conto corrente, si pensi ad es. all’apertura di credito, bancomat, carte di credito, deposito titoli in amministrazione etc.), con la rilevante esclusione, però, del contratto di mutuo. Con la novella del 2011, che ha introdotto l’art. 120 bis TUB, si è precisato che il cliente ha diritto di recedere in ogni momento (e senza preavviso) da ogni contratto a tempo indeterminato, senza penalità, costi contrattuali e oneri di chiusura del rapporto (es. per trasferimento del saldo). Rimane, tuttavia, salva la possibilità che il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), individui casi in cui l’intermediario può chiedere al cliente il rimborso delle spese riguardanti servizi aggiuntivi, richiesti (e prestati) in occasione del recesso. Dubbi interpretativi riguardo alla disciplina del recesso nel Decreto Bersani e soluzioni prospettate: La disciplina previgente (art. 10 l. 248/2006) aveva dato luogo a notevoli problemi interpretativi attinenti al relativo ambito di applicazione. Per chiarire la questione, era intervenuta una nota interpretativa ministeriale, secondo cui la norma avrebbe trovato applicazione in tutti i rapporti a tempo indeterminato o comunque a esecuzione continuata o periodica (oltre al conto corrente, si pensi ad es. all’apertura di credito, bancomat, carte

irrevocabili. Tuttavia, il comportamento della banca può essere fonte di responsabilità precontrattuale, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUB. Se il cliente conclude comunque il contratto derogato in pejus, si applicheranno le normative degli artt. 117, comma 7, lett. b), e commi 4-5-6, lett. a), del TUB. 26. Nullità relativa e tutela del cliente La dottrina si è interrogata sull’efficacia della nullità in funzione di effettiva tutela del cliente, specie in caso di contratti con cui è stato erogato credito. Il soggetto finanziato può scegliere se far valere o meno l’invalidità secondo la propria convenienza: se imbocca la strada dell’azione di nullità per difetto di forma, la caduta del contratto comporta l’obbligo di restituzione delle somme ricevute (secondo i principi della ripetizione dell’indebito), sia pure senza soggiacere a eventuali clausole vessatorie che aggravino la sua posizione. Al riguardo, è stato evidenziato che questi aspetti possono limitare notevolmente la convenienza e l’opportunità dell’azione in tutti i casi in cui il cliente non sia in grado di effettuare l’immediata restituzione o, comunque, di procacciarsi un identico credito presso altre banche. Ela e aiuti di Stato: condizioni di compatibilità: La Commissione europea ha individuato le condizioni in presenza delle quali l’Ela è compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato: -il finanziamento deve essere “isolato”: non deve cioè far parte di un pacchetto di aiuti; l’intermediario deve essere solvibile secondo l’autorità di vigilanza; -il finanziamento deve essere pienamente garantito da attività adeguate; -il tasso di interesse applicato deve essere penalizzante; -la misura deve essere assunta dalla Banca centrale; -non deve essere prevista una garanzia dello Stato. Il credito di ultima istanza Per ragioni estranee alla banca, ad esempio, per le condizioni generali del mercato o per la mancanza di fiducia sulla solvibilità, la banca può trovarsi in situazione di difficoltà temporanea. Le misure preventive assolvono alla funzione di evitare che difficoltà temporanee sfocino in una vera e propria situazione di insolvenza. Tra le misure preventive troviamo il credito di ultima istanza (lending of last resort). È un finanziamento ad un’impresa solvibile, in grado di fornire garanzie, che non riesce, tuttavia, a ricevere credito dal mercato perché il mercato non valuta adeguatamente la situazione. La locuzione utilizzata oggi è Emergency liquidity assistance (Ela): la traduzione italiana “assistenza liquidità di emergenza” viene impiegata in taluni testi normativi. Fideiussione omnibus: nozione e orientamenti prima della novella legislativa del 1992: Notevole importanza assumono anche le garanzie personali (rappresentate emblematicamente dalla fideiussione), che ricorrono spesso nelle aperture di credito a società commerciali: in questo modo, infatti, le banche limitano i rischi insiti nell’autonomia patrimoniale perfetta della società. Tale figura è stata sovente criticata per la protezione contrattuale accordata alle banche, tale da incidere apertamente sull’equilibrio negoziale. In passato, infatti, il garante si impegnava anche per le obbligazioni future, a qualsiasi titolo, tra banca e cliente, perfino ove quest’ultimo fosse dichiaratamente non in grado di adempiere: tale configurazione non era giustificata nel caso in cui il garante fosse effettivamente terzo, dunque non consapevole dello sviluppo del concreto rapporto bancario. Poteva, infatti, accadere che il garante si trovasse gravato di un debito del tutto sproporzionato rispetto all’affidamento iniziale. Tale assestamento di legittimità non aveva però fugato totalmente i dubbi di ammissibilità: è stato necessario l’intervento del legislatore, il quale con la l. 154/1992 ha modificato gli artt. 1938 e 1956 c.c. Con la prima norma, si è previsto l’importo massimo garantito per le obbligazioni future. Con la seconda,

è stata sancita l’invalidità della rinuncia preventiva alla liberazione della fideiussione in caso di concessione “imprudente” del credito da parte della banca. Tali modifiche (confermate dalla Circolare ABI 9/2003 e dal provvedimento della Banca d’Italia 55/2005) hanno contribuito ad equilibrare il contratto, anche se la banca rimane in una posizione di sostanziale favore. Fonti del recesso dal conto corrente bancario: Di norma il conto corrente bancario è stipulato a tempo indeterminato: pertanto, entrambe le parti possono sciogliere il vincolo contrattuale, recedendo liberamente. Tale facoltà, peraltro, è espressamente accordata dall’art. 1855 c.c., ai sensi del quale il recedente deve dare alla controparte il preavviso richiesto dagli usi o, in mancanza, quello di 15 giorni. L’art. 120 TUB prevede una deroga espressa all’art. 1855 c.c.: infatti, il cliente può recedere ad nutum, senza preavviso, oneri o costi aggiuntivi. Fonti nazionali dell'ABF: L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) con Delibera del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento. In applicazione della Delibera del CICR la Banca d’Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso. Forma scritta ad substantiam e sue deroghe: L’art. 117, primo comma, TUB ha previsto la forma a scritta a pena di nullità per la stipulazione dei contratti bancari. Il secondo comma, tuttavia, precisa che il CICR può prevedere operazioni che – per comprovate ragioni tecniche – deroghino a tale formalismo. Il CICR nel 2003 ha demandato alla Banca d’Italia l’enucleazione delle varie fattispecie. In particolare quest’ultima ha ritenuto che lo scritto non sia obbligatorio: per operazioni/servizi effettuati in esecuzione di previsioni già contenute in contratti redatti per iscritto; per operazioni/servizi prestati in via occasionale di valore non superiore a euro 5000; per l’emissione di moneta elettronica tramite carte di pagamento non ricaricabili. La giurisprudenza, in accordo con queste indicazioni, ha ritenuto che possa essere stipulata oralmente un’apertura di credito, se la relativa disciplina era già contenuta nel contratto (scritto) di conto corrente di corrispondenza. Funzioni connaturate al conto corrente bancario: Con riguardo alla componente gestoria del rapporto di conto corrente, si ritiene che la banca (collocandosi nel sistema pubblico dei pagamenti) svolga anche una funzione monetaria, riconosciuta anche dall’art. 11 TUB: è riservata alle banche “la raccolta dei fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione e alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata”. Natura e tipologia degli incarichi affidati alla banca solitamente non sono predefiniti dalle parti. In ogni caso, alcune funzioni si ritengono connaturate al rapporto in esame: si pensi ai servizi di pagamento e di riscossione, come definiti dalla stratificazione tecnica e multiforme della prassi bancaria. Gli artt. 27 e 28 della legge 287/90: Le prime disposizioni legislative in materia di proprietà delle banche sono state emanate nel 1985 in due distinti testi legislativi. In particolare, gli artt. 27 e 28 della legge 287/90 hanno introdotto controlli preventivi sull'acquisizione di quote di proprietà delle banche in concomitanza con l'emanazione della L. 218/90 (c.d.

Gli intermediari finanziari non bancari: Erogano prestiti senza senza fare ricorso alla raccolta del risparmio e viceversa, raccolgono il risparmio senza erogare prestiti. Gli interventi dell'autorità di vigilanza: Lo Srep serve ad identificare in maniera tempestiva l'esigenza di adottare misure correttive. L'autorità di vigilanza può chiedere alla banca di effettuare una pluralità di interventi (art. 104 dir. 2013/36/UE e art. 16 reg. UE 1024/2013). Ad esempio: - richieste di rafforzamento patrimoniale della banca; - provvedimenti di early intervention. In seguito all'entrata in vigore del Capital requirement IV, il novero delle misure correttive è aumentato, tali norme sono state trasposte in Italia nell'art. 53-bis, comma 1, lett. D T.U.B. L'adozione dei provvedimenti non segue immediatamente la definizione dello Srep. Infatti le autorità di vigilanza procedono ad instaurare una fase di dialogo con la banca nella quale discutono la situazione della stessa, le criticità emerse e le possibili misure correttive Gli interventi sulle condizioni contrattuali: Il contratto tra banca e cliente non è oggetto di trattativa tra gli stessi. In passato le banche utilizzavano schemi contrattuali redatti dall'associazione di categoria, Associazione bancaria italiana (Abi), per il loro uso in maniera pressoché uniforme gli schemi avevano assunto il nome di Norme bancarie uniformi. Ad oggi le condizioni contrattuali applicate di norma sono frutto di un protocollo di intesa tra l'Abi e le associazioni dei consumatori. Il t.u.b. interviene su alcune condizioni dei contratti bancari: 1. la modifica unilaterale del contratto da parte dell'intermediario deve essere comunicata al cliente con preavviso di due mesi con possibilità del cliente di recedere prima che la modifica divenga efficace. 2. la capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti di conto corrente bancario, dichiarata illegittima dalla Cassazione nel 1999 in quanto in tale operazioni si ravvisava il fenomeno dell'anatocismo. Gli Istituti di emissione e lo sviluppo delle banche nel XIX secolo : A partire dal XII secolo, si comincia a registrare una sempre maggiore diffusione di mercanti specializzati in operazioni finanziarie come la concessione di crediti al fine di consentire il differimento dei pagamenti. Nel medioevo si sviluppò una prima significativa attività bancaria. In un primo momento tale attività era esercitata da Enti religiosi e consisteva prevalentemente nella concessione di prestiti grazie ai proventi derivanti dalla gestione di beni immobiliari. In detto contesto, infatti, le attività finanziarie rivestivano un ruolo marginale. La diffusione delle attività finanziarie avvenne soprattutto grazie all’attività dei mercanti che lavoravano, soprattutto nelle grandi città, con capitali propri e solo in misura minore con capitali derivanti dai depositi effettuati. I “cambiavalute” erano soggetti che, soprattutto in periodi di crisi, offrivano il cambio di valute estere con moneta locale e, applicando determinate tariffe per tali servizi, arrivavano a guadagnare cifre significative. Nel XVI secolo, accanto all’attività dei mercanti, fu particolarmente significativo il ruolo assolto da soggetti privati che prestavano denaro in cambio di interessi. In detto periodo va registrata anche la nascita dei monti di pietà: istituzioni che effettuavano prestiti dietro pegno. Gli istituti di pagamento: Gli istituti di pagamento: -sono intermediari specializzati nell’erogazione di servizi di pagamento (: oggetto esclusivo); -non possono concedere crediti che non siano funzionali all’erogazione dei servizi. Gli obblighi di informazione: Il t.u.b prevede norme: -sulla pubblicita delle condizioni negoziali offerte; -sui requisiti di forma e di contenuto del contratto; -sugli obblighi informativi delle banche nello svolgimento del rapporto.

Gli obiettivi degli strumenti di gestione della crisi: In base alla disciplina comunitaria (e alle disposizioni di attuazione italiane), gli obiettivi perseguiti attraverso gli strumenti di gestione della crisi sono: -sono la stabilità finanziaria;-il contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche; -la tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela. Nel perseguire tali obiettivi, si tiene conto dell’esigenza di minimizzare i costi della risoluzione e di evitare, per quanto possibile, distruzione di valore (artt. 20 e 21 d.lgs. 180/2015). Particolare attenzione deve essere rivolta all’obiettivo di contenere gli oneri a carico delle finanze pubbliche, ove si pensi che in passato si è fatto spesso ricorso all’intervento pubblico realizzato dagli stati: detta forma di sostegno è stata, tuttavia, oggetto di numerose critiche. Per contro, il legislatore sembra oggi fissare un ordine di priorità fra gli obiettivi, e quindi fra gli strumenti da attivare in caso di crisi. Gli obiettivi della regolamentazione della legge del 1936: La legge del 1936 non indicava gli obiettivi che le autorità dovevano perseguire nell'esercizio dei poteri di controllo sulle banche. Ciò ha consentito di riconoscere una accentuata elasticità alle norme in questione: elasticità che ha rappresentato un punto di forza della normativa bancaria. Tale situazione si è protratta anche a seguito dell'affermazione del principio costituzionale secondo cui “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito” (art. 47 Cost.). L'art. 47 ha lo scopo di garantire la stabilità finanziaria, non prevedendo, per contro, che le singole istituzioni creditizie debbano essere salvaguardate dal fallimento. Le politiche di controllo attuate dalla autorità creditizie sotto la vigenza della legge del 1936 privilegiavano quindi la stabilità del sistema finanziario, sacrificando la libertà di iniziativa economica. Gli obiettivi individuati dall'Unione: Gli obiettivi individuati dall’Unione sono: -la continuità delle funzioni aziendali; -la prevenzione del contagio; -il ricorso a finanziamenti pubblici; -la tutela dei piccoli depositanti (entro 100.000 euro), dei fondi e delle attività dei clienti. La procedura deve essere proporzionata rispetto a questi obiettivi. N.B. Le misure di risoluzione possono, in sostanza, essere attivate soltanto se gli strumenti ordinari non siano sufficienti. Gli obiettivi perseguiti attraverso la vigilanza sulle banche: Fin dagli anni trenta del ‘900, tra gli obiettivi perseguiti attraverso la vigilanza sulle banche vi era la creazione di una separazione tra banche e imprese industriali. La legge bancaria del 1936 non prevedeva espressamente il principio di separatezza e non vi erano regole speciali sulla partecipazione al capitale delle banche. In tale periodo infatti la maggior parte del sistema bancario era in mano pubblica, ovvero costituita in forma di Società cooperativa. Gli obiettivi perseguiti dall'art. 19 t.u.b: Con il t.u.b. è stato previsto, all’art. 19 che si configura un interesse pubblico alla verifica della “qualità” degli azionisti rilevanti delle banche per finalità di sana e prudente gestione. In particolare, l'art. 19 t.u.b. persegue, quale obiettivo, quello di preservare l'indipendenza delle scelte gestionali da interessi estranei all'impresa bancaria che possono essere riconducibili alla proprietà. Nel 1993, si conferma il principio di separatezza fra banca e industria sulla base dell'idea che la presenza di soggetti industriali possa intensificare: -il rischio di conflitto di interesse; -l'autonomia della gestione. Gli operatori del microcredito: L’art. 111 t.u.b. disciplina un tipo particolare di operazione creditizia: il c.d. microcredito. Ai soggetti che esercitano tale attività è preclusa la raccolta di

Gli scopi perseguiti dai clienti tramite il deposito bancario: 1) Il depositante intende custodire il proprio denaro presso la banca, soggetto notoriamente solvibile ed in grado di restituire le somme ricevute; 2) Alla causa di custodia si abbina, istituzionalmente, una causa d’investimento, poiché le banche si impegnano di regola a corrispondere un interesse al depositante, quale risultato degli impieghi creditizi; 3) Infine, emerge la finalità da parte del cliente di assicurarsi lo svolgimento del servizio di cassa, tramite l’utilizzo dei crediti che il cliente vanta verso la banca. Gli Structured Investment Vehicles: Gli Structured Investment Vehicles (SIV) costituiscono un tipo di SPV, diffuso nei paesi anglosassoni, che non possono essere costituiti nell’ordinamento italiano: sono creati per lo più da banche che operano a livello internazionale in Paesi off-shore. Le Siv finanziano l’acquisto delle proprie attività per l’acquisto di titoli ad alto rischio e rendimento ed emettono Commercial Papers (titoli di debito a breve termine) e titoli di debito a medio termine. Tali titoli di debito danno diritto al rimborso. La Siv, nell’ipotesi in cui sia inadempiente rispetto all’obbligo di rimborso del titolo di debito, è soggetta a liquidazione. Le caratteristiche che rendono le Siv affini agli intermediari bancari sono: -la circostanza che vi sia un attivo (: titoli rappresentativi dei crediti emessi a fronte dell’operazione di cartolarizzazione) e un passivo; -il guadagno è costituito dalla differenza fra il rendimento dei titoli (come quello della banca è costituto dalla differenza fra i tassi attivi sui prestiti e quelli passivi sui depositi). Le Siv non procedono, tuttavia, alla raccolta del risparmio a vista. Gli strumenti di gestione della crisi delle banche dopo la crisi del 2007- La crisi finanziaria 2007-2009 ha dimostrato che una parte essenziale di un sistema di supervisione è rappresentata da regole e procedure che consentono una liquidazione ordinata delle banche in caso di dissesto. Ciò ha condotto Stati, come il Regno Unito, ad introdurre nel 2009 procedure di gestione della crisi di banche con ampi poteri alle autorità di vigilanza. Uno dei principali strumenti di tutela della stabilità finanziaria è individuata nelle regole che disincentivano, ma non vietano, l'utilizzo distorto dei prodotti finanziari. In particolare è stata prevista l'introduzione di una first loss provision (e cioè la copertura in via prioritaria delle perdite prodotte dalle attività cartolarizzate). Gli strumenti di gestione della crisi: Gli strumenti per la risoluzione, che possono essere utilizzati oltre che singolarmente anche in modo combinato, sono: la creazione di un ente ponte (bridge institution) ; la separazione delle attività; il bail-in. Gli strumenti di prevenzione della crisi: La novità della direttiva europea è costituita dai piani di risanamento e di risoluzione (che devono essere predisposti anche dai gruppo. La peculiarità di tali piani di risanamento e risoluzione è costituita dal fatto che gli stessi devono essere predisposti preventivamente, non solo dalle banche in stato di difficoltà, ma anche dalle banche che sono in bonis. Le ragioni di detta previsione (anche le banche non in stato di difficoltà) devono essere ricercate nella consapevolezza – acquisita soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2007-2009 – della difficoltà a far fronte a crisi improvvise in tempi rapidi. Appare evidente come la circostanza che il piano di risanamento sia stato già predisposto accelera i tempi di reazione. Gli strumenti di vigilanza prudenziale: La disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale è contenuta nel: 1. Capital requirement IV, composto dalla direttiva 2013/36/UE 2. Regolamento UE n. 575/2013. Con tali provvedimenti sono stati trasposti in Europa e nell'ordinamento italiano le regole dell'Accordo di Basilea 3. Il sistema è completato dai

technical standards emanati dalla Commissione europea su proposta dell'Abe. In Italia le norme europee sono state recepite con le modifiche al t.u.b. apportate con il d.l. 12 maggio 2015 n. 72 e con la circolare della banca d'Italia n. 285/2013, questa contiene le norme di recepimento della direttiva e rinvia al regolamento UE 575/2013 per la disciplina dei principali istituti di vigilanza. Gli strumenti per la risoluzione: Gli strumenti per la risoluzione, che possono essere utilizzati oltre che singolarmente anche in modo combinato, sono: 1) la creazione di un Ente ponte (bridge institution), 2) la separazione delle attività, 3) il bail-in. Nella misura in cui questi strumenti possono incidere sui diritti degli azionisti e dei creditori della banca, sono stati fissati alcuni principi che devono essere salvaguardati: vi è un criterio nei soggetti che devono sopportare le perdite: le perdite devono essere sopportate prima dagli azionisti e dopo dai creditori;la misura di sopportazione delle perdite per i creditori non deve essere superiore a quella che questi ultimi avrebbero subito se l’Ente fosse stato liquidato con una procedura ordinaria di insolvenza (no creditor worse off). A salvaguardia di tali principi il decreto di attuazione della direttiva 2014/59/UE prevede che: un esperto indipendente incaricato dalla Banca d’Italia deve svolgere una valutazione, verificando l’eventuale differenza che ricevono azionisti e creditori rispetto a quello che avrebbero ricevuto se la banca fosse stata sottoposta a L.C.A.; nell’ipotesi in cui si configuri tale differenza, è previsto un indennizzo per i creditori e per gli azionisti. Gli strumenti più diffusi per la raccolta del risparmio: Il contratto tipico per la raccolta del risparmio è, il contratto di deposito bancario. Già dalla metà degli anni ’70 gli Istituti bancari iniziarono a raccogliere il risparmio con modalità diverse rispetto al contratto di deposito. In particolare, si vuole fare riferimento all’emissione di titoli come i certificati di deposito e i buoni fruttiferi. Oltre ai contratti di deposito, pronti contro termine, certificati, buoni del tesoro, obbligazioni. Gli strumenti straordinari di intervento nella crisi dell'impresa bancaria: Nell’ipotesi in cui la crisi di una banca sia “sistemica”, lo Stato interviene con strumenti straordinari, che possono avere forme diverse. Vengono, ad esempio, in considerazione: -l’offerta di liquidità temporanea per consentire il superamento delle difficoltà; -il sovvenzionamento in varie forme delle operazioni di acquisto della banca da parte di un altro intermediario in grado di continuare l’attività in condizioni di equilibrio finanziario; - l’acquisizione (temporanea o definitiva) del controllo della banca o di strumenti finanziari emessi dalla stessa banca da parte nello Stato. Nell’ordinamento italiano, si è fatto ricorso a tutti questi strumenti. Gli strumenti tradizionali di gestione della crisi: Nel nostro ordinamento, le crisi sono tradizionalmente state gestite con due modalità, a seconda delle dimensioni e della rilevanza della banca nell’ordinamento creditizio: 1) Banca di grandi dimensioni di rilievo sistemico: intervento pubblico a sostegno della banca o a sostegno di altri intermediari che potevano acquistare la attività e le passività della banca in crisi al fine di garantire la sopravvivenza dell’azienda; 2) Banca di dimensioni medio-piccole: interventi che ne hanno comunque favorito la sopravvivenza. Nella prassi: la banca in crisi veniva assoggettata a L.C.A. e, successivamente o in contemporanea, veniva realizzata la cessione dell’azienda ad un’altra banca. La L.C.A coinvolgeva quindi soltanto la banca in crisi e gli azionisti di quest’ultima (quali investitori), che erano i soli a dover sopportare i costi della crisi. A trovare piena protezione erano tutti i creditori (non solo i depositanti).

I canali distributivi delle banche: L’apertura di succursali non rappresenta il solo canale distributivo delle banche, ad oggi è largamente diffuso il contatto con il pubblico in forme diverse dalla succursale. In alcuni casi sono state create vere e proprie banche on-line, che operano mediante promotori finanziari e strumenti di comunicazione a distanza con i clienti. L'attività fuori sede rappresenta una parte importante dell'attività bancaria. In caso di offerta fuori sede di servizi di investimento, si applica la disciplina stabilita dal testo unico della finanza e dalle disposizioni applicative emanate dalla Consob. L’apertura di succursali non rappresenta il solo canale distributivo delle banche, ad oggi è largamente diffuso il contatto con il pubblico in forme diverse dalla succursale. In alcuni casi sono state create vere e proprie banche on-line, che operano mediante promotori finanziari e strumenti di comunicazione a distanza con i clienti. L'attività fuori sede rappresenta una parte importante dell'attività bancaria. In caso di offerta fuori sede di servizi di investimento, si applica la disciplina stabilita dal testo unico della finanza e dalle disposizioni applicative emanate dalla Consob. I casi in cui può essere disposta la riduzione o conversione può essere disposta, anche in difetto di uno stato di dissesto o di rischio di dissesto: La riduzione o conversione può essere disposta, anche in difetto di uno stato di dissesto o di rischio di dissesto se le autorità ritengono che la mancata adozione del provvedimento (di riduzione o conversione) possa determinare l’insostenibilità economica della banca o se la banca chiede un sostegno finanziario pubblico. I casi obbligatori per l'acquisto di partecipazioni rilevanti al capitale della banca: L'art. 19 t.u.b. impone di acquisire l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia per gli acquisti di partecipazioni al capitale di banche: acquisti che siano rilevanti. L'obbligo di richiedere l'autorizzazione si configura: -al superamento di determinate soglie quantitative di partecipazione; - quando l'acquisto della partecipazione comporti l'assunzione del controllo della banca o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla stessa. Soglie partecipative: 1) Si rende necessaria l’autorizzazione quando si intende acquistare una quota superiore al 10 %. 2) L'autorizzazione è poi necessaria quando si superino le soglie del 20%, 30% e 50%. I centri decisionali coinvolti nell'ambito del Mvu (Meccanismo di Vigilanza Unico): Vi sono diversi centri decisionali coinvolti: la Bce, il Comitato di risoluzione unico, la Commissione e il Consiglio UE. Tale circostanza rende il procedimento lungo e articolato e possono determinarsi fughe di notizie sul mercato. Il fatto poi che partecipino al procedimento anche autorità non tecniche (v. il Consiglio UE) può determinare il coinvolgimento diretto degli Stati nella decisione e l’interferenza di carattere politico. I Commissari Liquidatori nella L.C.A.: Hanno la rappresentanza legale; esercitano tutte le azioni spettanti alla banca; presentano una relazione annuale sulla situazione contabile e patrimoniale e sull’andamento della liquidazione; procedono all’accertamento del passivo, alla formazione dello stato passivo e agli atti per rendere esecutivo quest’ultimo; procedono alla liquidazione dell’attivo. I compiti delle Segreterie tecniche: L’attività dei Collegi è coadiuvata dalle Segreterie tecniche (istituite presso le Filiali della Banca d’Italia e composte da dipendenti dell’Istituto) che hanno il compito di: •ricevere ed esaminare il ricorso, verificando che sia completo, regolare e presentato nei termini; •ricevere la documentazione fornita dalle parti (compresa quella relativa al reclamo presentato all’intermediario) •ove necessario,

chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso; •qualora necessario per la decisione, chiedere alle parti ulteriori elementi; •curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso. I confidi: Confidi, acronimo di "Consorzio di garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio italiano che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive. I confidi sono disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB) D.Lgs. 385 del 1993. I Confidi nascono come espressione delle associazioni di categoria nei comparti dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, basandosi su principi di mutualità e solidarietà. I primi consorzi fidi, o cooperative di garanzia, vengono costituiti già nel 1956 per facilitare l'accesso al credito alle piccole imprese. Oggi sono operativi in Italia confidi espressione delle Associazioni imprenditoriali, ma anche di gruppi bancari e di altre istituzioni pubbliche e private. I conglomerati misti: Anche nel nostro ordinamento, così come nella maggior parte dei sistemi europei, è possibile creare conglomerati misti composti: - da società bancarie; - da società che esercitano attività industriale. I contratti di liquidità: nozione, esigenze e meccanismi sottesi: Lo sconto bancario è operazione dalla quale si sono dipartite numerose operazioni di smobilizzo dei crediti d’impresa, sorta nella prassi, dei c.d. contratti di liquidità. Tali sono gli strumenti con cui l’impresa attualizza presso il sistema bancario il suo portafoglio di crediti, mediante un meccanismo di automatico rientro della banca attraverso il pagamento dei creditori alle scadenze convenute, con obbligo di restituzione da parte del cliente meramente sussidiario. I controlli macroprudenziali: L'analisi macro-prudenziale è l'attività di analisi che mira in via preventiva ad individuare situazioni di vulnerabilità nel sistema finanziario che possono avere conseguenze importanti sull'attività degli intermediari o sulla solvibilità degli stessi. Tale analisi è affidata al Comitato europeo per il rischio sistemico (Cers) e al Financial stability board (Fsb), anche la Banca d'Italia dedica una parte della vigilanza informativa ad analisi e valutazioni di carattere macro- prudenziale. Le prove di stress: costituiscono un esercizio standard dei programmi di valutazione del grado di solidità dei sistemi finanziari. Sono condotte dal Fondo monetario internazionale e mirano a fornire una valutazione prospettica della solidità del sistema. I controlli e l'applicazione di strumenti macro- prudenziali restano nella competenza delle autorità nazionali. Dieci giorni prima di adottare la decisione l'autorità interessata notifica la sua intenzione alla Bce e tiene in considerazione le ragione della stessa prima di procedere con la decisione. I controlli pubblici in Europa: L'autorità bancaria europea (Abe) è un'agenzia europea istituita con il regolamento del Consiglio europeo (reg. 1093/2010). I suoi organi principali sono il presidente, il direttore esecutivo e il Consiglio delle autorità di vigilanza, composto dai vertici delle autorità nazionali. L'Abe ha la funzione: -di sviluppare regole comuni; -di risolvere casi di disaccordo fra i supervisori nazionali; -di contribuire ad assicurare un'applicazione uniforme delle regole dell'Unione; -di svolgere un ruolo di coordinamento in situazione di emergenza. Il ruolo più importante dell'Abe è in campo regolamentare, nonostante, da un punto di vista puramente formale, non abbia tale potestà in senso proprio. Anche dopo l'entrata in vigore del Mvu, l'Abe mantiene i suoi originari compiti. Il suo regolamento è invece stato modificato per esigenze di coordinamento con il ruolo della Bce quale autorità competente per la vigilanza sulle banche dei paesi euro.