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diritto bancario - ecampus, Panieri di Diritto Bancario

diritto bancario ecampus prof. abuy awwad amai

Tipologia: Panieri

2019/2020

In vendita dal 22/08/2021

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Lezione 002
DIRITTO BANCARIO (9 CFU) - Paniere svolto completo
Docente: Abu Awwad Amai
1.
La collocazione della disciplina della Impresa nel codice civile significa che:
ha
un rilievo formale
2. Il codice civile:
detta alcune disposizioni sui contratti fra banca e cliente
3.
Il diritto commerciale è:
soddisfa interessi metaindividuali
4.
L'Impresa bancaria:
è un'impresa commerciale
5.
Un esempio di problema che viene in considerazione nel diritto privato è quello:
della
capacità di agire
6. Alitalia:
è un'impresa speciale
7.
Il legislatore italiano:
ha affrontato il problema della disciplina dell'attività bancaria alla fine degli anni '30
8.
Gli istituti di credito:
hanno assunto un rilievo decrescente nel sistema politico, economico, giudiziario dei diversi ordinamenti
9.
La circostanza che il codice civile detti disposizioni sui contratti bancari:
NON significa comunque che l’imprenditore è assimilabile a qualunque individuo che NON eserciti
un’attività d’Impresa
10.
Il soggetto che esercita l'attività bancaria:
è rilevante nella disciplina del fenomeno bancario
Lezione 003
1.
Il diritto bancario:
è una branca autonoma del diritto che ha per oggetto lo studio dell'attività bancaria
2.
Al fini dello studio del diritto bancario:
è imprescindibile sia lo studio delle fonti nazionali che sovranazionali
3.
Il contratto di deposito bancario:
è il contratto più diffuso nell'attività bancaria pur non essendo assimilabile al contratto di deposito
ordinario
4.
L'attività bancaria:
presuppone che le banche acquistino risorse mediante la stipulazione di contratti con i risparmiatori
5.
Il sistema finanziario è
un settore dell'economia che consente il trasferimento di risorse accumulate da soggetti risparmiatori a
soggetti imprenditori
6.
1 soggetti risparmiatori:
sono i soggetti privati che decidono di NON spendere tutto ciò che guadagnano
7.
I risparmiatori:
possono partecipare alla vita delle imprese mediante la sottoscrizione di azioni o quote
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Lezione 002 DIRITTO BANCARIO (9 CFU) - Paniere svolto completo Docente: Abu Awwad Amai

1. La collocazione della disciplina della ” Impresa ” nel codice civile significa che:ha

un rilievo formale

2. Il codice civile:

detta alcune disposizioni sui contratti fra banca e cliente

3. Il diritto commerciale è:

soddisfa interessi metaindividuali

4. L'Impresa bancaria:

è un'impresa commerciale

5. Un esempio di problema che viene in considerazione nel diritto privato è quello:della

capacità di agire

6. Alitalia:

è un'impresa speciale

7. Il legislatore italiano:

ha affrontato il problema della disciplina dell'attività bancaria alla fine degli anni '

8. Gli istituti di credito:

hanno assunto un rilievo decrescente nel sistema politico, economico, giudiziario dei diversiordinamenti

9. La circostanza che il codice civile detti disposizioni sui contratti bancari:

NON significa comunque che l’imprenditore è assimilabile a qualunque individuo che NON eserciti un’attività d’Impresa

10. Il soggetto che esercita l'attività bancaria:

è rilevante nella disciplina del fenomeno bancario Lezione 003

1. Il diritto bancario:

è una branca autonoma del diritto che ha per oggetto lo studio dell'attività bancaria

2. Al fini dello studio del diritto bancario:

è imprescindibile sia lo studio delle fonti nazionali che sovranazionali

3. Il contratto di deposito bancario:

è il contratto più diffuso nell'attività bancaria pur non essendo assimilabile al contratto di deposito ordinario

4. L'attività bancaria:

presuppone che le banche acquistino risorse mediante la stipulazione di contratti con i risparmiatori

5. Il sistema finanziario è

un settore dell'economia che consente il trasferimento di risorse accumulate da soggetti risparmiatori a soggetti imprenditori

6. 1 soggetti risparmiatori:

sono i soggetti privati che decidono di NON spendere tutto ciò che guadagnano

7. I risparmiatori:

possono partecipare alla vita delle imprese mediante la sottoscrizione di azioni o quote

8. Gli istituti bancari:

possono sia concedere prestiti che ricevere depositi

9. Con il contratto di deposito bancario:

l'istituto bancario acquisisce la proprietà di una somma di denaro dietro il pagamento di una cifra calcolata in base ad un determinato tasso di interesse

10. Nell'ambito dell'attività bancaria:

non esiste un'unica tipologia contrattualeLezione 004

1. La funzione monetaria:

è stata la prima funzione esercitata dagli istituti bancari;

2. I crediti che i privati vantano nei confronti delle banche:

possono essere utilizzati come moneta

3. Il denaro depositato presso le banche:

può essere utilizzato anche mediante strumenti di pagamento

4. Gli istituti bancari:

possono assolvere anche a funzioni diverse rispetto all'intermediazione, come la funzione monetaria

5. Gli istituti bancari:

possono calcolare una quota di denaro che non sarà in ogni caso utilizzata dagli stessi mediante gli strumenti di pagamento

6. La funzione di ridurre i costi di transazione:

è una delle funzioni che le banche possono esercitare oltre alla funzione monetaria

7. Il processo di moltiplicazione dei depositi:

si verifica ogni qualvolta i soggetti che ricevono denaro dagli imprenditori depositano il denaro pressoistituti bancari

8. La cartolarizzazione:

consente alla banca di concedere finanziamenti

9. La funzione monetaria:

ha un ruolo fondamentale nel determinare la quantità di moneta in circolazione

10. Nella generalità dei casi, con il contratto di deposito:

le banche riconosceranno al soggetto privato un interesse;

11. Le diverse funzioni degli istituti bancari

Gli istituti bancari, oltre ad essere intermediari tra i risparmiatori e i soggetti che necessitano di risorse per svolgere la propria attività, svolgono ulteriori funzioni. ° la funzione monetaria, che è stata la prima funzione esercitata dagli Istituti bancari. Il contratto di deposito bancario conferisce al risparmiatore il diritto a richiedere la restituzione immediata del denaro ceduto alla banca. Il denaro depositato presso le banche, verrà utilizzato dalle stesse per concedere prestiti, dando così vita ad un processo di moltiplicazione dei depositi. ° la funzione di liquidità, in quanto, lebanche, mediante il deposito di somme, consentono ai risparmiatori di porre in essere un investimento.Quale corrispettivo del deposito, le banche solitamente riconosceranno ai risparmiatori un interesse. ° La riduzione dei costi di transazione nella valutazione delle iniziative imprenditoriali.

  1. Il sistema bancario del Regno Unito: è un sistema fortemente mercato-centrico
  2. Gli istituti bancari che pongono in essere prevalentemente un'attività tradizionale di intermediazione: sono dette banche specializzate
  3. La Banca mista tedesca: è un particolare modello di banca universale
  4. L'entrata in vigore della riforma bancaria del 1936, ha comportato in Italia:una netta separazione tra banca e industria
  5. Nella Banca mista tedesca, il rapporto tra i finanziati e gli istituti bancari:è un rapporto forte in ragione di un'interazione reciproca
  6. Gli istituti bancari che pongono in essere attività anche nel settore degli investimenti:sono le cd. banche universali
  7. Le definizioni banche specializzate" e "banche universali": individuano due diverse tipologie di istituti bancari
  8. La classificazione dei diversi istituti bancari: è utile al fine di poterne studiare le caratteristiche precipue
  9. La differenziazione tra i diversi modelli di banca: nasce dal fatto che ogni istituto bancario può porre in essere attività diverse
  10. I modelli di banca In base alle diverse attività compiute dalle banche è possibile effettuare una classificazione (seppur ancora generica) delle stesse. Banche ° specializzate e banche ° universali ”. Nelle prime (banche specializzate) rientrano tutti gli Istituti bancari che pongono in essere prevalentemente un’attività tradizionale di intermediazione. Vengono, invece, definite banche universali tutti quegli istituti che, oltre a svolgere un ruolo di intermediazione classica, pongono in essere anche attività nel settore dei servizi di investimento. Tra le banche che rientrano nella famiglia delle banche universali un particolare 1) tipo di modello è quello della banca mista tedesca. Caratteristica precipua di tale modello di banca è l’assunzione di un rapporto duraturo con le imprese che ricorrono alfinanziamento, tanto che è frequente il fenomeno di acquisizione da parte dei soggetti investitori di partecipazioni nelle stesse banche. 2) il modello di banca maggiormente diffuso nel Regno Unito èquello della banca commerciale che, come detto, svolge prevalentemente l’attività bancaria “classica” rappresentata dalla raccolta di depositi e dalla concessione dei prestiti. 3) Il modello bancario italiano sidifferenzia da entrambi i modelli tedesco e inglese. Vale in questo caso, il Principio di specializzazione temporale ovvero occorre distinguere tra aziende di credito, a cui era riservata l’operatività nel brevetermine e istituti di credito speciale, caratterizzati da uno peratività nel medio-lungo termine. Non vale più il Principio di separazione tra banca e industria secondo cui la banca non può direttamente esercitare un’attività industriale e non può avere il controllo di un’impresa industriale. Tale principio è stato abolito a seguito del recepimento di una direttiva europea (con la l. n. 52 del1996). Lezione 007

01. L'attività bancaria si sviluppò soprattutto:

nel periodo medioevale

02. Il sistema bancario:

ha origini molto antiche, tanto che le prime operazioni bancarie si registrano già nel periodo babilonese

03. Tra le prime operazioni bancarie:

vi furono l'accettazione di depositi e i pagamenti di merci tramite monete

04. I cambiavalute:

potevano accettare depositi in denaro in cambio di interessi

05. I banchi pubblici:

erano soggetti giuridici che esercitavano un'attività più complessa rispetto ai monti di pietà;

06. Il sistema della moneta scritturale prevedeva:

che lo scambio della moneta NON avvenisse direttamente ma soltanto tramite l'iscrizione in registri contabili

07. L'attività di prestito di denaro con interessi:

si diffuse nel cinquecento nonostante l'espresso divieto della legge canonica

8. L'attività dei cambiavalute consisteva principalmente:

nel cambiare la valuta estera con la valuta locale

9. I primi soggetti ad effettuare operazioni bancarie furono:

gli enti religiosi

10. La diffusione delle attività finanziarie avvenne soprattutto grazie all'opera:dei

mercanti

11. Il modello di banca nelle diverse epoche storiche

A partire dal XII secolo, si comincia a registrare una sempre maggiore diffusione di mercanti specializzati in operazioni finanziarie come la concessione di crediti al fine di consentire il differimento dei pagamenti. Nel medioevo si sviluppò una prima significativa attività bancaria. In un primomomento tale attività era esercitata da Enti religiosi e consisteva prevalentemente nella concessione di prestiti grazie ai proventi derivanti dalla gestione di beni immobiliari. In detto contesto, infatti, le attività finanziarie rivestivano un ruolo marginale. La diffusione delle attività finanziarie avvenne soprattutto grazie all’attività dei mercanti che lavoravano, soprattutto nellegrandi città, con capitali propri e solo in misura minore con capitali derivanti dai depositi effettuati. I cambiavalute erano soggetti che, soprattutto in periodi di crisi, offrivano il cambio di valute estere conmoneta locale e, applicando determinate tariffe per tali servizi, arrivavano a guadagnare cifresignificative. Nel XVI secolo, accanto alla ttività dei mercanti, fu particolarmente significativo il ruolo assolto da soggetti privati che prestavano denaro in cambio di interessi. In detto periodo va registrataanche la nascita dei monti di pietà: istituzioni che effettuavano prestiti dietro pegno. Lezione 008

1. Le riserve auree delle banche:

potevano essere anche inferiori rispetto al valore dei titoli emessi in circolazione

2. La creazione di moneta dal credito:

si sviluppa soprattutto grazie all'attività degli istituti di emissione

3. Il titolo riconosce al portatore:

il diritto di ricevere una cifra pari a quella riportata nel titolo

4. Tramite l'assegno bancario:

si trasferisce in un titolo bancario il potere di acquisto derivante dal deposito

  1. Gli Istituti di credito fondiario: erano istituti specializzati nell'erogazione di particolari tipologie di credito
  2. Dopo la crisi del 1929 , la gestione delle Banche di risparmio: venne avocata dal governo nazionale
  3. Il primo risultato dell'introduzione dello Statuto speciale dell'impresa bancaria fu: l'introduzione di un regime speciale di concordato preventivo
  4. La banca moderna in Italia Si suddivide lo sviluppo della banca moderna in Italia in diversi periodi. ° Un primo periodo comincia con l’ unità d’Italia e termina nel 1926: anno in cui viene emanata la prima legge bancaria (R.D.L. 7/9/1926 n. 1511 ed il R.D.L. 6/11/1926, n. 1830). In questo lasso di tempo, è possibile constatare come l’impresa bancaria italiana fosse assoggettata al diritto comune. Non sussisteva un diritto bancario volto a dettare norme specifiche. ° Un secondo periodo va dal 1926 al periodo precedente all’emanazione della legge bancaria 1936 - 1938. Tali anni sono stati caratterizzati dalla grande crisi economica che ha modificato in manierasignificativa il ruolo degli istituti bancari. Anche in Italia, venne unificata la competenza ad emettere ititoli di banca. Ciò avvenne nel 1926 , quando venne individuato nella Banca d’Italia l’unico soggettoautorizzato all’emissione di tali titoli. Al contempo si assistette all’emanazione dei provvedimenti per latutela del risparmio. Inoltre, venne emanata la prima legge bancaria, caratterizzata dall’imposizione diparticolari regole di gestione e del controllo pubblico sulle banche affidato alla Banca d’Italia. A seguitodella crisi del 29, seguì in Italia un periodo di risanamento bancario che va dal 1931 al 1936,caratterizzato dalla creazione di un Ente pubblico (l’Istituto per la ricostruzione industriale) che inun primo momento rilevò le partecipazioni azionarie detenute dalle tre maggiori banche di deposito italiane divenendo l’azionista di controllo delle principali società industriali italiane e, di poi, acquistò azioni delle stesse tre banche, diventando azionista unico di Banco di Roma, Banca Commerciale e Credito Italiano. Lezione 010

1. Tra gli anni quaranta e gli anni ottanta del XX secolo, il principio di separatezza tra banche e

industria: ha visto sempre un maggiore rafforzamento

2. La legge bancaria italiana del 1936 :

mirava ad evitare che gli istituti bancari potessero trovarsi in uno stato di illiquidità ed insolvenza 3. Ilruolo di tutela del risparmio venne affidato principalmente: ad un Comitato di Ministri

4. La Banca d'Italia nel periodo successivo alla caduta del fascismo: ottene

sempre maggiori poteri, pur restando in vigore la legge del 1936

5. La distinzione tra le aziende di credito e gli istituti di credito:si

deve alla legge bancaria del 1936

6. Le legge bancaria italiana del 1936 :

fu emanata per far fronte alla crisi del 1929

7. La crisi petrolifera degli anni settanta del XX secolo comportò:la

nascita di nuovi soggetti e di nuovi mezzi di risparmio

8. I primi interventi contro la lesione della concorrenza comportarono:

l'irrogazione delle prime sanzioni a carico di imprese che avevano costituito un cartello

9. Il controllo degli Istituti bancari:

era devoluto all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

10. La prima direttiva europea in materia di banche:

venne emanata con lo scopo precipuo di abbattere le differenze normative tra i diversi Stati

11. Dalla legge bancaria del 1936 ai primi anni 90

Nel 1936 venne emanata una nuova legge bancaria che rimase inalterata fino al 1993, quando nacque il Testo Unico Bancario. La legge era stata emanata per perseguire un obiettivo di stabilità e conlinee guida. Inoltre, serviva per dare allo Stato un controllo globale sul mercato finanziario. Il periodosuccessivo che va dagli anni ’40 agli anni ’90, si caratterizza per la rigida difesa del principio diseparatezza tra banche e industria (art. 41). Negli anni settanta, si sentì la ncessità di modificare leregole del sistema bancario. Infatti si cominciò a registrare la nascita dei prodotti finanziari e dei nuovi servizi di investimento. Si registrarono anche Antitrust, Consob e Covip. La trasformazione avviene per mezzo della legge 30 luglio 1990 n. 218. Trattto di Maastricht 1992. TestoUnico 1993. Tutela risparmio 2005. Market Abuse 2006. Recep Mifid 2007. Lezione 011

1. Il processo di trasformazione del sistema bancario:

subì una battuta di arresto per effetto della trasformazione della Banca pubblica

2. Per effetto del processo di trasformazione:

la Banca pubblica da Ente pubblico si trasformò in Società per Azioni

3. La distinzione tra aziende e istituti di credito:

era fondata sulla durata delle operazioni di provvista

4. La disciplina degli Enti bancari creditizi del 1992 :

fu emanata nell'ambito della privatizzazione degli Enti pubblici bancari

5. Il Gruppo bancario polifunzionale e la Banca Universale:

sono due modelli diversi

6. Il TUB:

ha esteso il proprio intervento ad alcuni settori finanziari

7. Rispetto all'attività di riciclaggio di proventi di attività criminose:

il d.lgs.231 del 2007 ha cercato di evitare che potessero essere investiti in operazioni bancarie proventi di attività criminose

8. La tutela del risparmiatore nel XXI secolo:

è stata sempre rafforzata dalla normativa nazionale ed europea

9. Il Trattato di Maastricht del 1992 :

ha rivoluzionato la normativa bancaria

10. La disciplina degli enti bancari creditizi del 1992 prevedeva:

che gli Enti creditizi avrebbero potuto porre in essere attività finanziarie

11. Dalla legge bancaria del 1936 ai primi anni 90

Vedi risposta lezione 10 Lezione 012

1. Prima delle riforma del 2001 , le uniche regioni ad avere potestà legislativa in materia di istituti dicredito

erano: le regioni a statuto speciale

6. I buoni fruttiferi ed i certificati di deposito:

sono entrambi rappresentativi della sussistenza di un deposito bancario

7. Le obbligazioni bancarie:

sono attualmente lo strumento più diffuso per la raccolta del risparmio

8. Il contratto maggiormente diffuso, soprattutto in passato, per la raccolta del risparmio è:

deposito bancario

9. Nell'attività di intermediazione creditizia l'autonomia negoziale:

ha un ruolo sempre più significativo in tempi recenti

10. La raccolta del risparmio:

è generalmente al Centro dell'attività di un istituto bancario

11. Le obbligazioni bancarie

Le obbligazioni rappresentano la forma alternativa di raccolta del risparmio più diffusa nel mercato italiano. In seguito all’emanazione del TUB, ogni Istituto bancario ha la possibilità di emettere obbligazioni. È tuttavia fondamentale distinguere tra le obbligazioni emesse dalle società disciplinate dalla rt. 2410 c.c. Ciò in quanto è direttamente la legge a prevedere che alle obbligazioni bancarie non si applichi gran parte delle norme previste per quelle emesse dalle società. Le obbligazioni bancarie possono essere sicuramente definite come titoli rappresentativi di un debito e sono, pertanto, annoverabili tra i titoli di credito. Si tratta di titoli per cui è prevista una durata minima pertanto le obbligazioni bancarie sono annoverate tra i titoli di credito a medio/lungo termine.

12. I buoni fruttiferi ed i certificati di deposito

I buoni fruttiferi e i certificati di deposito sono titoli rappresentativi della sussistenza di un deposito bancario. Il TUB disciplina un’ampia possibilità di emettere titoli rappresentativi di depositi. Peraltro, nella prassi gli unici titoli che concretamente vengono emessi sono proprio i buoni fruttiferi ed i contratti di deposito. Per entrambe le tipologie dei titoli in questione (: buoni fruttiferi e certificati di deposito), è previsto un limite massimo di durata pari a 5 anni, essendo gli stessi emessi sulla base di un rapporto individuale che, nella maggioranza dei casi, è a breve termine.

13. I pronti contro termine

Operazione che comporta la vendita di una determinata quantità di titoli con il contemporaneo riacquisto entro un termine prestabilito di un pari quantitativo di titoli della stessa specie da parte della medesima controparte ad un prezzo stabilito. Tale operazione è la conclusione di due contratti distinti con effetto simile (anche se non identico) a quello del contratto di riporto, disciplinato dal codice civile, art. 1548.

14. Le obbligazioni bancarie

Le obbligazioni rappresentano la forma alternativa di raccolta del risparmio più diffusa nel mercato italiano. In seguito all’emanazione del TUB, ogni Istituto bancario ha la possibilità di emettere obbligazioni. È tuttavia fondamentale distinguere tra le obbligazioni emesse dalle società disciplinate dall’art. 2410 c.c. Ciò in quanto è direttamente la legge a prevedere che alle obbligazioni bancarie non si applichi gran parte delle norme previste per quelle emesse dalle società. Le obbligazioni bancarie possono essere sicuramente definite come titoli rappresentativi di un debito e sono, pertanto, annoverabili tra i titoli di credito. Si tratta di titoli per cui è prevista una durata minima pertanto le obbligazioni bancarie sono annoverate tra i titoli di credito a medio/lungo termine.

15. I buoni fruttiferi ed i certificati di deposito

I buoni fruttiferi e i certificati di deposito sono titoli rappresentativi della sussistenza di un deposito bancario. Il TUB disciplina un’ampia possibilità di emettere titoli rappresentativi di depositi. Peraltro, nella prassi gli unici titoli che concretamente vengono emessi sono proprio i buoni fruttiferi ed i contratti di deposito. Per entrambe le tipologie dei titoli in questione (: buoni fruttiferi e certificati di deposito), è previsto un limite massimo di durata pari a 5 anni, essendo gli stessi emessi sulla base di un rapporto individuale che, nella maggioranza dei casi, è a breve termine.

16. Gli strumenti più diffusi per la raccolta del risparmio

Il contratto tipico per la raccolta del risparmio è, il contratto di deposito bancario. Già dalla metà degli anni ’ gli Istituti bancari iniziarono a raccogliere il risparmio con modalità diverse rispetto al contratto di deposito. In particolare, si vuol e fare riferimento all’emissione di titoli come i certificati di deposito e i buoni fruttiferi. Oltre ai contratti di deposito, pronti contro termine, certificati, buoni del tesoro, obbligazioni.

17. Le forme contrattuali alternative al deposito bancario

Abbiamo diversi modelli negoziali per la raccolta del risparmio, rappresentati in larga parte dai titoli di credito. Nel diritto dei contratti si è, infatti, registrato un ricorso sempre maggiore ai contratti atipici. Detti contratti si sono spesso dimostrati essenziali per trovare un migliore contemperamento dei diversi interessi delle parti contrattuali a fronte delle nuove esigenze da soddisfare nella realtà empirica.

18. L'esercizio dell'attività di intermediazione creditizia: le forme contrattuali

L’attività di intermediazione creditizia può essere esercitata con diverse forme contrattuali ciascuna delle quali può essere riferita all’attività di raccolta del risparmio o dell’esercizio del credito. Il contratto tipico per la raccolta del risparmio è il contratto di deposito bancario. Peraltro, già dalla metà degli anni ’70 gli istituti bancari iniziarono a raccogliere il risparmio con modalità diverse rispetto al contratto di deposito. In particolare, si vuole fare riferimento all’emissione di titoli come i certificati di deposito e i buoni fruttiferi. Gli strumenti più diffusi per laraccolta del risparmio sono: - i contratti di deposito; - i pronti contro termine; - i buoni fruttiferi; - icertificati di deposito; - le obbligazioni. Lezione 014

1. L'attività di erogazione del credito:

rientra nell'attività di intermediazione;

2. I contratti con cui gli istituti bancari concedono ad un soggetto la disponibilità di una determinata

somma di denaro sono: i contratti di credito

3. Il TUB:

prevede solo una formula ampia che può dar vita a diverse interpretazioni

4. I contratti di erogazione del credito e i contratti di deposito:

sono strettamente legati, dato che la banca prima di concedere l'erogazione di un credito dovrà verificarel'entità delle somme depositate

5. L'autonomia negoziale rileva nei contratti di credito soprattutto perché:

le parti possono fissare liberamente gli interessi seppur nel limite fissato dall'ordinamento

6. Il prestito:

è disciplinato dal TUB

11. Il leasing operativo

Il contratto di leasing operativo prevede la concessione di beni strumentali all’attività di impresa (sipensi a macchinari particolarmente costosi) dietro il pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo inferiore al tempo di vita del bene oggetto del contratto. I canoni del contratto di leasing operativo sono generalmente commisurati al valore d’uso del bene, oltre che all’entità dei servizicollaterali (ad esempio, la manutenzione) che il concessore solitamente presta. Il leasing operativo,almeno nella generalità dei casi e salve caratteristiche tipiche delle singole pattuizioni, non è suscettibiledi essere posta in essere dalle banche.

13. Le attività reali

Le attività reali sono tutte quelle aventi ad oggetto beni tangibili o che, in ogni caso, possono formare, ai sensi dell’art. 810 c.c., oggetto di diritti. Anche tali attività hanno ind ubbiamente una parte finanziaria (si pensi al pagamento di un prezzo): tuttavia, è possibile affermare che le operazioni prettamente finanziarie siano quelle in cui entrambe le prestazioni abbiano una natura finanziaria.

14. Le categorie principali diverse dall'attività di intermediazione

Dall’elenco riportato nell’art. 1, comma 2 lett. f), TUB, è possibile evincere quali siano le categorie principali diverse dall’attività di intermediazione. Oltre all’attività di raccolta del risparmio e di erogazione dei crediti, infatti, è possibile individuare come attività finanziarie: - le attività di investimento; - la prestazione di servizi di pagamento.

15. Il leasing finanziario

Tale contratto, da tempo diffuso nei paesi anglosassoni, prevede che un soggetto intermediario acquisti per conto e su istruzioni di un cliente un determinato bene che successivamente formerà oggetto di un contratto di locazione tra l’intermediario ed il cliente stesso. Il leasing finanziario si differenzia da una comune locazione, tra l’altro, perché il cliente al termine del contratto di locazione ha la facoltà di acquistare il bene dietro il pagamento di un prezzo di riscatto. Lezione 016

  1. L'attività assicurativa: NON può mai essere esercitata da una banca
  2. Ai sensi dell'art. 10 TUB: vi sono alcune attività finanziarie che sono riservate a soggetti intermediari diversi dalle banche
  3. L'attività di gestione di fondi comuni di investimento: é un'attività finanziaria che la legge riserva a soggetti intermediari diversi dalle banche
  4. 1 contratti di assicurazione sulla vita: hanno una forte componente finanziaria
  5. Le polizze vita in cui la prestazione dell'assicuratore è legata a indici azionari o collegati a diversi titoli: sonole polizze Index Linked
  6. Caratteristica del tasso tecnico è quella di essere: un tasso minimo garantito
  7. In tempi recenti, i contratti di assicurazione aventi una forte componente finanziaria: sono di gran lunga aumentati: vi sono anche alcuni contratti che hanno unicamente una componente finanziaria
  8. La creazione di Società di gestione del risparmio ha come scopo quello di: creare soggetti specializzati nella gestione di fondi
  1. Le Società di gestione del risparmio: sono intermediari finanziari autorizzati alla gestione di fondi di risparmio
  2. Le due tipologie classiche di contratti di assicurazione sono: l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita
  3. L'attività assicurativa Le banche NON possono esercitare l’attività assicurativa: il che a dispetto del fatto che diversi contratti di assicurazione hanno una spiccata componente finanziaria la quale, in alcuni casi, potrebbe anche essere considerata prevalente. Alcuni autori hanno più volte ribadito la necessità di rivedere tale divieto: si ritiene infatti che, in presenza di una precisa regolamentazione, le banche possano essere soggetti del tutto idonei a stipulare contratti di assicurazione.
  4. Le diverse tipologie di contratti di assicurazione Le due tipologie classiche di contratti di assicurazione sono: ° il contratto di assicurazione contro i danni; ° i contratti di assicurazione sulla vita, conosciuti anche come “polizze vita”. I contratti di assicurazione contro i danni a differenza di quelli sulla vita, non hanno una componente finanziaria. Nelle polizze vita, la compagnia di assicurazione si impegna a pagare, incambio di un premio, una determinata somma al verificarsi di eventi legati alla vita del soggettoassicurato. Per quanto attiene ai contratti di assicurazione sulla vita, molti autori, hanno rilevato l’inopportunità del divieto di stipulare tali contratti con gli Istituti bancari. Parte della dottrina ha,inoltre, posto in evidenza che l’effetto diretto di tale divieto è stato quello della creazione di compagnieassicurative più o meno riconducibili per attività agli stessi Istituti bancari.
  5. Le attività finanziarie NON esercitabili dalle banche ° L’attività di gestione di fondi comuni di investimento: le ragioni dell’attribuzione di tale attività a soggetti diversi dalle banche vanno ricercate nella necessità di evitare che vi siano conflitti di interessi oltre che nell’esigenza di favorire la specializzazione che lo svolgimento di detta attività richiede. - L’attività di gestione del risparmio è riservata dall’ordinamento alle Società di Gestione del Risparmio (SGR). Si tratta di soggetti specializzati che hanno come propria attività quella di gestire “in monte” patrimoni appartenenti a soggetti, in quali affidano a tali società determinate somme di denaro al fine di effettuare investimenti, l’attività assicurativa: le banche nonpossono esercitare tale attività.
  6. Le Società di gestione del risparmio L’attività di gestione del risparmio è riservata dall’ordinamento alle società di gestione del risparmio(Sgr). Si tratta di soggetti specializzati che hanno come propria attività quella di gestire “in monte” patrimoni appartenenti a soggetti, in quali affidano a tali società determinate sommedi denaro al fine di effettuare investimenti. Lezione 017
  7. L'attività di acquisto, gestione e ristrutturazione di un immobile da parte di un istituto bancario: potrà essere considerata attività strumentale alla presenza di determinate condizioni
  8. Gli Istituti bancari: NON possono esercitare direttamente attività industriali ma, in concreto, esercitavano tali attività permezzo di Società controllate
  9. Le attività strumentali, in assenza del requisito dell'accessorietà, rientrerebbero:tra le attività industriali che sarebbero vietate in generale agli istituti bancari

2. Per "raccolta a vista" si intende:

l'acquisizione di risorse finanziarie da parte della banca mediante la stipula di contratti

3. NON configura raccolta del risparmio tra il pubblico l'acquisizione

di risorse finanziarie tramite trattative personalizzate

4. Nel divieto dell'art. 11 tub:

resta escluso l'investimento del risparmio in azioni o titoli assimilabili alle medesime, con riferimentoalle quali NON è previsto un obbligo di rimborso

5. Le Borse valori e i mercati finanziari sono stati oggetto di una regolamentazione:Dagli

'70 del XX secolo

6. Nella legge bancaria del 1936 :

i risparmi investiti per l'acquisto di azioni e obbligazioni di società anonime erano esclusi dal divieto di raccolta del risparmio

7. La riserva dell'esercizio dell'attività bancaria:

era contemplata già nella legge bancaria del 1936

8. L'art. 11, comma 2, tub dispone che:

la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche

9. La raccolta del risparmio NON connessa all'esercizio del creditopuò

essere effettuata anche da Imprese e Società industriali

10. Cosa significa che la disciplina dell'impresa bancaria si applica a soggetto?

La disciplina dell'impresa bancaria si applica al soggetto “banca" e può esercitare l'attività in questionesolo il soggetto autorizzato a detto esercizio

11. Sono iscritti nell'albo tenuto dalle autorità creditizie

Anche i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria da parte della Banca d'Italia

12. Cosa è escluso dal divieto dell'art. 11 tub?

È escluso l’investimento del risparmio in titoli ammissibili alle medesime, dove non vi è obbligo di rimborso. Se si esamina l’art. 11 tub, è possibile comprendere che l’attività di raccolta del risparmio per l’erogazione del credito, se avviene con determinate modalità, è riservata alle banche. È quindi reato, in difetto di autorizzazione, l’esercizio di tale attività se la raccolta avviene con tali modalità “riservate”. Ad es. l’art. 11, comma 2, tub dispone che “la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche ”. Resta escluso: - l’investimento del risparmio in azioni o titoli assimilabili alle medesime, con riferimento alle quali non è previsto un obbligo di rimborso.

13. Le attività riservate alle banche

L’attività bancaria (attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, che ha carattere d’impresa

– art. 10, comma 1, tub) è riservata alle banche (art. 10, comma 2, tub), e cioè i soggetti iscritti in un albo

tenuto dalle autorità creditizie. Sono iscritti nell’albo tenuto dalle autorità creditizie: - I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria da parte della Banca d’Italia (art. 14 tub); - Gli intermediari bancari di paesi dell’Unione europea autorizzati come enti creditizi dal proprio ordinamento di appartenenza, in forza del principio del mutuo riconoscimento all’interno dei paesi dell’Unione europea. La disciplina dell’impresa bancaria si applica al soggetto “banca” e può esercitare l’attività in questione solo il soggetto autorizzato a detto esercizio (c.d. disciplina a soggetto).

14. L'esercizio abusivo dell'attività bancaria

L’esercizio abusivo dell’attività in difetto di autorizzazione integra un reato (art. 131 tub). In particolare, ai sensi di tale disposizione, “chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da €2.065,00 a €10.329,00 (ex lire quattro milioni a lire venti milioni)”. Ove si esamini l’art. 11 tub, è possibile comprendere che l’attività di raccolta del risparmio per l’erogazione del credito, se avviene con determinate modalità, è riservata alle banche. È quindi reato, in difetto di autorizzazione, l’esercizio di tale attività se la raccolta avviene con tali modalità “riservate”. Ad es. l’art. 11, comma 2, tub dispone che “la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche”.

15. L'evoluzione storica: dall'originaria riserva all'ampliamento dell'area soggettiva

La riserva dell’esercizio dell’attività bancaria era contemplata già nella legge bancaria del 1936 e rispondeva ad un obiettivo di ordine pubblico (: evitare il perpetrarsi di truffe a danno dei piccoli risparmiatori). Solo soggetti autorizzati, sottoposti a controlli pubblici, potevano esercitare l’attività bancaria. La ratio della riserva: è intuitivo che solo un intermediario bancario è in grado di restituire il risparmio che ha formato oggetto di raccolta ad un tasso di rendimento più elevato, perchévi è una valutazione del merito creditizio. L’attività viene esercitata mediante un’organizzazione complessa che utilizza il risparmio raccolto per effettuare investimenti.

16. Il progressivo sviluppo dei mercati finanziari

In ragione dell’evoluzione dei sistemi finanziari, è emersa l’inadeguatezza dell’ordinamento italiano, soprattutto per i limiti, eccessivamente stringenti, posti per l’accesso al mercato di capitali da parte di imprese industriali. Dagli ‘70 del XX secolo, le Borse valori e i mercati finanziari sono stati oggetto di una regolamentazione e sono state individuate forme di controlli pubblici. Nel 1974: - è stata istituita la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob); - ha formato oggetto di disciplina la sollecitazione del pubblico risparmio; - sono stati imposti obblighi di trasparenza a tutela di investimenticonsapevoli.

17. Cosa è compreso nel divieto dell'art. 11 tub?

Il divieto è ampio e vi si ricomprende: - “acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma” nei confronti del pubblico; - l’investimento in strumenti ibridi, perché sussiste un obbligo di rimborso. Sussiste altresì un obbligo di rimborso nelle ipotesi in cui sia desumibile per le caratteristiche dei flussi finanziari collegati all’operazione (ad es. titoli emessi nelle operazioni di cartolarizzazione).

18. Le attività riservate alle banche

L’attività bancaria (: attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, che ha carattere d’impresa – art. 10, comma 1, tub) è riservata alle banche (art. 10, comma 2, tub), e cioè i soggetti iscritti in un albo tenuto dalle autorità creditizie. Sono iscritti nell’albo tenuto dalle autorità creditizie: - I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria da parte della Banca d’Italia (art. 14 tub); - Gli intermediari bancari di paesi dell’Unione europea autorizzati come enti creditizi dal proprio ordinamento di appartenenza, in forza del principio del mutuo riconoscimento all’interno dei paesi dell’Unione europea. La disciplina dell’impresa bancaria si applica al soggetto “banca” e può esercitare l’attività in questione solo il soggetto autorizzato a detto esercizio (c.d. disciplina a soggetto).

19. Che cosa NON configura raccolta del risparmio tra il pubblico?

Non configurano raccolta del risparmio tra il pubblico: a) l’acquisizione di risorse finanziarie tramite trattative personalizzate; b) l’acquisizione di risorse finanziarie da parte di un’area di soggetti ristretta (numero ridotto o soci o dipendenti della società che effettua la raccolta del risparmio).

dell’art. 47 Cost. vi era l’esigenza di acquisire finanziamenti diretti allo sviluppo del Paese nei settori enelle aree che più necessitavano di investimenti. L’idea era quella di un “governo del credito” in cui l’attività bancaria era concepita in funzione della crescita del sistema economico ed anche per tale ragione doveva essere assoggetta a controlli.

  1. L'art. 41 Cost. L’art. 41 della Costituzione recita: l’iniziativa economica privata è libera, non può esercitarsi in contrasto con l’utilità sociale. Non può arrecare danno alla sicurezza, libertà e dignita umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica eprivata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
  2. Il progressivo riconoscimento del carattere imprenditoriale dell'attività bancaria A determinare la suddetta evoluzione (da impresa bancaria = impresa pubblica a impresa bancaria = attività d’impresa) è stato il d.p.r. 350/1985. In particolare: - le regole su ll’accesso all’attività sono state fondate su criteri generali ed oggettivi (essendo venuti meno i precedenti criteri discrezionali autorizzativi); - sono stati ridotti i poteri autorizzativi delle autorità sulle scelte gestionali; - sono state introdotte regole per la creazione di presidi patrimoniali per accordare protezione all’attività bancaria a fronte del verificarsi di rischi tipici.
  3. 1 crediti agevolati Quando parliamo di finanziamenti agevolati indichiamo una categoria vasta: quelli definiti prestiti agevolati possono essere distinti in base alla tipologia di agevolazione prevista, le condizioni o a seconda delle finalità. Generalmente si usa indicare la definizione finanziamenti agevolati, destinati sia a privati sia ad imprese, per definire quei finanziamenti che prevedono condizioni particolarmente favorevoli (agevolate) rispetto agli standard offerti dal mercato dei prestiti. I finanziamenti agevolati comprendono: finanziamenti a tasso zero, prestiti a tasso agevolato, finanziamenti riservati a studenti (per questi non viene richiesta la garanzia di una bustapaga), prestiti agevolati destinati a diverse finalità (installazione impiantistica ecosostenibile adesempio). Di solito un prestito agevolato comprende particolari opzioni come: la sospensione della ratao formule di finanziamento a tasso zero.
  4. La giurisprudenza degli anni ‘80 sulla ricostruzione in termini pubblicistici dell'attività bancaria Negli anni ’80, l’attività bancaria è stata oggetto di ricostruzione in chiave pubblicistica da parte della giurisprudenza. Sono stati regolamentati i poteri delle autorità per finalità politica e i poteri di vigilanza per accesso all’esercizio dell’attività bancaria. In detta prospettiva, venne dato particolare risalto ai seguenti indici: - i poteri attribuiti alle autorità dalla legge bancaria erano ampi: l’attività bancaria poteva essere utilizzata per finalità di politica economica; - i poteri di vigilanza, anche per l’accesso all’esercizio dell’attività (: criteri autorizzativi discrezionali), erano tanto discrezionali che vi erano difficoltà a riconoscere carattere imprenditoriale all’impresa bancaria; - molti intermediari bancari avevano, al tempo, natura pubblica. Sintomatica nella prospettiva sopra ricordata (impresa bancaria = impresa pubblica) è stata la pronuncia della Cassazione Penale, 19 novembre 1981, che applicò agli operatori bancari il regime dei reati propri della pubblica amministrazione. Il caso su cui si era pronunciata la Suprema Corte concerneva gli amministratori di Casse di Risparmio che avevano concesso finanziamenti ad imprese, le quali verosimilmente non sarebbero state capaci di provvedere alla restituzione di quanto ricevuto. Dette imprese, infatti, erano poi state dichiarate fallite. - Gli amministratori di tali banche furono quindi condannati per peculato.
  1. L'attività bancaria come attività d'impresa: l'evoluzione Alla fine del XIX secolo, l’attività bancaria era considerata un’attività d’Impresa come le attività commerciali. L’art. 177 del Codice di Commercio prevedeva per le società per azioni che avevano ad oggetto il credito, tuttavia, obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli che gravavano sulle società con un oggetto sociale diverso. Nel 1926 furono previsti controlli pubblici sulle banche, anche se queste ultime continuavano ad essere intese come attività di’mpresa che svolg evano attività diverse. Con la legge bancaria del 1936 , è stato previsto un rigoroso sistema di controlli sulle banche. In particolare, l’art. 1 prevedeva che la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito assolvessero ad una “funzione di interesse pubblico”. Nel codice civile del 1942, l’attività bancaria era sempre intesa come un’attività di impresa (art. 2195 c.c.), ma la sua “natura” eracomunque oggetto di dibattito, perché le banche era imprese c.d. “funzione”, nel senso che perseguivanofinalità pubbliche. Il sistema dei controlli sulle banche era considerato un ordinamento sezionale delcredito. Con la Costituzione emanata nel 1948 , il sistema dei controlli è stato disciplinato in funzionedelle esigenze speciali di tutela del risparmio individuate dall’art. 47 Cost. Agli inizi degli anni ‘80 delXIX secolo, l’ attività bancaria è stata oggetto di una ricostruzione in chiave pubblicistica da parte dellagiurisprudenza. Progressivamente, la ricostruzione in chiave pubblicistica dell’attività bancaria è venuta meno ed è stato quindi riconosciuto carattere imprenditoriale a detta attività. Lezione 020

1. Il Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

ha introdotto limiti alle attività di investimento che possono essere poste in essere dalle banche commerciali

2. Nel sistema statunitense:

successivamente al 2000 si è affermato un modello di banca universale

3. Nel sistema statunitense:

le Investments Banks, che NON potevano esercitare attività di raccolta del risparmio, potevano operarenei mercati mobiliari.

4. Nell'ordinamento francese

si riconosceva la specialità delle banche

5. Il Banking Holding Company Act del 1956

vietava alle banche commerciali l'esercizio di attività di investimento

6. In base a quanto prevedeva il Banking Holding Company Act del 1956

la banca è un'attività che esercita congiuntamente l'attività di raccolta del risparmio e l'attività di concessione di prestiti.

7. Nell'UE, un soggetto che NON esercita di fatto l'attività bancariaè un

ente creditizio se è autorizzato

8. Nell'UE

è consentito ad un soggetto banca di concentrare la propria attività in altri settori dell'intermediazione finanziaria diversi dalla raccolta del risparmio per l'erogazione del credito

9. Nell'ordinamento tedesco

NON si ha una nozione di ente creditizio analoga a quella dettata a livello europeo