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Diritto bancario UNITO E-CAMPUS ECONOMIA
Tipologia: Prove d'esame
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Il ruolo delle banche nel sistema finanziario
Il sistema finanziario
Il sistema finanziario è un insieme complesso di rapporti di credito e di debito costruito su una fitta rete di legami contrattuali, che mette in collegamento, attraverso i mercati finanziari (canale diretto) e gli intermediari finanziari (canale indiretto), tutti gli attori del sistema economico.
Il sistema finanziario consente nella maggior parte dei casi il trasferimento di risorse finanziarie dai soggetti o dai settori che generano risparmio monetario (tipicamente le famiglie) verso i soggetti che necessitano di risorse finanziarie per la propria attività in misura superiore alle proprie disponibilità (principalmente le imprese e la Pubblica Amministrazione).
I principali protagonisti dei sistemi finanziari
Le banche hanno un ruolo importante nel sistema finanziario in quanto raccolgono risparmio dai soggetti che lo offrono e concedono prestiti alle imprese o sottoscrivono partecipazioni al loro capitale.
I mercati finanziari favoriscono il trasferimento di risorse alle imprese attraverso l’acquisto di quote di partecipazione al capitale o di obbligazioni da parte dei risparmiatori.
La raccolta del risparmio
Le banche acquisiscono risorse finanziarie mediante il deposito bancario. La banca, con il contratto di deposito, acquisisce denaro dai risparmiatori dietro il pagamento di un interesse.
Il contratto di deposito può essere a vista o a termine. Nel primo caso, il cliente può richiedere la restituzione delle somme di denaro date in deposito in qualsiasi momento. Nel secondo caso, il denaro verrà restituito a scadenza con un tasso d’interesse superiore.
Il trasferimento delle risorse
Le risorse acquisite dalla banca vengono cedute con contratti di credito a coloro i quali necessitano di capitali. La differenza tra i tassi di interessi pagati dai debitori e quelli da versare ai creditori rappresenta il guadagno delle banche.
Le funzioni dell’attività bancaria L’attività bancaria svolge importanti funzioni che sono: la funzione monetaria; la funzione di liquidità; la riduzione dei costi di transazione nelle operazioni di finanziamento; la trasformazione delle scadenze.
La funzione monetaria
Il contratto di deposito stipulato tra la banca e il depositante consente alla banca di acquisire disponibilità monetaria e al risparmiatore di richiedere in qualsiasi momento la restituzione del denaro ceduto alla banca al suo valore nominale.
Le banche consentono, infatti, ai depositanti di utilizzare, per soddisfare le proprie esigenze di consumo, il denaro depositato attraverso strumenti di pagamento come l’assegno bancario e il bancomat. Questo significa che i debiti delle banche sono utilizzati come moneta per le transazioni economiche. Ciò presume la stipula di un contratto di conto corrente bancario tra la banca e il cliente depositante.
La banca per fare fronte alle richieste di rimborso del risparmiatore, tiene ferma una parte di denaro e l’ammontare residuo lo utilizza per concedere prestiti a soggetti che ne dovessero fare richiesta i quali usano il denaro dato in prestito dalle banche per l’acquisto di beni o per svolgere le proprie attività. Con tale operazione, l’ammontare della moneta in circolazione aumenta in quanto il depositante può beneficiare del denaro depositato in qualsiasi momento, ma, anche, il beneficiario del prestito può utilizzare le somme ricevute.
I soggetti che beneficeranno dei pagamenti effettuati dalle imprese per l’acquisto di beni o servizi, depositeranno a loro volta tale denaro presso le banche creando così un sistema definito moltiplicatore dei depositi In tal modo, le banche in funzione del carattere monetario delle loro passività e delle attività di prestito svolte, aumentano la moneta in circolazione.
La funzione di liquidità
Una funzione importante delle banche è l’offerta di liquidità.
Con i contratti di deposito, le banche consentono ai risparmiatori un investimento certo e liquido per fronteggiare in qualsiasi momento futuro esigenze di consumo.
Le banche, quale corrispettivo del deposito, riconoscono ai risparmiatori un interesse sia se questi ultimi effettuano un investimento di lunga durata sia se concordano il diritto di riavere la disponibilità delle somme depositate in qualsiasi momento.
Studio del capitolo 1 del testo “Il diritto delle banche. Le regole dell'attività” di Concetta Brescia Morra – Terza edizione -Il Mulino, 2020.
I mercati sono i "luoghi" dove è possibile acquistare o vendere strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, quote di fondi ecc.). Una prima distinzione è fra: mercato primario – dove si acquistano i titoli al momento dell'emissione; mercato secondario – rappresentato dai mercati finanziari dove si acquistano titoli da chi li ha già sottoscritti. I mercati finanziari non sono più luoghi fisici ma piattaforme informatiche ("sedi di negoziazione") dove si "incrociano" le proposte di acquisto e di vendita di strumenti finanziari immesse nel sistema telematicamente. I "mercati" operanti in Italia possono essere suddivisi in tre categorie: mercati regolamentati, Sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF") e Internalizzatori sistematici.
Sistemi finanziari e modelli di banca
Il sistema finanziario
Il denaro dei risparmiatori arriva alle imprese, al settore pubblico e ad altri soggetti mediante gli intermediari e i mercati.
Tra gli intermediari rivestono un posto preminente le banche fra i mercati vi sono le Borse valori e i titoli di Stato.
Nei mercati finanziari i risparmiatori investono risorse nelle iniziative economiche delle imprese, acquistando titoli emessi da esse. In tale caso il rischio del fallimento dell’impresa o dell’incapacità di quest’ultima a remunerare i titoli emessi, rimane a carico del risparmiatore.
Nel caso in cui gli imprenditori per ottenere il capitale utile per la propria attività ricorrano all’intermediazione bancaria, il rischio di un mancato rientro di capitali resta in capo alla banca.
L’acquisto dei titoli nei mercati regolamentati è riservato a intermediari che sono soggetti autorizzati i quali assicurano che le transazioni avvengano nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.
Per l’acquisto dei titoli nei mercati finanziari i risparmiatori sono assistiti dagli intermediari finanziari (che possono essere anche banche) i quali possono prestare servizio di consulenza o gestire direttamente il risparmio a seguito di un mandato di gestione. Le imprese anche si avvalgono degli intermediari per far collocare i propri titoli sul mercato.
I piccoli risparmiatori che non dispongono di somme ingenti, non comprano direttamente i titoli emessi dalle imprese ma investono in un fondo i propri risparmi. Tali risparmi, insieme con quelli di altri investitori, andranno a costituire un capitale che potrà essere investito in modo diversificato così da ammortizzare anche le eventuali perdite.
Nei mercati finanziari, il rischio dell’insolvenza del soggetto che ha ricevuto le risorse economiche resta in capo ai risparmiatori.
Gli intermediari, di contro, se non adempiono con diligenza, correttezza e buona fede all’incarico ricevuto dai risparmiatori, sono responsabili nei loro confronti e sono tenuti a risarcire il danno.
I sistemi banco-centrici e i sistemi mercato-centrici
Il sistema finanziario in tutti i paesi si compone di:
Secondo una classificazione tradizionale, i sistemi finanziari si distinguono in sistemi finanziari banco-centrici e sistemi finanziari mercato-centrici.
I sistemi banco-centrici si distinguono per la prevalenza dell’intermediazione bancaria come strumento che consente l’afflusso di risorse al sistema economico.
I sistemi mercato-centrici presentano mercati finanziari sofisticati mediante i quali le imprese reperiscono risorse economiche necessarie per far sviluppare la propria attività.
In Italia, in Germania e in Giappone il sistema finanziario è di tipo banco-centrico mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti è di tipo mercato-centrico.
Con l’innovazione finanziaria la distinzione tra i due sistemi si è attenuata in quanto nei sistemi tradizionalmente banco-centrici hanno preso via via sempre più spazio i mercati e nei sistemi mercato-centrici hanno preso piede sempre più gli intermediari bancari che riescono a influenzare l’andamento dei mercati.
I modelli di banca
I modelli di banca adottati nei sistemi finanziari sono: la banca commerciale e la banca universale.
La banca commerciale o specializzata
La banca commerciale o specializzata è un’impresa autorizzata alla raccolta del risparmio presso il pubblico e all’esercizio del credito (intermediazione tradizionale).
La banca universale
La banca universale esercita oltre alla raccolta del risparmio presso il pubblico e all’esercizio del credito anche attività nel settore dei servizi di investimento.
Tra le banche universali è possibile riconoscere la banca mista tedesca che è un tipo di banca che costituisce un rapporto di lunga durata con le imprese che finanzia e può anche acquisire in esse partecipazioni rilevanti.
La banca mista tedesca è un modello di banca in cui gli amministratori delle banche fanno parte dei consigli di amministrazione delle imprese che sono controllate dalle stesse banche.
Studio del capitolo 1 del testo “Il diritto delle banche. Le regole dell'attività” di Concetta Brescia Morra – Terza edizione -Il Mulino, 2020
https://www.bancheitalia.it/
La Banca Universale è la Banca come la conosciamo oggi impegnata con l’erogazione di servizi e nella vendita di numerosi prodotti.
Cos’è la Banca Universale
Per dare una definizione semplicistica, una Banca Universale è un Istituto impegnato nell’offerta di una vasta serie di servizi finanziari. Si tratta di un modello storicamente affermatosi, infatti, proprio per soddisfare non uno, bensì sempre più esigenze di più tipologie di clienti. Se un Istituto, per com’è nato e si è sviluppato nel corso dei secoli, ha sempre provveduto a finanziare e detenere denaro, una Banca Universale è gradualmente sempre più orientata a trattare anche risparmio gestito, fondi e titoli, mezzi di pagamento, polizze ecc, ecc. Inoltre, il ventaglio di clienti a cui si rivolge comprende privati cittadini, aziende, professionisti. Enti, organizzazioni.
I servizi di una banca Universale Il modello Universale oggi seguito dalla maggior parte delle grandi Banche comporta la scelta di soddisfare una vasta gamma di servizi che possiamo raggruppare nelle seguenti categorie:
comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse; h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei principi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori; i) nell'applicazione dei principi si dovrà tener conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede; l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardanti anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetto depositari terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa; m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi; n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti; o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentari e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi; p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste; q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative; r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1,lettera c), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare
riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.
Origine e sviluppo dell’attività bancaria
La nascita dell’attività bancaria nell’antichità
L’attività bancaria nasce con lo sviluppo degli scambi commerciali e con l’utilizzo della moneta come strumento di pagamento. La sua funzione, nei tempi antichi, era quella di custodia del denaro e di concessione di prestiti.
Nell’antichità i templi greci, dove erano collocati anche i tesori che erano costituiti da riserve auree e argentee degli Stati, prestavano su interesse il denaro ricevuto in offerta dai fedeli.
Tipici esempi di tali templi sono il Santuario di Delfi nella Grecia classica e il santuario di Apollo a Delo in età ellenistica.
Gli Ebrei, invece, prestavano denaro su pegno.
Vi erano, inoltre, i trapeziti in Grecia e gli argentarii a Roma, i quali svolgevano in modo ufficiale l'attività di cambiavalute, ma la vera attività consisteva nel ricevere denaro in deposito su interesse, e a loro volta nel prestare il denaro a un interesse più alto.
Il cambiavalute e i mercanti-banchieri
L’attività finanziaria nel Medioevo era esercitata da istituzioni come enti religiosi e fondazioni private che utilizzavano le donazioni e i capitali derivanti da rendite immobiliari per effettuare prestiti.
Intorno all’anno Mille quando nacquero i comuni nell'Italia settentrionale, si affermarono i mercanti e gli usurai che prestavano denaro su pegno.
Con l’espandersi dell’attività commerciale delle Repubbliche marinare si affermò l’attività del cambiavalute che guadagnava offrendo il servizio di cambiare le valute estere in quelle locali, nel rimborsare con interessi i depositi e nel finanziare le operazioni commerciali (compravendita di beni o partecipazioni a iniziative mercantili) investendo i propri soldi e quelli dei depositanti.
I cambiavalute nelle città dove i traffici commerciali erano molto sviluppati, negoziavano anche cambiali tratte e lettere di cambio che erano utilizzate come mezzo di pagamento per gli scambi di importanza rilevante.
La Repubblica di Genova istituì i primi prestiti, detti compere. Il comune concedeva a coloro che gli anticipavano denaro i proventi di alcune gabelle, trasformando il prestito in una sorta di acquisto delle entrate fiscali.
A seguito della necessità di amministrare e riordinare le compere nacque nei primi del Quattrocento, il Banco di San Giorgio.
Negli ultimi secoli del Medioevo nasce il mercante-banchiere che si organizzò in una primordiale società di persone chiamata “compagnia” simile a una attuale società di persone.
La grande banca nasce dalle grandi compagnie commerciali che reimpiegavano i loro profitti dandoli in prestito. La compagnia più famosa fu quella della famiglia dei Medici che istituì il Banco dei Medici.
Le banche delle famiglie fiorentine dei Bardi, dei Peruzzi e degli Acciaiuoli si ramificarono in tutta Europa.
Alla fine del Duecento la Gran Tavola dei Bonsignori di Siena divenne la più grande banca europea.
Lo sviluppo delle banche e della moneta bancaria dal ‘
Oltre ai mercanti banchieri si affermarono: l’attività di soggetti privati che effettuavano piccoli prestiti a interesse; la nascita dei monti di pietà e dei banchi pubblici.
I monti di pietà concedevano prestiti su pegno e i banchi pubblici offrivano moneta bancaria e sevizi di pagamento mediante il giroconto.
A inizio del Seicento nasce la moneta scritturale che è una moneta non materiale che esisteva solo nelle registrazioni contabili tenute da notai.
Dalla seconda metà del Seicento, si affermarono gli istituti di emissione le cui passività erano rappresentate da un titolo con il quale il portatore poteva ottenere dalla banca, che lo aveva emesso, la moneta in metallo corrispondente alla somma che in esso era riportata.
L’istituto di emissione metteva da parte riserve in oro pari all’ammontare dei biglietti di banca emessi facendo affidamento che solo pochi che detenevano il titolo avrebbero richiesto il cambio in moneta in quanto avrebbero continuato a usare il titolo per i pagamenti.
Con la creazione degli Stati moderni il monopolio di emissione di banconote venne attribuito ad alcuni istituti che potevano emettere biglietti in misura di un multiplo del valore delle riserve auree.
Alla fine dell’Ottocento solo sei Istituti potevano emettere in Italia cartamoneta: la Banca Nazionale del Regno d’Italia;
La legge del 1936 definisce la nozione di attività bancaria e di banca
Ai sensi dell’art. 1 della legge bancaria del 1936 la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico. Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito e Banche di diritto pubblico, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.
La legge del 1936 evidenzia gli aspetti principali dell’attività bancaria e definisce l’organizzazione dei controlli pubblici sulle banche. L’art. 1 individua la nozione di banca non riferendosi alle singole operazioni che compie, ma alla complessiva attività che svolge.
Secondo la norma l’attività bancaria consiste nell’esercizio congiunto di operazioni che comportano l’acquisizione di risorse finanziarie dei risparmiatori e di operazioni mediante le quali la banca impiega tali risorse per erogare prestiti.
Il controllo pubblico sulle banche, previsto sin dagli anni Trenta, è stato adottato per limitare i rischi che in passato avevano creato le grandi crisi di banche con ricadute terribili sull’economia.
Banche operanti per breve termine e banche a medio e lungo termine
La legge bancaria del 1936 in Italia contemplò banche operanti per breve termine e banche a medio e lungo termine in modo da evitare il pericolo che esse applicassero forme gestionali in ambito di trasformazione delle scadenze, tra operazioni passive e attive, marcatamente rischiose. In considerazione di questa decisione legislativa la nozione di banca comprendeva due modelli che svolgevano l’attività individuata dall’art. 1 della legge bancaria.
Fu prevista l’azienda di credito alla quale era consentito raccogliere risparmio a vista o a breve termine e poteva utilizzare queste risorse per prestiti a breve scadenza cioè massimo a 18 mesi.
In aggiunta a tale modello vi erano gli istituti di credito speciale ai quali era consentito raccogliere risparmio unicamente a medio e lungo termine cioè con scadenza superiore a 18 mesi e potevano concedere prestiti a medio e lungo termine.
Tali istituti erano assimilabili alla banca di deposito dell’Ottocento che per l’attività prevalente per il commercio era definita “banca commerciale”.
Si deve precisare che la nozione di banca, così come individuata dall’art. 1 della legge del 1936, ha tenuto conto dei soggetti e istituzioni che svolgevano tali attività e che prima dell’unità dell’Italia rivestivano la forma di Ente pubblico la cui disciplina era regolata dallo statuto dell’Ente o da leggi di settore.
A tal proposito l’art. 1 definisce l’attività bancaria come una funzione di interesse pubblico e che tale funzione è esercitata da Istituti di credito di diritto pubblico, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, Enti ed imprese private a tale fine autorizzati.