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Diritto bancario 2 eCampus Economia
Tipologia: Prove d'esame
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La vigilanza ispettiva, la vigilanza consolidata e la vigilanza supplementare
La vigilanza ispettiva
I funzionari dell’autorità di vigilanza eseguono controlli presso le sedi degli intermediari, generalmente negli uffici della direzione generale.
Tali controlli consentono di osservare in modo diretto gli aspetti della gestione come: il corretto funzionamento dell’organizzazione aziendale; le prassi correnti nel governo dell’azienda.
Le ispezioni sono preparate dagli ispettori coadiuvati dagli uffici che effettuano la vigilanza informativa.
Le ispezioni sono necessarie anche per controllare la correttezza dei dati inviati dalle banche agli organi di vigilanza.
Le ispezioni sono libere nel metodo ma devono essere attuate nel rispetto dei principi che disciplinano l’azione amministrativa.
Le ispezioni si distinguono in: ispezioni mirate (riguardano comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali); ispezioni a spettro esteso (riguardano la complessiva situazione aziendale); ispezioni di follow-up (riguardano lo stato di attuazione di misure correttive richieste dalla vigilanza o promosse d’iniziativa dagli intermediari); ispezioni tematiche (riguardano aspetti del carattere generale rilevanti per il sistema creditizio e finanziario nel suo insieme).
Le ispezioni della BCE
La BCE può effettuare, previa notifica all’autorità nazionale di vigilanza, ispezioni presso le banche e su altri soggetti sui quali esercita i compiti di autorità competente (art. 12 del reg. 1024/2013).
I funzionari della BCE possono, senza preavviso, accedere ai locali della banca. A tali ispezioni hanno diritto di partecipare i funzionari dell’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in questione.
La Bce ha istituito una divisione Ispettorato responsabile della pianificazione delle ispezioni in loco su base annuale.
La necessità di un’ispezione è stabilita dal Gruppo di vigilanza congiunto (composto dal personale della BCE e delle autorità nazionali competenti) che poi la pianifica in cooperazione stretta con la divisione Pianificazione e coordinamento della BCE.
Il personale per la formazione dei gruppi di ispezione è selezionato dalla BCE in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
Il gruppo ispettivo al termine dell’ispezione stende una relazione che viene firmata dal capo del gruppo di ispezione e poi inviata alle autorità nazionali competenti e al Jst che individua le raccomandazioni utili.
Le ispezioni della Banca d’Italia
Le ispezioni della Banca d’Italia sono effettuate da un gruppo nominato dal governatore della Banca d’Italia e formato da dipendenti della stessa Banca d’Italia.
A conclusione della ispezione viene stilato un rapporto che si compone di: parte aperta che è rivolta agli organi aziendali per fare loro conoscere le carenze riscontrate e gli eventuali fatti sanzionabili che sono stati individuati da cui ne deriverebbe un procedimento che si svolge nel contraddittorio con le parti interessate; riferimenti riservati che sono informazioni destinate agli uffici della vigilanza che contengono la valutazione degli ispettori in merito alla situazione aziendale.
La vigilanza consolidata
La vigilanza consolidata nasce dall’esigenza di conformare i controlli pubblici al reale assetto organizzativo prescelto dalle banche.
Molte banche adottano il modello del gruppo. La maggior parte dei gruppi è strutturata in forma piramidale che prevede una società definita capogruppo posta al vertice che dirige e coordina tutte le società appartenenti al gruppo in modo che l’insieme delle società venga gestito come facenti parte di un’unica impresa.
Il gruppo presenta il vantaggio dello sfruttamento dell’effetto di leverage in quanto l’ammontare del capitale investito dalla società posta al vertice della piramide nell’impresa avente la forma di gruppo di società, è una frazione del capitale complessivo facente capo alle società del gruppo che sono gestite come un’unica impresa.
La vigilanza consolidata permette alle autorità il controllo sulla complessiva attività solta dal gruppo cui fanno capo le singole componenti dell’impresa bancaria.
Va evidenziato che, nonostante la distinzione giuridica fra le varie società del gruppo, può accadere che la crisi di una parte del gruppo produca effetti negativi anche sulla banca capogruppo. La banca capogruppo a seguito del dissesto di una società controllata potrebbe vedere compromettere la propria reputazione con conseguenze notevoli sul suo valore di mercato.
Se la capogruppo è una società diversa dalla banca è comunque sottoposta a un regime equivalente a quello di una banca.
I soggetti che rientrano nella vigilanza consolidata
La disciplina del gruppo bancario non include nel gruppo: la capogruppo che non abbia sede in Italia; le imprese che abbiano come oggetto principale attività non finanziaria; le imprese di assicurazione anche se vi sono legami partecipativi di controllo.
L’ambito della vigilanza consolidata ai fini ispettivi e informativi secondo il TUB, oltre al gruppo bancario, comprende: le società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca; le società bancarie, finanziarie e strumentali, non incluse in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla una singola banca o un gruppo bancario; le società che controllano almeno una banca; le società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca oppure quando società appartenenti a un gruppo bancario o soggetti che controllano almeno una banca, detengano una partecipazione di controllo.
L’autorità competente all’esercizio della vigilanza consolidata nel caso di capogruppo con sede in altro paese dell’UE
Nel caso in cui la capogruppo e le altre società del gruppo abbiano la sede in più di un paese membro, le norme europee prevedono dei criteri per l’individuazione dell’autorità competente all’esercizio della vigilanza consolidata (art. 111 dir. 2013/36/UE). In particolare: se la capogruppo è una banca, l’autorità competente della vigilanza consolidata è quella che ha rilasciato l’autorizzazione a tale banca; se la capogruppo che controlla una sola banca in altro paese membro è un’impresa di investimento, oppure una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista la vigilanza consolidata spetta all’autorità competente a vigilare la banca; se la capogruppo è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che controlla più banche in più paesi dell’UE, la vigilanza consolidata spetta all’autorità di vigilanza in cui si è insediata la capogruppo e almeno una delle banche; se la capogruppo è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che controlla più banche in più paesi dell’UE e non ha la
sede nello stato membro di una banca del gruppo, la vigilanza consolidata spetta all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione alla banca più grande.
Se le norme europee prevedono che la vigilanza consolidata spetti all’autorità di un paese partecipante al MVU, nel caso di gruppo vigilato significativo la vigilanza consolidata è svolta dalla BCE e dalle autorità nazionali nel caso di gruppo vigilato non significativo.
Con la direttiva 2019/978/UE, che ha modificato la disciplina europea del 2013, sono stati estesi e rafforzati i poteri della vigilanza consolidata nei confronti della capogruppo società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista. Secondo la disciplina europea del 2013 l’autorità di vigilanza aveva poteri diretti nei confronti delle banche e pochi poteri sulla società capogruppo che non fosse una banca.
La direttiva ha introdotto il provvedimento di approvazione della società capogruppo non bancaria. Per ottenere l’approvazione, la società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista forniscono all’autorità di vigilanza consolidata informazioni: sull’organizzazione del gruppo; sul possesso dei requisiti degli amministratori e degli azionisti; sull’organizzazione interna.
La vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari
Con la direttiva 2002/87/CE è stata regolamentata la disciplina sui conglomerati finanziari in cui è prevalente la componente finanziaria ma di cui fanno parte almeno un’impresa di investimento, una banca e un’impresa di assicurazione. Le attività assicurative da una parte e dall’altra le attività bancarie e le attività di servizi di investimento sono componenti principali del conglomerato che devono essere entrambe significative.
La direttiva contempla l’introduzione di strumenti di vigilanza supplementare:
Con l’istituzione del MVU, la BCE partecipa alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari che includono banche sottoposte alla sua vigilanza.
Per il coordinamento della vigilanza supplementare in Italia è stato dato corso a un accordo tra IVASS e Banca d’Italia a seguito delle disposizioni introdotte con il D.Lgs 142 del 2005.
Studio del capitolo 9 del testo “Il diritto delle banche. Le regole dell'attività” di Concetta Brescia Morra - Terza edizione - Il Mulino, 2020.
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti Capitolo 4 – Vigilanza ispettiva
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti Capitolo 4 – Vigilanza ispettiva Sezione I – Disposizioni di carattere generale
3. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni si applicano:
— agli intermediari finanziari;
— ai gruppi finanziari;
— alle società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali con il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 V.4.
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti Capitolo 4 – Vigilanza ispettiva Sezione II – Disciplina degli accertamenti ispettivi
SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI
1. Svolgimento degli accertamenti
Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d’Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Possono partecipare anche dipendenti di altre autorità (italiane o estere) coordinate da personale della Banca d’Italia.
Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all’intero patrimonio informativo dell’intermediario.
2. Accertamenti nei confronti di intermediari finanziari
Gli accertamenti nei confronti di intermediari finanziari sono, di norma, svolti presso la loro direzione generale: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell’indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all’estero.
3. Accertamenti nei confronti di soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata
Ai fini di vigilanza su base consolidata la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nel consolidamento e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari.
Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società appartenenti a un gruppo finanziario vengono effettuati, di massima, presso la capogruppo, attraverso la quale gli incaricati acquisiscono le informazioni concernenti le restanti società. In tale ambito, ai fini della valutazione complessiva della funzionalità del gruppo assumono particolare rilievo, da un lato, il giudizio sull'attività di direzione e coordinamento della capogruppo, dall'altro, la corrispondenza dei comportamenti delle società controllate agli obblighi di collaborazione informativa cui sono tenute. Gli accertamenti compiuti nei confronti di soggetti non appartenenti a un gruppo finanziario, ma inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, vengono condotti, in genere, nei confronti dei soggetti responsabili del consolidamento. Nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali le ispezioni hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
4. Consegna del rapporto ispettivo
Entro 90 giorni dalla chiusura degli accertamenti, l’incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei “Rilievi e osservazioni” nel corso di un’apposita riunione dell’organo con funzione di supervisione strategica, convocata di norma presso il soggetto
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 V.4.
La disciplina della trasparenza bancaria (prima parte)
Gli interventi legislativi sulla trasparenza bancaria
La legge 154 e la legge 142 del 1992 hanno introdotto le prime disposizioni sulla trasparenza dei prodotti bancari.
Il TUB, emanato nel 1993, ha introdotto un gruppo di disposizioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.
Dal 2006 sono state inserite nel TUB, con diversi provvedimenti, norme particolari relative alle operazioni e ai servizi bancari al fine di liberalizzare il settore.
Per accrescere la trasparenza nell’offerta di determinate operazioni bancarie (come i servizi di pagamento) sono state introdotte, in attuazione della disciplina europea (direttiva 2007/64/UE), altre disposizioni.
Le disposizioni contenute nel codice del consumo a tutela del consumatore
Ai contratti bancari si applicano anche le disposizioni contenute nel codice del consumo relative alle pratiche commerciali scorrette e alle clausole vessatorie.
Le norme sulle clausole vessatorie contenute nel codice del consumo si prefiggono l’obiettivo di tutelare la parte debole del rapporto negoziale vale a dire il consumatore.
Le norme sanzionano con la nullità le clausole inserite nel contratto che danno origine a uno squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore.
Tali norme tendono anche a creare nel consumatore un maggior grado di consapevolezza sul valore delle condizioni contrattuali che stanno per sottoscrivere.
Le disposizioni contenute nel TUB a tutela del cliente
Nel TUB la tutela del cliente è funzionale al raggiungimento di due obiettivi: l’aumento della concorrenza e dell’efficienza del sistema.
Le regole contenute nel TUB sanciscono obblighi di pubblicità delle condizioni contrattuali proposte dalle banche per permettere ai clienti di parametrare in modo facile prezzi e condizioni dei prodotti bancari.
La pubblicità è utile al cliente per operare la scelta dell’intermediario che propone un’offerta più vantaggiosa con cui intraprendere il rapporto negoziale e in tal modo accresce la concorrenza e obbliga gli intermediari ad adottare criteri di efficienza nella gestione.
I destinatari della disciplina
I destinatari della disciplina sono: le banche; tutti gli operatori finanziari; i soggetti individuati dal ministro dell’Economia e delle Finanze come Bancoposta; gli agenti in attività finanziaria; i mediatori creditizi.
I soggetti tutelati non sono solo i consumatori (persone fisiche che operano per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale) ma tutti i clienti della banca.
Alcune regole particolari contenute nelle disposizioni di attuazione del TUB offrono una tutela rafforzata ai clienti al dettaglio (consumatori, professionisti, artigiani, enti senza finalità di lucro e micro-imprese).
Speciali disposizioni disciplinano la trasparenza nelle operazioni di credito e credito immobiliare ai consumatori. Il credito immobiliare, in attuazione della direttiva 2014/12/UE, è stato introdotto nel 2016 nel TUB.
Gli obblighi di pubblicità e di informazione
Il Testo unico bancario individua norme: sulla pubblicità delle banche sulle condizioni negoziali proposte; sui requisiti di forma e di contenuto del contratto; sugli obblighi informativi delle banche durante il rapporto.
Le norme sulla pubblicità delle condizioni negoziali proposte
Le norme relative agli obblighi di pubblicità delle banche sulle condizioni contrattuali sono necessarie per far conoscere le clausole negoziali.
La pubblicità viene effettuata con i fogli informativi analitici che forniscono informazioni: sull’intermediario; sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del sevizio offerto.
Il foglio informativo analitico contiene indicazioni di massima sugli elementi contrattuali come le condizioni di tasso attuate per un finanziamento, le spese e gli oneri.
I fogli informativi devono essere asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico.
Le disposizioni in materia di requisiti organizzativi delle banche tendono ad accertare che sia prestata attenzione costante nelle singole fasi di intermediazione, alla correttezza dei comportamenti e alla trasparenza delle condizioni contrattuali.
Le disposizioni di vigilanza in materia di correttezza hanno individuato un altro aspetto che è quello relativo alle politiche commissionali cioè le politiche adottate dalle banche per la remunerazione del personale preposto all’offerta dei prodotti bancari al fine di non dare origine a incentivi alla vendita di prodotti bancari per interesse personale o della banca non tenendo in considerazione quello del cliente.
Gli interventi sulle condizioni contrattuali
Per i contratti più diffusi, le condizioni contrattuali applicate di norma dalle banche sono frutto di un protocollo d’intesa tra l’ABI e le associazioni dei consumatori.
Il TUB interviene su determinate condizioni del contratto bancario come: la modifica unilaterale delle condizioni del contratto (quando è applicata a favore della banca deve essere approvata dal cliente nel contratto in modo specifico e la modifica deve essere comunicata al cliente con preavviso di due mesi); la capitalizzazione periodica degli interessi (nei contratti di conto corrente è legittima purché venga garantita nei confronti della clientela la periodicità, non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi sia ceditori sia debitori); il diritto di recesso del cliente nei contratti di durata (il cliente ha diritto a recedere dal contratto in ogni momento senza incorrere in penalità e spese); l’estinzione anticipata, la surrogazione e la portabiltà dei mutui (il cliente ha diritto all’estinzione anticipata, alla surrogazione e alla portabiltà dei mutui senza costi e oneri burocratici); le commissioni nel contratto di apertura di credito (sono legittime sia la commissione onnicomprensiva che è pari allo 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione sia la commissione di istruttoria veloce che si applica in caso di sconfinamenti ovvero oltre il limite del fido ed è stabilita in misura fissa).
Studio del capitolo 9 del testo “Il diritto delle banche. Le regole dell'attività” di Concetta Brescia Morra - Terza edizione - Il Mulino, 2020.
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TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
1.1 Finalità e ambito di applicazione oggettivo
La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario.
Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell’intermediario.
Le disposizioni in materia di trasparenza (titolo VI del T.U.; delibere del CICR citate nel par. 2 e il presente provvedimento) si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (incluso il credito al consumo e i servizi di pagamento) aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".
Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari (1) e alle operazioni e servizi che siano
(1) L’articolo 1, comma 1, lettera u) , del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter , T.U.F.).
2
componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.
Conseguentemente, le presenti disposizioni:
a) non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;
b) in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano:
La sezione XI dà attuazione all’articolo 127, comma 01, del T.U. e alle deliberazioni del CICR del 2 agosto 1996 e del 25 luglio 2000 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del T.U., nella parte in cui prevedono che la Banca d’Italia stabilisca requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con la clientela. Per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica la sezione XI attua in parte, rispettivamente, l’articolo 114- quaterdecies , comma 2, del T.U. e l’articolo 114- quinquies 2, comma 2, del T.U_._
Anche le disposizioni della sezione XI riguardano i soli servizi che ricadono nell’ambito di applicazione del titolo VI del T.U.; ai rimanenti servizi si applicano le disposizioni previste ai sensi del T.U.F.
1.2 Strumenti di trasparenza
I principali strumenti di trasparenza sono i seguenti:
— forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti;
— requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti;