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La distinzione tra la potestà giudiziaria della Chiesa e le funzioni ecclesiastiche, enfatizzando l'unità, la collegialità e la responsabilità nel governo della Chiesa. le fonti di cognizione, il ruolo del Sommo Pontefice e dei Vescovi, e la collaborazione tra il Romano Pontefice e il Collegio episcopale.
Tipologia: Appunti
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Ordine sacro can 1008-1054 c.j.c. mediante il quale alcuni tra i fedeli sono costituiti ministri sacri [ vedi Ministeri ordinati ; Chierici ] intendendosi per tali coloro che sono consacrati e destinati a pascere il Popolo di Dio , adempiendo, nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare , santificare e governare. Il sacramento dell’(—) è unico , ma comprende tre gradi: diaconato [ vedi Diacono ] , presbiterato o sacerdozio [ vedi Presbitero ] , episcopato [ vedi Vescovi ] l’uno propedeutico all’altro ad eccezione del diaconato conferito nella forma permanente. Esso si conferisce mediante l’imposizione delle mani ( materia ) e la preghiera consacratoria ( forma ) prescritta, per ciascun grado, dai libri liturgici. Ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato. Nessun Vescovo, però, può consacrare lecitamente un altro Vescovo, se non ha il mandato pontificio e se non associa nella consacrazione (salvo dispensa della Santa Sede) almeno altri 2 Vescovi. Si può essere ordinati al presbiterato e al diaconato o dal Vescovo proprio ovvero da altro Vescovo che abbia ricevuto da quello proprio le lettere dette dimissorie , cioè l’autorizzazione ad ordinare un proprio suddito della cui identità e dei cui requisiti si dà testimonianza. Può essere validamente ordinato esclusivamente il battezzato di sesso maschile. Per la liceità dell’ordinazione al presbiterato e al diaconato si richiede che l’ordinando: — abbia compiuto il prescritto periodo di prova ; — possegga, a giudizio del Vescovo proprio o del competente Superiore maggiore (se religioso), le doti necessarie ; — non abbia irregolarità o impedimenti ; — abbia superato gli scrutini ; — sia munito dei documenti prescritti. Si richiede inoltre che l’ordinazione, a giudizio del legittimo superiore, risulti utile per il ministero della Chiesa. Il presbiterato può essere conferito solo a coloro che hanno compiuto 25 anni di età, posseggano una sufficiente maturità e siano stati ordinati diaconi da almeno sei mesi. Coloro che sono destinati al presbiterato vengono ammessi all’ordine del diaconato soltanto a 23 anni compiuti; i candidati al diaconato permanente vi sono invece ammessi: — se celibi , dopo i 25 anni compiuti; — se sposati , dopo i 35 anni compiuti e con il consenso della moglie. L’ordinando, per la liceità del conferimento dell’ordine, deve aver ricevuto il sacramento della Confermazione e, inoltre, per essere ammesso al diaconato, sia transeunte sia permanente, deve aver ricevuto, e per un certo tempo esercitato, i ministeri di lettore ed accolito [ vedi Ministeri istituiti ]. Inoltre chi intende essere ammesso al sacerdozio (così come chi, non sposato, vuole accedere al diaconato permanente) deve preventivamente avere assunto pubblicamente, dinanzi a Dio e alla Chiesa, l’obbligo del celibato oppure avere emesso i voti perpetui in un istituto religioso. La sacra ordinanza può essere nulla: — perché vi è un difetto sostanziale nell’ordinando (sesso femminile; mancanza di un Battesimo valido); — perché il consacrante è privo di potestà ; — perché manca l’intenzione nel consacrante o nell’ordinando; — oppure perché vi è un difetto sostanziale nel rito (imposizione delle mani e preghiera consacratoria). Religiosi can. 207, 573, 607 c.j.c. Fedele, sia chierico sia laico , che, chiamato per speciale vocazione di Dio ad una vita consacrata, faccia parte di un istituto religioso canonicamente eretto, abbia emesso i voti pubblici di castità , povertà e obbedienza e conduca vita fraterna in comunità. Alcune disposizioni del nostro ordinamento fanno esplicito riferimento ai (—): art. 4 nuovo concordato (esoneri e rinvio dal servizio militare), L. 3-5-1956, n. 392 (assicurazioni sociali). Laddove invece le norme parlano solo di ecclesiastici , senza far menzione dei (—), occorre precisare che: — i (—) di sesso maschile ordinati [ vedi Ministeri ordinati ] sono equiparati automaticamente agli ecclesiastici; — per quelli di sesso maschile non ordinati, e per quelli di sesso femminile, bisogna volta a volta indagare
sulla mens legis per stabilire se il legislatore possa aver fatto riferimento anche ai (—). Potestà di governo can. 129-144 c.j.c. Chiamata anche potestà di giurisdizione è il poter concesso da Cristo ai suoi apostoli e ai loro legittimi successori, per reggere e governare i fedeli e indirizzarli alla vita eterna. Sono abili alla (—) solo coloro che sono insigniti dell’ Ordine sacro riservandosi ai fedeli laici la semplice possibilità di cooperare nell’esercizio della medesima potestà. La (—) si distingue in legislativa , giudiziale ed esecutiva. Nell’ordinamento ecclesiale a differenza degli ordinamenti civili (ove le tre funzioni sono del tutto indipendenti) la distinzione non comporta la netta separazione delle tre funzioni in quanto esse sono, almeno in linea di principio, accentrate nel Pontefice a livello di Chiesa universale e nel Vescovo a livello di Chiesa locale. Dal punto di vista della titolarità , la (—) si distingue in: — ordinaria : è annessa ipso iure all’esercizio di un ufficio ecclesiastico determinato e si estingue con la perdita dell’ufficio stesso; — delegata : viene concessa direttamente a una persona senza l’attribuzione di un ufficio specifico, e risulta circoscritta alle facoltà concesse nel mandato di delega. La potestà ordinaria a sua volta può essere: — propria se connaturata all’ufficio stesso ed esercitata dal titolare dell’ufficio in nome proprio; — vicaria se è esercitata da soggetto diverso dal titolare. Espressione tipica di questa distinzione è la potestà rispettivamente del Vescovo e del suo vicario generale. Potestà giudiziaria della Chiesa can. 1401-1403 c.j.c. Diritto proprio ed esclusivo della Chiesa a giudicare a mezzo di propri tribunali [ vedi Tribunali ecclesiastici ]: — le cause che riguardano cose spirituali o annesse alle spirituali; — la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, relativamente alla determinazione della colpa e alla irrogazione di sanzioni ecclesiastiche. La (—) spetta alle Congregazioni [ vedi Congregazioni romane ] e ai Tribunali in particolare. Per quanto concerne le Congregazioni ricordiamo che: — la Congregazione per la dottrina della Fede svolge attività giudiziaria in materia di fede e privilegio paolino ; — la Congregazione per le cause dei Santi svolge la stessa attività nei processi di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio; — la Congregazione per la disciplina dei sacramenti e culto divino svolge la stessa attività in materia di concessioni di dispense matrimoniali per inconsumazione. Fonti del diritto canonico Nella teoria generale del diritto le fonti sono quegli atti o fatti produttivi di diritto, riconosciuti come tali dall’ordinamento di cui fanno parte. Questo termine sta ad indicare sia le fonti di produzione sia le fonti di cognizione. Secondo Del Giudice le fonti di cognizione del diritto canonico sono le raccolte e i documenti che contengono le norme di diritto canonico; le fonti di produzione (o in senso materiale) sono sia le norme che provengono dagli organi della Chiesa, sia le forme che tali norme assumono come la legge [ vedi Legge canonica ] e la consuetudine. Le fonti di cognizione, a loro volta, si distinguono in fonti di diritto divino (ad es. la Rivelazione e la Tradizione ), assolutamente inderogabili dalle leggi umane (civili ed ecclesiastiche) e fonti di diritto umano , scaturenti, invece, dal volere delle autorità costituite della Chiesa per il governo della comunità dei fedeli, quali ad esempio il Sommo Pontefice e il Concilio Ecumenico. Diritto penale della Chiesa can. 1311- Diritto nativo e proprio della Chiesa di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti. Si tratta, però, di un diritto penale particolare e la intitolazione stessa del Libro VI ( Le sanzioni nella Chiesa ) differente da quella ( de delictis et pœnis ) adottata dalla codificazione precedente, sta ad indicare l’instaurazione, nell’ordinamento canonico, di un sistema penale diretto soprattutto ad emendare chi ha
sacerdoti e diaconi e si applica anche al diacono permanente che sia divenuto vedovo; —il voto perpetuo di castità. Detto voto deve essere pubblico (fatto cioè innanzi la Chiesa), perpetuo ed emesso in un istituto religioso. Di conseguenza non sono soggetti a questo impedimento i membri degli istituti secolari , né quelli delle società di vita apostolica ; — il ratto. Tale impedimento sussiste nel caso una donna sia rapita (o quantomeno trattenuta con violenza fisica ) a scopo di matrimonio; — il crimine di coniugicidio. È invalido il matrimonio di chi, allo scopo di celebrarlo con una determinata persona, uccida il coniuge di questa o il proprio. È invalido, altresì, il matrimonio tra coloro che cooperano, fisicamente o moralmente, alla uccisione di un coniuge; —la consanguineità o parentela (cioè il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite) rende nullo il matrimonio in linea retta all’infinito, sia per i discendenti legittimi che per quelli naturali; nella linea collaterale, invece, lo rende nullo solo fino al quarto grado incluso; —l’ affinità , cioè il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge, se è in linea retta, rende invalido il matrimonio; in pratica è vietato il matrimonio tra suocera e genero, tra suocero e nuora e tra un coniuge e i figli dell’altro coniuge; — la pubblica onestà. Tale impedimento sorge da matrimonio invalido, consumato o meno, in cui vi sia stata vita comune o da pubblico e notorio concubinato. Esso rende invalido il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna e viceversa; — la parentela legale. Non possono contrarre validamente matrimonio tra loro, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale, cioè sorta da adozione civile. Non sono mai dispensabili gli (—) di diritto divino e cioè: l’età, l’impotenza, il vincolo precedente, la consanguineità in linea retta all’infinito e in linea collaterale in secondo grado. Il Vescovo diocesano , invece, può dispensare i propri diocesani, dovunque dimorino, e quanti vivano temporaneamente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico (c.d. di diritto umano) eccettuati i seguenti tre, la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica: — ordine sacro ; — voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio ; — crimine. In caso di urgente pericolo di morte, tuttavia, anche questi (—), ad eccezione di quello derivante dall’Ordine sacro, possono essere dispensati dal Vescovo diocesano. Delitti can. 1364-1399 c.j.c. Violazioni gravi, esterne e moralmente imputabili di una legge alla quale sia annessa una sanzione canonica almeno indeterminata. Possiamo distinguere le seguenti tipologie di (—) — contro la religione e l’unità della Chiesa (ad es. eresia , apostasia e scisma ); — contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa (ad es. violenza contro il Romano Pontefice); — contro i Sacramenti (ad es. finta celebrazione della Messa); — commessi nell’esercizio di un ufficio, di un’attività, di un ministero, di una potestà (ad es. usurpazione di un ufficio); — di falso (ad es. uso di documento falso in una pratica ecclesiastica); — contro la vita e la libertà umana (ad es. aborto effettivamente avvenuto); — consistenti in violazioni di obblighi speciali (ad es. esercizio proibito di attività commerciale). Eresia can. 751,1364 c.j.c. Ostinata negazione, dopo aver ricevuto il Battesimo , di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa. L’eretico incorre nella scomunica latae sententiae fermo restando la rimozione dall’ufficio ecclesiastico per chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa. Il chierico può, inoltre, essere punito con: — la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; — la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica.
Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale [ vedi Pene canoniche ]. Apostasia can, 751,1364 c.j.c. Viene detta (—) il ripudio totale della fede cristiana. L’apostata incorre nella scomunica latae sententiae fermo restando la rimozione dall’ ufficio ecclesiastico per chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa. Il chierico può, inoltre, essere punito con: — la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; — la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale [ vedi Pene canoniche ]. Scisma can. 751, 1364 c.j.c. Rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti. Lo scismatico incorre nella scomunica latae sententiae fermo restando la rimozione dall’ufficio ecclesiastico per chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa. Il chierico può, inoltre, essere punito con: — la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; — la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale [ vedi Pene canoniche ]. Pene canoniche can. 1312-1363 c.j.c. Privazione di un bene, spirituale o temporale, inflitta dall’autorità legittima al fine di correggere il reo e di punire il delitto commesso. Le (—) sono: — le pene medicinali o censure ; — le pene espiatorie. Le pene vengono distinte in: — pene ferendæ sententiæ, ovvero la pena è comminata da un organismo ecclesiale a seguito di un accertamento e quindi di un giudizio e non costringono il reo se non dopo che siano state inflitte (ed è la regola); — pene latæ sententiæ sono irrogate per il fatto stesso di aver commesso il delitto senza bisogno dell’autorità ecclesiale, per espressa menzione della legge o dei precetti che comminano la (—). Sono inoltre impiegati rimedi penali (per prevenire i delitti) e penitenze (per sostituire la pena o in aggiunta ad essa). Sono pene medicinali : —la scomunica ,(pena medicinale o censura ecclesiastica [ vedi Pene canoniche ] con la quale un fedele è escluso dalla comunione con la Chiesa ed è privato dei beni spirituali. La (—) vieta a chi ne venga colpito ( scomunicato ): — la partecipazione, come ministro, alla celebrazione della Messa e a ogni altra celebrazione di culto pubblico; — la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali e la ricezione dei medesimi; — l’esercizio di un qualsiasi ufficio, ministero o incarico ecclesiastico [ vedi Ufficio ecclesiastico ]; — l’esercizio della potestà di governo (sia ordinaria che delegata) in tutte le sue espressioni (legislativa, esecutiva, giudiziaria). —l’ interdetto (sanzione penale medicinale [ vedi Pene canoniche ] che oggi colpisce solo le persone, mentre in passato poteva colpire anche un luogo. L’(—) comporta il divieto di: — partecipare, come ministro, alla celebrazione della Messa [ vedi Eucaristia ] e a ogni altra celebrazione di culto pubblico; — celebrare e ricevere i Sacramenti e celebrare i Sacramentali. — la sospensione (pena medicinale [ vedi Pene canoniche ] che può essere inflitta solo ai chierici e comporta il divieto di porre in essere tutti od alcuni atti delle potestà di ordine o di giurisdizione [ vedi Potestà di governo ], e di esercitare tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti la titolarità di un ufficio ecclesiastico. Il divieto non riguarda l’ufficio o le potestà che non ricadono sotto la potestà del superiore che ha costituito la pena, né tocca il diritto di abitare l’alloggio che il reo abbia per ragione del suo ufficio e di amministrare i beni che appartengono all’ufficio da cui è sospeso. La (—) che vieta di percepire i frutti, lo stipendio o la pensione comporta l’obbligo di restituire quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede. I divieti posti con le varie censure sono sospesi quando si debba provvedere ai fedeli in pericolo di morte. Le pene espiatorie tendono all’espiazione della colpa. Possono essere perpetue o temporali. Esse sono: — la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo;
Congregazione romana che dirige e coordina tutta l’ azione missionaria della Chiesa. Da esso dipendono gli istituti religiosi fondati nelle missioni e che ivi soprattutto lavorano nonché i Seminari fondati all’unico scopo di formare missionari. Non è competente per gli affari riguardanti la Fede, i riti sacri, gli studi ecclesiastici, le Università cattoliche , le dispense dal matrimonio rato non consumato. Trasmette alla Rota Romana le cause matrimoniali e gli affari che richiedono un procedimento giudiziale. Cardinali can. 349-359 c.j.c. Sono i più alti collaboratori del Pontefice. I loro uffici sono di istituzione umana e non divina e nell’insieme, formano un collegio di natura particolare [ vedi Collegio cardinalizio ], denominato correntemente Sacro Collegio. I (—) collaborano col Romano Pontefice sia collegialmente nel Concistoro sia, come singoli, nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale. Di regola i (—) sono preposti ai dicasteri [ vedi Congregazioni romane ] e agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano oppure sono a capo delle più importanti diocesi di tutto il mondo cattolico. La nomina (detta anche creazione ) dei (—) spetta esclusivamente al Pontefice. La sua scelta deve cadere su uomini che siano almeno già sacerdoti ed eccellano per dottrina, moralità, pietà e prudenza di comportamento: quelli che non sono già Vescovi , dopo la nomina debbono ricevere la consacrazione episcopale. Può verificarsi che il Pontefice annunzi di aver creato un (—) ma si riservi di farne conoscere il nome ( nomen in pectore sibi reservans ): in tal caso il designato sarà tenuto a osservare i doveri e godrà dei diritti dei (—) solo dal momento della successiva pubblicazione (che a volte avviene dopo anni) mentre, agli effetti delle precedenze, varrà la data della riserva in pectore. L’art. 21 del Trattato tra l’Italia e la Santa Sede, nonché diverse norme interne, prevedono per i (—) numerose serie di prerogative, privilegi, immunità ed esenzioni. Concilio ecumenico can. 337-341 c.j.c. Assemblea di tutti i Vescovi del mondo attraverso la quale il Collegio episcopale esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale. Il (—), pur godendo per sua natura, di potestà suprema su tutta la Chiesa non è, però, un organo sovraordinato al Romano Pontefice (tesi del conciliarismo sostenuta in passato), per cui non è possibile far ricorso al (—) contro una sentenza del Pontefice. Spetta unicamente al Romano Pontefice: — convocare il (—); — presiederlo personalmente o tramite un delegato; — stabilirne l’ordine del giorno e il regolamento dei lavori (i Padri conciliari possono aggiungere altri argomenti da trattare, ma solo con l’approvazione del Romano Pontefice); — trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo; — approvarne i decreti. Hanno il diritto-dovere di partecipare al (—), con voto, tutti e soltanto i Vescovi membri del Collegio episcopale. L’autorità suprema della Chiesa può convocare per il (—) anche altri che non siano insigniti della dignità episcopale (ad es. superiori degli istituti ) determinandone le modalità di partecipazione. La vacanza della Sede apostolica [ vedi Sede vacante ] sospende ipso iure il (—) finché il nuovo Pontefice non ordini la ripresa dei lavori o decida di scioglierlo. I decreti del (—) acquistano forza obbligatoria solo se sono stati approvati dal Romano Pontefice insieme ai Padri conciliari, o dal Pontefice stesso successivamente confermati e, per suo comando, promulgati. Congregazione per la dottrina della fede Congregazione romana ha il compito di tutelare la dottrina riguardante la fede e i costumi di tutto il mondo cattolico. Esamina i libri e, se necessario, li condanna; ascoltato l’autore può concedergli la facoltà di difendersi per iscritto (con il motu proprio «Integræ Servandæ» , l’ Indice dei libri proibiti rimane moralmente impegnativo, ma non ha più forza di legge ecclesiastica con le annesse censure). Tratta tutte le questioni riguardanti il privilegio di Fede o privilegio Paolino , condanna le dottrine contro la
fede, dopo aver sentito il parere dei Vescovi delle regioni interessate; giudica, secondo le norme del processo ordinario, i delitti contro la fede; provvede alla tutela della dignità del Sacramento della Penitenza. Collegio cardinalizio can. 350 c.j.c. Collegio dei Cardinali , denominato correntemente Sacro Collegio , che funziona, sia pure ufficiosamente, come senato del Pontefice ed ha personalità giuridica canonica. Compito principale del (—) è l’ elezione del Pontefice. Tale collegio è presieduto dal Cardinale Decano di cui fa le veci il Cardinale Sottodecano : ambedue non hanno alcuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma sono solo considerati primus inter pares. Il (—) è distinto in tre ordini: — ordine dei Cardinali Vescovi cui appartengono i Cardinali cui il Sommo Pontefice assegna il c.d. Titolo di una Chiesa suburbicaria e i Patriarchi Orientali che vengono creati Cardinali; — ordine dei Cardinali Preti cui è assegnato il titolo di una Chiesa di Roma; — ordine dei Cardinali Diaconi cui, invece, è assegnato il titolo di una diaconia romana. È opportuno tenere presente come le espressioni Vescovo , prete , diacono non vanno intese nel senso comune e attuale della parola ma con riferimento al momento storico in cui nacquero. Oggi, infatti, tutti i Cardinali debbono essere consacrati Vescovi. Sinodo dei Vescovi can. 342-348 c.j.c. Assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse parti del mondo, si riuniscono in tempi determinati: — per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi; — per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica; — per studiare i problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo. Si noti che il (—) differisce sostanzialmente: — dal Collegio episcopale : quest’ultimo, infatti, risale alla volontà di Cristo da cui riceve direttamente la sua potestà mentre il (—) è un organismo di istituzione puramente ecclesiastica; — dal Concilio ecumenico : qui vi è la partecipazione dell’intero episcopato cattolico, nel (—) vi è solo una rappresentanza di esso. Il (—) non ha, a differenza del Concilio ecumenico, poteri legislativi. Esso può solo discutere sulle questioni che gli vengono proposte e formulare voti, senza però adottare alcuna decisione o emanare appositi decreti: per casi specifici e per materie determinate il Romano Pontefice può attribuire al (—) anche poteri deliberativi, nel qual caso le decisioni adottate dovranno essere sempre ratificate dal Pontefice. Il (—), benché istituzione stabile, non è un’assemblea permanente; esso, infatti, si riunisce solo quando lo ritiene opportuno il Sommo Pontefice. A tal riguardo il Codice prevede tre particolari tipi di assemblea in cui il (—) può riunirsi: — assemblea generale ordinaria in cui vengono trattati argomenti che riguardano direttamente il bene della Chiesa; — assemblea generale straordinaria in cui vengono trattati argomenti di carattere generale che però richiedono una soluzione sollecita; — assemblea speciale in cui vengono trattati affari che riguardano direttamente una o più regioni determinate: è composta di membri scelti da quelle regioni per le quali il (—) viene convocato. Conclave Riunione plenaria e solenne di tutti i Cardinali , che non abbiano superato l’80° anno di età, per eleggere il nuovo Romano Pontefice [ vedi Elezione del Sommo Pontefice ] in caso di vacanza della Sede Apostolica [ vedi Sede vacante ]. Lo svolgimento del (—) è attualmente regolato dalla costituzione apostolica Romano Pontifici eligendo del Papa Paolo VI e dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II, e gode di particolari garanzie e tutele da parte dello Stato Italiano (art. 10 Trattato del Laterano). Dictatus papae Famoso documento redatto nel 1075 da Papa Gregorio VII (1073-1085), nel quale egli enunciava in ventisette proposizioni il suo programma di riforma della Chiesa e dei costumi del clero.
Quando per morte o rinuncia si rende vacante la Sede Apostolica [ vedi Sede vacante ] bisogna procedere all’(—) (che ha inizio al 16º o al più tardi al 21º giorno dalla vacanza). Tale elezione è oggi disciplinata dalle Costituzioni apostoliche « Romano Pontifici eligendo » di Paolo VI (1- 10-1975) e « Universi Dominici Gregius » di Giovanni Paolo II (22-2-1996). Elettori sono esclusivamente, dal 1059, i Cardinali , anche se scomunicati [ vedi Scomunica ], sospesi [ vedi Sospensione ] o interdetti , purché proclamati in Concistoro ; sono esclusi dall’elettorato attivo i Cardinali che rinunziarono, quelli deposti dal Pontefice, e quelli di età superiore agli 80 anni. Il numero massimo dei Cardinali elettori non deve superare i 120. Eleggibile è ogni fedele cattolico maggiorenne , ma dal 1378 viene eletto sempre un Cardinale. In origine la forma di elezione poteva essere: — per scrutinio segreto; — per delega o compromesso; — per quasi ispirazione (si ha tale tipo di elezione se tutti i Cardinali, quasi afflati Spiritu Sancto proclamano a viva voce chi deve essere il Pontefice). A partire dal prossimo conclave l’unica forma di (—) sarà lo scrutinio segreto dal quale risulterà eletto chi ha ottenuto i due terzi dei voti dei Cardinali presenti (se il numero è divisibile per tre) ovvero i due terzi più uno (se il numero degli elettori non è divisibile per tre). Tuttavia se dopo trentaquattro scrutini, distribuiti in tredici giorni, non dovesse raggiungersi la maggioranza richiesta si può abbassare il quorum alla maggioranza semplice, purché la maggioranza degli elettori sia d’accordo su questo modo di procedere. In tal caso i cardinali hanno la facoltà di limitare a due i candidati scelti tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio effettuato secondo la regola dei due terzi. Per la liceità, l’elezione si deve tenere nel Conclave ; la violazione del segreto del Conclave porta come conseguenza la scomunica. L’elezione canonica è perfetta dal momento in cui il Cardinale Decano annunzia il risultato della votazione. Dal momento in cui l’eletto ha accettato, per diritto divino, acquista la piena potestà di giurisdizione suprema e il Conclave ha fine. Concistoro can. 353 c.j.c. Assemblea nella quale i Cardinali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza. Esso può essere: — ordinario : quando vengono convocati se non proprio tutti, almeno i Cardinali che si trovino in Roma, per essere consultati su questioni (anche ricorrenti) di una certa gravità o per compiere determinati atti della massima solennità; — straordinario , quando vengono convocati tutti i Cardinali per la trattazione di casi particolarmente gravi o se lo richiedano particolari necessità della Chiesa. Il (—) è, di regola, segreto : solo quello ordinario può talvolta essere pubblico (allorquando, ad esempio, il Papa crea nuovi cardinali). Pontefice can. 331-335 c.j.c. Il primo e principale soggetto della suprema autorità della Chiesa è il Romano (—) (denominato anche Sommo (—) o Papa ) cioè il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro (il Primato ). Il (—), quale successore di Pietro, capo degli Apostoli e servo dei servi di Dio, è Capo del Collegio dei Vescovi, Pastore visibile della Chiesa universale e Vicario del Capo invisibile che ne è Gesù Cristo. Di conseguenza il (—) ha potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale su tutta la Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente in quanto egli è al vertice di tutta la gerarchia ecclesiastica sia di ordine che di giurisdizione. Tale potestà, oltre che essere universale , è anche: — vescovile in quanto ottenuta, oltre che con legittima elezione [ vedi Elezione del Sommo Pontefice ], con la consacrazione episcopale; — piena perché non riguarda solo la fede e i costumi ma anche la disciplina e il governo; — ordinaria cioè direttamente annessa al suo ufficio; — immediata su tutte le singole Chiese particolari e su tutti i singoli Vescovi e fedeli, senza bisogno di
intermediari. In materia di fede e di morale il Pontefice è Maestro e, quando ( ex se o in Concilio ) definisce ex cathedra le supreme verità di fede e di morale, gode della infallibilità. Il (—) riunisce in sé cinque uffici, e cioè egli è: — Vescovo della città e diocesi di Roma ; — Metropolita della provincia ecclesiastica romana ; — Primate d’Italia ; — Patriarca d’Occidente e primo dei patriarchi ; — Primate della Chiesa Universale. Ha diritto a speciali titoli onorifici, a insegne speciali, a segni di riverenza. In relazione al pieno esercizio delle potestà ecclesiastiche il (—) è inoltre: — supremo legislatore per tutta la Chiesa (e perciò egli non è sottoposto alle leggi semplicemente ecclesiastiche, ma solo alla legge divina); — supremo Maestro in quanto egli gode dell’ infallibilità ; — supremo giudice in concorrenza con gli altri giudici ecclesiastici ed è giudice di appello (e come tale può avocare a sé ogni causa sia civile che penale); — supremo amministratore : è titolare del nativum ius di acquistare, ritenere ed amministrare i beni necessari ai bisogni della Chiesa; — rappresentante di tutta la Chiesa : come tale riceve ambasciatori e invia nunzi e legati; la sua persona gode di una particolare protezione penale. Il (—) è sovrano dello Stato della Città del Vaticano ove ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Alla persona del (—) è riconosciuta nel diritto italiano una posizione particolare e una serie di prerogative diverse da quelle che normalmente vengono riconosciute ai Capi di Stato stranieri e che si avvicinano a quelle proprie del Capo dello Stato italiano (art. 8 Trattato del Laterano 11-2-1929). XI. IL GOVERNO DELLA CHIESA
1. I ‘tria munera Ecclesiae’: pilastri del governo della Chiesa I tria munera Ecclesiae ( sanctificandi, docendi, regendi ), le 3 funzioni di santificare , insegnare e governare , rappresentano l’ossatura ecclesiologica del Dritto costitutivo della Chiesa e sono state affidate come ministeri agli Apostoli ed ai loro successori. La funzione di santificare si realizza coi sacramenti, che sono segni visibili attraverso i quali si comunica la vita stessa di Dio (grazia santificante). La funzione di insegnare si esplica principalmente nella predicazione del Vangelo e nella diffusione della dottrina della Chiesa. La funzione di governare assicura la guida della comunità attraverso l’emanazione di norme, la gestione pubblico-amministrativa, la soluzione delle controversie: 3 attività – legislativa, esecutiva e giudiziaria – che nel governo delle democrazie statali moderne sono divise in ordini separati e che invece nel governo della Chiesa sono aspetti dell’unica potestas. Il munus regendi non esaurisce il potere costituzionale nella Chiesa, dovendo la funzione di governare essere esercitata in connessione con gli altri due munera Ecclesiae. Poiché la potestà di governo deve servire alla salus animarum(salvezza delle anime) , la forma primigenia di potere è anzitutto legata al munus sanctificandi. L’interdipendenza tra sacramentalità e giurisdizione è dunque la radice ontologicamente unitaria dei poteri nella Chiesa, ognuno dei quali partecipa in modo diverso alla missione di Cristo. Con la potestas ordinis il ministro svolge un’azione puramente strumentale all’effetto soprannaturale: si limita a porre i segni sensibili della celebrazione, mentre l’evento salvifico proviene direttamente dal Signore ( ex opere operato ). Con il potere di giurisdizione, al contrario, pur agendo “nel nome del Signore”, il ministro svolge la funzione mediante un autonomo procedimento umano. A sua volta, poi, il munus docendi è anch’esso una forma di governo spirituale. Abili alla pienezza della potestas regiminis sono dichiarati dal canone 129.1 coloro che sono insigniti dell’ordine sacro: dunque né i laici né i religiosi non ordinati in sacris. Lo stesso canone evidenzia che detta potestà è nella Chiesa “per istituzione divina”: il che significa che si tratta di potestà autonoma. Sempre per statuizione divina, alla Chiesa in particolare spetta la soggettività giuridica.
La stessa indole diagonale caratterizza anche il governo della Chiesa in senso stretto, e cioè la potestà di governare ( potestas regiminis ) affidata a coloro che sono insigniti dell’ordine sacro. L’indole diagonale è una categoria non solo teologica, ma anche giuridica: in essa si radicano tutte le norme e gli istituti che garantiscono i diritti dei fedeli dinanzi ad eventuali abusi di potere.
3. ‘Potestas regiminis’ e gerarchia La consacrazione episcopale è l’atto formale col quale si realizza la successione apostolica, conferendosi con essa la pienezza del sacramento dell’ordine unitamente al compito di insegnare e di governare. Dalla dimensione sacramentale dell’episcopato scaturisce la sua funzione gerarchica costituzionale, e che il soggetto capace di governare è l’episcopato nella sua collegialità e secondo la strutturazione interna, sin dall’inizio definita con un capo a garanzia dell’unità di fede e di comunione. Dunque Collegio episcopale e Romano Pontefice sono organi entrambi essenziali della potestas regiminis aventi autorità su tutti i fedeli. La differenza con le strutture costituzionali delle società politiche democratiche è evidente: la sovranità non compete al popolo, ma deriva direttamente dall’investitura divina. Dal punto di vista delle fonti giuridiche, la gerarchia, derivando la sua ragione dall’Alto, trova dunque la sua legittimazione in norme di diritto divino. Quanto poi alle finalità della sua istituzionalizzazione, esse trascendono l’aspetto meramente organizzativo, rispondendo a due esigenze essenziali alla realizzazione dell’Economia della salvezza. Anzitutto la costituzione di un assetto gerarchico della Chiesa è finalizzata alla salus animarum. In secondo luogo, garantisce che l’edificazione della comunità ecclesiale sia conforme al piano provvidenziale di Dio. Per realizzare questa missione di vertice, umana ed insieme divina, Papa e Vescovi hanno, ognuno nel proprio ambito, la pienezza delle competenze necessarie per reggere e guidare il popolo di Dio. Essi sono depositari, a titolo proprio ed ordinario, dell’interezza della potestas regiminis. Non solo presiedono unitariamente allo svolgimento delle tre funzioni di legislazione, amministrazione e decisione giudiziaria, ma quand’anche abbiano delegato determinate materie a centri dipendenti mantengono sempre la propria competenza, potendo procedere ad avocazione, sostituzione e controllo gerarchico. 4. Primato del Pontefice Il fatto che il Romano Pontefice ed i Vescovi facciano parte di un unico collegio e siano investiti solidalmente della funzione di guida dell’intero populus Dei non significa che carisma pontificio e carisma episcopale siano eguali nella fondazione costituzionale della Chiesa. Il successore di Pietro ha infatti ricevuto da Cristo le “chiavi del Regno” ed il “potere di sciogliere e legare”. Di qui deriva il potere di Primato affidato a Pietro ed ai suoi successori con la connessa plenitudo potestatis : una potestà ordinaria, suprema, piena, immediata ed universale sulla Chiesa; potestà che il Vescovo di Roma può sempre esercitare liberamente. Vediamo analiticamente le caratteristiche del primato: a. la potestà ordinaria deriva al Papa direttamente da Cristo, non dunque da una delega della Chiesa, né dei fedeli, né del collegio episcopale. Essa è universale, estendendosi sia sulla Chiesa universale sia su tutte le Chiese particolari e loro aggregazioni, e comprende tutte le possibili materie sulle quali la Chiesa abbia competenza; b. la potestà pontificia è suprema, cioè superiore a qualunque altro potere ecclesiastico. Non solo contro le decisioni del Pontefice non è ammesso né appello né ricorso, ma il Pontefice non può esser giudicato da nessuno (principio prima sedes a nemine iudicatur ); c. il primato petrino è potestà piena, comprendendo tutti i poteri di foro interno ed esterno e tutte le materie proprie alla potestà ecclesiastica. Vi è compresa l’infallibilità nelle questioni in materia di fede e di morale; d. è potestà immediata (senza intermediari) non solo sulla Chiesa universale come corpo sociale, ma su ogni fedele, su ciascuna delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti e su ciascuno dei pastori; e. la potestà del Papa è libera, nel senso che per il suo esercizio non è necessario il consenso di alcun organo, Concilio o persona. L’investitura di una potestas suprema, piena, universale ed immediata è lo strumento per garantire l’unità della Chiesa.
Non solo la plenitudo potestatis del Romano Pontefice non è fine a se stessa, ma a differenza dei sistemi assolutistici il Papa non è legibus solutus(non soggetto alla L.) : egli deve comunque osservare i principi del diritto divino. Tra i principi di diritto divino vi sono l’istituzione dell’episcopato e i diritti fondamentali dei fedeli. Ciò significa che il Papa deve esercitare la plenitudo potestatis(potere giurisdizionale del papato) nel rispetto della funzione dei Vescovi nella loro diocesi e della collegialità episcopale. E significa altresì – a parere di Francisco Javier Hervada Xiberta – che una lesione dei diritti fondamentali del fedele da parte del Papa potrebbe inficiare la validità del relativo atto.
5. ‘Plenitudo potestatis’ e divisione di attività Se nell’ordinamento canonico non può esservi divisione di poteri in senso tecnico, vi è tuttavia divisione di attività distinte: altra è infatti l’attività di produzione normativa, altra l’attività di governo, altra ancora l’attività giudiziaria. Esse sono gestite da organi diversi, che, non meno dei poteri, possono entrare in conflitto. I singoli atti dell’autorità ecclesiastica si qualificano pertanto sulla base delle tre funzioni tradizionali in senso legislativo, giudiziario ed amministrativo: a seconda cioè che si tratti di funzione volta ad emanare le disposizioni generali valide per tutta la collettività, oppure sia diretta a risolvere le controversie sorte tra determinate persone, od infine sia preposta a curare direttamente il conseguimento degli interessi pubblici. 6. Questioni aperte in materia di Primato Le questioni giuridiche tuttora aperte relative al Primato pontificio sono molteplici: dall’interrogativo se l’unione tra Primato e sede romana sia di diritto divino o di diritto umano (con la conseguenza dell’impossibilità o meno di trasferire la Sede Apostolica fuori Roma), all’interrogativo se l’ufficio primaziale possa essere perso, oltre che per i casi indicati dal Codex , cioè morte e rinunzia, anche per eresia notoria del Papa. Su esse il Codex nulla dice. Su un’altra questione invece prende posizione: l’applicabilità al Primato pontificio della regola generale in base alla quale la pienezza della potestà di giurisdizione e di ordine è nell’episcopato è armonizzabile o è in contrasto col fondamento giuridico autonomo del Primato pontificio? Che l’ufficio giurisdizionale del Pontefice abbia un fondamento divino e giuridico autonomo rispetto a quello dei Vescovi, è detto già nelle fonti evangeliche. Si tratta di un dato confermato anche dal fatto che nella storia della Chiesa vi sono esempi di Pontefici che esercitano la potestà di governo, per un determinato periodo del loro pontificato, senza essere Vescovi: così Gregorio Magno, eletto da diacono (590), riceve solo in seguito la consacrazione episcopale. Alcuni deducono che il munus pontificale sia previo rispetto alla consacrazione episcopale. D’altra parte altri rilevano che la posizione costituzionale del Pontefice implichi il Primato, per il fatto che il Papa è Vescovo di Roma; e deducono pertanto che elezione ed accettazione sono solo i presupposti del Primato e del munus pontificale, mentre questi derivano dalla consacrazione episcopale, così soddisfacendosi anche per la potestas pontificia la regola generale secondo la quale la potestà di giurisdizione è in un rapporto di corrispondenza con la potestà d’ordine e trova la sua pienezza nell’episcopato. Rispetto a questa disputa il Codice vigente assume una posizione pragmatica: prescrive che se il Pontefice eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo: l’“immediata” ordinazione toglie all’eletto lo spazio di tempo per porre in essere “atti pontifici” senza essere Vescovo. Tra i requisiti di elettorato passivo, la Costituzione apostolica Romano Pontifici eligendo richiede che la persona del Pontefice sia un battezzato di sesso maschile; non richiede sia scelto tra i Cardinali, anche se tra essi ormai da secoli egli è eletto. Neppure è richiesta, tra i requisiti di elettorato passivo, l’ordinazione sacerdotale, ma solo che l’eligendo abbia ricevuto il battesimo, sia dotato dell’uso della ragione, non rifiuti o metta in dubbio le verità della fede (eretico), non sia separato dalla Chiesa cattolica (scismatico). Aloysius Pieris propone che il primato petrino sia controbilanciato con l’orientamento paolino (cioè che il Papa sia non solo “capo dei Dodici” come fu Pietro, ma anche “apostolo della frontiera”, come Paolo). Ciò comporterebbe un cambiamento di prospettiva nei rapporti tra primato e collegialità, accettabile dalle Chiese separate; e dunque spianerebbe la via dell’ecumenismo. Si tratterebbe infatti di considerare tutte le Chiese cristiane come “locali”, compresa quella di Roma, che si differenzierebbe dalle altre solo in quanto Chiesa locale con una missione universale.
Nel corso della storia la tensione tra Chiesa nazionale e Chiesa universale dà luogo a conflitti tra Sede Apostolica ed Episcopati nazionali, particolarmente gravi durante l’età dell’Assolutismo: basti ricordare, come esempio di forte frattura tra Vescovi francesi e Papa, la Dichiarazione del clero gallicano del 1682. Le Conferenze episcopali dimostrano nei fatti la loro utilità non solo per quanto riguarda la porzione di territorio di loro competenza, ma anche nel raccordo tra comunione dei Vescovi ed azione comune della Chiesa universale. Esse sono disciplinate dal Codex del 1983 come “istituti permanenti” dotati di organi stabili e di regola comprendono i vescovi della medesima nazione. Per quanto riguarda l’Europa, il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) si dedica alla nuova evangelizzazione dall’Atlantico agli Urali secondo il concetto d’Europa caro già a Paolo VI. La commissione degli episcopati della Comunità europea (COMECE) invece si dedica alle questioni connesse al processo di integrazione europea. Ci si è domandato quale sia la relazione delle Conferenze episcopali – pertanto di strutture di origine ecclesiastica – con i singoli Vescovi. La Lettera apostolica Apostolos suos di Giovanni Paolo II al riguardo chiarisce che nella Conferenza episcopale i Vescovi esercitano congiuntamente il ministero episcopale in favore dei fedeli del territorio della Conferenza: ma perché tale esercizio sia legittimo e obbligante per i singoli Vescovi, occorre l’intervento della suprema autorità della Chiesa, che affida determinate questioni alla delibera della Conferenza episcopale. Quanto sia crescente la richiesta di un rafforzamento del ruolo delle Conferenze episcopali è dimostrato da una proposta (non accolta) di innovazione delle modalità di elezione del Pontefice. Mentre oggi l’assemblea per l’elezione del Pontefice (conclave) è composta dai soli cardinali di età inferiore agli 80 anni, sottoposti a clausura ed obbligati al segreto, si chiede da parte di alcuni che il Pontefice sia eletto da un gruppo di Vescovi a loro volta designati dalle singole Conferenze episcopali.
9. Organismi strumentali e di rappresentanza Tra gli organismi che assumono ruolo di aiuto e di rappresentanza vi sono gli organismi tradizionali, stabiliti dalla legge meramente ecclesiastica: a. anzitutto il Collegio dei Cardinali: esso è considerato dal vecchio Codex come il “Senato del Romano Pontefice” e svolge, insieme al Sinodo dei Vescovi, la più importante attività di assistenza consultiva, prestando l’opera di auxilium nel governo della Chiesa, quando è convocato nel concistoro. Ha tra i suoi compiti più significativi l’elezione del Pontefice; b. la Curia Romana è il massimo organismo di collaborazione strumentale, talmente importante nell’opera di governo che la sua giurisprudenza e prassi sono fonti integrative del diritto, là dove vi sia una lacuna della legge (can. 19). È strutturata grazie a vari Dicasteri e precisamente:
Il Collegio episcopale non è la somma aritmetica dei poteri individuali dei singoli Vescovi, così che non conta tanto, in riferimento alle sue decisioni, il principio della maggioranza. Conta piuttosto una dinamica costituzionale tra unità e collegialità che dà vita a procedure complesse. Lo strumento regolatore dell’unità del Collegio è dato dall’ufficio petrino, Pietro essendo divenuto il soggetto di un vero vicariato personale. E tuttavia anche la funzione petrina è conferita in quanto Pietro è all’interno di un collegio. Pertanto il vicariato è contemporaneamente personale e collegiale. Nessuna forma di governo può essere assimilata: né la democrazia, né la monarchia, né l’aristocrazia. L’originalità canonistica, legata alla natura teologica della Chiesa come “comunione dei santi”, vuole che tutti i membri siano presenti all’atto di un altro, così che nessuno possa agire da solo. Unità e collegialità sono a loro volta collegate alla categoria della corresponsabilità, secondo uno schema che si applica ad ogni livello di giurisdizione. La dottrina ha a lungo discusso, e tuttora discute, se depositario del potere supremo nella Chiesa sia un soggetto sostanzialmente unico (il Pontefice, che condiziona l’altro, il Collegio episcopale), oppure due soggetti titolari entrambi della suprema potestà. Non manca chi prospetta una via intermedia parlando di collegialità dell’ufficio petrino. Il difetto di questa elaborazione è di voler mutuare categorie civilistiche, mentre è più coerente muovere dal significato teologico della concezione unitaria del potere nella Chiesa: bisogna considerare che il potere ecclesiastico è solo mediato dalle autorità della Chiesa che lo esercitano in nome del depositario divino. Indubbiamente due soggetti distinti sono titolari della potestà suprema: ma ciò non significa dualismo conflittuale nell’esercizio di essi. Elemento comune ai due soggetti titolari della potestà suprema è il Pontefice. Egli, per un verso, è depositario del potere sulla Chiesa e lo può esercitare personalmente; per altro verso, è presente nel corpo episcopale come soggetto indispensabile e legittimante.