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Una panoramica della struttura e delle potestà all'interno della chiesa cattolica. Vengono trattati i diversi tipi di potestà, come la potestà ordinaria e la potestà giudiziaria, e la loro esercitazione da parte del pontefice e dei vescovi. Inoltre, vengono descritte le assemblee di vescovi e il loro ruolo nella chiesa universale. Il documento si basa sulla costituzione dogmatica lumen gentium del concilio vaticano ii.
Tipologia: Appunti
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Potestà di governo can. 129-144 c.j.c.
Chiamata anche potestà di giurisdizione è il poter concesso da Cristo ai suoi apostoli e ai loro legittimi successori, per reggere e governare i fedeli e indirizzarli alla vita eterna. Sono abili alla (—) solo coloro che sono insigniti dell’ Ordine sacro riservandosi ai fedeli laici la semplice possibilità di cooperare nell’esercizio della medesima potestà. La (—) si distingue in legislativa , giudiziale ed esecutiva. Nell’ordinamento ecclesiale a differenza degli ordinamenti civili (ove le tre funzioni sono del tutto indipendenti) la distinzione non comporta la netta separazione delle tre funzioni in quanto esse sono, almeno in linea di principio, accentrate nel Pontefice a livello di Chiesa universale e nel Vescovo a livello di Chiesa locale. Dal punto di vista della titolarità , la (—) si distingue in: — ordinaria : è annessa ipso iure all’esercizio di un ufficio ecclesiastico determinato e si estingue con la perdita dell’ufficio stesso; — delegata : viene concessa direttamente a una persona senza l’attribuzione di un ufficio specifico, e risulta circoscritta alle facoltà concesse nel mandato di delega. La potestà ordinaria a sua volta può essere: — propria se connaturata all’ufficio stesso ed esercitata dal titolare dell’ufficio in nome proprio; — vicaria se è esercitata da soggetto diverso dal titolare. Espressione tipica di questa distinzione è la potestà rispettivamente del Vescovo e del suo vicario generale.
Potesta giudiziaria Diritto proprio ed esclusivo della Chiesa a giudicare a mezzo di propri tribunali [ vedi Tribunali ecclesiastici ]: — le cause che riguardano cose spirituali o annesse alle spirituali; — la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, relativamente alla determinazione della colpa e alla irrogazione di sanzioni ecclesiastiche. La (—) spetta alle Congregazioni [ vedi Congregazioni romane ] e ai Tribunali in particolare. Per quanto concerne le Congregazioni ricordiamo che: — la Congregazione per la dottrina della Fede svolge attività giudiziaria in materia di fede e privilegio paolino ; — la Congregazione per le cause dei Santi svolge la stessa attività nei processi di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio; — la Congregazione per la disciplina dei sacramenti e culto divino svolge la stessa attività in materia di concessioni di dispense matrimoniali per inconsumazione.
Sinodo dei Vescovi can. 342-348 c.j.c.
Assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse parti del mondo, si riuniscono in tempi determinati: — per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi; — per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica; — per studiare i problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo. Si noti che il (—) differisce sostanzialmente: — dal Collegio episcopale : quest’ultimo, infatti, risale alla volontà di Cristo da cui riceve direttamente la sua potestà mentre il (—) è un organismo di istituzione puramente ecclesiastica; — dal Concilio ecumenico : qui vi è la partecipazione dell’intero episcopato cattolico, nel (—) vi è solo una rappresentanza di esso. Il (—) non ha, a differenza del Concilio ecumenico, poteri legislativi. Esso può solo discutere sulle questioni che gli vengono proposte e formulare voti, senza però adottare alcuna decisione o emanare appositi decreti: per casi specifici e per materie determinate il Romano Pontefice può attribuire al (—) anche poteri deliberativi, nel qual caso le decisioni adottate dovranno essere sempre ratificate dal Pontefice. Il (—), benché istituzione stabile, non è un’assemblea permanente; esso, infatti, si riunisce solo quando lo ritiene opportuno il Sommo Pontefice. A tal riguardo il Codice prevede tre particolari tipi di assemblea in cui il (—) può riunirsi: — assemblea generale ordinaria in cui vengono trattati argomenti che riguardano direttamente il bene della Chiesa; — assemblea generale straordinaria in cui vengono trattati argomenti di carattere generale che però richiedono una soluzione sollecita; — assemblea speciale in cui vengono trattati affari che riguardano direttamente una o più regioni determinate: è composta di membri scelti da quelle regioni per le quali il (—) viene convocato.
Cardinali can. 349-359 c.j.c.
Sono i più alti collaboratori del Pontefice. I loro uffici sono di istituzione umana e non divina e nell’insieme, formano un collegio di natura particolare [ vedi Collegio cardinalizio ], denominato correntemente Sacro Collegio. I (—) collaborano col Romano Pontefice sia collegialmente nel Concistoro sia, come singoli, nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale. Di regola i (—) sono preposti ai dicasteri [ vedi Congregazioni romane ] e agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano oppure sono a capo delle più importanti diocesi di tutto il mondo cattolico. La nomina (detta anche creazione ) dei (—) spetta esclusivamente al Pontefice. La sua scelta deve cadere su uomini che siano almeno già sacerdoti ed eccellano per dottrina, moralità, pietà e
prudenza di comportamento: quelli che non sono già Vescovi , dopo la nomina debbono ricevere la consacrazione episcopale. Può verificarsi che il Pontefice annunzi di aver creato un (—) ma si riservi di farne conoscere il nome ( nomen in pectore sibi reservans ): in tal caso il designato sarà tenuto a osservare i doveri e godrà dei diritti dei (—) solo dal momento della successiva pubblicazione (che a volte avviene dopo anni) mentre, agli effetti delle precedenze, varrà la data della riserva in pectore. L’art. 21 del Trattato tra l’Italia e la Santa Sede, nonché diverse norme interne, prevedono per i (—) numerose serie di prerogative, privilegi, immunità ed esenzioni.
Collegio episcopale can. 336-341 c.j.c.
Soggetto della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del (—), e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo. Il (—) esercita la potestà sulla Chiesa universale: — in modo solenne nel Concilio Ecumenico ; — mediante l’ azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, a condizione che essa sia stata indetta o, comunque, liberamente recepita dal Romano Pontefice, in modo da realizzare un vero e proprio atto collegiale.
Laici can. 207-231 c.j.c.
I fedeli (—) e cioè, per esclusione, quelli che non sono né chierici né religiosi , costituiscono una delle componenti (dal punto di vista numerico la più rilevante) del popolo di Dio con una condizione costituzionale propria e autonoma espressamente riconosciuta e tutelata dall’ ordinamento canonico. I (—) come tutti i fedeli sono tenuti all’obbligo generale dell’apostolato e hanno diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni [ vedi Associazioni di laici ]. Sono tenuti anche al dovere specifico , ciascuno secondo la propria condizione, di animare le realtà temporali con lo spirito evangelico. È diritto dei fedeli (—) che venga loro riconosciuta la libertà che compete ad ogni cittadino; nell’esercizio di questa libertà essi debbono, però, ispirare la loro attività allo spirito evangelico e alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando, nelle questioni opinabili, di proporre la propria opinione come dottrina della Chiesa stessa. Nel contempo i (—), onde essere in grado di vivere, annunciare e, se necessario, difendere la dottrina cristiana e partecipare inoltre all’esercizio dell’apostolato, hanno l’obbligo di acquisire la conoscenza di tale dottrina, in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno. Nell’ambito del ministero proprio attribuibile ai laici, può e deve individuarsi uno specifico ministero coniugale. Il Codice ne dà la qualificazione giuridica quando sancisce che i coniugi cristiani sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia , nell’edificazione del popolo di Dio. I (—), se riconosciuti idonei , possono assumere determinati uffici ecclesiastici e, se dotati della necessaria scienza e prudenza, possono essere nominati periti o consultori per offrire, anche all’interno dei consigli istituzionalizzati, un ausilio ai Pastori della Chiesa. Ricordiamo, ad esempio, che i (—), su parere della competente Conferenza Episcopale , possono essere nominati giudici dei tribunali ecclesiastici. È riconosciuta ai (—) la facoltà di accedere alle università e facoltà ecclesiastiche [ vedi Università ecclesiastiche ] con la possibilità di ricevere dalla autorità ecclesiastica, il mandato di insegnare le scienze sacre. Per quanto concerne in particolare l’ esercizio del culto e l’ amministrazione dei sacramenti va ricordato che i (—) di sesso maschile, in possesso dei requisiti stabiliti dalla competente Conferenza Episcopale, possono essere assunti ai ministeri istituiti di lettore e di accolito , un tempo riservati esclusivamente ai chierici.
Personalità giuridica canonica
Soggettività canonica che si acquista con il Battesimo [ vedi Capacità giuridica canonica ]. Coloro che sono in attesa di ricevere il Battesimo [ vedi Catecumeni ] non sono ancora soggetti di diritto canonico; nei loro riguardi, però, sono previste norme di favore e la possibilità di ricevere la sepoltura ecclesiastica. La fine della persona fisica battezzata si verifica con la morte. In diritto canonico non vige, in linea di principio, l’istituto della presunzione legale di morte per cui, nei casi dubbi, è oltremodo difficile accertare l’avvenuta estinzione della persona.
Conferenza episcopale can. 447-459 c.j.c.
Assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio. Va precisato che la (—) non è stata concepita come organo intermedio di governo in senso stretto interposto tra la Santa Sede e i singoli Vescovi, ma, piuttosto, quale organo sopradiocesano vale a dire di collegamento e di unione, tra i Vescovi. In linea di massima la (—) comprende i presuli delle Chiese particolari di una nazione determinata (si parla quindi di (—) italiana, francese, statunitense, brasiliana etc.) tuttavia, a giudizio della Santa Sede, uditi i Vescovi diocesani e
— che consti di un ripetuto e costante esercizio di atti liberamente compiuti, accompagnati dall’ opinio iuris ac necessitatis cioè dal convincimento di compiere atti giuridicamente obbligatori; — che non sia contraria al diritto divino; — che sia, invece, razionale , abbia, cioè, un oggetto idoneo; — che esista una diuturnitas cioè una protrazione per un certo periodo di tempo, di regola non inferiore ai trenta anni. La (—) può essere: universale , se è in vigore in tutta la Chiesa; particolare , se è in vigore solo in determinati territori. In riferimento alla legge (scritta) può essere secundum legem (cioè conforme alla legge); contra legem (cioè contraria alla legge) e præter legem (letteralmente «al di fuori della legge»: se cioè stabilisce qualcosa di non esistente nella legge scritta). La (—), sia contra che præter legem , può essere revocata con legge o a mezzo di una consuetudine contraria; se, però, non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le (—) centenarie o immemorabili , né la legge universale revoca le (—) particolari.
Dispensa can. 85-93 c.j.c.
Esonero , in un caso particolare, dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica , concesso dall’autorità esecutiva competente oppure da chiunque ne abbia facoltà a norma del diritto o per legittima delega. Presupposto della (—) è una giusta e ragionevole causa rapportata alle circostanze del caso e alla gravità della legge dalla quale si dispensa; mancando ciò la (—) è invalida. Oggetto della (—) sono solo le leggi ecclesiastiche (non quelle divine) e tra queste solamente quelle che non definiscono elementi costitutivi degli istituti o atti giuridici. Il Vescovo diocesano che già ha il potere di dispensare dalle leggi diocesane e da quelle promulgate dal Concilio plenario o provinciale oppure dalla Conferenza episcopale , può, inoltre, dispensare validamente i fedeli, quando lo ritiene giovevole al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari, sia universali che particolari, emanate dalla suprema autorità della Chiesa, fatta eccezione per le leggi processuali e penali e per quelle la cui dispensa sia riservata alla Sede apostolica o ad un’altra autorità. Anche da queste ultime, però, qualsiasi ordinario (quindi anche il Vicario generale ) può dispensare quando sia difficile il ricorso alla Santa Sede e vi sia pericolo di grave danno nel ritardo a condizione che: — si tratti di (—) che la Santa Sede nelle medesime circostanze sia solita concedere; — non si tratti della legge sul celibato ecclesiastico dalla quale può dispensare solo ed unicamente il Romano Pontefice. Va sottolineato che sia la (—), sia la stessa facoltà di dispensare sono soggette ad interpretazione restrittiva.
Rescritti can. 59-75 c.j.c.
Atto amministrativo formulato per iscritto dall’autorità esecutiva competente, col quale, su richiesta di qualcuno, viene concesso un privilegio , una dispensa , una licenza o qualsiasi altra grazia o favore. Il (—) può essere richiesto da tutti coloro a cui non sia espressamente proibito; può essere richiesto anche a favore di una terza persona ed indipendentemente dal suo consenso. Esempio tipico è la dispensa dal matrimonio rato e non consumato che può essere concessa anche contro l’opposizione di uno dei due coniugi. Il (—) è invalido quando non sono esatti i motivi addotti nella richiesta. Per quanto attiene la cessazione del (—) è stabilito che nessun (—) è revocato a causa di una legge contraria, a meno che la legge stessa non disponga altrimenti; invece i (—) concessi dalla Sede apostolica [ vedi Santa Sede ] possono, alla scadenza, essere prorogati , per una giusta causa, dal Vescovo diocesano ma non oltre tre mesi. Le disposizioni stabilite per i (—) si applicano anche alle licenze (condizioni amministrative affinché si possa agire a norme di legge con la debita subordinazione al superiore) e alle concessioni di grazie fatte a viva voce , eccetto che il diritto stabilisca diversamente.
Azione missionaria can. 781-792 c.j.c.
Azione per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata. La direzione suprema e il coordinamento dell’attività missionaria compete al Sommo Pontefice e al Collegio dei Vescovi [ vedi Collegio episcopale ] che si avvalgono della collaborazione di una apposita Congregazione (la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e la propaganda della fede ). L’(—) diretta è svolta dai missionari cioè da coloro, sacerdoti (secolari, o regolari) o anche laici , inviati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere opera di evangelizzazione. Affiancano i missionari, i catechisti cioè fedeli laici, debitamente istruiti ed eminenti per vita cristiana, i quali sotto la guida dei missionari si dedicano a proporre la dottrina evangelica e a organizzare la vita liturgica della comunità e le opere di carità. Metodi e tappe dell’(—) sono disciplinati dal codice che ribadisce i principi della gradualità del dialogo con i non credenti e della adesione libera e spontanea alla fede cattolica.
Dei Verbum
Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione del Concilio Vaticano II , promulgata il 18-11-1965. La (—) tratta in particolare dei modi in cui si manifesta la Rivelazione e dell’interpretazione della Sacra Scrittura
Lumen gentium
Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II promulgata il 21-11-1964. La (—) spiega innanzitutto la natura della Chiesa come strumento dell’unione con Dio e dell’unità del genere umano; quindi tratta della vocazione del Popolo di Dio , della gerarchia dei laici , dell’indole escatologica della Chiesa e della funzione soccorritrice della Beata Vergine Maria. Tale costituzione costituisce, in effetti, il fondamento dottrinale di tutta la legislazione conciliare e, anzi, di tutto l’ordinamento ecclesiastico.
Codice di diritto canonico
Raccolta ufficiale di norme vigenti di diritto canonico. La prima versione fu promulgata nel 1917 da Benedetto XV ( Codice pio-benedettino ) con la costituzione « Providentissima mater », ed entrò in vigore il 19 maggio 1918. Restavano escluse dalla disciplina del (—) sia la materia liturgica, sia il diritto della Chiesa orientale, sia il diritto pubblico, cioè i rapporti tra Stato e Chiesa, che venivano regolati dai Concordati [ vedi Concordato ecclesiastico ]. Il (—) risultava composto di 2414 canoni suddivisi in cinque libri, dedicati rispettivamente all’elenco delle fonti di produzione ed al sistema di computo del tempo; alla disciplina dello status dei membri della Chiesa; all’indicazione dei mezzi per il raggiungimento dei fini della Chiesa; alle norme di carattere generale; alle norme sui delitti e sulle pene ecclesiastiche. Vi era, inoltre, una Appendice formata da otto documenti riguardanti argomenti non trattati nel (—), come ad esempio l’ elezione del Pontefice regolata, allora, dalla Costituzione di Pio X « Vacante Sede Apostolica » (1904). Con l’entrata in vigore del (—) venivano abolite le precedenti leggi generali e particolari in contrasto con le disposizioni del (—); tutte le leggi anteriori non contenute nel (—), eccettuate le disposizioni dei libri liturgici e del diritto divino; le pene non menzionate nel (—); le consuetudini contra legem. Nessuna mutazione subivano invece le consuetudini praeter legem ; le leggi particolari non contrarie al (—); i diritti giustamente acquisiti dalle persone fisiche e morali; i privilegi e gli indulti della S. Sede non espressamente revocati dal (—). Per le altre materie restavano in vigore le norme precedenti non contrarie alle prescrizioni del (—) che andavano, comunque, interpretate secondo i principi del diritto anteriore. La seconda versione del (—) è stata promulgata da Giovanni Paolo II con la costituzione « Sacrae disciplinae leges » del 25 gennaio 1983 ed è entrata in vigore il 27 novembre 1983. Il nuovo (—) non costituisce affatto una semplice revisione di quello pio-benedettino ma una vera e propria riforma nata dalla necessità di rivedere le norme, confrontandole con il nuovo spirito del Concilio Vaticano II , e provvede a tutti gli istituti nuovi che traggono origine dal dettato conciliare. Il nuovo (—) risulta composto da 1752 canoni ripartiti in sette libri dedicati rispettivamente alla disciplina delle fonti del diritto , delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni ; alla disciplina dell’ insegnamento cattolico in tutte le sue forme, alla disciplina dei sacramenti e degli altri atti del culto divino ; all’ acquisizione , amministrazione e alienazione di beni , contratti , fondazioni e pie volontà in genere; alle sanzioni previste per i vari delitti ; alle procedure. Il (—) oggi vigente, al pari del precedente, riguarda la sola Chiesa cattolica di rito latino in quanto per quella di rito orientale è stato emanato un codice a sé. Esso non riguarda, inoltre, la materia liturgica le cui leggi mantengono il loro vigore eccetto quelle contrarie ai canoni del (—). I canoni del (—) non abrogano né derogano alle convenzioni ( concordati ) stipulate dalla S. Sede con gli Stati e le altre società politiche, che, pertanto, rimangono in vigore anche se contrastanti con le norme del (—). Con l’entrata in vigore del (—) sono stati abrogati il (—) del 1917; tutte le altre leggi, sia universali che particolari, contrarie alle disposizioni del (—), a meno che, per quelle particolari, sia diversamente disposto; ogni legge penale, generale o particolare, non richiamata dal (—); tutte le altre leggi disciplinari universali che riguardino una materia che viene riordinata integralmente dal (—).
Gaudium et spes
Costituzione pastorale sui rapporti tra Chiesa e mondo contemporaneo del Concilio Vaticano II , promulgata il 7-12-1965. La (—) esamina le condizioni dell’uomo nel mondo contemporaneo e la missione che la Chiesa è tenuta a perseguire in questo mondo. La costituzione è diretta, per queste ragioni a tutti gli uomini, battezzati e non battezzati.
Corpus juris canonici
Insieme delle collezioni ufficiali di decretali pontificie, emanate dal Decretum magistri Gratiani in poi. Esso risulta costituito dalle Decretali di Gregorio IX (1234), dal Libro VI di Bonifacio VIII (1298), dalle Clementinae di Clemente V, a cui si aggiunsero tre raccolte private: il decreto di Graziano (1140), le Extravagantes di Giovanni XXII e le Extravagantes communes. Il testo definitivo del (—) fu approntato da una commissione istituita da Pio V e venne promulgato da Gregorio XIII nel
Il (—) rimase in vigore fino al 1917, quando venne emanato il Codice di diritto canonico.