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sintesi del libro del professor Marco Canonico, unipg.
Tipologia: Sintesi del corso
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Capitolo primo: L’ORDINAMENTO CANONICO 1.La peculiarità dell’ordinamento canonico La parola chiesa (ecclesia) deriva dal greco ed ha il significato di adunanza o assemblea. La chiesa è un’aggregazione umana, universale, che ha come fondamento la fede religiosa che rappresenta il vincolo coesivo dei suoi membri. La concezione di chiesa come popolo di Dio è stata descritta nella costituzione dogmatica Lumen Pentium del concilio vaticano II (1962-1965); nello stesso documento è stata riaffermata la necessita di un ordinamento giuridico della chiesa. Ciò è stato riprodotto nel codice del 1983 in cui viene identificato l’equilibrio che sostiene e regola il rapporto esistente tra due elementi, l’umano e il divino, da cui risulta la complessa realtà della chiesa. Il fatto che la comunità di fedeli e la società costruita con strumenti di governo non siano due cose diverse, impone una valutazione che non alteri le modalità di esistenza, di manifestazione e di rilevanza proprie dei due elementi. In sintesi, si può identificare così gl’elementi che caratterizzano la chiesa, presenti nel cod. canonico:
carismatica. Altrettanto negativa era la valutazione di chi considerava il diritto come espressione del potere della gerarchia ecclesiastica capace di limitare la libertà cristiana. Tuttavia, la chiesa cattolica considerata come comunità e come ente sociale unitario ed ordinato e organizzato, ha un proprio ordinamento giuridico, originario e sovrano, cioè indipendente sia nell’origine che nel funzionamento. Nell’ordinamento giu. can. sono presenti elementi caratterizzanti che evidenziano la ratio di ogni strumento giuridico, norma, intervento delle autorità, e la ratio sostanziale è il bene spirituale di ogni fedele. Un elemento caratterizzante è la sua elasticità. Sono molte le situazioni in cui essa si manifesta per risolvere tutte le esigenze delle coscienze. L’ordinamento prevede vari strumenti mirati ad attenuare la rigidità o la generalità delle previsioni normative ed a risolvere un conflitto tra giustizia sostanziale e formale. È evidente che quello che nel diritto è chiamata certezza del diritto, nell’ordinamento canonico non rappresenta un limite invalicabile. Una delle manifestazioni più rilevanti dell’elasticità è costituita dall’ equità canonica. È chiaro che nell’ordinamento canonico la certezza del diritto ha una accezione diversa da quella che ha in un ordinamento statuale democratico moderno. In sostanza, chi governa e chi giudica nella chiesa nell’affrontare situazioni soggettive deve sempre attenere ai principi di equità canonica e tenere presente la salvezza delle anime, che deve essere la legge suprema (art.can.1752 norma di chiusura).
Il codice canonico presenta vari istituti che sono concepiti ed attuati nella logica dell’equità.
2.Le fonti del diritto canonico
La considerazione della salus animarum come idea base dell’ordinamento della chiesa ha una rilevanza giuridica, visto il concetto di chiesa. Alla base del diritto positivo canonico si ha il diritto divino , che regola la chiesa come società soprannaturale. Il diritto divino è un complesso di regole che non sono state poste dalla chiesa, ma grazie ad essa sono fatte valere.
I cambiamenti del XX sec che hanno interessato tutto il mondo, non potevano non coinvolgere anche la chiesa cattolica che, nel frattempo aveva costituito le sue strutture in tutti i paesi dei vari continenti. Ma i mutamenti più incisivi, che hanno obbligato la chiesa a darsi una nuova disciplina sono arrivati con il Concilio Vaticano II (1962-1965), durante il quale è avvenuta una riconsiderazione sulla Chiesa, sulla missione, strutture, istituzioni. Quindi, anche se il lavoro di revisione è iniziato nel 1917, in realtà i documenti del concilio ed il magistero del papa Paolo VI hanno costituito le nuove fonti.
Una fase preliminare importante fu costituita dall’individuazione dei principi ispiratori del nuovo codice. Ciò significava che non ci si poteva limitare a qualche innovazione, ma che bisognava manifestare conoscenza e coscienza dei cambiamenti che erano avvenuti nella chiesa e delle nuove linee dottrinali emerse nel concilio vaticano II. I principi individuati sono stati:
Il codice vigente è articolato in 7 libri, 1757 canoni; è stato promulgato da papa Giovanni Paolo II nel 1983. Lo stesso papa ha emanato anche nuove norme, riguardanti la struttura il funzionamento della Curia romana. Il codice ha avuto valenza universale e si riferisce alla chiesa cattolica di rito latino. Tale codice disciplina un fenomeno istituzionale di dimensione universale; ma lascia spazi a disciplinare casi particolari prodotti da legislatori che intervengono per disciplinare esigenze locali. Tuttavia, la chiesa latina ha sempre mantenuto una fondamentalità di rito, governo e disciplina prima con il codice del 1917 e poi con quello del 1983. Ma esistono chiese antiche in Asia, Africa, Medio Oriente, Europa Occidentale, che conservano lo stesso patrimonio dottrinale e teologico, che riconoscono l’autorità del papa, ma che hanno conservato una grande autonomia e particolare regole giuridiche. Queste sono le chiese di rito orientale. Esse sono rimaste fuori dal fenomeno dell’elaborazione giuridica canonica durato per secoli, per la posizione geografica, per la distanza dalla cultura latina, ciò ha reso difficili i rapporti con la chiesa di Roma e con il papa. Dopo molto studio nel 1990 si è arrivati alla promulgazione del codice dei canoni delle chiese orientali.
Il codice non contiene una definizione della legge; manca una definizione formale, in quanto sono stati tanti gli strumenti normativi usati; oltre agl’atti normativi chiamati leggi, ci sono i decreti, le costituzioni apostoliche, le bolle pontificie, i rescritti. In generale si può dire che è legge ogni comando posto da chi nella chiesa è titolare del potere legislativo.
Nel can.7 si dice soltanto che la legge è istituita quando è promulgata, nel rispetto della procedura. Non va dimenticata la fonte rappresentata dalle norme contenute nei concordati e negli accordi stipulati con gli stati; le clausole presenti in essi si possono configurare come leggi speciali in grado di derogare il diritto canonico nell’ambito del territorio dello stato stipulante. Per quanto riguarda l’applicazione della legge:
Nel codice ci sono delle esenzioni dall’obbligo giuridico di osservare le norme poste (can. 14). Una prima ipotesi è quella del dubbio del diritto , che si ha quando in dottrina non v’è accordo sull’esistenza stessa del comando. Altro caso è il dubbio di fatto , che si registra quando ci si può chiedere se in caso particolare il fatto o un atto rientra nella previsione normativa. Più complessi sono i casi riconducibili all’ignoranza o all’errore; il principio generale è nel senso che l’ignoranza o l’errore non sono esimenti e non si presumono. Tuttavia in alcuni casi può cadere l’obbligo. È il caso dell’ignoranza non colpevole della legge penale. Nel codice sono previste norme sull’interpretazione delle leggi (can16), sono fissati questi principi:
primo luogo, la capacità giuridica , poi la capacità d’agire. Entrambe queste capacità possono risultare condizionate o limitate da alcuni elementi oggettivi o legali, età, sesso, sanzioni penali… Per il codice (can. 97) la persona è maggiorenne a 18 anni, mentre il minore rimane soggetto nell’esercizio dei suoi diritti alla potestà dei genitori.
Va osservato che l’esercizio dei doveri e dei diritti non è possibile in assenza della comunione ecclesiale, cioè se manca la professione della fede. Il pieno esercizio dei doveri e dei diritti non è possibile in presenza di sanzione penale, in tal caso l’impedimento non è generale, né radicale, né definitivo. Il can. 224 si riferisce a doveri e diritti comuni a tutti i fedeli, ciò lascia intendere che i doveri precedono i diritti. Si vuol precisare che il battesimo è l’atto costitutivo della persona del fedele, il battezzato acquisisce uno status che produce effetti nella società ecclesiale, quindi conseguenze giuridiche, quindi doveri e diritti. Ad esso va riconosciuta la titolarità di situazioni sociali e giuridiche effettive di libertà responsabile derivanti dal battesimo. Sono questi i diritti fondamentali. Quando l’ordinamento giuridico canonico va a precisare quei diritti e li garantisce con opportune norme, tali diritti non potrebbero mai alterare i caratteri ed il funzionamento della costituzione gerarchica della chiesa. A conferma del legame inscindibili esistente tra doveri e diritti, va precisato che, in presenza di comportamenti attinenti ai doveri previsti, vengono riconosciuti i diritti fondamentali. Nel can. 208 è affermato il principio d’uguaglianza, tra i fedeli non si può parlare né di ineguaglianza a causa dell’appartenenza nazionale, dell’origine etica, condizione sociale, sesso, dato che tutti, entrando nella chiesa, assumono uno status comune e danno attuazione al principio di cattolicità; ciò significa che tutti hanno risposto alla chiamata rivolta a tutte le creature umane. Si tratta di una posizione paritaria, sostanziale e non formale. È opportuno precisare due aspetti. Una prima questione riguarda l’affermazione dell’uguaglianza tra i fedeli e del conseguente divieto di discriminazione in ragione del sesso. Ciò può suscitare perplessità. La storia della chiesa ha fatto registrare una prassi di considerazione discriminante e punitive verso la donna. Oggi, la situazione è mutata in quanto la chiesa ha fatto suo il processo di emancipazione femminile nella società moderna. Così situazioni discriminanti sono stata cancellate. Rimane in vita la questione di non poter conferire alle donne il sacerdozio ministeriale, che tuttavia non va a toccare la dignità personale, ma solo una distinzione di funzioni.
L’altra questione è rappresentata dal fatto che nella dottrina tradizionale la chiesa era descritta come societas ex se inaequalis, cioè come aggregazione di persone non uguali fra loro. Questo era dovuto ad una concezione che dava troppa importanza all’organizzazione gerarchica. Il Concilio Vaticano II non ha fatto propria tale concezione ed ha negato che la chiesa sia un’aggregazione di persone non uguali, non contraddicendo così il fatto che la chiesa sia una società gerarchicamente ordinata.
Il codice canonico enuncia i doveri ed i diritti fondamentali riconosciuti a tutti i fedeli battezzati:
Posto lo status paritario per tutti i fedeli in relazione all’uguale dignità acquistata con il battesimo, la prima articolazione è quella che distingue tra laici e chierici. Il legislatore del 1983 si è sforzato per evitare qualsiasi contrapposizione tra le due categorie. Entrambi le componenti sono essenziali e costitutive della chiesa.
a. I laici costituiscono la maggioranza dei fedeli battezzati, non hanno ricevuto l’ordine sacro. I laici sono i fedeli, uomini e donne, che vivono la vita comune, contribuendo alla diffusione della dottrina cristiana. Il termine laico ha la sua origine il Grecia e significa popolare e si addice bene a coloro che sono la parte numerosa del popolo di dio. Il codice ha evidenziato il ruolo del laicato nella vita della chiesa. Doveri e diritti dei laici. Tenuto conto di quanto detto del rapporto tra doveri e diritti, il codice dispone che i laici otre agli obblighi ed hai diritti comuni a tutti i fedeli, sono tenuti ad osservare obblighi speciali e godono di diritti particolari:
Il codice fissa alcune regole concernenti la rappresentanza, la validità degli atti collegiali, i mutamenti sostanziali della persona giuridica e la questione della destinazione dei beni. Negli ordinamenti giuridici degli stati moderni si hanno norme per il riconoscimento civile delle persone giuridiche canoniche. Ricordiamo che, in attuazione dell’art.7 dell’accordo di villa madama 1984, sulla base della disciplina scaturita da un successivo accordo la legge italiana n. 222/1985 ha dettato norme per il riconoscimento civile di enti ed istituzioni aventi il fine di religione o culto e per la disciplina riguardante il loro funzionamento, il loro trattamento fiscale e le forme di finanziamento.
Il codice del 1983 dedica il libro VI alla materia penale ed al potere sanzionatorio che compete all’autorità cui spetta regolare l’organizzazione ecclesiastica. Se i battezzati tengono comportamenti contrari alla loro fede o atti che il diritti li ritiene come delittuosi, ad essi vengono applicate delle sanzioni particolari, cioè spirituali con rilevanza giuridica. Lunga e vivace è stata la discussione sulla possibilità/necessità dell’esistenza di un diritto penale cattolico. Il legislatore del 1983 ha saputo cogliere questa contestazione apportando delle innovazioni alla dottrina. L’ordinamento canonico, ad oggi, sancisce che nessuno è punito “se la violazione esterna della legge o precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o colpa”. Da questa formulazione si evince che il delitto consiste in una violazione grave ed esterna della norma penale ; il codice individua così l’elemento oggettivo (violazione esterna del precetto o legge) e l’elemento soggettivo (imputabilità grave o dolosa o colposa). Come fonti dell’imputabilità sono da intendersi il dolo , che è la volontà di violare la legge, o la colpa , che è la violazione di una legge per omissione della debita diligenza. Il codice prevede interventi penali per riparare uno scandalo, ristabilire la giustizia e per far emendare chi abbia commesso atti illeciti o punibili; solo eccezionalmente ed in casi molto gravi gli interventi sono a carattere punitivo ed espiatorio. In ogni caso prima di arrivare a ciò si ricorre sempre ad interventi di carattere pastorale, visti come interventi di correzione fraterna e tentativi per far emendare il colpevole. Manca, la certezza della pena. Anche il sistema penale nell’ordinamento canonico risponde ad una ratio diversa da quella dell’ordinamento statale. La legge penale è quella emanata da chi ha potestà legislativa nella chiesa, a livello universale o locale, cioè possono emanare queste leggi il papa, il concilio ecumenico ed i vescovi diocesani. I legislatori inferiori possono aggiungere altre pene oltre a quelle universali; come possono anche determinare una pena nel caso una legge universale la preveda solo in modo indeterminato o facoltativo. Il precetto penale può essere emanato da chi esercita la potestà di governo nella chiesa; esso è un comando rivolto ad un determinato soggetto, comminando al medesimo una pena per un comportamento ritenuto delittuoso.
Sono ritenuti incapaci di delitto coloro che non hanno abitualmente l’uso della ragione, anche se apparivano sani di mente mentre commettevano il fatto. Per quanto riguarda l’imputabilità e la punibilità il codice prevede alcune circostanze che riguardano lo stato e le condizioni della persona e che si riferiscono all’uso della ragione, alla minore età, alla violenza, al timore grave, alla legittima difesa…
Il principio di legalità nell’ordinamento giuridico dello stato moderno, in materia penale, rappresenta un principio generale inderogabile. Esso è previsto, in qualche modo, anche nell’ordinamento canonico ma in modo non assoluto e tassativo. Poniamo a confronto alcune norme del codice:
Vediamo in sintesi i principali delitti di cui possono rendersi responsabili i fedeli, per cui sono previste le sanzioni:
Il codice non contiene una definizione della pena, ma è fondamentale un concetto generale: la pena può colpire chi si è reso responsabile di un comportamento punibile consistente nella privazione di un bene, spirituale o materiale, di cui la chiesa può disporre. L’ordinamento prevede due tipi di sanzioni penali.
disposizione tre gradi di giudizio. Ma come norma generale il codice sancisce che le cause sullo stato delle persone non passano mai in giudicato. a. è competenza della chiesa conoscere e definire le cause circa la sussistenza del vincolo matrimoniale dei battezzati poiché tale vincolo è nato dal sacramento del matrimonio che è indissolubile; pertanto possono essere previste o la validità o la nullità ma non l’annullamento. b. i coniugi possono impugnare il matrimonio. c. il matrimonio canonico può essere impugnato quando sia stato celebrato in presenza di uno o più degli impedimenti previsti dal codice. Inoltre il matrimonio può essere dichiarato nullo qualora uno dei coniugi risultava incapace di contrarlo o aveva ammesso un consenso viziato. d. il codice contiene disposizioni circa l’introduzione della causa, la costituzione delle parti, le prove ed il contraddittorio e. nel processo matrimoniale deve essere rispettato il principio della doppia sentenza conforme. Dopo una 1 sentenza emanata dal tribunale di primo grado, è prevista la pronuncia del tribunale d’appello che può confermare la 1 sentenza, in tal caso il matrimonio sarà dichiarato valido o nullo dal momento della celebrazione. Se la pronuncia del tribunale d’appello risulterà diversa bisognerà investire della causa il tribunale della Rota Romana, come terza istanza, la cui pronuncia consentirà l’acquisizione di una doppia sentenza conforme.
1.Il collegio apostolico ed il collegio episcopale
L’idea base che regge la struttura istituzionale della chiesa è quella sancita nel can.330, che ha fatto proprio il magistero del Vaticano II. Nel canone si ricorda che il gruppo dei primi 12 seguaci di cristo, costituirono un unico collegio, per la stessa ragione il pontefice romano ed i vescovi sono tra di loro congiunti. Come Pietro fu posto a capo del collegio e degli apostoli, così il papa è costituito a capo del collegio dei vescovi e loro capo.
La dottrina canonistica moderna ha evidenziato il significato di collegio e le sue conseguenza. Il collegio apostolico e poi quello episcopale vanno considerati come un corpo di persone corresponsabili ; è un gruppo di fedeli battezzati cui viene conferita con il sacramento dell’ordine della missione e le relative potestà, sia personalmente che congiuntamente.
Il principio che da 2 millenni presiede l’organizzazione della società dei battezzati è che il popolo di dio va guidato e governato e ad esso va tramandato quel complesso di verità rivelate. L’esistenza della gerarchia della chiesa non è un dato fine a se stesso, essa non può essere concepita come un complesso di centri di potere. Le strutture e le istituzioni cui essa dà vita nel tempo e nei diversi contesti sono finalizzate ad assolvere l’ufficio pastorale per il perseguimento dell’interesse spirituale proprio di ogni fedele. In altre parole l’ordinamento gerarchico ha un carattere strumentale. Questo consente di individuare i limiti all’uso ed all’esercizio della potestà della chiesa.
La società ecclesiale comprende il popolo di dio in una unità organica e come una struttura sociale organizzata che possiamo denominare organizzazione ecclesiastica. Parlando di essa ci riferiamo ad un principio di distribuzione delle funzioni fra persone ed organi. La potestà nella chiesa è la facoltà di produrre effetti spirituali con rilevanza anche giuridica, legittimata da una posizione di superiorità. Alla chiesa visibile e gerarchicamente ordinata competono dunque la titolarità e l’esercizio delle necessarie potestà per conseguire i fini e il corretto funzionamento delle strutture. Va, però, tenuta presente la concezione di potestà come servizio, come quanto affermato nella costituzione dogmatica del vaticano in cui sia afferma che coloro che sono rivestiti di sacra potestà servono i fratelli, tale facoltà viene conferita a fedeli battezzati cui compete un potere giuridico. In questa concezione generale va collocata la distinzione fra potestà di ordine e potestà di giurisdizione.
5.La sede primiziale di Roma e le podestà del sommo pontefice
Fin dall’inizio risulta che alla comunità cristiana di Roma era stata riconosciuta una preminenza e le era riservato un onere particolare per il fatto di essere stata fondata dal capo degli apostoli. La preminenza di cui godeva già dall’inizio la chiesa di Roma non era un primato, come lo è oggi; la storia con i vari conflitti ha contribuito ad elaborare una certa concezione dell’esercizio della potestà primiziale ed a definire le modalità del suo esercizio. Già nella dottrina della metà del II sec, è affermato il primato del vescovo di Roma. Va notato che ad oggi si sta approfondendo dal punto di vista teologico la dottrina riguardo l’esercizio del primato pontificio nei suoi rapporti con le altre chiese cristiane. La vacanza della Sede Apostolica costituisce un momento particolare, importante nella chiesa e molti pontefici le hanno dedicato interventi normativi al fine di assicurare la piena libertà di scelta senza ingerenze esterne. La vacanza si può dare per la morte del papa o per rinuncia, come capo delle chiesa. Affinche la rinuncia sia valida, deve essere esercitata liberamente e sia manifestata con le giuste modalità; si tratta di un evento raro che si è registrato solo due volte, la 1 volta nel 1924 con papa Celestino V e la 2 volta nel 2013 con papa Benedetto XVI. In dottrina, ma solo in teoria, si sono previsti altri due casi in cui si potrebbe dare vacanza della sede con una forma di deposizione: il caso del pontefice che cadesse in eresia notoria e il caso del pontefice che fosse colto da malattia grave che danneggiasse sensibilmente ed in modo irreversibile le facoltà intellettive o volitive. In questi casi si creerebbe il problema delle procedure per constatare il fatto dai giudici che andrebbero a ricoprire un ruolo più alto di quello del pontefice. Ne il codice, ne le leggi speciali contengono norme relative a ciò. Secondo il canone 335 del codice canonico, mentre la sede romana è vacante, nulla può essere modificato nel governo della chiesa universale e si devono osservare le norme speciali emanate per tali circostanze. Il potere di governo che spetta ai cardinali è solo quello previsto nelle norme speciali; ad essi non compete alcuna forma di giurisdizione nelle questioni spettanti al sommo pontefice quando era in vita. Al collegio dei cardinali nel tempo della sede vacante, è affidato il governo della chiesa solo per sbrigare gli affari correnti o indilazionabili. Tutti i responsabili dei dicasteri decadono dal loro ufficio; permangono il cardinale Camerlengo ed il cardinale Penitenziare per le loro responsabilità. Si può dire che al vertice della chiesa vige un sistema di monarchia elettiva, perché il sommo pontefice è sempre stato eletto, anche se inizialmente le modalità erano diverse. La procedura messa in piedi oggi, con fatica, afferma che il collegio dei cardinali è l’organo competente ad eleggere il nuovo vescovo di Roma scegliendo la persona ritenuta più idonea a governare la chiesa. Il collegio cardinalizio si riunisce in conclave, l’elezione del papa deve ora avvenire per scrutinio ed è richiesto il quorum di almeno 2/3 dei votanti per la validità dell’elezione. Questo è quanto disposto dopo le modifiche fatte da papa Benedetto XVI con le lettere apostoliche. In virtù delle vigenti norme non è più consentito usare altri sistemi di elezione, come l’acclamazione o l’ispirazione. Il sistema di elezione del papa non ha mai comportato alcuna investitura popolare. Dal diritto positivo i cardinali hanno il potere di designare la persona; non sono loro che conferiscono la potestà, ma l’eletto, accetta l’elezione, ottiene la piena e suprema potestà in forza della legge divina che ha stabilito la continuazione del primato di Pietro nei suoi successori. Tuttavia, i cardinali costituiscono un organo centrale a cui è affidato un ruolo di continuità e di stabilità nel governo della chiesa romana. Bisogna, infine dire che le norme speciali emanate tutelano il più assoluto segreto su tutto quanto concerne le fasi del conclave e la piena libertà degli elettori. Per ricevere l’investitura pontificia è sufficiente essere una persona battezzata di sesso maschile.
Il codice canonico dedica una parte all’assetto istituzionale ed alla costituzione gerarchica della chiesa e al vertice dell’istituzione, cioè il papa. Il codice illustra in modo chiaro le potestà del vescovo della chiesa di Roma can. 331, vediamo alcuni concetti contenuti nella norma:
Nell’esercizio delle sue potestà il pontefice incontra limiti che sono costituiti dal diritto divino, naturale e positivo. Per quanto riguarda il rispetto del diritto divino, si precisa:
I vescovi sono i responsabili del governo del popolo di dio sparso in tutto il mondo. Il codice dice che sono i successori degli apostoli in forza dell’ordine ricevuto nella sua pienezza. Con la consacrazione episcopale ricevono le funzioni per il governo per il governo del popolo di dio da esercitarsi nella comunione gerarchica con il capo del collegio e gli altri vescovi. Il codice afferma che solo il papa può nominare liberamente i vescovi o confermare quelli eletti in modo legittimo da altri organi con l’approvazione della santa sede. Una norma obbliga i vescovi ad emettere la professione di fede ed a presentare giuramento di fedeltà alla sede apostolica prima di prendere possesso del loro ufficio. Queste due disposizioni sono conseguenza del principio dell’unità della potestà sacra che viene conferita con il sacramento dell’ordine e del principio
Va precisato che, il concilio ecumenico costituisce la forma solenne di funzionamento del collegio episcopale, attraverso la riunione fisica dei suoi membri in un dato luogo e momento. Tuttavia il collegio dei vescovi è un organo permanente, a differenza del concilio che rappresenta un evento episodico ed occasionale.
Al concilio Vaticano II va il merito di aver riconosciuto al collegio episcopale la titolarità di una potestà suprema e piena sulla chiesa, insieme al papa. L’esistenza e la composizione del collegio episcopale esprime la varietà e l’universalità della chiesa, società di fedeli. Dal magistero del vaticano II si evince come la struttura gerarchica del collegio episcopale sia finalizzata ad assicurare l’unità e l’accordo nell’esercizio dell’unica sacra potestà. Diventa necessario fare delle considerazioni sul problema se e fino a che punto la pluralità istituzionale propria dell’ordinamento della chiesa possa recepire le conseguenze che si potrebbero trarre dalla dottrina esposta in tema di esercizio collegiale della potestà o di governo collegiale ai vari livelli; quindi porre il problema di una democrazia o di una struttura gerarchica della chiesa. Un governo collegiale, tecnicamente inteso, è nella chiesa inconciliabile con la potestà primaziale del papa, in cui ogni potere si concentra e con cui è necessario rimanere in comunione. Inoltre, il governo collegiale è inconciliabile anche con la gerarchia che esiste fra le chiese particolari, fra cui quella di Roma che ha una posizione preminente e rappresenta la prima sede. Non è ipotizzabile, in alcun organo una messa in minoranza del pontefice, il quale non è al paro degl’altri nel collegio episcopale. Nella tradizione cattolica vi è un momento d’esercizio collegiale della potestà giurisdizionale ed è il concilio ecumenico; ma neppure questo è il caso di un governo collegiale, infatti, spetta al papa convocarlo, presiederlo e confermarlo. Il papa non partecipa alle votazioni del concilio. Per riconoscere efficacia giuridica al principio della collegialità, non si può tener distinto l’esercizio personale della potestà da parte del papa dall’esercizio collegiale della stessa potestà da parte dei vescovi uniti al papa. Dal vaticano II e dal codice del 1983, si evince che: a. È rimesso alla volontà del papa riconoscere le circostanze l’opportunità di operare interventi personali o collegiali b. Il papa può sempre intervenire negli affari della chiesa universale e delle singole chiese c. (^) I vescovi possono esercitare la potestà collegiale purché il capo del collegio li chiami ad un’azione collegiale o l’approvi liberamente Non c’è un comportamento dovuto del papa in rapporto all’esercizio dell’attività collegiale, neanche per quanto riguarda il concilio ecumenico. Spetta al pontefice individuare le necessità della chiesa, il problema sostanziale è quello di considerare il rapporto tra papa e vescovi secondo la natura stessa della funzione e del ministero episcopale, collocando le questioni giuridiche in un quadro in cui sia pieno riconoscimento ed una applicazione ampia del principio della sollicitudo omnium ecclesiarum, vale a dire della cura pastorale e dell’impegno di governo per tutte le chiese. La sollicitudo non è un concetto giuridico, si possono fissare l’ampiezza ed i limiti di tale responsabilità: a. (^) La sollicitudo è rivolta alla promozione ed alla difesa dell’unità della fede e della disciplina comune a tutta la chiesa b. Contribuisce all’utilità della chiesa universale c. Non è esercitata con atti di giurisdizione Manifestazioni di tale sollicitudo sono i concistori, i sinodi, le conferenze episcopali, i concili particolari…
Il pontefice può non solo convocare il concilio ecumenico, può avvalersi del contributo dei vescovi nei modi che egli ha diritto di definire. Un primo modo di svolgere l’attività collegiale non conciliare è rappresentato dal sinodo dei vescovi. Si tratta di un assemblea di vescovi, può essere utile per dare informazioni e consigli. Il sinodo dei vescovi ha una composizione varia, la maggioranza dei membri è scelta dai vescovi, altri sono eletti da altri organismi o nominati dal papa. Il sinodo dei vescovi può riunirsi:
Altro modo per collaborare con il papa sono i concili plenari e provinciali, che sono forme più limitate, che riunisco i vescovi di una regione. Poi ci sono modi con cui i vescovi, specialmente quelli che sono anche cardinali, collaborano in modo stretto con il papa ad esempio: i concistori in cui si riuniscono i cardinali per trattare questioni gravi; le conferenze episcopali in cui i vescovi esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali a beneficio dei fedeli di quel territorio.
A tale funzione è legata l’evangelizzazione e la vita della chiesa. Ad essa va collegata anche la capacità di interpretare il vangelo, in tutti i tempi ed i luoghi.
La società della chiesa si articola in chiese particolari. Ciò può essere visto come una forma di società pluralistica religiosa senza poter mutare le regole proprie del pluralismo sociale e politico. Questa impossibilità è dovuta dall’ordinamento gerarchico che caratterizza la chiesa cattolica. Il concilio vaticano II ha avuto cura nel descrivere ciò ed il codice canonico del 1983 ne ha seguito le orme. I principi contenuti nel concilio vaticano II e poi ritrovati nel codice possono essere così riassunti: