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Diritto canonico unipg, Sintesi del corso di Diritto Canonico

sintesi del libro del professor Marco Canonico, unipg.

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015
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Capitolo primo: L’ORDINAMENTO CANONICO
1.La peculiarità dell’ordinamento canonico
La parola chiesa (ecclesia) deriva dal greco ed ha il significato di adunanza o assemblea. La chiesa è
un’aggregazione umana, universale, che ha come fondamento la fede religiosa che rappresenta il vincolo
coesivo dei suoi membri.
La concezione di chiesa come popolo di Dio è stata descritta nella costituzione dogmatica Lumen Pentium
del concilio vaticano II (1962-1965); nello stesso documento è stata riaffermata la necessita di un
ordinamento giuridico della chiesa. Ciò è stato riprodotto nel codice del 1983 in cui viene identificato
l’equilibrio che sostiene e regola il rapporto esistente tra due elementi, l’umano e il divino, da cui risulta
la complessa realtà della chiesa. Il fatto che la comunità di fedeli e la società costruita con strumenti di
governo non siano due cose diverse, impone una valutazione che non alteri le modalità di esistenza, di
manifestazione e di rilevanza proprie dei due elementi.
In sintesi, si può identificare così gl’elementi che caratterizzano la chiesa, presenti nel cod. canonico:
1. Il popolo di dio è costituito da tutti coloro che, attraverso il battesimo entrano a far parte del corpo
mistico di cristo.
2. Il popolo di dio costituisce la chiesa cui cristo, fondatore, ha affidato la missione di salvare il mondo.
3. La chiesa si presenta come una società organizzata, governata dal successore dell’apostolo Pietro e
da altri vescovi che rimangono in comunione con lui.
4. La chiesa ha come fine il raggiungimento di un fine ultraterreno da parte di ogni sing. Fedele; ciò
rappresenta il fine dell’ordinamento della chiesa e la ragion d’essere delle sue istituzioni.
5. La disciplina di fede e di governo deve essere osservata al fine di mantenere la comunione tra il
vescovo di Roma, i vescovi ed i fedeli.
Va tenuto presente, per comprendere la multiforme composizione della chiesa, quanto afferma il codice
art.368 parlando delle chiese particolari, in cui e di cui sussiste la sola e unica chiesa cattolica.
La chiesa cattolica costituisce “un fatto storico unico al mondo”.
Tuttavia, è necessario sottolineare come l’uso di normali strumenti giuridici vada esaminato in rapporto con
l’idea base dell’ordinamento canonico perché bisogna guardare a tutto ciò come un insieme e non come
singole parti.
L’idea base o la norma suprema e fondamentale dell’ordinamento canonico è la salvezza spirituale
dell’anima di ogni singolo fedele. Ma, così dicendo, non è che l’ordinamento non curi gl’interessi spirituali
dei fedeli, cui sono riservate molte norme. Ciò avviene perché, l’interesse spirituale ha anche una rilevanza
sociale ed una protezione esterna. Non c’è dubbio che questo interesse spirituale sia una categoria
metagiuridica che è destinata ad avere una protezione sociale e giuridica.
L’ordinamento della chiesa cattolica è troppo diverso da tutti gli altri ordinamenti sociali, politici e giuridici
per poter essere penetrato da schemi elaborati dalla scienza politica e giuridica.
L’ordinamento giuridico canonico è fondato su presupposti e principi teologici.
La chiesa ha un suo ordinamento giuridico. Nella chiesa esistono molteplici organi dotati del potere di
emanare norme. L’aggettivo canonico deriva dal greco “kanon” che vuol dire regola. Ma l’ordinamento
canonico si è giovato dello spirito giuridico romano e della struttura socio-politica romana mutandone i
nomi, come diocesi e giurisdizione. Con il crescere dell’organizzazione ecclesiastica, si è presentata
l’esigenza di fissare regole giuridiche a sostegno dei testi biblici e dei precetti morali. Si è affermata via via
una concezione “organica” della chiesa. Poi il diritto canonico è stato capace d’influenzare la formazione del
diritto civile moderno contribuendo a dare significato in esso anche a nozioni importanti come quella di
buona fede, di persona giuridica.
In sostanza, si può dire che ogni fatto di vita associativa, che obbedisce ad un principio di verità e di ragione,
si pone come ordinamento. La chiesa ha lo scopo comune a tutti i suoi membri, per i quali si pone la
necessità etica di mantenersi fedeli a tale scopo. Inoltre, si dà vita ad un sistema di relazioni sociali in forza
delle quali avviene una compenetrazione di interessi fra la singola persona ed altri soggetti che fanno
parte della comunità e fra tutti e la stessa comunità. Queste relazioni vanno regolate e per tali ragioni la
chiesa pone anche comandi e precetti. L’obbedienza a ciò deve essere fondata su un’intima convinzione, a
prescindere dalla sanzioni.
La chiesa ha avuto sempre un sistema di diritto che, in alcuni momenti storici è stato contestato, perché si
tendeva a considerare il diritto come estraneo ad una chiesa che doveva essere considerata tutta spirituale e
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Capitolo primo: L’ORDINAMENTO CANONICO 1.La peculiarità dell’ordinamento canonico La parola chiesa (ecclesia) deriva dal greco ed ha il significato di adunanza o assemblea. La chiesa è un’aggregazione umana, universale, che ha come fondamento la fede religiosa che rappresenta il vincolo coesivo dei suoi membri. La concezione di chiesa come popolo di Dio è stata descritta nella costituzione dogmatica Lumen Pentium del concilio vaticano II (1962-1965); nello stesso documento è stata riaffermata la necessita di un ordinamento giuridico della chiesa. Ciò è stato riprodotto nel codice del 1983 in cui viene identificato l’equilibrio che sostiene e regola il rapporto esistente tra due elementi, l’umano e il divino, da cui risulta la complessa realtà della chiesa. Il fatto che la comunità di fedeli e la società costruita con strumenti di governo non siano due cose diverse, impone una valutazione che non alteri le modalità di esistenza, di manifestazione e di rilevanza proprie dei due elementi. In sintesi, si può identificare così gl’elementi che caratterizzano la chiesa, presenti nel cod. canonico:

  1. Il popolo di dio è costituito da tutti coloro che, attraverso il battesimo entrano a far parte del corpo mistico di cristo.
  2. Il popolo di dio costituisce la chiesa cui cristo, fondatore, ha affidato la missione di salvare il mondo.
  3. (^) La chiesa si presenta come una società organizzata, governata dal successore dell’apostolo Pietro e da altri vescovi che rimangono in comunione con lui.
  4. La chiesa ha come fine il raggiungimento di un fine ultraterreno da parte di ogni sing. Fedele; ciò rappresenta il fine dell’ordinamento della chiesa e la ragion d’essere delle sue istituzioni.
  5. La disciplina di fede e di governo deve essere osservata al fine di mantenere la comunione tra il vescovo di Roma, i vescovi ed i fedeli. Va tenuto presente, per comprendere la multiforme composizione della chiesa, quanto afferma il codice art.368 parlando delle chiese particolari, in cui e di cui sussiste la sola e unica chiesa cattolica. La chiesa cattolica costituisce “un fatto storico unico al mondo”. Tuttavia, è necessario sottolineare come l’uso di normali strumenti giuridici vada esaminato in rapporto con l’idea base dell’ordinamento canonico perché bisogna guardare a tutto ciò come un insieme e non come singole parti. L’idea base o la norma suprema e fondamentale dell’ordinamento canonico è la salvezza spirituale dell’anima di ogni singolo fedele. Ma, così dicendo, non è che l’ordinamento non curi gl’interessi spirituali dei fedeli, cui sono riservate molte norme. Ciò avviene perché, l’interesse spirituale ha anche una rilevanza sociale ed una protezione esterna. Non c’è dubbio che questo interesse spirituale sia una categoria metagiuridica che è destinata ad avere una protezione sociale e giuridica. L’ordinamento della chiesa cattolica è troppo diverso da tutti gli altri ordinamenti sociali, politici e giuridici per poter essere penetrato da schemi elaborati dalla scienza politica e giuridica. L’ordinamento giuridico canonico è fondato su presupposti e principi teologici. La chiesa ha un suo ordinamento giuridico. Nella chiesa esistono molteplici organi dotati del potere di emanare norme. L’aggettivo canonico deriva dal greco “kanon” che vuol dire regola. Ma l’ordinamento canonico si è giovato dello spirito giuridico romano e della struttura socio-politica romana mutandone i nomi, come diocesi e giurisdizione. Con il crescere dell’organizzazione ecclesiastica, si è presentata l’esigenza di fissare regole giuridiche a sostegno dei testi biblici e dei precetti morali. Si è affermata via via una concezione “organica” della chiesa. Poi il diritto canonico è stato capace d’influenzare la formazione del diritto civile moderno contribuendo a dare significato in esso anche a nozioni importanti come quella di buona fede, di persona giuridica. In sostanza, si può dire che ogni fatto di vita associativa, che obbedisce ad un principio di verità e di ragione, si pone come ordinamento. La chiesa ha lo scopo comune a tutti i suoi membri, per i quali si pone la necessità etica di mantenersi fedeli a tale scopo. Inoltre, si dà vita ad un sistema di relazioni sociali in forza delle quali avviene una compenetrazione di interessi fra la singola persona ed altri soggetti che fanno parte della comunità e fra tutti e la stessa comunità. Queste relazioni vanno regolate e per tali ragioni la chiesa pone anche comandi e precetti. L’obbedienza a ciò deve essere fondata su un’intima convinzione, a prescindere dalla sanzioni. La chiesa ha avuto sempre un sistema di diritto che, in alcuni momenti storici è stato contestato, perché si tendeva a considerare il diritto come estraneo ad una chiesa che doveva essere considerata tutta spirituale e

carismatica. Altrettanto negativa era la valutazione di chi considerava il diritto come espressione del potere della gerarchia ecclesiastica capace di limitare la libertà cristiana. Tuttavia, la chiesa cattolica considerata come comunità e come ente sociale unitario ed ordinato e organizzato, ha un proprio ordinamento giuridico, originario e sovrano, cioè indipendente sia nell’origine che nel funzionamento. Nell’ordinamento giu. can. sono presenti elementi caratterizzanti che evidenziano la ratio di ogni strumento giuridico, norma, intervento delle autorità, e la ratio sostanziale è il bene spirituale di ogni fedele. Un elemento caratterizzante è la sua elasticità. Sono molte le situazioni in cui essa si manifesta per risolvere tutte le esigenze delle coscienze. L’ordinamento prevede vari strumenti mirati ad attenuare la rigidità o la generalità delle previsioni normative ed a risolvere un conflitto tra giustizia sostanziale e formale. È evidente che quello che nel diritto è chiamata certezza del diritto, nell’ordinamento canonico non rappresenta un limite invalicabile. Una delle manifestazioni più rilevanti dell’elasticità è costituita dall’ equità canonica. È chiaro che nell’ordinamento canonico la certezza del diritto ha una accezione diversa da quella che ha in un ordinamento statuale democratico moderno. In sostanza, chi governa e chi giudica nella chiesa nell’affrontare situazioni soggettive deve sempre attenere ai principi di equità canonica e tenere presente la salvezza delle anime, che deve essere la legge suprema (art.can.1752 norma di chiusura).

Il codice canonico presenta vari istituti che sono concepiti ed attuati nella logica dell’equità.

  1. (^) La consuetudine (can.23), definita come ottima interprete delle leggi, è la condotta della comunità approvata dal legislatore.
  2. Atti amministrativi: manifestazioni di volontà o di giudizio dell’autorità competente con potestà esecutiva che hanno come destinatario singoli soggetti. Rispondono ad un principio di legalità (can.38); cioè sono privi di effetti se ledono un diritto acquisito o se sono contrari alla legge, a meno che non sia prevista clausola derogatoria Sono tre i tipi di atti amministrativi: a. Il decreto singolare: (can48) atto amm. mediante il quale è adottata per un caso particolare una decisione o una procedura di conferimento di un ufficio senza che sia presentata una petizione. b. Il precetto singolare (can49): atto amm. Con cui si impone direttamente e legittimamente ad una persona un comportamento od omissione per osservare la legge che già li impone come doveri. c. Il rescritto (can.59): atto amm. Emanato su richiesta di un soggetto con cui vengono concessi o una grazia o un privilegio o una dispensa: - Grazia (can.64 ss.) concessione particolare a favore di persone fisiche o giuridiche; - Privilegio /can. 76 ss.) speciale provvedimento di grazia in favore di persone che va a costituire una situazione rilevante e che può essere emanato dal legislatore o dall’autorità di governo. - Dispensa (can. 85 ss.) è l’esonero del rispetto di una legge di diritto positivo canonico emanata in casi particolari. Tramite l’uso di uno degli strumenti visti, le esigenze del fedele, se ritenute giuste, possono essere soddisfatte; contro tali atti è ammesso ricorso.

2.Le fonti del diritto canonico

La considerazione della salus animarum come idea base dell’ordinamento della chiesa ha una rilevanza giuridica, visto il concetto di chiesa. Alla base del diritto positivo canonico si ha il diritto divino , che regola la chiesa come società soprannaturale. Il diritto divino è un complesso di regole che non sono state poste dalla chiesa, ma grazie ad essa sono fatte valere.

  1. Il codice di diritto canonico del 1917. Se da un lato il lavoro di compilazione e raccolte fu utilissimo per raccogliere e diffondere in tutto il mondo la chiesa, dall’altro lato evidenziava le contraddizioni, le consuetudini in disuso, usi e costumi sempre meno accettabili; tanto da creare la convinzione che fosse giunto il momento di dar vita ad una legislazione più moderna, organica ed uniforme. Il fenomeno della codificazione suggeriva di usare lo stesso strumento anche per la chiesa, ma non vi era in merito un’opinione favorevole, in quanto si temeva che il codice riducesse o annullasse l’elasticità dell’ordinamento canonico. Il lavoro di codificazione iniziò, su disposizione di papa Pio X, nel 1904 e dopo 13 anni di lavori fu promulgato da papa Benedetto XV nel 1917. Il mutamento era enorme, in quanto si passava da una legislazione antica e superata ad un corpo di norme, universali, applicabili, che in 2414 canoni descriveva l’organizzazione della chiesa, disciplina il sistema normativo, organi di governo, i poteri del papa e dei vescovi, l’uso dei sacramenti, le pratiche liturgiche, il sistema amministrativo, penale e processuale.
    1. Il codice canonico del 1983

I cambiamenti del XX sec che hanno interessato tutto il mondo, non potevano non coinvolgere anche la chiesa cattolica che, nel frattempo aveva costituito le sue strutture in tutti i paesi dei vari continenti. Ma i mutamenti più incisivi, che hanno obbligato la chiesa a darsi una nuova disciplina sono arrivati con il Concilio Vaticano II (1962-1965), durante il quale è avvenuta una riconsiderazione sulla Chiesa, sulla missione, strutture, istituzioni. Quindi, anche se il lavoro di revisione è iniziato nel 1917, in realtà i documenti del concilio ed il magistero del papa Paolo VI hanno costituito le nuove fonti.

Una fase preliminare importante fu costituita dall’individuazione dei principi ispiratori del nuovo codice. Ciò significava che non ci si poteva limitare a qualche innovazione, ma che bisognava manifestare conoscenza e coscienza dei cambiamenti che erano avvenuti nella chiesa e delle nuove linee dottrinali emerse nel concilio vaticano II. I principi individuati sono stati:

  1. Conservazione del carattere giuridico del codice
  2. (^) Coordinamento tra foro interno ed esterno evitando i conflitti
  3. Rilevanza dell’umanità e della moderazione, idonee per realizzare l’equità, favorire la cura dei fedeli
  4. Carattere più ordinario del sistema, delle dispense, delle leggi.
  5. Applicazione del principio di sussidiarietà che riconosce rilevanza ai diritti particolari
  6. Definizione e tutela dei dir delle persone, in nome dell’uguaglianza dei fedeli
  7. (^) Tutela dei diritti soggettivi
  8. Revisione del principio della territorialità
  9. Riduzione drastica delle pene latae sententiae a beneficio delle pene ferendae sententiae

Il codice vigente è articolato in 7 libri, 1757 canoni; è stato promulgato da papa Giovanni Paolo II nel 1983. Lo stesso papa ha emanato anche nuove norme, riguardanti la struttura il funzionamento della Curia romana. Il codice ha avuto valenza universale e si riferisce alla chiesa cattolica di rito latino. Tale codice disciplina un fenomeno istituzionale di dimensione universale; ma lascia spazi a disciplinare casi particolari prodotti da legislatori che intervengono per disciplinare esigenze locali. Tuttavia, la chiesa latina ha sempre mantenuto una fondamentalità di rito, governo e disciplina prima con il codice del 1917 e poi con quello del 1983. Ma esistono chiese antiche in Asia, Africa, Medio Oriente, Europa Occidentale, che conservano lo stesso patrimonio dottrinale e teologico, che riconoscono l’autorità del papa, ma che hanno conservato una grande autonomia e particolare regole giuridiche. Queste sono le chiese di rito orientale. Esse sono rimaste fuori dal fenomeno dell’elaborazione giuridica canonica durato per secoli, per la posizione geografica, per la distanza dalla cultura latina, ciò ha reso difficili i rapporti con la chiesa di Roma e con il papa. Dopo molto studio nel 1990 si è arrivati alla promulgazione del codice dei canoni delle chiese orientali.

  1. La legge

Il codice non contiene una definizione della legge; manca una definizione formale, in quanto sono stati tanti gli strumenti normativi usati; oltre agl’atti normativi chiamati leggi, ci sono i decreti, le costituzioni apostoliche, le bolle pontificie, i rescritti. In generale si può dire che è legge ogni comando posto da chi nella chiesa è titolare del potere legislativo.

Nel can.7 si dice soltanto che la legge è istituita quando è promulgata, nel rispetto della procedura. Non va dimenticata la fonte rappresentata dalle norme contenute nei concordati e negli accordi stipulati con gli stati; le clausole presenti in essi si possono configurare come leggi speciali in grado di derogare il diritto canonico nell’ambito del territorio dello stato stipulante. Per quanto riguarda l’applicazione della legge:

  1. i soggetti: (can 11) il codice stabilisce che alle leggi ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella chiesa cattolica, che godono di sufficiente ragione ed hanno compiuto il settimo anno di età.
  2. il tempo: il codice dispone l’irretroattività della norma posta, salvo diversa disposizione, l’entrata in vigore avviene dopo un tempo determinato e le condizioni in cui la legge cessa.
  3. Lo spazio: le leggi emanate dal papa o dal concilio hanno valenza universale, mentre quelle emanate per territorio hanno valore solo in quello spazio.

Nel codice ci sono delle esenzioni dall’obbligo giuridico di osservare le norme poste (can. 14). Una prima ipotesi è quella del dubbio del diritto , che si ha quando in dottrina non v’è accordo sull’esistenza stessa del comando. Altro caso è il dubbio di fatto , che si registra quando ci si può chiedere se in caso particolare il fatto o un atto rientra nella previsione normativa. Più complessi sono i casi riconducibili all’ignoranza o all’errore; il principio generale è nel senso che l’ignoranza o l’errore non sono esimenti e non si presumono. Tuttavia in alcuni casi può cadere l’obbligo. È il caso dell’ignoranza non colpevole della legge penale. Nel codice sono previste norme sull’interpretazione delle leggi (can16), sono fissati questi principi:

  1. L’interpretazione autentica è propria del legislatore
  2. (^) L’interpretazione autentica ha la stessa forza della legge e deve essere promulgata
  3. L’interpretazione che dichiara quanto già detto dalla legge è retroattiva, se modifica il capo d’applicazione è retroattiva
  4. L’interpretazione data con sentenza o atto amministrativo non ha forza di legge e la sua efficacia è limitata al caso concreto. Nel caso di lacune legislative si hanno altre fonti denominate sussidiarie, che provengono da altri istituti che sono:
    1. L’analogia ricorso ad altra norma che disciplina situazioni simili
    2. I principi generali del diritto applicati con equità canonica strumento necessario per attenuare il rigore del diritto
    3. (^) La giurisprudenza e la prassi della curia romana, decisioni dei tribunali ed uffici centrali che hanno risolto le questioni poste.
    4. La comune e costante dottrina complesso di indicazioni che sono fornite da chi opera nell’elaborazione dottrinale canonica del legislatore.
    5. Decreti generali con essi dal legislatore vengono date disposizioni comuni per una comunità capace di ricevere una legge, sono vere e proprie leggi. Due tipi di atti rivestono un carattere amministrativo:
      1. I decreti generali esecutivi , che possono essere emanati da coloro che sono investiti di podestà esecutiva entro i limiti delle loro competenze per determinare i modi da osservarsi nell’applicare la legge; ad essi sono obbligati coloro che sottostanno alle leggi i cui decreti si riferiscono.
      2. Le istituzioni, chiariscono le disposizioni di legge sviluppando e determinando i procedimenti per dare esecuzione ad esse; sono emanate da chi è investito della potestà esecutiva entro limiti della propria competenza.

primo luogo, la capacità giuridica , poi la capacità d’agire. Entrambe queste capacità possono risultare condizionate o limitate da alcuni elementi oggettivi o legali, età, sesso, sanzioni penali… Per il codice (can. 97) la persona è maggiorenne a 18 anni, mentre il minore rimane soggetto nell’esercizio dei suoi diritti alla potestà dei genitori.

  1. Doveri e diritti dei fedeli

Va osservato che l’esercizio dei doveri e dei diritti non è possibile in assenza della comunione ecclesiale, cioè se manca la professione della fede. Il pieno esercizio dei doveri e dei diritti non è possibile in presenza di sanzione penale, in tal caso l’impedimento non è generale, né radicale, né definitivo. Il can. 224 si riferisce a doveri e diritti comuni a tutti i fedeli, ciò lascia intendere che i doveri precedono i diritti. Si vuol precisare che il battesimo è l’atto costitutivo della persona del fedele, il battezzato acquisisce uno status che produce effetti nella società ecclesiale, quindi conseguenze giuridiche, quindi doveri e diritti. Ad esso va riconosciuta la titolarità di situazioni sociali e giuridiche effettive di libertà responsabile derivanti dal battesimo. Sono questi i diritti fondamentali. Quando l’ordinamento giuridico canonico va a precisare quei diritti e li garantisce con opportune norme, tali diritti non potrebbero mai alterare i caratteri ed il funzionamento della costituzione gerarchica della chiesa. A conferma del legame inscindibili esistente tra doveri e diritti, va precisato che, in presenza di comportamenti attinenti ai doveri previsti, vengono riconosciuti i diritti fondamentali. Nel can. 208 è affermato il principio d’uguaglianza, tra i fedeli non si può parlare né di ineguaglianza a causa dell’appartenenza nazionale, dell’origine etica, condizione sociale, sesso, dato che tutti, entrando nella chiesa, assumono uno status comune e danno attuazione al principio di cattolicità; ciò significa che tutti hanno risposto alla chiamata rivolta a tutte le creature umane. Si tratta di una posizione paritaria, sostanziale e non formale. È opportuno precisare due aspetti. Una prima questione riguarda l’affermazione dell’uguaglianza tra i fedeli e del conseguente divieto di discriminazione in ragione del sesso. Ciò può suscitare perplessità. La storia della chiesa ha fatto registrare una prassi di considerazione discriminante e punitive verso la donna. Oggi, la situazione è mutata in quanto la chiesa ha fatto suo il processo di emancipazione femminile nella società moderna. Così situazioni discriminanti sono stata cancellate. Rimane in vita la questione di non poter conferire alle donne il sacerdozio ministeriale, che tuttavia non va a toccare la dignità personale, ma solo una distinzione di funzioni.

L’altra questione è rappresentata dal fatto che nella dottrina tradizionale la chiesa era descritta come societas ex se inaequalis, cioè come aggregazione di persone non uguali fra loro. Questo era dovuto ad una concezione che dava troppa importanza all’organizzazione gerarchica. Il Concilio Vaticano II non ha fatto propria tale concezione ed ha negato che la chiesa sia un’aggregazione di persone non uguali, non contraddicendo così il fatto che la chiesa sia una società gerarchicamente ordinata.

Il codice canonico enuncia i doveri ed i diritti fondamentali riconosciuti a tutti i fedeli battezzati:

  1. (^) Dovere di conservare la comunione con la chiesa (can. 209)
  2. Dovere di perseguire un ideale di santificazione e perfezionamento spirituale (can.210)
  3. Dovere e diritto di collaborare all’evangelizzazione (can.211)
  4. Dovere di obbedienza nei confronti del magistero e libertà riconosciuta di manifestare (can.212)
  5. (^) Diritto di ricevere dai pastori il sostegno della parola di dio e dei sacramenti (can. 210)
  6. Diritto di rendere il dovuto culto a dio (can. 214)
  7. Diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni (can.215)
  8. Diritto di promuovere o assumere iniziative mirate all’apostolato (can.216)
  9. Dovere di condurre una vita cristiana e diritto all’educazione cristiana (can. 217)
  10. (^) Libertà di ricerca nelle scienze sacre
  11. Diritto alla libertà di scelta dello stato di vita
  12. Diritto al buon nome ed alla difesa della propria intimità
  1. Dovere di promuovere la giustizia sociale Questo complesso così ampio di doveri e di diritti costituisce la sostanza di quella che è la comunione di fede e di disciplina, che risulta arricchita dai diritti e doveri che riguardano i fedeli che acquistano un particolare status personale. I doveri sanciti vanno a costituire vincoli morali che obbligano e che spiegano la resistenza e l’opposizione fino all’estremo sacrificio dei fedeli, che hanno manifestato nei confronti d’istituzioni politiche, legislazioni statali... che impedivano l’adempimento dei doveri. L’insieme dei doveri e dei diritti costituisce anche lo status di libertà religiosa che ogni stato democratico è impegnato a garantire. Il codice definisce i limiti che si pongono all’esercizio dei diritti dei fedeli. Da un lato, gli stessi fedeli, devono tener conto del bene della chiesa, dei diritti degli altri fedeli e dei propri doveri vs gli altri. Dall’altro lato, spetta all’autorità ecclesiastica regolare l’esercizio dei diritti dei fedeli in ragione del bene comune. Per quanto riguarda la difesa dei propri diritti , il codice indica 3 garanzie di cui tutti godono:
  2. Facoltà di attivarsi presso il foro ecclesiastico competente secondo le disposizioni della legge canonica
  3. Diritto di essere giudicati secondo le norme di legge, se chiamati in giudizio dall’autorità ecclesiastica competente. Questa previsione vuole rendere omaggio al principio della certezza del diritto, con delle riserve e senza rinunciare all’equità, che nel caso concreto può soddisfare meglio le esigenze della giustizia sostanziale.
  4. Diritto di non essere colpiti da pene canoniche se non hai sensi delle norme vigenti
  5. I laici ed i chierici

Posto lo status paritario per tutti i fedeli in relazione all’uguale dignità acquistata con il battesimo, la prima articolazione è quella che distingue tra laici e chierici. Il legislatore del 1983 si è sforzato per evitare qualsiasi contrapposizione tra le due categorie. Entrambi le componenti sono essenziali e costitutive della chiesa.

a. I laici costituiscono la maggioranza dei fedeli battezzati, non hanno ricevuto l’ordine sacro. I laici sono i fedeli, uomini e donne, che vivono la vita comune, contribuendo alla diffusione della dottrina cristiana. Il termine laico ha la sua origine il Grecia e significa popolare e si addice bene a coloro che sono la parte numerosa del popolo di dio. Il codice ha evidenziato il ruolo del laicato nella vita della chiesa. Doveri e diritti dei laici. Tenuto conto di quanto detto del rapporto tra doveri e diritti, il codice dispone che i laici otre agli obblighi ed hai diritti comuni a tutti i fedeli, sono tenuti ad osservare obblighi speciali e godono di diritti particolari:

  • Dovere di operare per l’animazione dell’ordine temporale: impegno politico e sociale
  • Dovere dei laici sposati di impegnarsi per il bene della chiesa
  • Diritto a vedersi riconosciuta la libertà nella vita sociale
  • Dovere e diritto di acquistare la conoscenza della dottrina cristiana e delle scienze sacre Secondo il codice i laici possono:
  • Essere assunti in uffici ed incarichi che sono in grado di esercitare nell’organizzazione ecclesiastica, come avviene nei tribunali ecclesiastici;
  • Se di sesso maschile con età adeguata essere addetti ai ministeri di lettori e di accoliti Infine, i laici designati a particolari servizi della chiesa hanno l’obbligo di un’adeguata formazione e diritto ad una onesta retribuzione per le loro condizioni. b. I chierici un numero limitato di fedeli battezzati, sono i ministri sacri che si hanno nella chiesa per istituzione divina. I gradi del sacramento dell’ordine che conferisce un carattere indelebile sono:
  • L’episcopato
  • Il presbiterato o sacerdozio
  • (^) Il diaconato
  1. Persona giuridica nella chiesa può essere una collettività o comunità. La persona giuridica composta di persone può essere collegiale con almeno tre componenti; non collegiale ed in questa è determinante la volontà di una sola persona investita dell’ufficio.
  2. Persona giuridica può essere anche un’ entità patrimoniale : si tratta di una fondazione autonoma, formata di beni e/o cose, sia spirituali che materiali, diretta da una o più persone o da un collegio.
  3. La persona giuridica canonica può esser pubblica , se è costituita dagli organi di governo o istituti della chiesa.
  4. La persona giuridica canonica può essere privata : essa acquista tale titolo con un provvedimento speciale delle autorità ecclesiastiche, nasce dalla libera iniziativa dei fedeli, non fa parte dell’organizzazione della chiesa.

Il codice fissa alcune regole concernenti la rappresentanza, la validità degli atti collegiali, i mutamenti sostanziali della persona giuridica e la questione della destinazione dei beni. Negli ordinamenti giuridici degli stati moderni si hanno norme per il riconoscimento civile delle persone giuridiche canoniche. Ricordiamo che, in attuazione dell’art.7 dell’accordo di villa madama 1984, sulla base della disciplina scaturita da un successivo accordo la legge italiana n. 222/1985 ha dettato norme per il riconoscimento civile di enti ed istituzioni aventi il fine di religione o culto e per la disciplina riguardante il loro funzionamento, il loro trattamento fiscale e le forme di finanziamento.

  1. Il sistema penale

Il codice del 1983 dedica il libro VI alla materia penale ed al potere sanzionatorio che compete all’autorità cui spetta regolare l’organizzazione ecclesiastica. Se i battezzati tengono comportamenti contrari alla loro fede o atti che il diritti li ritiene come delittuosi, ad essi vengono applicate delle sanzioni particolari, cioè spirituali con rilevanza giuridica. Lunga e vivace è stata la discussione sulla possibilità/necessità dell’esistenza di un diritto penale cattolico. Il legislatore del 1983 ha saputo cogliere questa contestazione apportando delle innovazioni alla dottrina. L’ordinamento canonico, ad oggi, sancisce che nessuno è punito “se la violazione esterna della legge o precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o colpa”. Da questa formulazione si evince che il delitto consiste in una violazione grave ed esterna della norma penale ; il codice individua così l’elemento oggettivo (violazione esterna del precetto o legge) e l’elemento soggettivo (imputabilità grave o dolosa o colposa). Come fonti dell’imputabilità sono da intendersi il dolo , che è la volontà di violare la legge, o la colpa , che è la violazione di una legge per omissione della debita diligenza. Il codice prevede interventi penali per riparare uno scandalo, ristabilire la giustizia e per far emendare chi abbia commesso atti illeciti o punibili; solo eccezionalmente ed in casi molto gravi gli interventi sono a carattere punitivo ed espiatorio. In ogni caso prima di arrivare a ciò si ricorre sempre ad interventi di carattere pastorale, visti come interventi di correzione fraterna e tentativi per far emendare il colpevole. Manca, la certezza della pena. Anche il sistema penale nell’ordinamento canonico risponde ad una ratio diversa da quella dell’ordinamento statale. La legge penale è quella emanata da chi ha potestà legislativa nella chiesa, a livello universale o locale, cioè possono emanare queste leggi il papa, il concilio ecumenico ed i vescovi diocesani. I legislatori inferiori possono aggiungere altre pene oltre a quelle universali; come possono anche determinare una pena nel caso una legge universale la preveda solo in modo indeterminato o facoltativo. Il precetto penale può essere emanato da chi esercita la potestà di governo nella chiesa; esso è un comando rivolto ad un determinato soggetto, comminando al medesimo una pena per un comportamento ritenuto delittuoso.

Sono ritenuti incapaci di delitto coloro che non hanno abitualmente l’uso della ragione, anche se apparivano sani di mente mentre commettevano il fatto. Per quanto riguarda l’imputabilità e la punibilità il codice prevede alcune circostanze che riguardano lo stato e le condizioni della persona e che si riferiscono all’uso della ragione, alla minore età, alla violenza, al timore grave, alla legittima difesa…

  1. Le cause esimenti dalla punibilità, cioè le cause legali che escludono dall’incorrere in una pena e riguardano i soggetti che non sono passibili di alcuna pena, ad es. i minori di 16 anni, coloro che hanno agito sotto violenza fisica o timore grave.
  1. Le cause attenuanti nell’applicazione della pena, circostanze che diminuiscono la gravità del delitto; il reo non risulta esente dalla pena, ma essa gli può essere applicata con una riduzione o sostituita da una penitenza. Il codice prevede inoltre le cause aggravanti che consentono al giudice di punire in maniera più grave di quanto la norma prevede. L’ignoranza crassa o supina (quella che nasce da una grossolana trascuratezza ) o affrettata ( che si ha quando il soggetto vuol restare nell’ignoranza per poter agire contro la legge) come l’ubriachezza o perturbazioni della mente volute e ricercate ad arte non solo non esimono dall’imputabilità penale non l’attenuano, ma addirittura la aggravano.

Il principio di legalità nell’ordinamento giuridico dello stato moderno, in materia penale, rappresenta un principio generale inderogabile. Esso è previsto, in qualche modo, anche nell’ordinamento canonico ma in modo non assoluto e tassativo. Poniamo a confronto alcune norme del codice:

  1. Il can. 221.3 sancisce un generale principio di legalità nel senso che “i fedeli hanno diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge”. Ciò riconosce un valore costituzionale all’esigenza di determinazione legislativa. Ma la legge può lasciare ciò alla valutazione del giudice (can.1315.2).
  2. Il can. 1321.1 precisa l’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie punibile. Costituiscono una garanzia per il fatto che la violazione deve essere esterna, cioè di rilevanza sociale ed il fatto che l’impunibilità debba aversi per dolo o colpa grave.
  3. … Quanto visto dimostra che ha grande risalto l’elasticità dell’ordinamento, ma soprattutto la responsabilità di chi è investito della potestà di governo dell’istituzione ecclesiastica, le cui decisioni non possono prescindere da un uso meditato dell’equità canonica.

Vediamo in sintesi i principali delitti di cui possono rendersi responsabili i fedeli, per cui sono previste le sanzioni:

  • L’apostasia, ripudio totale della fede cattolica
  • L’eresia, negazione continuata di una verità di fede
  • Lo scisma, rifiuto della sottomissione al papa
  • Il battesimo e l’educazione dei figli in una religione diversa dalla cattolica, in violazione della promessa fatta dal coniuge cattolico prima del matrimonio con una persona non cattolica
  • La profanazione dell’eucarestia
  • Lo spergiuro, commesso davanti all’autorità ecclesiastica
  • La bestemmia, l’ingiuria
  • Le violenze contro papa, vescovi, chierici e religiosi per disprezzo della fede
  • L’insegnamento di una dottrina condannata dalla chiesa
  • L’impedimento alla libertà del ministero sacro o della potestà ecclesiastica

Il codice non contiene una definizione della pena, ma è fondamentale un concetto generale: la pena può colpire chi si è reso responsabile di un comportamento punibile consistente nella privazione di un bene, spirituale o materiale, di cui la chiesa può disporre. L’ordinamento prevede due tipi di sanzioni penali.

  1. Le pene medicinali o censure sono pene severissime applicate a seconda della gravità del reato e sono: a. La scomunica cioè essere collocato fuori della comunione con la chiesa e consiste nel divieto di prendere parte come ministro alla celebrazione della messa, di celebrare sacramenti e riceverli, in pratica è l’allontanamento punitivo dalla vita della chiesa, è una pena che può colpire tutti i fedeli. b. L’interdizione non pone fuori dalla comunione, ma proibisce di compiere celebrazioni sacramentali e può colpire soprattutto i chierici c. La sospensione è una pena per i chierici, consiste nella proibizione di atti della potestà di ordine o di giurisdizione.
  2. Le pene espiatorie sono il divieto di dimorare in un determinato luogo; la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico; il trasferimento penale ad altro ufficio; la dismissione dello stato clericale. Sono pene che il superiore ecclesiastico o il giudice possono emettere nei confronti dei chierici o dei religiosi che abbiano tenuto comportamenti lesivi della disciplina ecclesiastica.

disposizione tre gradi di giudizio. Ma come norma generale il codice sancisce che le cause sullo stato delle persone non passano mai in giudicato. a. è competenza della chiesa conoscere e definire le cause circa la sussistenza del vincolo matrimoniale dei battezzati poiché tale vincolo è nato dal sacramento del matrimonio che è indissolubile; pertanto possono essere previste o la validità o la nullità ma non l’annullamento. b. i coniugi possono impugnare il matrimonio. c. il matrimonio canonico può essere impugnato quando sia stato celebrato in presenza di uno o più degli impedimenti previsti dal codice. Inoltre il matrimonio può essere dichiarato nullo qualora uno dei coniugi risultava incapace di contrarlo o aveva ammesso un consenso viziato. d. il codice contiene disposizioni circa l’introduzione della causa, la costituzione delle parti, le prove ed il contraddittorio e. nel processo matrimoniale deve essere rispettato il principio della doppia sentenza conforme. Dopo una 1 sentenza emanata dal tribunale di primo grado, è prevista la pronuncia del tribunale d’appello che può confermare la 1 sentenza, in tal caso il matrimonio sarà dichiarato valido o nullo dal momento della celebrazione. Se la pronuncia del tribunale d’appello risulterà diversa bisognerà investire della causa il tribunale della Rota Romana, come terza istanza, la cui pronuncia consentirà l’acquisizione di una doppia sentenza conforme.

  1. I ricorsi contro i decreti amministrativi. Sono i ricorsi gerarchici contro atti amministrativi singolari emanati in foro esterno con procedura extragiudiziale. Per atti amministrativi singolari si intendono i decreti singolari, i precetti singolari. Riguardano casi concreti, riferiti ad una o più persone, emanati in modo unilaterale. Prima del ricorso il codice prevede che fra il soggetto e l’autore del decreto si cerchi, di comune accordo, una soluzione equa. La ratio di tale norma è quella di voler evitare qualsiasi contrasto. Il ricorso può essere proposto all’autorità ecclesiastica immediatamente superiore a quella che ha emanato il decreto entro termini stabiliti e dopo aver presentato istanza all’autore per revoca o la correzione, con esito negativo. Il ricorrente a diritto a essere assistito da un avvocato o procuratore. Il superiore che giudica il ricorso può: - Confermare o dichiarare invalido il decreto - Rescinderlo o revocarlo - Correggerlo o abrogarlo È molto più incisivo il potere d’intervento dell’organo chiamato a giudicare questo ricorso. Infine il codice prevede anche una via giudiziale dato che si può proporre un ricorso amministrativo contenzioso che si svolge dinnanzi al tribunale pontificio della segnatura apostolica. È un giudizio regolato da norme speciali che non sono contenute nel codice canonico.

CAPITOLO TERZO

IL GOVERNO DELLA CHIESA

1.Il collegio apostolico ed il collegio episcopale

L’idea base che regge la struttura istituzionale della chiesa è quella sancita nel can.330, che ha fatto proprio il magistero del Vaticano II. Nel canone si ricorda che il gruppo dei primi 12 seguaci di cristo, costituirono un unico collegio, per la stessa ragione il pontefice romano ed i vescovi sono tra di loro congiunti. Come Pietro fu posto a capo del collegio e degli apostoli, così il papa è costituito a capo del collegio dei vescovi e loro capo.

La dottrina canonistica moderna ha evidenziato il significato di collegio e le sue conseguenza. Il collegio apostolico e poi quello episcopale vanno considerati come un corpo di persone corresponsabili ; è un gruppo di fedeli battezzati cui viene conferita con il sacramento dell’ordine della missione e le relative potestà, sia personalmente che congiuntamente.

  1. Il carattere strumentale dell’ordinamento gerarchico

Il principio che da 2 millenni presiede l’organizzazione della società dei battezzati è che il popolo di dio va guidato e governato e ad esso va tramandato quel complesso di verità rivelate. L’esistenza della gerarchia della chiesa non è un dato fine a se stesso, essa non può essere concepita come un complesso di centri di potere. Le strutture e le istituzioni cui essa dà vita nel tempo e nei diversi contesti sono finalizzate ad assolvere l’ufficio pastorale per il perseguimento dell’interesse spirituale proprio di ogni fedele. In altre parole l’ordinamento gerarchico ha un carattere strumentale. Questo consente di individuare i limiti all’uso ed all’esercizio della potestà della chiesa.

  1. La potestà

La società ecclesiale comprende il popolo di dio in una unità organica e come una struttura sociale organizzata che possiamo denominare organizzazione ecclesiastica. Parlando di essa ci riferiamo ad un principio di distribuzione delle funzioni fra persone ed organi. La potestà nella chiesa è la facoltà di produrre effetti spirituali con rilevanza anche giuridica, legittimata da una posizione di superiorità. Alla chiesa visibile e gerarchicamente ordinata competono dunque la titolarità e l’esercizio delle necessarie potestà per conseguire i fini e il corretto funzionamento delle strutture. Va, però, tenuta presente la concezione di potestà come servizio, come quanto affermato nella costituzione dogmatica del vaticano in cui sia afferma che coloro che sono rivestiti di sacra potestà servono i fratelli, tale facoltà viene conferita a fedeli battezzati cui compete un potere giuridico. In questa concezione generale va collocata la distinzione fra potestà di ordine e potestà di giurisdizione.

  1. Potestà d’ordine. È la potestà che deriva direttamente dal sacramento dell’ordine sacro, viene conferita direttamente alla persona e la costituisce in uno status. Secondo il can. 1009.1 il sacramento dell’ordine ha tre gradi: l’episcopato comporta la pienezza dell’ordine sacro ed è il grado proprio dei vescovi; il presbiterato che è il grado dei presbiteri e dei sacerdoti; il diaconato che è il grado dei fedeli, diaconi, i quali svolgono funzioni ministeriali che non comportano un potere diretto sui sacramenti. La concezione della potestà d’ordine si colloca, da un punto di vista sostanziale, in una dimensione teologica. Su questa potestà si fonda l’adempimento delle funzioni fondamentali, cioè il munus docendi la funzione d’insegnare, in quanto tramite essa avviene la trasmissione delle verità rivelate a tutti e la trasmissione dei principi e le norme necessarie per il bene dei fedeli. Ed il munus sanctificandi cioè la funzione di santificare. Sotto il profilo teologico queste due funzioni sono proprie:
    • (^) Del sommo pontefice
    • Dei vescovi
    • Dei presbiteri
    • Dei diaconi, incaricati di svolgere ministeri e servizi Come si vede sono distinti, anche dal punto di vista teologico, le situazioni proprie dei gradi dell’ordine.
  2. Potestà di giurisdizione. Questo è un concetto ampio, diverso dal significato che lo stesso termine ha negli ordinamenti statali. Il termine giurisdizione letteralmente significa dire o dichiarare il diritto. Giurisdizione sta per governo (can. 129.1). La potestà di giurisdizione è un potere generale di governo e di comando chi ne è investito ha competenze diffuse. La concezione di potestà giurisdizionale si colloca in una dimensione giuridica ed è costituita dalla funzione di comando e di governo nella società ecclesiale a seguito del conferimento dell’ufficio; una funzione intesa in senso globale ed unitario.

5.La sede primiziale di Roma e le podestà del sommo pontefice

Fin dall’inizio risulta che alla comunità cristiana di Roma era stata riconosciuta una preminenza e le era riservato un onere particolare per il fatto di essere stata fondata dal capo degli apostoli. La preminenza di cui godeva già dall’inizio la chiesa di Roma non era un primato, come lo è oggi; la storia con i vari conflitti ha contribuito ad elaborare una certa concezione dell’esercizio della potestà primiziale ed a definire le modalità del suo esercizio. Già nella dottrina della metà del II sec, è affermato il primato del vescovo di Roma. Va notato che ad oggi si sta approfondendo dal punto di vista teologico la dottrina riguardo l’esercizio del primato pontificio nei suoi rapporti con le altre chiese cristiane. La vacanza della Sede Apostolica costituisce un momento particolare, importante nella chiesa e molti pontefici le hanno dedicato interventi normativi al fine di assicurare la piena libertà di scelta senza ingerenze esterne. La vacanza si può dare per la morte del papa o per rinuncia, come capo delle chiesa. Affinche la rinuncia sia valida, deve essere esercitata liberamente e sia manifestata con le giuste modalità; si tratta di un evento raro che si è registrato solo due volte, la 1 volta nel 1924 con papa Celestino V e la 2 volta nel 2013 con papa Benedetto XVI. In dottrina, ma solo in teoria, si sono previsti altri due casi in cui si potrebbe dare vacanza della sede con una forma di deposizione: il caso del pontefice che cadesse in eresia notoria e il caso del pontefice che fosse colto da malattia grave che danneggiasse sensibilmente ed in modo irreversibile le facoltà intellettive o volitive. In questi casi si creerebbe il problema delle procedure per constatare il fatto dai giudici che andrebbero a ricoprire un ruolo più alto di quello del pontefice. Ne il codice, ne le leggi speciali contengono norme relative a ciò. Secondo il canone 335 del codice canonico, mentre la sede romana è vacante, nulla può essere modificato nel governo della chiesa universale e si devono osservare le norme speciali emanate per tali circostanze. Il potere di governo che spetta ai cardinali è solo quello previsto nelle norme speciali; ad essi non compete alcuna forma di giurisdizione nelle questioni spettanti al sommo pontefice quando era in vita. Al collegio dei cardinali nel tempo della sede vacante, è affidato il governo della chiesa solo per sbrigare gli affari correnti o indilazionabili. Tutti i responsabili dei dicasteri decadono dal loro ufficio; permangono il cardinale Camerlengo ed il cardinale Penitenziare per le loro responsabilità. Si può dire che al vertice della chiesa vige un sistema di monarchia elettiva, perché il sommo pontefice è sempre stato eletto, anche se inizialmente le modalità erano diverse. La procedura messa in piedi oggi, con fatica, afferma che il collegio dei cardinali è l’organo competente ad eleggere il nuovo vescovo di Roma scegliendo la persona ritenuta più idonea a governare la chiesa. Il collegio cardinalizio si riunisce in conclave, l’elezione del papa deve ora avvenire per scrutinio ed è richiesto il quorum di almeno 2/3 dei votanti per la validità dell’elezione. Questo è quanto disposto dopo le modifiche fatte da papa Benedetto XVI con le lettere apostoliche. In virtù delle vigenti norme non è più consentito usare altri sistemi di elezione, come l’acclamazione o l’ispirazione. Il sistema di elezione del papa non ha mai comportato alcuna investitura popolare. Dal diritto positivo i cardinali hanno il potere di designare la persona; non sono loro che conferiscono la potestà, ma l’eletto, accetta l’elezione, ottiene la piena e suprema potestà in forza della legge divina che ha stabilito la continuazione del primato di Pietro nei suoi successori. Tuttavia, i cardinali costituiscono un organo centrale a cui è affidato un ruolo di continuità e di stabilità nel governo della chiesa romana. Bisogna, infine dire che le norme speciali emanate tutelano il più assoluto segreto su tutto quanto concerne le fasi del conclave e la piena libertà degli elettori. Per ricevere l’investitura pontificia è sufficiente essere una persona battezzata di sesso maschile.

Il codice canonico dedica una parte all’assetto istituzionale ed alla costituzione gerarchica della chiesa e al vertice dell’istituzione, cioè il papa. Il codice illustra in modo chiaro le potestà del vescovo della chiesa di Roma can. 331, vediamo alcuni concetti contenuti nella norma:

  1. Il vescovo di Roma riveste l’ufficio che fu dell’appostolo Pietro e che sarà tramandato al suo successore; egli è il capo del collegio dei vescovi e pastore della chiesa universale e tale posizione costituisce il primato pontificio. Questo elemento è rilevante: dall’ufficio episcopale romano, cioè la c.d. successione petrina, consegue la giurisdizione su tutta la chiesa, vale a dire che il potere universale dipende dal fatto che egli ricopre l’ufficio del vescovo di Roma.
  1. In forza del suo ufficio il papa ha una potestà ordinaria , di conseguenza egli è legittimata ad esercitare tutte le funzione sulla sua chiesa di Roma, sulle chiese particolari e su quella universale.
  2. La potestà è suprema
  3. La potestà è piena
  4. La potestà è immediata
  5. La potestà è universale
  6. (^) L’esercizio della potestà è assolutamente libero ; non soggetto al consenso ed al vincolo di organi o autorità. Con tale potestà si concretizza un potere, di competenza del papa, quello di vigilanza sui fedeli, sulle aggregazioni di fedeli, sulle chiese particolari. Altri segni particolari di tale potere sono (can. 333.2): a. (^) Nell’adempimento dei suoi uffici il papa è sempre congiunto con i vescovi e la chiesa; b. Compete al papa il diritto di determinare il modo di determinare il modo sia personale che collegiale di esercitare il suo ufficio. Il papa è investito in modo particolare della funzione di insegnare, con un magistero ordinario rappresentato dalla normale attività magisteriale che svolge. Anche qui si evidenzia il carattere personale che ogni papa porta nel governo della chiesa. Ad esso compete anche la funzione di un magistero straordinario , costituito dai suoi interventi eccezionali. Quanto ai contenuti della potestà non è possibile indicarli in modo dettagliato e tassativo, si può precisare gli ambiti in cui opera la piena potestà papale: a. Vigilare per l’unità e l’ortodossia della fede b. (^) Intervenire con definizioni dogmatiche c. Emanare leggi valide per tutta la chiesa, abrogarle d. Esercitare la funzione di giudice supremo e. Disciplinare l’esercizio della liturgia e del culto f. Assumere decisioni sulla provvista degli uffici ecclesiastici per l’organizzazione del governo g. (^) Rappresentare la chiesa universale davanti ad altri soggetti internazionali

Nell’esercizio delle sue potestà il pontefice incontra limiti che sono costituiti dal diritto divino, naturale e positivo. Per quanto riguarda il rispetto del diritto divino, si precisa:

  • Va rispettato il diritto dei vescovi per l’esercizio delle loro potestà che per ciò non possono essere annullate o limitate
  • Vanno rispettati i diritti fondamentali dei fedeli Si deve dire che il rispetto dei limiti non può essere definito giuridicamente, ma si sostanzia in un forte senso di autolimitazione che guida lo coscienza del papa. Va sottolineato che ogni papa ha la propria personalità, che caratterizza l’esercizio del ministro petrino, differenziando il modus operandi di ogni singolo pontefice. Sulla base delle considerazioni fatte si può dire che la struttura di governo universale della chiesa può essere rappresentata come una monarchia assoluta. La potestà ordinaria propria del pontefice comporta anche il potere sovrano sullo stato della città del vaticano, costituito con la stipulazione del trattato lateranense nel 1929. Lo stato del vaticano , stato atipico, costituisce una garanzia politica importante, con un intrinseco carattere strumentale in quanto rappresenta una base territoriale indipendente per la libera attività degli organi centrali della chiesa.
  1. Il collegio dei vescovi

I vescovi sono i responsabili del governo del popolo di dio sparso in tutto il mondo. Il codice dice che sono i successori degli apostoli in forza dell’ordine ricevuto nella sua pienezza. Con la consacrazione episcopale ricevono le funzioni per il governo per il governo del popolo di dio da esercitarsi nella comunione gerarchica con il capo del collegio e gli altri vescovi. Il codice afferma che solo il papa può nominare liberamente i vescovi o confermare quelli eletti in modo legittimo da altri organi con l’approvazione della santa sede. Una norma obbliga i vescovi ad emettere la professione di fede ed a presentare giuramento di fedeltà alla sede apostolica prima di prendere possesso del loro ufficio. Queste due disposizioni sono conseguenza del principio dell’unità della potestà sacra che viene conferita con il sacramento dell’ordine e del principio

Va precisato che, il concilio ecumenico costituisce la forma solenne di funzionamento del collegio episcopale, attraverso la riunione fisica dei suoi membri in un dato luogo e momento. Tuttavia il collegio dei vescovi è un organo permanente, a differenza del concilio che rappresenta un evento episodico ed occasionale.

  1. La collegialità ed altre collegiali

Al concilio Vaticano II va il merito di aver riconosciuto al collegio episcopale la titolarità di una potestà suprema e piena sulla chiesa, insieme al papa. L’esistenza e la composizione del collegio episcopale esprime la varietà e l’universalità della chiesa, società di fedeli. Dal magistero del vaticano II si evince come la struttura gerarchica del collegio episcopale sia finalizzata ad assicurare l’unità e l’accordo nell’esercizio dell’unica sacra potestà. Diventa necessario fare delle considerazioni sul problema se e fino a che punto la pluralità istituzionale propria dell’ordinamento della chiesa possa recepire le conseguenze che si potrebbero trarre dalla dottrina esposta in tema di esercizio collegiale della potestà o di governo collegiale ai vari livelli; quindi porre il problema di una democrazia o di una struttura gerarchica della chiesa. Un governo collegiale, tecnicamente inteso, è nella chiesa inconciliabile con la potestà primaziale del papa, in cui ogni potere si concentra e con cui è necessario rimanere in comunione. Inoltre, il governo collegiale è inconciliabile anche con la gerarchia che esiste fra le chiese particolari, fra cui quella di Roma che ha una posizione preminente e rappresenta la prima sede. Non è ipotizzabile, in alcun organo una messa in minoranza del pontefice, il quale non è al paro degl’altri nel collegio episcopale. Nella tradizione cattolica vi è un momento d’esercizio collegiale della potestà giurisdizionale ed è il concilio ecumenico; ma neppure questo è il caso di un governo collegiale, infatti, spetta al papa convocarlo, presiederlo e confermarlo. Il papa non partecipa alle votazioni del concilio. Per riconoscere efficacia giuridica al principio della collegialità, non si può tener distinto l’esercizio personale della potestà da parte del papa dall’esercizio collegiale della stessa potestà da parte dei vescovi uniti al papa. Dal vaticano II e dal codice del 1983, si evince che: a. È rimesso alla volontà del papa riconoscere le circostanze l’opportunità di operare interventi personali o collegiali b. Il papa può sempre intervenire negli affari della chiesa universale e delle singole chiese c. (^) I vescovi possono esercitare la potestà collegiale purché il capo del collegio li chiami ad un’azione collegiale o l’approvi liberamente Non c’è un comportamento dovuto del papa in rapporto all’esercizio dell’attività collegiale, neanche per quanto riguarda il concilio ecumenico. Spetta al pontefice individuare le necessità della chiesa, il problema sostanziale è quello di considerare il rapporto tra papa e vescovi secondo la natura stessa della funzione e del ministero episcopale, collocando le questioni giuridiche in un quadro in cui sia pieno riconoscimento ed una applicazione ampia del principio della sollicitudo omnium ecclesiarum, vale a dire della cura pastorale e dell’impegno di governo per tutte le chiese. La sollicitudo non è un concetto giuridico, si possono fissare l’ampiezza ed i limiti di tale responsabilità: a. (^) La sollicitudo è rivolta alla promozione ed alla difesa dell’unità della fede e della disciplina comune a tutta la chiesa b. Contribuisce all’utilità della chiesa universale c. Non è esercitata con atti di giurisdizione Manifestazioni di tale sollicitudo sono i concistori, i sinodi, le conferenze episcopali, i concili particolari…

Il pontefice può non solo convocare il concilio ecumenico, può avvalersi del contributo dei vescovi nei modi che egli ha diritto di definire. Un primo modo di svolgere l’attività collegiale non conciliare è rappresentato dal sinodo dei vescovi. Si tratta di un assemblea di vescovi, può essere utile per dare informazioni e consigli. Il sinodo dei vescovi ha una composizione varia, la maggioranza dei membri è scelta dai vescovi, altri sono eletti da altri organismi o nominati dal papa. Il sinodo dei vescovi può riunirsi:

  • In assemblea generale ordinaria
  • In assemblea straordinaria
  • (^) In assemblea speciale Il sinodo dei vescovi ha una struttura consultiva e non ha poteri del concilio ecumenico:
  • È sottoposto al potere del papa
  • Esprime voti e formule proposte su questioni sottoposte al suo esame La celebrazione dei sinodi è pressi costante nell’attività di governo della chiesa, spesso glia atti del sinodo sono stati fatti propri dal pontefice, diventando atti del magistero.

Altro modo per collaborare con il papa sono i concili plenari e provinciali, che sono forme più limitate, che riunisco i vescovi di una regione. Poi ci sono modi con cui i vescovi, specialmente quelli che sono anche cardinali, collaborano in modo stretto con il papa ad esempio: i concistori in cui si riuniscono i cardinali per trattare questioni gravi; le conferenze episcopali in cui i vescovi esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali a beneficio dei fedeli di quel territorio.

  1. La funzione d’insegnamento

A tale funzione è legata l’evangelizzazione e la vita della chiesa. Ad essa va collegata anche la capacità di interpretare il vangelo, in tutti i tempi ed i luoghi.

  1. La libertà di ricerca teologica in rapporto alla funzione di magistero. L’elaborazione teologica deve essere considerata strumentale all’evangelizzazione. Va fatta la distinzione tra libertà religiosa immutabile e la sua presentazione culturale. Questo non è facile da fare, è difficile dire dove finisce la fede cattolica e dove inizia l’involucro dottrinale. Per involucro dottrinale intendiamo una forma umana di comunicazione del pensiero che si manifesta in una pluralità teologica, soggetta alla logica, filosofia, linguaggio.
  2. (^) La pluralità dell’elaborazione culturale in rapporto alla funzione del magistero. Su tale questione il concilio vaticano II ha manifestato grandi aperture ricordiamo: - L’esistenza di una pluralità di culture - L’uso fatta dalla chiesa delle diverse culture per l’evangelizzazione - La ricchezza che le culture rappresentano - (^) La necessità di adattare la comunicazione della verità religiosa alla capacità ed esigenze di tutti - La distinzione tra le verità di fede e la loro enunciazione - Promuovere la ricerca teologica in ogni contesto culturale 10. Le chiese particolari

La società della chiesa si articola in chiese particolari. Ciò può essere visto come una forma di società pluralistica religiosa senza poter mutare le regole proprie del pluralismo sociale e politico. Questa impossibilità è dovuta dall’ordinamento gerarchico che caratterizza la chiesa cattolica. Il concilio vaticano II ha avuto cura nel descrivere ciò ed il codice canonico del 1983 ne ha seguito le orme. I principi contenuti nel concilio vaticano II e poi ritrovati nel codice possono essere così riassunti:

  1. La chiesa di cristo, che è universale, presente nelle comunità di fedeli sono chiamate Chiese
  2. (^) Nella comunione ecclesiastica esistono legittimamente le chiese particolari, sotto il primato del papa
  3. I vescovi, preposti alla chiese particolari, esercitano il loro governo solo sopra la porzione del popolo ad essi affidata
  4. Molte chiese hanno goduto di una propria liturgia, patrimonio teologico
  5. Le chiese particolari di oriente e occidente sono affidate allo stesso modo al governo pastorale del papa e godono di pari dignità.