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DIRITTO CANONICO
CAPITOLO 1: L’ORDINAMENTO CANONICO
Le peculiarità dell’ordinamento canonico Canone 204.1: definizione di “fedeli” (coloro che incorporati a Cristo mediante battesimo, sono costituiti popolo di Dio e sono chiamati ad attuare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo). Canone 204. 2: definizione della Chiesa (“questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui”). La parola chiesa: (in latino ecclesia) deriva dal greco, dove ha il significato di assemblea, (aggregazione umana dei fedeli che insieme costituiscono il popolo di Dio, ha dimensione universale e ha come vincolo coesivo la fede religiosa: dunque vi è rapporto tra due elementi, quello divino e quello umano). La salvezza spirituale dell’anima di ogni singolo fedele è la norma suprema e fondamentale dell’ordinamento canonico. Quando si parla della salvezza di OGNI SINGOLO fedele non è che si intende ignorare gli interessi della comunità, al contrario l’interesse spirituale del singolo ha una rilevanza sociale in quanto i fedeli si aggregano per perseguire più facilmente il proprio interesse spirituale. L ’ordinamento canonico non è subordinato solo al diritto, si tratta infatti di:
- Norme e regole concernenti la fede (accettate per convinzione)
- Apparato legislativo (positivo) È un ordinamento molto diverso da tutti gli altri perché è fondato su presupposti e principi teologici (insegna il significato del rapporto del creato e delle persone con la divinità). La Chiesa ha un suo ordinamento giuridico particolare dove ha avuto un ruolo importante la cultura giuridica romana. Con il crescere dell’organizzazione ecclesiastica si è manifestata sempre più l’esigenza di fissare regole giuridiche a sostegno dei testi biblici e dei precetti morali. L’ubbidienza a tali precetti si fonda non solo sulla loro giuridicità-obbligatorietà in vista di una sanzione, ma riposa anche sull’intima convinzione. L’ordinamento della Chiesa è ORIGINARIO E SOVRANO, cioè indipendente da altri ordinamenti nella sua origine e nel suo fondamento. La parte più rilevante delle norme poste dalla legittima autorità sono contenute nel CODICE CANONICO. Gli elementi caratteristi dell’ordinamento canonico, che evidenziano la ratio di ogni strumento giuridico nel bene spirituale di ogni singolo fedele sono l’elasticità come strumento di risoluzione di tutte le esigenze delle coscienze e l’equità canonica come strumento per il superamento del rigor iuris (come manifestazione dell’elasticità). In sostanza, chi governa e giudica, nell’affrontare le singole situazioni soggettive si deve attenere ai principi di equità canonica e tenere presente la salvezza delle anime quale legge suprema, come sancito dal canone 1752. Istituti contenuti nel codice canonico e concepiti e attuati nella logica dell’equità:
- Consuetudine: è definita dal codice come “ottima interprete delle leggi”. È la condotta introdotta dalla comunità dei fedeli ed approvata dal legislatore. Nessuna consuetudine contraria al diritto divino può ottenere forza di legge. Tuttavia una consuetudine contraria al diritto canonico vigente o che è fuori dalla legge canonica, ottiene forza di legge SOLO SE sarà stata osservata legittimamente per trenta anni continui e completi.
- Atti amministrativi: sono manifestazioni di volontà (o giudizio) della competente autorità con potestà esecutiva che hanno come destinatari singoli soggetti. Rispondono ad un principio di legalità, e possono materializzarsi in:
◦ DECRETO SINGOLARE (atto mediante il quale è adottata per un caso particolare una decisione o attuata una procedura di conferimento di un ufficio senza che sia stata presentata petizione). ◦ PRECETTO SINGOLARE (si impone direttamente e legittimamente ad una persona sotto forma di comportamento o omissione per l’osservanza di una legge). ◦ RESCRITTO (atto con cui vengono concessi o una grazia, cioè una concessione particolare a persone fisiche o giuridiche o un condono o commutazione di pena, o un privilegio, che va a costituire una situazione peculiare rilevante giuridicamente, o una dispensa, cioè l’esonero dall’osservanza di una legge di diritto positivo canonico in casi particolari secondo un criterio di razionalità). FONTI DEL DIRITTO CANONICO DIRITTO DIVINO: regola la Chiesa in quanto società di origine soprannaturale sia per la sua fondazione che per il suo fine. È un complesso di norme che non sono state poste dalla Chiesa come società visibile, ma che da essa sono fatte valere.
- Diritto Divino Naturale comprende le regole non scritte, non manifestate espressamente dalla divinità ma insite nella coscienza della persona umana creata da Dio. Sono i precetti di diritto naturale che la persona, razionale e responsabile, è in grado di percepire ed è tenuta a rispettare
- Diritto Divino Positivo comprende le regole manifestate attraverso la rivelazione divina. Sono contenute nel Vecchio e Nuovo testamento e nella Tradizione apostolica, rappresentata dall’insegnamento degli apostoli, dei loro successori e dei vescovi via via eletti a governare le Chiese locali che si erano costituite. Si tratta principalmente delle regole contenute nei Vangeli. DIRITTO CANONICO: è il diritto posto dal legislatore umano ecclesiastico, che concerne l’organizzazione della Chiesa, il funzionamento dei suoi organi, l’utilizzazione dei mezzi per raggiungere i fini spirituali ecc. Scansione temporale delle fonti del diritto canonico:
- I-III sec: prime fonti sono nel diritto divino positivo (Vangelo, Atti degli Apostoli, Lettere, Tradizione apostolica, le Cost apostoliche);
- IV-XII sec: fonti più numerose. In particolare le collezioni provenienti da diverse regioni ecclesiastiche (Roma, Gallia, Spagna, Africa, Asia minore e Oriente). Le più rilevanti sono: ◦ CANONI CONCILIARI (regole decise nelle riunioni dei vescovi a livello generale o locale); ◦ DECRETALI PONTIFICIE (decisioni e atti normativi dei vescovi di Roma) ◦ DIRITTO ROMANO e DIRITTO CIVILE DI EPOCA IMPERIALE (dopo la proclamazione del Cristianesimo come religione di Stato) ◦ COLLEZIONI CRONOLOGICHE e SISTEMATICHE (con cui le Chiese di occidente oriente e Africa o singoli vescovi raccolsero canoni conciliari e atti dei papi).
- XII-XVI sec: epoca dei decreti: ◦ DECRETO DI GRAZIANO il lavoro del monaco camaldolese che presentò i testi della tradizione patristica, dei concili e dei papi, utilizzando anche le collezioni precedenti con in più le questioni dottrinali e giuridiche in modo da risolvere contraddizioni e dubbi interpretativi. Si tratta del primo imponente tentativo di elaborazione della scienza canonistica e di sistemazione dell’ordinamento giuridico canonico) ◦ DECRETALI (raccolte ufficiali pubblicate tra il XIII e il XIV sec per volontà dei papi. Si tratta delle Decretali di papa Gregorio IX, del Libro Sesto di Bonifacio VIII e delle Clementine di papa Clemente V).
- Nel 1500 il giurista Chappuis intraprese il lavoro di compilazione del Corpus Iuris Canonici per riunire tali documenti, cui aggiunge le Extravagantes cioè le decretali di Papa Giovanni XXII e successori.
- 1917: codice di diritto canonico come risposta alla necessità di una legislazione più moderna organica e uniforme. Siamo nel periodo della codificazione civile. Il
- Dubbio di fatto (dubbio se il fatto o atto rientri nella previsione normativa. In tal caso il vescovo può dispensare dall’osservanza della legge).
- Più difficile la disciplina dell’ignoranza e dell’errore: il principio generale è che non sono esimenti e non si presumono, tuttavia in alcuni casi sono date eccezioni (es. ignoranza non colpevole della legge penale; per le leggi non penali l’ignoranza o l’errore sulla loro esistenza/contenuto devono essere provate da colui che chiede l’esenzione). Sono poi fissati i criteri di interpretazione della legge:
- L’interpretazione autentica è propria del legislatore, ha la stessa forza della legge e deve essere promulgata;
- L’interpretazione resa con sentenza o atto amministrativo non ha forza di legge e ha efficacia solo tra le parti;
- Le lacune normative: se su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale che particolare o una consuetudine bisogna far ricorso ad altri istituti: ◦ Analogia ◦ Principi Generali Del Dirito Applicati Con Equita’ Canonica ◦ Giurisprudenza E Prassi Della Curia Romana ◦ Comune E Costante Dottrina Infine il codice prevede nuove fonti di diritto:
- Decreti Generali , con i quali il legislatore dà disposizioni comuni per una comunità capace di ricevere una legge.
- Hanno invece carattere amministrativo i Decreti Generali Esecutivi (emanati da coloro che hanno potestà esecutiva, entro i limiti delle loro competenze, per determinare più precisamente i modi da osservarsi nell’applicare la legge)
- Istruzioni (chiariscono le disposizioni di legge determinando i procedimenti per dare esecuzione ad esse).
CAPITOLO 2: LA COSTITUZIONE DELLA CHIESA
I fedeli e la loro appartenenza alla Chiesa La comunità dei fedeli risulta organizzata e concepita come istituzione che si dà delle regole ed impone comportamenti. La Chiesa può essere considerata sotto due profili ai sensi del can. 204:
- Da un punto di vista teologico: quando si fa riferimento all’incorporazione a Cristo attraverso il battesimo, che “crea” i fedeli come Popolo di Dio. Dal punto di vista dei principi teologici, la dottrina cattolica insegna che la Chiesa è UNA (unico corpo sociale costituito dai battezzati, con unica fede e unico governo), SANTA (nel fine e nell’origine), CATTOLICA (cioè universale, in quanto la missione è predicare la parola di Dio a tutte le genti) e APOSTOLICA (poiché la dottrina insegnata dalla Chiese prende origine dalla predicazione degli apostoli e successori);
- Da un punto di vista giuridico la Chiesa è società organizzata e ordinata. La società ecclesiale si caratterizza per tre elementi fondamentali: ◦ Appartenenza alla Chiesa per effetto del battesimo; ◦ Costituzione del fedele come persona nell’ordinamento per effetto del battesimo, con conseguente attribuzione di diritti e doveri; ◦ Organizzazione gerarchica costituita da coloro che ricevono il sacramento dell’ordine sacro che li costituisce pastori della Chiesa. Il codice del 1983 dedica molto spazio alle norme sullo status dei fedeli ed alle relative situazioni giuridiche: Can. 96.: Ogni creatura umana ( persona fisica che abbia ricevuto il sacramento del battesimo ) è costituita persona nell’ordinamento e le spetta la capacita’ di essere soggetto di diritti e doveri.
Gli compete in primo luogo la capacità giuridica e poi la capacità d’agire: entrambe possono esser limitate da taluni elementi oggettivi o legali. Doveri e diritti dei fedeli Can. 224: si riferisce ai “doveri e diritti”, formulazione che lascia intendere una precedenza dei doveri rispetto ai diritti. Il rapporto tra di essi deve essere precisato: il battezzato acquisisce uno status che gli attribuisce la titolarità di situazioni giuridiche e sociali. In capo al battezzato, quindi, ci saranno DIRITTI FONDAMENTALI, ma allo stesso tempo anche situazioni giuridiche e sociali effettive di assoggettamento che sono i DOVERI FONDAMENTALI. Tra di essi vi è un legame inscindibile, in quanto l’appartenenza alla Chiesa pone in primis un gran numero di doveri il cui vincolo morale è più rigido di quello giuridico successivo, e di tali doveri sono espressione gli stessi diritti proclamati e garantiti. Tutti questi diritti e doveri sono riassunti nell’impegno per il raggiungimento del fine spirituale ultraterreno. Nel canone 208 è sancito un generale principio di eguaglianza: tra tutti i fedeli, in forza del battesimo, esiste una vera uguaglianza nella dignità e nell’agire. Tutti cooperano al bene della Chiesa secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno. In proposito è bene precisare un aspetto: La storia della Chiesa ha visto prassi discriminanti e talora punitive nei confronti delle donne. Tale circostanza va letta nel contesto storico e sociale del passato e ad oggi è evidente che la Chiesa abbia fatto suo il processo di emancipazione ed elevazione della donna, data l’eliminazione di molte situazioni giuridiche discriminanti. Resta aperta la questione del diniego al conferimento del sacerdozio ministeriale alle donne. Canoni 209 e ss: doveri e diritti fondamentali riconosciuti a tutti i battezzati:
- Doveri di conservare la comunione con la Chiesa, di perseguire un ideale di santificazione e perfezionamento spirituale;
- Dovere e diritto di collaborare all’evangelizzazione;
- Dovere di obbedienza nei confronti del magistero impartito dai pastori e libertà di manifestare le proprie necessità e opinioni concernenti il bene della Chiesa;
- Diritto di ricevere dai pastori sostegno della Parola di Dio e dei sacramenti;
- Diritto di rendere il dovuto culto a Dio;
- Diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni per finalità spirituali e religiose; ecc. Il codice definisce i limiti all’esercizio dei diritti dei fedeli. Spetta all’autorità ecclesiastica regolare l’esercizio dei diritti propri dei fedeli in ragione del bene comune. Per la difesa dei propri diritti, il codice indica tre garanzie:
- Facoltà di attivarsi presso il foro ecclesiastico competente;
- Diritto di essere giudicati secondo le norme di legge applicate con l’equità canonica
- Diritto di non essere colpiti da pene canoniche se non ai sensi delle norme vigenti. Laici, chierici e religiosi La prima fondamentale articolazione presente nel popolo di Dio è quella tra laici e chierici. LAICI: Sono la stragrande maggioranza dei fedeli battezzati in quanto sono coloro che non hanno ricevuto l’ordine sacro e non sono deputati all’esercizio dei ministeri e delle potestà nella Chiesa. Da un punto di vista positivo, i laici sono i fedeli, uomini e donne, che vivono la vita comune contribuendo alla diffusione della dottrina cristiana secondo le proprie possibilità e adempiendo ai doveri del proprio stato. Il codice, sulla base degli orientamenti del Concilio Vaticano II, ha stabilito che i doveri e i diritti dei laici sono quelli ordinari, con l’aggiunta di alcuni doveri e diritti speciali:
- Svolgere l’apostolato e collaborare all’evangelizzazione
- Operare per l’animazione dell’ordine temporale, impegnarsi per il bene della Chiesa con la vita matrimoniale e familiare (curare l’educazione cristiana dei figli)
- Diritto a vedersi riconosciuta la libertà nella vita sociale
però un potere di vigilanza in materia pastorale ed esercizio del culto) e li pone solo sotto l’autorità costituita nell’istituto o di altra autorità ecclesiastica. Il codice disciplina, oltre alle sanzioni previste in via generale per i chierici ed applicabili ai religiosi, anche la procedura della DIMISSIONE dell’istituto religioso per cause particolarmente “gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente”. Persone giuridiche Già il diritto romano era giunto a dare rilevanza giuridica a collettività di persone fisiche collegate da un fine comune. Ma la teoria giuridica in materia fu sviluppata nella dottrina giuridica canonica medievale, in particolare da Sinibaldo de’Fieschi, poi papa Innocenzo IV : all’epoca non erano usate espressioni come “persona giuridica”, ma espressioni già usate dai romani, quali “collegio” “corporazione” o ”società”; la posizione di Sinibaldo era che quando una collettività interviene in un giudizio riguardante i suoi interessi, bisogna fingere che sia una persona ( fictio iuris ). A questa teoria ne seguirono molte altre, ma il codice non ne assume nessuna in modo esplicito. La persona giuridica nel diritto canonico è entità distinta dalle persone fisiche , alla quale l’ordinamento riconosce la qualifica di soggetto di diritto, costituendolo come centro di imputazione di diritti e obblighi per il raggiungimento del fine religioso o ecclesiastico. A norma del codice, la persone giuridiche sono riconosciute come tali o per disposizione del diritto positivo o per concessione speciale della competente autorità. Elemento essenziale per la loro costituzione è che siano ordinate a fini utili corrispondenti alla missione della Chiesa (opere di pietà, di apostolato, di carità). La persona giuridica nella Chiesa può essere:
- Una collettività o comunità (es. diocesi, parrocchia, ordine religioso, associazione, università ecc.). La persona giuridica composta di persone può essere: ◦ Collegiale (almeno tre componenti; le decisioni sono il prodotto della volontà concorrente di essi); ◦ Non collegiale (determinante è la volontà di una sola persona)
- Entità patrimoniale: cioè fondazione autonoma formata di beni o cose sia spirituali che materiali.
- Pubblica: se costituita dagli organi di governo o da istituzioni della Chiesa, in vista del bene pubblico. Fa parte dell’organizzazione della Chiesa e rispetta la dipendenza gerarchica. Sistema penale Libro IV, dedicato alla materia penale ed al potere sanzionatorio che compete all’autorità cui spetta regolare l’organizzazione ecclesiastica. Se i battezzati tengono comportamenti contrari alla loro fede o commettono atti ritenuti dal diritto divino o positivo come delittuosi, ad essi vengono applicate sanzioni di natura spirituale, ma con rilevanza giuridica. Il codice stabilisce, secondo la riforma del Concilio Vaticano II, che nessuno è punito “se la violazione della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa”: si tratta di formulazione che risponde ad generale principio di legalità, dalla quale si evince che il delitto secondo l’ordinamento canonico consiste in una violazione grave della norma penale, imputabile per dolo o colpa. Il codice prevede interventi penali sostanzialmente per riparare a scandali, per ristabilire la giustizia e per far emendare chi abbia commesso atti illeciti o punibili; solo eccezionalmente (in casi molto gravi) sono previsti interventi a carattere punitivo ed espiatorio. Prima di questi ultimi però, si riconosce rilevanza agli interventi di carattere pastorale che possono essere riassunti come interventi di correzione fraterna: manca quindi la certezza della pena, in ossequio alla ratio propria dell’ordinamento canonico. La diversità rispetto all’ordinamento statale è marcata anche sotto il profilo delle fonti:
- LEGGE PENALE è quella emanata da chi ha potestà legislativa nella Chiesa a livello universale o locale (quindi pontefice e concilio ecumenico o vescovi diocesani);
- PRECETTO PENALE può essere emanato da chi esercita la potestà di governo nella Chiesa e può colpire i fedeli determinati, non la generalità di essi, e riguarda la loro situazione sociale e giuridica nella Chiesa (si tratta di comando rivolto ad un determinato soggetto comminando una pena per un comportamento ritenuto delittuoso). Secondo la legge penale canonica, sono INCAPACI di delitto coloro che non hanno uso abituale della ragione. Sono previste CAUSE ESIMENTI dalla punibilità e CAUSE ATTENUANTI (sia oggettive che soggettive) e AGGRAVANTI (recidività, particolare dignità del reo, previsione del delitto senza precauzioni idonee ad evitarlo). Il principio di legalità è previsto nell’ordinamento canonico ma non in modo assoluto e tassativo:
- can. 221.3 “ i fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge ”, ma la determinazione della pena può essere lasciata alla prudente valutazione del giudice;
- can. 1319 concernente l’emanazione del precetto penale, riconosce effetti penali ad atti amministrativi, escludendo così la riserva di legge penale.
- can. 1399 introduce un principio derogatorio a quello di legalità, che il principio di discrezionalità, in quanto si afferma che oltre ai casi stabiliti dalla legge la violazione esterna di una legge divina o canonico può essere punita con giusta pena in caso sia di speciale gravità. Tutto ciò evidenzia la particolare elasticità dell’ordinamento canonico. I principali delitti che possono rendere responsabili i fedeli: Apostasia (ripudio totale della fede cattolica), Eresia (negazione continuata della verità di fede), Scisma (rifiuto della sottomissione al papa o della comunione con i membri della Chiesa), Battesimo ed educazione dei figli in una religione diversa, Profanazione dell’Eucarestia, Spergiuro dinnanzi all’autorità ecclesiastica, Bestemmia (offesa dei buoni costumi, ingiuria o incitamento all’odio contro la religione e la Chiesa attraverso i mass media), Violenze contro il papa, vescovi, chierici e religiosi, Insegnamento di dottrina condannata dalla Chiesa. La pena consiste nella privazione di un bene spirituale o materiale di cui la chiesa puo’ disporre. Sono previste due tipi di sanzioni penali:
- Pene medicinali o censure: severissime, applicate a seconda della gravità del fatto, e sono la scomunica, l’interdizione e la sospensione;
- Pene espiatorie: sono il divieto o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo, la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico o di un diritto; trasferimento penale ad altro ufficio, dimissione dello stato clericale. Le pene possono anche distinguersi in pene:
- Ferendae sententiae (colpiscono il reo solo dopo che siano state inflitte)
- Latae sententiae (in esse si incorre per il solo fatto di aver commesso il reato punibile. Es. Il procurato aborto). Possono essere impiegate anche altri rimedi penali e penitenze, che non sono penali in senso tecnico, ma rappresentano misure per la prevenzione di comportamenti illeciti e possono esser applicati o in sostituzione della pena o in aggiunta ad essa (opere di religione, atto di culto o di pietà, attività caritativa ecc.). Sono previste sanzioni nei confronti dei chierici e dei religiosi che violino alcuni loro obblighi speciali. Diritto processuale canonico Il libro VII è dedicato all’organizzazione degli organi giudicanti e al diritto processuale. Sono molteplici le situazioni in cui gli organi ecclesiastici sono chiamati ad emettere giudizi secondo le norme del diritto processuale canonico. ATTIVITA’ GIUDIZIARIA PROPRIAMENTE DETTA:
- Per le cause che riguardano materie spirituali ed ad esse annesse;
effetti nella sfera di altri fedeli. Si deve distinguere tra potestà d’ordine e di giurisdizione:
- Potestà di ordine: Crea in capo a determinati fedeli uno status. Il sacramento dell’ordine ha tre gradi (diacono, presbitero e vescovo). Vanno adempiuti due munera : o Munus docendi: trasmissione delle verità, dei principi e delle norme per il bene dei fedeli; o Munus sanctificandi: diritto dei fedeli di chiedere e ricevere i sacramenti come strumenti essenziali per il raggiungimento del fine spirituale di ogni battezzato. Queste due funzioni sono proprie del sommo pontefice, dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi.
- Potestà di giurisdizione: È il potere concesso da Cristo ai suoi apostoli e ai loro legittimi successori, per reggere e governare i fedeli e indirizzarli alla vita eterna. Sono abili alla Potestà di giurisdizione solo coloro che sono insigniti dell’Ordine sacro, riservando ai fedeli laici la semplice possibilità di cooperare nell’esercizio della medesima potestà. La Potestà di giurisdizione si distingue in legislativa, giudiziale ed esecutiva. Nell’ordinamento ecclesiale a differenza degli ordinamenti civili (ove le tre funzioni sono del tutto indipendenti) la distinzione non comporta la netta separazione delle tre funzioni in quanto esse sono, almeno in linea di principio, accentrate nel Pontefice a livello di Chiesa universale e nel Vescovo a livello di Chiesa locale. Ogni organo ha il potere-dovere che ricade sul suo titolare che gli imputa gli atti, del pieno esercizio della sua competenza. L’ufficio ecclesiastico La potestà di giurisdizione è collegata direttamente al conferimento di un incarico o ufficio nell’organizzazione ecclesiastica. L’ufficio ecclesiastico secondo il Canone 145 è qualunque incarico costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. Tale carica è composta da 4 elementi: incarico conferito ad una persona fisica ( munus , in latino – incarico, dovere giuridico), in modo stabile (costituito permanentemente nella struttura istituzionale della Chiesa e non per una esigenza temporanea), costituito o per diritto divino (vescovo) o per diritto ecclesiastico positivo (parroco), esercitato per un fine spirituale. Il canone successivo stabilisce che l’ufficio ecclesiastico deve essere ottenuto tramite provvisione canonica, cioè un provvedimento scritto emanato dalla competente autorità, in quanto la persona scelta deve possedere determinati requisiti soggettivi di idoneità. L’ufficio può essere perduto:
- Alla scadenza del tempo prestabilito se è a tempo
- Al raggiungimento dei limiti di età previsti
- Per rinuncia per causa giusta e proporzionata
- Per trasferimento ad altro ufficio
- Per rimozione in presenza di gravi cause inconciliabili con l’ufficio (es. perdita dello stato clericale)
- Per privazione, come pena. Per gli atti posti in essere da soggetto che, in mala fede o meno, non sia titolare dell’ufficio e quindi sia impossibilitato a compierli, è previsto l’istituto della SUPPLENZA, che mediante il quale la Chiesa “supplisce” la mancanza di potestà di colui che ha emanato l’atto (posto che l’interesse spirituale e la salvezza delle anime sono la prerogativa suprema della Chiesa). La sede primaziale di Roma e le potestà del sommo pontefice La preminenza di cui godeva già dall’inizio la Chiesa di Roma non era il primato come è oggi inteso, tuttavia già nella dottrina originaria che risale alla metà del II sec si
trova espressa la base teologica sulla quale è stato affermato il primato del vescovo di Roma. La vacanza della Sede Apostolica si verifica alla morte del papa o per sua rinuncia (la storia però presenta anche casi di deposizione del papa da parte di imperatori); in dottrina tuttavia, seppure in via meramente teorica, sono stati prospettati altri casi di vacanza della SA con una forma di deposizione come ad esempio il pontefice che cadesse in eresia notoria o che fosse colpito da malattia grave che ne intaccasse sensibilmente ed irreversibilmente le facoltà intellettive e volitive. Mentre la sede è vacante, nulla può essere modificato nel governo della Chiesa universale e devono osservarsi le norme speciali emanate per tali circostanze: al Collegio dei Cardinali è affidato il governo della Chiesa solo per il disbrigo degli affari correnti o inderogabili, sui quali decide a maggioranza; tutti i responsabili di dicasteri e di vari organismi decadono, compreso il Segretario di Stato (fanno eccezione il cardinale Camerlengo e Penitenziere). Potremmo dire che al vertice della Chiesa vige un sistema di monarchia elettiva: il papa è sempre stato ed è eletto seppur nella storia le modalità siano state diverse. Ad oggi, secondo quanto affermatosi nel xi sec, è solennemente sancito che è il Collegio Dei Cardinali , riuniti in conclave, l’organo competente ad eleggere il nuovo vescovo di Roma, scegliendo la persona più idonea, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei votanti. L’investitura non è opera del collegio, ma è divina. Per ricevere l’investitura basta essere battezzato e di sesso maschile se non è un vescovo deve essere subito consacrato tale. Il vescovo di Roma riveste l’ufficio dell’apostolo Pietro, è il capo del collegio dei vescovi e pastore della Chiesa universale che gli dà il primato pontificio. Ne consegue la giurisdizione su tutta la Chiesa. In forza del suo ufficio ha una potestà ordinaria, suprema (non ce ne è una superiore), piena (tutte le materie oggetto del potere di governo), immediata e universale. L’esercizio della potestà non è soggetto al consenso o al vincolo di alcun organo altrimenti non ci sarebbe l’ordinamento gerarchico della Chiesa. Al papa compete un potere di vigilanza su fedeli e aggregazione di fedeli che si manifesta con le visite dei vescovi e con l’invio dei visitatori apostolici. Il Papa gode dell’infallibilità pontificia, cioè di essere preservato dall’errore in virtù dell’assistenza divina, storicamente esercitata in rari casi. La piena potestà papale opera nei seguenti ambiti:
- Vigilanza dell’unità e della fede
- Definizioni dogmatiche e condanna di quelle eretiche
- Emanazione, deroga e abrogazione di leggi
- Giudice supremo
- Disciplina della liturgia e del culto
- Rappresentanza della Chiesa. Il pontefice incontra limiti dal diritto divino, naturale e positivo: deve rispettare le potestà dei vescovi e i diritti fondamentali dei fedeli. Il rispetto di questi deriva da una autolimitazione della sua coscienza. Il collegio dei vescovi Essi sono ex divina institutione successori degli apostoli in forza del sacramento dell’ordine ricevuto e pertanto sono costituiti pastori della Chiesa, perché siano anch’essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo. Prima di prendere possesso del loro ufficio, conferito dal pontefice, prestano giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica. Il Canone 336 sancisce che ai vescovi di regola è affidato il governo di una diocesi. Il collegio episcopale di cui fanno parte succede a quello degli apostoli cui Cristo affidò l’evangelizzazione e l’edificazione della Chiesa.
lungo nella Chiesa ha prevalso una cultura teologica omogenea, ma oggi il codice consente ai vescovi un aggiornamento culturale anche se naturalmente non tutto è possibile perché sussiste pur sempre il limite immanente dell’unità della fede. Le chiese particolari La Chiesa universale non è il risultato della somma di queste Chiese particolari ma queste sono parti integranti di essa. Le Chiese particolari più diffuse sono le diocesi (a cui sono parificate altre strutture territoriali: prelature territoriali, abbazie territoriali, vicariato apostolico e prefetture apostoliche). La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale di un Vescovo in collaborazione con i presbiteri. È una struttura territoriale. Il Vescovo, come Ordinario del luogo, è responsabile della diocesi e deve possedere alcuni requisiti di idoneità: fede salda, buoni costumi, pietà, zelo, saggezza, prudenza, buona reputazione, almeno 35 anni, sacerdote da almeno 5, studi accademici superiori. Il Vescovo ultra75enne è invitato a presentare rinuncia. Al vescovo compete tutta la potestà ordinaria, propria e immediata richiesta per il suo ufficio: è riconosciuta ampia discrezionalità per il bene dei suoi fedeli. Ha potestà legislativa nella sua diocesi, esecutiva anche tramite vicari generali e giudiziaria anche con un vicario giudiziale e giudici. Il potere del vescovo è autonomo, di diritto divino e non derivato da quello del papa. Anche nell’ambito della diocesi abbiamo forme di collegialità: sinodo diocesano che è l’assemblea di sacerdoti, religiosi e laici della Chiesa particolare con finalità consultiva di voto, infatti l’unico legislatore è il vescovo. L’articolazione della Chiesa universale non determina un decentramento amministrativo, al vescovo gli competono determinate funzioni non al fine di organizzare i poteri pubblici, ma per diritto originario e la diocesi non risponde nemmeno alla logica delle autonomie locali. La diocesi ha il diritto di autoregolamentazione dei propri interessi spirituali e religiosi con i soliti limiti immanenti dell’unità. Nell’ambito della Chiesa particolare una determinata comunità di fedeli costituita stabilmente è denominata parrocchia la cui cura è affidata ad un ecclesiastico o ad un religioso che assume la qualità di parroco sotto il vescovo diocesano. Esistono anche parrocchie personali (cappellani militari). La parrocchia è la vera espressione dell’organizzazione capillare della Chiesa, il parroco che è nominato dal vescovo, ha funzione di insegnamento e santificazione. Le prelature personali Sono strutture create dal Concilio Vaticano II, non hanno un carattere territoriale ma sono create per determinate finalità di servizio (promuovere un’adeguata distribuzione del clero, speciali opere missionarie). Sono istituzioni pastorali con carattere gerarchico e giurisdizionale, dipendono da un prelato che normalmente è un vescovo e hanno come membri chierici o laici in base al proprio statuto. Pluralismo e pluralità nell’ordinamento canonico L’ordinamento ecclesiastico NON può interessarsi del pluralismo in quanto questo presuppone una società composta da più centri di potere anche in conflitto fra loro che hanno la funzione di rappresentare i diversi interessi. Questa concezione è estranea alla Chiesa nella quale è invece esistente una diffusa pluralità che riguarda la composizione del Popolo di Dio il quale si distingue al suo interno per razza, etnia, nazionalità.
CAPITOLO 4: LA PERSONALITÀ’ GIURIDICA INTERNAZIONALE DELLA SANTA
SEDE
Il canone 361 afferma che la suprema istituzione sovrana cui è riconosciuta la potestà di governo centrale della Chiesa cattolica è il Romano Pontefice, o con il suo ufficio primaziale o con gli organi del governo centrale della Chiesa. Va anche tenuto presente che la Santa Sede è la suprema istituzione della Chiesa, ma anche ente sovrano di governo dello Stato della Città del Vaticano. A norma del codice il fondamento della personalità morale della S.S., risiede nelle disposizioni divine o diritto divino. La concezione teologica fa riferimento alla ordinatio divina (volontà di Dio manifestata nell’opera di Cristo), mentre la concezione giuridica va riferita al diritto positivo canonico (istituzioni sociali, titolari di diritti, doveri e attribuzioni ricompresi nell’ordinamento canonico). La Sede Apostolica di cui al canone 113, in senso stretto è l’ufficio del primato del papa la cui stabilità prescinde dalla persona fisica che ne è titolare. La Chiesa e la Sede Apostolica convenzionalmente sono chiamate persone morali ma le due entità sono ben distinte tra loro. La personalità interna e internazionale di Chiesa e Sede Apostolica rimane una creazione dell’organizzazione umana. infatti sin dall’inizio le comunità cristiane hanno usato strumenti giuridici per poter soddisfare le proprie esigenze. La Chiesa sarebbe diversa se non si fosse cominciata ad affermare nel mondo romano: di ciò la conferma si ha con il confronto con la Chiesa bizantina che non ha mai intrapreso un cammino giuridico autonomo. L’ordinamento giuridico della Chiesa non è vincolato ad alcun territorio né ad alcuna popolazione, è ordinamento di una società universale. La Chiesa è dotata di una sovranità originaria in quanto la sua autonomia e libertà sono conseguenze della sua ispirazione divina e non concessione o derivazione da alcun potere umano. Ricordiamo gli elementi più significativi relativi al concetto di sovranità della Santa Sede:
- L’articolo 2 del Trattato lateranense che ha riconosciuto la sovranità della Santa Sede in materia di sovranità spirituale e religiosa;
- Alla Santa Sede compete la sovranità universale della Chiesa Cattolica;
- Tale sovranità effettiva ed inalienabile, esisteva prima che fossero posti i principi del diritto delle genti, dunque il papa è da sempre un sovrano effettivo e quindi soggetto di diritto internazionale;
- La Chiesa si è presentata fin dalle origini come istituzione religiosa unitaria, gerarchicamente ordinata, a dimensione universale, indipendente dagli Stati;
- Essa si pone ed esercita il suo potere supremo d’imperio come soggetto di diritto che la governa e che governa anche lo Stato della Città del Vaticano; la Santa Sede agisce nel diritto internazionale secondo le norme del diritto internazionale. Il fondamento teologico della rappresentanza diplomatica Come soggetto di diritto internazionale, la Santa Sede stabilisce rapporti diplomatici con altri soggetti della comunità internazionale. Prima del Rinascimento l’attività diplomatica della Chiesa si limitava a legazioni temporanee. Lo sviluppo dell’attività politica della Chiesa portò la necessità di organizzare il sistema delle rappresentanze con la costituzione di missioni permanenti. Si ritiene che il fondatore della moderna diplomazia sia Leone X. Con la Riforma Protestante i diplomatici si trovarono ad interessarsi soprattutto delle questioni spirituali. Con il Trattato di Westfalia (1648) si riconosce il sistema degli ambasciatori permanenti. Per parlare di rappresentanze nella Chiesa si devono prendere le mosse dal principio teologico della sollicitudo omnium ecclesia rum (cura di tutte le Chiese) che è l’incipit del documento sui legati pubblicato da Paolo VI. Quest’ultimo ricordava la potestà piena, suprema ed universale che compete al sommo pontefice, l’esigenza di questo di rendersi presente in tutte le regioni per prendere coscienza delle condizioni delle Chiese particolari e il suo dovere di guidare i vescovi, pertanto si deve intendere fondata la rappresentanza come struttura interna della Chiesa per poi estendersi anche nei rapporti con le istituzioni politiche.
tutela degli interessi della Chiesa universale, delle Chiese particolari e delle istituzioni cattoliche locali presenti nelle varie regioni. Gli interessi difesi in ambito interno ed internazionale sono ispirati alla dignità della persona umana e alla sua sfera interiore e spirituale. La Santa Sede opera inoltre per la concordia fra i popoli e la pace internazionale operando un richiamo al diritto naturale. In linea generale le Chiese Particolari non sono soggette a diritto internazionale, tuttavia ci sono eccezioni per alcuni casi particolari. È compito peculiare del Legato pontificio che esercita contemporaneamente una legazione presso gli Stati secondo le norme del diritto internazionale:
- Promuovere e sostenere le relazioni fra la Sede Apostolica e le Autorità dello Stato;
- Affrontare le questioni che riguardano i rapporti fra Chiesa e Stato;
- Trattare in modo particolare la stipulazione e l'attuazione dei concordati e delle altre convenzioni similari. In assenza di relazioni diplomatiche, è il delegato apostolico che intrattiene gli opportuni rapporti. I rappresentanti diplomatici che curano i negoziati agiscono in nome del pontefice.
CAPITOLO 5: IL MATRIMONIO CANONICO
Le caratteristiche del matrimonio canonico Posto che il MATRIMONIO deriva da presupposti immutabili ed indisponibili, ne deriva che esso presenta caratteristiche costanti nel tempo e insensibili ai mutamenti sociali e giuridici. L’unione tra l’uomo e la donna volta alla costituzione di un rapporto stabile di natura familiare ha assunto spesso una connotazione religiosa: nella tradizione cristiana è il frutto della creazione e quindi risponde al disegno di Dio di elevare l’uomo e renderlo partecipe della creazione. L’ordinamento canonico disciplina dettagliatamente l’istituto in questione con una pluralità di fonti normative. La nozione di matrimonio canonico: Nel codice del 1917 la nozione che veniva data era l’aspetto biologico (la procreazione) e solo in via secondaria il reciproco aiuto tra i coniugi e il legittimo soddisfacimento degli impulsi sessuali. Le esigenze pastorali e personalistiche hanno trovato adeguata rivalutazione negli insegnamenti conciliari che qualifica il matrimonio come intima comunità di vita e d’amore coniugale. Il nuovo codice al canone 1055 descrive il matrimonio come la comunità di tutta la vita per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole. L’accentuazione della vocazione pastorale si rinviene anche nell’utilizzo nel canone del termine patto in luogo di contratto. Il termine foedus (patto) si riferisce al momento genetico del matrimonio, il riferimento al consortium (comunità di tutta la vita) riguarda il matrimonio come rapporto ed evoca la compartecipazione dei due soggetti alla stessa sorte in riferimento a tutta l’esistenza terrena dei coniugi. I fini del matrimonio: Nel codice del 1917 i fini erano indicati gerarchicamente, quindi fine primario era la procreazione e educazione della prole e solo secondariamente venivano il reciproco aiuto e il soddisfacimento di impulsi sessuali. Nel canone 1055 del codice vigente non esiste più una gerarchia, limitandosi ad enunciare le finalità del matrimonio secondo l’ordine temporale con cui si succedono. Nella visione cristiana il punto più alto della comunione si realizza nell’unione fisica che forma un solo corpo che costituisce apertura alla procreazione. L’aspetto educativo è una prosecuzione dell’elemento generativo tanto da costituire un obbligo giuridico. La natura del matrimonio: Il canone 1055 afferma che il patto matrimoniale tra i battezzati è elevato alla dignità di sacramento da Cristo. Il matrimonio è un istituto di diritto naturale preesistente alla rivelazione, ma Cristo è intervenuto per renderlo sacramento e cioè segno di grazia e salvezza. Il codice al canone 1055.2 qualifica espressamente il matrimonio come contratto, non comportando un venir meno dell’essenza sacramentale. Il matrimonio canonico va
considerato contratto consensuale come frutto di una evoluzione che ha visto confrontarsi da una parte la Scuola di Bologna che lo definiva contratto reale essendo necessaria la consumazione per la valida costituzione del vincolo, dall’altra la Scuola di Parigi che riteneva perfetto il matrimonio già con il consenso. Ha prevalso la seconda anche se l’elemento della consumazione conserva rilevanza andando a segnare il momento in cui il matrimonio acquista una assoluta e definitiva indissolubilità. Gli elementi necessari: In base agli insegnamenti di Sant’Agostino gli elementi essenziali del matrimonio venivano ravvisati in tre beni ( tria bona ):
- Bene della prole (dovere-diritto di compiere atti idonei alla generazione della prole ed educazione);
- Bene della fede o fedeltà reciproca;
- Bene della sacramentalità (rafforza il carattere indissolubile). Dopo il concilio Vaticano II, il codice del 1983 aggiunge ai tria bona anche il bene dei coniugi ovvero la realizzazione di una vera comunione di vita spirituale e materiale fra gli sposi. Le proprietà essenziali: Il canone 1056 afferma che le proprietà essenziali del matrimonio sono: Unità: Fa riferimento all’unicità e all’esclusività del rapporto coniugale che deve riguardare un solo uomo e una sola donna; Indissolubilità: attiene invece alla durata temporale del vincolo che non può essere limitato in alcun modo se non con la morte dei coniugi. Tale proprietà si contrappone al divorzio e viene considerata (Indissolubilità) assoluta solo quando intervenga anche la consumazione del matrimonio, fino a quel momento il vincolo potrebbe essere sciolto dall’autorità ecclesiastica. Il diritto al matrimonio: é un diritto naturale che compete ad ogni uomo (tranne in caso di inidoneità). Eventuali limitazioni possono riguardare la capacità del soggetto, l’esistenza di impedimenti, nonché divieti particolari derivanti dall’Ordinario del luogo che può vietare il matrimonio ai suoi sudditi per un caso peculiare, per un tempo determinato, per una causa grave fintanto che perduri. L’invalidità del matrimonio: il matrimonio cattolico in quanto sacramento non ammette risoluzione o annullamento, salvo le cause di scioglimento suddette. È tuttavia possibile indagare sulla valida costituzione del vincolo valutando se sussistevano tutti i requisiti necessari per la valida instaurazione del vincolo al momento della celebrazione. La dichiarazione di nullità matrimoniale si differenzia dallo scioglimento anche in termini temporali: la nullità invalida il vincolo sin dall’origine. Il consenso L’insostituibilità del consenso: Ai sensi del canone 1057, l’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; non può essere supplito da nessuna potestà umana”. Il consenso è “l’atto della volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio”. Si richiede la pienezza del consenso, infatti sono previste delle disposizioni che mirano ad impedire che una volontà viziata possa dare origine al vincolo coniugale. L’incapacità psichica: si deve assicurare che la volontà dei nubendi sia effettivamente tale: i soggetti interessati devono avere la capacità di comprendere i contenuti e le conseguenze dell’atto che compiono, nonché la capacità di assumere le relative responsabilità. Il consenso deve essere manifestato da persone giuridicamente abili. Il canone 1095 afferma che sono incapaci a contrarre matrimonio:
- I soggetti che sono privi di sufficiente ragione: non hanno la capacità intellettiva per capire la natura, il contenuto e le conseguenze delle proprie azioni. Tale difetto può essere permanente o temporaneo (malattie, disturbi, uso abituale di alcool).
- Coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente: Nella fattispecie in
- Condizione potestativa: la validità del matrimonio si fa dipendere dall’adempimento di una promessa fatta dall’altro nubendo, avente ad oggetto un suo comportamento (es. ti sposo a condizione che tu smetta di bere). La violenza morale: “è invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio”. Il consenso deve essere libero e personale e come tale non può essere influenzato. Affinché la violenza morale sia rilevante è necessario che la coazione provenga dall’esterno quale effetto di un’azione umana altrui (o dell’altro sposo o anche di soggetto terzo). Il timore conseguente alla violenza morale deve essere grave. Accanto alla violenza morale, può darsi il caso di timore reverenziale, consistente nella paura di recare offesa, dispiacere, o indignazione a soggetti cui si è legati in maniera particolare. Gli impedimenti Natura, efficacia e classificazione degli impedimenti: gli impedimenti sono situazioni di fatto o di diritto che precludono o proibiscono alla persona interessata la celebrazione del matrimonio. L’impedimento può essere di ostacolo al matrimonio rendendone soltanto illecita la celebrazione, oppure determinante l’invalidità del vincolo eventualmente contratto. Gli impedimenti si differenziano per natura, a seconda che derivino dal diritto divino o siano frutto di scelte compiute dal legislatore umano: solo i secondi sono dispensabili e quindi modificabili o derogabili. L’età: il legislatore al canone 1083 pone un livello minimo di età per la valida celebrazione delle nozze:16 anni per l’uomo e 14 per la donna. Ciò che conta è la necessaria maturità psicofisica, cioè dal punto di vista mentale il soggetto deve essere in grado di comprendere il contenuto dell’atto che compie e le sue conseguenze e fisicamente deve essere idoneo a porre in essere l’atto coniugale e l’eventuale concepimento. È un impedimento dirimente di diritto umano e quindi dispensabile (può essere consentita la celebrazione anche con età inferiore). Il canone 1083 contempla il diritto della Conferenza episcopale di fissare una età maggiore per la lecita celebrazione e non per la sua validità. La conferenza episcopale italiana ha prescritto l’età di 18 anni. L’impotenza: l’incompetenza copulativa per sua stessa natura rende nullo il matrimonio. Si tratta di un impedimento che ha la radice nel diritto divino sì da risultare non dispensabile. Ha rilevanza solo l’incapacità al compimento dell’atto coniugale e non invece l’incapacità alla generazione cioè la mera sterilità. Affinché possa determinare la nullità del matrimonio è necessario che l’impotenza copulativa sia antecedente al momento della celebrazione. Il vincolo di precedente matrimoni: è invalido il matrimonio di chi è legato da un vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato. L’impedimento è di diritto naturale e discende direttamente dalle proprietà essenziali del matrimonio, che impongono una unione esclusiva ed indissolubile, preclusiva di altri legami coniugali. L’impedimento cessa con la morte di uno dei due coniugi da cui deriva lo scioglimento o con la dichiarazione di nullità e quindi con lo scioglimento formale dello stesso. La disparità di religione: è invalido il matrimonio tra due persone di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l’altra non battezzata. È un impedimento di diritto umano che trova fondamento in ragioni di opportunità che sconsigliano la celebrazione di matrimoni misti, a tutela della fede cattolica. I matrimoni misti per essere celebrati abbisognano di una licenza in cui la parte cattolica dichiara di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la propria fede e con promessa di educare e battezzare i figli secondo la religione cattolica. L’ordine sacro: è invalido il matrimonio di coloro che sono costituiti nei sacri ordini. L’impedimento ha natura di diritto umano in quanto è conseguenza della scelta della Chiesa latina, riguarda vescovi, presbiteri e diaconi. La dispensa è riservata alla Santa Sede.
Il voto di castità: è invalido il matrimonio di coloro che sono vincolati dal voto di castità emesso in un istituto religioso. La disposizione dunque riguarda i religiosi. Il soggetto non potrebbe dar vita ad una unione sessuale. Il rapimento: a tutela del nubente, non è possibile costituire valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio. La disposizione si riferisce solo alla donna. Il coniugicidio: Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio. Attentano pure invalidamente il matrimonio tra loro quelli che hanno cooperato fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge. È di diritto umano ma la dispensa può derivare solo dalla Santa Sede. La consanguineità: l’obiettivo è tutelare la dignità della famiglia. E’ nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e discendenti in linea retta, sia legittimi che naturali; nella linea collaterale fino al quarto grado. L’affinità: L'affinità nella linea retta (tra coniuge e ascendenti e discendenti dell’altro) rende nullo il matrimonio in qualunque grado. L’impedimento è di diritto umano: è dispensabile. La pubblica onestà: Con tale terminologia si intende quel rapporto di coppia che si stabilisce nell’ambito di una convivenza derivante da un matrimonio invalido o dal concubinato notorio e pubblico. Esso, pertanto, dirime il matrimonio tra l’uomo e le consanguinee della donna nel primo grado della linea retta, e viceversa (cioè fra l’uomo e la madre o la figlia della donna, nonché tra la donna e il padre o il figlio dell’uomo). L’adozione: è un impedimento dirimente di diritto umano. Non possono contrarre validamente il matrimonio quelli che sono uniti tra loro da parentela legale sorta dall'adozione, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale. La forma di celebrazione La Chiesa esige che la manifestazione del consenso avvenga nel rispetto di determinati requisiti giuridici di forma, a prescindere dalle prescrizioni liturgiche che attengono all’aspetto pastorale e non giuridico. In passato non si richiedeva una certa forma e avevano luogo i cosiddetti matrimoni clandestini, quindi la Chiesa nel concilio di Trento (1563) introdusse la forma pubblica che però non entrò in vigore ovunque. Nel 1907 la Sacra Congregazione del concilio emanò il decreto Ne temere che obbligava tutti al rispetto della forma pubblica, tranne la Germania. La forma ordinaria L’attuale normativa prevede l’obbligatorietà della forma a pena di invalidità del matrimonio. Per la valida celebrazione del matrimonio si richiede la presenza:
- Dei nubendi: indispensabili in quanto devono prestare il consenso.
- Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti.
- Due testimoni: attestanti l’avvenuta manifestazione del consenso, in quanto sono in grado di percepirlo con vista e udito. L’ordinamento, in vista della salus animarum , salvaguardia la validità dell’atto a scapito del rispetto formale della norma: la Chiesa supplisce alla mancanza di competenza dell’ufficio. Le forme straordinarie o speciali Non può mai mancare la presenza dei nubendi. Può mancare invece la figura dell’assistente nel caso di celebrazione coram solis testibus e in base al canone 1116: se non si può avere o andare senza grave incomodo dall'assistente competente a norma del diritto, coloro che intendono celebrare il vero matrimonio, possono contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni:
- In pericolo di morte;
- Al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese.