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Lezione 3: Diritto di azione - Autonomia e condizionamenti, Appunti di Diritto Civile

Questa lezione esplora il concetto di diritto di azione, sua autonomia e pienezza, e i suoi possibili limiti. Dell'azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive, l'esistenza del diritto di azione indipendentemente dal diritto sostanziale, e la negazione della tutela giurisdizionale da parte del legislatore. Vengono inoltre analizzate le limitazioni soggettive e oggettive, l'impossibilità di arbitri obbligatori e jurisdizione condizionata, e i ricorsi amministrativi preventivi. Il materiale include casi legali riguardanti arbitrato e conciliazione, e le condizioni da rispettare per evitare l'illegittimità costituzionale.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 04/03/2022

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albig01 🇮🇹

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LEZIONE 3
Diritto di azione… la sua autonomia e pienezza e i suoi possibili condizionamenti
- Azionabilità delle proprie situazioni giuridiche soggettive (art. 24,1 comma)
- Il diritto di azione esiste a prescindere dall’esistenza del diritto sostanziale portato in
giudizio
- Il legislatore italiano ordinario è inibito creare situazioni sostanziali non protette e di
negare la tutela giurisdizionale alle stesse (diritti effettivamente esistenti)
- Nei confronti dell’amministrazione: 24, 1° comma e 113, 1° e 2° comma.
- Inammissibilità di limitazioni soggettive (tutti) art. della costituzione. Dopo la legge del
1995, prima gli stranieri non potevano agire in giudizio, e potevano farlo solo in
condizione di reciprocità
- Il diritto di azione deve poter essere esercitato in sede giurisdizionale > non è
ammessa la surrogabilità obbligatoria del diritto d’azione con ricorsi ad organismi non
giurisdizionali.
- Inammissibilità di limitazioni o eccessive difficoltà o ostacoli al diritto di azione:
- NO Arbitri obbligatori (imposti dalla legge e non dalla volontà)
- Giurisdizione condizionata (solo se le condizioni ad adempiere risultano essere utili
ad un migliore svolgimento della attività giurisdizionale > si ai tentativi di conciliazioni
obbligatori ecc.., no agli oneri tributari, posto che lo stato ha altri mezzi per
l’imposizione fiscale). Il legislatore prevede delle incombenze a carico delle parti, che
devono esaurire per agire in giudizio. Possono essere di vario tipo, es. prima di
proporre la domanda al giudice (condizione di proponibilità), devi tentare una
conciliazione (obbligatoria)
- Ricorsi amministrativi preventivi (sempre e solo facoltativi), non vado davanti al
giudice ma al superiore gerarchico in caso di problemi. Nel caso della
contravvenzione si può fare ricorso sia al giudice di pace ma anche al prefetto, che è
il superiore gerarchico dell'organo che ha mandato la contravvenzione (atto/sanzione
amministrativo) che promana da un organo dello stato (si chiama ricorso gerarchico
interno).
Deve essere in tutti casi sempre prevista una facoltà, mai un'imposizione.
MATERIALI
Arbitrato (giudizio) - declaratorie di illegittimità costituzionale. Per contrasto con l’art.
24 cost - disposizioni di legge che prevedevano forme di arbitrato obbligatorio. Corte cost.
n. 221/2005; 127/1977, ecc…
Conciliazione (accordo) - E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5,
l. 108/1990, disciplina i licenziamenti individuali nella parte in cui prevede il tentativo
obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità dell’azione: corte cost. n.
82/1992. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 410 bis e 412
bis c.p.c., sollevata in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di
cui all’art. 409 c.p.c. limita il diritto d’azione e ne ritarda l’esercizio facendo sorgere questioni
processuali inutili e contrarie alla finalità deflattiva perseguita dal legislatore, in riferimento
all’art. 24 cost: corte cost. n. 276/2000; 243/2014
La consulta individua le condizioni da rispettare per evitare l’illegittimità costituzionale:
- che siano fatti salvi gli effetti sostanziali della domanda;
- che il procedimento finalizzato alla conciliazione non abbia una durata irragionevole
e non precluda, dopo tale termine, l’accesso alla giustizia statale.
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LEZIONE 3

Diritto di azione… la sua autonomia e pienezza e i suoi possibili condizionamenti

  • Azionabilità delle proprie situazioni giuridiche soggettive (art. 24,1 comma)
  • Il diritto di azione esiste a prescindere dall’esistenza del diritto sostanziale portato in giudizio
  • Il legislatore italiano ordinario è inibito creare situazioni sostanziali non protette e di negare la tutela giurisdizionale alle stesse (diritti effettivamente esistenti)
  • Nei confronti dell’amministrazione: 24, 1° comma e 113, 1° e 2° comma.
  • Inammissibilità di limitazioni soggettive (tutti) art. della costituzione. Dopo la legge del 1995, prima gli stranieri non potevano agire in giudizio, e potevano farlo solo in condizione di reciprocità
  • Il diritto di azione deve poter essere esercitato in sede giurisdizionale > non è ammessa la surrogabilità obbligatoria del diritto d’azione con ricorsi ad organismi non giurisdizionali.
  • Inammissibilità di limitazioni o eccessive difficoltà o ostacoli al diritto di azione:
    • NO Arbitri obbligatori (imposti dalla legge e non dalla volontà)
    • Giurisdizione condizionata (solo se le condizioni ad adempiere risultano essere utili ad un migliore svolgimento della attività giurisdizionale > si ai tentativi di conciliazioni obbligatori ecc.., no agli oneri tributari, posto che lo stato ha altri mezzi per l’imposizione fiscale). Il legislatore prevede delle incombenze a carico delle parti, che devono esaurire per agire in giudizio. Possono essere di vario tipo, es. prima di proporre la domanda al giudice (condizione di proponibilità), devi tentare una conciliazione (obbligatoria)
    • Ricorsi amministrativi preventivi (sempre e solo facoltativi), non vado davanti al giudice ma al superiore gerarchico in caso di problemi. Nel caso della contravvenzione si può fare ricorso sia al giudice di pace ma anche al prefetto, che è il superiore gerarchico dell'organo che ha mandato la contravvenzione (atto/sanzione amministrativo) che promana da un organo dello stato (si chiama ricorso gerarchico interno). Deve essere in tutti casi sempre prevista una facoltà, mai un'imposizione. MATERIALI Arbitrato (giudizio) - declaratorie di illegittimità costituzionale. Per contrasto con l’art. 24 cost - disposizioni di legge che prevedevano forme di arbitrato obbligatorio. Corte cost. n. 221/2005; 127/1977, ecc… Conciliazione (accordo) - E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, l. 108/1990, disciplina i licenziamenti individuali nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità dell’azione: corte cost. n. 82/1992. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c., sollevata in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. limita il diritto d’azione e ne ritarda l’esercizio facendo sorgere questioni processuali inutili e contrarie alla finalità deflattiva perseguita dal legislatore, in riferimento all’art. 24 cost: corte cost. n. 276/2000; 243/ La consulta individua le condizioni da rispettare per evitare l’illegittimità costituzionale:
  • che siano fatti salvi gli effetti sostanziali della domanda;
  • che il procedimento finalizzato alla conciliazione non abbia una durata irragionevole e non precluda, dopo tale termine, l’accesso alla giustizia statale.