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Diritto commerciale integrato, Appunti di Diritto Commerciale

Appunti completi di diritto commerciale già integrati col libro

Tipologia: Appunti

2024/2025

In vendita dal 25/09/2025

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Esame di diritto commerciale
A.s. 2024/2025!
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Indice:!
Lezione 1: la nozione impresa (art. 2082) e i tipi di impresa
Lezione 2: statuto dell’imprenditore commerciale
l’organizzazione de beni: L’azienda
l’organizzazione dell’impresa
nozione di società
Lezione 3: tipi di società e la società in nome collettivo
Lezione 4: società in nome collettivo: struttura finanziaria e organizzativa
Lezione 5: scioglimento società in nome collettivo
società in accomandita semplice (s.a.s)
società semplice (s.s)
società per azioni (introduzione)
lezione 6: società per azioni : profilo generale e struttura finanziaria
Lezione 7: struttura finanziaria delle società per azioni
Lezione 8: struttura organizzativa delle società per azioni
Lezione 9: società a responsabilità limitata
scioglimento di una società
operazioni straordinarie !
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Esame di diritto commerciale

A.s. 2024/ Indice:

  • Lezione 1 : la nozione impresa (art. 2082) e i tipi di impresa
  • Lezione 2 : statuto dell’imprenditore commerciale l’organizzazione de beni: L’azienda l’organizzazione dell’impresa nozione di società
  • Lezione 3 : tipi di società e la società in nome collettivo
  • Lezione 4 : società in nome collettivo: struttura finanziaria e organizzativa
  • Lezione 5 : scioglimento società in nome collettivo società in accomandita semplice (s.a.s) società semplice (s.s) società per azioni (introduzione)
  • lezione 6 : società per azioni : profilo generale e struttura finanziaria
  • Lezione 7 : struttura finanziaria delle società per azioni
  • Lezione 8 : struttura organizzativa delle società per azioni
  • Lezione 9 : società a responsabilità limitata scioglimento di una società operazioni straordinarie

Introduzione al Diritto Commerciale

È un segmento speciale del diritto privato che si occupa delle attività produttive di nuova ricchezza sul mercato. È un ramo del diritto privato (ragione di propedeutica), il diritto privato regola rapporti tra privati cittadini cioè gli affari privati delle persone all’interno dell’ordinamento giuridico, diritto commerciale regola rapporti privati che sorgono sul mercato, privati che svolgono attività produttive nella loro libertà di privati entrano in contatto con una serie di operatori operando sul mercato ( non riguarda i profili pubblicistici che sono coinvolti nelle attività produttive come il diritto ambientale, tributario, amministrativo, ecc. non regola gli aspetti pubblicistici dello Stato come i rapporti di diritto tributario che è un ramo di diritto pubblico, regola i rapporti col fisco che è una branchia dello Stato). Diritto commerciale regola rapporti economici che si sviluppano tra singoli individui privati, e si concretizza in attività produttive di nuova ricchezza, combinazione dei fattori produttivi per generare qualcosa che prima non c'era. I privati sono liberi di fare quello che vogliono sul mercato, c’è l’instaurazione di una pluralità di relazioni con vari soggetti (creditori, fornitori, investitori, clienti ecc.) vogliamo porre dei vincoli nello svolgimento delle loro attività imprenditoriali perché se lasciamo liberi i privati di fare quello che vogliono sul mercato il rischio è che non si sviluppi un mercato concorrenziale per pratiche commerciali scorrette in quanto operano per il loro interesse personale e non globale ed è il diritto antitrust branchia del diritto commerciale. Disciplina funzionale a creare efficienza sul mercato , nell'ottica generale di sviluppo del sistema produttivo. Un mercato è efficiente quando funziona bene cioè si riesce a creare più ricchezza possibile nel mercato all’interno del quale le imprese operano, se sono efficienti consumano meno risorse limitate, producono più ricchezza possibile e va a beneficio non solo del singolo imprenditore ma va a beneficio di tutta la collettività perchè se le imprese funzionano bene creano lavoro, benessere e ricchezza per tutto il sistema economico. È un ramo del diritto privato che regola le imprese e il mercato per essere il più efficiente possibile ma non perché il singolo guadagni molto ma l’unico obbiettivo riguarda il benessere generale cioè un interesse comune. Diritto privato regola i rapporti tra singoli, diritto commerciale si basa sul collegamento tra due singoli privati, un’impresa fa molti contratti che sono regolati dal diritto privato come i contratti d’affitto, di acquisto ecc , non interessa il singolo ci interessa l’efficienza globale devono funzionare globalmente quindi interviene il diritto societario. Diritto societario non riguarda attività individuale riguarda il funzionamento delle società tutti nell’ottica di funzionare bene e fare in modo che non ci siano sprechi di risorse , serie di regole riguardino i rapporti complessivi che il singolo imprenditore si ponga sul mercato in un certo modo ed eviti di fare danni. È retto da principi propri e diversi del diritto privato e in particolare del diritto dei contratti. Le norme sui contratti riguardano singoli rapporti (es. singolo atto di vendita). Il diritto commerciale riquadra nel suo complesso l'attività che viene esercitata sul mercato. I segmenti del diritto commerciale

  • Parte generale : trasversale a tutte le attività imprenditoriali ◦ Diritto dell'impresa ◦ Diritto societario (enti deputati allo svolgimento dell'attività di impresa, come funzionano le società ) ◦ Diritto industriale (segni distintivi e brevetti) ◦ Diritto antitrust (concorrenza sul mercato) ◦ Diritto della crisi dell'impresa ◦ Diritto dei contratti delle imprese (B2B e con i consumatori) ◦ Diritto dei mercati
  • Parte speciale : disciplina specifiche attività imprenditoriali, che pongono particolari problemi di mercato ◦ Diritto bancario ◦ Diritto assicurativo ◦ Diritto dell'intermediazione finanziaria

L’impresa Nel diritto commerciale la base è l’impresa e i termini «impresa», «azienda» e «società» hanno un significato tecnico e non possono essere usati come sinonimi. Il diritto commerciale detta specifiche definizioni:

  • Impresa : attività qualcosa di dinamico art. 2082 c.с.
  • Azienda : strumenti con cui questa attività viene svolta insieme dei beni, fattori produttivi con cui si svolge attività di impresa. art. 2555 c.c.
  • Società : imprenditori a forma di ente studiato e costruito apposta sono le società per svolgere attività ( chi fa questa attività ) entra imputato a svolgere attività con la sua azienda. art. 2247 c.c. Applichiamo le norme all’interno della definizione (in questo caso definizione impresa) se non ho i requisiti contenuti nella definizione non posso applicare le norme in questo caso Quando una fattispecie concreta riporta tutti gli elementi della definizione astratta, allora significa che si possono applicare le norme che dettano la disciplina. Art 2082 definizione impresa "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” L'impresa è una attività (ossia un insieme di atti coordinati per raggiungere uno specifico scopo) dotata di specifici requisiti che devono essere presenti congiuntamente:
  • Produttività (di beni o servizi), Sono attività produttive?
  • Professionalità, Attività in modo professionale?
  • Organizzazione, Sono attività organizzate?
  • Economicità, Sono attività economiche? N.B. Tale attività viene svolta da un imprenditore, che può essere:
  • Una persona fisica (imprenditore individuale)
  • Una società (imprenditore collettivo)
  • Un qualsiasi altro ente (associazioni, fondazioni ecc.)

art 2082 art 2555 art^2247

E' imprenditore chi

esercita professionalmente

una attività economica

organizzata al fine della

produzione o dello

scambio di beni o di servizi

L'azienda è il complesso dei

beni organizzati

dall'imprenditore per

l'esercizio dell'impresa.

Con il contratto di società

due o più persone

conferiscono beni o

servizi per l'esercizio in

comune di una attività

economica allo scopo di

dividerne gli utili.

Requisito di PRODUTTIVITÀ L'attività deve essere volta a creare nuova ricchezza nel mercato, generare una utilità che prima non c'era, mediante «la produzione o lo scambio di beni o servizi» da collocare sul mercato. N.B. l'opposto di attività produttiva è l'attività di mero godimento (diretto o indiretto) di un bene già esistente, che si risolve nel semplice sfruttamento dei diritti reali (proprietà o usufrutto) su quel bene, non sto realizzando niente di nuovo sul mercato.

  • elemento , attività produttiva quindi non basta un unico atto singolo per essere di fronte a un attività, serve una pluralità di atti, devono generare qualcosa che prima non esisteva devono creare ricchezza che può essere materiale Attività un insieme di atti produttivi sfruttamento dei diritti proprietari, se sono proprietari di un bene o non ( attività di mero godimento mi limito ad utilizzare il mio diritto proprietario) Esempio Se ho un immobile, ci abito e non costruisco nulla sto solo sfruttando il mio diritto di proprietà mero godimento non solo diretto ma anche indiretto faccio utilizzare il mio bene a qualcun altro con il pagamento di un compenso, se lo affitto non sono un imprenditrice un bene che nasce per quello scopo viene sfruttato per il suo scopo ci traggo un frutto “l’affitto frutto civile dei beni, chi affitta casa non è imprenditore. Ma se sono proprietario dell’immobile e non mi limito ad affittarlo ma ti faccio colazione (offro un servizio) uso il mio bene per svolgere qualcosa che prima non c’era, offro un servizio chi fa b & b fa un servizio svolge un attività, immobile non è più sfruttato per la sua funzione abitativa ma sta diventando parte di un’attività più ampia, un attività di impresa, che crea ricchezza qualcosa che altrimenti non ci sarebbe nell’ordinamento. Requisito di PROFESSIONALITÀ L'attività deve essere svolta in modo stabile e abituale che implica la permanenza sul mercato
  • Non è necessario che l'attività sia continuativa: è sufficiente la ripetizione ciclica (stagionalità)
  • Non è necessario che l'attività sia esclusiva: il medesimo soggetto può svolgere più imprese contemporaneamente
  • Non è necessario che si conseguano una pluralità di risultati: anche il compimento di un unico affare complesso può essere impresa (imprese che nascono per i grandi appalti di opere pubbliche anche se nascono per un solo lavoro ) Il contrario di «professionale» è l'attività sporadica e occasionale Attività professionale , deve essere il mio mestiere fare attività di impresa, non cosa spot impegno costante e duraturo all’interno dell’attività, atti più grandi che richiedono un impegno più grande e duraturo. Esempio Sono un’appassionata di moto d’epoca, compro una vespa in internet la restauro e la vendo, ho prodotto ricchezza ho svolto un attività produttiva ma è un attività che faccio a una tantum, non è la mia professione l’ho fatto un paio di volte, ci ho guadagnato qualcosa ma finisce li, non svolgo attività in modo professionale. Se invece inizio ad acquistare e ristrutturare costantemente diventa un attività produttiva ciclica e posso essere considerato imprenditore. ( non implica però che devo fare più atti), ci sono società che nascono per la creazione di un unico grande progetto come un opera pubblica, cercano di prendersi l’appalto per la realizzazione di quel progetto che avrà una durata lunga, in questo caso si considera imprenditore in quanto non si cerca un appalto per hobby.

LE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Si dividono in due categorie *** Protette** : esame di stato + iscrizione a un albo (es. avvocati, commercialisti, revisori, medici, ecc.) *** Non protette** : opera intellettuale (non manuale) due requisiti ◦ Prestazione personalePrestazione intellettuale (non manuale: contratto d'opera, lavoratore autonomo) Art. 2238 "Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo Il [ovvero la disciplina sull'impresa]" Sono soggetti alle norme del diritto dell'impresa soltanto quanto le loro prestazioni si innestano in una attività più complessa (di cui rappresentano un fattore produttivo). Fuori da tale ipotesi, invece, non sono qualificabili come «impresa» (e non si applicano le norme del diritto dell'impresa) anche là dove abbiano tutti i requisiti (produttive, professionali, economiche e organizzate) N.B. possono invece essere soggetti ad altre norme del diritto commerciale (es. antitrust, consumatori) Le professioni intellettuali non seguono la disciplina dell’imprenditore, non applichiamo la disciplina privatistica, quindi non ho l’obbligo di tenere le scritture contabili e dell’ iscrizione al registro imprese, questo perché è un retaggio storico, c’è un rapporto fiduciario io posso possedere un organizzazione con 50 segretari che mi aiutano ma quello che caratterizza la mia attività professionale è il rapporto di fiducia forte che lega a me con i clienti, il cliente viene da me perché si fida delle mie competenze, ciò permette di superare tutti gli altri elementi, l’unico caso in cui si applicano le norme sugli imprenditori è quando l’attività professionale non è più svolta da sola ma entra a far parte di un attività più ampia. Esempi facilmente identificabili come ingegnere, medico, avvocato, commercialista, consulente del lavoro architetto sono tutte professioni protette. Esempio :C’è una collega esperta di privacy fino a quando svolgeva la sua attività di avvocato e si occupava di gestire la privacy dei suoi clienti era avvocato, ma nel momento in cui ha deciso di svolgere la sua attività affiancandola ad altri servizi come gestire tutti i siti internet delle società clienti, non gestisce più solo la parte privacy come professione intellettuale ma si è affiancata un manager, un content creator e ha iniziato a svolgere un attività più grande come costruzione di siti internet dove l’assistenza privacy diventa un tassello del servizio più ampio che tendiamo ad offrire a partire da quel momento è diventata imprenditrice con le conseguenze derivanti dal fatto che ha dovuto seguire le norme di diritto commerciale riservate agli imprenditori. INIZIO E FINE DELL' IMPRESA criterio effettivo

  • Inizio : Nel momento in cui emerge una attività dotata di tutti i requisiti, a partire dal momento in cui sono tutti integrati inizia ad esserci un impresa e da quel momento scattano gli obblighi, devo rispettare la normativa e se non la rispetto incorro in sanzioni. ◦ Irrilevante l'iscrizione nel registro delle imprese : obbligo che sorge a seguito dell'inizio dell'impresa (v. Lezioni successive) ◦ Problema della fase di costruzione dell'organizzazione, fase start-up (mediante l'acquisto dei fattori produttivi), non ho ancora iniziato l’attività che voglio ma mi sto organizzando per iniziarla, la fase di costituzione prima di iniziare a tutti gli effetti l’attività viene già considerata attività d’impresa, stai facendo investimenti, stai sostenendo costi per dare avvio a un programma imprenditoriale se già imprenditore ◦ Si : vengono effettuati degli investimenti sul mercato ◦ È però necessario che sia una attività, dunque non un singolo atto ma una pluralità di atti coordinati.
  • Fine : nel momento in cui l'imprenditore smette di svolgere l'attività dotata dei requisiti, ◦ Irrilevante la cancellazione dal registro delle imprese ◦ Anche prima della chiusura della liquidazione : fase funzionale all' estinzione dell'ente-imprenditore non dell'impresa (che può essere cessata anche prima), la fine della vita di un impresa si ha quando vieni liquidato, pago i miei debiti e se avanza qualcosa va all’imprenditore o ai soci in caso di società ma la liquidazione fa parte ancora della fase di vita dell’attività non ho finito di essere impresa e la fase di liquidazione può essere lunga, smetto di essere imprenditore ma esiste ancora l’ente impresa.

TIPI DI IMPRESA

Classificazioni normative

Oltre alla definizione generale di «impresa» il codice detta altre due definizioni, al fine di riservare una disciplina alleggerita ad alcune di loro La legge distingue in base:

  • Al tipo di attività svolta : imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
  • Alle dimensioni : piccolo imprenditore e imprenditore non piccolo IMPRENDITORE AGRICOLO art. 2135, co. 1, c.c. "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse" 2 classi di attività agricole: i) principali ; ii) connesse attività agricole principali : Art. 2135, co. 2, «Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine»
  • Previsione introdotta nel 2001, che supera l'impostazione precedente che chiedeva una connessione delle attività con un «fondo», escludendo così tutta una serie di attività svolte altrove (es. in serra) Deve svolgere una di queste attività irrilevante come, ciò che conta si include in tutto ciò che riguardi la cura del ciclo biologico o di una sua fase necessaria
  • Restano escluse le attività che si limitano a sfruttare le risorse naturali esistenti , non sono imprenditori agricoli sfruttano ciò che esiste già per natura e quindi sono imprenditore commerciale Ciò che può fare imprenditore agricolo oltre a curare il ciclo biologico fare attività connesse, che sono di natura commerciale, come la trasformazione che non centra col ciclo biologico ma se l’attività viene svolta da colui che coltiva il fattore produttivo allora resta attività agricola non perde la qualifica di imprenditore agricolo, in quanto la sua attività principale resta la coltivazione. attività agricole connesse: Art. 2135, co. 3. «Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge» Tipi di attività (possono essere le sole generatrici di fatturato):
  • manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
  • fornitura di beni o servizi ... ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (es. agriturismi) Tipi di connessione
  • soggettiva : devono essere svolte dal medesimo imprenditore che svolge le attività agricole principali
  • oggettiva : utilizzano in via prevalente (non esclusiva) i prodotti derivanti da attività principale o le attrezzature impiegate nell'attività principale, acquistano i fattori produttivi da terzi quindi producono ma oltre a produrre acquistano da terzi, quello che importa per mantenere la qualifica di imprenditore agricolo è che la prevalenza del fattore utilizzato sia di mia produzione se acquisto la maggioranza dei fattori non sono più imprenditore agricolo perché la mia attività prevalente sarà quella d acquistare un fattore trasformarlo e metterlo sul mercato e divento imprenditrice commerciale. *** N.B. Si ha riguardo alla quantità di prodotti utilizzati (non al fatturato generato)**

PICCOLO IMPRENDITORE

art. 2083 c.c. "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia"

  • È impresa, quindi deve sempre trattarsi di una attività organizzata: non basta l'organizzazione del proprio lavoro (lavoratore autonomo) ma sono necessari altri fattori produttivi
  • Il lavoro dell'imprenditore (o della sua famiglia) è però il fattore produttivo «prevalente», ossia il più importante, senza il quale quella specifica impresa non potrebbe essere svolta N.B. È del tutto irrilevante il giro di affari o altri criteri quantitativi (da non confondere con le c.d. PMI), non è una questione di quantità di attività ma di complessità dell’organizzazione produttiva.
  • Esentato dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili Ratio: ridotto contatto con il mercato (dei fattori produttivi), in quanto i principali li possiede già, per capire se un fattore produttivo è principale, se lo cancellassi si cancellerebbe anche l’attività specifica. N.B. è soggetto agli altri obblighi (iscrizione nel registro delle imprese, sottoposizione alla liquidazione giudiziale)

LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE NON PICCOLO

Se siamo in presenza della figura dell’imprenditore dobbiamo applicare una serie di regole che formano lo statuto ovvero l'insieme di norme dedicate all'impresa commerciale non piccola e riguardano 4 tematiche i) Obblighi di pubblicità nel registro delle imprese; (anche imprenditore agricolo e piccolo imprenditore devono fare) ii) Obblighi di tenuta delle scritture contabili; (esentati imprenditore agricolo e piccolo imprenditore) iii) Disciplina dei rappresentanti commerciali; iv) Sottoposizione alla liquidazione giudiziaria (non oggetto del corso, diritto della crisi) I primi 3 obblighi sono quelli che troviamo all’interno del codice civile 1) obblighi di iscrizione nel registro delle imprese Questo è un registro (data base) pubblico a cui chiunque può accedere in via telematica che contiene una serie di informazioni su tutte le imprese. Strumento volto a garantire una certa trasparenza sul mercato, il diritto commerciale è un diritto dell’efficienza del mercato e uno strumento di efficienza è fare in modo che una serie di informazioni riferite alle imprese siano di pubblico dominio. Per richiedere le informazioni si attuano le misure, misure camerali, estrapolare una serie di informazioni (costo intorno ai 5€). Obbligo di tutti gli imprenditori (anche agricoli e piccoli) di iscrivere le informazioni prescritte dalla legge Principio di tipicità : nel registro delle imprese devono essere iscritte soltanto le informazioni tipiche, ossia espressamente indicate dalla legge. Es: lancio un nuovo prodotto e faccio pubblicità all’interno del registro. Solo informazioni richieste dalla legge che ritiene rilevanti per il mercato (è un obbligo se non adempio incorro in sanzioni). Funzione (perché mi chiedono trasparenza?) :

  • Tutelare l'interesse dei terzi(del mercato): a conoscere informazioni inerenti alle imprese, l’imprenditore deve assoggettarsi alla conoscenza del mercato e forniamo quindi uno strumento che facilita l’aggregazione delle informazioni, più facile intercettarle e reperirle.
  • Tutela l'interesse dell'imprenditore: a che i terzi sappiano certe informazioni senza bisogno di comunicarle singolarmente, non deve avere una comunicazione individuale Struttura: Abbiamo quindi un registro organizzato che si suddivide in diverse sezioni
  • Sezione ordinaria: dedicata agli imprenditori commerciali (in qualunque forma come persona fisica/individuali o una società)
  • Pluralità di sezioni speciali: dedicate a imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, imprese sociali, gruppi, есс. Sezione ordinaria Quando nasce la fattispecie impresa con tutte le sue caratteristiche scatta l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, fornire una serie di informazioni da iscrivere (principio di tipicità):
  • Fase iniziale : ◦ Imprenditore individuale: Generalità dell'imprenditore (sig. Paolo Rossi); la ditta (segno distintivo dell'imprenditore, che deve contenere almeno il cognome o la sigla le iniziali ); oggetto dell'attività(quale tipo di attività produttiva svolge); sede; Pec ( ogni impresa ha bisogno di una posta certificata, nel caso in cui dovessi inviare una sollecitazione e contatto ) ◦ Società: atto costitutivo con le indicazioni previste per ciascun tipo (denominazione o ragione sociale,
  • Fase successiva : operazioni nel corso della vita dell’impresa ◦ Tutti gli imprenditori (individuali o società): variazioni dei dati iscritti inizialmente (es. variazioni apportate all'atto costitutivo di società esempio modifico il nome della società o cambio ragione sociale), eventuali procuratori o institori, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ◦ Società di capitali: il bilancio, scioglimento ecc. (obbligo di pubblicazione eventuale dei bilanci) NB le scritture contabili non si trovano all’interno del registro delle imprese, sono documenti segreti, contengono una serie di informazioni sensibili che se esposte al mercato possono essere oggetto di attacchi predatori da parte dei concorrenti

2) le scritture contabili obbligatorie ART. 2214 c.c. «L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresi tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa» Scritture minime: sempre obbligatorie che tutti devono avere

  • Libro giornale : ordinato secondo un criterio cronologico (non necessario aggiornamento quotidiano, ma riporto tutte le movimentazioni delle giornate)
  • Libro degli inventari : ordinato criterio sistematico, include ciascun elemento del patrimonio in essere in un dato momento (inizio dell'impresa e con la chiusura del bilancio) va descritto e valutato NB. l'imprenditore individuale oltre all’ inventario di ciò che utilizzo per la mia attività produttiva deve indicare anche i beni personali, con la specifica che non sono utilizzati per l'esercizio dell'impresa. Perché quando sono imprenditore individuale e contraggo dei debiti, il mio creditore è libero di scegliere quali beni aggredire se i miei personali o quelli che uso per lo svolgimento dell’attività non c’è distinzione e quindi vanno indicati nel libro degli inventari. Scritture ulteriori: obbligatorie solo quando siano imposte tenuto conto dalla natura e dalla dimensione dell'impresa si rendono necessarie (tanto più è grande tanto più dovrà essere articolata da contabilità esterna)
  • Libro mastro , stesso concetto del libro giornale riporto tutti gli accadimenti, ma viene organizzato in modo sistematico ciascun fatto di una certa natura a prescindere dalla data (credit vs clienti) N.B. Si tratta delle scritture obbligatorie ai sensi della disciplina civilistica (del diritto commerciale). Altre scritture sono imposte dalla disciplina tributaria (es. registri IVA) Funzione: perché sono costretti a tenere le scritture contabili? Diritto commerciale si basa sull’efficienza del mercato e la tenuta delle scritture è vista in quest’ottica di efficienza del mercato, non tenere le scritture contabili non consente di capire in che direzione sta andando la mia impresa, se prendo delle decisioni e non verifico il loro impatto economico è un problema. Consentono all'imprenditore di essere consapevole dei risultati della sua impresa (i terzi non ne sono a conoscenza), e prendere decisioni mirate per il futuro La ratio non è però quella di proteggere l'imprenditore stesso, ma evitare che sul mercato ci siano imprese condotte senza cognizione di causa, che potrebbero pregiudicare gli interessi dei terzi che fanno affidamento sulla prosecuzione nel tempo dell'attività. Modalità di tenuta : (da rispettare anche in caso di scritture informatizzate nei gestionali, la legge dice che non ci devono essere spazi bianchi, interlinee o cancellature per la contabilità scritta in quella informatica afferma che bisogna tenere tracciati tutti i dati anche le rettifiche non può far sparire informazioni in tal caso non sarebbe corretto non in linea con le trascrizioni civilistiche)
  • Formalità intrinseche : la contabilità deve essere tenuta in modo ordinato. ——> non ci devono essere spazi bianchi, interlinee, cancellature non leggibili.
  • Formalità Estrinseche : numerazione, bollatura, vidimazione. Conservazione: 10 anni.

Valore probatorio Le scritture contabili possono essere utilizzate nell'ambito di giudizi al fine di provare l'esistenza di diritti/ obblighi.

  • Regola generale : le scritture contabili dell'imprenditore possono essere usate solo per provare atti o fatti contro l'imprenditore stesso (es. debiti), non a suo favore. (Produrre dei documenti da sottoporre a giudizio prodotti dal convenuto in quanto va contro il suo interesse ed è credibile Eccezione : le scritture contabili dell'imprenditore (purché tenute in modo ordinato) possono essere usate dall'imprenditore stesso per prova atti o fatti a sé favorevoli e contrari agli interessi di altri imprenditori (perché a loro volta sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili), la condizione fondamentale è che la controparte sia a sua volta un imprenditore tenuto alle scritture contabili, in caso contrario non vale nulla. Nel caso in cui la controparte sia un imprenditore posso presentare le mie scritture contabili e dimostrare di avere un credito verso un soggetto ed è tenuto a mostrare le sue scritture se non lo fa si presume che ci sia scritta la medesima cosa altrimenti dimostrerebbe il contrario 3) LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE La rappresentanza: in diritto privato tramite procura si fornisce un potere di stipulare contratti in nome e per conto di un altro soggetto, questo vincola il rappresentato. La procura civilistica si serve dell’idea che sia un caso singolo isolato come un singolo affare nell’attività di impresa è un attività professionale e organizzata, implica una pluralità di persone, la disciplina della rappresentanza commerciale riguarda quindi l'organizzazione del fattore produttivo lavoro. L'imprenditore, quando organizza il lavoro dei propri collaboratori, può attribuire loro il potere di assumere decisioni e il potere di darvi attuazione (rappresentanza)
  • Potere decisionale (interno): le decisioni relative all'impresa vengono assunte non dall'imprenditore, ma da altri soggetti dallo stesso incaricati (es. modifica di un processo produttivo)
  • Potere di rappresentanza (esterno): potere di compiere atti giuridici con terzi, che dispiegano i loro effetti nella sfera giuridica dell'imprenditore (es. firma di un contratto) Per le imprese commerciali vigono alcune norme specifiche in tema di rappresentanza commerciale (che si affiancano alle norme sulla rappresentanza civilistica) e consistono nella presenza di 3 specifiche figure di rappresentanti:
  • **Institore
  • Procuratore
  • commesso** L'INSTITORE art. 2203 c.c. "È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa" Alter ego dell'imprenditore: posto al vertice dell'organigramma aziendale, possiede tutti i poteri dell’imprenditore salvo alcuni (più alto rappresentante dell’imprenditore, preposto all’attività di impresa ) Pubblicità : L'atto con cui l'imprenditore designa l'institore (c.d. procura institoria ) deve essere pubblicato nel registro delle imprese (pubblicità dichiarativa con opponibilità ai terzi), con cui gli conferisce tutti i poteri e la procura è contenuta nel registro delle imprese e fa pubblicità dichiarativa o legale si presume che tutti conoscano il contenuto della procura una volta pubblicata nel registro. A sua volta se nomina l’institore ma non pubblica nel registro si presume che il terzo non fosse a conoscenza della procura institoria salvo dimostrazione che era comunque a conoscenza di questa procura. Avendo quasi tutti i poteri dell’imprenditore ha anche tutti gli stessi doveri ovvero:
  • Tenuta delle scritture contabili
  • Iscrizioni nel registro delle imprese

L’azienda

art. 2555 "L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" Non è sinonimo di impresa, Organizzazione del fattore produttivo capitale (beni materiali)

  • « Complesso di beni »: è necessario che ci sia una pluralità di beni, mentre è irrilevante il titolo giuridico in forza del quale l'imprenditore ne ha la disponibilità (proprietà, affitto, есс.), le persone non sono beni non rientra nel concetto di bene, lo sono tutti i fattori produttivi materiali che vengono utilizzati per lo svolgimento attività d’impresa
  • « Organizzati per l'esercizio dell'impresa »: coordinati in modo da svolgere una funzione unitaria, ossia l'esercizio di una specifica impresa identificata nel mercato. Non è solo la somma dei beni ma è l’organizzazione dei beni che mi permette di fare una specifica attività di impresa I singoli beni perdono la loro individualità perché viene in rilievo il loro complesso unitariamente intesto:
  • L'azienda resta la stessa anche se variano singoli beni, purché non siano per loro natura essenziali e caratterizzanti quella specifica impresa
  • Ramo di azienda: parte funzionalmente autonoma, ovvero capace da sola di svolgere un'impresa. N.B. L'azienda ha un valore maggiore rispetto alla somma dei beni che la compongono (avviamento), l’azienda un insieme di beni che perette di fare una specifica attività di impresa che si caratterizza per il suo avviamento, uno dei suoi elementi principali caratterizzanti per il fatto di non avere già un’organizzazione un pezzo di attività già svolto dall’imprenditore di organizzarli, avviamento include clientela che già lo conosce il fatto che abbia dei clienti. Quando siamo in presenza di un azienda dobbiamo applicare certe norme che servono soprattutto per i trasferimenti, l’azienda interessa al legislatore perché una delle operazioni più comuni sul mercato sono i trasferimenti di azienda, quando prima viene condotto da un imprenditore e successivamente trasferita in capo ad altri imprenditori, c’è una successione di imprenditori. I trasferimenti di azienda sono importanti da interessare il diritto commerciale, vogliamo che avvengano e creino efficienza. Le teorie economiche affermano che quando si crea un contratto si crea liquidità, io acquisto qualcosa perché gli attribuisco un valore più alto rispetto a quello che lo sta vendendo, trasferimento = dislocare un complesso produttivo da chi lo fa funzionare peggio a chi lo fa funzionare meglio. Ratio : contemperamento di diversi interessi Questi trasferimenti quindi creano ricchezza a tutti e dobbiamo eliminare alcuni fallimenti del mercato, rimuovere ostacoli che impediscono questi trasferimenti efficienti che rischiano di evitare che le attività produttive si spostino nelle mani di chi le sa far fruttare di più e abbiamo una disciplina apposita che tutela i trasferimenti, che tutela chi acquista l’azienda e chi trasferisce l’azienda (tutelare chi subentra nell'azienda (c.d. cessionario) e tutelare i terzi che hanno avuto rapporti con il precedente imprenditore) questo complesso questa disciplina riguarda:
  • L’atto di trasferimento (forma e pubblicità)
  • Il divieto di concorrenza dei rapporti tra chi subentra e chi esce
  • Serie di rapporti con i terzi debitori/creditori, subentro del cessionario nelle posizioni giuridiche del cedente (contratti pendenti, crediti e debiti)

ATTO DI TRASFERIMENTO

Atto di trasferimento di azienda è un atto semplice, può avvenire tramite diversi negozi giuridici (vendita, donazione, conferimento, ecc.) e facilitiamo i trasferimenti d’azienda, Contenuto : non è necessaria la esplicita indicazione di tutti i beni oggetto di trasferimento, ma è sufficiente indicare con precisione l'azienda cioè l’attività che svolge e dove viene svolta i beni che la compongono si considerano automaticamente inclusi, per escludere specifici beni vanno indicati (non possono però essere essenziali quelli che caratterizzano l’attività senza non posso più svolgerla, altrimenti non è un trasferimento di un'azienda ma di specifici beni). Se tolgo un bene essenziale tolgo l’essenza dall’organizzazione già esistente Forma teoricamente i contratti di trasferimento di azienda sono a forma libera se non includono beni immobili in tal caso c’è la necessità della forma scritta ad probationem (atto notarile) pena nullità, quando nell’azienda non sono inclusi beni immobili la forma è libera ma non lo posso provare per ogni giudizio. (Il contratto di trasferimento deve essere iscritto nel registro delle imprese quindi in realtà serve sempre la forma scritta visto il loro impatto sul mercato devono essere iscritte nelle imprese così che tutti sappiano, i beni posseduti dall’azienda non per forza sono di proprietà dell’imprenditore come beni in locazione ) Regola speciale in caso di azienda che includa beni immobili: forma scritta ad substantiam Pubblicità : l'atto di trasferimento d'azienda va iscritto nel registro delle imprese (pubblicità dichiarativa) DIVIETO DI CONCORRENZA art. 2557 "Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta" Ratio : Tutela dell'acquirente e dei traffici commerciali. La legge dice che quando ce un trasferimento di azienda chi la trasferisce per massimo 5 anni non può fare attività in concorrenza perché altrimenti nessuno comprerebbe più azienda, problema di efficienza del mercato, perché se acquisto l’azienda io sono interessato ad avere è l’avviamento sto pagando di più perché è conosciuta e già operativa ha già un bacino di clientela sul mercato io voglio entrare in un attività già avviata se chi la sta venendo mi può fare concorrenza e aprire un attività in concorrenza mi può fare concorrenza sleale rubare i clienti con enorme facilità. Il divieto di concorrenza protegge chi acquista e lo incentiva ad acquistare Perché 5 anni? perché il divieto di concorrenza impedisce la libera iniziativa economica, sto comprimendo un diritto costituzionalmente vincolato (art 41 cost), sto comprimendo questo diritto per una questione di utilità sociale però fino a quando ha senso negare questo diritto costituzionale tutelato? Fino a quando ce il rischio di sottrazione della clientela , dopo 5 anni dovresti averla fidelizzata la clientela e chi ti ha venduto l’azienda non dovrebbe essere in condizioni di rubarti la clientela con tanta facilità dopo 5 anni, ormai dovrebbe essersi consolidato sul mercato in caso contrario non è un problema patologico ma non è stato in grado di fare l’imprenditore e il divieto cessa dopo i 5 anni ma questi possono essere ridotti o annullati dalla volontà delle parti ( autonomia contrattuale ), essendo una norma a tutela di una delle parti è possibile che le parti si accordino per ridurre il vincolo alla concorrenza, magari sono disposto ad accettare un prezzo più basso e ti lascio fare concorrenza ce una negoziazione delle parti non si può incrementare il vincolo di tempo proprio perché parliamo di un diritto costituzionalmente tutelato neanche con la volontà delle pati. Oggettiva : nuove attività di impresa concorrenti per oggetto o luogo (possibilità di proseguire imprese già iniziate), incluse imprese di terzi concorrenti (es. assunzione della carica di amministratore, acquisto di partecipazioni di controllo in società concorrenti) Autonomia contrattuale : le parti possono estendere il divieto a imprese non direttamente in concorrenza, purché ciò non impedisca qualsivoglia attività (art. 41 cost) Affitto e usufrutto (trasferimenti temporanei): il divieto si applica all'affittante/nudo proprietario per tutta la durata del contratto, mentre si applica all'affittuario/usufruttuario, una volta che l'azienda viene ritrasferita al proprietario.

Nel caso di DEBITI del CEDENTE Quando voglio cedere un debito cioè devo pagare qualcuno, non poso cedere il mio debito a qualcun’altro perché altrimenti tutti avremmo finito di pagare i debiti sarebbe sufficiente che io trasferissi il mio debito ad un nulla tenete e avrei fregato il creditore e non riuscirebbe più a recuperare il credito e ottenere il pagamento. Per trasferire il debito devo sempre avere il consenso del creditore , è una scelta del creditore e se applichiamo questa regola civilistica al trasferimento di azienda dovrei chiedere a tutti i miei creditori il consenso cioè costi di transizione alti e tempi che si dilatano. Per evitare questi costi e tutelare al contempo il creditore che

non vuole vedersi il credito a rischio per legge scatta la responsabilità solidale tra cedente e cessionario dell’azienda

verso i creditori anteriori inerenti all’azienda ceduta, purché risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, salvo liberazione del cedente da parte del creditore quindi potrà pretendere il pagamento sia al vecchio imprenditore quello con cui ha contratto il debito ma anche al nuovo creditore, si ampia la garanzia del pagamento (prima aveva un debitore ora ne ha due). Quando c’è il trasferimento d’azienda dei debiti ne rispondono in solido cedente e cessionario ampliando la garanzia del creditore. Si tratta di una deroga al diritto privato (che consente il trasferimento dei debiti solo con il consenso del creditore). Ratio : facilitare i traffici commerciali senza pregiudicare gli interessi dei terzi creditori

Limitazione della responsabilità solidale ai soli debiti che risultano dalle scritture contabili obbligatorie

Chi acquista, cessionario , (uno dei problemi più frequente che fa saltare i trasferimenti ), si porta a casa i debiti del cedente e ce un rischio legato ai debiti che non si conoscono, nessuno acquisterebbe mai le aziende se fosse chiamato a rispondere di debiti di cui non era a conoscenza. Colui che acquista è quindi chiamato a rispondere solo di quei debiti di cui era a conoscenza, cioè quelli risultanti dalle scritture contabili obbligatorie dell’azienda ceduta e vedo il livello di indebitamento di un imprenditore. L’acquirente risponde in solido solo di quei debiti che risultano nelle scritture contabili obbligatorie se non iscritti nei libri contabili e non li poteva conoscere e quindi non può risponderne di questi debiti, e il creditore non può agire contro il cessionario. Serve che il debito sia ufficialmente registrato (es. nel libro giornale, nel bilancio, ecc.). Ratio : tutelare il cessionario e favorire le cessioni d’impresa, evitando che chi compra si trovi a dover pagare debiti “nascosti” e, conseguentemente, tutela dei traffici commerciali Quando risponde solo uno dei 2? Chi vende l’azienda cioè il cedente (non possiede più il complesso produttivo che gli permette di maturare la redditività necessaria per assolvere ai debiti) secondo la legge colui che vende resta obbligato in solido a pagare il debito, può chiedere al creditore di essere liberato, necessità di una manifestazione di volontà esplicita del

creditore, a fronte di una manifestazione chiara e inequivocabile il cedente è definitivamente fuori dalla

responsabilità e solo il cessionario sarà responsabile del pagamento. Garantire equilibrio nel conflitto di interessi, tra la protezione ai creditori e l’incentivo al trasferimento di azienda, preferiamo incentivare il trasferimento di azienda e proteggere chi la sta acquistando. CEDENTE e CESSIONARIO solidalmente responsabili per i debiti preesistenti e inerenti all’azienda, purché risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. Questa responsabilità solidale verso i creditori è inderogabile. Né il cedente né il cessionario possono escluderla o modificarla con un accordo tra loro. Il creditore rimane sempre tutelato: può chiedere il pagamento all’uno o all’altro, indipendentemente da ciò che si sono detti o scritti cedente e cessionario. (Responsabilità esterna), è una deroga al diritto privato generale, secondo cui un debito si trasferisce a un altro soggetto solo col consenso del creditore (art. 1273 c.c.). Ma… le parti restano libere nei rapporti interni, anche se il creditore può rivolgersi a entrambi, cedente e cessionario possono decidere tra loro chi deve “sopportare” il debito. Possono regolare i rapporti interni tra le parti autonomamente per decidere su chi debba gravare il peso finale del debito.

N.B. la regola riguarda solo la responsabilità esterna verso i creditori ed è inderogabile.

Le parti restano libere nei loro rapporti interni di determinare su chi debba gravare il peso finale del debito.

TRASFERIMENTI TEMPORANEI: AFFITTO E USUFRUTTO D'AZIENDA

Sono trasferimenti temporanei del godimento dell’azienda, è destinata a tornare in capo al titolare.

  • Affitto d’azienda : l’azienda viene concessa in uso, dietro pagamento di un canone;
  • Usufrutto d’azienda : il diritto reale di godere e trarre utilità da un bene altrui, di un’intera azienda. In entrambi i casi, la proprietà dell’azienda resta al titolare, e alla fine del contratto deve essergli restituita. Obblighi in capo all'affittuario/usufruttuario : necessità di proteggere il titolare e i traffici commerciali, chi la utilizza ha obblighi precisi per preservarne il valore e l’integrità, in modo che possa essere restituita efficiente e funzionale.

—> Obbligo di esercitare l'impresa : il mancato esercizio dell'impresa (attività) mediante l'azienda rischia di

diminuire (o azzerare) il valore dell'avviamento danneggiando il titolare.

—> Obbligo di mantenere la destinazione d'uso : Non si può restituire al proprietario qualcosa che non serve più al

suo scopo, otterrebbe una realtà inutilizzabile

—> Obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia (es. sostituire i macchinari obsoleti),criterio legale di

buona gestione ordinaria, usare l’azienda con cura e responsabilità.

Potere dell'affittuario/usufruttuario

Anche se non è sua, l’affittuario ha poteri di disposizione dei beni che compongono l'azienda : possibilità di venderli,

sostituirli, riparlarli ecc. Al termine del rapporto si procede all'inventario e le eventuali differenze, se mancano beni o ce ne sono di valori diversi vengono regolate le differenze in denaro. N.B. Non vi è subentro nei debiti e nei crediti da parte dell'affittuario/usufruttuario. Durante affitto o usufrutto, i debiti e i crediti restano al titolare originario (il proprietario dell’azienda). Al termine dell'affitto o usufrutto, l'azienda viene ritrasferita in via definitiva al titolare, che subentra nei debiti e nei crediti.

Affitto e usufrutto non trasferiscono il “patrimonio giuridico” dell’azienda (quindi niente responsabilità verso i creditori

o diritto di esigere i crediti). Sono solo strumenti di gestione temporanea. ASSETTI ORGANIZZATIVI AMMINISTRATIVI CONTABILI INTRODUZIONE Art. 2086, co. 2, c.c.

« L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e

contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi

dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno

degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»

Altra norma che tratta dell’organizzazione (uno degli elementi più importanti perché esista la fattispecie impresa ogni imprenditore deve avere un organizzazione altrimenti non è imprenditore ). La legge di recente ha iniziato a interessarsi a come l’imprenditore organizza la sua attività, fino al 2019 era libero di decidere come organizzarsi (quali fattori produttivi impiegare …) poi ci si è resi conto che l’organizzazione è un elemento molto importante e non lasciamo più gli imprenditori liberi di decidere come organizzarsi ma gli diamo un obbligo, ci dice questa nuova norma che l’organizzazione deve essere adeguata, obbligo di adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili. Sorge per l’imprenditore l’obbligo legale di

  • Istituire assetti adeguati ( organizzativi , insieme di strutture interne mediante le quali l'impresa è svolta, amministrativi, insieme di procedure interne che fissano chi e come deve svolgere le varie attività e contabili, insieme di regole interne che, non solo consentono il rispetto delle regole sulla tenuta della contabilità, ma utilizzano i dati per verificare lo statuto di salute )
  • Monitorare la continuità aziendale (cioè la capacità di continuare a operare),
  • Intervenire tempestivamente se emergono segnali di crisi, adottando strumenti previsti dalla legge (come piani di risanamento, accordi con i creditori, ecc.). Questo obbligo è stato rafforzato dalla riforma sulla crisi d’impresa e ha finalità preventiva: evitare che un’impresa vada incontro al fallimento senza accorgersene per tempo. La mancanza di assetti adeguati può essere considerata una violazione degli obblighi dell’amministratore.