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SRL in diritto commerciale, Appunti di Diritto Commerciale

società a responsabilità limitata (S.r.l.), diritto commerciale. costituzione, finanziamenti, regime PMI, funzionamento, organi, liquidazione. Appunti di diritto commerciale sulle srl affrontate nel corso di economia aziendale

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 28/08/2023

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SRL
Società a responsabilità limitata.
È una società di capitali, ma viene definita come società tra imprenditori. È cioè con una struttura
societaria che è pensata non tanto per delle società che devono rivolgersi al mercato (società per
sacchi di denaro), ma per un’iniziativa imprenditoriale tra soci imprenditori, quindi soggetti che
vogliono partecipare attivamente alla conduzione del business. Si riflette sulle caratteristiche della
srl.
La regola generale è che la partecipazione sociale, che viene definita come la quota di
partecipazione, non può essere rappresentata da azioni. La quota di partecipazione delle srl non
può essere incorporata all’interno di un titolo e quindi non c’è l’effetto di spersonalizzazione tipico
delle società per azioni perché è direttamente alla figura del socio che si attribuiscono i diritti e i
doveri sociali. Il socio ha diritti in quanto tale.
Seconda caratteristica è che la srl non può fare ricorso al mercato di capitale, quindi, non può
quotare le sue quote all’interno dei mercati regolamentati perché non è una struttura pensata per
raccogliere finanziamenti all’interno del mercato borsistico.
Il socio non è un mero investitore finanziario. Socio è coinvolto attivamente all’interno della
società.
Ci sono state recenti riforme riferite alle srl PMI a cui sono state riconosciute diverse deroghe per
agevolare la raccolta di finanziamenti dal mercato.
Struttura finanziaria:
non è pensata per raccogliere risorse presso il pubblico dei risparmiatori. C’è il capitale sociale che
non è rappresentabile da titoli azionari. I versamenti in conto capitale sono identici a quelli della
srl. Finanziamenti dei soci: strumento privilegiato per finanziare l’attività. Sono dei mutui che i soci
fanno nella propria società con il diritto di essere rimborsati. C’è una limitata possibilità di
emettere titoli di debito.
Il capitale sociale:
buona parte della normativa è identica alle spa. Per i conferimenti in denaro viene previsto che
debbano essere immediatamente versati per il 25%, e si prevede di omettere questo versamento
immediato iniziale nel caso in cui il socio presenti una polizza assicurativa o una fideiussione
bancaria (si allenta il principio di effettività del capitale sociale). Conferimenti in natura sono
possibili se previsti dall’atto costitutivo. Si prevede l’obbligo di presentare la perizia per garantire
l’integrità del capitale sociale, ma questo esperto non necessariamente deve essere nominato dal
tribunale (deve essere un esperto indipendente, ma può essere nominato liberamente dai soci).
Non si prevede il procedimento di revisione e di stima degli amministratori per valutare lo
scostamento tra le due stime. Le stime devono comunque essere oggettive (diligenza +
indipendenza dell’esperto). La differenza principale sta nel fatto che si può conferire l’opera (nelle
spa non era previsto perché non può essere immediatamente liberata, quindi potrebbe non essere
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SRL

Società a responsabilità limitata. È una società di capitali, ma viene definita come società tra imprenditori. È cioè con una struttura societaria che è pensata non tanto per delle società che devono rivolgersi al mercato (società per sacchi di denaro), ma per un’iniziativa imprenditoriale tra soci imprenditori, quindi soggetti che vogliono partecipare attivamente alla conduzione del business. Si riflette sulle caratteristiche della srl. La regola generale è che la partecipazione sociale, che viene definita come la quota di partecipazione, non può essere rappresentata da azioni. La quota di partecipazione delle srl non può essere incorporata all’interno di un titolo e quindi non c’è l’effetto di spersonalizzazione tipico delle società per azioni perché è direttamente alla figura del socio che si attribuiscono i diritti e i doveri sociali. Il socio ha diritti in quanto tale. Seconda caratteristica è che la srl non può fare ricorso al mercato di capitale, quindi, non può quotare le sue quote all’interno dei mercati regolamentati perché non è una struttura pensata per raccogliere finanziamenti all’interno del mercato borsistico. Il socio non è un mero investitore finanziario. Socio è coinvolto attivamente all’interno della società. Ci sono state recenti riforme riferite alle srl PMI a cui sono state riconosciute diverse deroghe per agevolare la raccolta di finanziamenti dal mercato. Struttura finanziaria: non è pensata per raccogliere risorse presso il pubblico dei risparmiatori. C’è il capitale sociale che non è rappresentabile da titoli azionari. I versamenti in conto capitale sono identici a quelli della srl. Finanziamenti dei soci: strumento privilegiato per finanziare l’attività. Sono dei mutui che i soci fanno nella propria società con il diritto di essere rimborsati. C’è una limitata possibilità di emettere titoli di debito. Il capitale sociale: buona parte della normativa è identica alle spa. Per i conferimenti in denaro viene previsto che debbano essere immediatamente versati per il 25%, e si prevede di omettere questo versamento immediato iniziale nel caso in cui il socio presenti una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria (si allenta il principio di effettività del capitale sociale). Conferimenti in natura sono possibili se previsti dall’atto costitutivo. Si prevede l’obbligo di presentare la perizia per garantire l’integrità del capitale sociale, ma questo esperto non necessariamente deve essere nominato dal tribunale (deve essere un esperto indipendente, ma può essere nominato liberamente dai soci). Non si prevede il procedimento di revisione e di stima degli amministratori per valutare lo scostamento tra le due stime. Le stime devono comunque essere oggettive (diligenza + indipendenza dell’esperto). La differenza principale sta nel fatto che si può conferire l’opera (nelle spa non era previsto perché non può essere immediatamente liberata, quindi potrebbe non essere

più ottenuta con conseguente perdita di capitale  divieto assoluto). Essendoci la posizione personalizzata del socio si ammette nelle spa il conferimento d’opera, ma per rimediare ai problemi che si pongono per l’integrità e l’effettività del capitale sociale, si prevede che venga presentata una polizza assicurativa o la fideiussione bancaria per lo stesso ammontare (es: se il socio sottoscrive 10000 euro di capitale perché la sua opera viene valutata 10000 euro, parallelamente deve presentare una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria di 10000). Questo perché nell’ipotesi in cui non effettua la prestazione, la società potrà escutere la garanzia o la fideiussione e quindi rientrare del capitale sociale sottoforma di denaro. Capitale minimo: 10000 euro (per le srl ordinarie). altra differenza con le spa, è che si possono costituire delle srl con un capitale inferiore a questo minimo legale e pari almeno ad 1 euro  2 ipotesi:  Srl semplificate: capitale minimo di 1 euro e capitale massimo di 9999 euro. è possibile per iniziative imprenditoriali semplificate, dove i soci sono solo imprenditori persone fisiche, i conferimenti possono essere fatti soltanto in denaro da versare integralmente. La semplificazione sta nel fatto che la costituzione viene alleggerita perché non implica un controllo notarile  atto costitutivo viene predisposto sulla base di un modello standard ministeriale (struttura organizzativa preconfezionata).  Srl a capitale ridotto: capitale minimo 1 euro. sono ammessi solo i conferimenti in denaro da versare integralmente. Non c’è semplificazione delle modalità di costituzione. C’è un controllo notarile, ma si intensifica l’obbligo di accantonamento annuo dell’utile, perché si prevede che una quota maggiore degli utili rispetto a quanto previsto ordinariamente, debba essere accantonata a riserva legale finché questa riserva legale sommata al capitale sociale non abbia raggiunto i 10000 euro (formazione progressiva del patrimonio netto). Utile prodotto va accantonato per il 20% a riserva legale finché riserva legale + capitale sociale arriva al capitale minimo di 10000. Aumento del capitale sociale: non c’è il diritto di opzione, ma il diritto di sottoscrizione. Il diritto di opzione viene disciplinato dalla legge, non può essere derogato dallo statuto, ma può essere escluso nei casi tassativamente indicati dalla legge. il diritto di sottoscrizione  autonomia statutaria può farlo venire meno (clausola statutaria stabilisce che il diritto di sottoscrizione non c’è) senza necessità di prevedere sovrapprezzo. Partecipazione: Quando si contribuisce al capitale sociale si diventa soci di srl. La posizione del socio è diversa rispetto alle spa, non tanto per i diritti patrimoniale (utile), ma per i diritti amministrativi. Essendo una società tra imprenditori la posizione del socio all’interno della società è molto più pregnante. Nelle srl il socio a causa della struttura personale della società ha diritto ad accedere alla documentazione. Può chiedere agli amministratori di visionare le fatture, tutta la contabilità e può farsi anche assistere da un esperto. Ha una capacità di conoscere dall’interno quello che sta succedendo alla società. Poi ci sono molto diritti di minoranza che nelle spa sono riservati a una certa quota del capitale sociale che qui sono riconosciuti a ciascun singolo socio a prescindere dalla quota delle sue partecipazioni (possibilità di impugnare le delibere assembleari, azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori)  potere maggiore individuale

utile, solo che l’utile non è connesso al finanziamento, ma è connesso all’investimento in capitale di rischio. Il rischio d’impresa si trasferisce sulla classe dei creditori puri. Il socio invece, fa un finanziamento, in modo tale che almeno una parte riesce a riprendersela in caso di dissesto. Per evitare questa ingiustizia si è introdotto il principio della postergazione dei finanziamenti soci: il finanziamento dei soci non può essere rimborsato finché non sono stati rimborsati tutti gli altri finanziamenti (si applica solo nel caso in cui c’è il rischio che i creditori puri non vengano rimborsati). Prima si paga il creditore puro e poi il socio, purché il finanziamento del socio sia stato fatto in un momento in cui c’era uno squilibrio tra l’indebitamento e il patrimonio netto, e sarebbe stato più ragionevole effettuare il conferimento (regola di corretto finanziamento della società). Titoli di debito: limitata possibilità di emetterli. È un’operazione unitaria di mutuo frazionato in una serie di titoli, come avviene per le obbligazioni. Però rispetto alle obbligazioni di spa ci sono delle differenze:  È uno strumento utilizzabile solo se previsto dall’atto costitutivo  Mentre la spa può collocare le obbligazioni sul mercato e rivolgersi al pubblico del risparmio, la srl può emettere prestiti obbligazionari offerti in sottoscrizione solo a investitori professionali. Questi poi possono cedere sul mercato dei risparmiatori questi titoli di debito, ma rimangono responsabili della solvibilità. Una srl da meno garanzie di solvibilità rispetto a una spa. Se il risparmiatore non riesce a trovare soddisfazione dalla srl potrà rifarsi sull’investitore professionale (salvo che il trasferimento del primo sottoscrittore non avvenga in favore di un altro sottoscrittore professionale) Il regime speciale delle srl PMI: le srl PMI (piccole medie imprese) sono tutte le società che hanno meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 500 milioni oppure un totale attivo di bilancio inferiore a 43 milioni. Oltre il 90% delle srl italiane sono srl PMI. Possibilità di emettere categorie speciali di quote, analoghe alle azioni di spa. Si possono incorporare nella quota dei diritti che circolano insieme alla quota. Si possono sfruttare gli strumenti di crowdfunding  chiedere investimenti tramite portali online per convogliare la domanda presso iniziative imprenditoriali (ci si rivolge al mercato). non è un mercato regolamentato. Limitata possibilità di effettuare delle operazioni sulle proprie quote per finanziare piani di incentivazione dei lavoratori. Struttura organizzativa della srl: assemblea dei soci: competenze sono quelle previste per le spa + si aggiunge la possibilità di deliberare su atti di gestione. Si attribuiscono poteri gestori all’assemblea, innanzitutto tramite una clausola sullo statuto (certi atti devono essere decisi dall’assemblea  non è una banale autorizzazione, ma è un potere di decisione). Anche in assenza di clausola statutaria, si ha questo

potere quando 1/3 del capitale sociale lo richiede  assemblea dei soci in qualunque momento può avocare a sé il potere gestorio. Anche 1 o più amministratori possono rimettere la decisione di un certo atto gestorio all’assemblea. C’è l’assemblea attraverso procedimento collegiale, ma che può essere derogato e inserire modalità di decisioni più flessibili (consultazione scritta o consenso espresso per iscritto). Questo perché nella spa ci sono i soci che sono solo investitori e hanno consapevolezza di quello che succede solo in assemblea; nelle srl i soci hanno una maggiore informazione. Questo è possibile salvo alcune materie che devono essere approvate tramite procedimento assembleare (approvazione del bilancio o modifiche dell’atto costitutivo). Organo amministrativo: mantiene a competenza generale sulla gestione, ma la condivide con l’assemblea. L’unico ambito in cui ha competenza esclusiva riguarda la predisposizione degli assetti organizzativi e contabili, funzionali alla protezione dei terzi creditori. C’è una maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione delle decisioni: di default c’è il consiglio di amministrazione secondo il metodo collegiale, ma c’è la possibilità per l’autonomia statutaria di inserire procedimenti più flessibili; in particolare, c’è la possibilità di adottare l’amministrazione congiunta e disgiunta come per le snc. Organo di controllo: obbligatorio solo se la srl supera certe soglie dimensionali. Sopra certe soglie dimensionali si ritiene che accanto al controllo del socio, è necessario instaurare un controllo più tecnico e professionale. Comunque, non c’è l’obbligo di costituire un collegio sindacale: si può nominare un sindaco unico o in alternativa un revisore dei conti (sono alternativi).