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lezione I – 2 novembre OGGETTO DELLA MATERIA Il nostro sistema economico si basa su un’ economia di mercato che riconosce la libertà privata, art.42 Cost., e la libertà di iniziativa economica privata art. 41 Cost. I privati sono liberi di produrre e scambiare sul mercato beni e servizi a coloro i quali si prestino ad esserne acquirenti. Da un lato vi è libertà di esercitare l’attività di impresa da parte dei privati e dall’altro i vari operatori del mercato sono liberi di competere gli uni con gli altri e tale libertà deve essere loro garantita. Le libertà di impresa e di concorrenza sono libertà relative , cioè non sono senza limiti. L'art 41 co.1 Cost annuncia che l'iniziativa economica è libera, e nei successivi due commi individua i limiti, i criteri. art. 41 – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge deve indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata a fini sociali. Alla luce di queste libertà relative, la legislazione economica si prefigge due obiettivi:
Questo stato di diritto di classe si mantiene fino al 1400. L’evoluzione successiva è condizionata da due fattori:
Non c’è una ragione sistematica per cui l’attività economica svolta dal professionista non debba essere qualificata come impresa. Se in passato si poteva dire che, per i professionisti, mancava l’elemento organizzativo, questo oggi non fa difetto alle professioni intellettuali. L’esclusione dalla nozione di impresa, e dall’applicazione del relativo statuto, è frutto di una scelta politica di privilegio che oggi non trova giustificazione tanto è vero che il diritto comunitario adotta una nozione dell’impresa ampia che comprende i professionisti ed anche i professionisti intellettuali. DISTINZIONE TRA IMPRESA ILLEGALE E ILLECITA. Si distingue l'attività in sé lecita ma svolta in maniera irregolare in violazione di leggi, discipline… (senza autorizzazioni), dall'attività in sé illecita (commercio di sostanze stupefacenti). Nel primo caso si parla di impresa illegale, si ritiene che l'impresa esista salvo le sanzioni connesse allo svolgimento irregolare dell’attività. Si pone il problema, nel caso di impresa illecita in senso proprio (che si realizza mediante un’attività illecita), se qualificarla come impresa - soprattutto perché ciò comporta l’applicazione di una disciplina riservata. Alla luce del principio di effettività anche l’attività illecita può avere una rilevanza per il diritto La soluzione ragionevole è quella di ritenere che anche l’impresa illecita deve essere considerata, quantomeno ai fini dell’applicazione di discipline afflittive e non in relazione all’attribuzione di diritti e privilegi. Si discute se la disciplina del fallimento debba essere applicata ad imprese in sé illecite. Siccome ha delle componenti afflittive, anche di tipo penale, non c’è ragione di sottrarle all’applicazione. lezione II - 3 novembre Per essere definiti imprenditori è necessario che l’attività di impresa sia giuridicamente imputabile al soggetto. La QUESTIONE DELL'IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ pone un problema dato dal fatto che nel nostro ordinamento, mentre esistono criteri di imputazione dei singoli atti giuridici, non esistono previsioni normative che facciano espresso riferimento per imputare un'attività di impresa. Si possono usare gli stessi criteri utilizzati per imputare a un soggetto gli effetti degli atti giuridici? Le norme per il criterio di imputazione degli atti giuridici sono il combinato disposto degli artt. 1388 (rappresentanza) e 1704, 1705 cc. (mandato) 1388 cc → gli atti giuridici posti in essere dal rappresentante producono effetti giuridici direttamente nella sfera del rappresentato nei limiti dei poteri conferiti dal rappresentato al rappresentante. Il rappresentante spende il nome del rappresentato avendo avuto una delega ad hoc. Questa norma trova applicazione nell’art. 1704 ossia il mandato : contratto con cui il mandatario compie uno o più atti giuridici per conto del mandante. In questo contratto quando il mandante attribuisce poteri di rappresentanza al mandato gli atti compiuti si rivolgono direttamente nella sfera del mandante. Chiude il sistema Art 1705 se il mandatario agisce senza rappresentanza, gli affetti giuridici compiuti nell’interesse del mandante ma senza spendita del nome, si ripercuotono nella sfera del mandatario. Perché agisce in nome proprio. Questo sistema individua come criterio di imputazione:
che vi sono due commi di una norma art 147 co. 4,5 frutto della riforma della legge fallimentare, che sanciscono che fallita la società con soci a responsabilità illimitata falliscono anche i soci. Nei commi 4 si dice che se fallisce tale società e, successivamente al fallimento, si scopre che non aveva solo soci palesi ma anche dei soci occulti, falliscono automaticamente anche i soci occulti. Si parla di
funzione negativa , servono a indicare quelle imprese che sono sottratte a una certa disciplina, servono a delimitare altre figure. Impresa Pubblica e Impresa privata (criterio della natura) Il predicato ‘pubblico o privato’ dovrebbe essere in realtà riferito non all'impresa ma al soggetto titolare dell’impresa. È pubblica l'impresa il cui titolare sia un soggetto ente pubblico. Quindi dobbiamo escludere dall'ambito dell'impresa pubblica le imprese il cui titolare sia un soggetto solo sostanzialmente pubblico , ma invece sostanzialmente privato. Non è impresa pb quella che persegue un fine pb ma sia organizzata in forma privata. Es: un’azienda di trasporti ATM S.p.a. questa società che persegue un fine pubblico, se costituita come società per azioni non può essere definita impresa pubblica ai fini dello statuto. Criteri per stabilire se siamo di fronte a un ente pubblico. Si ricorre al – criterio della legge istitutiva dell'ente- sono enti pubblico soli quelli definiti tale per legge. La l. n. 70/1975 ha stabilito che nessun nuovo ente pb può essere istituito o riconosciuto se non per legge. Il dato positivo con cui dobbiamo confrontarci è l’art. 2093 cc sulla base di questa disposizione si fonda la bipartizione degli enti pubblici che svolgono attività di impresa in relazione allo spazio che occupa nel programma di questi enti. Si ha la distinzione tra enti pubblici economici che hanno oggetto esclusivo o principale l'attività di impresa, ed enti pubblici nei quali l'attività di impresa è esercitata in via accessoria, imprese-organo ( per il prof anche queste so imprenditori). La qualità di imprenditore va riconosciuta agli enti pb il cui oggetto integra, per la maggior parte o per intero, l’attività di impresa. È preferibile la tesi che ritiene imprenditori anche le imprese – organo : enti che svolgono in via accessoria attività di impresa. Naturalmente, la disciplina si applicherà limitatamente, art.2093, all’attività di impresa esercitata. La qualificazione di una certa impresa come i. pb rileva sia in positivo (ci sono delle norme dettate solo per le imprese pb), sia in negativo. Perché, sebbene le imprese pb siano assoggettate a tutta la disciplina privatistica dell’attività di impresa, ci sono talune discipline che invece non vengono espressamente applicate. ES. le procedure concorsuali giudiziarie, la più importante delle quali è il fallimento, non si applicano alle imprese pubbliche. Hanno un trattamento particolare perché si tiene conto della disciplina della sostanza, cioè del fatto che perseguono interessi pubblici. Impresa individuale e Impresa Collettiva L’attività di impresa può essere svolta dalle persone fisiche (persona individuale) e da enti pubblici e soggetti collettivi privati (società, associazioni e fondazioni). Gli enti privati non societari (associazioni e fondazioni) hanno finalità ideali non egoistiche, però ben possono svolgere attività di impresa, in via principale o accessoria, ma sempre per il perseguimento dei suddetti scopi. Quello che rileva è il – principio di effettività - se c'è una attività di impresa, svolta anche in via accessoria, si può qualificare quel soggetto come imprenditore. Es. attività di bar svolta in un circolo ricreativo (associazione): è un’attività di impresa accessoria, non assorbe l’intero oggetto del circolo stesso. Un altro problema che si pone è quello dell'inizio e della cessazione (vedi sopra). Lo stesso criterio si deve usare quando si parla di imprese collettive private non societarie, con l'accortezza che si applica solo quando svolgano attività di impresa in via principale , se la svolgono in via accessoria si applicano le regole che si applicano per l'imprenditore individuale. Così come per le società, la costituzione dell’ente equivale all’inizio dell’attività di impresa e l’estinzione alla cessazione. Per le associazioni e fondazioni in cui l’attività è assorbita dall’attività di impresa, è prevalente o esclusiva, varrà il criterio formale; quando, invece, l’attività è accessoria varranno i criteri di inizio e cessazione che valgono per gli imprenditori individuali. CRITERIO DELL'OGGETTO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA Sulla base di questo si distingue l’impresa commerciale da quella che commerciale non è. Mentre c’è una nozione di impresa in generale contenuta nell’art.2082 cc, nel nostro ordinamento non c'è una norma positiva che individua in maniera chiara e certa l’impresa commerciale. C'è, invece, una definizione dell'impresa agricola art 2135 cc , ci dice chi è imprenditore agricolo. Dobbiamo aver presente il 2082 , genus, l'art 2135 per l'imprenditore agricolo e l' art 2195 che ci parla delle imprese soggette a registrazioni nel registro delle imprese. Non parla di imprese commerciali, ma fa un elenco di attività che se svolte obbligano a iscriversi. Art. 2195 – Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel R.I. gli imprenditori che esercitano:
articolata è tarata proprio su questa ed ha l’imprenditore commerciale come ambito soggettivo di applicazione. Il primo dato normativo è l’art. 2082cc, l’atro dato che rileva è l’ art 2135, imprenditore agricolo 1 comma- “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” →tre attività agricole essenziali o tipicamente agricole più le attività connesse. Il quadro è: attività agricole principali e connesse 2 comma-, stabilisce il criterio per individuare le attività agricole principali, facendo riferimento (alla cura ed allo sviluppo di un) al ciclo biologico (o di una sua fase necessaria). 3 comma- chiarisce le attività connesse, che sono quelle attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo ( connessione soggettiva), dirette alla manipolazione, alla trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente delle attività principali (connessione oggettivo). Collegamento soggettivo: lo stesso soggetto che è imprenditore agricolo principale (coltivatore diretto, selvicoltore, allevatore) può svolgere anche attività connesse ma è necessario vi sia anche il collegamento oggettivo: l’attività di per sé non agricola (trasformazione, vendita, ecc.) deve essere svolta in prevalenza utilizzando quei prodotti. Questa norma delimita un’area all’interno del genus impresa. Primo insieme: Impresa 2082 cc insieme minore : Imp. agricolo 2135 cc per esclusione >>> impresa commerciale L’altro dato normativo è l’art. 2195 , non ci dice chi sono gli imprenditori commerciali ma quali sono le imprese soggette a registrazione. Conferma della inesistenza di una norma definitoria 1° comma: Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori … 2° comma: Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
le imprese che esercitano quelle attività sono destinatarie delle norme che nella legge sono riferite alle attività e alle imprese commerciali Da questo quadro normativo nasce il contrasto in dottrina sul modo di identificazione dell’impesa commerciale. In mancanza di norme definitorie, abbiamo due tesi:
Sintomi normativi di questo ravvicinamento sono:
Il legislatore vuole dare forma giuridica ad una realtà economica in cui c'è l'etero-organizzazione, ma il rapporto tra programma organizzativo e lavoro proprio è invertito. C'è l'etero-organizzazione ma è strumentale all'attività propria direttamente svolta dall'imprenditore. L’artigiano una organizzazione fatto di macchinari e collaboratori, strumenti con cui forgia il manufatto, però l’elemento fondamentale è l’attività dell’artigiano (coltivatore diretto, commerciante…). Nell'impresa medio-grande il fattore organizzativo, invece, prevale sull'attività dell'imprenditore. C’è addirittura una astrazione, l’impresa si indentifica con l’organizzazione ed è indifferente chi sia l’imprenditore. Ciò che rilevante e centrale è l’organizzazione nel suo momento statico e dinamico. ***** Tra le tre categorie tipiche c'è anche l'artigiano. Oggi regolato da una legge sull'artigianato ai sensi della quale c'è da specificare che non è detto che tutto il fenomeno dell’artigianato sia assorbito nella piccola impresa. Accanto alle società artigiane esite un fenomeno dell’artigianato che travalica i confini disegnati da questa nozione ed avremo:
Gli incapaci possono continuare e l’attività di impresa che verrà esercitata dal genitore o dal tutore in nome e per conto del minore o dell'interdetto. L'autorizzazione del tribunale è un’ autorizzazione generale (qui la deroga alla disciplina generale che stabilisce che occorre un’autorizzazione singola per ogni atto). Gli atti che compongono, appunto, l’attività giuridica non sono monadi. Allora il legislatore deroga la regola generale stabilendo che: l’esercizio avvenga da parte del rappresentante (genitore o tutore) sulla base di un’autorizzazione concessa su richiesta una tantum (all’inizio). Viene autorizzata la continuazione dell’attività e non i singoli atti. Qui chi è imprenditore? Chi fallisce? Non viene preclusa la circostanza che l’imprenditore rimanga l’incapace. La scissione tra questo e chi effettivamente agisce si vede bene nel caso di fallimento - chi subisce le conseguenze della procedura concorsuale. La giurisprudenza ha individuato una soluzione che scinde le due situazioni. Nel caso dell’INCAPACE
svolga attività commerciale. L’applicazione estensiva della disciplina all’impresa non commerciale è giustificata da questa ragione d’essere di fondo). Il sistema di pubblicità basato sul Registro pubblico Imprese è disciplinato all’art 2188 cc e ss. Nell’assetto originario del codice, il sistema si basava su un PRI tenuto presso il tribunale in un ufficio sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente ad occuparsi di tutte le vicende attinenti al registro stesso. Vi dovevano essere iscritti gli atti specificamente indicati dal legislatore all'art 2196 c.c., e in qualche altra norma, con gli effetti previsti dall'art 2193. Per più di 50 anni non c’è stato il Regolamento di attuazione. Il sistema è venuto a compimento solo negli anni ’ quando, nell’ambito della Rif. delle Camere di Comm.cio, sono stati adottati due provvedimenti normativi: la l. n. 580\1993 e il d.p.R. n. 58\1995, che hanno attuato il RI con qualche modifica, quali l'informatizzazione del registro e la tenuta presso le Camere di Commercio di ciascun capoluogo di PV , sotto la direzione di un conservatore del reg. e la vigilanza di un giudice delegato dal Pres. tribunale. Inoltre vengono stabilite due sezioni:
- la sezione ordinaria , si iscrivono gli imprenditori commerciali , ha la funzione di generare gli effetti vs - e la sezione speciale , poi articolata in più speciali, nella quale si iscrivono i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli, le imprese artigiane in forma non societaria. Ha mera funzione di informazione: pubblicità notizia/certificazione anagrafica. Il sistema si basa, quindi, su una sezione ordinaria, la vera pubblicità, ed una sezione speciale con funzioni minori. Il sistema che prevedeva l’efficacia di opponibilità ai terzi degli atti e fatti iscritti consegue solo all’iscrizione nella sezione ordinaria ha subito una modifica con la riforma del 2001 che ha interessato l'impresa agricola. La Riforma ha modificato lo statuto dell’imprenditore agricolo prevedendo che l'iscrizione dell'imprenditore agricolo, nella sezione speciale, avesse gli stessi effetti di pubblicità legale dell'iscrizione dell’imprenditore commerciale nella sezione ordinaria. La registrazione nelle sezioni ordinaria determina effetti relativi alla conoscibilità ma anche al modo di essere dell'impresa. Non rileva sotto il profilo della commercialità → l’iscrizione nel RI non è indice della commercialità di un’impresa. La commercialità sostanziale deriva solo dal fatto che dell'attività commerciale sia svolta in concreto (quindi che sia svolta un’attività diversa dall’agricola così come definita nel c.c.) Il PROFILO SOGGETTIVO dell’obbligo di registrazione. Chi si iscrive? Secondo l’elencazione l. 281/95 si iscrivono Piccolo imprenditore: Il grado elementare di etero organizzazione che lo caratterizza giustifica un trattamento di favore sotto il profilo disciplinare che in questo caso si risolve nel non obbligo di iscrizione sez. ordinaria (anche se PI commerciale). La sezione speciale è l’effetto dell’aggiunta operata nl ’42 volendo creare un sistema che prevede la pubblicità per tutti gli imprenditori ma differenziando gli effetti che derivano dall’iscrizione: effetti di grado maggiore per la sezione ordinaria (opponibilità ai terzi); pubblicità notizia/certificazione anagrafica e mera informazione dei terzi per la sezione speciale
-IMPRENDITORI COMMERCIALI (2195) eccetto i piccoli imprenditori
dall'imprenditore che, pur non avendo iscritto l'atto o il fatto, può provare che il terzo ne era a conoscenza. Si intende questo quando si parla di pubblicità legale. L’iscrizione nel RI ha l’efficacia dichiarativa generale e in taluni casi tassativamente previsti dalla legge, ha effetti ulteriori: è presupposto di efficacia di taluni atti che vengono ad esistenza solo subordinatamente all’iscrizione stessa. Questa iscrizione può di per sé determinare il venire ad esistenza della fattispecie oppure ci vuole qualcos’altro che lo realizzi (decorso del termine in assenza di opposizione): 2) L'iscrizione può avere anche effetti costitutivi , che possono essere totalmente costitutivi, ossia l’atto non produce nessun effetto in mancanza dell'iscrizione, neppure tra parti. Es: iscrizione dell’atto costitutivo S.p.a. ha efficacia costitutiva. Per difetto di iscrizione le società di capitali non vengono ad esistenza, non sono riconosciute come tali dall’ordinamento. Vi sono anche effetti parzialmente costitutivi, quando l'iscrizione condiziona l'efficacia dell'atto. La inefficacia conseguente alla mancata iscrizione si genera nei confronti di taluni soggetti terzi. Es: la modificazione o la riduzione del capitale sociale (quella parte del patrimonio della società destinato stabilmente all’esercizio dell’impresa, formata dai conferimenti dei soci). La deliberazione deve essere iscritta e avrà efficacia solo decorso un certo termine dall'iscrizione nel registro delle imprese. Quindi può essere eseguita sempre che non vi siano state opposizioni da parte di terzi creditori della società nel termine previso dalla legge di 90gg. In questo tempo ha effetti parzialmente costitutivi. La terza tipologia di effetti va sotto il nome di 3) efficacia normativa (o ad regularitatem) l'iscrizione è il presupposto dell'applicabilità di certi regimi disciplinari. I casi sono previsti dalla legge, ricordiamo l’iscrizione nel RI dell' atto costitutivo delle s.n.c. e s.a.s. (società di persone) per le quali l'iscrizione costituisce il presupposto per cui a tali società possa essere applicato il regime giuridico previsto nel c.c. che contempla un certo grado di autonomia patrimoniale delle società, cioè un certo grado di separazione tra patrimonio della società e quello dei soci. Va distinto dall'efficacia costitutiva dove la mancata iscrizione dell’atto costitutivo delle società di capitali esclude il venire in esistenza della società. La società di persone invece sorge ma non con il regime speciale che le sarebbe proprio se si fosse iscritta. La società viene qualificata come società irregolare cui si applicherà un regime giuridico residuale (ossia quello delle società semplici → che sono quelle delle società agricole ma qua si parla del regime giuridico viene importato) caratterizzato da un grado di autonomia patrimoniale minore più gravoso per i soci. L’iscrizione e la mancata iscrizione sono presupposto di un differente regime giuridico ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE Sostanzialmente vi si iscrivono gli imprenditori agricoli, anche quando organizzati in forma societaria (società semplici), e i piccoli imprenditori. La legislazion e successiva ha poi creato sotto sezioni speciali per una serie di soggetti ulteriori. Per tutti i soggetti di questa categoria l'iscrizione dei fatti e degli atti ha un effetto di mera pubblicità notizia (informazione del mercato). Quindi la vera registrazione prevista dallo statuto dovrebbe essere l’iscrizione nella sezione ordinaria. La simmetria del sistema è, da un lato, preclusa già all'origine, perché l'iscrizione alla sezione ordinaria è riservata anche per i soggetti che non svolgono attività commerciale. Si iscrivono nella SO, a prescindere dal tipo di attività che svolgono, le società di tipo commerciale (ad esempio le s.n.c. e s.a.s. possono anche svolgere attività agricola); queste possono essere ad oggetto commerciale o ad oggetto agricolo. Nel secondo caso l o statuto sarà quello dell’impresa soggetta a registrazione e non quello dell’imprenditore commerciale Altro elemento di asimmetria è dato dal fatto che dal 2001 l’iscrizione dell'imprenditore agricolo nella sezione speciale ha efficacia di pubblicità legale - dichiarativa - tipica della sezione ordinaria. Lo statuto dell’imprenditore commerciale ha una forza espansiva, risulta applicabile sostanzialmente, in gran parte, alle imprese soggette a registrazione, cioè a tutte quelle imprese la cui iscrizione ha una efficacia pari a quella nella sezione ordinaria (efficacia dichiarativa, art. 2193 cc). L'efficacia dichiarativa, il prof l'ha qualificata con l'avverbio “immediatamente” ossia consegue per effetto della sola iscrizione. C'è da specificare che per le società di capitali e cooperative ci sono due differenze:
rapporti che hanno con i terzi, deve essere reso pubblico mediante il deposito nel RI. In varie ipotesi, le scritture contabili hanno anche rilevanza esterna. La più importante è rappresentata dalla rilevanza probatoria che possono assumere sul piano processuale , possono cioè costituire mezzi di prova sulla base delle regole stabilite dall’art. 2709 e 2711 cc. La prima norma stabilisce che nelle controversie tra un imprenditore ed un terzo a quest’ultimo è consentito di utilizzare le scritture contabili come fonti di prova a proprio favore a prescindere dal fatto che le stesse siano regolarmente tenute. In sostanza, si ha una presunzione legale contraria all’imprenditore che può essere vinta provando che le scritture contabili erronee/irregolari non sono corrispondenti a verità. Nel considerare questa norma, dobbiamo tener presente il principio della inscindibilità delle scritture contabili, nel senso che la parte che vuole trarre vantaggio non può scinderne il contenuto a proprio esclusivo favore (es non si può prendere solo la registrazione del giorno x potendovi essere anche scritture di rettifica successive). L’altra regola, art. 2710 cc, tratta del caso in cui sia l’imprenditore a voler trarre elementi di prova dalle registrazioni. A tal fine è necessario che ricorrano tre condizioni. Innanzitutto che le stesse siano regolarmente tenute. La regolarità, che prima non viene considerata elemento della fattispecie processuale, diviene elemento necessario. Le altre due condizioni sono che si tratti di una controversia che vede come controparte un altro imprenditore e che attenga a rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa. imp. La regola ha un connotato di eccezionalità come deroga al principio generale valevole per le prove documentali nel processo civile. La peculiarità sta nel fatto che l’imprenditore può utilizzare come fonte di prova a proprio favore documenti da egli stesso formati, ciò giustifica le 3 condizioni poste: a. contabilità regolarmente tenuta b. controparte imprenditore c. rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa In questa stessa logica vanno lette alcune norme che chiariscono sul piano applicativo, realizzano questi principi, l’art 634 del c.p.c., articolo dettato in tema di disciplina e procedimento sommario per ingiunzione di pagamento, il quale consente all’imprenditore di ottenere un’ingiunzione di pagamento nei confronti del proprio debitore, per crediti relativi a somministrazione di merci o di denaro sulla base di estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute. Le scritture contabili costituiscono fonte di prova per ottenere un provvedimento sommario con il quale il tribunale ordina alla controparte dell’imprenditore inadempiente di pagare all’imprenditore le somme risultanti da quelle scritture contabili a credito dell’imprenditore. È questa una fase sommaria alla quale può seguire, nel caso in cui il soggetto ingiunto si opponga, un processo ordinario volto ad accertare l’effettiva sussistenza del diritto. Ma in questa fase sommaria, le scritture contabili, certificate come autentiche da un notaio, possono essere utilizzate come fonte per ottenere dal tribunale un ordine (ingiunzione) di pagamento nei confronti del debitore dell’imprenditore.
dall’altro si proietta al di là della sfera dell’imprenditore commerciale, almeno quando organizzato in forma societaria complessa (società di tipo commerciale deve tenere la contabilità a prescindere dall’oggetto della propria attività). Rimane l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’imprenditore agricolo individuale costituito in forma di società semplice. Le indicazioni v.s. valgono per le società di tipo commerciale. Sebbene continua a sussistere una esclusione dell’imprenditore agricolo individuale e dell’imprenditore agricolo costituito in forma di società semplice rispetto all’obbligo delle scritture contabili dobbiamo tenere presente che oggi nessuna impresa agricola può vivere senza le sovvenzioni e i finanziamenti di varia fonte, regionale e comunitaria. Per accedervi è necessario avere una contabilità anche elementare, cioè è necessario che la propria attività e i risultati siano rappresentati all’esterno secondo i mezzi di una ordinata contabilità. Sia l’accesso sia la gestione del finanziamento non sarebbero possibili altrimenti. Sebbene non esista un obbligo giuridico per l’imprenditore agricolo individuale, più propriamente si può parlare di un onere, nel senso che per accedere ai finanziamenti debbono tenere una contabilità. Statuto dell’imprenditore commerciale RAPPRESENTANZA COMMERCIALE Un altro plesso normativo è quello relativo alla Rappresentanza Commerciale o anche detto degli ausiliari dell’imprenditore. Normalmente la distribuzione con la quale l’imprenditore organizza il lavoro all’interno dell’impresa non ha rilievo rispetto all’esterno, tanto è vero che il legislatore se ne occupa disciplinando il rapporto di lavoro. Questa irrilevanza esterna, dell’assetto organizzativo dell’impresa, in relazione al rapporto di lavoro con i propri collaboratori, viene meno quando si tratta di collaboratori dell’imprenditore che rispetto alle mansioni a cui sono adibiti, alla collocazione all’interno dell’organizzazione aziendale sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con i terzi. Cioè il loro ruolo nell’ambito dell’organizzazione aziendale è quello di trattare in maniera stabile affari con terzi in nome e per conto dell’imprenditore. Si realizza, ancora una volta, una proiezione dell’organizzazione interna verso l’esterno e ciò assume rilievo giuridico. Le funzioni stabilmente affidate a questi soggetti trovano la loro essenza nel tenere rapporti con i terzi in nome e per conto degli imprenditori. A queste funzioni si accompagna inevitabilmente un certo potere rappresentativo che ha la caratteristica della stabilità ed è commisurato e rapportato alla funzione specifica svolta. A caratterizzare questo rapporto è la relazione che esiste tra la funzione e la misura del potere di rappresentanza. La normativa relativa alla rappresentanza nell’impresa commerciale è quella contenuta agli artt. 2203 cc e ss , e riguarda tre tipi di collaboratori: Institori Procuratori Commessi Proprio per il collegamento tra funzione e potere di rappresentanza, la disciplina è derogatoria o speciale rispetto alla disciplina della rappresentanza in generale di cui agli articoli del 2237 e seguenti del c.c. – pag.132 - Le tre figure proprio in relazione alla diversa funzione che a ciascuno di essi è attribuita nell’organizzazione aziendale, sono tra loro diverse, ma hanno degli elementi comuni: Il primo connotato comune è rappresentato dal fatto che nei rapporti con i terzi, tutti e tre questi soggetti hanno automaticamente un grado di potere rappresentativo che deriva dalle mansioni che gli stessi svolgono. L’aspetto derogatorio della disciplina si ravvede nel fatto che l’automatismo si realizza perché non c’è necessità di uno specifico e distinto atto di volontà dell’imprenditore con il quale si attribuisce il potere rappresentativo. Sulla base della disciplina generale la rappresentanza, cioè la possibilità per un soggetto di spendere il nome del rappresentato, necessita dell’atto di conferimento della procura. Nella rappresentanza commerciale questo atto di volontà non è richiesto. Il collaboratore, sia esso istitore, procuratore o commesso, può intrattenere rapporti con i terzi, perché il potere di rappresentanza deriva immediatamente e automaticamente dalla collocazione di questo soggetto nell’organizzazione dell’impresa. Non dobbiamo farci ingannare dal testo normativo, perché leggendo le norme in qualche passaggio si cita la procura. Pensiamo all’articolo 2204 (in cui espressamente si fa riferimento alla procura) o ancora all’articolo 2210, ma in questa disciplina la procura ha solo la funzione di limitare i poteri rappresentativi. L’atto di volontà dell’imprenditore può essere utilizzato, ma serve solo a limitare quel potere che deriva dalla collocazione dell’ausiliario nell’organizzazione. La fonte del potere rappresentativo non risiede in quella manifestazione di volontà ad hoc dell’imprenditore, procura, ma nella collocazione del collaboratore in una certa posizione nell’ambito dell’organizzazione. Questa collocazione è collegata al tipo di rapporto che sussiste tra l’imprenditore e il collaboratore. Sono cioè degli elementi della sua organizzazione, stabilmente inseriti nell’organizzazione essendo legati all’imprenditore da un rapporto di lavoro subordinato. Allora possiamo dire che il potere rappresentativo che si genera in capo a questi soggetti è un effetto proprio del rapporto di lavoro che li lega all’imprenditore, delle mansioni che gli sono attribuite nel contratto di lavoro. Elementi di differenziazione, due dei quali vanno sottolineati. Innanzitutto la differenza fondamentale si ha tra Institori e procuratori da una parte e commessi dall’altra. E’ data dal diverso regime di pubblicità al quale sono assoggettati.