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DIRITTO COMMERCIALE MODULO 1, Dispense di Diritto Commerciale

Sbobine del prof. CARIDI con integrazioni del libro, dispensa completa per il modulo 1

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 07/03/2022

Ari_994
Ari_994 🇮🇹

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lezione I – 2 novembre
OGGETTO DELLA MATERIA
Il nostro sistema economico si basa su un’economia di
mercato che riconosce la libertà privata, art.42 Cost., e la
libertà di iniziativa economica privata art. 41 Cost.
I privati sono liberi di produrre e scambiare sul mercato beni
e servizi a coloro i quali si prestino ad esserne acquirenti.
Da un lato vi è libertà di esercitare l’attività di impresa da
parte dei privati e dall’altro i vari operatori del mercato sono
liberi di competere gli uni con gli altri e tale libertà deve
essere loro garantita. Le libertà di impresa e di concorrenza
sono libertà relative, cioè non sono senza limiti.
L'art 41 co.1 Cost annuncia che l'iniziativa economica è
libera, e nei successivi due commi individua i limiti, i criteri.
art. 41 – L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge deve indirizzare e coordinare l’attività economica
pubblica e privata a fini sociali.
Alla luce di queste libertà relative, la legislazione economica
si prefigge due obiettivi:
- tutelare l'integrità del mercato (come locus artificialis)
-assicurare il corretto funzionamento delle imprese
disciplinando di queste il momento statico e quello
dinamico.
Nel codice e nelle leggi speciali sono dettate le norme
relative alla disciplina dell'attività di impresa e agli atti di
impresa.
Momento statico → creazione dell’organizzazione;
Momento dinamico→ svolgimento di attività.
Nel nostro ordinamento esistono norme che regolano
l’impresa, unitariamente considerata, nel suo momento
statico e in quello dinamico e norme che regolano i singoli
rapporti giuridici a contenuto patrimoniale che vengono
posti in essere, cioè i rapporti che intercorrono tra l’impresa
e le altre imprese, banche, consumatori, lavoratori.
Il diritto commerciale si compone di due nuclei di norme:
- hanno ad oggetto i rapporti commerciali di organizzazione,
si riferiscono all'attività di impresa unitariamente
considerata (nel momento statico e dinamico)
- e norme che regolano i momenti di attuazione (contratti,
utilizzazione di titoli di credito)
Il diritto commerciale è quella parte del diritto privato che
regola le attività e gli atti delle imprese, qualificandosi
come diritto privato delle imprese.
La stessa denominazione di diritto commerciale non esprime
la ricchezza della materia ma ne evoca le origini storiche,
ossia lo ius mercatorum. L'attuale diritto commerciale non è
più il diritto privato dei commercianti o del commercio. Si
estende a quelle attività che vanno oltre quelle commerciali
in senso proprio (industriali, assicurative, bancarie oltre a
quelle relative allo scambio) e non è solo più il diritto degli
imprenditori commerciali ma è il diritto di tutti coloro che
svolgono professionalmente un’attività economica
organizzata per il mercato.
CARATTERI DISTINTIVI DEL DIRITTO COMMERCIALE
Il diritto commerciale mantiene alcuni dei connotati originali,
quali:
- la specialità;
- vocazione all’uniformità internazionale;
- continua evoluzione;
è un diritto speciale perché, pur dopo l'unificazione dei
codici del '42, le norme relative all'imprenditore
mantengono un connotato di peculiarità rispetto a quelle
rivolte al comune cittadino. Si è perso il marchio di diritto
soggettivo di classe, ma si è mantenuta la peculiarità della
disciplina.
È un diritto evolutivo, perché trae la propria linfa vitale dallo
svolgimento in concreto dei traffici. Le regole che vengono
codificate spesso hanno avuto una genesi nella concreta
contrattazione. La centralità della disciplina, è oggi sempre
meno riposta nel cc ma si sposta in leggi speciali in gran
parte di fonte comunitaria. La vocazione internazionale
porta naturalmente a un’uniformità transnazionale. C’è la
tensione alla creazione di regole uniformi che vanno al di
dei confini dei singoli stati.
- Storicità del diritto commerciale, evoluzione in relazione
allo svolgimento dei traffici.
ORIGINI STORICHE DEL DIRITTO COMMERCIALE
Il diritto Commerciale come sistema organico di norme trova
la sua collocazione storica alla fine dell'età feudale e all'inizio
della civiltà comunale XII sec.
Legato alla sostituzione dell’economia agraria,
all'autoconsumo, agli scambi e all'emergere della classe degli
artigiani e dei mercanti. Il protagonismo di queste due figure
trova una rappresentazione plastica nella Corporazione,
associazione dotata di potere disciplinare, cioè di risolvere le
controversie che nascevano tra gli associati sulla base di
regole consuetudinarie. Le soluzioni venivano operate sulla
base dei principi - di equità, tutela del terzo, libertà delle
forme- in qualche modo antitetici rispetto all’allora diritto
comune: la libertà delle forme vs la solennità delle forme del
diritto romano; la tutela del credito vs il divieto di
applicazione di interessi sui mutui. Le corporazioni hanno dei
giudici all'interno, i consoli, che sulla base di questi principi
risolvono le controversie.
In questo contesto nasce lo ius mercatorum codificato prima
negli statuti delle corporazioni e poi in quelli delle città
comunali. Si amplia l'ambito soggettivo: tale diritto viene
esteso anche ai mercanti non iscritti nelle corporazioni, dal
punto di vista oggettivo, si applica anche ai rapporti tra
mercanti e non mercanti. Sono regole create e osservate
spontaneamente nel contesto mercantile. Nascono le forme
associative tipiche (società in nome collettivo e società in
accomandita semplice), il contratto di cambio (titolo di
credito cambiale), la modalità di gestione della crisi
dell’insolvenza dell’impresa (il fallimento).
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lezione I – 2 novembre OGGETTO DELLA MATERIA Il nostro sistema economico si basa su un’ economia di mercato che riconosce la libertà privata, art.42 Cost., e la libertà di iniziativa economica privata art. 41 Cost. I privati sono liberi di produrre e scambiare sul mercato beni e servizi a coloro i quali si prestino ad esserne acquirenti. Da un lato vi è libertà di esercitare l’attività di impresa da parte dei privati e dall’altro i vari operatori del mercato sono liberi di competere gli uni con gli altri e tale libertà deve essere loro garantita. Le libertà di impresa e di concorrenza sono libertà relative , cioè non sono senza limiti. L'art 41 co.1 Cost annuncia che l'iniziativa economica è libera, e nei successivi due commi individua i limiti, i criteri. art. 41 – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge deve indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata a fini sociali. Alla luce di queste libertà relative, la legislazione economica si prefigge due obiettivi:

  • tutelare l'integrità del mercato (come locus artificialis) -assicurare il corretto funzionamento delle imprese disciplinando di queste il momento statico e quello dinamico. Nel codice e nelle leggi speciali sono dettate le norme relative alla disciplina dell'attività di impresa e agli atti di impresa_. Momento statico_ → creazione dell’organizzazione; Momento dinamico → svolgimento di attività. Nel nostro ordinamento esistono norme che regolano l’impresa, unitariamente considerata, nel suo momento statico e in quello dinamico e norme che regolano i singoli rapporti giuridici a contenuto patrimoniale che vengono posti in essere, cioè i rapporti che intercorrono tra l’impresa e le altre imprese, banche, consumatori, lavoratori. Il diritto commerciale si compone di due nuclei di norme:
  • hanno ad oggetto i rapporti commerciali di organizzazione , si riferiscono all'attività di impresa unitariamente considerata (nel momento statico e dinamico)
  • e norme che regolano i momenti di attuazione (contratti, utilizzazione di titoli di credito) Il diritto commerciale è quella parte del diritto privato che regola le attività e gli atti delle imprese, qualificandosi come diritto privato delle imprese. La stessa denominazione di diritto commerciale non esprime la ricchezza della materia ma ne evoca le origini storiche, ossia lo ius mercatorum. L'attuale diritto commerciale non è più il diritto privato dei commercianti o del commercio. Si estende a quelle attività che vanno oltre quelle commerciali in senso proprio (industriali, assicurative, bancarie oltre a quelle relative allo scambio) e non è solo più il diritto degli imprenditori commerciali ma è il diritto di tutti coloro che svolgono professionalmente un’attività economica organizzata per il mercato. CARATTERI DISTINTIVI DEL DIRITTO COMMERCIALE Il diritto commerciale mantiene alcuni dei connotati originali, quali:
    • la specialità;
    • vocazione all’uniformità internazionale;
      • continua evoluzione; è un diritto speciale perché, pur dopo l'unificazione dei codici del '42, le norme relative all'imprenditore mantengono un connotato di peculiarità rispetto a quelle rivolte al comune cittadino. Si è perso il marchio di diritto soggettivo di classe, ma si è mantenuta la peculiarità della disciplina. È un diritto evolutivo, perché trae la propria linfa vitale dallo svolgimento in concreto dei traffici. Le regole che vengono codificate spesso hanno avuto una genesi nella concreta contrattazione. La centralità della disciplina, è oggi sempre meno riposta nel cc ma si sposta in leggi speciali in gran parte di fonte comunitaria. La vocazione internazionale porta naturalmente a un’uniformità transnazionale. C’è la tensione alla creazione di regole uniformi che vanno al di là dei confini dei singoli stati.
    • Storicità del diritto commerciale, evoluzione in relazione allo svolgimento dei traffici. ORIGINI STORICHE DEL DIRITTO COMMERCIALE Il diritto Commerciale come sistema organico di norme trova la sua collocazione storica alla fine dell'età feudale e all'inizio della civiltà comunale XII sec. Legato alla sostituzione dell’economia agraria, all'autoconsumo, agli scambi e all'emergere della classe degli artigiani e dei mercanti. Il protagonismo di queste due figure trova una rappresentazione plastica nella Corporazione , associazione dotata di potere disciplinare, cioè di risolvere le controversie che nascevano tra gli associati sulla base di regole consuetudinarie. Le soluzioni venivano operate sulla base dei principi - di equità, tutela del terzo, libertà delle forme- in qualche modo antitetici rispetto all’allora diritto comune: la libertà delle forme vs la solennità delle forme del diritto romano; la tutela del credito vs il divieto di applicazione di interessi sui mutui. Le corporazioni hanno dei giudici all'interno, i consoli , che sulla base di questi principi risolvono le controversie. In questo contesto nasce lo ius mercatorum codificato prima negli statuti delle corporazioni e poi in quelli delle città comunali. Si amplia l'ambito soggettivo: tale diritto viene esteso anche ai mercanti non iscritti nelle corporazioni, dal punto di vista oggettivo, si applica anche ai rapporti tra mercanti e non mercanti. Sono regole create e osservate spontaneamente nel contesto mercantile. Nascono le forme associative tipiche (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), il contratto di cambio (titolo di credito cambiale), la modalità di gestione della crisi dell’insolvenza dell’impresa (il fallimento).

Questo stato di diritto di classe si mantiene fino al 1400. L’evoluzione successiva è condizionata da due fattori:

  • la nascita degli stati nazionali monarchici → statalizzazione nelle leggi nazionali del diritto commerciale che prima era codificato dalle corporazioni;
  • espansione coloniale → il diritto commerciale diventa strumento di espansione. Le compagnie coloniali, inglesi e olandesi, nascono come conseguenza della concessione del sovrano di un privilegio, dal riconoscimento della personalità giuridica alla Compagnia con conseguente responsabilità limitata dei soci e con la possibilità per quest’ultimi di trasferire le loro azioni. Da qui l’origine della moderna S.p.a. La Rivoluzione francese ebbe un forte impatto anche sul diritto commerciale a seguito dell'abolizione delle corporazioni e dei privilegi di classe. Con la nascita dello stato liberale va si avvia un processo di oggettivizzazione, resta la contrapposizione tra norme commerciali e norme civili. Distinzione superata nel nostro stato solo con codice del '42. Il codice di commercio italiano del 1882 adotta un’impostazione oggettiva, e non soggettiva dei diritti dei mercanti. “Il diritto commerciale è quello relativo ad una categoria di atti identificati dal legislatore all’art.3 nonché tutti gli atti posti in essere dai commercianti, laddove l’identificazione di tale figura avviene utilizzando come parametro l’esercizio dell’attività: sono commercianti coloro che svolgono professionalmente e abitualmente atti di commercio”. Da ciò discende un ampliamento dell’area commerciale che ricomprende gli atti relativi all’industria e alla manifattura ed anche dei soggetti. Nel sistema del '42 la disciplina diviene unitaria, scompare ogni contrapposizione tra obbligazioni civili e commerciali. Scompare la categoria degli atti di commercio perché la disciplina delle attività commerciali ruota attorno all' impresa : non più degli atti ma all’attività. Si tratta di un’attività economica, organizzata, esercitata professionalmente ai fini della produzione e dello scambio dei beni e servizi sul mercato. Lo svolgimento dell’attività commerciale diventa specie del genus impresa -I passaggi successivi sono quelli relativi alla Costituzione che ha individuato alcuni principi come la libertà di concorrenza e di iniziativa privata, la tutela della cooperazione e la possibilità dei lavoratori di partecipare alle aziende. -Altro elemento fondamentale è dato dalla partecipazione dell'Italia alla comunità, oggi Unione europea, che diventa la fonte prevalente della legislazione in materia economica. NOZIONE DI IMPRESA Nozione di impresa in generale, partendo dagli elementi costitutivi. Il nostro sistema è incentrato sulla figura dell’imprenditore all’interno dell’impresa, individuato prima in termini generali e poi articolato in singole figure particolari di imprese e imprenditori (es impresa agricola e imprenditore agricolo) fra queste spicca l'imprenditore commerciale. Dal genus impresa alle varie species. Il codice definisce l'imprenditore art 2082 cc da un punto di vista terminologico. Ma dal punto di vista giuridico la nozione da tener presente è quella di impresa in quanto la sola giuridicamente rilevante. È l’impresa che qualifica un certo soggetto come imprenditore Art 2082 ccè imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi ” Nell’articolo riecheggia la nozione economica di impresa: organismo che si concreta nell’organizzazione dei fattori della produzione, volto al soddisfacimento dei bisogni altrui. Tuttavia, ciò non significa che vi sia una coincidenza assoluta tra la nozione giuridica e quella economica. Ai fini giuridici, il referente esclusivo, per capire se siamo di fronte ad una impresa, è dato dall’art. 2082 cc. Ha un valore relativo all’applicazione delle norme di diritto privato riferite all'impresa. Altre discipline conosco definizioni diverse es nel diritto tributario e nel diritto comunitario c'è una nozione di impresa diversa, più ampia. Il dato normativo nazionale, gli elementi costitutivi :
    • attività;
    • finalizzazione alla produzione dello scambio;
    • economicità dell'attività;
    • professionalità dell'attività;
    • organizzazione dell'attività. Con il termine attività si intendono una serie di atti e comportamenti coordinati rispetto a un fine , cioè che caratterizza l'attività è l'elemento teleologico finalistico (produzione e scambio di beni e servizi per il mercato) L'attività non si risolve negli atti stessi, è qualcosa di diverso della semplice somme di questi atti. Questo qualcosa di diverso è il collegamento funzionale di questi atti. L'attività di impresa è:
    • caratterizzata dall' elemento teleologico finalistico
    • governata dal principio di effettività , se l'attività è stata svolta essa rimane rilevante per il diritto. È importante perché c'è una logica diversa rispetto alla disciplina degli atti, come i vizi che possono portare all’annullamento di un atto. In questo caso non sono idonei a portare fuori dal diritto questi atti. Se l'attività è contraria a norme giuridiche rimane rilevante per l’ordinamento giuridico e non sarà eliminata. Ma è irregolare e avrà delle conseguenze per i soggetti che l’hanno compiuta.
    • l'impresa consiste in una attività creatrice di nuova ricchezza, quindi non è impresa l'attività di mero godimento. Questo confine ha dato vita a dibattiti su attività di godimento, del bene di proprietà del soggetto, ma che affiancano attività produttive. Il proprietario di un immobile che concede in locazione un suo immobile non svolge attività di impresa (a meno che non affianchi l’erogazione di servizio di altro genere, pulizie o turismo, B&B, vedi holding ). Es: le holding le società che detengono partecipazioni in altre

Non c’è una ragione sistematica per cui l’attività economica svolta dal professionista non debba essere qualificata come impresa. Se in passato si poteva dire che, per i professionisti, mancava l’elemento organizzativo, questo oggi non fa difetto alle professioni intellettuali. L’esclusione dalla nozione di impresa, e dall’applicazione del relativo statuto, è frutto di una scelta politica di privilegio che oggi non trova giustificazione tanto è vero che il diritto comunitario adotta una nozione dell’impresa ampia che comprende i professionisti ed anche i professionisti intellettuali. DISTINZIONE TRA IMPRESA ILLEGALE E ILLECITA. Si distingue l'attività in sé lecita ma svolta in maniera irregolare in violazione di leggi, discipline… (senza autorizzazioni), dall'attività in sé illecita (commercio di sostanze stupefacenti). Nel primo caso si parla di impresa illegale, si ritiene che l'impresa esista salvo le sanzioni connesse allo svolgimento irregolare dell’attività. Si pone il problema, nel caso di impresa illecita in senso proprio (che si realizza mediante un’attività illecita), se qualificarla come impresa - soprattutto perché ciò comporta l’applicazione di una disciplina riservata. Alla luce del principio di effettività anche l’attività illecita può avere una rilevanza per il diritto La soluzione ragionevole è quella di ritenere che anche l’impresa illecita deve essere considerata, quantomeno ai fini dell’applicazione di discipline afflittive e non in relazione all’attribuzione di diritti e privilegi. Si discute se la disciplina del fallimento debba essere applicata ad imprese in sé illecite. Siccome ha delle componenti afflittive, anche di tipo penale, non c’è ragione di sottrarle all’applicazione. lezione II - 3 novembre Per essere definiti imprenditori è necessario che l’attività di impresa sia giuridicamente imputabile al soggetto. La QUESTIONE DELL'IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ pone un problema dato dal fatto che nel nostro ordinamento, mentre esistono criteri di imputazione dei singoli atti giuridici, non esistono previsioni normative che facciano espresso riferimento per imputare un'attività di impresa. Si possono usare gli stessi criteri utilizzati per imputare a un soggetto gli effetti degli atti giuridici? Le norme per il criterio di imputazione degli atti giuridici sono il combinato disposto degli artt. 1388 (rappresentanza) e 1704, 1705 cc. (mandato) 1388 cc → gli atti giuridici posti in essere dal rappresentante producono effetti giuridici direttamente nella sfera del rappresentato nei limiti dei poteri conferiti dal rappresentato al rappresentante. Il rappresentante spende il nome del rappresentato avendo avuto una delega ad hoc. Questa norma trova applicazione nell’art. 1704 ossia il mandato : contratto con cui il mandatario compie uno o più atti giuridici per conto del mandante. In questo contratto quando il mandante attribuisce poteri di rappresentanza al mandato gli atti compiuti si rivolgono direttamente nella sfera del mandante. Chiude il sistema Art 1705 se il mandatario agisce senza rappresentanza, gli affetti giuridici compiuti nell’interesse del mandante ma senza spendita del nome, si ripercuotono nella sfera del mandatario. Perché agisce in nome proprio. Questo sistema individua come criterio di imputazione:

  • criterio della spendita del nome - gli effetti degli atti giuridici i producono solo in capo al soggetto il cui nome è stato speso nel compimento degli stessi. Si pone il problema se sia possibile, in difetto di un criterio espresso di imputazione dell'attività giuridica, utilizzare il criterio di imputazione degli atti giuridici. L'attività è un insieme di atti, seppur funzionalmente correlati, quindi anche in questo caso sì, è applicabile il criterio della spendita del nome. Secondo questo criterio, è imprenditore colui il cui nome viene speso nello svolgimento dei singoli atti in cui si concreta l’attività di impresa. Elemento di Complicazione, a metà del '900 si è sviluppato un dibattito in dottrina, riguardante il fatto che questo criterio lascia insoddisfatti rispetto a situazioni nelle quali la spendita del nome avviene da parte di un soggetto, il prestanome , mentre il rischio e il potere di gestione sono imputabili a un dominus, un soggetto occulto. Ci si chiedeva se fosse possibile che gli effetti giuridici dell’attività potessero ricadere su un solo soggetto “parafulmine” e non sul soggetto in realtà sovvenziona e governa l’attività. Adottando una prospettiva sostanziale, è stata elaborata la teoria dell’imprenditore occulto. Si è proposto di riconoscere, affianco alla teoria dell' imprenditore palese e diretto (che spende il proprio nome) , la figura dell' imprenditore occulto o indiretto. La teoria si basa sulla possibilità il riconoscere, accanto ad un criterio di imputazione formale, un criterio di imputazione sostanziale fondato sul rischio e sul potere di gestione dell’attività di impresa. Sulla base di quali dati normativi? L’appiglio normativo è rappresentato, secondo questa prospettiva, dalla disciplina del diritto sostanziale e fallimentare delle società di persone. Nelle società di persone vale il principio per il quale rispondono delle obbligazioni sociali sia la società, con il proprio patrimonio, che i soci, illimitatamente con il proprio patrimonio; in più c'è un potere di gestione diretto che ricade su tutti i soci. Fallisce la società ma falliscono automaticamente anche i soci illimitatamente responsabili. Questo esempio positivo ci mostra come l’imprenditore palese diretto non esclude che vi sia l’imputazione degli effetti giuridici degli atti compiuti dalla società su soggetti che non spendono il proprio nome, cioè sui soci. Per tutto il periodo in cui questa teoria è stata sostenuta, non ha trovato accoglimento nella dottrina maggioritaria né nella giurisprudenza. Rimane pur sempre la sua importanza in quanto poe al centro un’esigenza di giustizia sostanziale. Fermo restando la regola generale del principio della imputazione dell’attività di impresa attraverso il criterio formale della spendita del nome, oggi dobbiamo dar conto

che vi sono due commi di una norma art 147 co. 4,5 frutto della riforma della legge fallimentare, che sanciscono che fallita la società con soci a responsabilità illimitata falliscono anche i soci. Nei commi 4 si dice che se fallisce tale società e, successivamente al fallimento, si scopre che non aveva solo soci palesi ma anche dei soci occulti, falliscono automaticamente anche i soci occulti. Si parla di

  • fallimento in estensione - il fallimento si estende automaticamente ai soci ed anche ai soci occulti che venissero individuati successivamente. - comma 5 : se fallisce un imprenditore inizialmente apparso come individuale, invece l’impresa da questi esercitata risulti successivamente riferibile a una società rimasta occulta, per estensione fallirà la società e gli altri soci non ancora falliti. Es: A svolge attività di impresa aprendo negozio di ferramenta. I finanziamenti per effettuare gli acquisti, il pagamento delle obbligazioni avviene, in realtà, sulla base di fondi messi insieme e delle decisioni gestorie di più soggetti. Abbiamo una società di fatto, che si svolge per fatti concludenti, che sta dietro ad un’impresa che solo apparentemente è individuale. Risulta essere imprenditore individuale, poi si scopre che ci sono altri due soci, falliscono anche gli altri soci occulti. Queste regole sembrano scalzare il – criterio della spendita del nome – altrimenti rimarrebbe tutto in capo ai soci palesi o imprenditore palese. Per effetto di queste norme non si ha un superamento del criterio della spendita del nome. Rimane generale, ma subisce dei temperamenti in alcune specifiche circostanze in cui si vuol far prevalere una realtà sostanziale. Il nostro ordinamento non imputa l’attività giuridica sulla base del potere di gestione e del rischio di impresa perché se, da un lato, è vero che i soci nelle società personali rispondono illimitatamente per le obbligazioni della società insieme alla società, è anche vero che una volta che il socio abbia pagato un debito sociale potrà rivolgersi agli altri soci, pro quota, e alla società, per l’intero. Questa regola ci fa capire che in realtà il debito rimane della società e il socio risponde per un debito altrui a titolo “di garanzia” (si fa per dire). La responsabilità illimitata dei soci, come sostiene la teoria dell’imprenditore occulto, non dimostra affatto che vige il criterio per cui la responsabilità patrimoniale viene imputata sulla base del rischio e del potere di gestione. Il socio risponde a titolo di garanzia e il debito rimane alla società, cioè il soggetto il cui nome viene speso nello svolgimento dell’attività. In sede di gestione del fallimento, l’art. 147 l.f., il criterio subisce un’attenuazione nel suo rigore per far emergere la realtà sostanziale nel momento in cui c’è una degenerazione dell’attività di impresa o l’insolvenza. Aver chiaro : il criterio di imputazione dell’attività di impresa: sulla base della disciplina degli atti ed il fatto che il criterio non copre situazioni sostanziali. La dottrina in passato ha cercato di farlo in elaborazioni quali quella dell’imprenditore occulto che tenta di superare il dato formale per andare ad individuare chi effettivamente gestisce. Dal pdv positivo non c’è un vero riscontro alla teoria perché la responsabilità illimitata dei soci nelle società personali non è soddisfacente e perché le ipotesi del fallimento in estensione sono eccezionali ed il socio fallisce non in quanto imprenditore, ma per il semplice fatto che viene azionata quella sua responsabilità patrimoniale sussidiaria, cioè la garanzia per le obbligazioni sociali che egli presta nel momento in cui aderisce alla società stessa. INIZIO E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA Dobbiamo capire quando l'impresa inizia e quando essa cessa, termini rilevanti ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore. INIZIO DELL'ATTIVITÀ Viene in rilievo il - criterio dell’effettività per il quale se un’attività, con le caratteristiche tipiche dell'impresa, è stata in concreto esercitata ciò assume rilievo per il diritto. Quando possiamo dire che un’attività è iniziata? Data la differenziazione tra l’esercizio dell’attività di un complesso produttivo già organizzato e lo svolgimento di atti finalizzati ad organizzare quel complesso produttivo. L’impresa deve senza dubbio ritenersi iniziata quando il complesso produttivo è stato creato (es. ho stipulato il contratto di locazione dell’edificio industriale, i contratti di lavoro con gli operai, i contratti per le utenze, acquisto macchinari, materia prima, ecc.) Fino a che punto posso tornare indietro nella sequenza degli atti compiuti per dire che, in realtà, l'impresa è già iniziata? Si distingue tra - atti di organizzazione : tutti i singoli atti iniziali - dell'organizzazione : cioè del risultato dell’organizzazione e comincia a svolgere l’attività oggetto dell’impresa. La migliore spiegazione dell’inizio dell’attività di impresa sia di riportare indietro in base al principio dell'effettività, riconducendola al compimento di quegli atti di organizzazione, ma che sono inequivocabilmente sono indirizzati alla produzione e poi allo scambio per il mercato. Deve trattarsi di atti che inequivocabilmente ci dicono che quel soggetto sta preparando un’attività di impresa. Atti che essi stessi possono considerarsi evidenti per l'attività di impresa. il criterio generale è quello della inequivoca direzione degli atti allo svolgimento di quella attività Es: -se nel compire un’attività preparatoria allo svolgimento di un’attività industriale, divento insolvente nei confronti dei miei creditori prima ancora di aver portato a termine l’organizzazione del complesso produttivo, si pone il problema se posso essere assoggettato ad uno ei capitoli della disciplina dell’impresa quale è il fallimento.
    • Il mero acquisto di un opificio industriale, è un atto inequivoco?

funzione negativa , servono a indicare quelle imprese che sono sottratte a una certa disciplina, servono a delimitare altre figure. Impresa Pubblica e Impresa privata (criterio della natura) Il predicato ‘pubblico o privato’ dovrebbe essere in realtà riferito non all'impresa ma al soggetto titolare dell’impresa. È pubblica l'impresa il cui titolare sia un soggetto ente pubblico. Quindi dobbiamo escludere dall'ambito dell'impresa pubblica le imprese il cui titolare sia un soggetto solo sostanzialmente pubblico , ma invece sostanzialmente privato. Non è impresa pb quella che persegue un fine pb ma sia organizzata in forma privata. Es: un’azienda di trasporti ATM S.p.a. questa società che persegue un fine pubblico, se costituita come società per azioni non può essere definita impresa pubblica ai fini dello statuto. Criteri per stabilire se siamo di fronte a un ente pubblico. Si ricorre al – criterio della legge istitutiva dell'ente- sono enti pubblico soli quelli definiti tale per legge. La l. n. 70/1975 ha stabilito che nessun nuovo ente pb può essere istituito o riconosciuto se non per legge. Il dato positivo con cui dobbiamo confrontarci è l’art. 2093 cc sulla base di questa disposizione si fonda la bipartizione degli enti pubblici che svolgono attività di impresa in relazione allo spazio che occupa nel programma di questi enti. Si ha la distinzione tra enti pubblici economici che hanno oggetto esclusivo o principale l'attività di impresa, ed enti pubblici nei quali l'attività di impresa è esercitata in via accessoria, imprese-organo ( per il prof anche queste so imprenditori). La qualità di imprenditore va riconosciuta agli enti pb il cui oggetto integra, per la maggior parte o per intero, l’attività di impresa. È preferibile la tesi che ritiene imprenditori anche le imprese – organo : enti che svolgono in via accessoria attività di impresa. Naturalmente, la disciplina si applicherà limitatamente, art.2093, all’attività di impresa esercitata. La qualificazione di una certa impresa come i. pb rileva sia in positivo (ci sono delle norme dettate solo per le imprese pb), sia in negativo. Perché, sebbene le imprese pb siano assoggettate a tutta la disciplina privatistica dell’attività di impresa, ci sono talune discipline che invece non vengono espressamente applicate. ES. le procedure concorsuali giudiziarie, la più importante delle quali è il fallimento, non si applicano alle imprese pubbliche. Hanno un trattamento particolare perché si tiene conto della disciplina della sostanza, cioè del fatto che perseguono interessi pubblici. Impresa individuale e Impresa Collettiva L’attività di impresa può essere svolta dalle persone fisiche (persona individuale) e da enti pubblici e soggetti collettivi privati (società, associazioni e fondazioni). Gli enti privati non societari (associazioni e fondazioni) hanno finalità ideali non egoistiche, però ben possono svolgere attività di impresa, in via principale o accessoria, ma sempre per il perseguimento dei suddetti scopi. Quello che rileva è il – principio di effettività - se c'è una attività di impresa, svolta anche in via accessoria, si può qualificare quel soggetto come imprenditore. Es. attività di bar svolta in un circolo ricreativo (associazione): è un’attività di impresa accessoria, non assorbe l’intero oggetto del circolo stesso. Un altro problema che si pone è quello dell'inizio e della cessazione (vedi sopra). Lo stesso criterio si deve usare quando si parla di imprese collettive private non societarie, con l'accortezza che si applica solo quando svolgano attività di impresa in via principale , se la svolgono in via accessoria si applicano le regole che si applicano per l'imprenditore individuale. Così come per le società, la costituzione dell’ente equivale all’inizio dell’attività di impresa e l’estinzione alla cessazione. Per le associazioni e fondazioni in cui l’attività è assorbita dall’attività di impresa, è prevalente o esclusiva, varrà il criterio formale; quando, invece, l’attività è accessoria varranno i criteri di inizio e cessazione che valgono per gli imprenditori individuali. CRITERIO DELL'OGGETTO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA Sulla base di questo si distingue l’impresa commerciale da quella che commerciale non è. Mentre c’è una nozione di impresa in generale contenuta nell’art.2082 cc, nel nostro ordinamento non c'è una norma positiva che individua in maniera chiara e certa l’impresa commerciale. C'è, invece, una definizione dell'impresa agricola art 2135 cc , ci dice chi è imprenditore agricolo. Dobbiamo aver presente il 2082 , genus, l'art 2135 per l'imprenditore agricolo e l' art 2195 che ci parla delle imprese soggette a registrazioni nel registro delle imprese. Non parla di imprese commerciali, ma fa un elenco di attività che se svolte obbligano a iscriversi. Art. 2195Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel R.I. gli imprenditori che esercitano:

  1. un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
  2. intermediaria nella circolazione di beni e servizi;
  3. di trasposto per terra, per acqua o per aria; 4) bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. A queste sono applicabili tutte le norme che si riferiscono alle attività e alle imprese commerciali. Da questo sistema nasce uno dei più controversi dibattiti in dottrina: come circoscrivere l'area dell'impresa commerciale? Questi dati normativi sono diversamente interpretati da due teorie in particolare. lezione III - 4 novembre Quando dobbiamo individuare l’articolazione interna alla fattispecie con riferimento all’oggetto dell’attività non troviamo un dato normativo chiaro al quale riferirci. Non c’è una definizione normativa di impresa commerciale, ma dobbiamo svolgere un percorso interpretativo dei dati normativi disponibili. È molto importante stabilire qual è l’area dell’impresa comm. le perché la disciplina più

articolata è tarata proprio su questa ed ha l’imprenditore commerciale come ambito soggettivo di applicazione. Il primo dato normativo è l’art. 2082cc, l’atro dato che rileva è l’ art 2135, imprenditore agricolo 1 comma- “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” →tre attività agricole essenziali o tipicamente agricole più le attività connesse. Il quadro è: attività agricole principali e connesse 2 comma-, stabilisce il criterio per individuare le attività agricole principali, facendo riferimento (alla cura ed allo sviluppo di un) al ciclo biologico (o di una sua fase necessaria). 3 comma- chiarisce le attività connesse, che sono quelle attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo ( connessione soggettiva), dirette alla manipolazione, alla trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente delle attività principali (connessione oggettivo). Collegamento soggettivo: lo stesso soggetto che è imprenditore agricolo principale (coltivatore diretto, selvicoltore, allevatore) può svolgere anche attività connesse ma è necessario vi sia anche il collegamento oggettivo: l’attività di per sé non agricola (trasformazione, vendita, ecc.) deve essere svolta in prevalenza utilizzando quei prodotti. Questa norma delimita un’area all’interno del genus impresa. Primo insieme: Impresa 2082 cc insieme minore : Imp. agricolo 2135 cc per esclusione >>> impresa commerciale L’altro dato normativo è l’art. 2195 , non ci dice chi sono gli imprenditori commerciali ma quali sono le imprese soggette a registrazione. Conferma della inesistenza di una norma definitoria 1° comma: Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori … 2° comma: Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

le imprese che esercitano quelle attività sono destinatarie delle norme che nella legge sono riferite alle attività e alle imprese commerciali Da questo quadro normativo nasce il contrasto in dottrina sul modo di identificazione dell’impesa commerciale. In mancanza di norme definitorie, abbiamo due tesi:

  1. la tesi che fa riferimento al 2195 come norma che definisce l’area dell’impresa commerciale.
  2. la tesi della valenza negativa del 2135 cc. Abbiamo due dati normativi definitori precisi, uno è l'art 2082 e l'altro è l'art 2135 aventi potata definitoria della fattispecie generale e particolare (sottoinsieme). La tesi individua in negativo l’area dell’impresa commerciale rappresentata da tutto quello che è impresa, 2082, ma non è impresa agricola, 2135. La dicotomia, impresa commerciale e non, viene sostituita dalle espressioni impresa comm.le e impresa agricola perché tutto ciò che non è impresa agricola è impresa commerciale. l' imprenditore commerciale per esclusione , cioè tutto ciò che è impresa ma che non è impresa agricola (ossia art 2082 – meno- art 2135) Cosa pensa Caridi: tra le due ritiene la seconda tesi condividendone le argomentazioni della dottrina. L’argomentazione più rilevante è data dal fatto che se riconoscessimo la tesi del 2195 dovremmo postulare che è una norma definitoria e l’elenco deve essere tassativo. Però ci troveremmo di fronte al problema perché nella realtà economica ci sono imprese che non stanno né nella definizione imprese comm.li del 2195 né nel 2135 (agricole). es. le imprese di investigazione – investigatori pv; le imprese di mediazione matrimoniale. Per accogliere la tesi che fa perno sul 2195 dovremmo allora postulare l’esistenza di un terzo genus dell’ impresa civile che però non ha riferimenti nel codice. Non solo non c’è menzione di questa categoria, ma anzi quando il legislatore prende in considerazione, con riferimento all’oggetto, l’impresa si riferisce alle attività agricole, da una parte, e alle att.tà comm.li dall’atra. Es. l’art. 365 cc: parla di inventario di aziende – Se nel patrimonio del minore esistono aziende comm.li o agricole Art. 836 cc vincoli e obblighi temporanei in tema di proprietà. Altri dati normativi vengono dalla legge ‘93 istitutiva del registro delle imprese che, nello stabilire che tutte le imprese debbono essere soggette ad un regime di pubblicità, menziona in contrapposizione all’impresa comm.le la sola impresa agricola. Vi è una serie di dati normativi che confermano l’idea che in realtà non possiamo sostenere che nell’ordinamento ci sa un terzo genus di imprese diverso da quelle comm.li e agricole. In questa chiave di lettura, l’art. 2135 ha una funzione centrale nel sistema. Se l'art 2135 ha la funzione di definire in negativo l'area della impresa commerciale (ed il referente soggettivo per applicare tutto lo Statuto dell’imprenditore commerciale il quale si compone di una serie di discipline che riguardano la capacità, la pubblicità, gli ausiliari dell’imprenditore, le scritture contabili e le procedure concorsuali), allora dobbiamo adottare un criterio interpretativo restrittivo dello stesso l’art. 2135. Il problema dell’interpretazione del 2135 è stato nel tempo neutralizzato. La norma è frutto di una modifica importante del 2001, che ha inciso sia sulla nozione che sulla disciplina applicabile all'imprenditore agricolo. Questa riforma ha ampliato la nozione, sia delle attività agricole essenziali (coltivatore diretto, selvicoltura e allevamento che nella formulazione originaria era a. di bestiame) non c'era il secondo comma (il criterio interpretativo per leggere il primo comma) e le attività connesse erano limitate a quelle che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura (criterio della normalità). L’attività agricola però superava i confini disegnanti dal codice In passato era agricola solo l'attività strettamente legata al fondo. Questo intimo e necessario collegamento era

Sintomi normativi di questo ravvicinamento sono:

  • la parificazione sul versante della pubblicità (anche l'imprenditore agricolo si iscrive nel registro delle imprese con effetti uguali). Esiste ancora una separazione:
  • l'imp. agricolo non è soggetto alle procedure concorsuali, tranne quella del sovrindebitamento a cui però può accedere volontariamente non si tratta di assoggettamento, e può utilizzare, come strumento stragiudiziale di risoluzione della crisi, gli accordi di ristrutturazione. (conoscere la modalità di articolazione interna rispetto all’oggetto dell’impresa; farlo attraverso un percorso interpretativo; non trascurare, anche in chiave storica, la nozione e a disciplina dell’imprenditore agricolo) CRITERIO DISTINTIVO DELLA DIMENSIONE Sulla base della dimensione dell’impresa, si distingue il piccolo imprenditore dall’imprenditore medio-grande. Il dato normativo principale è rappresentato dall’art. 2083 cc. *** art 2083** Piccolo imprenditore Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o della propria famiglia. Per lungo tempo, questa nozione ha convissuto con un’altra definizione di piccolo imprenditore contenuta ***** Prima della riforma 2005: art 1 comma 2 legge fallimentare ai fini di identificare il presupposto soggettivo del fallimento, individuava il piccolo imprenditore sulla base di criteri autonomi e diversi da quelli dell'art 2083. Si trattava di due - criteri quantitativi - mentre l'art 2083, il quale ci dà il - criterio qualitativo - della prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari. Nel periodo in cui la norma è stata vigente, data la divergenza, si era posto il problema su quale dovessero essere i criteri identificativi della piccola impresa. C’era un PI imprenditore qualitativamente tale ai sensi del codice civile ed uno PI quantitativamente tale ai sensi della legge fallimentare. Il problema potrebbe oggi ritenersi risolto per effetto della riforma che, in vari step, ha eliminato dall’art. 1 qualsiasi riferimento del PI. L’identificazione dell’area della fallibilità, con riferimento alla dimensione dell’impresa, avviene sulla base di criteri quantitativi relativi a tre soglie dimensionali. Il superamento, anche di una delle tre soglie, implica che si vada dall’impresa piccola all’impresa non piccola, quindi fallibile. non si né piccoli imprenditori, e si fallisce. Non si cita il PI, il problema sembrerebbe così risolto:
    • Con riferimento alla legge fallimentare: fallisce il PI che supera almeno una delle tre sogli individuate dall’art. 1;
    • Ai fini generali, invece, vale la nozione del 2083 cc. In realtà, esiste l' art 2221 cc che sono soggetti alle procedure commerciali gli imprenditori commerciali esclusi gli enti pubblico e i piccoli imprenditori. Alla luce di questo assetto normativo si pone un problema interpretativo. l’art. 2083 identifica il PI > Criterio qualitativo l’art. 1 co.2 l.f. > Criterio quantitativo: fallisce l’imprenditore che supera almeno una delle 3 soglie, non prende in considerazione la nozione di PI. però l’art. 2221 > nello stabilire chi fallisce e chi no, fa riferimento al PI. Poiché l’art.2221 è collocato nel CC il professore non ritiene che non sia sicuro che il problema sia veramente risolto. E’ indispensabile un percorso interpretativo per capire a chi si sta riferendo il 2221 quando cita il PI. Se lo interpretiamo nel senso che si riferisca al 2083 cc, il sistema tornerebbe ad essere ingarbugliato (con l’affiancamento del criterio quantitativo e qualitativo). Interpretazione prevalente : l’art. 2221 deve essere interpretato nel senso che il riferimento non è più al piccolo imprenditore ma all’ imprenditore di piccole dimensioni di cui all’art. 1 co. 2 l.f. La legge fallimentare, così come riformata, non ha abrogato l’art. 2221 cc. Lo si interpreta correttivamente come riferentesi all’art.1 co.2 l.f. L’ambito soggettivo dell’applicazione del fallimento si deve determinare solo ai sensi dell’art. 1 co.2 (cosa che si può fare solo col passaggio interpretativo del 2221). Ai fini dell’identificazione del piccolo imprenditore, le problematiche rimangono all’interno del 2083.
    • Che rapporto esiste tra le tre fattispecie tipiche (coltivatore diretto, artigiano e piccolo commerciante) ed il criterio generale (dato dallo svolgimento dell’attività prevalentemente con il lavoro proprio o della propria famiglia)?
    • col criterio generale si dà una interpretazione di cosa si deve intendere per coltivatore diretto, artigiano e piccolo commerciante. E’ il contenuto comune a qualsiasi fattispecie di PI, vi rientrano anche quelle non specificamente nominate però rispondenti al criterio generale della prevalenza del lavoro proprio, cioè dell’imprenditore, e della propria famiglia  esatto!
    • oppure esistono tre categorie più una quarta
    • Qual è il senso da attribuire alla prevalenza? È una conferma che il PI è imprenditore ai sensi del 2082. La prevalenza è una conferma della circostanza che il contenuto minimo di etero-organizzazione è sempre richiesto anche nel caso di piccola impresa.
    • Che senso ha una nozione di piccola impresa?

Il legislatore vuole dare forma giuridica ad una realtà economica in cui c'è l'etero-organizzazione, ma il rapporto tra programma organizzativo e lavoro proprio è invertito. C'è l'etero-organizzazione ma è strumentale all'attività propria direttamente svolta dall'imprenditore. L’artigiano una organizzazione fatto di macchinari e collaboratori, strumenti con cui forgia il manufatto, però l’elemento fondamentale è l’attività dell’artigiano (coltivatore diretto, commerciante…). Nell'impresa medio-grande il fattore organizzativo, invece, prevale sull'attività dell'imprenditore. C’è addirittura una astrazione, l’impresa si indentifica con l’organizzazione ed è indifferente chi sia l’imprenditore. Ciò che rilevante e centrale è l’organizzazione nel suo momento statico e dinamico. ***** Tra le tre categorie tipiche c'è anche l'artigiano. Oggi regolato da una legge sull'artigianato ai sensi della quale c'è da specificare che non è detto che tutto il fenomeno dell’artigianato sia assorbito nella piccola impresa. Accanto alle società artigiane esite un fenomeno dell’artigianato che travalica i confini disegnati da questa nozione ed avremo:

  • un artigiano piccolo imprenditore che sta nella nozione 2083
  • un artigiano che, per connotati dell’attività, esula da questa Non c’è uno statuto del piccolo imprenditore. La nozione di PI nel sistema serve per identificare, ancora una volta come nella L.F., in negativo un’area di applicazione disciplinare. Come nel caso dell’impresa agricola (con riferimento all’oggetto dell’attività), nell’impresa piccola le dimensioni servono a riservare a questo imprenditore un regime più blando da un pdv disciplinare. C’è una funzione di delimitazione in negativo a favore dell'impresa medio grande. IMPRESE COMMERCIALI e SOGGETTE A REGISTRAZIONE prima di tutto dobbiamo chiederci se oggi questa distinzione ha ancora senso. IMPRESE PECULIARI In punto di classificazione, di articolazioni interne, per effetto della disciplina del cc e di quelle che si sono susseguite nel tempo, si sono individuate alcune categorie di imprese che hanno regimi peculiari. Tra le imprese peculiari abbiamo:
  • L’ impresa familiare , un modello recessivo (non soffermarsi)
  • L’ Impresa sociale
  • L’i mpresa start up innovativa Disegnano aree peculiari date spesso non dalle caratteristiche dell’impresa, ma da quelle della disciplina. Impresa sociale, d. lgs 155\2006 pur integrando un’attività economica organizzata ai fini della produzione di beni o servizi , si differenzia dall'impresa dell'art 2082 perché c'è un divieto espresso di distribuire utili in qualsiasi forma. Sappiamo già che il profitto non è connotato essenziale dell’impresa in generale. Ma il divieto è cosa diversa! L’impresa sociale si differenzia perché è proprio vietato un profitto soggettivo. Il profitto può anche prodursi ma c'è il divieto di distribuzione degli utili date le finalità sociali della stessa. E’ proprio in relazione alla peculiarità di fattispecie che c’è una peculiarità disciplinare consistente in una serie di trattamenti di favore anche fiscali. Impresa start-up innovativa, introdotta dal decreto crescita 2012, il legislatore con la prospettiva espressamente dichiarata di sostenere la crescita e favorire lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditoriali e l'occupazione giovanile ha apprestato un regime di favore, per lo più derogatorio rispetto al diritto comune, al quale possono accedere per un periodo di tempo determinato (4 anni) le imprese organizzate nelle forme delle società di capitali, cooperative di diritto italiano e la società europea con residenza in Italia, ecc. L’impresa organizzata in forma collettiva e le cui partecipazioni non siano quotate sul mercato deve presentare i seguenti requisiti:
    • L'oggetto sociale → deve essere tecnologico innovativo.
    • La compagine sociale → necessariamente composta da persone fisiche.
    • Le modalità di costituzione → c'è un modello di atto costitutivo predisposto dal legislatore.
    • Utili → devono essere reinvestiti e non distribuiti
    • Livello di innovazione e ricerca Qualora sussistano tutte queste caratteristiche si può parlare di impresa startup innovativa la quale ha anche un proprio regime pubblicitario, si deve iscrivere nella sez. speciale del RI L’impresa è necessariamente collettiva, ha certe caratteristiche (di oggetto, compagine sociale e finalità), non può distribuire utili ed è a tempo. Il regime di favore iene riconosciuto per un tempo massimo di 4 anni. Ad es. non può essere assoggettata a procedure concorsuali e può emettere strumenti per raccogliere risparmio tra il pubblico. Crowdfounding , reperimento di risorse tra la folla, raccolta di finanziamenti sulla rete internet. lezione IV – 9 novembre STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE Ognuna delle fattispecie di imprenditore ha tendenzialmente un suo statuto. Non tutte hanno la medesima portata e funzione nel sistema. Alcune sottocategorie (impresa agricola e PI) hanno la funzione di identificare in negativo un’altra area alla disciplinare alla quale si applica uno statuto. Possiamo pensare all’impresa che ha sopra di sé lo statuto generale dell’imprenditore: norme che si applicano a tutti i soggetti che rispondano ai requisiti di cui all’art. 2082 cc.

Gli incapaci possono continuare e l’attività di impresa che verrà esercitata dal genitore o dal tutore in nome e per conto del minore o dell'interdetto. L'autorizzazione del tribunale è un’ autorizzazione generale (qui la deroga alla disciplina generale che stabilisce che occorre un’autorizzazione singola per ogni atto). Gli atti che compongono, appunto, l’attività giuridica non sono monadi. Allora il legislatore deroga la regola generale stabilendo che: l’esercizio avvenga da parte del rappresentante (genitore o tutore) sulla base di un’autorizzazione concessa su richiesta una tantum (all’inizio). Viene autorizzata la continuazione dell’attività e non i singoli atti. Qui chi è imprenditore? Chi fallisce? Non viene preclusa la circostanza che l’imprenditore rimanga l’incapace. La scissione tra questo e chi effettivamente agisce si vede bene nel caso di fallimento - chi subisce le conseguenze della procedura concorsuale. La giurisprudenza ha individuato una soluzione che scinde le due situazioni. Nel caso dell’INCAPACE

  • Gli effetti patrimoniali anche nella fase patologica, cioè il fallimento, si producono solo nella sfera giuridica dell' incapace. Egli fallirà in quanto soggetto il cui nome viene speso nell’esercizio di attività di impresa (imputazione: chi è imprenditore)
  • Le conseguenze di natura penale (legato al fallimento c'è anche la possibilità che il soggetto dichiarato fallito sia colpito da sanzioni penali quando ricorrono certi presupposti) si producono in capo al soggetto rappresentante. Al pari, sostanzialmente, di un rappresentante interno dell’imprenditore, es. la figura dell’institore generale
  • Nel caso dell'INABILITATO, anche qui va ottenuta un'autorizzazione generale alla continuazione (ma non a iniziare ex novo). La differenza è che non si agisce tramite un rappresentante, ma agisce lo stesso inabilitato compiendo anche gli atti di straordinaria amministrazione sebbene con l’ausilio del curatore. L’imprenditore è l’inabilitato. Non si può iniziare un’attività di impresa in nome e per conto di incapaci (minore e interdetto) inabilitati. Si può continuare con autorizzazione generale data dal tribunale. In tutti i tre casi, l’imprenditore sarà il soggetto il cui nome viene speso con delle precisazioni da fare per gli incapaci perché c’è un rappresentante che agisce senza che intervenga, in alcun momento, il soggetto il cui nome viene speso.
  • nel caso del MINORE EMANCIPATO, ricorre sempre l’autorizzazione del tribunale, ma non ha necessità di alcun ausilio. Si tratta di un’autorizzazione generale che può riguardare tanto la continuazione che l'inizio ex novo dell'attività d'impresa e lo emancipa totalmente: Può compiere anche gli atti che non sono strumentali all’esercizio dell'impresa senza autorizzazione ulteriore. (Mentre per gli altri soggetti viene concessa un’autorizzazione generale purché il rappresentante compia atti strumentali all'esercizio dell'impresa; gli atti non strumentali seguirebbero la disciplina generale e andrebbero singolarmente autorizzati)
    • il BENEFICIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO conserva la piena autorità di agire, le limitazioni sono stabilite nel provvedimento di nomina dell’amm.re di sostegno. Il soggetto beneficiario potrà compiere tutti gli atti di impresa eccetto quelli che nell'atto di nomina sono espressamente riservati alla competenza esclusiva o all’ausilio dell'amministratore di sostegno. La ratio è data da deroghe non sempre rigorose, ma trovano giustificazione nel fatto che si parli di attività (atti di straordinaria amm.ne) e non singoli atti.

    PUBBLICITÀ LEGALE Il sistema del registro delle imprese è quel sistema attraverso il quale si rendono conoscibili a terzi atti e fatti attinenti all’imprenditore e all’impresa. (registro pubblico) Realizza una forma di pubblicità legale , ossia: - una forma di pubblicità obbligatoria , - attuata nei modi stabiliti dalla legge ( vincolata : ai modi e all’ oggetto ) - ha effetti tipici (tipicità). Il RI può avere una graduazione di conseguenze: Un effetto generale è quello della conoscibilità, ma realizza anche un effetto ulteriore rispetto alla mera informazione. Non risponde solo a esigenze di sicurezza dei traffici, cioè di rendere conoscibili ai terzi e al mercato, ma impone ai terzi quegli atti e quei fatti relativi all'organizzazione dell'impresa, e li impone per il fatto di renderli ai terzi opponibili (opponibilità). L’iscrizione nel RI renderà quel fatto o quell’atto OPPONIBILE ai terzi. Conoscibilità e opponibilità sono, per certi versi, conseguenze generali. Ci sono delle ipotesi in cui questa pb può costituire il presupposto dell’applicazione di un certo regime giuridico, l'atto viene ad esistenza dopo l'iscrizione nel registro delle imprese ( effetto costitutivo). Il sistema ha origini antiche, è passato attraverso tre tappe: 1.Esistava nel codice di commercio del '82, essenzialmente pensato per le società mentre per i commercianti individuali riguardava solo taluni atti quali “autorizzazione all'esercizio del commercio nell’interesse dell'incapace”. 2.Nel 1942 il sistema diventa più organico, si stabilisce un sistema di pubblicità generalizzato basato sul RPI a prescindere dal fatto che le imprese commerciali siano collettive o individuali o che facciano capo ad enti e si stabilisce un sistema che riguarda anche imprese non commerciali. (L’impresa è organizzazione. È l’organizzazione complessa che costituisce l’essenza dell’impresa. La necessità di rendere conoscibili all’esterno atti e fatti relati a tale organizzazione, in realtà, esiste a prescindere dal fatto che si

svolga attività commerciale. L’applicazione estensiva della disciplina all’impresa non commerciale è giustificata da questa ragione d’essere di fondo). Il sistema di pubblicità basato sul Registro pubblico Imprese è disciplinato all’art 2188 cc e ss. Nell’assetto originario del codice, il sistema si basava su un PRI tenuto presso il tribunale in un ufficio sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente ad occuparsi di tutte le vicende attinenti al registro stesso. Vi dovevano essere iscritti gli atti specificamente indicati dal legislatore all'art 2196 c.c., e in qualche altra norma, con gli effetti previsti dall'art 2193. Per più di 50 anni non c’è stato il Regolamento di attuazione. Il sistema è venuto a compimento solo negli anni ’ quando, nell’ambito della Rif. delle Camere di Comm.cio, sono stati adottati due provvedimenti normativi: la l. n. 580\1993 e il d.p.R. n. 58\1995, che hanno attuato il RI con qualche modifica, quali l'informatizzazione del registro e la tenuta presso le Camere di Commercio di ciascun capoluogo di PV , sotto la direzione di un conservatore del reg. e la vigilanza di un giudice delegato dal Pres. tribunale. Inoltre vengono stabilite due sezioni:

- la sezione ordinaria , si iscrivono gli imprenditori commerciali , ha la funzione di generare gli effetti vs - e la sezione speciale , poi articolata in più speciali, nella quale si iscrivono i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli, le imprese artigiane in forma non societaria. Ha mera funzione di informazione: pubblicità notizia/certificazione anagrafica. Il sistema si basa, quindi, su una sezione ordinaria, la vera pubblicità, ed una sezione speciale con funzioni minori. Il sistema che prevedeva l’efficacia di opponibilità ai terzi degli atti e fatti iscritti consegue solo all’iscrizione nella sezione ordinaria ha subito una modifica con la riforma del 2001 che ha interessato l'impresa agricola. La Riforma ha modificato lo statuto dell’imprenditore agricolo prevedendo che l'iscrizione dell'imprenditore agricolo, nella sezione speciale, avesse gli stessi effetti di pubblicità legale dell'iscrizione dell’imprenditore commerciale nella sezione ordinaria. La registrazione nelle sezioni ordinaria determina effetti relativi alla conoscibilità ma anche al modo di essere dell'impresa. Non rileva sotto il profilo della commercialità → l’iscrizione nel RI non è indice della commercialità di un’impresa. La commercialità sostanziale deriva solo dal fatto che dell'attività commerciale sia svolta in concreto (quindi che sia svolta un’attività diversa dall’agricola così come definita nel c.c.) Il PROFILO SOGGETTIVO dell’obbligo di registrazione. Chi si iscrive? Secondo l’elencazione l. 281/95 si iscrivono Piccolo imprenditore: Il grado elementare di etero organizzazione che lo caratterizza giustifica un trattamento di favore sotto il profilo disciplinare che in questo caso si risolve nel non obbligo di iscrizione sez. ordinaria (anche se PI commerciale). La sezione speciale è l’effetto dell’aggiunta operata nl ’42 volendo creare un sistema che prevede la pubblicità per tutti gli imprenditori ma differenziando gli effetti che derivano dall’iscrizione: effetti di grado maggiore per la sezione ordinaria (opponibilità ai terzi); pubblicità notizia/certificazione anagrafica e mera informazione dei terzi per la sezione speciale

  • Una delle articolazioni interne all’impresa è quella che si attua in relazione alla natura del soggetto, ci porta a distinguere l’imprenditore persona fisica da imprenditori entificati meta-individuali (società, enti pb, associazioni e fondazioni). L’esercizio organizzato in forma societaria dell’impresa può avvenire secondo una pluralità di tipi tassativamente indicati dal legislatore I tipi di società sono un numero chiuso, si distinguono in tipi personalistici e in tipi capitalistici; al centro dell’organizzazione collettiva c’è da una parte la persona dei soci, dall’atra il capitale. Sono 6 tipi più le soc. cooperative e si dividono in società lucrative e società mutualistiche. Nell’ambito dei vari tipi sociali: La società semplice, nell’idea del legislatore, è lo strumento associativo destinato allo svolgimento di attività agricola, gli altri tipi sociali sono destinati allo svolgimento di attività commerciale. Da qui la distinzione tra la società semplice, da una parte, e le società di tipo commerciale: alcune società di persone (s.n.c. e s.a.s.) e le S.p.a. e S.r.l. e S.a.p.a. Le società di tipo commerciale (STC) serve essenzialmente per lo svolgimento dell’attività comm.le; si distingue dalla società semplice mediante la quale si può svolgere solo attività agricola. Le società di tipo commerciale possono essere utilizzate anche per svolgere attività agricola. Mentre non è vero il contrario, la società semplice è lo strumento associativo per svolgere solo attività agricola. Ciò era stabilito dal ’42, lo statuto dell’IC sin dall’origine aveva una vocazione espansiva a riguardare anche soggetti, le società di tipo comm.le, che non svolgono att.tà comm.le Es. Si può costituire un’impresa agricola in forma di S.p.a. Il RI è lo strumento che serve a rappresentare e imporre all’esterno una org.ne complessa: l’impresa. Quando l’org.ne è particolarmente complessa, tale è la STC, rileva la complessità dello strumento dell’organizzazione e non l aspetto oggetto dell’attività , quindi se ne impone l’iscrizione nella sezione ordinaria. Sempre nella sez. ordinaria si iscriveranno: - Altre forme di coordinamento tra imprese:

SEZIONE ORDINARIA SEZIONE SPECIALE

-IMPRENDITORI COMMERCIALI (2195) eccetto i piccoli imprenditori

  • SOCIETÀ DI TIPO COMMERCIALE*
  • SOCIETÀ COOPERATIVE
  • FORME DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE
  • ENTI PUBBLICI che svolgo attività commerciale
  • SOCIETÀ ESTERE soggette alla legge italiana PICCOLI IMPRENDITORI
    • IMPRENDITORE AGRICOLO
    • la SOCIETÀ SEMPLICE (vd sotto)
      • IMPRESA START UP INNOVATIVA

dall'imprenditore che, pur non avendo iscritto l'atto o il fatto, può provare che il terzo ne era a conoscenza. Si intende questo quando si parla di pubblicità legale. L’iscrizione nel RI ha l’efficacia dichiarativa generale e in taluni casi tassativamente previsti dalla legge, ha effetti ulteriori: è presupposto di efficacia di taluni atti che vengono ad esistenza solo subordinatamente all’iscrizione stessa. Questa iscrizione può di per sé determinare il venire ad esistenza della fattispecie oppure ci vuole qualcos’altro che lo realizzi (decorso del termine in assenza di opposizione): 2) L'iscrizione può avere anche effetti costitutivi , che possono essere totalmente costitutivi, ossia l’atto non produce nessun effetto in mancanza dell'iscrizione, neppure tra parti. Es: iscrizione dell’atto costitutivo S.p.a. ha efficacia costitutiva. Per difetto di iscrizione le società di capitali non vengono ad esistenza, non sono riconosciute come tali dall’ordinamento. Vi sono anche effetti parzialmente costitutivi, quando l'iscrizione condiziona l'efficacia dell'atto. La inefficacia conseguente alla mancata iscrizione si genera nei confronti di taluni soggetti terzi. Es: la modificazione o la riduzione del capitale sociale (quella parte del patrimonio della società destinato stabilmente all’esercizio dell’impresa, formata dai conferimenti dei soci). La deliberazione deve essere iscritta e avrà efficacia solo decorso un certo termine dall'iscrizione nel registro delle imprese. Quindi può essere eseguita sempre che non vi siano state opposizioni da parte di terzi creditori della società nel termine previso dalla legge di 90gg. In questo tempo ha effetti parzialmente costitutivi. La terza tipologia di effetti va sotto il nome di 3) efficacia normativa (o ad regularitatem) l'iscrizione è il presupposto dell'applicabilità di certi regimi disciplinari. I casi sono previsti dalla legge, ricordiamo l’iscrizione nel RI dell' atto costitutivo delle s.n.c. e s.a.s. (società di persone) per le quali l'iscrizione costituisce il presupposto per cui a tali società possa essere applicato il regime giuridico previsto nel c.c. che contempla un certo grado di autonomia patrimoniale delle società, cioè un certo grado di separazione tra patrimonio della società e quello dei soci. Va distinto dall'efficacia costitutiva dove la mancata iscrizione dell’atto costitutivo delle società di capitali esclude il venire in esistenza della società. La società di persone invece sorge ma non con il regime speciale che le sarebbe proprio se si fosse iscritta. La società viene qualificata come società irregolare cui si applicherà un regime giuridico residuale (ossia quello delle società semplici → che sono quelle delle società agricole ma qua si parla del regime giuridico viene importato) caratterizzato da un grado di autonomia patrimoniale minore più gravoso per i soci. L’iscrizione e la mancata iscrizione sono presupposto di un differente regime giuridico ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE Sostanzialmente vi si iscrivono gli imprenditori agricoli, anche quando organizzati in forma societaria (società semplici), e i piccoli imprenditori. La legislazion e successiva ha poi creato sotto sezioni speciali per una serie di soggetti ulteriori. Per tutti i soggetti di questa categoria l'iscrizione dei fatti e degli atti ha un effetto di mera pubblicità notizia (informazione del mercato). Quindi la vera registrazione prevista dallo statuto dovrebbe essere l’iscrizione nella sezione ordinaria. La simmetria del sistema è, da un lato, preclusa già all'origine, perché l'iscrizione alla sezione ordinaria è riservata anche per i soggetti che non svolgono attività commerciale. Si iscrivono nella SO, a prescindere dal tipo di attività che svolgono, le società di tipo commerciale (ad esempio le s.n.c. e s.a.s. possono anche svolgere attività agricola); queste possono essere ad oggetto commerciale o ad oggetto agricolo. Nel secondo caso l o statuto sarà quello dell’impresa soggetta a registrazione e non quello dell’imprenditore commerciale Altro elemento di asimmetria è dato dal fatto che dal 2001 l’iscrizione dell'imprenditore agricolo nella sezione speciale ha efficacia di pubblicità legale - dichiarativa - tipica della sezione ordinaria. Lo statuto dell’imprenditore commerciale ha una forza espansiva, risulta applicabile sostanzialmente, in gran parte, alle imprese soggette a registrazione, cioè a tutte quelle imprese la cui iscrizione ha una efficacia pari a quella nella sezione ordinaria (efficacia dichiarativa, art. 2193 cc). L'efficacia dichiarativa, il prof l'ha qualificata con l'avverbio “immediatamente” ossia consegue per effetto della sola iscrizione. C'è da specificare che per le società di capitali e cooperative ci sono due differenze:

  • l'efficacia dichiarativa non è immediata, c'è un differimento temporale di 15gg prima che l'efficacia diventi piena. In questo periodo si dà la possibilità ai terzi di provare di essere stati nell’impossibilità di venire a conoscenza dell'atto. E’ quindi una presunzione relativa, ammette prova contraria, che decorsi i 15gg diventa assoluta.
  • per alcuni atti di queste società, (es. convocazione assemblea S.p.a.) la pubblicità non si effettua con l'iscrizione ma con la pubblicazione dell'atto nella gazzetta ufficiale della repubblica (strumento di maggiore portata informativa). L’efficacia dichiarativa positiva è immediatamente tale, in termini assoluti, solo per una parte degli atti perché per quelli delle società di capitali e cooperative c’è un differimento dell’efficacia dichiarativa piena. (l’efficacia dichiarativa c’è, ma la presunzione di conoscenza, nella quale questa si risolve, per un periodo di tempo di 15gg rimane relativa) PROCEDIMENTO L'iscrizione deve avvenire nel RI presso la camera di commercio della provincia in cui ha sede l’impresa. Se ci sono sedi secondarie, la rappresentazione all'esterno dell'organizzazione deve avvenire presso il registro delle imprese provinciale delle sedi principale e secondaria. (La sede principale è quella dove si assumono le decisioni fondamentali per l'impresa).
  • l'iscrizione avviene su richiesta dell'interessato o di un rappresentante;
  • ci sono casi in cui la richiesta deve venire da soggetti diversi. Per es. nel caso di un atto rogato dal notaio (es. atto costitutivo delle società di capitali deve essere stipulato per atto pb. In questo caso, in prima battuta sarà notaio a dover richiedere l’iscrizione nel RI; in altri il cancelliere (es nella sentenza dichiarativa di fallimento).
  • l'iscrizione è possibile anche d'ufficio : il conservatore, verificato che l’atto non è stato iscritto, poiché l’obbligato non vi ha provveduto, lo comunica al giudice delegato dal Pres. tribunale alla vigilanza del RI ( cd. giudice del registro ) che dispone con decreto l’iscrizione d’ufficio - è prevista anche la cancellazione d’ufficio di atti che sono stati iscritti in difetto di condizioni stabilite dalla legge. Ha lo stesso iter di cui sopra; La cancellazione può riguardare la stessa impresa, si registra il momento iniziale e quello finale dell’attività. Per le società di capitali, la cancellazione individua il momento estintivo (cessazione dell’impresa sociale). Anche la cancellazione dell’intera impresa può avvenire d’ufficio quando si registrino sintomi della cessazione in concreto dell’attività di impresa (diversamente individuati a seconda che si tratti di impresa individuali, società di persone o di capitali). - Controllo : L'iscrizione deve essere richiesta. A riceverla è il Conservatore, l'ufficio del registro deve controllare che l’atto o il fatto è per legge soggetto a iscrizione e che la documentazione presentata è formalmente regolare, nonché l’esistenza e la veridicità dell’atto o del fatto - legalità formale Per gli atti societari sottoposti a controllo di legalità da parte di un pubblico ufficiale (es il notaio), allora il controllo si limita alla mera verifica della regolarità formale della documentazione presentata. - Reclam i: Nel caso in cui il controllo abbia esito negativo, contro il provvedimento motivato di rifiuto dell’iscrizione il richiedente può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro che provvede con decreto. Il decreto è impugnabile in tribunale, che provvede anch’esso con decreto. Identico rimedio è esperibile contro il decreto del giudice del registro che dispone l’iscrizione o la cancellazione d’ufficio. SCRITTURE CONTABILI Altro plesso dello statuto dell’imprenditore commerciale, le scritture contabili sono una rappresentazione simbolica , in termini quantitativi monetari, dell'attività di impresa e dei risultati dell'attività. I libri sociali (verbali delle adunanze del c.a. e simili) non hanno questa caratteristica e ne rimangono fuori. In generale, la contabilità rientra in quei processi amministrativi interni all'impresa attraverso i quali c'è la rilevazione economico-amministrativa dei fenomeni aziendali nell’aspetto qualitativo e quantitativo. Il fenomeno aziendale è rappresentato dallo svolgimento dell'attività e dai risultati, questo rappresentazione avviene per simboli in maniera standardizzata. La tenuta delle scritture contabili è l'oggetto dell'obbligo. S'intende predisposizione delle scritture contabili ma anche conservazione delle stesse. (l'obbligo è sia di predisporre che di conservare). La disciplina essenziale, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la troviamo nell'art 2214 cc e ss PROFILO SOGGETTIVO § Tale art ci dice chi sono i soggetti su cui grava l'obbligo di tenuta della contabilità e qual è il contenuto di quest’obbligo. I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture sono:
    • gli imprenditori commerciali non piccoli (i piccoli sono esclusi, come pure sono esonerati dall’obbligo di iscrizione nel RI). La norma fa espressamente riferimento agli imprenditori commerciale. A fronte di questa chiara dizione, dobbiamo registrare, ancora una volta, come porte dello statuto si applichi anche a soggetti che possono svolgere attività non commerciale. Infatti l’obbligo di tenuta delle scritture contabili incombe anche sulle - società di tipo commerciale ([tutte le società tranne la società semplice] anche quando svolgono attività non commerciale). Es: art 2202 in tema di s.n.c. : “gli amministratori devono tenere i libri sociali e le altre scritture contabili previsti dall'art 2214” [non si fa differenza se la società svolge attività commerciale o meno, ma si prescrive un obbligo generale]. Queste e altre norme ci dimostrano come la forza espansiva dello statuto dell’imprenditore commerciale si realizza anche in riferimento a questa parte. L’applicazione a prescindere dall’oggetto dell’attività avviene sostanzialmente per la stessa ragione per la quale abbiam giustificato, in termini generali, ce le società di tipo commerciale, devono iscriversi nella sezione ordinaria con effetto di pubblicità legale. La ragione è data dalla sofisticazione dell’organizzazione che necessita una rappresentazione simbolica dell’attività e dei risultati della stessa.
    • gli enti pubblici esercenti attività commerciale sia in via principale che in via accessoria. L' art 2093 fa riferimento per gli enti pb che la esercitano in via accessoria, stabilisce che la disciplina dell'imprenditore commerciale si applica limitatamente alla parte che esercita l'attività commerciale non all'intero soggetto.
    • Lo stesso va detto per le imprese collettive non societarie (associazioni e fondazioni).
    • Il gruppo europeo di interesse economico è destinatario di una specifica legislazione per la tenuta delle scritture contabili In sintesi, i soggetti obbligati alla tenuta sono tutti gli imprenditori commerciali, nelle varie strutturazioni, con l’estensione rispetto alle società di tipo commerciale e l’ente pubblico anche se l’attività commerciale è svolta in via accessoria § soggetti persone fisiche obbligati nell’impresa individuale: -l' imprenditore stesso e con lui, come per l’obbligo di registrazione, il soggetto che egli prepone alla intera impresa
    • l 'institore (ausiliario dell’imprenditore); nelle imprese collettive:

rapporti che hanno con i terzi, deve essere reso pubblico mediante il deposito nel RI. In varie ipotesi, le scritture contabili hanno anche rilevanza esterna. La più importante è rappresentata dalla rilevanza probatoria che possono assumere sul piano processuale , possono cioè costituire mezzi di prova sulla base delle regole stabilite dall’art. 2709 e 2711 cc. La prima norma stabilisce che nelle controversie tra un imprenditore ed un terzo a quest’ultimo è consentito di utilizzare le scritture contabili come fonti di prova a proprio favore a prescindere dal fatto che le stesse siano regolarmente tenute. In sostanza, si ha una presunzione legale contraria all’imprenditore che può essere vinta provando che le scritture contabili erronee/irregolari non sono corrispondenti a verità. Nel considerare questa norma, dobbiamo tener presente il principio della inscindibilità delle scritture contabili, nel senso che la parte che vuole trarre vantaggio non può scinderne il contenuto a proprio esclusivo favore (es non si può prendere solo la registrazione del giorno x potendovi essere anche scritture di rettifica successive). L’altra regola, art. 2710 cc, tratta del caso in cui sia l’imprenditore a voler trarre elementi di prova dalle registrazioni. A tal fine è necessario che ricorrano tre condizioni. Innanzitutto che le stesse siano regolarmente tenute. La regolarità, che prima non viene considerata elemento della fattispecie processuale, diviene elemento necessario. Le altre due condizioni sono che si tratti di una controversia che vede come controparte un altro imprenditore e che attenga a rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa. imp. La regola ha un connotato di eccezionalità come deroga al principio generale valevole per le prove documentali nel processo civile. La peculiarità sta nel fatto che l’imprenditore può utilizzare come fonte di prova a proprio favore documenti da egli stesso formati, ciò giustifica le 3 condizioni poste: a. contabilità regolarmente tenuta b. controparte imprenditore c. rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa In questa stessa logica vanno lette alcune norme che chiariscono sul piano applicativo, realizzano questi principi, l’art 634 del c.p.c., articolo dettato in tema di disciplina e procedimento sommario per ingiunzione di pagamento, il quale consente all’imprenditore di ottenere un’ingiunzione di pagamento nei confronti del proprio debitore, per crediti relativi a somministrazione di merci o di denaro sulla base di estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute. Le scritture contabili costituiscono fonte di prova per ottenere un provvedimento sommario con il quale il tribunale ordina alla controparte dell’imprenditore inadempiente di pagare all’imprenditore le somme risultanti da quelle scritture contabili a credito dell’imprenditore. È questa una fase sommaria alla quale può seguire, nel caso in cui il soggetto ingiunto si opponga, un processo ordinario volto ad accertare l’effettiva sussistenza del diritto. Ma in questa fase sommaria, le scritture contabili, certificate come autentiche da un notaio, possono essere utilizzate come fonte per ottenere dal tribunale un ordine (ingiunzione) di pagamento nei confronti del debitore dell’imprenditore.

  • Esibizione e Comunicazione pag. 130 L’articolo 2711 cc disciplina il modo di acquisizione in giudizio delle scritture contabili:
    1. l’esibizione al giudice
  1. comunicazione all’altra parte della totalità delle scritture contabili (questo in casi eccezionali, previsto solo in talune circostanze) e infine
  2. mediante l’ispezione o il sequestro giudiziario delle scritture contabili stesse. Tutto questo nel processo civile. La rilevanza esterna delle scritture contabili si ha poi nelle procedure concorsuali , quando cioè le scritture contabili servono a dare agli organi della procedura (e prima ancora al tribunale che deve valutare se aprire una procedura concorsuale nei confronti dell’imprenditore commerciale) notizie, informazioni in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Ancora una rilevanza esterna si ha nelle società di capitali , essenzialmente tramite il bilancio , laddove questa scrittura contabile sintetica e periodica costituisce una delle principali fonti che concorrono alla rappresentazione all’esterno dell’impresa. Il bilancio è uno degli strumenti di pubblicità maggiormente utilizzati dai terzi per capire se entrare in contatto con la società. Quando il terzo è risparmiatore, ovvero colui che deve decidere se investire o meno in una società, guardando i bilanci dovrebbe poter valutare la convenienza dell’investimento (non sempre questa operazione è svolta dal singolo, ci sono dei soggetti che svolgono nel mercato la funzione di mediazione tra il singolo e la società che fa ricorso la mercato finanziario) Le scritture hanno sì natura giuridica di scritture private , ma non possono considerarsi in senso tecnico. Ciò determina che non possono operarsi tutti gli strumenti di reazione invece consentiti rispetto ad una scrittura privata: la querela di falso, il disconoscimento della scrittura privata (strumenti per reagire alla falsità della scrittura stessa, non sono utilizzabili nei confronti delle scritture contabili). Allo stesso modo le scritture contabili ammettono la prova contro di esse senza i limiti alla prova contraria stabiliti all’art 2722 cc. La norma stabilisce che quando c’è un contratto o una scrittura privata sottoscritta delle parti non si può dare per testimoni la prova contraria a ciò che risulta dalla scrittura stessa. Questo limite probatorio nel caso delle scritture contabili non sussiste, proprio perché non possiamo parlare di una scrittura privata in senso tecnico. Per lo stesso motivo le scritture contabili non hanno natura di confessioni stragiudiziali o giudiziali rispetto al loro contenuto (si tratta di dichiarazioni di scienza non recettizie, in quanto tali apprezzabili in sede giudiziaria dal giudice nella loro rilevanza probatoria). La regola dell’utilizzabilità delle scritture come fonti di prova a proprio favore (sia da parte dell’imprenditore che della controparte) non esclude il fatto che rimanga il libero apprezzamento del giudice in ordine alla idoneità di quella registrazione contabile a costituire fonte di prova rispetto alla domanda proposta. Da ricordare: questo plesso dello statuto dell’imprenditore commerciale da un lato non si applica ai piccoli imprenditori,

dall’altro si proietta al di là della sfera dell’imprenditore commerciale, almeno quando organizzato in forma societaria complessa (società di tipo commerciale deve tenere la contabilità a prescindere dall’oggetto della propria attività). Rimane l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’imprenditore agricolo individuale costituito in forma di società semplice. Le indicazioni v.s. valgono per le società di tipo commerciale. Sebbene continua a sussistere una esclusione dell’imprenditore agricolo individuale e dell’imprenditore agricolo costituito in forma di società semplice rispetto all’obbligo delle scritture contabili dobbiamo tenere presente che oggi nessuna impresa agricola può vivere senza le sovvenzioni e i finanziamenti di varia fonte, regionale e comunitaria. Per accedervi è necessario avere una contabilità anche elementare, cioè è necessario che la propria attività e i risultati siano rappresentati all’esterno secondo i mezzi di una ordinata contabilità. Sia l’accesso sia la gestione del finanziamento non sarebbero possibili altrimenti. Sebbene non esista un obbligo giuridico per l’imprenditore agricolo individuale, più propriamente si può parlare di un onere, nel senso che per accedere ai finanziamenti debbono tenere una contabilità. Statuto dell’imprenditore commerciale RAPPRESENTANZA COMMERCIALE Un altro plesso normativo è quello relativo alla Rappresentanza Commerciale o anche detto degli ausiliari dell’imprenditore. Normalmente la distribuzione con la quale l’imprenditore organizza il lavoro all’interno dell’impresa non ha rilievo rispetto all’esterno, tanto è vero che il legislatore se ne occupa disciplinando il rapporto di lavoro. Questa irrilevanza esterna, dell’assetto organizzativo dell’impresa, in relazione al rapporto di lavoro con i propri collaboratori, viene meno quando si tratta di collaboratori dell’imprenditore che rispetto alle mansioni a cui sono adibiti, alla collocazione all’interno dell’organizzazione aziendale sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con i terzi. Cioè il loro ruolo nell’ambito dell’organizzazione aziendale è quello di trattare in maniera stabile affari con terzi in nome e per conto dell’imprenditore. Si realizza, ancora una volta, una proiezione dell’organizzazione interna verso l’esterno e ciò assume rilievo giuridico. Le funzioni stabilmente affidate a questi soggetti trovano la loro essenza nel tenere rapporti con i terzi in nome e per conto degli imprenditori. A queste funzioni si accompagna inevitabilmente un certo potere rappresentativo che ha la caratteristica della stabilità ed è commisurato e rapportato alla funzione specifica svolta. A caratterizzare questo rapporto è la relazione che esiste tra la funzione e la misura del potere di rappresentanza. La normativa relativa alla rappresentanza nell’impresa commerciale è quella contenuta agli artt. 2203 cc e ss , e riguarda tre tipi di collaboratori:  Institori  Procuratori  Commessi Proprio per il collegamento tra funzione e potere di rappresentanza, la disciplina è derogatoria o speciale rispetto alla disciplina della rappresentanza in generale di cui agli articoli del 2237 e seguenti del c.c. – pag.132 - Le tre figure proprio in relazione alla diversa funzione che a ciascuno di essi è attribuita nell’organizzazione aziendale, sono tra loro diverse, ma hanno degli elementi comuni: Il primo connotato comune è rappresentato dal fatto che nei rapporti con i terzi, tutti e tre questi soggetti hanno automaticamente un grado di potere rappresentativo che deriva dalle mansioni che gli stessi svolgono. L’aspetto derogatorio della disciplina si ravvede nel fatto che l’automatismo si realizza perché non c’è necessità di uno specifico e distinto atto di volontà dell’imprenditore con il quale si attribuisce il potere rappresentativo. Sulla base della disciplina generale la rappresentanza, cioè la possibilità per un soggetto di spendere il nome del rappresentato, necessita dell’atto di conferimento della procura. Nella rappresentanza commerciale questo atto di volontà non è richiesto. Il collaboratore, sia esso istitore, procuratore o commesso, può intrattenere rapporti con i terzi, perché il potere di rappresentanza deriva immediatamente e automaticamente dalla collocazione di questo soggetto nell’organizzazione dell’impresa. Non dobbiamo farci ingannare dal testo normativo, perché leggendo le norme in qualche passaggio si cita la procura. Pensiamo all’articolo 2204 (in cui espressamente si fa riferimento alla procura) o ancora all’articolo 2210, ma in questa disciplina la procura ha solo la funzione di limitare i poteri rappresentativi. L’atto di volontà dell’imprenditore può essere utilizzato, ma serve solo a limitare quel potere che deriva dalla collocazione dell’ausiliario nell’organizzazione. La fonte del potere rappresentativo non risiede in quella manifestazione di volontà ad hoc dell’imprenditore, procura, ma nella collocazione del collaboratore in una certa posizione nell’ambito dell’organizzazione. Questa collocazione è collegata al tipo di rapporto che sussiste tra l’imprenditore e il collaboratore. Sono cioè degli elementi della sua organizzazione, stabilmente inseriti nell’organizzazione essendo legati all’imprenditore da un rapporto di lavoro subordinato. Allora possiamo dire che il potere rappresentativo che si genera in capo a questi soggetti è un effetto proprio del rapporto di lavoro che li lega all’imprenditore, delle mansioni che gli sono attribuite nel contratto di lavoro. Elementi di differenziazione, due dei quali vanno sottolineati. Innanzitutto la differenza fondamentale si ha tra Institori e procuratori da una parte e commessi dall’altra. E’ data dal diverso regime di pubblicità al quale sono assoggettati.

  1. Agli institori e ai procuratori si applica il regime di pubblicità ap2prestato dal registro delle imprese. Come elemento dell’organizzazione, la collocazione nell’organizzazione aziendale viene