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Diritto Comparato Caravale, Sbobinature di Diritto Costituzionale Comparato

Appunti e sintesi del corso di diritto costituzionale comparato

Tipologia: Sbobinature

2021/2022

Caricato il 26/10/2023

davidestp
davidestp 🇮🇹

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CAPITOLO 1 INTRODUZIONE METODOLOGICA
Diritto comparato: branca della scienza giuridica che studia gli ordinamenti giuridici
Comparazione: studio del diritto vigente unitamente al diritto vivente. Attività naturale, tale termine
sta a significare esaminare le differenze tra due o più elementi e considerare o giudicare che
qualcosa è simile od uguale per qualità a qualcos'altro. E' quindi uno strumento a disposizione del
giurista per verificare o falsificare ipotesi attraverso l'analisi delle similitudini o differenze dei
fenomeni osservati
Gino Gloria definiva la comparazione come “un’attività o processo di conoscenza di due o più
fenomeni giuridici per vedere che cosa essi abbiano di diverso e che cosa in comune"
Il procedimento comparativo si compone di 3 fasi:
1) CONOSCENZA: raccogliere tutto il materiale che permette di comprendere la realtà che si va a
studiare. Non vi è quindi un approccio superficiale. Fondamentale conoscere la lingua di quel paese
per conoscere le sue fonti
2) COMPRENSIONE: una volta raccolto il materiale bisogna capire come funziona il paese e anche
tener conto dell'evoluzione del suddetto paese
3) COMPARAZIONE: raccogliere e comprendere le fonti DIRETTE di quel paese
Per formanti del diritto: si indicano i diversi insiemi di regole e proposizioni che contribuiscono a
generare l’ordine giuridico del gruppo in un determinato luogo e tempo. I formanti, all’interno di
ciascun sistema si atteggiano in modo diversificato, quindi non ci si può limitare a comparare solo le
leggi senza la conoscenza del contesto giuridico come le tendenze della giurisprudenza, le diverse
concezioni o gli orientamenti della dottrina, contesto extragiuridico come la cultura. I formanti
principali sono 3:
- Legge: insieme delle disposizioni adottare dal legislativo
- Dottrina: insieme delle opinioni espresse dai dottori della legge
- Giurisprudenza: insieme delle decisioni dei giudici
Formanti attivi o dinamici: serie di fenomeni giuridici, atti o eventi, che producono direttamente
diritto autoritativo che insieme alla dottrina, a gli altri formanti espliciti o non verbalizzati (i crittotipi)
concorrono a costruire gli ordinamenti giuridici. La dottrina contribuisce ad alimentare i formanti
dinamici:
- Diritto romano fino alla rivoluzione francese: a creare diritto erano anche i giureconsulti (xes. Legge
delle citazioni del 426 d.C. Teodosio II.
- Diritto indù: fino al 1947 vi era prevalenza del diritto di derivazione religiosa rispetto a quello posto
dall'autorità politica. Dopo indipendenza utilizzo Common Law in India
- Diritto musulmano: ha tra le sue fonti la ijma, cioè l’opinione concorde della comunità dei
giuristiteologi più autorevoli, la sunna ovvero la raccolta dei detti e degli atti attribuiti al profeta
Maometto, ed il qiyas cioè il ragionamento del giureconsulte in caso di lacune. L'insieme del diritto
islamico cosi composto prende il nome di shari'a
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CAPITOLO 1 INTRODUZIONE METODOLOGICA

Diritto comparato: branca della scienza giuridica che studia gli ordinamenti giuridici Comparazione: studio del diritto vigente unitamente al diritto vivente. Attività naturale, tale termine sta a significare esaminare le differenze tra due o più elementi e considerare o giudicare che qualcosa è simile od uguale per qualità a qualcos'altro. E' quindi uno strumento a disposizione del giurista per verificare o falsificare ipotesi attraverso l'analisi delle similitudini o differenze dei fenomeni osservati Gino Gloria definiva la comparazione come “un’attività o processo di conoscenza di due o più fenomeni giuridici per vedere che cosa essi abbiano di diverso e che cosa in comune" Il procedimento comparativo si compone di 3 fasi:

  1. CONOSCENZA: raccogliere tutto il materiale che permette di comprendere la realtà che si va a studiare. Non vi è quindi un approccio superficiale. Fondamentale conoscere la lingua di quel paese per conoscere le sue fonti
  2. COMPRENSIONE: una volta raccolto il materiale bisogna capire come funziona il paese e anche tener conto dell'evoluzione del suddetto paese
  3. COMPARAZIONE: raccogliere e comprendere le fonti DIRETTE di quel paese Per formanti del diritto: si indicano i diversi insiemi di regole e proposizioni che contribuiscono a generare l’ordine giuridico del gruppo in un determinato luogo e tempo. I formanti, all’interno di ciascun sistema si atteggiano in modo diversificato, quindi non ci si può limitare a comparare solo le leggi senza la conoscenza del contesto giuridico come le tendenze della giurisprudenza, le diverse concezioni o gli orientamenti della dottrina, contesto extragiuridico come la cultura. I formanti principali sono 3:
  • Legge: insieme delle disposizioni adottare dal legislativo
  • Dottrina: insieme delle opinioni espresse dai dottori della legge
  • Giurisprudenza: insieme delle decisioni dei giudici Formanti attivi o dinamici: serie di fenomeni giuridici, atti o eventi, che producono direttamente diritto autoritativo che insieme alla dottrina, a gli altri formanti espliciti o non verbalizzati (i crittotipi) concorrono a costruire gli ordinamenti giuridici. La dottrina contribuisce ad alimentare i formanti dinamici:
  • Diritto romano fino alla rivoluzione francese: a creare diritto erano anche i giureconsulti (xes. Legge delle citazioni del 426 d.C. Teodosio II.
  • Diritto indù: fino al 1947 vi era prevalenza del diritto di derivazione religiosa rispetto a quello posto dall'autorità politica. Dopo indipendenza utilizzo Common Law in India
  • Diritto musulmano: ha tra le sue fonti la ijma, cioè l’opinione concorde della comunità dei giuristiteologi più autorevoli, la sunna ovvero la raccolta dei detti e degli atti attribuiti al profeta Maometto, ed il qiyas cioè il ragionamento del giureconsulte in caso di lacune. L'insieme del diritto islamico cosi composto prende il nome di shari'a
  • diritto nordico: condivide con common e civil law l'attribuzione al diritto di una posizione preminente nella regolazione della società, ma al tempo stesso non ha accolto ne un modello di codificazione ne il primato del formante giurisprudenziale -diritto talmudico: consiste in parte nel diritto rilevato da Dio (Torah) ed in parte nel diritto dei dotti cioè l'intepretazione che di tali testi sono stati offerte dalla dottrina teologica è Circolazione tra formanti: modo in cui si relazionano dottrina, legislazione e giurisprudenza, a loro volta in relazione con l’habitat pre-giuridico costituito dalla cultura e quello giuridico rappresentato dalla cultura giuridica. è Dissociazione tra formanti: fenomeno per cui regola legale, principi e applicazione giurisprudenziale, opinioni dottrinali non convergono verso uno stesso esito. Nel diritto costituzionale esiste più che altro un formante vuoto, costituito da disposizioni che ci sono formalmente ma inattuate o inattuabili, per scelta o incapacità di scelta dei legislatori. Ci sono inoltre dei casi in cui la costituzione tace del tutto, e neppure il legislatore si preoccupa di riempire con le sue regole il formante normativo. è Formanti non espressamente espressi - Crittotipi: modelli impliciti che agiscono in modo pervasivo e penetrante nella dimostrazione e nella determinazione e nelle dimostrazioni giuridiche. Si distingue tra comparazione storica e comparazione dimensionale STORICA Comparazione Diacronica: confronto fra esperienze giuridiche collocate in epoche diverse Comparazione Sincronica: mette a confronto ordinamenti coevi nel tempo DIMENSIONALE: -Macrocomparazione: gli elementi portanti della struttura di sistemi giuridici diversi (su ordinamenti sovrani distinti o su ordinamenti non sovrani) -Microcomparazione (ad es. il sistema elettorale; il governo; il Capo dello Stato ecc.): tra singoli segmenti degli ordinamenti posti a confronto (ordinamenti dello stesso livello o di livello diverso, quindi verticale) •Binario o Multiplo •Interno o esterno •implicito o esplicito CLASSIFICAZIONE Prioritaria alla comparazione è la scelta dei criteri di classificazione. È necessario porsi un parametro come termine di riferimento (tertium comparationis) per raffrontare ciò che viene comparato e ciò che si deve comparare. Perché? Problema della funzione della comparazione. Nell’ambito giuridico-politico la comparazione è un metodo indispensabile per l’analisi della complessità degli ordinamenti. Funzione principale della comparazione è la conoscenza. Quali sono le finalità della materia: -1. teorico-conoscitivo: conoscenza, educazione e formazione del giurista, miglior comprensione del diritto nazionale -2. pratico-applicativo: l’apporto della comparazione è quello di:.
  1. Classificazione di tipo relativistico/prevalente (Mattei e Monateri): è proposta una classificazione che tiene conto di alcuni importanti mutamenti, quali 1. il crollo dei regimi socialisti dell’Europa orientale; 2. successi della medesima ideologia in Cina; 3. l’accresciuta importanza e la straordinaria evoluzione del diritto giapponese negli ultimi 30 anni; 4. l’accresciuta presa di coscienza del mondo islamico riguardo alle proprie peculiarità culturali e giuridiche; 5. La raggiunta indipendenza di tutto il mondo africano. a) quella a egemonia professionale (common law e civil law, sistemi misti): separazione tra diritto, politica e tradizioni b) quella a dominanza della politica (alcuni ex-socialisti; alcuni paesi in via di sviluppo): non c’è separazione tra diritto e politica c) quella a egemonia della tradizione (paesi musulmani, indù e estremo oriente): egemonia della tradizione CARATTERISTICHE FAMIGLIE GIURIDICHE:
  • CIVIL LAW:Complesso degli ordinamenti giuridici statali che derivano i principi fondamentali della propria struttura nel ceppo del diritto romano-germanico. La storia giuridica del continente europeo è stata caratterizzata dal 200 al 700 dalla tradizione romanistica dello ius commune. L’avvento della codificazione ottocentesca ha travolto il diritto comune (ius commune) europeo di ascendenza romanistica. Il diritto è venuto ad identificarsi col testo legislativo, la legge per antonomasia è il codice. La codificazione nasce per esigenze di certezza del diritto e grazie a una concezione positivistica del diritto. La codificazione ha coinvolto anche le fonti costituzionali il cui prototipo fu la costituzione USA seguita poi da quelle francesi rivoluzionarie e dalle numerosissime costituzioni liberali ottocentesche fra le quali lo Statuto albertino. Fasi : 1. Antica: 2. Medioevale 3. Rinascimento
  1. Moderna-contemporanea Le scuole: - Glossatori; - Post-glossatori; - Scuola che studia i diritti nazionali;
  • COMMON LAW : modello di orginamento giuridico, di origine, britannica, basata sulle sentenze più che su codici o, in generale, leggi e altri atti normativi di organi civili di Civil Law, derivanti dal diritto romano. La formazione del diritto ha origine prevalentemente dalle decisioni del giudice e dalle sentenze del sistema giudiziario anzichè da norme giuridiche generali e da codici nell'emettere la sentenza. Le sue caratteristiche sono -antichità e continuità: essendo il prodotto di uno sviluppo storico che va dal 1066 ad oggi -mancanzadi una codificazione: non cìè l'uso di riunire in codice la disciplina delle varie materie -natura giudiziaria: le origini sono quelli di un diritto prodotto dalle corti di giustizia e tra le fonti -storicità del diritto: la conoscenza della storia è fondamentale per conoscere il diritto -resistenza al diritto romano: i difetti del Common Law non sono stati risolti con l'influenza del diritto romano, ma lo hanno fatto resistendo allo ius comune europeo -assenza del concetto di desuetudine -riveste un ruolo fondamentale la giurisprudenza; il diritto giurisprudenziale è considerato diritto non scritto in contrapposizione al written law Periodi di sviluppo progressivo del common law anglosassone vanno 1066-1485, 1485 - 1875, fino a oggi. In Inghilterra il Common Law si regge su 3 pilastri:
  1. giustizia itinerante, 2) affermazione corti regie, 3)sistema deiwrits Curia Regis cioè 5 giudici. Enrico II nel 1178 stabilì che i giudici si stabilissero in modo permanente a Londra a svolgere la normale amministrazione della giustizia nella curia regis con sede a Westminster Hall. La Curia regis nacque come un organo che coadiuvava il sovrano nelle funzioni legislative, esecutive e giudiziarie. àampia:

magnum concilium : il futuro Parlamento àristretta: common conciulium, da cui derivano poi le 3 corti di Westminster 1)dello scacchiere: finanze 2)delle udienze comuni (common pleas): cause civili 3)del banco del re king’s bench: questioni generali Il sistema dei Writs è un altro pilastro del common law: il WRIT è un ordine dato dal re allo sceriffo perché venisse fatta giustizia e quindi accolta la richiesta per cui colui che ha subito un’offesa venisse risarcito. Grazie al Writ i sudditi potevano ricorrere alle corti regie (il ricorso non era automatico per i sudditi) PER OGNI FATTISPECIE = NUOVO WRIT , fino al 1258 (Provisions of Oxford) quando viene limitata la possibilità di creare nuovi Writs, ci fu cosi un blocco del sistema che venne tamponato utilizzando i Writs esistenti in modo più ampio. Ciò porta alla nascita di un sistema di giustizia parallelo, ossia l’equity. EQUITY: In questo nuovo sistema parallelo, il re coinvolge il Cancelliere (court ofchancery) che diviene corte monocratica nell’amministrazione delle cause e questo dal 1474 inizia a decidere in nome proprio. Lo sviluppo dell’equity determinò un conflitto tra la corte di Cancelleria e le corti di Common Law, il cui culmine si ebbe all’inizio del XVII secolo. Il compromesso tra i due sistemi si raggiunge nel 1616 quando il re Giacomo I emetteun provvedimento che stabilisce la superiorità dell’equity (nel caso di contrasto tra decisioni di Common Law e di Equity, sarebbero prevalse questeultime). Tale decisione non portò alla fine del Common Law, perché ilCancelliere non abusò del suo potere, cominciando anzi a sentirsi vincolato dai propri precedenti. Il sistema di Common Law e quello di equity continuarono adagire parallelamente fino alla riforma dei Judicature Acts del 1873-1875 che eliminò ogni distinzione tra corti di Common Law e Corti di Equity e diede vita ad un nuovo sistema di corti. FONTIDEL DIRITTO NEL COMMON LAW Principali:sentenze e leggi. Si parte dal caso concreto e si vede se esiste già una sentenza che disciplina la materia o un caso simile: quindi interpretazione. I giudici applicano una tecnica (tecnica della distinzione) che applicano per distinguere i casi precedenti e valutarli. La sentenza non è tutta vincolante, lo è solo la ratio decidendi = nucleo normativo vincolante della sentenza, mentre il resto è obiter dictum cioè di ragionamento Secondarie:consuetudini e dottrina. La loro operatività riguarda ciò che legge e sentenza ignorano. Con la Dottrina per conoscere il common law è necessaria la raccolta delle sentenze che viene fatta apartire dal 1700 in poi. Per dottrina quindi si intendono i libri dal 1100 e1700 che parlano common law, e che danno la possiblità in mancanza di un adeguato sistema di repertori di sentenze, di costruire il diritto posto delle corti in questo periodo CAP. 3 LA COSTITUZIONE La costituzione è l'atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la struttura, l'attività e le regole fondamentali di un'organizzazione. Sotto il profilo sociologico, è il frutto di secoli di evoluzione storico-politica, affermatasi poi a livello mondiale con molteplici contaminazioni. Il termine, spesso, indica la legge fondamentale dello Stato, nella gerarchia delle fonti del diritto, e che costituisce quel particolare tipo di Stato, dettandone le regole essenziali sia di convivenza, che di esercizio di pubblici poteri.

(come Assemblea in grado di esprimere da sola tramite la legge la “volontà generale”). Il costituzionalismo si basa su: a) quello inglese: centrata sui limiti al potere, che ha alle spalle la lotta contro l’assolutismo regio, che sfocia nella sovranità del Parlamento come organo complesso formato dalle due Camere e dal Re; b) quello francese: basata su un’idea di sovranità che sconfina nell’assolutismo, che sfocia in un’idea di sovranità del Parlamento, come Assemblea in grado di esprimere da sola tramite la legge la “volontà generale”. Lo Stato costituzionale cerca di muoversi in equilibrio tra democratizzazione piena e limiti al potere, tra le due polarità già individuate dall’art. 16 della Dichiarazione francese del 1789: garanzia dei diritti e separazione dei poteri. Nella concezione di fondo del costituzionalismo americano, i diritti vengono prima della costituzione, costituiscono un patrimonio soggettivo proprio e inalienabile dei cittadini. COSTITUZIONI SECONDO IL LORO FORMARSI:

  • Costituzioni popolari: possono nascere in virtù del potere costituente esercitato dal popolo, in tal caso vengono definite come “costituzioni popolari”.
  • Costituzioni concesse” (o octroyées): sono frutto di una autolimitazione del Sovrano che concede la costituzione apparentemente come espressione di potere costituente suo proprio ma in realtà sulla base di pressioni popolari (es: Statuto Albertino).
  • Costituzioni pattizie: si fondano sull’accordo tra re e Assemblea rappresentativa del popolo (es: orleanismo, Francia 1830).
  • Costituzioni plebiscitaria: costituzioni che sono approvate dal popolo con un plebiscito ma che provengono da un potere non direttamente rappresentativo del popolo e non vi è dibattito democratico e possibilità di alternativa (Costituzioni napoleoniche)
  • Costituzioni eteronome: costituzioni date da un ordinamento esterno solitamente a seguito di eventi bellici o in correlazione con la concessione di indipendenza, presentano un alto rischio di rigetto. (es: Iraq 2005/Afghanistan 2004).
  • Costituzioni condizionate: la costituzione è di derivazione estera in virtù di accordi internazionali; si tratta di una sottoclasse di quelle imposte. (es: Weimar 1919 al Trattato di Versailles, Cipro). COSTITUZIONI SCRITTE E COSTITUZIONI CONSUETUDINARIE: Le costituzioni possono essere classificate per modalità di presentazione.
  • Costituzioni consuetudinarie: nascono dal ripetersi e dal consolidarsi di usi e tradizioni che finiscono coll’essere percepiti come vincolanti e si amalgamano con leggi formali. Esempio tipico è quella UK che però in realtà è una costituzione cumulativa o organica in quanto si è formata attraverso un processo di accumulo di leggi, consuetudini, tradizioni, atti.
  • Costituzioni scritte: l’esigenza emerge assieme all’esigenza di razionalità, di certezza del diritto, di eguaglianza, di conoscibilità proprie del secolo dei lumi (XVIII). Il fatto di trovarsi di fronte a costituzioni scritta non significa però che questa sia insensibile ai mutamenti sociali: come quelle consuetudinarie, sono in costante divenire indipendentemente da revisioni formali, come dimostra la costituzione USA che è passata da modello liberale classico a modello democratico sociale in meno di 100 anni pur senza modifiche formali. CLASSIFICAZIONE PER CONTENUTO:
  • Costituzioni brevi: disciplinano le competenze e l’assetto degli organi di vertice dello Stato e al massimo si limitano ad elencare le libertà fondamentali che la costituzione garantisce. Es. USA la cui

costituzione è composta da soli 7 articoli e integrata dal c.d. Bill of rights, libertà previste dai primi 10 emendamenti. Brevi sono anche la maggior parte delle costituzioni dell’800. Diversa da quella breve è la c.d. piccola costituzione. Si definisce così quella che regola i rapporti fondamentali tra i poteri dello Stato e che anticipa la costituzione vera e propria.

  • Costituzioni lunghe: nascono in seguito a diverse esigenze date dalle nuove classi sociali emergenti e dalla pluralità di interessi collegata: 1. esigenze di razionalizzazione dei rapporti tra gli organi di vertice, 2. di riconoscere e disciplinare i diritti sociali, 3. di protezione delle autonomie e delle minoranze 4. l’emergere dei diritti di terza generazione. Cessano così di essere una sintesi di principi per diventare complessi elaborati normativi. COSTITUZIONI RIGIDE E COSTITUZIONI FLESSIBILI: Le costituzioni possono essere classificate per modificabilità.
  • Rigide sono le Cost. che per essere variate richiedono procedure aggravate (tutte le più importanti cost. del XX secolo). La rigidità garantisce durata e stabilità e dà particolare forza al potere costituente
  • Flessibili che possono essere modificate anche con leggi ordinarie (es: Statuto Albertino). Queste ultime assumono quindi un valore politico, al massimo di guida dell’interpretazione delle leggi ordinarie, nulla più. CLASSIFICAZIONE DELLE COSTITUZIONI SULLA BASE DI PERIODI STORICI
  • Costituzioni rivoluzionarie settecentesche (dichiarazione di indipendenza e costituzione USA insieme alle costituzioni della rivoluzione francese influenzano tutte le costituzioni dell’epoca)
  • Costituzioni napoleoniche (ebbero larga influenza in Italia)
  • Costituzioni della Restaurazione (pur riconoscendo la sovranità in capo alla monarchia sono caratterizzate da loro limitazioni tanto da porre il presupposto per la loro trasformazione in monarchie parlamentari)
  • Costituzioni liberali (costituzione francese del 1830 e belga che influenzarono gran parte delle costituzioni della seconda metà dell’800. Caratterizzate dal riconoscimento della superiorità del Parlamento, della costituzione come patto e dall’affermarsi dell’indipendenza del potere giudiziario
  • Costituzioni dei paesi latino-americani (promulgate nel corso della prima metà dell’800; modellate sulla base di quella USA e quindi caratterizzate dalla forma di Stato repubblicana, dalla divisione dei poteri, dalle garanzie dei diritti)
  • Costituzioni democratiche razionalizzate (primo dopoguerra; influenzano quelle dei paesi sconfitti; si caratterizzano per il riconoscimento dei diritti sociali e la razionalizzazione dei rapporti tra gli organi di governo)
  • Costituzioni di tipo democratico sociale (secondo dopoguerra; sviluppano quelle del primo dopoguerra e introducono il controllo di costituzionalità e il riconoscimento del pluralismo) CLASSIFICAZIONE DELLE COSTITUZIONI PER MODELLI
  • Circolazione dei modelli o Cause della circolazione: 1. imposizione (es. modelli imposti durante il colonialismo; oggi è operata da organizzazioni internazionali ad es. UE); 2. prestigio (es. il Sud Africa che ha adottato il modello canadese); 3. economic performance (norme scritte in modo da generare un numero minore di contenziosi).

REVISIONABILITÀ: La costituzione reca con sé un implicito carattere di stabilità, esso però non è assoluto. La revisionabilità è una caratteristica inalienabile delle costituzioni (art. 23 cost. francese 1793: “un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future”). Mentre nelle costituzioni flessibili la revisione non incontra alcun limite (revisionabilità tramite legge ordinaria), nelle costituzioni rigide essa è sottoposta sia a limiti procedurali sia a limiti sostanziali. I limiti sostanziali sono di tre tipi:

  • Temporali: revisione vietata in un determinato periodo di tempo, es: cost. francese 1791 immodificabile per dieci anni
  • Circostanziali: revisione vietata in situazioni di emergenza e di tensione
  • Contenuto: determinati punti delle costituzioni non passibili di revisione), tali limiti possono essere impliciti o espliciti (Italia art. 139, immodificabilità forma repubblicana), si ritiene comunque che la costituzione non sia emendabile nelle due norme chiave. I limiti sono espliciti: qualora siano esplicitamente sanciti divieti di modifica da parte della stessa costituzione; sono queste le PERPETUITY CLAUSES spesso presenti nelle moderne costituzioni, ad es. l' art. 139 cost. italiana relativa alla forma repubblicana dello Stato - oppure possono riguardare il contenuto essenziale dei diritti o Impliciti: si ritiene che le costituzioni non siano emendabili nelle proprie norme chiave che riguardano i principi supremi; una modifica di questi produrrebbe un’alterazione tale da produrre una nuova costituzione e da alterare l’identità dell’ordinamento costituito, sarebbe esercizio di potere costituente e non di potere costituito. Tali limiti sono definiti per via giurisprudenziale attraverso le interpretazioni delle corti costituzionali che più volte hanno affermato l’esistenza di principi supremi dell’ordinamento costituzionale , in Italia ad es. la laicità dello Stato, il principio personalista all'art. 2. La difficoltà risiede nell’individuare in concreto il c.d. contenuto essenziale dei diritti fondamentali. La non revisionabilità attiene infatti al principio o alla singola libertà e non a tutta la relativa disciplina costituzionale. Esistono diritti fondamentali logici: si desumono dalla struttura stessa della costituzione. Le norme sul procedimento di revisione sono quindi irrevisionabili se non nell’esercizio di un potere costituente (paradosso di Ross). Le procedure di revisione non sono uniformi, il potere revisionale può essere affidato a:
  • assemblea ad hoc;
  • ordinaria Assemblea legislativa, ma con previsione di maggioranze qualificate;
  • assemblea legislativa ordinaria, ma sono necessarie due approvazioni della stessa in arco di tempo predeterminato (es. ITA);
  • organo formato nel contesto di altri organi già esistenti (es. FRA III Rep., riunione di 2 Camere in unica Assemblea);
  • iniziativa ordinaria assemblea legislativa, cui segue scioglimento e approvazione nuova assemblea. Legislatura di proposta e legislatura di decisione, elezioni come strumento di verifica popolare semidiretta alla proposta (es. BELGIO, OLANDA, DANIMARCA);
  • revisione con partecipazione stati membri, tipico delle costituzioni federali (es. USA, GERMANIA);
  • assemblee legislative sanzionate da referendum obbligatorio (Austria obbligatorio se revisione totale; Francia non obbligatorio se Presidente della Repubblica sottopone revisione al Parlamento);
  • assemblee legislative sanzionate da referendum eventuale (es. Italia se non è raggiunta magg. 2/3 o se richiesto da 1/5 membri Camera, 5 Consigli Regionali o 500mila elettori); - revisione internazionalmente orientata (Caso dell’ARMENIA: 2 revisioni, una con ausilio commissione di Venezia). Alcune revisioni richiedono un aggravamento ancora più intenso. Le forme di superaggravamento possono essere finalizzate alla tutela del “patto federale” o possono essere riferite all’importanza delle materie. Quasi tutte le più recenti costituzioni sono caratterizzate da rigidità variabile, es: cost. canadese. Per ciò che concerne le REVISIONI TOTALI, ossia quelle che investono l’intera Costituzione o gran parte di essa, per parte dottrina sono inammissibili. Si è dinnanzi ad un potere costituente che non può svolgersi come potere costituito, tuttavia il costituzionalismo si evolve e tende a disciplinare anche esercizio potere costituente. L’equivoco nasce dalle diverse letture della Costituzione (concezione formale vs. concezione materiale) In caso di profonde revisioni, necessario capire se c’è rottura tra vecchio e nuovo ordinamento, intesa non con una connotazione negativa ma come frattura dell’armonia della Costituzione (es. Fra III-IV e IV-V rep.) Le modifiche della costituzione possono avvenire anche in maniera tacita, sono considerate tali quelle che avvengono in via di evoluzione interpretativa. La cost. si modifica anche per effetto della legislazione ordinaria, per consuetudini e convenzioni, per effetto dei sistemi elettorali e conseguentemente alla ratifica di trattati. CAP. 4 LE FORME DI STATO Si intende l'insieme dei principi e delle regole fondamentali che caratterizzano un ordinamento e che disciplinano i rapporti fra lo Stato (=apparato titolare del potere di usare legittimamente la coercizione) e la comunità dei cittadini. Tale concetto è collegato a:
  • Regime politico: caratterizzato dall’individuazione delle finalità di carattere generale che lo Stato intende perseguire.
  • Costituzione materiale: intesa come l’insieme dei principi e dei valori dominanti che contrassegnano un ordinamento costituzionale. Analisi in base ai seguenti criteri:
  • Natura del rapporto fra Stato e società civile: quindi tra sfera pubblica e sfera privata, che a sua volta dipende dal sistema economico
  • Individuazione del titolare del potere politico e del modo di esercizio - Derivazione del potere e l’individuazione della sua fonte di legittimazione, e la sua natura monolitica o pluralistica
  • Riconoscimento dei diritti di libertà e delle garanzie della loro efficienza
  • Esistenza o meno di una costituzione e il ruolo svolto da questa nella regolazione dei rapporti tra Stato e società Per Mortati le forme di Stato sono il modo in cui lo Stato risulta strutturato nella sua totalità. ed in particolare il modo in cui si strutturano i rapporti tra gli elementi costitutivi Per Lanchester invece le forme di Stato sono i mutevoli rapporti che si esercitano nello Stato tra individuo e autorità

è STATO LIBERALE: Nasce dalla crisi dello stato assoluto, causata dal costo crescente della burocrazia, dalla rivoluzione industriale e l’egemonia borghese. Riguardo l’economia: modo di produzione capitalistico, proprietà privata dei mezzi di produzione, libera concorrenza, ricerca del profitto come fine ultimo dell’attività economica, centralità del mercato come misura del valore delle merci e della stessa forza-lavoro. Si hanno diverse esperienze di Stato liberale

  • Inghilterra: nasce in seguito alla vittoria del parlamento contro la dinastia Stuart grazie alla borghesia, che tramite le leggi del parlamento trasforma gli antichi privilegi in diritti e pone una serie di limiti al potere del Monarca.
  • Stati Uniti: la costruzione avviene dopo la guerra di indipendenza dalla Gran Bretagna e con la costituzione di Filadelfia (1787), costituendo il prodotto di una società formata da uomini liberi.
  • Francia: a il passaggio avviene in modo traumatico e violento, la borghesia deve affermare i suoi diritti in totale contrasto con il potere dispotico che caratterizza l’ancien regime.
  • Germania e Italia: a causa dello sviluppo industriale ritardato, della debolezza della borghesia e l’esistenza di una forte aristocrazia terriera, la rivoluzione si verifica dall’alto, grazie all’espansione progressiva dello Stato Prussiano e del Regno di Sardegna Separazione tra sfera pubblica, che si occupa dell’ordine e dell’uso legale della forza, e la sfera privata, nella quale si esplicano i rapporti economici e gli interessi privati. Soppressione degli ordinamenti corporativi e degli organismi intermedi, mentre i partiti politici hanno carattere elitario. o Stato non interventista, anche se in realtà interviene o in modo negativo, cioè per garantire le condizioni per l’attività economica privata, o in modo sussidiario, attraverso finanziamenti ai privati e interventi assistenziali. o Subordinamento della politica all’economia Titolare della sovranità è la Nazione, intesa come entità unitaria e indivisibile, che trascende la volontà dei singoli. Non comprende l’intero popolo, ma solo coloro che esprimono una comune visione e tende ad individuare la borghesia come classe dominante. La nazione può agire solo attraverso gli organi dello Stato, per cui diventa o sovranità dello Stato ( persone giuridica e concezione dell’origine statuale del diritto x es. Germania e Italia) o sovranità del Parlamento (= fonte primaria della volontà generale attraverso le leggi x es. Francia e Gran Bretagna). Vi è l'assolutizzazione della separazione dei poteri in quanto viene prefigurata una perfetta corrispondenza tra organo, funzione attribuita ed efficacia degli atti prodotti nel suo esercizio. Tuttavia, nell’applicazione del principio si hanno interferenze funzionali fra i vari poteri, per cui vi è sia il principio di collaborazione che quello di separazione. L’indipendenza del potere giudiziario si impone nei paesi del common law, trovando fondamenta nella produzione normativa dei giudici. Nei paesi di civil law, il processo è più lento in quanto i giudici sono un corpo di funzionari pubblici, condizionato nella sua organizzazione dal potere esecutivo, mentre nelle sue funzioni dal legislativo. Si afferma la rappresentanza politica, per cui la nazione può operare solo tramite rappresentanti chiamati ad occuparsi del bene comune. Attraverso le elezioni, vengono scelti i rappresentanti legittimati a manifestare la propria volontà senza vincoli elettorali, grazie al principio del divieto del mandato imperativo (Francia, 1791), in base al quale gli eletti rappresentano l’interesse generale e non particolare. Stato omogeneo e monoclasse in quanto il suffragio elettorale ristretto, basato sul censo o sul reddito, esclude la maggioranza à oligarchico

Riconoscimento costituzionale dei diritti di libertà intesi come 1. Diritti civili, cioè diritti della persona considerata nella sua individualità; 2. Libertà negative, derivanti dal riconoscimento a ciascun cittadino d una sfera privata libera da ogni ingerenza esterna. Lo stato non è pienamente libero in quanto ostacola il riconoscimento dei diritti civili e di quelli politici alle classi subalterne, i cui componenti sono assoggettati al diritto. La Costituzione diventa l’atto fondamentale che assicura la garanzia dei diritti e stabilisce la separazione dei poteri. o Si configura come legge superiore solo laddove è il frutto di un processo rivoluzionario, mentre è derogabile dalla legge ordinaria quando deriva da una concessione del Monarca o ha origine compromissoria. Si configura come stato legislativo in quanto la legge è l’atto fondamentale a garantire un equilibrio fra stato e libertà dei singoli, d’altra parte la mancata previsione di procedimenti aggravati per la loro modificazione deriva dalla forte omogeneità della rappresentanza. o Si afferma lo stato di diritto, inteso come sottoposizione dei poteri pubblici a un insieme di regole astratte e generali e sulla garanzia giurisdizionale dei diritti di libertà. è STATO SOCIALE: Lo Stato democratico nasce dalla crisi dello Stato liberale come risposta alla crescente insicurezza sociale determinata dallo sviluppo del capitalismo e alle ricorrenti crisi distruttive (1929), che rendono necessaria una attività di regolamentazione del mercato e di attuazione delle contraddizioni sociali. - Natura del rapporto fra stato e società: o A livello economico, lo sviluppo del capitalismo in senso monopolistico e l'emergere delle contraddizioni sociali determinano l'esigenza di un intervento regolatore dello stato, volto a garantire da un lato la libera concorrenza, dall'altro il soddisfacimento di primari interessi sociali e il rispetto della dignità della persona umana o A livello politico-sociale, l'integrazione di nuove classi sociali passa attraverso lo sviluppo del movimento operaio quale forza organizzata ed il conseguente affermarsi dei moderni partiti di massa. o Si attenua la separazione tra Stato e società e fa politica ed economia, in quanto la società non è più concepita come una sommatoria di individui, ciascuno dei quali titolare di una propria sfera di libertà, ma anche come un insieme di gruppi organizzati che esprimono bisogni, interessi e volontà diversificati. o L'ideologia democratica afferma la pari dignità di tutte le persone indipendentemente dalla loro condizione sociale e si trasforma in partecipazione dell'individuo al potere dello Stato. o Viene definito stato del benessere (Welfare State), per sottolineare la sua nuova finalità di operare una redistribuzione del reddito, in modo da ridurre le disuguaglianze e di favorire l'integrazione delle classi più deboli: 1. Gestisce le imponenti risorse finanziarie che derivano dal prelievo fiscale; 2. Compie diretti investimenti pubblici; 3. Assicura l'erogazione di servizi volti a soddisfare i bisogni primari e l'assistenza sociale. o Si sviluppa una fitta rete di organismi intermedi fra i cittadini e lo Stato, tra cui i partiti politici che costituiscono il canale di collegamento fra comunità sociale e soggetti pubblici. - Titolare ed esercizio del potere: o La sovranità appartiene al popolo, inteso come l’insieme dei cittadini titolari di diritti politici o Democrazia rappresentativa considera la sovranità popolare un principio fondamentale da esercitare secondo le modalità e nei limiti stabiliti nella costituzione. o La separazione dei poteri non corrisponde più a diversi interessi sociali. Rispetto alla concezione liberale il principio in questione subisce una serie di modifiche e adattamenti: 1. si moltiplicano le funzioni statali non riconducibili alle tre tradizionali, quali la funzione di indirizzo politico o di governo e la funzione di revisione costituzionale; 2. Si affermano nuovi poteri costituzionali che svolgono funzioni di garanzia, controllo e intermediazione; 3. Sono riconosciuti a livello legislativo soggetti che non fanno parte di nessuno dei poteri tradizionali, essendo indipendenti dal titolare dell'indirizzo politico, ma esercitano funzioni di tipo amministrativo, normativo e anche giurisdizionale; 4. Si verificano interferenze funzionali tra i poteri con un superamento della concezione delle esclusività della funzione attribuita a ciascuno; 5. Assumono un ruolo determinante soggetti esterni allo statoapparato, quali i partiti politici. - Derivazione e natura del potere: o È uno stato pluralistico o pluriclasse grazie al riconoscimento del

totalitarismo - Natura del rapporto fra stato e società: o Si attenua la separazione stato-società, in quanto viene attuata una statalizzazione coattiva della società civile, la quale distrugge o sottopone a controllo gli organismi intermedi e penetra nella sfera privata dei cittadini, imponendo il giuramento di fedeltà al regime di tutti i dipendenti pubblici ed usando la cultura come veicolo di propaganda dell'ideologia ufficiale. o Sul terreno economico lo Stato autoritario è interventista, in quanto sviluppa un intervento di tipo sociale ed assistenziale, ma calato dall'alto. o Le autonomie territoriali o vengono soppresse come i Länder tedeschi, o sono presiedute da organi monocratici non elettivi i cui titolari sono funzionari statali (in Italia il podestà per il Comune). - Titolare ed esercizio del potere: o Lo stato autoritario sostituisce alla rappresentanza politica di tipo elettivo una rappresentanza mono-partitica e corporativa. o Il Parlamento viene prima controllato grazie alle leggi elettorali che favoriscono il partito al potere, per poi essere assimilato completamente al regime perdendo la sua origine elettiva. o La natura antidemocratica e anti-pluralistica del regime autoritario si esprime nel ruolo del partito unico. Sia in Germania sia in Italia tutti gli altri partiti vengono messi fuori legge e i loro esponenti sono arrestati. Il partito al potere viene alla fine trasformato in ente di diritto pubblico. - Derivazione e natura del potere: o Si caratterizza come corporativo, in nome di un'ideologia che nega il pluralismo e la legittimità del conflitto. o Il sistema corporativo ha scarsa rilevanza e poca influenza sulle decisioni politiche e sul funzionamento dell'economia. In Germania l'idea corporativa non viene mai compiutamente realizzata e il regime smantella le organizzazioni sindacali e sociali operanti durante la Repubblica di Weimar. La soppressione di fatto della contrattazione collettiva nazionale e dei diritti di organizzazione e azione dei lavoratori, nonché l'eliminazione di molte piccole imprese, determinano il rafforzamento delle grandi concentrazioni economiche.Il corporativismo è solo l'ideologia che copre l'assenza di una concezione autonoma dell'economia dello Stato autoritario. - Diritti di libertà: o È illiberale e repressivo, in quanto non solo nega i diritti politici, ma limita pesantemente gli stessi diritti civili. In Italia viene dato enorme potere alle autorità di polizia e stabiliscono vincoli penetranti alle attività dei privati, previsti i reati politici e di opinione che vengono usati contro gli oppositori del regime. - Costituzione: o La costituzione preesistente rimane formalmente in vigore, ma viene progressivamente erosa e di fatto superata da un insieme di leggi e di prassi che danno vita ad una costituzione vivente, frutto della cooperazione fra Stato e partito. è STATO SOCIALISTA Si afferma in Russia in seguito alla rivoluzione 1917 e nell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche dal 1922, estendendosi dopo la seconda guerra mondiale a vari paesi dell’Europa centro orientale, dell’Asia e a Cuba. Nasce in contrapposizione allo stato liberale, assumendo caratteristiche simili a quelle dello stato autoritario. - Natura del rapporto fra stato e società: o Si impone un modo di produzione collettivistico, basato sulla statalizzazione dei mezzi di produzione e che sostituisce al mercato un piano economico quinquennale centralizzato, nel quale sono stabiliti gli obiettivi dei vari settori e delle singole unità produttive o La statalizzazione determina una netta preponderanza della politica sull'economia e della sfera pubblica su quella privata. Lo Stato-apparato viene ad essere gestito da un ceto burocratico che adotta tutte le decisioni e gode di condizioni di vita privilegiate rispetto alla grande maggioranza della popolazione. o La società è organizzata in strutture associative (collettivi e sindacati) collaterali al partito comunista - Titolare ed esercizio del potere: o Viene sancito il principio della sovranità popolare ma precisano che questa si esercita tramite gli organi del potere statale e intendendo per popolo l’alleanza degli operai e dei contadini sotto la guida della classe operaia. o La separazione dei poteri viene apertamente rifiutata in nome del principio dell’unità del potere statale, che si esprime nella qualificazione dell’organo parlamentare di origine elettiva come organo superiore che esercita tutti i poteri, in particolare quello legislativo e di nomina delle massime cariche dello stato. o Principio della doppia dipendenza secondo cui ogni organo del potere statale dipende orizzontalmente al

rispettivo corpo elettorale e verticalmente dall’organo di livello superiore e ogni organo dell’amministrazione statale dipende orizzontalmente dall’organo parlamentare che lo ha eletto e verticalmente dall’organo superiore. o L’organo preminente è la presidenza collegiale del Parlamento (Presidium in URSS, comitato permanente in Cina), il quale, oltre ad essere titolare di potere di controllo sull'attività degli organi amministrativi, esercita tramite decreti il potere legislativo e quello di nomina e revoca spettanti all'assemblea quando questa non è in sessione. o Il potere reale è concentrato degli organi più ristretti, posti al vertice del Parlamento e dell'amministrazione, e assume connotati di forte personalizzazione a favore del segretario del partito - Derivazione e natura del potere: o Proclamazione del principio del mandato imperativo e della revocabilità degli eletti da parte dei propri elettori. o Carattere monolitico e omogeneo della rappresentanza. L'elezione del Parlamento non è realmente libera, basandosi sul sistema delle candidature uniche in collegi uninominali, rigidamente selezionate dagli organi di partito e poi confermate dal corpo elettorale con una partecipazione ed un consenso plebiscitari. o Il ruolo guida del partito comunista nei confronti dello Stato e della società viene espressamente riconosciuto dalla costituzione. Tutte le decisioni fondamentali sono prima paese dall'organo di vertice del partito, per essere poi approvate dai competenti organi statali. o Il principio che regola il funzionamento interno del partito è quello del centralismo democratico, che si articola in tre proposizioni: 1. Ogni organo è eletto ed è responsabile verso i propri elettori; 2. Le decisioni degli organi di livello superiore sono vincolanti per quelli inferiori. 3. La linea approvata dalla maggioranza deve essere disciplinatamente attuata. o Il centralismo finisce per soppiantare qualsiasi spazio democratico e sostituisce di fatto al principio di maggioranza quello di unanimità nell'adozione delle decisioni. - Diritti di libertà: o Le costituzioni socialiste contengono una parte relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini, che dà ampio spazio è riconosciuto ai diritti economico-sociali. o Vengono riconosciuti anche i diritti civili e quelli politici, dei quali si sottolinea l'effettività, ma sono funzionalizzati alla tutela degli interessi dello Stato, della società e della collettività. Ciò fa sì che nella prassi l'esercizio dei diritti costituzionali è negato a opposizioni e dissidenti. o Non viene riconosciuto il principio personalistico né il valore universale dei diritti dell'uomo. o L'effettività dei diritti è pregiudicata dall'inesistenza di uno stato di diritto e dal principio della legalità socialista, che impone il rispetto della costituzione e delle leggi da parte dei cittadini e non è assistito da un effettivo sistema di giustizia costituzionale. o Difficoltà di ammettere l'istituzione di un organo che eserciti il controllo sulle leggi del Parlamento, cioè dell'organo supremo titolare di tutti i poteri per cui il sindacato di costituzionalità è affidato alla stessa assemblea. o Non è garantita l'indipendenza della magistratura: i giudici sono eletti dai cittadini o più frequentemente dagli organi parlamentari e sono revocabili dalla carica, e rispondono di fatto delle loro decisioni ai dirigenti del partito. o Procura ha il compito di vigilare sul rispetto della legalità socialista. - Costituzione: o Gli stati socialisti adottano costituzioni, le cui caratteristiche progressivamente si modificano: 1. All'inizio si configurano come costituzioni-bilancio brevi e flessibili, che si limitano a formalizzare le realizzazioni compiute sul terreno economico-sociale; 2. Dopo il consolidamento del potere vengono adottate costituzioni programmatiche, lunghe e rigide e sono revisionabili con il voto di una maggioranza qualificata del Parlamento. CAP. 6 TIPI DI STATO Separazione verticale che intercorre fra Sato centrale ed enti territoriali decentrati, i quali sono autonomi rispetto allo Stato senza essere a esso parificati. - Stato unitario: il potere viene attribuito solo allo Stato centrale o a soggetti periferici ad esso dipendenti (decentramento burocratico à tali soggetti fanno parte dell’organizzazione dello stato) o ad istituzione territoriali dotate di condizioni di autonomia assai ridotte e che non sono direttamente rappresentative delle popolazioni locali. - Stato composto: il potere viene distribuito fra lo stato centrale ed enti territoriali titolari di poteri

principali sono: § L’autonomia costituzionale (o residua) distingue gli stati sia dalle regioni dotate di autonomia legislativa, sia dagli enti locali dotati di autarchia. Vi sono varie accezioni a) Carattere originario degli ordinamenti federali b) Alla garanzia costituzionale della loro autonomia, che preclude la revisionabilità del principio federale c) Alla potestà degli stati membri di darsi proprie costituzioni, soggette ad un controllo solo successivo e limitato d) Al potere di autorganizzazione, consistente nella libera scelta della forma di governo e) Nella disciplina di funzioni legislative, amministrative e giurisdizionali § Il principio di partecipazione delle entità federate alla formazione della volontà politica dello stato si concretizza in due aspetti: a) L’esistenza di una seconda camera direttamente rappresentativa degli stati membri b) La necessità del consenso della maggioranza degli stati membri alla revisione costituzionale o Teoria empirica del federalizing process: particolare importanza alle comunità politiche territoriali e alle regole costituzionali che disciplinano i rapporti fra comunità centra e comunità periferiche, sulla base del principio del consenso di queste alle modificazioni del riparto delle competenze. o Teorie in cui lo stato federale è posto lungo una linea continua, i cui estremi sono lo stato unitario e l’unione sovranazionale di stati: kelsen crea una costruzione a gradi delle comunità giuridiche che si distinguono per il diverso livello di decentramento o Teorie realiste: Basate sul criterio della spettanza della sovranità, sottolineano il carattere dinamico dei processi federativi. Fondamentale è il passaggio dallo stato liberale allo stato sociale: a) Stato federale liberale: viene perseguita la libertà dei privati e del mercato, incentivata dalla sottrazione agli stati membri di competenze in materia economica e finanziaria, cui corrisponde l’attribuzione allo stato federale di un nucleo ridotto di poteri, e dalla creazione di un mercato comune nazionale b) Stato federale sociale: si caratterizza per il suo interventismo economicosociale, in cui i valori perseguiti sono quelli della partecipazione delle collettività locali alle scelte politiche dell’articolazione della classe politica in Downloaded by davide spaccatrosi ([email protected]) lOMoARcPSD|10327717 modo da impedire la concentrazione oligarchica del potere, dell’avvicinamento delle decisioni alle domande dei cittadini à Rapporto stretto tra federalismo e democrazia pluralistica grazie all’attribuzione ai diversi gruppi sociali di forme di autonomia o Evoluzione degli stati federali Distinzione principale fra: à Modello anglosassone: o Riparto delle competenze legislative: tendenza a distinguere in modo formalmente rigido le attribuzioni esclusive del governo centrale e di quelli periferici mediante l’elencazione delle materie di rispettiva competenza e l’attribuzione dei poteri residui agli Stati membri (Argentina, Australia, Messico, Stati Uniti, Venezuela). Fanno parzialmente eccezione Brasile, Canada e India, in cui la clausola dei poteri residui è posta a vantaggio dello stato federale. Totalmente al di fuori, gli Stati Uniti in cui vi è la tendenza ad un federalismo cooperativo mediante la previsione di una competenza legislativa concorrente o Riparto delle funzioni amministrative: seguono le competenze legislative, per cui gli stati membri sono responsabili nelle stesse materie sia della legislazione che dell’esecuzione delle leggi à Modello europeo: o Riparto delle competenze legislative: la clausola dei poteri residui è disposta a vantaggio degli stati membri, ma in Germania e Svizzera è costituzionalmente prevista un’ampia fascia di competenze legislative concorrenti, nella quale lo stato fissa solo i principi, ma in alcune materie piò intervenire anche con normative di dettaglio. o Riparto delle funzioni amministrative: in Germania e in Svizzera, il federalismo si configura come federalismo di esecuzione, nel quale al predominio federale nella legislazione corrisponde l’intervento dei Lander e dei Cantoni nell’amministrazione e nell’attuazione delle scelte normative o Tendenze comuni: o Si rafforza il ruolo dello stato centrale: ciò avviene a causa di 1. Ragioni sociali: affermarsi di diritti sociali e di una comune cittadinanza esigono interventi di tipo solidaristico; 2. Ragioni politiche: dipendono dal ruolo di unificazione della politica svolto dai partiti di massa; 3. Ragioni economico-finanziarie: attinenti ai processi di concentrazione e al crescente intervento regolatore svolto dallo Stato; 4. Ragioni militari: consistenti nella necessità di garantire la gestione centralizzata della forza militare e dei moderni armamenti tecnologici. Ciò si concretizza

nell’ampliamento delle competenze esercitate a livello federale, favorito dalle clausole costituzionali che attribuiscono al parlamento federale i poteri impliciti, cioè quelli strumentali all’esercizio delle competenze federali (Australia, Stati Uniti) e dall’evoluzione della giurisprudenza costituzionale. o Si manifestano tendenze di tipo centrifugo: 1. Negli stati ex socialisti, sono state le conseguenze della crisi del potere centralizzato che ha prodotto vecchie fratture nazionali, determinando la distruzione dello stato centrale (URSS, Jugoslavia, Cecoslovacchia), o in altri la formazione di unioni sovranazionali (Comunità di stati indipendenti da stati facenti parte l’ex URSS). Downloaded by davide spaccatrosi ([email protected]) lOMoARcPSD|10327717 2. In Belgio e in Canada nascono dalla separazione tra le due principali comunità etniche per cui si determina una dialettica tra due periferie molto divise o Affermarsi del federalismo cooperativo: Si afferma l’idea secondo cui qualsiasi attività pubblica di rilievo deve essere oggetto dell’intervento congiunto e coordinato dei diversi livelli di governo. Esso è caratterizzato da tre principi fondamentali: 1. Principio di sussidiarietà: nella sussidiarietà verticale gli interventi del livello superiore di governo sono giustificati solo quando non possono essere efficacemente compiuti dal livello inferiore o qualora sia in gioco l’interesse nazionale. La sussidiarietà orizzontale si svolge nell’ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini e i pubblici poteri intervengono in funzione ‘sussidiaria’. 2. Federalismo fiscale: ogni livello di governo si procura autonomamente, mediante tributi propri, risorse adeguate all’esercizio delle proprie competenze, salvi restando gli interventi redistribuivi fra le diverse situazioni. Tuttavia, in nessuno stato federale le entità godono di un’autonomia esclusiva nella percezione delle entrate. o Affermarsi del principio di collaborazione: Comporta che una gestione ottimale delle risorse renda indispensabili forme di accordo e di cooperazione fra i diversi livelli di governo, che possono essere orizzontali, quando riguardano entità federate, o verticali, quando intercorrono fra il governo centrale e quelli periferici. La cooperazione può essere: o Istituzionalizzata: si basa su strutture e procedure normativamente prefissate. A sua volta può essere obbligatoria o facoltativa, quando è richiesta l’iniziativa di uno dei possibili partners. o Spontanea: lasciata alla livera iniziativa dei diversi livelli di governo o Oggetto attività normativa o amministrativa e in particolare l’esecuzione delle norme federali o Stati Uniti: Modello statunitense uno degli archetipi delle costituzioni federali o poteri enumerati: spetta alla federazione il potere di legiferare sulle materie elencate nell’art. I, sez. VIII della Costituzione o X emendamento (c.d. clausola dei poteri residui): gli Stati esercitano la loro potestà legislativa sulle materie residue e in quelle non espressamente vietate dalla Costituzione o poteri impliciti: in base all’art. I, sez. VIII, clausola 18, il Congresso avrà il potere di porre in essere tutte le leggi “necessarie e opportune”, per l’esercizio dei poteri enumerati “e di tutti gli altri poteri che la presente Costituzione conferisce al Governo degli Stati Uniti, o a qualsiasi Dicastero o suo ufficio interno” (clausola dei poteri impliciti). o Nelle competenze concorrenti Supremacy clause: l’art. VI, clausola 2, afferma “la costituzione e le leggi degli Stati Uniti che seguiranno nel rispetto di questa, e tutti i trattati stipulati o da stipulare da parte degli Stati Uniti, in base alle loro competenze, costituiranno la legge suprema del paese o Germania: Sistema federale centralizzato con federalismo di esecuzione. Struttura sinergica di collaborazione tra i livelli. Downloaded by davide spaccatrosi ([email protected]) lOMoARcPSD|10327717 - Articolo 31: Il diritto federale prevale sul diritto del Land. Legislazione federale esclusiva concorrente e di cornice, ma dopo la riforma del 2006 eliminata quella di cornice e esiste un doppio elenco di materie, quelle di legislazione esclusiva (art. 73) e quella concorrente (art. 74). In questo secondo caso dal 2006 vi sono alcune materie dove si prevede la possibilità che gli Stati approvino leggi in deroga a quelle federali per evitare il veto del Bundesrat sui provvedimenti di legislazione concorrente. o Spagna Modello di Stato regionale con forte decentramento. - Riconosciuti due livelli di governo: lo stato e le 17 Comunità Autonome. Sono possibili diversi livelli di autonomia e due diverse procedure per