Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


La Sharia e lo Stato Islamico: Regole Giuridiche e Organizzazione Politica, Appunti di Diritto Costituzionale Comparato

La natura di un sistema giuridico islamico e l'esistenza di uno Stato islamico, attraverso lo studio di fonti storiche e costituzionali. sulla importanza del diritto islamico, Sharia, e il suo ruolo nella vita dei musulmani, oltre alla struttura politica di stati islamici come l'Iran, Arabia Saudita e Tunisia.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 16/12/2022

giorgia.alfieri
giorgia.alfieri 🇮🇹

6 documenti

1 / 9

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
FORMA DI STATO ISLAMICA
- L’ISLAM: Joseph Schacht, uno dei più autorevoli studiosi occidentali del diritto islamico, afferma
che: “ è impossibile comprendere l’islam senza comprenderne il diritto (diritto inteso come sistema
giuridico)”.
Per sistema giuridico si intende l’insieme delle regole di diritto applicabili ad un gruppo sociale che
non necessariamente è organizzato in STATO. Il gruppo sociale di cui stiamo trattando, non si da
una forma di stato.
Studiando il diritto costituzionale comparato, sappiamo che come oggetto di studio ha il fatto
normativo, cioè la Costituzione. Se abbiamo una Costituzione, è esistente uno stato. Studiando
gli stati in cui la maggioranza della popolazione è islamica, possiamo affermare quindi che esiste
una forma di stato islamica?
Riprendendo la frase di Joseph, parla di diritto, che rappresenta la sintesi del pensiero islamico e
quindi se non si conosce il diritto islamico, non si conoscerà mai, e mai si capirà il vero modo di
vivere islamico.
L’islam è la seconda religione mondiale per numero di adesioni.
La parola ISLAM significa sottomissione a Dio.
Le varie fasi originarie
1. Sistema tribale: l’islam nasce nella Penisola Arabica, territorio dell’attuale Arabia
Saudita. Nasce nel sesto secolo d.c., quando nasce Maometto. In questo territorio pre
islamico vigevano norme di tipo consuetudinario. Il sistema giuridico riguardava le singole
tribù. L’individuo trovava protezione solo appartenendo a queste tribù. Se il singolo
individuo non apparteneva ad una tribù, il sistema giuridico di queste norme con aveva
rilevanza. Dentro le tribù gli individui ottenevano protezione, regole penali, diritto di
successione, la famiglia, tutto ciò valeva per l’individuo perché appartenente ad una tribù e
quindi alla comunità. Quindi la comunità nel sistema tribale era prima dell’individuo.
2. Nascita di Maometto: Maometto nasce introno al 562/572 a Mecca, da una ricca
famiglia di mercanti. Rimane orfano molto giovane e fu affidato al nonno, e poi ad uno zio.
Riesce a girare molto l’Arabia e a conoscere diverse realtà, sposa la zia rimasta vedova.
L’islam nasce sulla base di rivelazioni che Maometto ebbe nel 610 durante un ritiro sul
Monte Hira, dove gli appare l’Arcangelo Gabriele che lo invita a diventare messaggero e
profeta di Dio. L’Arcangelo Gabriele incarica Maometto di rivelare agli uomini la volontà di
Dio. Questa viene definita la notte del destino ( festeggiata nel Ramadan). Con la morte di
Maometto nel 632, tutte queste rivelazioni terminano. Queste rivelazioni costituiscono il
contenuto del Corano.
3. Nascita del Corano: il Corano è un libro scritto, contenente le rivelazioni di Maometto,
libro considerato fondamentale, significa recitazioni. Il Corano fu scritto dopo la morte di
Maometto, ed è considerato dai mussulmani la diretta parola e la letterale trascrizione della
parola di Dio. Dato che il Corano è espressione dell’autorità suprema di Dio, nessun uomo
può toccarlo, non può essere quindi modificabile. Le rivelazioni saranno trascritte in versetti
chiamati ayyat, e raccolti in capitoli detti sure.
4. Nascita della Umma e della Sunna: Maometto ricevendo queste rivelazioni inizia a
predicare, ma a Mecca le sue prediche non ebbero gran successo, così si spostò a Medina,
città del profeta, nel 622,chiamato anno dell’egira, cioè anno dell’emigrazione, della fuga. Il
622 è considerato il primo anno nel calendario islamico. A Medina fu fondata la prima
comunità dei fedeli, chiamata Umma. Questa comunità a differenza delle comunità tribali,
che erano basate su rapporti di sangue, era basata su rapporti instaurati sulla base della
religione, la credenza religiosa. Nel 630 Maometto torna a Medina, qui iniziò ad avere molti
seguaci, ed inizia l’espansione dell’islam. Nella comunità islamica però, ci furono scissioni
e contrasti, che dura tutt’ora. L’unico momento di grande unità di tutti i mussulmani, si ebbe
solo quando c’era Maometto.
I detti e i comportamenti di Maometto furono raccolti in un’altra opera, la Sunna.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9

Anteprima parziale del testo

Scarica La Sharia e lo Stato Islamico: Regole Giuridiche e Organizzazione Politica e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale Comparato solo su Docsity!

FORMA DI STATO ISLAMICA

- L’ISLAM: Joseph Schacht, uno dei più autorevoli studiosi occidentali del diritto islamico, afferma che: “ è impossibile comprendere l’islam senza comprenderne il diritto (diritto inteso come sistema giuridico)”. Per sistema giuridico si intende l’insieme delle regole di diritto applicabili ad un gruppo sociale che non necessariamente è organizzato in STATO. Il gruppo sociale di cui stiamo trattando, non si da una forma di stato. Studiando il diritto costituzionale comparato, sappiamo che come oggetto di studio ha il fatto normativo, cioè la Costituzione. Se abbiamo una Costituzione, è esistente uno stato. Studiando gli stati in cui la maggioranza della popolazione è islamica, possiamo affermare quindi che esiste una forma di stato islamica? Riprendendo la frase di Joseph, parla di diritto, che rappresenta la sintesi del pensiero islamico e quindi se non si conosce il diritto islamico, non si conoscerà mai, e mai si capirà il vero modo di vivere islamico. L’islam è la seconda religione mondiale per numero di adesioni. La parola ISLAM significa sottomissione a Dio. - Le varie fasi originarie 1. Sistema tribale: l’islam nasce nella Penisola Arabica, territorio dell’attuale Arabia Saudita. Nasce nel sesto secolo d.c., quando nasce Maometto. In questo territorio pre islamico vigevano norme di tipo consuetudinario. Il sistema giuridico riguardava le singole tribù. L’individuo trovava protezione solo appartenendo a queste tribù. Se il singolo individuo non apparteneva ad una tribù, il sistema giuridico di queste norme con aveva rilevanza. Dentro le tribù gli individui ottenevano protezione, regole penali, diritto di successione, la famiglia, tutto ciò valeva per l’individuo perché appartenente ad una tribù e quindi alla comunità. Quindi la comunità nel sistema tribale era prima dell’individuo. 2. Nascita di Maometto: Maometto nasce introno al 562/572 a Mecca, da una ricca famiglia di mercanti. Rimane orfano molto giovane e fu affidato al nonno, e poi ad uno zio. Riesce a girare molto l’Arabia e a conoscere diverse realtà, sposa la zia rimasta vedova. L’islam nasce sulla base di rivelazioni che Maometto ebbe nel 610 durante un ritiro sul Monte Hira, dove gli appare l’Arcangelo Gabriele che lo invita a diventare messaggero e profeta di Dio. L’Arcangelo Gabriele incarica Maometto di rivelare agli uomini la volontà di Dio. Questa viene definita la notte del destino ( festeggiata nel Ramadan). Con la morte di Maometto nel 632, tutte queste rivelazioni terminano. Queste rivelazioni costituiscono il contenuto del Corano. 3. Nascita del Corano: il Corano è un libro scritto, contenente le rivelazioni di Maometto, libro considerato fondamentale, significa recitazioni. Il Corano fu scritto dopo la morte di Maometto, ed è considerato dai mussulmani la diretta parola e la letterale trascrizione della parola di Dio. Dato che il Corano è espressione dell’autorità suprema di Dio, nessun uomo può toccarlo, non può essere quindi modificabile. Le rivelazioni saranno trascritte in versetti chiamati ayyat, e raccolti in capitoli detti sure. 4. Nascita della Umma e della Sunna: Maometto ricevendo queste rivelazioni inizia a predicare, ma a Mecca le sue prediche non ebbero gran successo, così si spostò a Medina, città del profeta, nel 622,chiamato anno dell’egira, cioè anno dell’emigrazione, della fuga. Il 622 è considerato il primo anno nel calendario islamico. A Medina fu fondata la prima comunità dei fedeli, chiamata Umma. Questa comunità a differenza delle comunità tribali, che erano basate su rapporti di sangue, era basata su rapporti instaurati sulla base della religione, la credenza religiosa. Nel 630 Maometto torna a Medina, qui iniziò ad avere molti seguaci, ed inizia l’espansione dell’islam. Nella comunità islamica però, ci furono scissioni e contrasti, che dura tutt’ora. L’unico momento di grande unità di tutti i mussulmani, si ebbe solo quando c’era Maometto. I detti e i comportamenti di Maometto furono raccolti in un’altra opera, la Sunna.

La Umma è governata sulla base del consenso degli appartenenti alla comunità. Riconoscono Maometto come loro capo religioso e politico. Egli è detentore del potere ed esercita il potere con il consenso dei credenti.

5. Morte di Maometto e suoi successori: Muore Maometto nel 632, e quell’unità ancora rimane perché succedettero 3 califfi, amici di Maometto. Ma con l’elezione del quarto califfo, Alì, cugino di Maometto, iniziarono ad esserci contrapposizioni, il califfo venne ucciso e da qui si formano le due principali correnti:

  1. gli sciiti: appartenenti al partito di Alì, per loro il califfo successivo deve essere un discendente diretto di Maometto.
  2. i sunniti: per loro la successione del califfo deve avvenire dentro la tribù di appartenenza di Maometto ma può non essere un discendente diretto di Maometto. Dopo questi 4 califfi (detti califfi ben guidati), discendono 4 dinastie principali:
  3. dinastia degli Omayyadi
  4. dinastia degli Abbasidi
  5. dinastia dei Fatimidi
  6. dinastia dei Turchi selgiuchidi Successivamente ci fu un periodo di invasione mongola e poi la ripresa del mondo islamico, sotto la guida dell’impero ottomano, nel 1400, fino alla prima guerra mondiale, dove si ebbe la sconfitta dell’impero ottomano. - IL DIRITTO ISLAMICO: L’islam impone a chi aderisce, di vivere secondo i dettami di Dio, perché alla morte sarà giudicato da Dio in base al proprio comportamento. Dio rivela la sua volontà al profeta, e il profeta a sua volta diffonde la parola di Dio. Ogni mussulmano sarà responsabile del proprio comportamento, e oltre a questo accetta la sottomissione alle indicazioni di Dio, che poi giudicherà. Il buon mussulmano è colui che vive la sua vita nel rispetto delle indicazioni di Dio. Il diritto islamico classico (diritto che nasce da Maometto fino al secondo/terzo secolo, cioè fino a grosso modo anno 1000) quindi, è composto da:
  7. Corano: insieme delle rivelazioni e dei dettami che Dio ha confessato a Maometto.
  8. Sunna: insieme dei detti e comportamenti del profeta rispetto alle indicazioni del Corano.
  9. Qiyas (kias): estrapolazioni prodotte negli anni dagli studiosi islamici attraverso il ragionamento analogico.
  10. l’Igma: consenso unanime dei dottori della legge. Questo sistema giuridico è utilizzato dagli appartenenti alla religione mussulmana, senza che sia collegato ad uno Stato. L’insieme del Corano, dellaSunna, del Qiyas e dell’Igma, costituiscono la Sharia. Dentro al Corano, alla Sunna, al l’Igma e al Qiyas, ci sono regole che disciplinano tutti i campi dell’attività umana, dal culto, alle regole organizzative della società. Il diritto islamico è un corpus onnicomprensivo di diritti e doveri che disciplinano ogni aspetto della vita del mussulmano, si occupano sia del foro interno, quindi l’aspetto religioso, sia di quello esterno cioè il dovere giuridico. - IL TERMINE SHARIA (diritto classico) Sharia, tradotto è diritto islamico, è una parola pre-islamica, in origine significava via/strada battuta che i cammelli percorrevano per arrivare alle fonti d’acqua, quindi alla salvezza. Quando muore Maometto, al termine Sharia, gli si diede un nuovo significato e cioè si indicava metaforicamente la condotta degli appartenenti alla religione islamica. Seguire queste indicazioni significava seguire la dritta via, cioè la salvezza, quindi Dio. Questa diviene una legge sacra e tutto l’insieme di queste regole, indicazioni e precetti vengono visti con il carattere della sacralità, il buon mussulmano dovrà attenersi sia nella vita privata, quindi nel rapporto con Dio, sia nella vita con la comunità, quindi nel rapporto con gli altri.

- FASE DEL TACLID, fase dell’imitazione e conservazione Nell’undicesimo secolo emerge il periodo del Taclid , che significa imitazione o conformazione. Dato che nel periodo dell’ytiahad tutto ciò che poteva essere estratto e interpretato nel Corano e nella Sunna, è stato compiuto, nel periodo del Taclid i giuristi e gli interpreti non eseguiranno l’opera d’interpretazione ma eseguiranno l’ opera di conformazione e di ricerca su tutte le regole che sono state estratte e interpretate, quindi decidere quali applicare al caso concreto. Questa è ritenuta la fase conservativa, la fase che chiude il periodo di interpretazione e che rende intoccabile il diritto islamico. In questa fase le autorità pubbliche che detenevano il potere dovevano trovare risposte e dare regole per governare, quindi nasce una produzione normativa umana , diversa dalla produzione normativa sharidica, perché è posta da autorità pubbliche e legislatori. Questo complesso di produzione normativa umana è chiamato Canun. Quindi in questa fase del Taclid nasce il Canun , che è di origine umana e non di origine divina, sarebbe quello che noi chiamiamo diritto positivo. Il Canun, fino alla fine dell’impero ottomano, quindi fino al 800, è subordinato al Fiqh e alla Sharia. - FASE DEL CONTATTO CON L’OCCIDENTE Con la sconfitta dell’impero ottomano, i territori islamici iniziano un contatto con l’Occidente, e nascono gli stati nazione. Questi stati nazionali si rifacevano comunque al diritto islamico, ma iniziano ad emergere problemi di adattamento. Così il diritto posto dalle autorità pubbliche, Canun , e il diritto islamico classico, Sharia , iniziano a scontrarsi. Quindi avremmo:

  1. fonti del diritto islamico canoniche: CORANO E SUNNA
  2. fonti che non fanno parte del diritto islamico vero e proprio: CANUN La Sharia non è modificabile , perché deriva dal Corano e dalla Sunna che sono la parola di Dio. Per rendere più moderna e attuale la Sharia bisognerebbe riaprire la fase dell’ interpretazione , ma tutti i dotti e gli interpreti dovrebbero essere d’accordo per fare ciò. Si potrebbe modificare solo il Fiqh. Tanti furono i tentativi. - FORMA DI ORGANIZZAZIONE NELLA UMMA PRIMA DEL CONTATTO CON L’OCCIDENTE Nel diritto islamico non c’è un vero e proprio sistema organizzativo e quindi una normativa costituzionale. Nel diritto islamico non c’è una forma di organizzazione specifica. - Sovranità e ruolo dell’Imam/Califfo: La Costituzione di Medina prevede che il Califfo, Imam, sia colui che esercita il potere temporale al posto di Dio. Dio è il vero sovrano, il Califfo è il detentore temporale della sovranità, la esercita al posto di Dio. Il Califfo è detentore, oltre che del potere religioso, anche del potere politico. La scelta del Califfo veniva fatta dalla comunità, la Umma, questo veniva chiamato contratto di Imamato. Questo era il momento in cui la Umma conferiva allo scelto (Imam), il potere e lo nominava leader. Il Califfo non è vicario di Dio, ma solo successore di Maometto. Il Califfo/Imam , aveva l’obbligo e il dovere di osservare e far osservare la Sharia , oltretutto doveva proteggere la Umma. La Umma invece, aveva l’obbligo di assoluta obbedienza e di assistere il Califfo, tranne nel caso in cui egli esegue comportamenti illegittimi, quindi se non osserva correttamente la Sharia. - Requisiti per diventare Califfo: La Costituzione di Medina afferma che per diventare Califfo bisogna:
    1. avere capacità giuridica
    2. essere uomo, mussulmano, libero
    3. essere mentalmente e fisicamente capace ed integro

- Modalità di scelta del Califfo: 3 metodi usati nei primi 3 secoli - Sistema Baìa: l’elezione del Califfo veniva fatta dall’élite della comunità, cioè le persone più importanti, come i rappresentanti della Umma o i notabili. Alcuni parlano di metodo democratico , perché si tratta di legittimazione popolare, ma in realtà così non è perché per legittimazione popolare si intende sovranità in capo al popolo, cosa che invece nella comunità islamica è in capo ad Allah. - Sistema a designazione diretta del predecessore: l’elezione del Califfo viene fatta dal Califfo in carica, sceglie il suo predecessore. - Occupazione con la forza: questa è una situazione legittimata dal principio: “tirannia meglio che anarchia, meglio potere che assenza di potere”. Quindi nel diritto islamico esiste solo la forma del Califfato. L’assenza di una vera e propria forma organizzativa lascia aperta la possibilità dell’assunzione di una qualsiasi forma, anche quelle autoritarie. L’unico limite è il rispetto assoluto della Sharia, la legge basica e fondamentale. - I DIRITTI INDIVIDUALI NELL’ISLAM Tutto viene da Dio, quindi anche i diritti individuali vengono da egli. Abbiamo però varie differenze: 1. differenze di diritti fra chi appartiene alla Umma e chi non appartiene alla Umma: Per chi appartiene alla Umma, riceve protezione e tutela, gli spetteranno più diritti rispetto a chi non appartiene. Per chi non appartiene alla Umma (non islamici) abbiamo un’ulteriore distinzione: i dimmi, cioè quelli citati nel libro (Corano), cristiani ed ebrei, sono soggetti a più diritti rispetto a chi non è citato nel libro. Essi possono pagare un costo per esercitare il culto e avere più diritti. 2. Differenze di diritti fra uomo e donna: L’uomo ha più diritti rispetto alla donna, ad esempio la donna non può diventare Califfo. - FASE DEL CONTATTO CON L’OCCIDENTE Nel 800 il mondo islamico viene a contatto con l’Occidente e con i suoi principi cardine. Nascono gli stati-nazione che però si trovano davanti a due realtà/problemi: 1. da una parte c’è la Sharia, che è composta da un sistema giuridico chiuso che può essere cambiato solo con certe regole, cioè riaprendo, con il consenso di tutti, la fase interpretativa. 2. Dall’altra parte ci sono i principi cardine degli stati occidentali. - RISOLUZIONE DEL CONTRASTO FRA DIRITTO STATALE (CANUN) E DIRITTO ISLAMICO CLASSICO (SHARIA) Questo problema viene risolto diversamente in vari Paesi: - IRAN - ARABIA SAUDITA - MAROCCO - TUNISIA 1. COSTITUZIONE IRANIANA DEL 1979: La Costituzione iraniana del 1979 fa seguito alla rivoluzione islamica appunto del 1979. Questa Costituzione si apre con un lungo preambolo che anticipa l’articolato. Si apre con un pensiero a Dio: “nel nome di Dio misericordioso, compassionevole”. - Nel preambolo: il preambolo afferma che la Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran è basata su principi e precetti islamici. Poi parla dell’Imam che ha potere politico e religioso.

  • Articolo 111: se la guida non ha più i requisiti richiesti dall’articolo 5 e 109, viene revocato dalla carica.
  • Articolo 108: “La legge che stabilisce il numero e le qualifiche degli Esperti, le modalità per la loro elezione, i regolamenti delle sedute della loro Assemblea, limitatamente al primo periodo di attività, sarà elaborata e approvata dalla maggioranza dei giuristi teologi membri del primo Consiglio di Vigilanza, e ratificata dalla Guida della Rivoluzione”.
  • Articolo 11: “tutti i Musulmani costituiscono una sola comunità e il governo della Repubblica Islamica ha il dovere di creare una linea politica generale fondata sull'accordo e la solidarietà dei popoli Musulmani, e di impegnarsi senza interruzione a favorire la realizzazione dell'unità politica, economica e culturale del mondo dell'Islam”
  • Articolo 56: “Dio onnipotente esercita la sovranità assoluta sul mondo e sull’uomo”. Si presuppone quindi essendo una Repubblica che la sovranità appartiene al popolo, ma essendo però una Repubblica islamica la sovranità appartiene a Dio.
  • Articolo 19: “La popolazione dell'Iran, qualunque sia la sua origine etnica o tribale, gode di uguali diritti: il colore della pelle, la razza, la lingua o altri caratteri non costituiscono motivi di privilegio, né di discriminazione”. E l ’articolo 20 così recita: “Nel rispetto delle norme islamiche tutti gli individui cittadini della nazione, sia uomini sia donne, sono uguali di fronte alla protezione della legge e godono di tutti i diritti umani, politici, economici, sociali e culturali”.
  • Articolo 28: “Ognuno, uomo o donna, ha il diritto di scegliere la professione che desidera, purché la scelta non sia in contrasto con l'Islam e con l'interesse pubblico, e non violi i diritti altrui”. Quindi, per godere dei diritti l’importante è non violare i dettami islamici. - CONCLUSIONE: Cosa prevale, il Canun o la Sharia? Dopo la rivoluzione islamica, si è riusciti a raggiungere un’armonia fra Canun e diritto islamico, c’è una Costituzione che costituzionalizza e quindi rende supremi i principi islamici, ma non esiste il costituzionalismo. La Costituzione non è in realtà la fonte suprema, essa rimane ma rende supremi i principi islamici. Il diritto statale ha fatto entrare la Sharia. 2. LEGGE ARABIA SAUDITA 1992 (popolo sunnita) Si ha una monarchia assoluta e nel 1992 promulga una legge basica dello Stato. - Articoli importanti della Legge:
  • Articolo 1: “Il Regno dell'Arabia Saudita è uno stato islamico arabo sovrano con l'Islam come religione; il Corano e la Sunnah del Suo Profeta, le preghiere di Allah e la pace siano su di lui, sono la sua Costituzione”. Quindi, il Corano e la Sunna sono la Costituzione dell’Arabia Saudita.
  • Articolo 7: “Il governo dell'Arabia Saudita deriva il potere dal Corano e dalla Sunna”.
  • Articolo 8: “Il governo nel Regno dell'Arabia Saudita si basa sulla premessa di giustizia, consultazione e uguaglianza in conformità con la Sharia. È presente la Shura che è la consultazione che il Califfo fa verso l’Umma, anche se non è vincolato da essa.
  • Articolo 26: “Lo Stato tutela i diritti umani in conformità con la Shari'ah islamica”. QUINDI: Queste due Costituzioni evidenziano che con la nascita degli Stati-Nazione: 1. Iran: teocrazia perché affida il governo ai più esperti, i Faqih. 2. Arabia Saudita: monarchia

3. Base comune: prevalenza del diritto islamico che viene portato nel diritto statale. 3. COSTITUZIONE MAROCCHINA 2011 Questa Costituzione cerca di dare risposta al problema del contatto con l’Occidente e con i suoi principi, e al problema della nascita degli Stati-Nazione. - Principi che emergono in questa Costituzione: - Articolo 1: l o Stato viene definito come Monarchia Costituzionale, democratica, parlamentare e sociale. Abbiamo la separazione dei poteri. Fa riferimento alla religione mussulmana moderata. - Articolo 2: si afferma che la sovranità appartiene alla Nazione. Riprende la terminologia francese, la nazione. Questo articolo però, deve essere letto assieme all’articolo 3 che dice che l’Islam è la religione dello Stato, che garantisce a tutti il libero esercizio dei culti. Quindi possiamo dire che non siamo di fronte ad una teocrazia, ma si tratta di uno stato confessionale, non c’è Sharia, l’Islam è religione di Stato e non legge dello Stato. C’è una sorta di conflitto fra sovranità popolare e Islam come religione Stato, ma si ha prevalenza del diritto statale rispetto al diritto islamico. Lo Stato, essendo l’Islam religione di Stato, deve garantire e assicurare il rispetto dell’Islam. Le difficoltà di armonizzazione fra diritto islamico e diritto statale, derivano dal fatto che l’Islam non distingue cittadino e fedele, a differenza, ad esempio, della religione cattolica che distingue invece fedele e cittadino, la religione cattolica chiede al fedele il rispetto naturalmente dei principi cattolici, ma chiede anche, il rispetto in primis delle leggi statali. Il Marocco, fa un grande passo, a differenza di molti Paesi che abbiamo già studiato, quali Arabia Saudita e Iran, cerca di tenere insieme i due aspetti. - Diritti fondamentali: non abbiamo nessun tipo di richiamo nella Costituzione, per il rispetto della Sharia. - Articolo 18: i poteri pubblici si ispirano alla Costituzioni e alle leggi. Non c’è Sharia. - Articolo 19: parla di diritti fondamentali, quali uguaglianza, nessuna differenza fra uomo e donna, nessuna discriminazione. Sostanzialmente, non abbiamo nessun riferimento, dal punto di vista costituzionale, alla Sharia, ma nelle leggi sub- costituzionali, quindi diritto penale, diritto civile, diritto sulle successioni, abbiamo ancora qualche ostacolo e differenza. - Il monarca: viene definito dalla Costituzione, all’interno dell’articolo 41 , capo dei credenti. Egli veglia sul rispetto dell’Islam ed è garante del libero esercizio dei culti. Il monarca è anche Presidente del Consiglio superiore degli Ulema (dotti), è chiamato a studiare le questioni inerente alla religione islamica. Il Consiglio degli Ulema è l’unico organo abilitato a pronunciare decisioni importanti in base alla religione, esempio punizioni religiose. L’Articolo 42 afferma che, il monarca fa parte dei poteri dello Stato e che la Costituzione è la fonte suprema. I poteri del monarca non possono essere controllati da nessun organo statale. È considerato la guida suprema religiosa perché ritenuto discendente del profeta. - Divieto di revisione Costituzionale per religione: nell’ Articolo 175 viene affermato che per le disposizioni con oggetto la religione mussulmana, la forma monarchica dello Stato, la scelta democratica della Nazione e libertà e diritti fondamentali, non è possibile avere revisione costituzionale.