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La natura di un sistema giuridico islamico e l'esistenza di uno Stato islamico, attraverso lo studio di fonti storiche e costituzionali. sulla importanza del diritto islamico, Sharia, e il suo ruolo nella vita dei musulmani, oltre alla struttura politica di stati islamici come l'Iran, Arabia Saudita e Tunisia.
Tipologia: Appunti
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- L’ISLAM: Joseph Schacht, uno dei più autorevoli studiosi occidentali del diritto islamico, afferma che: “ è impossibile comprendere l’islam senza comprenderne il diritto (diritto inteso come sistema giuridico)”. Per sistema giuridico si intende l’insieme delle regole di diritto applicabili ad un gruppo sociale che non necessariamente è organizzato in STATO. Il gruppo sociale di cui stiamo trattando, non si da una forma di stato. Studiando il diritto costituzionale comparato, sappiamo che come oggetto di studio ha il fatto normativo, cioè la Costituzione. Se abbiamo una Costituzione, è esistente uno stato. Studiando gli stati in cui la maggioranza della popolazione è islamica, possiamo affermare quindi che esiste una forma di stato islamica? Riprendendo la frase di Joseph, parla di diritto, che rappresenta la sintesi del pensiero islamico e quindi se non si conosce il diritto islamico, non si conoscerà mai, e mai si capirà il vero modo di vivere islamico. L’islam è la seconda religione mondiale per numero di adesioni. La parola ISLAM significa sottomissione a Dio. - Le varie fasi originarie 1. Sistema tribale: l’islam nasce nella Penisola Arabica, territorio dell’attuale Arabia Saudita. Nasce nel sesto secolo d.c., quando nasce Maometto. In questo territorio pre islamico vigevano norme di tipo consuetudinario. Il sistema giuridico riguardava le singole tribù. L’individuo trovava protezione solo appartenendo a queste tribù. Se il singolo individuo non apparteneva ad una tribù, il sistema giuridico di queste norme con aveva rilevanza. Dentro le tribù gli individui ottenevano protezione, regole penali, diritto di successione, la famiglia, tutto ciò valeva per l’individuo perché appartenente ad una tribù e quindi alla comunità. Quindi la comunità nel sistema tribale era prima dell’individuo. 2. Nascita di Maometto: Maometto nasce introno al 562/572 a Mecca, da una ricca famiglia di mercanti. Rimane orfano molto giovane e fu affidato al nonno, e poi ad uno zio. Riesce a girare molto l’Arabia e a conoscere diverse realtà, sposa la zia rimasta vedova. L’islam nasce sulla base di rivelazioni che Maometto ebbe nel 610 durante un ritiro sul Monte Hira, dove gli appare l’Arcangelo Gabriele che lo invita a diventare messaggero e profeta di Dio. L’Arcangelo Gabriele incarica Maometto di rivelare agli uomini la volontà di Dio. Questa viene definita la notte del destino ( festeggiata nel Ramadan). Con la morte di Maometto nel 632, tutte queste rivelazioni terminano. Queste rivelazioni costituiscono il contenuto del Corano. 3. Nascita del Corano: il Corano è un libro scritto, contenente le rivelazioni di Maometto, libro considerato fondamentale, significa recitazioni. Il Corano fu scritto dopo la morte di Maometto, ed è considerato dai mussulmani la diretta parola e la letterale trascrizione della parola di Dio. Dato che il Corano è espressione dell’autorità suprema di Dio, nessun uomo può toccarlo, non può essere quindi modificabile. Le rivelazioni saranno trascritte in versetti chiamati ayyat, e raccolti in capitoli detti sure. 4. Nascita della Umma e della Sunna: Maometto ricevendo queste rivelazioni inizia a predicare, ma a Mecca le sue prediche non ebbero gran successo, così si spostò a Medina, città del profeta, nel 622,chiamato anno dell’egira, cioè anno dell’emigrazione, della fuga. Il 622 è considerato il primo anno nel calendario islamico. A Medina fu fondata la prima comunità dei fedeli, chiamata Umma. Questa comunità a differenza delle comunità tribali, che erano basate su rapporti di sangue, era basata su rapporti instaurati sulla base della religione, la credenza religiosa. Nel 630 Maometto torna a Medina, qui iniziò ad avere molti seguaci, ed inizia l’espansione dell’islam. Nella comunità islamica però, ci furono scissioni e contrasti, che dura tutt’ora. L’unico momento di grande unità di tutti i mussulmani, si ebbe solo quando c’era Maometto. I detti e i comportamenti di Maometto furono raccolti in un’altra opera, la Sunna.
La Umma è governata sulla base del consenso degli appartenenti alla comunità. Riconoscono Maometto come loro capo religioso e politico. Egli è detentore del potere ed esercita il potere con il consenso dei credenti.
5. Morte di Maometto e suoi successori: Muore Maometto nel 632, e quell’unità ancora rimane perché succedettero 3 califfi, amici di Maometto. Ma con l’elezione del quarto califfo, Alì, cugino di Maometto, iniziarono ad esserci contrapposizioni, il califfo venne ucciso e da qui si formano le due principali correnti:
- FASE DEL TACLID, fase dell’imitazione e conservazione Nell’undicesimo secolo emerge il periodo del Taclid , che significa imitazione o conformazione. Dato che nel periodo dell’ytiahad tutto ciò che poteva essere estratto e interpretato nel Corano e nella Sunna, è stato compiuto, nel periodo del Taclid i giuristi e gli interpreti non eseguiranno l’opera d’interpretazione ma eseguiranno l’ opera di conformazione e di ricerca su tutte le regole che sono state estratte e interpretate, quindi decidere quali applicare al caso concreto. Questa è ritenuta la fase conservativa, la fase che chiude il periodo di interpretazione e che rende intoccabile il diritto islamico. In questa fase le autorità pubbliche che detenevano il potere dovevano trovare risposte e dare regole per governare, quindi nasce una produzione normativa umana , diversa dalla produzione normativa sharidica, perché è posta da autorità pubbliche e legislatori. Questo complesso di produzione normativa umana è chiamato Canun. Quindi in questa fase del Taclid nasce il Canun , che è di origine umana e non di origine divina, sarebbe quello che noi chiamiamo diritto positivo. Il Canun, fino alla fine dell’impero ottomano, quindi fino al 800, è subordinato al Fiqh e alla Sharia. - FASE DEL CONTATTO CON L’OCCIDENTE Con la sconfitta dell’impero ottomano, i territori islamici iniziano un contatto con l’Occidente, e nascono gli stati nazione. Questi stati nazionali si rifacevano comunque al diritto islamico, ma iniziano ad emergere problemi di adattamento. Così il diritto posto dalle autorità pubbliche, Canun , e il diritto islamico classico, Sharia , iniziano a scontrarsi. Quindi avremmo:
- Modalità di scelta del Califfo: 3 metodi usati nei primi 3 secoli - Sistema Baìa: l’elezione del Califfo veniva fatta dall’élite della comunità, cioè le persone più importanti, come i rappresentanti della Umma o i notabili. Alcuni parlano di metodo democratico , perché si tratta di legittimazione popolare, ma in realtà così non è perché per legittimazione popolare si intende sovranità in capo al popolo, cosa che invece nella comunità islamica è in capo ad Allah. - Sistema a designazione diretta del predecessore: l’elezione del Califfo viene fatta dal Califfo in carica, sceglie il suo predecessore. - Occupazione con la forza: questa è una situazione legittimata dal principio: “tirannia meglio che anarchia, meglio potere che assenza di potere”. Quindi nel diritto islamico esiste solo la forma del Califfato. L’assenza di una vera e propria forma organizzativa lascia aperta la possibilità dell’assunzione di una qualsiasi forma, anche quelle autoritarie. L’unico limite è il rispetto assoluto della Sharia, la legge basica e fondamentale. - I DIRITTI INDIVIDUALI NELL’ISLAM Tutto viene da Dio, quindi anche i diritti individuali vengono da egli. Abbiamo però varie differenze: 1. differenze di diritti fra chi appartiene alla Umma e chi non appartiene alla Umma: Per chi appartiene alla Umma, riceve protezione e tutela, gli spetteranno più diritti rispetto a chi non appartiene. Per chi non appartiene alla Umma (non islamici) abbiamo un’ulteriore distinzione: i dimmi, cioè quelli citati nel libro (Corano), cristiani ed ebrei, sono soggetti a più diritti rispetto a chi non è citato nel libro. Essi possono pagare un costo per esercitare il culto e avere più diritti. 2. Differenze di diritti fra uomo e donna: L’uomo ha più diritti rispetto alla donna, ad esempio la donna non può diventare Califfo. - FASE DEL CONTATTO CON L’OCCIDENTE Nel 800 il mondo islamico viene a contatto con l’Occidente e con i suoi principi cardine. Nascono gli stati-nazione che però si trovano davanti a due realtà/problemi: 1. da una parte c’è la Sharia, che è composta da un sistema giuridico chiuso che può essere cambiato solo con certe regole, cioè riaprendo, con il consenso di tutti, la fase interpretativa. 2. Dall’altra parte ci sono i principi cardine degli stati occidentali. - RISOLUZIONE DEL CONTRASTO FRA DIRITTO STATALE (CANUN) E DIRITTO ISLAMICO CLASSICO (SHARIA) Questo problema viene risolto diversamente in vari Paesi: - IRAN - ARABIA SAUDITA - MAROCCO - TUNISIA 1. COSTITUZIONE IRANIANA DEL 1979: La Costituzione iraniana del 1979 fa seguito alla rivoluzione islamica appunto del 1979. Questa Costituzione si apre con un lungo preambolo che anticipa l’articolato. Si apre con un pensiero a Dio: “nel nome di Dio misericordioso, compassionevole”. - Nel preambolo: il preambolo afferma che la Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran è basata su principi e precetti islamici. Poi parla dell’Imam che ha potere politico e religioso.
3. Base comune: prevalenza del diritto islamico che viene portato nel diritto statale. 3. COSTITUZIONE MAROCCHINA 2011 Questa Costituzione cerca di dare risposta al problema del contatto con l’Occidente e con i suoi principi, e al problema della nascita degli Stati-Nazione. - Principi che emergono in questa Costituzione: - Articolo 1: l o Stato viene definito come Monarchia Costituzionale, democratica, parlamentare e sociale. Abbiamo la separazione dei poteri. Fa riferimento alla religione mussulmana moderata. - Articolo 2: si afferma che la sovranità appartiene alla Nazione. Riprende la terminologia francese, la nazione. Questo articolo però, deve essere letto assieme all’articolo 3 che dice che l’Islam è la religione dello Stato, che garantisce a tutti il libero esercizio dei culti. Quindi possiamo dire che non siamo di fronte ad una teocrazia, ma si tratta di uno stato confessionale, non c’è Sharia, l’Islam è religione di Stato e non legge dello Stato. C’è una sorta di conflitto fra sovranità popolare e Islam come religione Stato, ma si ha prevalenza del diritto statale rispetto al diritto islamico. Lo Stato, essendo l’Islam religione di Stato, deve garantire e assicurare il rispetto dell’Islam. Le difficoltà di armonizzazione fra diritto islamico e diritto statale, derivano dal fatto che l’Islam non distingue cittadino e fedele, a differenza, ad esempio, della religione cattolica che distingue invece fedele e cittadino, la religione cattolica chiede al fedele il rispetto naturalmente dei principi cattolici, ma chiede anche, il rispetto in primis delle leggi statali. Il Marocco, fa un grande passo, a differenza di molti Paesi che abbiamo già studiato, quali Arabia Saudita e Iran, cerca di tenere insieme i due aspetti. - Diritti fondamentali: non abbiamo nessun tipo di richiamo nella Costituzione, per il rispetto della Sharia. - Articolo 18: i poteri pubblici si ispirano alla Costituzioni e alle leggi. Non c’è Sharia. - Articolo 19: parla di diritti fondamentali, quali uguaglianza, nessuna differenza fra uomo e donna, nessuna discriminazione. Sostanzialmente, non abbiamo nessun riferimento, dal punto di vista costituzionale, alla Sharia, ma nelle leggi sub- costituzionali, quindi diritto penale, diritto civile, diritto sulle successioni, abbiamo ancora qualche ostacolo e differenza. - Il monarca: viene definito dalla Costituzione, all’interno dell’articolo 41 , capo dei credenti. Egli veglia sul rispetto dell’Islam ed è garante del libero esercizio dei culti. Il monarca è anche Presidente del Consiglio superiore degli Ulema (dotti), è chiamato a studiare le questioni inerente alla religione islamica. Il Consiglio degli Ulema è l’unico organo abilitato a pronunciare decisioni importanti in base alla religione, esempio punizioni religiose. L’Articolo 42 afferma che, il monarca fa parte dei poteri dello Stato e che la Costituzione è la fonte suprema. I poteri del monarca non possono essere controllati da nessun organo statale. È considerato la guida suprema religiosa perché ritenuto discendente del profeta. - Divieto di revisione Costituzionale per religione: nell’ Articolo 175 viene affermato che per le disposizioni con oggetto la religione mussulmana, la forma monarchica dello Stato, la scelta democratica della Nazione e libertà e diritti fondamentali, non è possibile avere revisione costituzionale.