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diritto costituzionale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Costituzionale

riassunto diritto costituzionale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

Caricato il 18/01/2026

tytzywg96k
tytzywg96k 🇮🇹

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DIRITTO COSTITUZIONALE
Cap.1 Dove esiste la società, lì esiste il diri@o.
Diri$o è un fenomeno sociale, dove c’è società, li esiste il diri$o deve impedire la disgregazione
della società, incen:vando i comportamen: buoni e disincen:vando i comportamen: ca<vi. Il
diri$o è una regola e un insieme di regole. È una regola posi:va, posta dagli uomini e non recepita
da una realtà metafisica. diri$o= insieme di regole che governano la società
GIUSNATURALISMO: cosi come vi è un ordine naturale fisico, cosi vi sarebbe un ordine naturale tra
i rappor: umani. Tali leggi del diri$o naturale, proprio perché universalmente valide, dovrebbero
essere giuste, imparziali, adeguate e eque.
Approccio del giusnaturalismo è LASSOLUTISMO FILOSOFICO che consiste nella convinzione che
esiste una sola risposta vera, e che qualunque altra risposta diversa da quella considerata vera
rappresen: un errore da eliminare perché dannoso. —> giusnaturalismo ontologico 2 versioni:
1. Giusnaturalismo fenomenologico —> sancisce la necessità del legame tra il diri$o posi:vo e la
natura della cosa che esso va a disciplinare, differenza del giusnaturalismo ontologico
amme$e che il diri$o naturale non può non essere immutabile immutabile) in quanto
storicizzato.
2. Giusnaturalismo deontologico —> collega la validità del diri$o posi:vo al rispe$o e alla
realizzazione dei valori e:co-sociali di una società ritenendo ingiusto un diri$o posi:vo che
non realizzi tali scopi.
GIUSPOSITIVISMO: si pone di fronte alla gius:zia e alla natura della cosa, ai valori in una posizione
neutrale, non considera il diri$o posi:vo in termini di gius:zia ma in termini di validità.
Esiste solo il diri$o posi:vo. Il posi:vismo applica al fenomeno giuridico il metodo scien:fico —> il
posi:vismo giuridico ri:ene possibile uno studio scien:fico del diri$o come fenomeno a se.
Per il posi:vismo non esiste un diri$o naturale, valido in ogni luogo e in ogni tempo ma esistono
soltanto i concre: diri< posi:vi, validi in un dato luogo e tempo.
Concezione del diri$o:
-TEORIE FORMALISTE/NORMATIVISTICHE —> quelle da noi recepite, la regola di diri$o (norma) è
considerata un Prius, logico ed effe<vo, viene prima rispe$o alla realtà che essa deve
disciplinare
-TEORIE ANTIFORMALISTICHE —> realis:che, sostanziali, is:tuzionali, decisionis:che:
considerano la realtà da disciplinare, il fa$o come Prius rispe$o alla regola
Elemento in comune tra tu$e—> prendono in considerazione il diri$o posi:vo ossia posto in
essere.
Cara$eri salien: del diri$o posi:vo sono:
Temporale —> vive nel tempo, può subire alterazioni a differenza del diri$o naturale,
stre$amente collegato al contesto in cui sorge e alle vicende ineren: alla sua concreta efficacia.
Spaziale —> necessita di uno spazio giuridico: l’azione umana è sempre riferita ad un dato
ordinamento e avviene sempre in un determinato luogo.
Modale —> individua e disciplina le sue fon: autonomamente, regola la sua produzione,
stabilendo quali manifestazioni esteriori della realtà sensibile debba riconoscersi cara$ere della
giuridicità.
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DIRITTO COSTITUZIONALE

Cap.1 Dove esiste la società, lì esiste il diri@o. Diri$o è un fenomeno sociale, dove c’è società, li esiste il diri$o deve impedire la disgregazione della società, incen:vando i comportamen: buoni e disincen:vando i comportamen: ca<vi. Il diri$o è una regola e un insieme di regole. È una regola posi:va, posta dagli uomini e non recepita da una realtà metafisica. diri$o= insieme di regole che governano la società GIUSNATURALISMO: cosi come vi è un ordine naturale fisico, cosi vi sarebbe un ordine naturale tra i rappor: umani. Tali leggi del diri$o naturale, proprio perché universalmente valide, dovrebbero essere giuste, imparziali, adeguate e eque. Approccio del giusnaturalismo è L’ASSOLUTISMO FILOSOFICO che consiste nella convinzione che esiste una sola risposta vera, e che qualunque altra risposta diversa da quella considerata vera rappresen: un errore da eliminare perché dannoso. —> giusnaturalismo ontologico 2 versioni:

  1. Giusnaturalismo fenomenologico —> sancisce la necessità del legame tra il diri$o posi:vo e la natura della cosa che esso va a disciplinare, differenza del giusnaturalismo ontologico amme$e che il diri$o naturale non può non essere immutabile (è immutabile) in quanto storicizzato.
  2. Giusnaturalismo deontologico —> collega la validità del diri$o posi:vo al rispe$o e alla realizzazione dei valori e:co-sociali di una società ritenendo ingiusto un diri$o posi:vo che non realizzi tali scopi. GIUSPOSITIVISMO: si pone di fronte alla gius:zia e alla natura della cosa, ai valori in una posizione neutrale, non considera il diri$o posi:vo in termini di gius:zia ma in termini di validità. Esiste solo il diri$o posi:vo. Il posi:vismo applica al fenomeno giuridico il metodo scien:fico —> il posi:vismo giuridico ri:ene possibile uno studio scien:fico del diri$o come fenomeno a se. Per il posi:vismo non esiste un diri$o naturale, valido in ogni luogo e in ogni tempo ma esistono soltanto i concre: diri< posi:vi, validi in un dato luogo e tempo. Concezione del diri$o:
  • (^) TEORIE FORMALISTE/NORMATIVISTICHE —> quelle da noi recepite, la regola di diri$o (norma) è considerata un Prius, logico ed effe<vo, viene prima rispe$o alla realtà che essa deve disciplinare
  • (^) TEORIE ANTIFORMALISTICHE —> realis:che, sostanziali, is:tuzionali, decisionis:che: considerano la realtà da disciplinare, il fa$o come Prius rispe$o alla regola Elemento in comune tra tu$e—> prendono in considerazione il diri$o posi:vo ossia posto in essere. Cara$eri salien: del diri$o posi:vo sono:
  • Temporale —> vive nel tempo, può subire alterazioni a differenza del diri$o naturale, stre$amente collegato al contesto in cui sorge e alle vicende ineren: alla sua concreta efficacia.
  • Spaziale —> necessita di uno spazio giuridico: l’azione umana è sempre riferita ad un dato ordinamento e avviene sempre in un determinato luogo.
  • Modale —> individua e disciplina le sue fon: autonomamente, regola la sua produzione, stabilendo quali manifestazioni esteriori della realtà sensibile debba riconoscersi cara$ere della giuridicità.

IL POSITIVISSIMO FORMALE: si cara$erizza per l’idea che il diri$o e la scienza del diri$o non sono totalmente riconducibili ad una dimensione fa$uale, se consideriamo uno qualunque dei fa< considera: come diri$o si dis:nguono 2 elemen::

  1. L’ATTO SENSORIALMENTE PERCEPIBILE —> si svolge nello spazio e nel tempo
  2. IL SIGNIFICATO GIURIDICO DELL’ATTO —> es. uccisione di un uomo (fa$o) ha significato diverso se l’azione compiuta è stata compiuta da un sicario mafioso oppure in esecuzione di una sentenza capitale legalmente pronunciata da un giudice. ==> il diri$o, in quanto fenomenologia autonoma, non si limita a descrivere ma qualifica i fa< e prescrive un comportamento a dei sogge<, collegando al comportamento opposto delle conseguenze nega:ve che prendono il nome di sanzioni. La dimensione propria del diri$o viene individuata nel dover essere e non nell’essere Il principio di funzionamento del diri$o in quello di imputazione, cioè di iscrizione di un fa$o ad un sogge$o: “dato A, deve essere B”. Si contrappongono:
  • (^) teoria esposi:va —> ciò che il diri$o è
  • (^) Teoria del diri$o censoria —> ciò che il diri$o dovrebbe essere La regola del diri$o può essere ignorata dal des:natario e ciò rende necessario il ricorso alla sanzione; al contrario la regola di natura è necessariamente rispe$ata, non esiste per il des:natario alcuna possibilità di so$rarvisi Una norma può essere valida o invalida, ossia esistente o meno nell’ordinamento considerato. Il SISTEMA GIURIDICO è l’insieme delle reciproche relazioni formali delle norme costruite per livelli gerarchici che condizionano il conce$o di validità. Il diri$o nell’o<ca norma:vista è un fenomeno autonomo, governato dal principio d’imputazione e che si a$ua tramite un procedimento di progressiva specificazione, che procede dall’alto verso il basso, a$raverso schemi norma:vi sempre più concre:, sino ad arrivare a quelle norma:ve individuali che sono la sentenza giudiziaria, il provvedimento amministra:vo ed il negozio giuridico. Non è plausibile per un norma:vista associare l’esistenza del fenomeno giuridico al rispe$o di determina: valori, ciò equivarrebbe a sostenere che è diri$o solo quello che consideriamo buono, mentre ciò che consideriamo ca<vo non è diri$o. Esistono solo norme valide o invalide Teoria an:formalis:che —> teorie che danno la priorità logica e assiologica, nel divenire del diri$o al fa$o sulla norma. Teorie giuridiche an:formalis:che
  • DECISIONISMO —> ri:ene che la conformità alla legge non esaurisce più il problema della giustezza della decisione. Per i giuris: sostanziali e i decisionis: il diri$o nasce esclusivamente dalla decisione del detentore del potere sovrano. La decisione del sovrano va rispe$ata non perché giusta ma perché proviene del sovrano
  • REALISMO —> a differenza del decisionismo al momento decisorio non c’è il sovrano ma un giudice. È diri$o solo quello statuito nella sentenza, il compito della scienza giuridica è quello di prevedere in quale direzione s’orienterà la scelta del giudice
  • ISTITUZIONALISMO O ISTITUZIONISMO —> l’essenza consiste nell’irriducibilità del fenomeno giuridico alla sola norma. Il conce$o di diri$o viene ricondo$o a quello di società, deve comprendere in sé il conce$o di ordine sociale come i concre: rappor: sociali lo fanno

mentre quella morale esige anche l’adesione interna. La norma giuridica è cara$erizzata da un :po par:colare di sanzione che le conferisce il :pico cara$ere della coercibilità. La sanzione è ogni conseguenza per un sogge$o, collegata al comportamento da lui tenuto rispe$o a quanto prescri$o da una norma. La sanzione giuridica è esterna, cioè proveniente da altri, mentre quella morale è una sanzione interna che consiste nel rimorso o pen:mento; è sanzione regolata cioè certa nell’esito e proporzionata alla violazione. A differenza della norma sociale, la cui sanzione esterna è cara$erizzata da incertezza e sproporzione, la sanzione giuridica è prevista in riferimento all’an, al quantum, al quid e al quomodo. 3 principali orientamen: delle teorie sulla forma logica delle norme giuridiche:

  1. "se X, allora Y", vale a dire che la norma svolgerebbe una funzione conosci:va, indicando che al comportamento X farà seguito la sanzione Y, quindi è rivolta I giudici chiama: a punire i comportamen: illegi<mi. (Jhering)
  2. "se X (comportamento vietato), allora deve essere Y (sanzione)”, vale a dire che la forza è interna alla norma, il cui ogge$o è la disciplina della forza, mentre nella versione precedente la forza è esterna alla norma in quanto strumento nelle mani dello Stato per assicurarne il rispe$o. (Kelsen)
  3. "se si dai il caso X, è obbligatoria la soluzione Y”. La conseguenza Y non è necessariamente una sanzione. Le norme giuridiche tendono a non presentarsi mai da sole ma legate ad altre norme insieme alle quali formano sistemi denomina: ordinamen:. L'ordinamento si può definire giuridico quando sono sanzionate la maggior parte delle norme che lo compongono e dunque esso è complessivamente assis:to dal requisito della coercibilità. (Alchourron e Bulygin) L’INTERPETAZIONE Nelle società primi:ve il diri$o era orale e basato sulla consuetudine (comportamen: ripetu: e costan:). Nei sistemi moderni prevale la forma scri$a per garan:re certezza sul contenuto delle norme. L’interpretazione serve a ricavare norme dalle disposizioni scri$e (gli enuncia: delle leggi). Disposizione = enunciato scri$o della legge. Norma = significato che si o<ene interpretando la disposizione. Dis:nzione: L’interpretazione a$ribuisce significato al testo. L’applicazione (sussunzione) è l’inquadramento del caso concreto nella norma già interpretata. L’integrazione colma eventuali lacune del diri$o. TEORIE DELL’INTERPRETAZIONE
  4. Teoria cogni:va (formalis:ca) —> ogni disposizione ha un unico significato ogge<vo che l’interprete deve solo individuare. Nessuno spazio alla discrezionalità.
  5. Teoria sce<ca —> le disposizioni hanno più significa::
  • (^) Sce<co-radicale: le norme le crea l’interprete perché le disposizioni sono prive di significato.
  • (^) Sce<co-moderato: l’interprete sceglie tra più significa: possibili.
  1. Teoria mista (ecle<ca) —> a volte una disposizione ha un unico significato, altre volte più significa:. Evidenzia l’ambiguità e la vaghezza delle leggi nei casi difficili.

ARGOMENTI INTERPRETATIVI

Gli interpre: usano tecniche per gius:ficare le proprie scelte:

  • (^) Significato proprio delle parole: regole linguis:che e sintassi.
  • (^) A contrario: il legislatore ha de$o esa$amente ciò che voleva.
  • (^) Sistema:ci: si :ene conto del contesto norma:vo (es. combinamento disposto, sedes materiae, costanza/incostanza terminologica, prevalenza della legge speciale).
  • (^) Reduc:o ad absurdum: si escludono significa: che portano a conseguenze assurde.
  • (^) A for:ori: se una regola vale per un caso, vale ancora di più per un altro più grave o evidente.
  • (^) Inten:o legislatoris: si cerca la volontà del legislatore.
  • (^) Ra:o legis: si cerca lo scopo razionale della norma.
  • (^) Dissociazione: si riduce il campo della disposizione a una sola delle sub-fa<specie.
  • (^) Analogico: si applica la norma a casi simili (➤ analogia legis = estensione della norma simile; analogia juris = si ricava un principio generale).
  • (^) Legislatore economico: evitare doppioni norma:vi.
  • (^) Completezza giuridica: ogni comportamento deve avere una qualificazione giuridica.
  • (^) Coerenza giuridica: evitare contraddizioni tra norme.
  • (^) Naturalis:co: norme coeren: con la natura delle cose.
  • (^) Equita:vo: norme eque secondo il buon senso del giudice.
  • (^) Autorita:vo: riferimento a preceden: interpretazioni autorevoli. INTEGRAZIONE DEL DIRITTO Avviene quando manca una disciplina specifica per un caso. Si può usare solo dopo aver interpretato le disposizioni esisten:. È vietata (art. 14 Preleggi) per leggi penali e leggi eccezionali: non si possono applicare oltre i casi previs:. L’integrazione comporta una responsabilità poli:ca maggiore rispe$o alla mera interpretazione. l’interpretazione giuridica: è l’a<vità con cui si a$ribuisce un significato alle disposizioni scri$e (cioè gli enuncia: contenu: nei tes: norma:vi), così da ricavare da esse le norme giuridiche. Si dis:ngue da:
  • (^) Applicazione del diri$o: sussunzione del caso concreto nella fa<specie astra$a prevista dalla norma.
  • (^) Integrazione del diri$o: colmare eventuali lacune norma:ve. TECNICHE INTERPRETATIVE Descrivono come si fa l’interpretazione:
  • (^) Le$erale → basata sul significato proprio delle parole.
  • (^) Sistema:ca → considera la posizione della disposizione nell’ordinamento.
  • (^) Logica → si basa sull’intenzione del legislatore o sulla ra:o legis.
  • (^) Restri<va → restringe il significato rispe$o al senso comune.
  • (^) Estensiva → amplia il significato rispe$o al senso comune.
  • (^) Evolu:va → aggiorna il significato tenendo conto dei mutamen: sociali.
  • (^) PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO: principio di rigidità cos:tuzionale, della sovranità popolare, di irretroa<vità della legge, di conservazione degli a<, di certezza del diri$o
  • (^) PRINCIPI SETTORIALI: principio dell'autonomia privata per il diri$o civile, del giusto procedimento per il diri$o amministra:vo, disposi:vo per il diri$o processuale civile
  • (^) PRINCIPI DI UNA DATA MATERIA: principi fissa: dalle leggi statali nelle materie di competenza concorrente delle regioni
  • (^) PRINCIPI LEGISLATIVI: contenu: ricava: dalla legge ordinaria
  • (^) PRINCIPI COSTITUZIONALI: norme autoreferenziali di ampia portata che rappresentano gli elemen: fondan: e generali del nostro sistema giuridico-democra:co; regole giuridiche poste a fondamento di altre norme, trado$e esplicitamente o implicitamente in stru$ure prescri<ve DIFFERENZA TRE PRINCIPI E VALORI In una visione di :po posi:vista, se si perme$esse al giudice di decidere lui stesso il contenuto dei principi, questo significherebbe negare un aspe$o fondamentale del nostro sistema cos:tuzionale: cioè che solo la legge può regolare i casi concre: e i rappor: tra le persone. Il diri$o si dis:ngue dalla morale e dall’e:ca: ognuno ha il suo campo d’azione. Allo stesso modo si dis:nguono i principi giuridici (che fanno parte del diri$o) dai valori (che appartengono alla sfera e:ca). Una volta che sono state stabilite le regole giuridiche, queste non possono più essere messe in discussione in nome dell’e:ca. ORDINAMENTO GIURIDICO L'ordinamento giuridico è un sistema di norme che regolano la vita sociale. Esso può essere iden:ficato a$raverso due approcci:
  • (^) Deduzione: ogni norma deriva da una norma più generale
  • (^) Delegazione: ogni norma è prodo$a da un organo competente Esistono tre teorie principali sull'ordinamento giuridico:
  1. Teoria norma:vis:ca: l’ordinamento giuridico è un sistema di norme
  2. Teoria is:tuzionalis:ca: l'ordinamento giuridico è un'is:tuzione sociale
  3. Teoria intermedia: l’ordinamento giuridico è una sintesi di norme e di is:tuzioni Gli ordinamen: giuridici possono essere classifica: in:
  • Ordinamen: a fini generali: regolano tu$a la vita sociale
  • Ordinamen: a fini par:colari: regolano solo alcuni aspe< della vita sociale PRINCIPI (giuridici) VALORI Regola dal contenuto determinato e stabile Indefinito e mutevole, nel senso che assume significaP differenP in rapporto al contesto storico, agli individui, ecc. In quanto regola giuridica, può essere modificato solo uPlizzando le procedure aUraverso le quali è stato posto Sarebbe susceWbile di modificazioni di significato senza cambiare formalmente la disposizione testuale, ma intervenendo a livello interpretaPvo sui suoi contenuP
  • Ordinamen: interni: sono contenu: all’interno di un altro ordinamento
  • Ordinamen: esterni: sono indipenden:
  • Ordinamen: originari: esistono per propria forza, hanno in se stessi la loro legi<mazione (es. lo stato)
  • Ordinamen: deriva:: esistono in virtù di un altro ordinamento
  • Ordinamen: territoriali: sono lega: a un territorio specifico
  • Ordinamen: non territoriali: non sono lega: a un territorio specifico
  • Ordinamen: accentra:: capacità di costringere gli eventuali trasgressori è concentrato in un apparato
  • Ordinamen: diffusi: la capacità di costringere gli eventuali trasgressori e atomizzata LE PARTIZIONI DEL DIRITTO Il diri$o può essere classificato in:
  • (^) Diri$o pubblico: regole che riguardano tu< i ci$adini e lo Stato
  • (^) Diri$o privato: regole che riguardano i rappor: tra individui Il diri$o pubblico può essere suddiviso in:
  • DiriUo pubblico interno: ordinamento giuridico che opera nel proprio spazio giuridico (regole che governano lo stato e i suoi ci$adini)
  • (^) Diri$o cos:tuzionale: quella parte dell’ordinamento giuridico che regola la stru$ura fondamentale dello stesso
  • DiriUo pubblico internazionale: disciplina delle relazioni e dei rappor: tra diversi ordinamen: (regole che governano i rappor: tra sta:)
  • (^) Diri$o comunitario: rappresenta un corpus specifico di regole ricomprese all’interno del diri$o internazionale pubblico Altre branche del diri$o pubblico:
  • (^) Diri$o amministra:vo: regola i rappor: tra gli individui e l’apparato autoritario dell’ordinamento
  • (^) Diri$o finanziario: comprende le norme concernen: la raccolta, ges:one ed erogazione dei marezzi economici necessari per il perseguimento dei compi: e per l’espletamento delle funzioni che l’ordinamento riconne$e a determina: sogge<
  • (^) Diri$o tributario: riguarda il più specifico se$ore della raccolta dei mezzi economici tramite lo strumento dell'imposizione e della riscossione dei tribu:
  • (^) Diri$o penale: gruppo di norme che proibiscono impongono determinate condo$e ai consocia: (regole che governano i rea: e le pene)
  • (^) Diri$o processuale: parte dell'ordinamento che comprende norme rela:ve all'organizzazione e al funzionamento dell'a<vità giurisdizionale
  • (^) Diri$o ecclesias:co: tu$e le norme che riguardano il rapporto fra l'ordinamento e il fenomeno religioso in sé considerato
  • (^) Diri$o del lavoro: cara$ere in parte priva:s:co e in parte pubblicis:co, regole priva:s:che: disciplina generale dei contra< individuali; regole pubblicis:che: equilibrare i rappor: di forza e la contra$azione inter-partes. Il diri$o del lavoro viene suddiviso in tre par:: in senso stre$o (a<ene alla disciplina della formazione ed all’esecuzione del singolo contra$o di lavoro); diri$o sindacale (a<ene alla disciplina del fenomeno della contra$azione colle<va a$uata a$raverso
  1. Documentale: regole descri$e in un testo scri$o (es. libro)
  2. Formale: regole prescri<ve, nate da un processo ufficiale e formale
  3. Sostanziale: regolarità a cui si da valore norma:vo (cioè che dovrebbero valere)
  4. Materiale: regolarità descri<ve: come davvero funzionano i poteri, anche se non scri$o Concezioni descri<ve: mostrano “ciò che è” Concezioni prescri<ve: indicano “ciò che deve essere” Il diri$o cos:tuzionale si occupa di un insieme di norme prescri<ve, cioè regole che indicano come deve funzionare il potere pubblico. Queste norme sono riconoscibile grazie a segni formali e precisi (es. ar:coli della cos:tuzione italiana) IL COSTITUZIONALISMO MODERNO Il cos:tuzionalismo si basa sull’idea che la Cos:tuzione serva a limitare il potere per garan:re i diri< di libertà dei ci$adini. Questa idea nasce in età moderna, quando si comincia a vedere l’individuo come un valore in sé, diverso dal passato in cui il singolo era visto solo come parte del popolo (concezione organicis:ca). L’individualismo si afferma sopra$u$o dopo Umanesimo e Rinascimento, e diventa centrale con le grandi rivoluzioni moderne: inglese, americana e francese. RIVOLUZIONE INGLESE (1689) In Inghilterra il re da sempre era affiancato dai nobili che ne limitavano il potere. Già nel 1215 con la Magna Charta i nobili o$ennero garanzie contro il re, anche se non si parlava ancora di diri< individuali. Con la rivoluzione del 1689 (e il Bill of Rights) il potere del re viene limitato: il Parlamento deve autorizzare alcune decisioni, e si comincia a distribuire il potere tra diversi organi. Il cos:tuzionalismo inglese si fonda sulla tradizione e non sull’idea di un popolo che crea una nuova Cos:tuzione (non c’è un vero “potere cos:tuente”). RIVOLUZIONE FRANCESE (1789) In Francia si voleva rompere con il passato assolu:sta, ispirandosi alle idee di diri< naturali dell’uomo. Si afferma il principio che la sovranità appar:ene alla nazione, espressa tramite la legge (art. 4 Dichiarazione 1789: la legge è la volontà generale e ordina solo ciò che è giusto). Novità: nasce l’idea di un potere cos:tuente del popolo, cioè la capacità di darsi nuove regole fondamentali. RIVOLUZIONE AMERICANA (1776) I coloni inizialmente volevano solo conservare i loro diri<, poi rivendicarono l’indipendenza e un nuovo sistema rappresenta:vo. Si uniscono idee di diri$o naturale e di contra$o sociale. La Cos:tuzione limita il legislatore per proteggere i diri< (es. art. 1 Cost. 1791: divieto di leggi contro la libertà di religione, parola, stampa…). Nasce la Cos:tuzione rigida, modificabile solo con procedure speciali, e la gius:zia cos:tuzionale (i giudici controllano se le leggi rispe$ano la Cos:tuzione). Cos:tuzione-garanzia

- Nasce sopra$u$o con la rivoluzione americana: la Cos:tuzione serve a limitare il potere per

proteggere le libertà e impedire abusi.

- Si sente questa esigenza quando la società diventa più complessa (fine ‘800, masse popolari e

par:: di massa).

- Dopo la Seconda guerra mondiale, le Cos:tuzioni rigide e le Cor: cos:tuzionali diventano lo

strumento per proteggere diri< e limi: al potere. Cos:tuzione-indirizzo

- Nasce dalla rivoluzione francese: la Cos:tuzione non solo limita, ma guida l’azione dei poteri

pubblici verso obie<vi comuni (es. una società più giusta).

- Nelle Cos:tuzioni moderne ci sono ar:coli che indicano fini sociali, non solo limi:.

- Si afferma l’idea di libertà da (dalle ingerenze) e libertà di (realizzare qualcosa, raggiungere

obie<vi). Cap.2 Stato e forme di stato. Il diri$o cos:tuzionale disciplina la dimensione pubblica della vita in società. Lo Stato moderno si è sviluppato come superamento della stru$ura di potere medievale. La teoria della "ragion di Stato" ha l'obie<vo di realizzare la pace interna e la superiorità dello Stato. Lo Stato era l'azione giuridica che si iden:fica con un determinato :po di ordinamento, cara$erizzato da:

- Originarietà: non deriva la propria validità da alcun ordinamento superiore

- Con:nuità nel tempo: si concreta in una serie di norme generali ed astra$e, tendenzialmente

des:nate a durare senza limi: La nascita di nuovi Sta: può avvenire a$raverso formazione primaria (senza modificare gli ordinamen: esisten:) o formazione secondaria (con la modificazione di uno o più ordinamen: preesisten:). L'es:nzione degli Sta: può avvenire a$raverso:

- incorporazione: fusione di uno Stato con un altro

- Fusione: creazione di uno Stato federale

- Disgregazione: defini:va disgregazione di uno Stato

Lo stato può essere definito come la forma di organizzazione del potere poli:co cui spe$a l’uso legi<mo della forza su una comunità di persona all’interno di un determinato territorio. Lo stato è composto da:

• POPOLO: si differenzia dai conce<^ di:

- Nazione —> u:lizzato per esprimere la mera comunanza etnica

- Popolazione —> l’insieme di chi risiede in uno stato in un determinato momento (anche

stranieri). Popolo: risultato di un legame indipendente da circostanze più o meno temporanee e si concre:zza nel collegamento tra le diverse generazioni stabilito a$raverso la ci$adinanza, che si acquista con meccanismi automa:ci. A$ribuzioni della ci$adinanza:

  • (^) JUS SANGUINIS: discendenza da persone appartenen: allo stato
  • (^) JUS SOLI: nascita sul territorio statale
  • (^) Unica —> nessun altro può imporre leggi sullo stesso territorio
  • (^) Originaria —> lo stato non riconosce nessuno autorità superiore Si dis:ngue in:
  • (^) Sovranità interna —> potere dello stato di decidere all’interno del proprio territorio, sempre con limi: impos: del diri$o
  • (^) Sovranità esterna —> indipendenza dello stato rispe$o agli altri sta: nella comunità internazionale
  • (^) Sovranità territoriale —> lo stato ha il diri$o esclusivo di governare il proprio territorio e decidere liberamente come usare le sue risorse e organizzare la vita nazionale FORME DI STATO —> come sono organizza: i rappor: tra governan: e governa: È diversa dalla forma di governo, che riguarda come si esercita il potere poli:co nei ver:ci dello stato. Le forme di stato cambiano nella storia, e si classificano osservando:
  • (^) il rapporto tra stato e società civile (pubblico - privato)
  • (^) la fonte del potere poli:co (da dove proviene il potere)
  • (^) Il riconoscimento dei diri< e delle libertà Due grandi :pi:
  1. Stato democra:co:
  • (^) il potere è distribuito tra più sogge<
  • (^) il popolo è :tolare del potere poli:co
  • (^) riconosce e tutela i diri< e la libertà
  1. Stato autocra:co:
  • (^) il potere è concentrato in una sola persona o in pochi
  • (^) può assi mere diverse forme, anche opposte tra loro:
  • Di$atura: tu$o il potere in un solo organo
  • Regime autoritario: potere sostenuto con la forza per reprimere l’opposizione
  • Totalitarismo: un’unica ideologia ufficiale imposta con violenza, propaganda e controllo culturale e media:co, spesso con un par:to unico ORDINAMENTO FEUDALE Origini dell’ordinamento feudale
  • (^) Caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.): con la fine dell’Impero romano, in Europa si crea un vuoto di potere e di sicurezza.
  • (^) Affermarsi del feudalesimo (IX–XIV secolo): dal IX secolo fino al XIV secolo, il feudalesimo diventa il modo principale con cui si organizza la società e il potere. Come funzionava il sistema feudale
  1. Mancanza di uno Stato centrale unito
  • (^) Non esisteva un unico sovrano che comandasse dire$amente tu$o il territorio.
  • (^) La “sovranità” (il potere di fare leggi e imporre ordini) teoricamente spe$ava a imperatore o Papa, ma di fa$o era esercitata da mol: signori locali (i feudatari).
  1. Rappor: personali di fedeltà (“vassallaggio”)
  • (^) Il capo tribù (o colui che rivendicava un potere maggiore) non governava con un esercito centralizzato, ma si affidava ai “vassalli”, cioè i guerrieri più valorosi e fedeli.
  • (^) Un vassallo riceveva un feudo (cioè un territorio o una rendita) e in cambio doveva prestare servizi militari e altri servizi al signore che glielo aveva concesso.
  1. Ruolo dei vassalli
  • (^) Difesa del feudo: dovevano proteggere il territorio che gli era stato affidato.
  • (^) Riscuotere tribu:: potevano chiedere tasse o raccolta di prodo< (grano, bes:ame, ecc.) alle persone che vivevano nel feudo.
  • (^) Amministrare la gius:zia: decidevano sulle controversie locali e applicavano le leggi che spe$avano al signore.
  • (^) Esecuzione degli ordini: dovevano eseguire le dire<ve del signore in materia poli:ca e militare.
  • (^) Rappor: con vassalli minori (valvassori e valvassini): un vassallo più potente poteva avere a sua volta so$o di sé altri piccoli signori o guerrieri, ripetendo la stessa logica di scambio (terreno in cambio di fedeltà e servizio).
  1. Autonomia dei singoli feudi
  • (^) Ogni feudo era in gran parte indipendente:
  • (^) Le distanze tra un feudo e l’altro erano molto grandi.
  • (^) Le vie di comunicazione erano scarse e insicure.
  • (^) Chi governava il feudo (il feudatario) viveva in un castello, circondato dai suoi solda:, e decideva tu$o ciò che riguardava il territorio.
  • (^) Contadini e servi: al di so$o del feudatario c’erano i contadini.
  • (^) I contadini lavoravano la terra e davano parte del raccolto al signore.
  • (^) In cambio, il signore concedeva loro protezione e sicurezza (ad esempio difesa da invasioni o razzie di bande armate).
  • (^) Questo scambio di servizi e protezione era il cuore del sistema feudale.
  1. Cara$ere patrimoniale e priva:s:co
  • (^) Il re e i feudatari non dis:nguono i beni pubblici da quelli priva:: il feudo è considerato proprietà personale del signore.
  • (^) L’obie<vo principale non è il bene comune, ma la ges:one del patrimonio personale di ogni signore. Perché il feudalesimo non è uno Stato moderno
  • Assenza di un unico ordinamento sovrano: nessun’autorità capillare che controlli e faccia rispe$are leggi uniformi su tu$o il territorio.
  • Suddivisione del potere: il vero potere è parcellizzato perché ogni feudatario è quasi “un piccolo sovrano” nel suo territorio.
  • Rappor: di :po personale: la fedeltà si basa su rappor: personali (giuramen:), non su leggi scri$e e riconosciute in modo uniforme. Transizione verso lo Stato moderno
  • (^) Cambiamento a par:re dal XII secolo: con il passare dei secoli, sopra$u$o dal XII secolo in poi, emergono realtà comunali:
  • (^) Le ci$à e le “comuni” (unità autonome con proprio statuto) iniziano a organizzarsi in modo diverso: hanno regole scri$e, amministrazione interna e talvolta piccole milizie ci$adine.
  • Accentramento del potere: tu$o è nelle mani del sovrano, che non riconosce autorità superiori
  • Eliminazione degli organismi feudali intermedi
  • Legi<mazione divina del potere: il re governa perché scelto da Dio, non per volontà del popolo
  • Trasmissione ereditaria del trono, senza incertezze al momento della successione
  • Impersonalità del potere: non è più solo il re come persona a governare, ma la corona, un’is:tuzione
  • Nasce una burocrazia stabile: funzionari paga: e un esercito professionale mantenuto con le tasse
  • Assenza di diri< per i suddi:: il popolo non ha strumen: per difendersi dallo stato
  • Anche se il re può concedere qualche libertà, può toglierla in qualsiasi momento ==> non c’è uno stato di diri$o, dove le leggi limitano il potere del sovrano Situazione in Inghilterra e in Francia: Inghilterra —> l’assolu:smo si afferma solo con la dinas:a Tutor (XIV secolo), ma già nel secolo dopo perde forza Il re non può decidere tu$o da solo: per ques:oni importan:, serve l’approvazione del parlamento. ==> il potere è diviso tra più organi Francia —> l’assolu:smo si afferma pienamente Il re ha tu$o il potere, senza bisogno di approvazioni esterne LO STATO DI DIRITTO (LIBERALE) Crisi dello stato assoluto e il passaggio allo stato liberale di diriUo Cause comuni della crisi dell’assolu:smo:
  • (^) eccessiva pressione fiscale: dovuta ai cos: crescen: per mantenere eserci: permanen: e appara: burocra:ci complessi
  • (^) Rivendicazioni borghesi: la borghesi, sempre più ricca e influente, chiede diri< poli:ci e maggiore partecipazione, opponendosi ai privilegi di aristocrazia e clero Modalità e tempi del passaggio allo stato liberale:
  • Inghilterra —>
  • (^) passaggio precoce allo stato liberale grazie a: prima rivoluzione inglese (esecuzione Carlo I) e la gloriosa rivoluzione (fine della monarchia assoluta) Cause principali: i sovrani tudor tentano di rafforzare il potere assoluto, tradendo i pa< con la nobiltà; i privilegi si trasformano in diri<: si pongono limi: giuridici al potere sovrano
  • Sta: Uni: —>
  • (^) transazione rapida: con la guerra d’indipendenza della Gran Bretagna e la cos:tuzione di Filadelfia
  • (^) La società americana era composta da uomini liberi e indipenden:, senza le rigide divisioni sociali :piche dell’Europa
  • Europa con:nentale —>
  • (^) passaggio più trauma:co:
  • (^) in Francia, lo stato liberale nasce con la Rivoluzione del 1789, che elimina violentemente l’Ancien Régime
  • (^) Negli altri paesi, si afferma grazie alle conquiste napoleoniche a ai mo: liberali del 1848

“Stato di diri$o” —> due diversi significa::

  1. Concezione illuminis:ca (es. Kant) —> stato fondato sulla ragione e sul riconoscimento di diri< naturali universali
  2. Concezione giuspubblicis:ca tedesca —> stato fondato sulla legge posi:va, emanata dal legislatore; non esiste diri$o al di fuori della legge approvata Cara$eris:che dello stato liberale di diri$o
  3. Stato limitato dal diri$o —> il potere è limitato da norme giuridiche, tu< i pubblici poteri devono rispe$are la legge
  4. Principio di legalità dell’amministrazione —> l’amministrazione può agire solo entro i limi: stabili: dalle legge; i ci$adini possono ricorrer al giudice contro abusi del potere
  5. Rappor: stato-società regola: da riserva di legge —> l’amministrazione può intervenire solo nei casi previs: dalla legge, per proteggere la libertà dei ci$adini
  6. Rappresentanza poli:ca —> la sovranità non è più del re, ma della nazione, tu$avia lo stato liberale dell’o$ocento non è ancora democra:co: tutela principalmente gli interessi della borghesia
  7. Separazione dei poteri —>
  • (^) parlamento: fa le leggi (potere legisla:vo)
  • (^) governo: applica le leggi (potere esecu:vo)
  • (^) giudici: fanno rispe$are le leggi (potere giudiziario)
  1. Uguaglianza formale —> tu$o i ci$adini sono uguali davan: alla legge; le leggi non considerano situazioni personali per evitare privilegi
  2. Stato cos:tuzionale —> lo stato è fondato su una cos:tuzione scri$a che garan:sce:
  • (^) diri< individuali
  • (^) Separazione dei poteri Si dis:nguono:
  • (^) cos:tuzioni rigide —> superiori alla legge ordinaria
  • (^) Cos:tuzioni concesse dal sovrano —> sullo stesso piano della legge (stato legisla:vo) LO STATO DI DIRITTO (LIBERAL) DEMOCRATICO Democrazia vuole dire le$eralmente potere del popolo sul popolo, quindi governo del popolo: il potere appar:ene ai ci$adini, che lo esercitano scegliendo i propri rappresentan: (es. parlamento). Il popolo è il vero :tolare della sovranità, anche se la delega temporaneamente ai rappresentan: ele<. 2 :pi di democrazia:
  1. Democrazia dire$a (degli an:chi): :pica della Grecia an:ca (atene) - i ci$adini prendevano dire$amente le decisioni poli:che in assemblee - funzionava solo in piccole comunità, dove partecipavano solo pochi (esclusi schivi, donne e stranieri) - l’individuo era considerato importante solo se partecipava alla poli:ca
  2. Democrazia rappresenta:va (dei moderni): :pica degli sta: moderni - i ci$adini eleggono rappresentan: che decidono al posto loro - include molte più persone nel processo
  • (^) Presenza di un parlamento ele<vo: tu$e le forze poli:che devono poter accedere, rispe$ando le regole ele$orali stabilite dall’ordinamento
  • (^) Tutela dei diri< sogge<vi di libertà: come ad esempio la libertà di manifestare il proprio pensiero
  • (^) Decentramento burocra:co e autonomia poli:ca: le funzioni pubbliche devono essere distribuite anche tra organi periferici, non solo centrali
  • (^) Riconoscimento di determina: poteri alla minoranza: come la possibilità di presentare disegni di legge, chiedere la discussione in aula o proporre un referendum
  • (^) A$enuazione della divisione tra stato e società, fra poli:ca ed economia: l’economia è “mista”, cioè fondata su interven: sia pubblici che priva:, specialmente dove l’inizia:va privata non è sufficiente a garan:re interessi colle<vi ORDINAMENTI DI CIVIL LAW ED ORDINAMENTI DI COMMON LAW Rilevante differenza all'interno del cara$ere della democrazia si manifestano anche nel modo in cui è stru$urato il catalogo delle fon: del diri$o dis:nguendo due grandi modelli:
  • (^) Ordinamento civil law —> ordinato secondo uno schema tendenzialmente chiuso, con le fon: del diri$o determinate a priori, anche se possono esistere fon: a:piche - viene a$ribuito un ruolo centrale agli a< legisla:vi, nel rispe$o del principio di legalità - al ver:ce del sistema si trova una cos:tuzione rigida, che vincola sia il potere esecu:vo sia quello giudiziario - la stru$ura norma:va punta a limitare la discrezione dei giudici e a garan:re certezze e prevedibilità del diri$o
  • (^) Ordinamento common law —> cara$erizzato da un ampio spazio per le norme non scri$e, in par:colare per la consuetudine, che può aumentare la libertà di giudizio dei giudici - il diri$o giurisprudenziale ha un peso notevole, a volte parallelo a quello del diri$o parlamentare - vige il principio dello stare decisis, cioè l’obbligo per i giudici di conformarsi ai preceden: delle cor: superiori su ques:oni analoghe - questo principio garan:sce un certo grado di uniformità nelle decisioni, e quindi certezza del diri$o LO STATO SOCIALE O WELFARE STATE Lo Stato sociale rappresenta l’aspe$o sociale dello Stato democra:co di diri$o e consiste nell’insieme degli interven: pubblici vol: a correggere le disuguaglianze del sistema economico liberale, promuovendo l’uguaglianza sostanziale a$raverso la redistribuzione della ricchezza. Non si tra$a di un sistema giuridico autonomo, ma di un’integrazione dello Stato di diri$o con finalità solidaris:che. Il Welfare State si configura come un’evoluzione dello Stato liberale, che viene integrato da principi di solidarietà :pici dello Stato sociale. Tu$avia, se lo Stato sociale fosse privo delle stru$ure dello Stato di diri$o, potrebbe sfociare in regimi totalitari, come avvenuto negli ordinamen: socialis:. Lo Stato sociale come Stato interven:sta Con l’ascesa dei par:: di massa, aumenta la frammentazione sociale e lo Stato è chiamato a intervenire per garan:re uguaglianza reale tra i ci$adini (interven:smo sociale). L’intervento avviene in vari ambi::
  • Diri$o del lavoro: differenziazione rispe$o al diri$o privato per tutelare i lavoratori.
  • Servizi essenziali: garan:sce beni fondamentali come istruzione e sanità.
  • Sicurezza sociale: is:tuisce forme di assistenza, previdenza e protezione sociale. Si afferma anche un interven:smo economico, tramite:
  • (^) Inves:men: pubblici dire< o indire< (finanziamen:, defiscalizzazioni, ammor:zzatori sociali).
  • (^) Creazione di imprese pubbliche o partecipate dallo Stato. Ques:one sociale e confronto con i totalitarismi Lo Stato sociale pone la “ques:one sociale” (cioè il problema dell’uguaglianza sostanziale) all’interno del sistema liberale. Al contrario, i regimi totalitari del Novecento (nazismo, fascismo e comunismo) sono anch’essi risposte alla ques:one sociale, ma con profonde differenze:
  • (^) Stato socialista: mira alla democrazia sostanziale, prevede la scomparsa di diri$o e Stato nella futura società comunista.
  • (^) Regimi fascista e nazista: rafforzano le stru$ure giuridiche e statali, ma negano totalmente la democrazia, sia formale che sostanziale. LO STATO TOTALITARIO O AUTORITARIO —> riguarda i regimi ultranazionalis: arrerma:: in Europa tra le due guerre : Fascismo (Italia, 1922-1943) e Nazionalsocialismo (Germania, 1933-1945) Mo:vi dell’instaurazione: fragilità delle is:tuzioni democra:che - statalismo eccessivo dello stato di diri$o - necessità di un forte intervento statale in campo economico Ideologia autoritaria
  • (^) valore centrale: la colle<vità nazionale, non l’individuo (come nello stato liberale)
  • (^) l'individuo è subordinato allo stato —> lo stato non serve all’uomo, ma l’uomo serve lo stato Differenze nella concezione di “nazione”:
  • Fascismo: —> nazione = stato —> lo stato è un’unità poli:ca, morale ed economica
  • Nazionalsocialismo —> nazione = comunità popolare —> intesa in senso biologico/razziale, come razza omogenea CARATTERI DEI REGIMI TOTALITARI
  1. Legi<mazione carisma:ca del potere: Führer (Hitler) e il Duce (Mussolini) presenta:. Come guide eccezionali, depositari di fiducia assoluta e des:na: a condurre la nazione alla sua affermazione
  2. An:pluralismo e An:democrazia: c’è un par:to unico, ogni altro par:to è considerato illegi<mo e non è ammessa nessuna opposizione
  3. Concentrazione delle pubbliche funzioni nelle mani del leader: assente (sia in Italia sia in germania) il principio di separazione dei poteri, inoltre il leader era capo del governo, dello stato e del par:to, con controllo su Parlamento e gius:zia
  4. Rappresentanza corpora:va: sos:tuisce la rappresentanza poli:ca e lo stato nega confli$o e pluralismo, favorendo una finta armonia sociale tra le categorie