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Diritto Costituzione, Appunti di Diritto Costituzionale

Riassunto manuale di diritto costituzionale corso B

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 16/02/2026

marta-masoni
marta-masoni 🇮🇹

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Lo studio del diritto costituzionale consiste nell’esame delle regole giuridiche che presiedono
all'individuazione , all’organizzazione e al funzionamento di un determinato gruppo sociale e
delle sue istituzioni. - Queste regole normalmente sono contenute nei testi che prendono il
nome di costituzioni.
ORDINAMENTO GIURIDICO = insieme organizzato delle norme , ogni gruppo stabile
come ad esempio lo stato tende a creare un proprio sistema di regole ovvero un proprio
ordinamento.
Il diritto non è solo un insieme di leggi scritte ma un fenomeno complesso che
comprende istituzioni,persone,regole e valori che servono per organizzare la vita
collettiva ; studiare un ordinamento giuridico significa capire come le norme si formano,
funzionano e si collegano tra loro.
Non bisogna limitarsi al proprio ordinamento a considerare anche gli altri ordinamenti
come quello internazionale e sovranazionale poiché tra i vari ordinamenti possono
esserci rapporti di collaborazione , conflitto e indipendenza .
CONCETTO DI STATO = Lo stato è un tipo particolare di ordinamento costituito da 3
ELEMENTI : - territorio - popolo- sovranità
Lo STUDIO DELLO STATO è centrale fin dall’antichità , nel corso del tempo si sono
sviluppate diverse forme di organizzazione politica
1. Nell'età feudale il potere era frammentato (signori, comuni,imperi)
2. Con l’età moderna si è passati alla centralizzazione e concentrazione del
potere nello stato sovrano che possiede il compito di governare be creare
leggi
3. AD OGGI esistono stati moderni e organizzazioni sovranazionali ( un
autorità , un potere o un'organizzazione si trova al di sopra delle singole nazioni
esercitando una giurisdizione che supera i confini e gli ordinamenti giuridici
nazionali )
4. Lo stato moderno NASCE quando la politica si rende autonoma dalla
religione ( storicamente il diritto è nato in stretta connessione con la religione
poiché nelle società arcaiche la norma giuridica coincideva con il precetto sacro
); con il tempo lo stato diventa indipendente e comincia ad esercitare un potere
proprio , separato da quello religioso— questa trasformazione avviene nel
‘600/700 in quanto si sviluppa l’idea che lo stato abbia un potere sovrano ovvero
indipendente da qualsiasi autorità superiore.
nello stesso periodo gli stati si organizzano secondo modelli propri basati su popolo,territorio e
sovranità la quale con il tempo cambia in quanto prima era concentrata nelle mani del re
mentre ad oggi ha una totale indipendenza con autonomia interna; nella società
contemporanea la sovranità non è assoluta come prima poiché gli stati collaborano tra di
loro ( U.E) : questo porta ad una limitazione reciproca della sovranità.
CONCETTO DI COSTITUZIONE : è IL DOCUMENTO CHE contiene i principi
fondamentali e le regole base su cui si forma lo stato ; considerata LEGGE DELLE
LEGGI ovvero quella che stabilisce come si creano e si applicano le altre norme
1. Formale : è il testo scritto che contiene le regole fondamentali dello stato
( costituzione italiana del ‘48)
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Lo studio del diritto costituzionale consiste nell’esame delle regole giuridiche che presiedono all'individuazione , all’organizzazione e al funzionamento di un determinato gruppo sociale e delle sue istituzioni. - Queste regole normalmente sono contenute nei testi che prendono il nome di costituzioni. ● ORDINAMENTO GIURIDICO = insieme organizzato delle norme , ogni gruppo stabile come ad esempio lo stato tende a creare un proprio sistema di regole ovvero un proprio ordinamento. Il diritto non è solo un insieme di leggi scritte ma un fenomeno complesso che comprende istituzioni,persone,regole e valori che servono per organizzare la vita collettiva ; studiare un ordinamento giuridico significa capire come le norme si formano, funzionano e si collegano tra loro. Non bisogna limitarsi al proprio ordinamento a considerare anche gli altri ordinamenti come quello internazionale e sovranazionale poiché tra i vari ordinamenti possono esserci rapporti di collaborazione , conflitto e indipendenza. ● CONCETTO DI STATO = Lo stato è un tipo particolare di ordinamento costituito da 3 ELEMENTI : - territorio - popolo- sovranità Lo STUDIO DELLO STATO è centrale fin dall’antichità , nel corso del tempo si sono sviluppate diverse forme di organizzazione politica

**1. Nell'età feudale il potere era frammentato (signori, comuni,imperi)

  1. Con l’età moderna si è passati alla centralizzazione e concentrazione del** potere nello stato sovrano che possiede il compito di governare be creare **leggi
  2. AD OGGI esistono stati moderni e organizzazioni sovranazionali (** un autorità , un potere o un'organizzazione si trova al di sopra delle singole nazioni esercitando una giurisdizione che supera i confini e gli ordinamenti giuridici nazionali ) 4. Lo stato moderno NASCE quando la politica si rende autonoma dalla religione ( storicamente il diritto è nato in stretta connessione con la religione poiché nelle società arcaiche la norma giuridica coincideva con il precetto sacro ); con il tempo lo stato diventa indipendente e comincia ad esercitare un potere proprio , separato da quello religioso— questa trasformazione avviene nel ‘600/700 in quanto si sviluppa l’idea che lo stato abbia un potere sovrano ovvero indipendente da qualsiasi autorità superiore. nello stesso periodo gli stati si organizzano secondo modelli propri basati su popolo,territorio e sovranità la quale con il tempo cambia in quanto prima era concentrata nelle mani del re mentre ad oggi ha una totale indipendenza con autonomia interna; nella società contemporanea la sovranità non è assoluta come prima poiché gli stati collaborano tra di loro ( U.E) : questo porta ad una limitazione reciproca della sovranità. ● CONCETTO DI COSTITUZIONE : è IL DOCUMENTO CHE contiene i principi fondamentali e le regole base su cui si forma lo stato ; considerata LEGGE DELLE LEGGI ovvero quella che stabilisce come si creano e si applicano le altre norme
  3. Formale : è il testo scritto che contiene le regole fondamentali dello stato ( costituzione italiana del ‘48)

2.Materiale : ovvero il modo effettivo in cui il potere politico è organizzato e funziona realmente Considerando l’aspetto storico nasce un movimento di cambiamento o fondazione dello stato = la costituzione rappresenta il patto fondamentale tra i cittadini e i poteri pubblici

Il concetto “ costituzione” diventa centrale nel XVIII sec. con la rivoluzione americana (1776) e la rivoluzione francese del (1789) in quanto esse affermano i principi di libertà,uguaglianza e diritti dell’uomo ed il limite del potere dello stato La costituzione ha una funzione garantista poichè serve a limitare il potere politico , a proteggere i diritti fondamentali ed a stabilire regole certe per l’esercizio del potere.

● CONCETTO DI REGOLA GIURIDICA = innanzitutto base dell’ordinamento giuridico , essa è una norma di comportamento che : impone un dovere o riconosce un diritto , è vincolante per tutti e ha forza obbligatoria in quanto se violata può comportare a sanzioni queste regole si distinguono da altri tipi di regole perchè’ : sono create da un’autorità competente ( esempio parlamento ); hanno validità generale e sono coattive in quanto si impongono anche contro la volontà del singolo. La funzione principale è assicurare ordine e convivenza pacifica nella società , stabilendo cosa è lecito e cosa è vietato. ● FONTI DEL DIRITTO = dato un determinato ordinamento giuridico , l’individuazione di quali siano le regole che lo compongono e governano passano attraverso la conoscenza delle sue fonti del diritto = atti e fatti dai quali deriva loa creazione , modificazione o l'eliminazione di regole riconosciute come giuridiche nell'ambito di riferimento

1. Fonti atto = derivano dalla volontà di un soggetto abilitato ( **_decreto o legge )

  1. Fonti fatto =_** derivano da eventi naturali o comportamenti materiali ( consuetudine ) ogni ordinamento ha proprie regole di riconoscimento QUINDI proprie fonti del diritto; classificazione delle fonti :
  • Atto/fatto
  • Scritte / non scritte
  • Legali / extra ordinem ( operano di fatto ma non previste nel sistema )
  • Natura /procedimento , forza o soggetto… nei moderni sistemi ed ordinamenti esistono MOLTE FONTI e possono entrare in conflitto : per questo servono dei criteri di risoluzione delle antinomie giuridiche ( principi che indicano quale norma prevale in caso di contrasto ) tra quelli maggiormente utilizzati troviamo :
  1. Criterio gerarchico : dove prevale la fonte di grado superiore
  2. Criterio cronologico : dove prevale la legge più recente
  3. Criterio di competenza : dove prevale la fonte competente a regolare la materia ( stato vs regione )
  4. Criterio di specialità: prevale la fonte speciale rispetto a quella generale anche se più vecchia ESSE POSSONO ENTRARE IN CONFLITTO quindi bisogna stabilire una gerarchia tra i criteri ( gerarchico , di competenza , specialità ed infine cronologica )

● L’ORDINAMENTO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

La nascita dello Stato moderno, fondato sul principio di sovranità, ha permesso la costruzione di un ordinamento internazionale basato sulla parità tra Stati, privi di rapporti gerarchici. I primi soggetti del diritto internazionale sono stati gli Stati, non gli individui, e solo successivamente si sono affermate anche le organizzazioni internazionali, create mediante trattati per perseguire interessi comuni.

Il diritto internazionale si compone di:

Diritto internazionale generale ( consuetudinario), vincolante per tutti gli Stati.

Diritto internazionale particolare (pattizio), vincolante solo per gli Stati che sottoscrivono il trattato.

Per lungo tempo l’ordinamento internazionale è rimasto poco strutturato e scarsamente efficace. Un primo passo verso una maggiore istituzionalizzazione è avvenuto nel XX secolo con la Società delle Nazioni, poi con l’ONU (1945), che persegue pace, cooperazione, autodeterminazione dei popoli e rispetto dell’eguaglianza sovrana.

● GLI ORDINAMENTI SOVRANAZIONALI EUROPEI

L’Europa rappresenta l’area più avanzata al mondo in termini di integrazione sovranazionale. Due sono i principali percorsi:

  1. quello dell’integrazione economico-politica, che dalle Comunità europee porta all’Unione europea;
  2. quello della tutela dei diritti, garantita dal Consiglio d’Europa attraverso la CEDU e la Corte EDU.

● L’ORDINAMENTO COMUNITARIO E LA NASCITA DELL’UNIONE EUROPEA

Le tre Comunità europee (CECA, CEE, Euratom) erano inizialmente normali organizzazioni internazionali, i cui poteri derivavano esclusivamente dai trattati istitutivi.

Con il tempo, però, l’ordinamento comunitario ha assunto caratteristiche qualitativamente nuove, diverse dal diritto internazionale classico:

● Effetto diretto delle norme europee negli ordinamenti nazionali.

● Primato del diritto europeo su quello interno incompatibile.

● Progressiva cessione di sovranità da parte degli Stati membri.

● Evoluzione verso l’Unione Europea, oggi fondata sul Trattato di Lisbona.

L’UE è quindi un ordinamento sui generis, né Stato federale né mera organizzazione internazionale, ma realtà sovranazionale dotata di istituzioni capaci di produrre norme vincolanti direttamente per gli Stati e per i cittadini.

● L’ORDINAMENTO CONVENZIONALE DELLA CEDU

Nel quadro del Consiglio d’Europa, la CEDU (1950) istituisce un sistema internazionale di tutela dei diritti dell’uomo. Secondo la Corte costituzionale (sentt. 348 e 349/2007):

● la CEDU non crea un ordinamento sovranazionale paragonabile all’UE;

● è un trattato internazionale multilaterale, che genera obblighi per gli Stati, ma non norme auto-applicative;

● le sue norme operano in Italia come norme interposte attraverso l’art. 117 Cost.

Tuttavia la CEDU è “speciale” rispetto agli altri trattati perché:

  1. prevede una Corte europea dei diritti dell’uomo, giudice sovranazionale con competenza obbligatoria;
  2. richiede agli Stati di adeguare la propria legislazione all’interpretazione della Corte EDU.

Il sistema è stato rafforzato dal Protocollo n. 11 (1998):

● abolizione della Commissione,

● Corte unica e permanente,

● ricorso individuale sempre possibile,

● competenza obbligatoria per tutti gli Stati membri.

cittadinanza dei genitori secondo la loro legge nazionale. È inoltre considerato cittadino il minore trovato nel territorio dello Stato se non si prova che abbia un’altra cittadinanza.

La cittadinanza e la filiazione sono regolate dall’art. 2: se il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione avvengono durante la minore età, il figlio acquista la cittadinanza automaticamente; se intervengono in età adulta, il soggetto conserva la cittadinanza già posseduta salvo dichiarazione di voler assumere quella derivante dalla filiazione.

La cittadinanza per adozione e per matrimonio è prevista dagli artt. 3 e 5: il minore straniero adottato da cittadino italiano la acquisisce automaticamente, mentre il coniuge straniero o apolide può ottenerla a determinate condizioni, legate al tempo e alla regolarità della residenza.

La cittadinanza per discendenza o per nascita in Italia può essere acquisita dallo straniero o apolide discendente da cittadino italiano entro il secondo grado, al verificarsi di specifiche condizioni: servizio militare per l’Italia, assunzione di impiego pubblico statale o residenza legale da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età, con dichiarazione di volontà. Lo straniero nato in Italia può invece diventare cittadino se ha risieduto legalmente e senza interruzioni fino ai 18 anni e dichiara di voler acquisire la cittadinanza entro un anno: si tratta della disciplina degli “stranieri di seconda generazione”, considerata molto restrittiva e al centro di un acceso dibattito politico.

La cittadinanza concessa con decreto è regolata dall’art. 9, che prevede la possibilità di attribuirla per naturalizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dell’interno. Fra i requisiti previsti vi sono: tre anni di residenza per i discendenti di cittadini o per i nati in Italia; cinque anni per gli adottati maggiorenni o per gli apolidi; quattro anni per i cittadini dell’Unione europea; dieci anni per gli stranieri extracomunitari. È inoltre possibile concederla per eminenti servizi resi allo Stato o in caso di eccezionale interesse nazionale. Il decreto produce effetti solo dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione.

La pluralità di cittadinanze è ammessa dall’art. 11, che consente al cittadino italiano di mantenere la cittadinanza anche quando ne acquisti un’altra, salvo possibilità di rinuncia se residente all’estero. Le norme sulla perdita e il riacquisto della cittadinanza sono disciplinate dagli artt. 12 e 13.

Le modifiche recenti includono la legge n. 94/2009, che ha introdotto l’obbligo di allegare certificazioni ai fini delle istanze di cittadinanza e il contributo di 250 euro; e il d.l. 113/2018, che ha introdotto requisiti linguistici per l’acquisto ai sensi degli artt. 5 e 9 e ipotesi di revoca della cittadinanza per determinati reati.

La condizione giuridica dello straniero trova fondamento nell’art. 10 Cost., che prevede l’adeguamento al diritto internazionale generale, la regolazione legislativa in conformità ai trattati internazionali, il diritto d’asilo e il divieto di estradizione per reati politici, salvo il genocidio. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha progressivamente affermato il

carattere universale dei diritti inviolabili dell’uomo, riconoscendoli anche allo straniero, come dimostrano sentenze quali la n. 105/2001 (sulla libertà personale) e la n. 40/2011 (sull’accesso ai servizi sociali).

I limiti al principio di parità riguardano essenzialmente lo status civitatis, cioè la sfera politica e alcuni diritti riservati ai cittadini. Tuttavia, la legge deve garantire sempre il nucleo minimo dei diritti fondamentali, potendo modulare in modo ragionevole le condizioni aggiuntive per l’accesso a prestazioni e servizi.

Il Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) rappresenta oggi la principale normativa sulla condizione dello straniero, distinguendo numerose situazioni — lavoro subordinato, autonomo, stagionale, studio, ricerca, servizi sociali, sanità, previdenza — e prevedendo discipline diverse in funzione delle caratteristiche del soggiorno.

La tendenza evolutiva mostra un progressivo arricchimento della condizione del cittadino italiano con quella dell’Unione europea, e un contestuale avvicinamento della condizione dello straniero “regolare” a quella del cittadino, pur con i limiti già evidenziati. Resta però marcata la differenza tra stranieri regolari e irregolari: per questi ultimi la tutela si riduce al minimo essenziale dei diritti inviolabili, con ulteriori differenze fra chi è irregolare dall’inizio e chi lo diventa per sopravvenute circostanze (come la scadenza di un permesso).

● Forma di stato e di governo ( sbobinatura lezione 23 + questo) La forma di Stato indica il modo in cui si struttura il rapporto tra popolo, territorio e sovranità, e definisce i fini che lo Stato si propone di realizzare. Essa cambia nel tempo in relazione alle trasformazioni politiche, sociali ed economiche. Gli elementi costitutivi dello Stato sono tre: il popolo, il territorio e la sovranità. Il popolo rappresenta l’insieme dei cittadini e, nel corso della storia, si è passati dalla concezione del suddito a quella del cittadino titolare di diritti. La sovranità può essere intesa secondo due concezioni: la sovranità nazionale , nella quale il titolare formale è la Nazione e il Parlamento ne è rappresentante; e la sovranità popolare , nella quale i cittadini sono direttamente titolari della sovranità e la partecipazione politica assume un ruolo centrale. Il territorio rappresenta lo spazio entro il quale lo Stato esercita la sua autorità. La sovranità, infine, rappresenta il potere originario, supremo e indipendente dello Stato, sia al suo interno, dove esercita la supremazia sulle persone e sugli enti presenti nel territorio, sia verso l’esterno, dove si manifesta come indipendenza dagli altri Stati, pur venendo oggi influenzata dai processi di integrazione sovranazionale come l’Unione Europea.

Nel corso della storia si sono succedute diverse forme di Stato. Lo Stato assoluto concentra tutti i poteri nelle mani del sovrano e non riconosce né limiti giuridici né diritti garantiti ai sudditi. Lo Stato liberale nasce dopo le rivoluzioni del XVIII secolo e introduce la separazione dei poteri, il riconoscimento dei diritti civili e la centralità della legge come espressione della volontà generale, pur mantenendo un suffragio ristretto. Lo Stato democratico estende il suffragio a tutta la popolazione, valorizza la rappresentanza politica, il

attribuite mediante procedure effettivamente rappresentative della volontà popolare, e quindi del corpo elettorale. In astratto, le categorie “Stato democratico” e “Stato autoritario” sembrerebbero riferirsi solo a due modelli estremi: quello totalmente democratico e quello totalmente non democratico. Tuttavia, nella realtà occorre considerare una serie di fattori che consentono di collocare concretamente le diverse esperienze storiche lungo un continuum, più o meno vicino ai due estremi.

È importante osservare che anche Stati comunemente ritenuti pienamente democratici non prevedono l’elezione popolare diretta di tutte le cariche pubbliche: accanto a organi elettivi di primo grado, possono esservi organi eletti indirettamente (secondo o terzo grado) o organi non elettivi, talvolta necessariamente non elettivi, la cui legittimazione non deriva dal voto popolare, ma da competenze tecniche, funzioni di garanzia o di controllo. Non si può quindi pensare che la sovranità popolare implichi l’elettività assoluta di ogni posizione dell’ordinamento.

D’altra parte, anche Stati comunemente considerati autoritari spesso prevedono procedimenti elettivi formalmente corretti per il conferimento delle cariche pubbliche, ma tali procedure risultano svuotate di ogni autentico significato rappresentativo. Per questo motivo, la distinzione tra democratico e autoritario è complessa: nella scienza giuridica essa ha un significato specifico, che può differire da quello della scienza politica. Lo Stato autoritario, inoltre, non esaurisce tutte le forme possibili di Stato non democratico: dottrina e storia individuano anche lo Stato autocratico, teocratico, dittatoriale, totalitario, militare, ecc., con il rischio però di proliferare categorie descrittive non sempre conclusive.

Un secondo criterio di classificazione riguarda il grado di tutela accordata alle situazioni giuridiche individuali nei confronti del potere pubblico, dal quale derivano le figure dello Stato patrimoniale, dello Stato di polizia, dello Stato di diritto e dello Stato di diritto costituzionale. Anche questo criterio riflette l’evoluzione storica dei moderni ordinamenti liberaldemocratici, che, negli ultimi due o tre secoli, hanno ampliato progressivamente le garanzie individuali e l’impegno dello Stato nel promuovere il benessere collettivo. Tale processo non è stato uniforme né lineare: molti ordinamenti oggi democratici e fondati sul diritto costituzionale hanno attraversato fasi critiche, talvolta autoritarie, mentre questo tipo di classificazione non è strettamente legato alla struttura territoriale dello Stato.

Lo Stato patrimoniale , tipico delle fasi iniziali dello Stato moderno e del periodo feudale, si caratterizzava per la coincidenza tra patrimonio dello Stato e patrimonio del sovrano. Il potere era assoluto: il monarca poteva disporre dei beni pubblici come beni propri, anche mediante vendita o successione ereditaria. Mancavano garanzie giuridiche per i sudditi, e ogni concessione proveniva dall’arbitrio sovrano.

Nel XVIII secolo, il modello patrimoniale viene progressivamente superato dallo Stato di polizia , che non va inteso in senso repressivo, ma come ordinamento nel quale l’attività dei pubblici poteri si ispira a regole e procedure oggettive, legate allo sviluppo di un primo nucleo di diritto amministrativo. Pur non esistendo ancora un sistema di tutela giurisdizionale contro

l’amministrazione, aumenta lo spazio di interlocuzione del cittadino, nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico.

L’evoluzione prosegue con lo Stato di diritto , nel quale la legge acquista centralità e superiorità sugli atti dell’amministrazione. Il principio di legalità impone che sia la legge a determinare fini, contenuti e procedure degli atti amministrativi, mentre il cittadino ottiene la possibilità di ricorrere a un giudice terzo e imparziale contro gli atti della pubblica amministrazione. Nasce la giustizia amministrativa. Questo modello si afferma nel XIX secolo e si collega allo sviluppo dello Stato liberale.

Il perfezionamento dello Stato di diritto si realizza nel XX secolo con lo Stato costituzionale di diritto , definito dall’introduzione di costituzioni rigide, superiori alla legge, dal controllo di costituzionalità e dalla possibilità di tutela giurisdizionale anche contro atti legislativi o politici. Questo modello, nato in reazione alle esperienze autoritarie tra le due guerre mondiali, definisce gli ordinamenti costituzionali contemporanei.

Un ulteriore criterio di classificazione riguarda la natura dell’intervento pubblico nei rapporti economici, da cui derivano le categorie di Stato liberale, Stato sociale e Stato socialista. Lo Stato liberale, affermatosi nell’Ottocento, si fonda sulla libertà economica, sul libero mercato e sulla concorrenza. Lo Stato interviene il meno possibile, limitandosi a garantire ordine pubblico, sicurezza e servizi essenziali non fornibili dal mercato. Tale modello, però, entra in crisi alla fine del secolo XIX, quando la crescita dei ceti popolari e l’emergere di nuove disuguaglianze evidenziano la necessità di maggiore intervento pubblico.

Da questa crisi nasce lo Stato sociale del XX secolo, caratterizzato da un forte intervento pubblico finalizzato a ridurre le disuguaglianze, redistribuire le risorse e garantire diritti sociali come istruzione, sanità e previdenza. È il modello del welfare state. Dalla fine degli anni ’80, tuttavia, molti ordinamenti discutono la sostenibilità finanziaria dello Stato sociale, ritenendolo talvolta “in crisi”.

Lo Stato socialista, invece, nasce con la rivoluzione russa del 1917 e si diffonde nei paesi comunisti. Si caratterizza per il partito unico, l’assenza di iniziativa economica privata e la proprietà statale dei mezzi di produzione, gestiti tramite una pianificazione centralizzata. Con il crollo dell’URSS, questo modello è oggi storicamente ridimensionato.

Infine, un ruolo fondamentale nella classificazione degli Stati è svolto dalla forma di governo, definita dal rapporto tra Parlamento, Governo e Capo dello Stato. Si distinguono tre modelli principali: parlamentare, presidenziale e semipresidenziale.

( Sbobinatura) Nella forma di governo parlamentare , tipica dei paesi europei, il Governo è politicamente responsabile di fronte al Parlamento, dal quale deve ottenere la fiducia ed è soggetto a possibile sfiducia. Questo può determinare instabilità. Per ovviare al problema, si sono introdotte tecniche di razionalizzazione (ad esempio la sfiducia costruttiva in Germania). Il

politica del Governo davanti alla Camera elettiva e prese forma una vera monarchia parlamentare, con un ruolo ridimensionato della Corona.

Dal punto di vista della forma di Stato, lo Statuto delineava un assetto unitario e liberale, ma non democratico. Il suffragio era estremamente ristretto e i diritti garantiti dallo Statuto avevano carattere formale. Mancavano le libertà e le garanzie per i corpi intermedi, ossia i partiti e i sindacati, e lo Stato conservava un’impostazione liberale classica, fondata sulla tutela della proprietà, dell’uguaglianza formale, della libertà personale, di domicilio, di stampa e di riunione pacifica.

Questo assetto venne però profondamente trasformato dal fascismo, che prese il potere nel 1922 con la marcia su Roma. L’avvento del fascismo è al centro di un dibattito circa la continuità o la rottura dell’ordinamento: alcuni sostengono che la decisione del Re di non firmare lo stato d’assedio proposto dal Governo Facta e di affidare l’incarico a Mussolini rappresentò una violazione della prassi costituzionale; altri ritengono che il sovrano agì nel quadro dei poteri statutari. In ogni caso, il Governo Mussolini ottenne la fiducia del Parlamento e l’ordinamento proseguì formalmente senza modifiche allo Statuto, mentre nella sostanza iniziava una radicale trasformazione in senso autoritario.

Il regime fascista si consolidò tra il 1925 e il 1926 con le cosiddette “leggi fascistissime ”, che rappresentano il nucleo della rivoluzione giuridica del fascismo. La legge del 24 dicembre 1925 , n. 2263 trasformò la forma di governo, attribuendo al Capo del Governo, nominato e revocato dal Re, la responsabilità politica dell’indirizzo governativo e svuotando il Parlamento della sua capacità di influenzare l’azione politica. Le Camere persero il controllo dell’ordine del giorno e dell’autonomia dei lavori. Poco dopo, la legge del 31 gennaio 1926 , n. 100 modificò il sistema delle fonti, rafforzando enormemente il potere normativo del Governo attraverso il decreto-legge, le deleghe legislative ampie e prive di limiti e l’estensione dei poteri regolamentari.

La terza legge fascistissima, del 3 aprile 1926, intervenne sul piano sindacale, introducendo l’ordinamento corporativo. Il sindacato fascista fu riconosciuto come unico legittimo, i contratti collettivi ottennero valore normativo per intere categorie e lo sciopero e la serrata vennero vietati. Nel 1927 la Carta del Lavoro completò la struttura corporativa dello Stato. Infine , la legge del 25 novembre 1926 istituì il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, reintrodusse la pena di morte per determinati reati politici, sanzionò penalmente l’opposizione al regime e punì anche i reati politici di semplice intenzione. A ciò si aggiunsero il codice penale Rocco del 1930, il codice di procedura penale del 1931, il testo unico di pubblica sicurezza e, nel 1938, le leggi razziali contro la popolazione ebraica, uno dei punti più drammatici della legislazione fascista.

La caduta del fascismo nel 1943 si inserisce in un nuovo dibattito sulla continuità dell’ordinamento. Dopo lo sbarco alleato in Sicilia e i bombardamenti su Roma, il Gran Consiglio del Fascismo si riunì il 24 luglio 1943 e, con l’ordine del giorno Grandi, chiese al Re di riassumere le proprie prerogative. Vittorio Emanuele III fece arrestare Mussolini e nominò il

generale Badoglio nuovo Presidente del Consiglio. Chi sostiene la tesi della rottura afferma che il Re violò le leggi fasciste che prevedevano il parere obbligatorio del Gran Consiglio per la nomina del Capo del Governo; la tesi opposta ritiene invece che prevalessero i poteri conferiti dallo Statuto, mai abrogato.

L’8 settembre 1943 segna un ulteriore punto di svolta, con la proclamazione dell’armistizio e la conseguente divisione dell’Italia in due parti: il Nord sotto la Repubblica Sociale Italiana, che tentava di ripristinare il fascismo in forma repubblicana sotto il controllo tedesco, e il Sud sotto il Regno, dove i partiti antifascisti si ricostituirono nel Comitato di Liberazione Nazionale. Da questo momento l’ordinamento italiano entra nella fase che condurrà alla liberazione, al referendum istituzionale del 1946 e alla successiva nascita della Costituzione repubblicana del

● Periodo transitorio Il periodo compreso tra l’armistizio del 1943 e l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana il 1° gennaio 1948 è noto come periodo transitorio o provvisorio. Sebbene relativamente breve, esso fu decisivo per la trasformazione dell’ordinamento italiano e rappresentò il vero momento costituente dello Stato unitario.

1943–1946: l’assenza di un quadro costituzionale e la tregua istituzionale

Nella prima fase mancavano riferimenti giuridico-costituzionali chiari: lo Statuto albertino era svuotato, il Parlamento non funzionava, e si governava quasi esclusivamente tramite decreti-legge del Governo, privi di controllo. Il conflitto tra monarchia e partiti antifascisti del C.L.N. rese necessario un compromesso, la cosiddetta tregua istituzionale: si rinviava la scelta sulla forma dello Stato, e si prevedeva la nomina del principe Umberto a Luogotenente del regno, figura non prevista dallo Statuto ma ideata per allontanare Vittorio Emanuele III senza abolire formalmente la monarchia.

Con la liberazione di Roma (giugno 1944) e la nomina di Umberto, il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 — definito prima costituzione provvisoria — stabilì che la futura scelta istituzionale sarebbe stata affidata al popolo mediante elezione di un’Assemblea costituente. Nel frattempo il Governo esercitava il potere legislativo tramite decreti legislativi sanciti dal Luogotenente. Nello stesso contesto fu istituita la Consulta nazionale, organo solo consultivo ma importante luogo di discussione politica.

La seconda costituzione provvisoria (1946)

Con la liberazione dell’intero territorio nazionale, il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 — noto come seconda costituzione provvisoria — introdusse due novità fondamentali:

  1. La scelta istituzionale affidata direttamente al popolo, tramite referendum simultaneo alle elezioni per l’Assemblea costituente.

richiedono interventi attuativi successivi, contribuendo a una lunga e non ancora del tutto conclusa fase di attuazione. Tale carattere è anche il risultato del compromesso tra le principali culture politiche dell’Assemblea Costituente — cattolica, liberale e socialista — interpretato come un incontro che mirava a costruire una carta condivisa dall’intera nazione, pur contenendo, come osservò Calamandrei, elementi sia conservatori sia riformatori.

● L'attuazione della costituzione e le revisioni intervenute

Dopo il 1948, la Costituzione italiana fu spesso richiamata per chiedere la piena attuazione del programma da essa tracciato. Nei primi anni repubblicani si parlò infatti di “congelamento” e “inattuazione”, perché il periodo dei governi centristi (1948-1963) risultò molto povero di interventi applicativi. La maggioranza democristiana, forte del successo del 18 aprile 1948, si mosse con cautela e lentezza, mantenendo una sostanziale continuità con l’ordinamento precedente, anche con norme risalenti all’epoca fascista. Le uniche realizzazioni significative furono la tardiva istituzione della Corte costituzionale (operante dal 1956) e del Consiglio superiore della magistratura (1958), ma quest’ultimo, nella sua versione originaria, conservava ancora un ruolo rilevante del Ministro della giustizia, in contrasto con i nuovi principi costituzionali. In quel periodo emerse anche un acceso dibattito sull’efficacia delle norme costituzionali, talvolta considerate meramente programmatiche e quindi non direttamente applicabili; solo con il tempo si sarebbe affermata l’idea che esse producono effetti immediati, almeno nel rendere incostituzionali le leggi con esse incompatibili.

Un deciso cambio di passo arrivò con la fine dei governi centristi e l’ingresso dei socialisti nella maggioranza, aprendo la stagione del centrosinistra. Tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta si realizzò una fase fertile di riforme che diede concreta attuazione a molte parti della Costituzione: furono istituite le regioni ordinarie, si disciplinarono referendum e iniziativa legislativa popolare, si avviò la programmazione economica, si approvò lo Statuto dei lavoratori, si introdusse il divorzio, si riformò profondamente il diritto di famiglia e si innovò il sistema penitenziario. Proprio mentre era in corso questa stagione di attuazioni, iniziò però a emergere un nuovo filone di dibattito: quello sulle riforme istituzionali. Nel 1975 un messaggio del Presidente della Repubblica evidenziò le disfunzioni del sistema e parve avallare la necessità di intervenire sulla parte organizzativa della Carta. Negli anni successivi alcune proposte, soprattutto di area socialista, sostennero l’idea di una “Grande Riforma”, con il rafforzamento dell’esecutivo e persino l’ipotesi di un sistema presidenziale. Da allora, in tutte le legislature, il tema delle riforme istituzionali rimase costantemente aperto, alimentato da iniziative governative, parlamentari e culturali, come il “decalogo” del governo Spadolini, i comitati Riz e Bonifacio del 1982, il gruppo di Milano coordinato da Miglio e la Commissione Bozzi del 1983.

Sul piano della revisione costituzionale, le modifiche approvate nelle prime dieci legislature furono poche, puntuali e di portata limitata, spesso motivate da circostanze contingenti. Al di fuori delle leggi costituzionali per gli Statuti speciali e delle norme di attuazione espressamente previste, gli interventi più significativi si ebbero nel 1958, 1963, 1967, 1989, 1991 e 1992, riguardando quasi sempre la parte organizzativa. La modifica di maggior rilievo fu quella del 1989, legata al caso Lockheed, che ridefinì la responsabilità penale dei ministri e del Presidente della Repubblica.

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta si sviluppò una nuova stagione di attuazione attraverso importanti leggi ordinarie: la legge n. 400/1988 sull’attività normativa e sull’organizzazione del Governo; la legge La Pergola del 1989 sul recepimento del diritto comunitario; la nuova disciplina dei reati ministeriali; la riforma delle autonomie locali del 1990; le norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato; la riforma del sistema radiotelevisivo; la legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso; e la legge sulla tutela della concorrenza. Questo dinamismo legislativo precedette però una fase di profonda crisi politica.

Nei primi anni Novanta esplose infatti il fenomeno di “Tangentopoli”, che rivelò un sistema diffuso di corruzione e finanziamento illecito dei partiti, provocando uno sconvolgimento del quadro politico tradizionale e alimentando un forte sentimento di sfiducia verso l’intera classe dirigente. Parallelamente maturò la necessità di riformare la legislazione elettorale per favorire la governabilità, superare il consociativismo e rendere possibili alternanze chiare tra schieramenti. Poiché il Parlamento non riusciva a trovare un accordo, si scelse la via referendaria: nel 1991 gli elettori ridussero il numero delle preferenze per la Camera; nel 1993 un ulteriore referendum trasformò di fatto in senso maggioritario il sistema elettorale del Senato. Ciò aprì la strada a nuove leggi elettorali per Camera e Senato, approvate nel 1993, che adottarono un sistema misto con prevalenza maggioritaria, rimasto in vigore fino al 2005.

● la ripresa del tema delle riforme

A partire dagli anni Novanta , il tema delle riforme costituzionali in Italia subisce un profondo mutamento. Dopo decenni in cui la revisione costituzionale si era limitata a modifiche puntuali di singole norme, emerge l’idea di intervenire in modo più ampio, anche su intere parti della Costituzione, soprattutto sulla Parte II relativa all’organizzazione dei poteri dello Stato.

Nel 1992 viene istituita la prima Commissione bicamerale per le riforme (De Mita-Iotti), attraverso la legge costituzionale 1/1993, che introduce una procedura straordinaria e derogatoria rispetto all’art. 138. Essa prevedeva un referendum obbligatorio, trasformando il referendum da strumento eventuale e oppositivo in momento necessario del procedimento. La Commissione elaborò un progetto, ma fu travolta dallo scioglimento anticipato delle Camere nel 1994, in un contesto di crisi del sistema partitico e di cambiamento della legge elettorale.

Nel 1997 una nuova Commissione bicamerale (D’Alema ), istituita dalla legge cost. 1/1997, elaborò un’ampia riforma della Parte II, approvata in sede di Commissione ma mai giunta all’esame finale del Parlamento a causa di contrasti politici. Nonostante il fallimento, tali esperienze alimentarono il dibattito successivo su temi come bicameralismo, autonomie, giustizia, forma di governo e organi di garanzia.

Nei primi anni Duemila si passa a riforme approvate con maggioranze politiche ristrette. Nel 2001 viene modificato l’intero Titolo V della Parte II in tema di autonomie territoriali, riforma poi confermata dal referendum costituzionale. Nel 2005, sotto impulso del Governo Berlusconi, viene approvata una riforma organica della Parte II (bozza Lorenzago), poi respinta dal referendum del 2006. Questa stagione di revisioni e tentativi ha prodotto un certo indebolimento

● Evoluzione e caratteri dell’ordinamento eurounitrario

L’integrazione europea nasce dalle macerie della Seconda guerra mondiale, quando vari Stati compresero la necessità di superare rivalità storiche e costruire forme stabili di cooperazione. Dalle idee dei federalisti (come Spinelli, Rossi e Colorni) e dei funzionalisti (come Monnet), maturò l’idea di un’unione capace di garantire pace, sviluppo economico e solidarietà tra i popoli.

Il primo passo concreto fu la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) nel 1951, cui seguirono nel 1957 i Trattati di Roma, istitutivi della CEE e dell’EURATOM, che miravano alla creazione di un mercato comune fondato sulla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Questo processo iniziale di integrazione economica costituì il terreno per un futuro ampliamento politico.

Nel corso dei decenni l’integrazione si è sviluppata lungo due direttrici principali:

  1. Gli allargamenti dell’Unione, che dai 6 Paesi originari sono arrivati agli attuali 28 (prima della Brexit), con successive adesioni tra il 1973 e il 2013.
  2. Le riforme dei trattati, volte a rendere le istituzioni più funzionali rispetto al numero crescente di Stati e alle nuove competenze attribuite all’Unione: Atto Unico Europeo (1986), Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2001) e infine il Trattato di Lisbona (2007/2009), dopo il fallimento del progetto di Costituzione europea del 2004.

Il Trattato di Lisbona ha consolidato l’assetto istituzionale dell’Unione, rafforzando il ruolo del Parlamento europeo, introducendo il Presidente stabile del Consiglio europeo, ridefinendo la politica estera comune e riconoscendo valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Sotto il profilo giuridico, l’Unione europea rappresenta un ordinamento sui generis: non è uno Stato federale, ma ne presenta alcuni tratti, grazie all’alto livello di integrazione normativa e istituzionale e all’esistenza di un complesso sistema di competenze, definito dal principio di attribuzione, e limitato dai principi di sussidiarietà e proporzionalità (art. 5 TUE). Il territorio dell’Unione coincide con quello degli Stati membri, mentre il “popolo” si fonda sui cittadini nazionali ai quali si aggiunge la cittadinanza europea (art. 9 TUE).

I valori fondativi dell’UE, elencati nell’art. 2 TUE(trattato sull’unione europea) , sono dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani. La loro violazione può comportare sanzioni verso lo Stato membro (art. 7 TUE). Gli Stati possono anche recedere volontariamente, come nel caso della Brexit disciplinata dall’art. 50 TUE.

Nonostante i progressi, permane il tema del deficit democratico, cioè il divario tra capacità decisionale delle istituzioni europee e partecipazione diretta dei cittadini. L’elezione diretta del Parlamento europeo (dal 1979) e strumenti come l’iniziativa dei cittadini europei hanno ridotto questo divario, ma il completamento del processo democratico richiede ulteriori passi, legati anche alla formazione di un vero “popolo europeo”.

In conclusione, l’Unione europea è il risultato di un percorso lungo, complesso e non lineare, fatto di avanzamenti e momenti di stasi, che ha generato un ordinamento originale, in continua evoluzione, fondato sulla cooperazione tra Stati e sulla progressiva integrazione politica, economica e giuridica del continente.

● I principi fondamentali I principi fondamentali della Costituzione, contenuti negli articoli 1-12, rappresentano le scelte politiche essenziali dell’ordinamento repubblicano. Essi esprimono i valori che orientano l’intero assetto costituzionale, definiscono gli obiettivi della Repubblica e stabiliscono il rapporto tra individuo, società e istituzioni. Per tale motivo hanno carattere permanente e fungono da criterio interpretativo superiore rispetto alle altre norme della Costituzione.

L’articolo 1 afferma che l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, e che la sovranità appartiene al popolo, il quale la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Il principio democratico , così formulato, non si limita a descrivere una forma di governo, ma delinea un vero e proprio programma politico di tutela e promozione della persona, ispirando l’intero sistema costituzionale. La democrazia non è intesa come un valore astratto o meramente formale, ma come un elemento da difendere e rendere concreto attraverso istituzioni, diritti e strumenti di partecipazione.

La sovranità popolare non si esercita in modo diretto e illimitato, ma si realizza attraverso un insieme coordinato di strumenti che consentono ai cittadini di incidere sulle decisioni pubbliche: il voto, le libertà costituzionali, gli organi rappresentativi e gli organi di garanzia. Tra questi strumenti, il Parlamento rappresenta una delle sedi principali della partecipazione, sebbene non sia l’unica.

In questo quadro si inserisce il sistema rappresentativo, che costituisce il nucleo della democrazia italiana. La rappresentanza politica crea un rapporto costante tra cittadini e istituzioni e si fonda sull’idea che gli eletti rappresentino la Nazione intera e non solo i propri elettori, come stabilito dall’articolo 67. In questo modo si evita che la partecipazione politica si riduca a un individualismo isolato e si garantisce la continuità del legame tra società e Stato.

Accanto al principio democratico, l’articolo 1 introduce il principio lavorista. Il lavoro non viene considerato soltanto come un fenomeno economico, ma come un elemento identitario della Repubblica e come espressione della dignità della persona. Esso costituisce il mezzo attraverso cui il cittadino partecipa alla crescita economica, sociale e culturale della comunità. Il principio lavorista ha diverse funzioni: definisce la qualificazione democratica della Repubblica, riconosce il ruolo del cittadino nella vita collettiva e riflette un valore storico che ha contribuito a unificare la società nel passaggio dall’esperienza fascista alla nuova democrazia repubblicana. Pur essendo centrale, esso non coincide con il diritto soggettivo al lavoro, ma rappresenta un principio-guida che orienta l’azione del legislatore e delle istituzioni. Il principio personalista (art. 2 Cost.)