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Diritto d'autore capitolo 4 sintesi
Tipologia: Dispense
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Diritto patrimoniale e diritto morale dell’autore
Finalità del diritto d’autore è di assicurare all’autore il controllo dell’utilizzazione economica dell’opera nel duplice scopo di:
Tali obiettivi vengono perseguite riconoscendo all’autore un duplice ordine di prerogative:
Inoltre:
In altre parole:
Si è posto il problema della relazione tra queste due forme di prerogative ed in particolare se le stesse siano parte di un unico diritto o, diversamente, appartengano a diritti distinti, uno patrimoniale e uno personale e se, nel caso si optasse per la prima soluzione, l’eventuale diritto unitario abbia naturale personale, patrimoniale o mista. Sono state 2 le teorie elaborate:
a. TEORIA MONISTICA: considera il diritto d’autore come diritto unitario costituito da facoltà patrimoniali e personali tra loro strettamente connesse. Partendo dalla necessità di tutelare gli interessi morali dell’autore ritiene che una tale tutela abbracci tutti gli aspetti della disciplina e che, conseguentemente, non sia possibile scindere i diritti patrimoniali da quelli personali. Secondo questa teoria quindi sia diritti personali che patrimoniali sono inalienabili e quindi resterebbero in capo all’autore o agli eredi in caso di successione mortis causa Una tale condizione sussiste in Germania: il diritto d’autore è intrasmissibile per atto inter vivos.
b. TEORIA DUALISTICA: considera i diritti di utilizzazione economica e i diritti morali come facoltà di due distinti diritti soggettivi aventi natura e regime diversi. Da un lato i primi sono trasferibili, dall’altro i secondi non lo sono e inoltre, in caso di successione, non sono soggetti alle regole della successione potendo essere fatti valere solo dai familiari più stretti Vige in Italia e sembra essere la più aderente alla realtà normativa
PASSANDO ALL’ANALISI DELLE DUE MACROTIPOLOGIE DI DIRITTI
Diritto all’utilizzazione economica dell’opera:
La l. attribuisce all’autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera così da trarne un guadagno, sia direttamente che indirettamente, cedendone la titolarità o concedendone l’esercizio a terzi. Tuttavia non ogni utilizzo dell’opera da parte di terzi legittima il diritto di pretendere un compenso. Occorre quindi intendersi su cosa si intenda con l’espressione ‘utilizzazione economica dell’opera’.
Partendo dal presupposto che oggetto del diritto d’autore è la forma e non il contenuto dell’opera, si avrà utilizzazione quando l’opera viene messa a disposizione di altri così da essere fruita nella sua forma rappresentativa. L’utilizzazione qui in questione non è però quella che si risolve nella mera lettura, ascolto, visione ma è quella che si risolve in attività economiche, vale a dire di attività volte a procurare un’utilità agli altri e far conseguire un corrispettivo al titolare e che di regola sono svolte in imprese che svolgono un’attività di intermediazione tra autore e terzi.
L’origine del diritto d’autore si fa risalire alla creazione della stampa che ha reso possibile la riproduzione in serie e la commercializzazione delle opere e si è poi esteso ad altre forme di utilizzazione rese possibili dalle nuove tecniche, le quali, per essere attuate in modo proficuo, richiedevano il più delle volte un’organizzazione in forma d’impresa. In un tale contesto l’interesse dell’autore e dei suoi aventi causa allo sfruttamento economico dell’opera poteva essere protetto limitando il diritto di esclusiva alle attività di utilizzazione dell’opera in forma d’impresa, lasciando fuori le attività private, inidonee a fare concorrenza. Se non che, lo sviluppo della tecnica, rendendo più facile e meno costosa la produzione e distribuzione delle opere, lasciando la stessa accessibile a chiunque, ha fatto sì che le attività svolte in ambito privato siano divenuto alternative valide e concorrenziali a quelle svolte nei rapporti col pubblici.
Cosa è il diritto all’utilizzazione economica dell’opera? Esso è definito, mediante una clausola generale, il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo nei limiti fissati dalla l. Segue un elenco dei singoli diritti di utilizzazione, specificato da altre disposizioni, integrato e limitato da altre. Conseguentemente il diritto d’autore va ad assumere un contenuto articolato in diverse forme di protezione differenziate in relazione al modo di utilizzazione o al tipo di opera.
Con riguardo alla relazione tra clausola generale e disposizioni recanti i singoli diritti è evidente che le stese abbiano carattere esemplificativo come si evince anche dall’espressione ‘in particolare’: ciò non toglie che le stesso concorrono a definire il contenuto del diritto d’autore e che, conseguentemente, costituiscano esse stesse ‘utilizzazione economica dell’opera’.
Il legislatore quindi configura il diritto d’autore come insieme di diritti di utilizzazione distinti in relazione all’attività per mezzo della quale l’opera viene portata a conoscenza di terzi ma che in realtà costituiscono facoltà di un solo diritto. Si tratta inoltre di diritti indipendenti: l’esercizio di uno non esclude l’esercizio esclusivo degli altri, il singolo autore può disporre di un diritto senza disporre necessariamente degli altro, può concederli a terzi diversi e a condizioni diverse. In un questo contesto la l. non solo riconosce l’indipendenza dei diritti ma ne favorisce anche l’autonoma circolazione.
Diritto di prima pubblicazione dell’opera
L’autore ha diritto esclusivo di pubblicare l’opera. E’ il diritto di rendere per la prima volta l’opera accessibile al pubblico mediante uno dei modi di utilizzazione. Tale diritto implica il potere dell’autore di:
Si tratta di un diritto che rileva per gli interessi patrimoniali e morali che viene a coinvolgere ed è attuato mediante uno dei modi di utilizzazione dell’opera. E d‘altro canto non è concepibile tale diritto come diritto morale e più nel dettaglio come diritto di inedito, vale a dire come diritto dell’autore ad opporsi alla prima pubblicazione, recedendo dai contratti che la consentano.
Vi è un caso in cui la l. configura il diritto di pubblicare l’opera per la prima volta come diritto patrimoniale distinto dagli altri diritti di utilizzazione economica. E’ previsto infatti che dopo la morte dell’autore ‘il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse’, è quindi sottoposto all’ordinario regime successorio previsto per diritti patrimoniali e di utilizzazione economica ma è fatta salva l’ipotesi in cui ‘l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri’. Quindi:
Anche in materia di diritto d'autore è riconosciuto da sempre il c.d. Principio dell'esaurimento, secondo cui il titolare non può porre limiti territoriali alla circolazione dei prodotti messi in commercio con il suo consenso. Alla base di questo principio sta la considerazione per cui con la prima messa in commercio il titolare ha la possibilità di trarre dalla diffusione dell’opera un profitto commisurato al numero di esemplari realizzati e alla cerchia di persone che possono accedervi, tuttavia un’eccessiva estensione dell’esclusiva andrebbe a pregiudizio del corretto funzionamento del mercato. Il principio dell'esaurimento costituisce quindi il punto d'equilibrio fra l'interesse del titolare a sfruttare la capacità di assorbimento del mercato e l'interesse collettivo alla libera circolazione delle merci. Ciò spiega perché tale principio sia stato esteso a tutto il territorio dell' UE, escludendo così che il titolare del diritto d'autore possa opporsi all'importazione nel territorio di un altro Stato delle opere messe in commercio con il suo consenso, consentendo di realizzare fra gli Stati membri un mercato interno nazionale. La nostra disciplina esclude inoltre che l’esaurimento operi nei confronti di esemplari messi in commercio al di fuori del territorio dell’Unione.
L'esaurimento non opera infine con riguardo a diritti di utilizzazione diversi dal diritto esclusivo di distribuzione e in particolare diritti che riguardano modi di utilizzazione che avvengono mediante la comunicazione al pubblico dell’opera, quali rappresentazione, esecuzione, diffusione a distanza. Ciò neppure quando tali forme di utilizzazione dell'opera avvengono servendosi di esemplari dell'opera legittimamente messi in commercio ( ad es. chi abbia acquistato la video cassetta di un film non può pretendere di proiettare il film o di trasmetterlo in televisione ).
Diritto di noleggio e prestito
Il legislatore riconosce all’autore un diritto di esclusiva in relazione alle fattispecie di noleggio e di prestito. Il diritto di autorizzare il prestito da parte dell’autore riguarda quello posto in essere da istituzioni aperte al pubblico e non quello posto in essere da privati verso privati che quindi resta libero purché abbia ad oggetto esemplari legittimamente messi in commercio o riprodotti per uso personale. È tuttavia consentito il prestito eseguito da biblioteche e discoteche delle Stato ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale.
Tanto diritti di noleggio che di prestito sono liberamente trasferibili, vale a dire sono suscettibili di cessioni o concessioni secondo i principi generali in materia di trasferimento dei diritti di utilizzazione, tuttavia si riconosce all’autore il diritto ad un’equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Si riconosce quindi all’autore un diritto di credito verso cedente o cessionario.
Diritto di riproduzione in relazione alle opere delle arti figurative ‘ad esemplare unico’. Diritto di esposizione in pubblico e di accesso all’esemplare. Il c.d. diritto di seguito
Il diritto esclusivo di riproduzione spetta al c.d. Esemplare unico, alle opere cioè che vengono create dall'artista fissandole manualmente su un supporto, dando vista così ad un originale che, in quanto espressione più diretta e autentica della concezione dell'autore, ha un valore artistico ed economico incomparabilmente superiore a quello delle eventuali copie. Il trasferimento della proprietà dell'originale non comporta anche il trasferimento del diritto di trarre da esso copie: quindi anche dopo la cessione dell’originale il diritto di riproduzione permane in capo all’autore. Tuttavia tale circostanza, unita all’unicità dell’originale, dà luogo ad un conflitto di interessi tra proprietario dell’originale e autore dello stesso. Tale conflitto va investire vari aspetti:
Con riguardo alle opere ad esemplare unico ad oggi si riconosce agli autori delle stesse, nonché ai loro eredi, un diritto inalienabile e irrinunciabile, il diritto di seguito: tali soggetti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell’autore.
Occorre soffermarsi sulla distinzione fra diritti esclusivi di riproduzione e di distribuzione da un lato e diritti esclusivi di comunicazione al pubblico dall’altro
Da un lato i primi:
Dall’altro i secondi:
Si tratta di una distinzione di rilievo e che oggi tende ad essere superata nella società dell’informazione ma ciononostante la tendenza della legislazione è di mantenere la distinzione tra diritto di riproduzione e diritto di comunicazione al pubblico e far rientrare nel primo qualsiasi riproduzione anche effimera.
Diritti di rappresentazione, esecuzione e recitazione
I diritti di comunicazione al pubblico comprendono modi di utilizzazione assai differenti fra loro. I più tradizionali sono la rappresentazione, l'esecuzione e la recitazione. Si tratta di attività con cui l'opera viene comunicata ad un pubblico presente, e quindi riunito in un luogo, con l'ausilio delle prestazione di interpreti. Più nel dettaglio:
Rappresentazione, esecuzione e recitazione possono essere fissate su supporti audio e audiovisivi (dischi, film, videocassette) il che consente la riproduzione di esemplari che possono essere distribuiti o noleggiati. In tal modo si consente a terzi la visione o l’ascolto dell’opera riprodotta, tuttavia finché lo stesso avviene nella sfera privata costituisce normale utilizzazione dell’esemplare acquistato, quando invece il tutto si verifica nella sfera pubblica la questione cambia: la visione o l’ascolto dell’opera in pubblico costituisce rappresentazione o esecuzione rientrante nei diritti di cui all’art.15 l. aut. e ciò anche se si impiegano esemplari regolarmente messi in commercio.
È riservato all'autore il diritto di diffondere a distanza l'opera, ad es. mediante la radio o la televisione. La diffusione dell'opera col consenso dell'avente diritto rende evidentemente legittimo l'ascolto e la visione dell'opera da parte dei privati per mezzo di apparecchi riceventi. Se però chi riceve la trasmissione la fa vedere o ascoltare ad un pubblico allora ecco che si ha pubblica rappresentazione o esecuzione dell’opera trasmessa. L’unica eccezione è il caso di esecuzione in pubblico per mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, con altoparlanti e opere radiodiffuse: in questo caso l’autore ha solo diritto ad un equo compenso.
Si prevede infine che non si considera pubblica esecuzione, rappresentazione quella che avvenga entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola … purché non effettuate a scopo di lucro.
Diritto di comunicazione ad un pubblico distante
esclusivo di elaborazione consista non nel diritto esclusivo di elaborare l’opera ma in quello di utilizzare economicamente l’opera elaborata, interpretazione non sostenibile però con riguardo alle elaborazioni che avvengano nell’ambito di un’attività d’impresa. Tale interpretazione solleva problemi anche con riguardo all’elaborazioni che avvengano avvalendosi della tecnologia digitale: ci si chiede se questo regime costituisca una regola da applicare a tutte le elaborazioni o abbia carattere speciale.
Caratteristiche dei diritti di utilizzazione
A. DURATA
Come tutti i diritti di esclusiva, anche il diritto di autore ha una durata limitata nel tempo, anche se notevolmente più lunga di quella degli altri diritti di esclusiva. Tale limitazione trova una propria ratio nel fatto che le circostanze che giustificano la protezione vengono meno quando:
Ad oggi la durata della protezione è:
a. Di regola pari alla durata della vita dell'autore e un periodo di 70 anni solari dopo la sua morte.
b. Per le opere anonime o pseudonime è di 70 anni non dalla morte dell'autore, ma dalla prima pubblicazione. Se prima della scadenza del termine di 70 anni dalla prima pubblicazione dell'opera, la paternità dell'opera venga rivelata dall'autore o dopo la sua morte dalle persone indicate, il termine di durata del diritto torna ad essere quello previsto in generale. Invece, se la paternità dell'opera non viene rivelata entro il 70esimo anno dalla sua pubblicazione, l'opera cade in pubblico dominio.
c. Nel casi di opere create da più coautori la durata inizia a decorrere dalla morte dell'ultimo coautore.
d. Nel caso di opere inedite la durata è di 70 anni e alla scadenza l’opera cade in pubblico dominio, tuttavia se un soggetto, scaduti i termini di protezione, pubblica per la prima volta l’opera inedita godrà della tutela di un diritto connesso per 25 anni.
I l diritto d'autore è un diritto soggettivo privato, in cui esercizio è riservato al titolare, unico legittimato a perseguire le utilizzazioni abusive e disporre dei diritti di utilizzazione. Tuttavia di fatto l’effettivo esercizio del diritto di esclusiva è spesso difficile all’autore quando l'opera è destinata ad essere utilizzata da numerosi soggetti sparsi in più luoghi. Un es. è la pubblica esecuzione di opere musicali in più luoghi pubblici. Sorgono 2 esigenze:
La necessità di soddisfare un tal tipo di esigenze rende necessario che gli aventi diritto affidino a enti appositamente costituiti o anche a imprese specializzate il compito di esercitare o gestire collettivamente i diritti di utilizzazione, riscuotendo i compensi convenuti e ripartendoli fra gli aventi diritto. Da qui, a partire dal 1800 sono iniziate a sorgere in tutti i Pasi Società di Autori ed Editori con questo compito.
La gestione collettiva continua tuttora ad essere svolta in condizioni di monopolio legale ed ente deputato ad essa in Italia è la SIAE, ente pubblico associativo. Tuttavia il suo monopolio è limitato alla sola attività di intermediazione:
quindi presupposto affinché la SIAE possa esercitare i diritti di utilizzazione dei singoli autori è il conferimento da parte degli stessi di un apposito mandato, restando l’autore libero di esercitare in prima persona il proprio diritto anche se bisogna prendere atto di casi in cui il mandato è conferito alla SIAE direttamente dalla l. nell’interesse dell’autore o degli aventi diritto.
C. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ESCLUSIVA
La tutela del diritto d’autore trova una propria ratio nell’interesse della collettività alla promozione e diffusione delle cultura e si estende nei limiti in cui sia giustificata e compatibile con l’interesse generale. Quest’ultimo funge pertanto da ragione giustificatrice tanto della protezione che dei limiti al diritto d’autore. Le legge, però, prevede dei limiti alla protezione dell'opera, consentendo l'utilizzazione, libera o dietro equo compenso della stessa. Tali limiti configurano delle vere e proprie eccezioni al diritto d'autore. Per distinguerli dai limiti prima indicati essi sono designati con un altro termine che è “limitazioni".
Tanto in dottrina che in giurisprudenza le libere utilizzazioni vengono considerate norme eccezionali e da interpretare in modo restrittivo. Esse sono poste a salvaguardia di interessi antagonistici a quelli posti alla base del diritto d’autore: un es. sono le disposizioni consentite alla bande musicali, purché il tutto avvenga senza scopo di lucro, le disposizioni che consentono ai portatori di handicap di utilizzare gratuitamente e per fini personali opere protette… Si tratta di eccezioni al diritto d’autore.
I diritti personali (o morali) espressamente riconosciuti dalla legge sono:
Tali diritti hanno lo scopo di tutelare la personalità dell'autore, consentendogli di acquisire e conservare la propria reputazione (insieme di qualità, opinioni, concezioni, atteggiamenti, valori…) derivante dalla corretta comunicazione agli altri delle proprie opere, per non permettere di pregiudicare la reputazione dell'autore.
Questi diritti svolgono in realtà una funzione che è residuale rispetto a quella svolta dai diritti patrimoniali e dai contratti di cui l’autore dispone. Infatti, fino a che restano in capo dell'autore, i diritti esclusivi di utilizzazione proteggono non solo gli interessi economici, ma anche quelli personali e in maniera più lunga ed efficace di quanto facciano i diritti morali. Vi sono inoltre taluni contratti di cessione che permettono la cessione dei diritti di utilizzazione al cessionario, il quale si impegna a sua volta ad acquisirli anche nell'interesse del concedente. In questo caso, il concessionario (ad es. L'editore) assume l'obbligazione di divulgare l'opera con le modalità stabilite nel contratto e col nome dell'autore. Ciò significa che disponendo dei diritti di utilizzazione mediante contratti di concessione, l'autore può salvaguardare anche i suoi interessi morali in modo più efficace.
La tutela dei diritto morali viene dunque in considerazione quando e nella misura in cui l’autore abbia ceduto i diritti di utilizzazione ed è destinata a riservare allo stesso un limitato controllo dell’utilizzazione dell’opera onde evitare che la stessa avvenga con modalità tali da pregiudicare gli interessi personali dell’autore anche dopo che questo si sia spogliato dei più efficaci strumenti di controllo rappresentati dai diritti di utilizzazione e dai contratti di concessione. Come avviene propriamente l’esercizio? Esso può avvenire:
Quanto fin ora esposto ha riguardato il caso di opere utilizzate economicamente da parte di soggetti cui l’autore ha ceduto i diritti di utilizzazione, tuttavia spesso le opere vengono realizzate su incarico in esecuzione di contratti di lavoro: in questo caso occorre conciliare gli interessi morali dell’autore con quelli di chi ha richiesto e assume il costo della realizzazione dell’opera. Si riconosce pertanto:
Diritto di ritirare l’opera dal commercio e preteso diritto di inedito
La l. riconosce all'autore il diritto di ritirare l’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali.
Tale diritto:
Dato il suo carattere eccezionale, presupposto ai fini dell’esercizio di tale diritto è la ricorrenza di gravi ragioni morali costituite perlopiù dal mutamento di convinzioni dell’autore o da qualsiasi altra questione che renda la circolazione dell’opera pregiudizievole per lo stesso.
Con riguardo alle modalità di esercizio è imposto all’autore l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire o rappresentare l'opera medesima.
La l. riconosce dunque il diritto dell’autore di ritirare l’opera dal commercio ma è naturale che l’autore possa anche impedire la prima pubblicazione dell’opera e recedere dal contratti con cui egli stesso ha disposto dei diritti di utilizzazione. Si tratta del c.d. diritto di inedito. A riguardo c’è chi sostiene che tale diritto sia riconosciuto all’autore indipendentemente dalla sussistenza delle circostanze richieste ai fini del ritiro dal commercio dell’opera già pubblicata. In realtà tale diritto non è ricavabile né dall’art.12 né dall’art.24 ed inoltre la fattispecie non presenta elementi diversi da quelli di cui all’art.142 in ragione dei quali si può giustificare l’applicazione di un regime diverso.