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Diritto Internazionale dell'Ambiente: Evoluzione, Principi e Strumenti, Sintesi del corso di Diritto dell'ambiente

riassunto diritto dell'ambiente Lugaresi

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 23/07/2018

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andrea-pilo 🇮🇹

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DIRITTO DELL'AMBIENTE
CAPITOLO 1: AMBIENTE E DIRITTO
1.1. IL CONCETTO GIURIDICO DI AMBIENTE
Il termine ambiente è idoneo ad abbracciare una serie di agenti o fenomeni sostanzialmente diversi.
Anche per questo adesso sono generalmente accostati ulteriori termini qualificanti --> naturale, sociale,
economico.
L'ambiente fa riferimento a due aspetti:
Spazio, luogo, in cui si vive da un lato;
Esseri viventi e cose inanimate con cui si viene a contatto dall'altro
L'ambiente è l'insieme di condizioni esterne all'organismo, ed interagenti con esso.
Einstein --> "the environment is everything that isn't me".
La valenza del termine ambiente parte quindi dal concetto di organismo, che può essere inteso quale
essere umano (concezione antropocentrica dell'ambiente), o quale essere vivente (concezione
ecocentrica).
Il termine ambiente non ha, nel mondo del diritto, una definizione unanimamente accettata.
A livello internazionale --> convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile -->
compongono la nozione di ambiente le risorse naturali (acqua, aria, suolo, fauna,..), le iterazioni
tra esse, i beni facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio.
A livello di Unione Europea --> il paesaggio da tutelare ha più Fattori: popolazione e salute
umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli Habitat protetti; territorio,
suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra tutti
questi elementi.
La Corte Costituzionale ha affermato che l'ambiente non solo è un valore costituzionale, ma anche un
diritto fondamentale della persona ed un interesse fondamentale della collettività, e ha definito
l'ambiente quale bene immateriale unitario, con varie componenti da tutelare anche separatamente. La
Corte ha affermato che l'ambiente un bene della vita, materiale e complesso, la cui tutela comprende
qualità ed equilibri delle singole componenti: l'ambiente è visto come sistema da considerarsi nel
sospetto dinamico.
1.2. IL DIRITTO DELL'AMBIENTE
1.2.1. PROFILI E CARATTERISTICHE GENERALI
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DIRITTO DELL'AMBIENTE

CAPITOLO 1: AMBIENTE E DIRITTO

1.1. IL CONCETTO GIURIDICO DI AMBIENTE

Il termine ambiente è idoneo ad abbracciare una serie di agenti o fenomeni sostanzialmente diversi. Anche per questo adesso sono generalmente accostati ulteriori termini qualificanti --> naturale, sociale, economico.

L' ambiente fa riferimento a due aspetti:

 Spazio, luogo, in cui si vive da un lato;  Esseri viventi e cose inanimate con cui si viene a contatto dall'altro

L'ambiente è l'insieme di condizioni esterne all'organismo, ed interagenti con esso.

Einstein --> "the environment is everything that isn't me".

La valenza del termine ambiente parte quindi dal concetto di organismo , che può essere inteso quale essere umano (concezione antropocentrica dell'ambiente), o quale essere vivente (concezione ecocentrica).

Il termine ambiente non ha, nel mondo del diritto, una definizione unanimamente accettata.

 A livello internazionale --> convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile --> compongono la nozione di ambiente le risorse naturali (acqua, aria, suolo, fauna,..), le iterazioni tra esse, i beni facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio.  A livello di Unione Europea --> il paesaggio da tutelare ha più Fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli Habitat protetti; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra tutti questi elementi.

La Corte Costituzionale ha affermato che l'ambiente non solo è un valore costituzionale , ma anche un diritto fondamentale della persona ed un interesse fondamentale della collettività, e ha definito l'ambiente quale bene immateriale unitario , con varie componenti da tutelare anche separatamente. La Corte ha affermato che l'ambiente un bene della vita , materiale e complesso , la cui tutela comprende qualità ed equilibri delle singole componenti: l'ambiente è visto come sistema da considerarsi nel sospetto dinamico.

1.2. IL DIRITTO DELL'AMBIENTE

1.2.1. PROFILI E CARATTERISTICHE GENERALI

Il diritto dell'ambiente è quella branca del diritto che si occupa delle possibili relazioni tra organismi viventi (compreso l'uomo) ed elementi naturali.

Il diritto dell'ambiente è una branca del diritto pubblico , ed in particolare del diritto amministrativo.

OBIETTIVI --> solo la protezione , la tutela, la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente; la regolazione dello sviluppo, disciplinando limitando attività ed iniziative non ambientalmente compatibili; la repressione dei comportamenti lesivi, individuando sanzione appropriate; adozione di misure volte ad evitare danni all'ambiente; la modificazione di comportamenti in senso più ambientalmente sostenibili.

L'evoluzione del diritto dell'ambiente, a livello internazionale (ma non a livello nazionale), Mostra una graduale svalutazione del profilo antropocentrico. Questo non significa che si possono omettere le aspettative del genere umano, ma invece che essi vadano proprio sementi inseriti in un ambito più ampio --> quello dello sviluppo sostenibile.

Il diritto dell'ambiente è:

 Diritto trasversale --> ha continue interazioni con altri settori.  Diritto settoriale --> composto di discipline speciali fortemente diversificate, dedicata problemi particolari.  Diritto tecnico --> influenzato costantemente da innovazioni e scoperte sia sotto il profilo dei problemi che sotto quello delle soluzioni.  Diritto emotivo --> nel senso di passione, impegno civile.

1.2.2. STRUTTURA, CONFINI E STRUMENTI

Per quanto concerne la struttura , il diritto dell'ambiente potrebbe essere graficamente rappresentato come un albero , composto da radici ( principi ), tronco centrale ( discipline trasversali ) e rami ( discipline settoriali ).

Principe discipline trasversali Sono in continua e sostanziale crescita --> l'evoluzione del diritto nazionale dell'ambiente ha mostrato un percorso di sviluppo inverso: si ha avuto una crescita della parte speciale prima, ed una lenta formazione, ancora non compiuta, della parte generale poi. Il diritto dell'ambiente è in fase di assestamento, si sta cercando di rafforzare il nucleo centrale e snellire le ramificazioni periferiche.

Esso è composto da vari strumenti operativi:

 Strumenti giuridici tradizionali --> facenti riferimento al modello di command-and-control: provvedimenti di regolamentazione di attività (prescrizione e divieti), supportati da un impianto repressivo (controlli e sanzioni), e preceduti da atti a carattere generale (piani e programmi).  Strumenti giuridici specifici --> costituiscono l'eleborazione di strumenti tradizionali: si tratta di strumenti di carattere preventivo in riferimento ad opere, attività o strumenti relativa alle responsabilità.

permanente sulla propria ricchezza e la facoltà di scegliere percorsi ritenuti più idonei al benessere della collettività statale.

Obbligo di non Causare danni ad altri Stati --> il danno deve provocare gravi effetti nocivi deve essere dimostrato inconfutabilmente. A questo principio si collega quello, chi inquina paga.

La necessaria individuazione di un punto di equilibrio tra diritto di sfruttamento delle proprie risorse e divieto di Causare danni ad altri Stati costituisce il cuore del diritto internazionale dell'ambiente.

Il principio della responsabilità Comune ma differenziata --> attribuisce a tutti gli stati l'onere di intervenire a tutela dell'ambiente, tenendo però conto del rispettivo grado di sviluppo, del contributo al degrado ambientale e delle risorse tecniche finanziarie disposizione.

Il principio di partecipazione di informazione --> funzionale ad una migliore protezione ambientale.

Principio dell' internalizzazione dei costi --> volto ad evitare che costi determinati da interventi e compromissioni relativi all'ambiente, siano sostenuti non dall'intera collettività, Ma da chi esercita determinata attività traendone vantaggio.

Il principio dello sviluppo sostenibile è il principio cardine del diritto internazionale dell'ambiente più recente. La definizione del principio è fatta risalire al rapporto BRUNDTLAND del 1987 che definisce lo sviluppo sostenibile come lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presente senza compromettere la possibilità, per le generazioni future, di soddisfare a loro volta i loro bisogni. I parametri di riferimento sono pertanto le risorse , che costituiscono l'oggetto dello sfruttamento, il rapporto tra generazioni.

Il principio dello sviluppo sostenibile richiede una precisa integrazione tra politiche di sviluppo (economico e sociale) e politiche di protezione ambientale.

1.3.2. DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

I principi del diritto ambientale dell'Unione Europea solo posti nei trattati (trattato sull'Unione Europea/Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) e nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tali principi si possono distinguere in:

  1. Principi di carattere generale --> che hanno rilevanza in materia ambientale ma non sono a essa dedicati.
  2. Principi di carattere procedurale --> che forniscono le regole di azione, anche in materia ambientale
  3. Principi propriamente ambientali.
  4. Tra i principi di carattere generale, il primo riferimento è al elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente --> crescita economica equilibrata, economia sociale di mercato competitiva, occupazione.

l'Unione Europea si pone sempre di più, a livello internazionale, quale soggetto autonomo e non quale rappresentante di Stati. Si preoccupa degli effetti transfrontalieri dei fenomeni inquinanti e della rilevanza che le proprie scelte hanno anche al di fuori del territorio degli stati membri.

Principi non ambientali, Ma la cui applicazione incide sulla definizione sul livello della tutela ambientale, sono il principio di concorrenza ed il collegato principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

  1. Per quanto concerne i principi procedurali, il primo principio è quello di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà verticale prevede un allocazione di poteri di intervento secondo un criterio di ragionevolezza, differentemente dal livello nazionale, Dov'è stato interpretato lo spostamento dei poteri ed attività verso il basso, piu vicino alla collettività amministrata.

L'unione Europea interviene secondo il principio di sussidiarietà solo se gli obiettivi non possono essere perseguiti dagli Stati in modo soddisfacente, in relazione alla portata o agli effetti delle azioni da intraprendere.

Adesso è collegato il principio di proporzionalità, ai sensi del quale l'azione dell'Unione Europea non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi propri della stessa ai sensi dei trattati.

  1. Per quanto concerne i principi ambientali specifici, si fa riferimento al principio di precauzione, prevenzione, correzione e al principio chi inquina paga.

Principio di precauzione è legato al principio di prevenzione, è frutto di preoccupazioni determinati da nuovi problemi ambientali --> risente della continua evoluzione del progresso scientifico.

Il principio di precauzione può sintetizzarsi nella formula " better safe than Sorry ". In assenza di conoscenze scientifiche certe, ma in presenza di un rischio elevato di danni rilevanti, si può quindi intervenire.

Il principio di prevenzione si va se invece sia sospetti ovviamente ambientali, diretta di impedire danni irreversibili all'ambiente o danni reversibili.

Il principio di correzione ha una duplice prospettiva: da un lato, in caso di lesione di beni ambientali, il criterio dell'elevato livello di protezione impone un intervento ripristinatorio. Dall'altro costituire una variabile in un'analisi costi - benefici. Chi ha causato il danno è tenuto a procedere al ripristino, che deve pertanto essere, un costo non negoziabile di fronte ad un danno ambientale.

Il principio chi inquina paga ha una valenza prevalentemente sanzionatoria. Il principio si applica anche ad attività consentite, con la finalità di internalizzare i costi ed evitare un indistinta attribuzione degli stessi alla collettività. In questo senso i meccanismi possono essere principalmente di due tipi:

 Tariffari, attraverso l'applicazione di un corrispettivo A fronte della fruizione di un servizio ambientale

  1. Disposizioni finanziarie --> vengono considerati i mezzi per far fronte alle spese che la legge comporta.
  2. Disposizioni transitorie e finali --> misure di salvaguardia per cristallizzare la situazione esistente in attesa della completa operatività della legge; abrogazione di norme in funzione di semplificazione; altre norme tardive volta sopperire lacune rilevate in ritardo.

La normativa ambientale infine caratterizzata da una frequente presenza di allegati nei quali possono essere definiti i valori, limiti, standard di carattere tecnico scientifico, ma anche altri aspetti di dettaglio di completamento dell'articolato dei relativi atti normativi.

1.5. AMBIENTE E DIRITTO PENALE: I REATI AMBIENTALI.

La protezione dell'ambiente avviene anche attraverso il diritto penale.

È stata introdotto una normativa di carattere generale: la legge n68/2015 ( disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) --> ecoreati.

Essa introduce nuove ipotesi di reato e nuove aggravanti e attenuanti , ma interviene anche in materia processuale. L' obiettivo è quello di punire con maggiore severità, e con maggiore continuità ed efficacia, i delitti contro l'ambiente.

Le figure di reato più rilevanti sono due:

Inquinamento ambientale : punisce chi cagiona compromissioni o deterioramenti significati e misurabili all'ambiente. Una prima aggravante riguarda inquinamento prodotto in aree protette o soggette a vincoli. Una seconda aggravante riguarda il verificarsi della morte o di lesioni personali.  Disastro ambientale : punisce chi, abusivamente, altera in modo irreversibile, o difficilmente reversibile l'equilibrio di un ecosistema e chi provoca una offesa alla pubblica incolumità. Aggravante siano compromesse aree protette o soggette a vincoli.

Un diverso delitto riguarda il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Una diversa fattispecie di reato, chi impedisce o intralcia od elude l'attività di vigilanza e di controllo ambientale.

Le esigenze di recupero ambientale sono invece tutelate dal delitto di " omessa bonifica " che colpisce chi, obbligato per legge, non provvede alla bonifica o al ripristino dei luoghi.

Il sistema delle aggravanti è completato da una generica " aggravante ambientale ". In senso inverso, il " ravvedimento operoso " per il quale le pene sono sensibilmente ridotte per chi si adopera a limitare le conseguenze del reato o provvede comunque alla messa in sicurezza, alla bonifica e qualora al ripristino di luoghi.

La restante parte della legge N68/2015 interviene su altre normative ambientali; ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano causato danni alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Si prevede che, si impartiscono prescrizioni volte a far cessare situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenziamento pericolose. In caso positivo, il contravventore potrà pagare un'ammenda ridotta per la definitiva estinzione del reato e archiviazione.

1.6. AMBIENTE ED ANALISI ECONOMICA

La disciplina giuridica dell'ambiente incide ed è condizionata da profilo economici. Il principio della sviluppo sostenibile, con le sue 3 componenti, ambientale, sociale e economica, mostra la necessaria interdipendenza tra le stesse.

L'analisi economica fornisce, ulteriori elementi valutativi fondati su criteri matematici e sulla comparazione delle diverse soluzioni prospettabili.

Sotto il profilo giuridico, l'ambiente è al tempo stesso un complesso di beni pubblici, un insieme di risorse , un valore fondamentale espressioni di interessi pubblici compositi. L'ambiente come bene, e ancor di più come risorsa, è naturalmente soggetto valutazion i di carattere economico.

L'analisi economico contribuisce a l'esercizio della scelte politiche prima, e all'esercizio della discrezionalità amministrativa poi, ma non può sostituire le tradizionali valutazioni e ponderazione degli interessi pubblici.

Il problema di vento quello di ponderare le valutazioni di carattere economico, di riuscire a misurare interessi non omogenei per individuare la scelte corrispondente all'interesse pubblico complessivo.

La tutina dell'ambiente comporta costi, spesso elevati, che possono essere ripartiti modi diversi ma di cui non si può non tener conto.

Misurabilità economica degli interessi ambientali:

 Vantaggio economico derivato da scelte motivate da ragioni ambientali  Valore ambientale delle scelte, da ponderare e confrontare con altri interessi.

Da una parte i costi che qualcuno non sostiene per compromissioni ambientali saranno sostenuti dalla collettività, dall'altra in assenza di regolamentazione preciso una risorsa naturale, accessibile gratuitamente, sarà destinata ad uno sfruttamento non sostenibile.

CAPITOLO 2: I LIVELLI SOVRANAZIONALI

2.1. IL LIVELLO INTERNAZIONALE

2.1.1. EVOLUZIONE

Il diritto internazionale dell'ambiente nasce e si sviluppa in riferimento a due dinamiche principali:

può venire con meccanismo di monitoraggio periodico o attraverso misure non - confrontational , particolarmente adatte a tenere conto della disparità tra le parti contraenti.

A differenza del gran numero di convenzioni e trattati, le norme ambientali di origine consuetudinaria sono invece il numero limitato; il settore ambientale del diritto internazionale è relativamente recente. Le norme consuetudinarie riconosciute fanno riferimento al divieto di inquinamento transfrontaliero ed al principio di Cooperazione tra stati.

Principi generali di diritto comune --> possono essere i principi nati in stati federali e poi presi a prestito dal ordinamento internazionale, oppure si può verificare percorso inverso, ed è il diritto internazionale che costruisce principi che vengono poi trasferiti nei diritti nazionali.

Via poi la case low , facenti riferimento sia la giurisprudenza della International Court of Justice che alla giurisprudenza arbitrale. La prima Ha avuto modo di affermare introdurre o ribadire principi criteri di rilevanza importante, relative ad esempio alla responsabilità per danni transfrontalieri. La seconda di affermare obblighi di notifica connessi ad interventi che potrebbero incidere su bene nel suo complesso.

Assumono sempre maggiore rilevanza in campo ambientale i principi enunciati in dichiarazioni che spesso chiudono conferenze internazionali --> e si prendono il nome di Soft Law. La soft Law costituisce quella parte non immediatamente vincolante del diritto internazionale, che, proprio per il suo carattere più politico e giuridico, consente più frequentemente di raggiungere un consenso tra gli stati. Le dichiarazioni internazionali forniscono i principi guida e si occupano costantemente di alcune problematiche ritenute maggiormente significative come ad esempio:

 Rapporto tra uomo ed ambiente, dove l'uomo è nello stesso tempo oggetto della tutela e soggetto che influisce, generalmente In senso negativo, sull'altro bene protetto, l'ambiente.

Le dichiarazioni chiariscono quali siano i settori di intervento primario: salvaguardia delle risorse (soprattutto non rinnovabili), tutela del patrimonio naturale, lotta agli inquinamenti.

Inoltre le dichiarazioni si occupano del difficile rapporto tra stati sviluppati stati in via di sviluppo ; i primi, a causa della forte industrializzazione vedo ora l'ambiente come un valore da tutelare. Nei secondi, Dove il sottosviluppo è stato spesso determinato anche da Motivi ambientali, comportano rischi ambientali rilevanti. Le soluzioni proposte vedono la necessità di modelli di cooperazione:

Agli stati sviluppati si chiede di assumersi le responsabilità per le conseguenze negative dei loro percorsi di sviluppo

Agli stati in via di sviluppo si chiede invece di valutare, nell'ambito delle proprie scelte, Le possibili conseguenze che esse comportano a livello globale.

Grande importanza e data poi alle istanze di partecipazione , educazione , informazione e sensibilizzazione attraverso percorsi di coinvolgimento delle diverse categorie di attori: cittadini, comunità indigene, operatori economici e istituzioni.

2.2. LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

2.2.1. EVOLUZIONE

La versione originale del trattato istitutivo della comunità economica europea CEE non affrontava tematiche ambientali sia perché a quell'epoca non vi erano ancora problemi ambientali rilevanti nei 6 stati membri, sia per motivi istituzionali le cui politiche erano prevalentemente dedicate alla creazione di un mercato unico.

In una prima fase, mancano nel diritto dell'ambiente dell'Unione Europea, principi, politiche, azioni e norme ambientali comunitarie. Questo non significa che non potessero riscontrarsi nel trattato disposizioni che permettessero un intervento , anche se indiretto , nel settore ambientale.

A partire dalla fine degli anni 60 sono emanati direttive regolamenti aventi oggetti ambientali: disciplina delle attività inquinanti; gestione delle risorse naturali; salvaguardia dell'habitat naturale, smaltimento dei rifiuti. Tutto questo volto alla tutela della concorrenza.

Negli anni 70, il diritto comunitario dell'ambiente subisce un'accelerazione sostanziale. Dopo aver preso coscienza di una sottovalutazione di bisogni ambientali, si apre la strada all'emanazione periodica di programmi d'azione ambientale, i primi 4 programmi (1973, 77, 80 e 87) hanno un'impostazione settoriale ed una periodicità analoga mentre quelli successivi (93, 2002 e 2013) ampliano lo spazio temporale e cercano di affrontare le problematiche ambientali secondo un approccio innovativo, trasversale, proattivo e alla ricerca di nuovi strumenti di intervento.

Nel 1985 la Corte di Giustizia CE , afferma che la protezione ambientale è un obiettivo fondamentale della comunità economica europea.

Nel 1987 entra in vigore atto unico europeo che introduce un nuovo titolo XVI sull'ambiente. Vengono posti precisi obiettivi e Principi ambientali. Questo atto non prevedeva ancora politiche specifiche nel settore.

È con il Trattato di Maastricht , 1993, che l'ambiente diventa oggetto di una specifica politica comunitaria. L'individuazione di una politica comunitaria in materia ambientale, avviene nel momento in cui la comunità perde nella sua denominazione il riferimento economico; infatti dal 1993 in poi diventerà Comunità Europea.

Nel 1993 viene emanato il quinto programma d'azione ambientale (verso la sostenibilità) la cui impostazione differisce da Quelli precedenti; Infatti Adotta un approccio orizzontale che considera tutte le possibile cause di inquinamento e cerca di favorire un intervento attivo di tutti i possibili attori.

Nel 1998, la decisione 2179/98/CE prosegue l'opera di cambiamento del diritto comunitario dell'ambiente promuovendo un allargamento della gamma di strumenti giuridici che possono garantire il perseguimento degli obiettivi ambientali. Dall'altro lato Individua alcuni macro settori nei quali

Nella definizione delle politiche dell'Unione Europea, un ruolo rilevante è ricoperto dai Libri verdi e libri Bianchi.

Libri verdi : documenti a scopo prevalentemente informativo pubblicati dalla Commissione riferimento ad un problema specifico  Libri Bianchi scopo maggiormente propositivo. Sono riportate proposte di azione dell'Unione in uno specifico settore ed hanno pertanto un ruolo maggiormente operativo, di finalizzazione della fase precedente.

CAPITOLO 3: IL LIVELLO NAZIONALE

3.1. EVOLUZIONE

La costituzione italiana non prevede espressamente l'ambiente come valore costituzionale. I motivi dell'assenza nel testo originario sono principalmente due:

  1. La Costituzione nasce in un momento storico , sociale, economico ed ambientale particolare. Finita la Seconda Guerra Mondiale, non si presentavano istanze ambientali significativi in un paese ha limitata urbanizzazione e scarsa industrializzazione, con un'economia ancora prevalentemente agricola.
  2. La Costituzione fortemente condizionata dalla situazione politica di quel momento storico --> carattere di reazione al regime previgente.

L' evoluzione legislativa ha avuto come primo oggetto diretto la tutela sanitaria , intesa come igiene del suolo e dell'abitato. La tutela ambientale è in una prima fase ancora una tutela di carattere indiretto è funzionale rispetto ad altri interessi (lavorazioni insalubri, smaltimento di rifiuti solidi urbani).

Se si vuole individuare la nascita del diritto ambientale nazionale , Essa può essere individuata nella legge anti - smog, di tutela dall'inquinamento atmosferico.

A partire dalla legge Merli , tutela dell'inquinamento idrico, la produzione normativa in materia ambientale acquista Maggiore continuità. In diritto nazionale si trova in una fase di transizione --> nella quale l'emanazione di nuove norme non è più vista come la strada principale, essendo invece l'applicazione delle normative vigenti il problema più pressante.

Il prossimo passo Dovrebbe essere quello di una vera e propria codificazione del diritto dell'ambiente ; il tentativo di compro una riforma organica del diritto ambientale in Italia è partito dalla legge n.308/2004 il Parlamento ha delegato il governo a riordinare, coordinare e integrare la legislazione in materia ambientale. In base a tale delega è stato emanato il decreto legislativo n.152/ intitolato" norme in materia ambientale ". Esso non ha avuto vita facile per motivi di:

 Tecnica legislativa  Contenuto, riferibile a contrarsi con il diritto dell'Unione Europea

 Politica, riconducibile al cambio della maggioranza di governo poco dopo la sua emanazione.

La legge - delega rappresenta sostanzialmente la somma di più decreti legislativi settoriali ; non si tratta ne di un testo unico dell'ambiente ne di un codice dell'ambiente in quanto manca la coscienza di considerare il diritto ambientale come branca autonoma del diritto.

3.2. FONTI E STRUMENTI

L'ordinamento Nazionale utilizza tutte le fonti e tutti gli strumenti a sua disposizione Quando interviene in materia ambientale.

Livello legislativo :

da un lato uso della decretazione di urgenza (decreto-legge), il governo interviene rapidamente su situazioni relative ad incidenti, disastri o comunque problemi ambientali che non possono aspettare i tempi del procedimento legislativo.

Dall'altro delega legislativa (decreti legislativi), il Parlamento delega il governo ad intervenire su materie connotate da un forte Aspetto tecnico.

Livello amministrativo : si utilizzano strumenti di istituti tradizionali spesso adatti alle esigenze del diritto ambientale; strumenti tradizionali --> piani, programmi, autorizzazioni, concessioni, controlli, sanzioni.

L'attività di pianificazione e programmazione Ha determinato effetti anche negativi: i piani e programmi ambientali, presenti in ogni nuova legge di settore hanno speso costituito il mezzo per dilazionare l'applicazione della stessa legge.

La pianificazione in materia ambientale può connotarsi per la presenza di piani Generali , che riguardano tutto il territorio nazionale; piani settoriali , dedicati ad un problema più specifico; piani che hanno un ambito territoriale di riferimento ben limitato (piano del parco).

Provvedimentazione puntuale :

Autorizzazioni --> Istituto più frequentemente utilizzato. Attraverso atti autorizzativi, la pubblica amministrazione è in grado di conformare l'attività nel senso più rispondente all'interesse pubblico inserendo una serie di condizioni e prescrizioni.  Concessione -->strettamente legato a fenomeni di sfruttamento di beni nella disponibilità della pubblica amministrazione.

Abbiamo due ulteriori categorie di provvedimenti:

  1. Vincoli (idrogeologico, paesaggistico, naturalistico) connessa fenomeni di zonizzazione , il cui obiettivo è quello di conservare determinati beni aventi valore ambientale.
  2. Ordinanze di necessità ed urgenza adottate Quando non si ha la possibilità di provvedere altrimenti, quando l'ordinamento non prevede alcun provvedimento idoneo.

Per quanto concerne le f unzioni amministrativi , la tendenza nel settore ambientale è stata quella di applicare in modo deciso il principio di sussidiarietà verticale , sposando verso il basso le competenze.

La nuova ripartizione di competenze amministrative dovrebbe privilegiare l'azione degli enti locali; spetta al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale , Con riferimento al settore dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio.

Alla provincia spettano le funzioni riguardante vaste zone intercomunali , ho l' intero territorio provinciale. La Provincia svolge un ruolo di Ente intermedio tra comune e regione nell'ambito della programmazione economica, territoriale ed ambientale, predisponendo il piano territoriale di coordinamento. Province --> tutela e valorizzazione dell'ambiente.

3.3.3. LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Gli interessi ambientali Sono interessi tipicamente pubblici, facendo riferimento ad un bene, l'ambiente, o ad una serie di beni, i diversi fattori ambientali, che riveste un'importanza basilare per la stessa sopravvivenza materiale della comunità statale. Questo non significa che gli interessi ambientali non possono coincidere con interessi privati individuali e collettivi.

La nascita è l'istituzionalizzazione delle associazioni di protezione ambientale sono giustificate proprio da finalità di tutela di interessi ambientali. Il ruolo dell'associazione ambientalista è stato riconosciuto dal legislatore con l' articolo 13 della legge n.349/.

Due categorie :

  1. Associazioni individuate , la cui natura di soggetti portatori di interessi diffusi è presunta.
  2. Altre associazioni , per le quali si applicano le regole ordinarie, e che devono pertanto essere in grado di dimostrare di volta in volta, la loro legittimazione procedimentale o processuale attraverso un collegamento con il territorio e con la popolazione residente.

Le associazioni di protezione ambientale sono associazioni private (di interesse pubblico ).

Il ministro dell'ambiente procede all' individuazione delle associazioni di protezione ambientale.

Il ruolo procedimentale delle associazioni --> i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati abbiano una facoltà di intervento nel procedimento amministrativo , in quanto possa ad essi derivare un pregiudizio dal provvedimento finale. Gli stessi soggetti possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti , che l'amministrazione deve valutare in quanto pertinenti.

Le associazioni possono svolgere attività di carattere consultivo.

In materia di danno ambientale le associazioni possono presentare al ministro dell'ambiente denunce ed osservazioni , corredate da documenti e informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale chiedere l'intervento statale A tutela dell'ambiente.

PARTE II : PROCEDIMENTI ED ISTITUTI

CAPITOLO 4: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AMBIENTALI

4.1. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI INTERESSI AMBIENTALI

Il diritto dell'ambiente, anche se non può essere considerato quale semplice Branca del diritto amministrativo, mi viene fortemente condizionato.

Si possono notare due tendenze attraverso le quali il diritto ambientale si esprime:

  1. La prima si manifesta attraverso la modificazione di meccanismi procedimentali di carattere generale quando siano coinvolti interessi ambientali.
  2. La seconda si manifesta attraverso l'individuazione di procedimenti amministrativi speciali dedicati alla disciplina dell'azione amministrativa ambientale quando non si ritenga che i procedimenti tradizionali possano rispondere adeguatamente alle esigenze di protezione e salvaguardia ambientale.

Nell'ambito dell'attività amministrativa in materia ambientale, discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica interagiscono continuamente. La discrezionalità amministrativa è caratterizzata dall'interazione di numerosi ed eterogenei interessi, Considerando la rilevanza della materia ambientale la sua trasversalità. La discrezionalità tecnica è caratterizzata dalla complessità delle valutazioni.

La disciplina generale del procedimento amministrativo ha previsto una serie di meccanismi di semplificazione , finalizzati ad accelerare l'azione amministrativa, che possono comportare una minore ponderazione degli interessi coinvolti; questo non può essere possibile in presenza di interessi ambientali.

Questa tendenza è facilmente individuabile in alcune situazioni:

Conferenza di servizi --> quando è necessario effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento si può Indire la conferenza di servizi, che diventa obbligatoria quando l'amministrazione procedente richieda, ma non ottenga nei termini stabiliti, atti di assenso, nulla-osta da parte di altre amministrazioni. Il dissenso proveniente da un amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale determina l'intervento di un soggetto diverso, gerarchicamente sovraordinato: la questione e infatti rimessa ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri.  Attività consultiva --> in caso di decorrenza del termine per il rilascio o qualora si tratti di pareri obbligatori, l'amministrazione, preposta alla tutela ambientale e paesaggistico territoriale, richiedente il parere non ha la facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso, come invece le sarebbe consentito secondo la regola generale.  Valutazioni tecniche -->la regola generale prevede che il responsabile del procedimento possa rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione pubblica, con qualificazioni identiche o ad istituti

al programma. Rapporto ambientale deve essere allegato una sintesi non tecnica che consenta di comprendere la portata del Piano o programma.

  1. L'avvio del procedimento di VAS avviene mediante pubblicazione di avvisi In Gazzetta Ufficiale o nel bollettino ufficiale della Regione.
  2. Al termine dell' istruttoria deve essere emesso un parere motivato , che può portare alla revisione del piano o del programma. Il piano o programma e quindi trasmesso all'organo che procederà all' adozione o approvazione definitiva.
  3. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel bollettino ufficiale della regione con indicazione della sede in cui si possa prendere visione di tutta la documentazione.
  4. Segue infine la fase di monitoraggio degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi oggetto di VAS.

4.3. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è un procedimento diretto ad accertare la compatibilità ambientale di specifici progetti ed è quindi successiva alla VAS, quando il progetto in esame si è inserito in un ambito pianificatorio o programmatorio.

La VIA influenza l' attività amministrativa di carattere puntuale : nella VIA complesse valutazioni di carattere tecnico si uniscono l'esercizio di discrezionalità amministrativa, volta a considerare tutti gli interessi pubblici coinvolti. La protezione ambientale è considerata interesse primario , da coordinare con altri interessi nei confronti dei quali non è più recessivo.

I riferimenti normativi fondamentali per la via solo: a livello di Unione Europea, la direttiva 2011/92/UE e, a livello nazionale, il decreto legislativo n.152/.

La disciplina della via richiama espressamente obiettivi generali di carattere sanitario ed ambientale ; essa è lo strumento idoneo a perseguire tali obiettivi in relazione alla realizzazione di determinati progetti impattanti. Si tratta di una valutazione che si pone in continuità con la VAS, ma Più legata alla specifica fattispecie ed ha i fattori (uomo, flora,fauna,..) su cui la realizzazione del progetto andrà effettivamente ad incidere.

Oggetto della VIA sono i progetti idonei a produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente sul patrimonio culturale.

La VIA consiste nella descrizione nella valutazione degli effetti di un progetto su una serie di fattori ambientali. Essa costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere di interventi ad essa soggetti. I provvedimenti adottati in assenza di essa sono quindi annullabili per violazione di legge.

La VIA è un procedimento distinto in fasi:

Verifica di assoggettabilità o screening : autorità competente Verifica se il progetto sia idonea ad avere impatti significativi sull' ambiente, emanando in tal caso un motivato provvedimento di assoggettabilità.

Il proponente ha la facoltà di instaurare una fase di consultazione, o scoping , in cui autorità competenti ad altri soggetti pubblici operanti nel settore ambientale possono definire la portata delle informazioni da trasmettere, metodologia da adottare per la lavorazione dello studio di impatto ambientale --> sistema collaborativo.

Il proponente predispone lo studio di impatto ambientale a cui deve essere collegata una sintesi non tecnica che consente al pubblico di comprendere il progetto ed il suo possibile impatto ambientale.

L' istanza è presentata dal proponente all'autorità competente, con allegati progetto definitivo, studio di impatto ambientale ed elenco di autorizzazioni. Dalla presentazione dell'istanza deve essere data notizia a mezzo stampa o via web con indicazione delle sedi nelle quali si possono consultare i documenti prescritti.

Le attività tecnico istruttorie sono svolte dall' autorità competente , che acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata e il parere delle regioni, mentre il proponente, qualora la realizzazione del progetto necessiti di atti autorizzatorio o di assenso di altre amministrazioni trasmettere istanza anche a queste.

L'autorità competente conclude il procedimento di VIA con provvedimento espresso e motivato. Il provvedimento contiene le condizioni non solo per la realizzazione e l' esercizio dell'opera, ma anche per la sua dismissione. I progetti soggetti a via devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento finale a pena di reiterazione la procedura di VIA.

Il provvedimento di VIA è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale o nel bollettino ufficiale della regione con indicazione della sede in cui prendere visione della documentazione.

Il provvedimento di VIA individua le caratteristiche delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali, volte anche a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte. Qualora si registrano impatti negativi l'autorità competente può modificare il provvedimento o in caso di ripercussioni gravi su ambiente e salute pubblica, sospendere i lavori e le attività autorizzate.

4.4. L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA), è un provvedimento che mira a verificare la compatibilità ambientale di una determinata attività ed è quindi successiva rispetto alla VIA Quando l'attività in questione sia svolta attraverso un'opera soggetta ad essa.

Come la VIA, anche l'AIA influenza l' attività amministrativa di carattere puntuale , ed anche in essa come esistono valutazioni tecniche complesse, dirette a determinare la compatibilità ambientale di attività umane, e ponderazione di interessi pubblici nell'esercizio di una Non facile discrezionalità amministrativa.

L'AIA quale procedimento autorizzativo deve contemperare interessi conservativi , di tutela ambientale, con interessi di sviluppo , di natura prevalentemente produttiva.