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Diritto dell'Ambiente: Principi e Caratteristiche Generali, Sintesi del corso di Diritto dell'ambiente

riassunto del libro di Nicola Lugaresi

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

Caricato il 30/10/2017

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mattimilan22 🇮🇹

4.4

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DIRITTO DELL’AMBIENTE di Nicola Lugaresi
CAPITOLO 1: AMBIENTE E DIRITTO
1. Il concetto giuridico di ambiente
Il termine “ambiente”, nella sua definizione comune, extra-giuridica, è idoneo ad abbracciare una serie di
oggetti o fenomeni sostanzialmente diversi. Anche per questo ad esso sono generalmente accostati ulteriori
termini qualificanti che sottolineano diversi significati.
L’ambiente fa riferimento generalmente a due aspetti:spazio,luogo, in cui si vive da un lato; esseri viventi e
cose inanimate con cui si viene a contatto dall’altro. L’ambiente è pertanto identificabile con l’insieme di
condizioni esterne all’organismo, ed interagenti con esso. La valenza relazionale del termine ambiente parte
quindi dal concetto di organismo. Il termine “ambiente” non ha, nel mondo del diritto, una definizione
unanimemente accettata.
A livello internazionale, un tentativo di questo genere è ad esempio presente nell’ambito della convenzione
del consiglio d’Europa sulla responsabilità civile per danni provocati da attività pericolose per l’ambiente,
ove si afferma che compongono la nozione di ambiente le risorse naturali, le interazioni tra le stesse, i beni
(ambientali) facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio.
A livello nazionale, il concetto di ambiente è stato dato spesso per presupposto , sia pure nell’ambito di una
progressiva evoluzione dello stesso determinata dalla presa di coscienza della rilevanza della disciplina
ambientale.
La Corte Costituzionale è intervenuta più volte per definire il concetto di ambiente, e ha cosi affermato che
l’ambiente non è solo un valore costituzionale, ma anche un diritto fondamentale della persona ed un
interesse fondamentale della collettività, ed ha definito l’ ambiente quale bene immateriale unitario, con varie
componenti da tutelare anche separatamente. La Corte ha affermato che l’ambiente è un bene della vita,
materiale e complesso, la cui tutela comprende qualità ed equilibri delle singole componenti ed ha a oggetto
la “biosfera”; l’ ambiente è visto come “sistema” da considerarsi nel suo aspetto dinamico. Anche la dottrina
nazionale non ha potuto fare a meno di riconoscere l’aspetto composito della nozione di ambiente , si sono
così individuate : una componente estetico-culturale, una componente sanitaria e una componente
urbanistica. A queste componenti si può aggiungere anche una componente economica. I tentativi di
descrivere il fenomeno “ambiente”, mostrano come vi siano una posizione comune, ma anche al tempo
stesso, come l’aspirazione ad individuare un concetto unitario conviva la consapevolezza della necessità di
fornire una nozione composita.
2. Il diritto dell’ambiente
Profili e caratteristiche generali
In prima approssimazione si può definire il diritto dell’ambiente quale branca del diritto che si occupa delle
possibili relazioni tra organismi viventi ed elementi naturali. Il diritto dell’ambiente è, per sua complessità e
per la sua trasversalità, di difficile inquadramento. Si tratta di una branca del diritto pubblico, ed in
particolare del diritto amministrativo da cui mutua, una serie di istituti, eventualmente adattandoli. Ma il
diritto dell’ambiente influisce ed è condizionato anche dal diritto penale , dal diritto civile, dal diritto
commerciale, dal diritto tributario e da altre branche ancora.
Obbiettivi del diritto dell’ambiente sono la protezione, la tutela, la salvaguardia ed il miglioramento
dell’ambiente; la regolazione dello sviluppo, disciplinando e limitando attività ed iniziative non
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DIRITTO DELL’AMBIENTE di Nicola Lugaresi

CAPITOLO 1: AMBIENTE E DIRITTO

1. Il concetto giuridico di ambiente

Il termine “ambiente”, nella sua definizione comune, extra-giuridica, è idoneo ad abbracciare una serie di oggetti o fenomeni sostanzialmente diversi. Anche per questo ad esso sono generalmente accostati ulteriori termini qualificanti che sottolineano diversi significati.

L’ambiente fa riferimento generalmente a due aspetti:spazio,luogo, in cui si vive da un lato; esseri viventi e cose inanimate con cui si viene a contatto dall’altro. L’ambiente è pertanto identificabile con l’insieme di condizioni esterne all’organismo, ed interagenti con esso. La valenza relazionale del termine ambiente parte quindi dal concetto di organismo. Il termine “ambiente” non ha, nel mondo del diritto, una definizione unanimemente accettata.

A livello internazionale, un tentativo di questo genere è ad esempio presente nell’ambito della convenzione del consiglio d’Europa sulla responsabilità civile per danni provocati da attività pericolose per l’ambiente, ove si afferma che compongono la nozione di ambiente le risorse naturali, le interazioni tra le stesse, i beni (ambientali) facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio.

A livello nazionale, il concetto di ambiente è stato dato spesso per presupposto , sia pure nell’ambito di una progressiva evoluzione dello stesso determinata dalla presa di coscienza della rilevanza della disciplina ambientale.

La Corte Costituzionale è intervenuta più volte per definire il concetto di ambiente, e ha cosi affermato che l’ambiente non è solo un valore costituzionale, ma anche un diritto fondamentale della persona ed un interesse fondamentale della collettività, ed ha definito l’ ambiente quale bene immateriale unitario, con varie componenti da tutelare anche separatamente. La Corte ha affermato che l’ambiente è un bene della vita, materiale e complesso, la cui tutela comprende qualità ed equilibri delle singole componenti ed ha a oggetto la “biosfera”; l’ ambiente è visto come “sistema” da considerarsi nel suo aspetto dinamico. Anche la dottrina nazionale non ha potuto fare a meno di riconoscere l’aspetto composito della nozione di ambiente , si sono così individuate : una componente estetico-culturale, una componente sanitaria e una componente urbanistica. A queste componenti si può aggiungere anche una componente economica. I tentativi di descrivere il fenomeno “ambiente”, mostrano come vi siano una posizione comune, ma anche al tempo stesso, come l’aspirazione ad individuare un concetto unitario conviva la consapevolezza della necessità di fornire una nozione composita.

2. Il diritto dell’ambiente

Profili e caratteristiche generali

In prima approssimazione si può definire il diritto dell’ambiente quale branca del diritto che si occupa delle possibili relazioni tra organismi viventi ed elementi naturali. Il diritto dell’ambiente è, per sua complessità e per la sua trasversalità, di difficile inquadramento. Si tratta di una branca del diritto pubblico, ed in particolare del diritto amministrativo da cui mutua, una serie di istituti, eventualmente adattandoli. Ma il diritto dell’ambiente influisce ed è condizionato anche dal diritto penale , dal diritto civile, dal diritto commerciale, dal diritto tributario e da altre branche ancora.

Obbiettivi del diritto dell’ambiente sono la protezione, la tutela, la salvaguardia ed il miglioramento dell’ambiente; la regolazione dello sviluppo, disciplinando e limitando attività ed iniziative non

ambientalmente compatibili; la repressione dei comportamenti lesivi; l’adozione di misure volte ad evitare danni all’ambiente. Per quanto concerne i principi generali del diritto dell’ambiente, essi vanno cercati su più livelli: internazionale e interno.

Inoltre ci sono anche i principi speciali del diritto dell’ambiente che sono poi quelli desumibili dalle discipline settoriali.

Il diritto dell’ ambiente ha una propria autonomia, che deriva da più fattori. Si tratta di un diritto dotato non solo di uno scopo definito, la tutela ambientale, ma anche di propri principi peculiari , di propri istituti specifici, di proprie organizzazioni dedicate. Il diritto dell’ ambiente è sottoposto a tendenze unificatrici: sotto il profilo normativo, sotto il profilo gestionale, sotto il profilo organizzativo, sotto il profilo procedimentale, sotto il profilo risarcitorio e sotto il profilo teorico.

Il diritto dell’ambiente è un diritto attuale, soggetto a cambiamento continuo, determinato dall’esigenza di adottare strumenti che possano garantirne l’adeguamento a nuove problematiche, e dalla possibilità di giovarsi di nuove conoscenze.

Il diritto dell’ambiente è un diritto traversale, nel senso che ha continue interazioni con altri settori, è anche un diritto settoriale, composto da discipline speciali, fortemente diversificate, dedicate a problemi particolari. Il diritto dell’ambiente è un diritto tecnico non solo in senso giuridico, ma anche in senso scientifico- tecnologico, essendo costantemente influenzato da innovazioni e scoperte, sia sotto il profilo dei problemi che il progresso comporta, sia sotto il profilo delle soluzioni che lo sviluppo delle conoscenze determina.

Il diritto dell’ambiente infine è un diritto “emotivo”. L’emotività nel senso di passione, impegno civile.

Struttura, confini e strumenti

Per quanto riguarda la struttura, il diritto dell’ambiente potrebbe essere graficamente rappresentato come un albero, composto da radici(principi), tronco centrale (discipline trasversali) e rami (discipline settoriali). Principi e discipline trasversali sono in continua e sostanziale crescita. Per contro, le discipline settoriali sono spesso progressivamente erose. L’evoluzione del diritto nazionale dell’ambiente ha mostrato un percorso di sviluppo inverso, forse statisticamente non anomalo, ma pericolosamente irrazionale. Si è avuta una crescita della “parte speciale” prima, ed una lenta formazione, ancora non compiuta, della “parte generale” poi. In questo senso il diritto dell’ambiente è in una fase di assestamento, nella quale si sta cercando di rafforzare il nucleo centrale. Sempre a livello di struttura si può rilevare un’estrema incertezza dei confini. Il diritto dell’ambiente nasce come diritto “ritagliato” da altri settori.

Se invece consideriamo non la struttura del diritto inteso come branca, in sé, ma gli strumenti operativi più frequentemente utilizzati , il diritto dell’ambiente ha spesso seguito un percorso tradizionale di command and control. Gli strumenti giuridici tradizionali sono quelli facenti riferimento al modello citato di command and control; gli strumenti giuridici specifici costituiscono l’elaborazione di strumenti tradizionali: si tratta di strumenti di carattere preventivo, a contenuto autorizzatorio , in riferimento ad opere, piani, attività, o di strumenti relativi alla responsabilità. Per quanto concerne gli strumenti economici, si tratta di strumenti di intervento di carattere generale, di strumenti di mercato, di strumenti di adozione volontaria e di strumenti contrattuali.

Gli strumenti tecnici sono infine ulteriori meccanismi di regolazione. Discorso a parte meritano gli standard ambientali, attraverso i quali vengono posti valori- limite, valori di attenzione e valori obbiettivo

sostenibile” come lo sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità, per le generazioni future, di soddisfare a loro volta i loro bisogni. I parametri di riferimento sono le risorse, che costituiscono l’oggetto dello sfruttamento, il rapporto tra generazioni e la relazione tra bisogni e limiti alla possibilità di soddisfarli. In sostanza il principio dello sviluppo sostenibile richiede una precisa integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di protezione ambientale.

Diritto dell’Unione europea

I principi del diritto ambientale dell’Unione Europea sono posti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali principi si possono distinguere in principi di carattere generale, che hanno rilevanza in materia ambientale, ma non sono ad essa dedicati; in principi di carattere procedurale, che forniscono le regole di azione, anche in materia ambientale; ed infine in principi propriamente ambientali.

Tra i principi di carattere generale, il primo riferimento è all’elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente.

Il principio dello sviluppo sostenibile è del resto affermato non solo in riferimento al contesto europeo, ma anche in riferimento alle relazioni con altri Stati ed organizzazioni. Lo sviluppo sostenibile è inoltre considerato quale finalità essenziale che guida l’integrazione delle esigenze ambientali in altre politiche dell’unione. L’unione e gli stati membri collaborano nel settore ambientali con Paesi terzi ed organizzazioni internazionali competenti attraverso accordi e negoziati.

L’unione europea si pone sempre di più a livello internazionale come soggetto autonomo, e inoltre si preoccupa degli effetti transfrontalieri dei fenomeni inquinanti e della rilevanza che le proprie scelte hanno anche al di fuori del territorio degli stati membri. Pur salvaguardando la loro capacità di diritto internazionale, l’Unione europea vuole affermarsi gradualmente come il principale soggetto di riferimento nelle negoziazioni a livello internazionale.

Per quanto concerne i principi procedurali, il primo principio è quello di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà verticale prevede un’allocazione dei poteri di intervento in materie condivise.

L’Unione europea, nei settori di sua non esclusiva competenza, interviene, secondo il principio di sussidiarietà, solo se ed in quanto gli obbiettivi non possano essere perseguiti dagli stati in modo soddisfacente, in relazione alla portata o agli effetti dell’azione da intraprendere. L’unione europea ha adottato uno specifico “Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità” con l’obbiettivo sia di vigilare sull’azione legislativa degli Stati e dell’Unione che di evitare violazioni dei trattati collegate ad erronee o strumentali interpretazioni di tali principi.

Il principio dei poteri impliciti costituisce una norma di chiusura del sistema , applicabile a tutti i settori , in funzione dell’effettività dell’azione dell’Unione europea. L’applicazione del principio è poi espressamente collegata alla problematica interpretazione del principio del sussidiarietà.

Ulteriori principi che possono, in senso lato, definirsi quali “procedurali” sono poi riferiti all’adeguamento scientifico ed all’integrazione tra politiche.

Il principio di prevenzione si basa invece sia su aspetti ovviamente ambientali, diretti ad impedire danni irreversibili all’ambiente.

Il principio di correzione, in via prioritaria , alla fonte dei danni causati all’ambiente ha una duplice prospettiva. Da un lato, in caso di lesione di beni ambientali, il criterio dell’elevato livello di protezione

impone un intervento ripristinatorio. Dall’altro, il principio vuole evitare che i valori ambientali possano essere oggetto di un’indiretta commercializzazione, e costituire una variabile in un’analisi costi-benefici.

Il principio “chi inquina paga” individua un criterio di responsabilità in materia ambientale. Il principio nei confronti di violazioni di norme che abbiano comportato dei danni all’ambiente ha una valenza prevalentemente sanzionatoria, il principio si applica anche ad attività consentite, ed in questo caso la finalità è quella di internalizzare i costi; in questo senso i meccanismi possono essere di due tipi: tariffari e fiscali.

Diritto nazionale

Nella costituzione italiana la parola ambiente compare esclusivamente, e solo in seguito alla riforma del titolo V del 2001, nell’art 11, in riferimento alla distribuzione delle competenze tra stato e regioni. Riconosciuta la dignità costituzionale del “valore” ambiente, le istanze volte alla sua conservazione e promozione diventano parametri per l’attività del legislatore, rappresentano indirizzi per l’azione della pubblica amministrazione, assumono il carattere di direttive per l’interpretazione delle norme sottostanti e costituiscono criteri di risoluzione dei conflitti.

L’a’art. 9, comma 2, Cost. tutela il paesaggio.

L’art.32 Cost. tutela invece la salute non solo come diritto fondamentale, ed inviolabile, dell’individuo ma anche come interesse della collettività.

In primo luogo si fa riferimento a principi fondamentali, quali l’art.2 e l’art.3 della Costituzione.

L’art.2 Cost., ha il compito di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, inoltre affermando un principio di solidarietà sociale ed economica, rende possibile l’adozione di misure volte a sacrificare interessi e diritti configgenti con un interesse della collettività quale l’ambiente.

L’art. 3, comma 2, Cost., esprime un principio di uguaglianza sostanziale che si fonda sulle opportunità di sviluppo individuale, comprende implicitamente la necessità di evitare che i cittadini debbano trovarsi a crescere, vivere e lavorare in un ambiente degradato. Per quanto riguarda i profili più strettamente economici si fa riferimento agli artt.41,42 e 44 della Costituzione.

Al di là del dettato costituzionale, la ricerca e l’interpretazione di principi non possono prendere in considerazione la parte prima, dedicata appunto ai principi del d.lgs. n.152/2006.

In primo luogo, l’art. 3-bis,comma 1, dopo aver affermato che i principi posti dalla “parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di diritto dell’ambiente”, specifica che gli stessi sono adottati in attuazione di alcuni articoli della Costituzione e nel rispetto di obblighi internazionali e comunitari. Tali principi inoltre costituiscono “regole generali della materia ambientale” e possono essere modificati solamente con espressa previsione legislativa successiva.

Il d.lgs. n.152/2006, dopo aver affermato che la tutela dell’ambiente è responsabilità di tutti i soggetti dell’ordinamento, richiama i principi ambientali di cui al TFUE: precauzione,azione preventiva,correzione alla fonte,”chi inquina paga”.

A livello più generale viene poi richiamato il principio dello sviluppo sostenibile, cui deve conformarsi ogni attività umana e che deve costituire il parametro di riferimento dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione, da cui deriva la “prioritaria considerazione” degli interessi ambientali.

Il principio dello sviluppo sostenibile è poi collegato al principio di solidarietà inter-generazionale, al fine di individuare un “equilibrato rapporto” tra risorse “da risparmiare e risorse “da trasmettere” nell’ambito

La legge n.68/2015 introduce principalmente nuove ipotesi di reato e nuove aggravanti ed attenuanti, ma interviene anche in materia processuale. L’obbiettivo comune è quello di punire con maggiore severità, e con maggiore continuità ed efficacia, i delitti contro l’ambiente. Le figure di reato più rilevanti riguardano il delitto di inquinamento ambientale e il delitto di disastro ambientale.

Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis) punisce chi cagiona, “abusivamente”, compromissioni o deterioramenti significativi e misurabili all’ambiente. Una prima aggravante è prevista dallo stesso articolo, e riguarda inquinamenti prodotti in aree protette o soggette a vincoli. Una seconda aggravante è prevista è prevista dall’articolo successivo, e riguarda il verificarsi della morte o di lesioni personali quali conseguenze non volute.

Il delitto di disastro ambientale punisce invece chi, sempre abusivamente, altera in modo irreversibile , o difficilmente reversibile l’equilibrio di un ecosistema e chi provoca una offesa alla pubblica incolumità di particolare rilevanza.

Per entrambi i delitti è prevista la fattispecie colposa, che comporta una diminuzione di pena.

Un diverso delitto contempla invece il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività con aggravanti in caso di pericolo per l’ambiente o le persone.

Una diversa fattispecie di reato, di carattere generale, punisce invece chi impedisce, intralcia od elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale. Le esigenze di recupero ambientale sono tutelate invece dal delitto di “omessa bonifica”, che colpisce chi, obbligato per legge, per ordine del giudice o di un’autorità pubblica non provvede alla bonifica o al ripristino dei luoghi.

La restante parte della legge n.68/2015 interviene su altre normative ambientali, con particolare riguardo al d.lgs. n. 152/2006. La modifica principale riguarda l’introduzione di una “parte sesta-bis” a tale decreto, intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. Le nuove norme riguardano ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano causato danni alle “risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”.

1.6 Ambiente ed analisi economica

La disciplina giuridica dell’ambiente incide ed è condizionata da profili economici. Il principio dello sviluppo sostenibile, con le sue tre componenti,ambientale,sociale ed economica, mostra proprio la necessaria interdipendenza tra le stesse, ed ha avuto il merito, sia pure nella sua indeterminatezza, di attribuire alla tutela ambientale pari dignità rispetto alle problematiche economiche e sociali.

Sotto il profilo giuridico, l’ambiente è nello stesso tempo un complesso di beni pubblici, un insieme di risorse, un valore fondamentale espressione di interessi pubblici compositi. L’ambiente come bene, ed ancora di più come risorsa, è naturalmente ed intrinsecamente soggetto a valutazioni di carattere economico, ma come valore e come interesse, è tradizionalmente ed auspicabilmente soggetto a valutazioni più complesse. Sotto il profilo della regolamentazione in particolare l’ambiente, come bene e come risorsa, è soggetto alle leggi del mercato.

Capitolo 2: I livelli sovranazionali

2.1 Il livello internazionale

Evoluzione

Il diritto internazionale dell’ambiente nasce e si sviluppa in riferimento a due dinamiche principali. La prima è quella relativa ai rapporti tra stati confinanti ed ai fenomeni di inquinamento transfrontaliero. La seconda concerne invece, più in generale, il sorgere di problemi ambientali di natura globale nei cui confronti scelte legislative e politiche nazionali non possono fornire risposte soddisfacenti.

Non esiste una data comunemente accettata che sancisca la nascita del diritto internazionale dell’ambiente, la cui evoluzione può peraltro essere distinta in fasi. La prima fase è quella che precede l’istituzione dell’Onu nel 1945, nella quale la definizione dei rapporti tra stati avviene attraverso trattati e convenzioni o attraverso meccanismi di risoluzione delle controversie. La seconda fase, che va dal 1945 al 1972, è quella caratterizzata dall’istituzione e dalla presenza dell’ONU e di altri organismi ed agenzie operanti a livello mondiale(FAO ed UNESCO).

La terza fase va dal 1972, data nella quale viene emanata a Stoccolma la “Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment”, al 1992, data nella quale viene emanata la dichiarazione di Rio. In questo stesso periodo la tutela ambientale diventa un interesse istituzionalizzato dell’ONU.

La quarta fase parte dal 1992, quando viene emanata a Rio la “Rio Declaration on Environment and Development”. In questa fase l’interesse per le tematiche ambientali viene ad essere integrato con i diversi interessi di carattere economico e sociale. Il concetto di sviluppo sostenibile diviene l’essenziale principio di riferimento e la sintesi verbale di questo nuovo approccio mirato a considerare i problemi, i conflitti e le soluzioni in un’ottica meno settoriale. L’attenzione si è progressivamente spostata sul rapporto tra i paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, nel quale l’ambiente oscilla tra variabile dello sviluppo ed obbiettivo autonomo. Nella fase attuale si può citare anche la “Johannesburg Declaration on Sustainable Development”(2002) che a differenza delle precedenti dichiarazioni di principio (Rio e Stoccolma) non sembra avere determinato un cambiamento sostanziale di approccio. La dichiarazione di Johannesburg ha di fatto sancito il parziale insuccesso delle dichiarazioni di principio, o almeno l’insufficienza dei loro effetti per un reale miglioramento delle politiche ambientali.

La storia del diritto internazionale dell’ambiente può altrimenti essere vista in relazione alle vere ragioni della sua nascita e del suo sviluppo:i problemi ambientali. In particolare ,accanto ai problemi ambientali cronici, la storia del diritto internazionale dell’ambiente è scandita da un’inesorabile successione di disastri, principalmente di due tipi. Da un lato, si tratta dell’affondamento di petroliere; dall’altro si tratta di incidenti industriali. Tali incidenti, oltre a determinare conseguenze gravissime per l’ambiente, hanno avuto spesso un influsso indiretto sulla salute delle persone, causando in alcuni casi un elevato numero di morti.

Fonti e strumenti

Le fonti del diritto internazionale dell’ambiente sono le fonti proprie del diritto internazionale.

Il problema principale di queste fonti(fonti pattizie) è quello di garantirne l’implementazione, il che può avvenire con meccanismi di monitoraggio periodico degli adempimenti o attraverso misure non- confrontional economici potenziali.

Di fronte ad un’iper-produzione di convenzioni e trattati, le norme ambientali di origine consuetudinaria sono invece in numero limitato. Del resto,il settore ambientale del diritto internazionale è relativamente recente, per cui la creazione di norme di questa natura è più difficile.

A livello di collegi arbitrali internazionali, il citato caso Trail Smelter, in materia di danni transfrontalieri, può essere considerato un punto di partenza per il diritto internazionale dell’ambiente, così come il caso

Nel 1985 la corte di giustizia CE, dopo aver rilevato che la direttiva incidente sulla fattispecie sottoposta al suo giudizio ha come prospettiva la protezione ambientale, afferma che tale protezione è un obbiettivo fondamentale della comunità economica europea. In effetti la corte di giustizia non ha fatto altro che anticipare il nuovo indirizzo dell’Atto unico europeo, che introduce un nuovo titolo XVI sull’ambiente, individuando una competenza esplicita della comunità in materia. Vengono pertanto posti precisi obbiettivi e principi ambientali.

Con il trattato di Maastricht (1 novembre 1993) l’ambiente diventa oggetto di una specifica politica comunitaria, inserendosi in un quadro giuridico ancora più definito. Inoltre in questo trattato viene affermato il principio di sussidiarietà verticale.

Nel 1993 viene emanato il Quinto programma di azione ambientale la cui impostazione differisce da quelle precedenti. Il quinto programma adotta un approccio orizzontale, che considera tutte le possibili cause di inquinamento, e cerca di favorire un intervento attivo di tutti i possibili attori. L’obbiettivo ambizioso del Quinto programma è quello di modificare sostanzialmente il diritto comunitario dell’ambiente, ampliando linee e modi d’intervento.

Nel 1998, la decisione 2179/98/CE prosegue tale opera di cambiamento del diritto comunitario dell’ambiente promuovendo l’integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche comunitarie. la decisione 2179/98/CE individua alcuni macro-settori nei quali l’intervento comunitario non solo deve essere più pressante, ma anche dare dei risultati più soddisfacenti.

Con il trattato di Amsterdam(1 maggio 1999), che provvede a sistematizzare le norme ed a rinumerarle, viene ad essere affermata la centralità, anche a livello comunitario, del principio dello sviluppo sostenibile. Non a caso, i profili ambientali, intesi come valori concreti, entrano a far parte della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, ove si enuncia, in via generale, la volontà di raggiungere un elevato livello di protezione ambientale.

Trattandosi di una carta “generale” di diritti, gli interessi ambientali devono poi essere mediati con altri diritti individuali, di carattere economico, quali libertà di impresa e diritto alla proprietà privata.

Il Sesto programma d’azione ambientale, del 2002, conferma la necessità di individuare una serie di priorità, in termini di azioni strategiche e di aree di intervento.

Si confermano come capisaldi sia il principio di sviluppo sostenibile, sia la promozione di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità ambientale.

Nel 2013 viene adottato il Settimo programma di azione ambientale, valevole fino al 2020, ma con una “visione” fino al 2050. Tra le priorità di intervento sono individuate la protezione, la conservazione e miglioramento del “capitale naturale dell’Unione”; lo sviluppo di un’economia “efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva”; la protezione dei cittadini dai rischi sanitari e il contestuale ampliamente diffuso del benessere.

Fonti e strumenti

Comunità europea ed Unione europea hanno a loro disposizione una serie di strumenti per intervenire in materia ambientale. A livello normativo, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea definisce i principi, fornisce basi giuridiche sicure, individua le politiche ambientali o incidenti sull’ambiente.

Riaffermati i principi fondamentali specifici, sono definiti gli obbiettivi: tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; protezione della salute dell’uomo; utilizzazione razionale delle risorse naturali; promozioni di misure a livello internazionale, con particolare attenzione per i cambiamenti climatici.

Sono poi delineate le procedure applicabili, elencandosi una serie di misure adottabili dall’Unione Europea in riferimento ad ambiti potenzialmente incidenti in materia ambientale: misure fiscali; misure incidenti sull’assetto territoriale, sulla gestione delle risorse idriche, sulla destinazione dei suoli; misure nel settore energetico.

Infine si consente che gli Stati adottino provvedimenti di maggiore protezione. A livello specifico, le azioni ambientali devono tenere conto delle norme e dei divieti relativi alle restrizioni quantitative tra gli stati membri.

Inoltre si vuole evitare che il diritto ambientale sia utilizzato in modo distorto e strumentale da parte degli stati per scopi contrari alle finalità fondamentali dell’Unione europea.

Su questa fondamenta sono stati emanati regolamenti e direttive. Nel loro obbiettivo di avvicinamento delle legislazioni nazionali, le direttive hanno un contenuto ricorrente.

Nella definizione delle politiche dell’Unione europea, un ruolo rilevante è ricoperto dai “Libri verdi” e “Libri bianchi”. I libri verdi sono documenti a scopo prevalentemente informativo pubblicati dalla commissione in riferimento ad un problema specifico, sono destinati ai soggetti interessati che potranno intervenire nelle fasi di consultazione e discussione. Ai libri verdi possono fare seguito i Libri bianchi, che hanno uno scopo maggiormente propositivo. Nei libri bianchi sono riportate proposte di azione dell’Unione in uno specifico settore ed hanno pertanto un ruolo maggiormente operativo, di finalizzazione della fase precedente.

L’azione ambientale dell’Unione europea di sviluppa in alcuni settori particolarmente delicati: risorse naturali, inquinamento, energia, ambiente urbano, salute e sicurezza.

Capitolo 3:IL LIVELLO NAZIONALE

3.1 Evoluzione

La costituzione italiana non prevede espressamente l’ambiente come valore costituzionale. E’ solo con la modifica del titolo V della costituzione, ad opera della legge costituzionale n.3/2001, che la parola “ambiente” compare nella carta costituzionale. I motivi dell’assenza nel testo originario sono principalmente due. Da un lato, La costituzione nasce in un momento storico, sociale, economico ed ambientale particolare. Dall’altro, la Costituzione è fortemente condizionata dalla situazione politica di quel momento storico.

Mutati sensibilmente i presupposti di fatto, nella costituzione non compare ugualmente l’affermazione di un principio di tutela dell’ambiente. Paradossalmente, questo non accade per una mancanza di accordo tra le forze politiche, ma per un “eccesso” di consenso. La modifica, sul punto della costituzione non viene considerata una priorità in quanto non vi sono contestazioni sulla rilevanza delle esigenze ambientali