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Riassunto libro " Diritto dell'ambiente" di Nicola Lugaresi.
Tipologia: Sintesi del corso
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Obiettivi del diritto dell’ambiente sono:
situazione ambientale. In questo senso possono poi essere individuati standards di emissione o standards di immissione, standards di prodotto e di processo. La standardizzazione in campo ambientale ha il fine di rafforzare la certezza e l’omogeneità del diritto, limitando l’ambito discrezionale delle scelte della pubblica amministrazione, pagando un prezzo in termini di rigidità e proliferazione normativa. 2.3. equilibri, contraddizioni e contrasti. Il problema fondamentale del diritto ambientale è quello di individuare il punto di equilibrio tra esigenze ambientali ed esigenze economiche. Il concetto di migliore tecnologia disponibile aiuta a comprendere le dinamiche sottese. Nonostante a volte si faccia espressamente uso della menzione “ non comportante costi eccessivi ” è da ritenersi ce il concetto di migliore sia riferibile anche a parametri di carattere economico e non solo in senso tecnico. Di fronte ad una connaturata “sacralità” del diritto ambientale, occorre spesso rilevare che il pretesto della tutela ambientale è usato per altri fini, come la riduzione della concorrenza o per attuare misure protezionistiche. La prima contraddizione insita nell’impostazione di fondo assunta per definire i fini ultimi del diritto dell’ambiente, tra antropocentrismo puro, caratterizzato da una protezione ambientale essenzialmente funzionale alla protezione dell’uomo ed ecocentrismo puro, caratterizzato dalla negoziazione di posizioni di vantaggio in capo all’uomo, considerato organismo vivente come gli altri. Un’altra contraddizione è da ricercare nella contrapposizione tra favore generale per le politiche ambientali e resistenze particolari frequenti nella fase applicativa.
obbligo di consultazione continua (Rio 19); favorisce lo scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche, facilitando processi di capacity- building (Stoccolma 20, Rio 9); vieta che politiche nazionali, giustificate da scopi ambientali, possono avere fini discriminatori (Rio 12); promuove la soluzione pacifica delle controversie ambientali (Rio 26). Per il perseguimento a livello locale degli obiettivi globali è stata adottata, nell’ambito della Conferenza di Rio 1992, l’Agenda 21, piano di azione a valore programmatico il cui capitolo 29 riconosce alle amministrazioni locali un ruolo decisivo nell’attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile.
Il principio di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente ha una duplice prospettiva. Da un lato il criterio dell’elevato livello di protezione impone un intervento ripristinatorio. Dall’altro il principio vuole evitare che i valori ambientali possano essere oggetto di un’indiretta commercializzazione e costituire una variabile in un’analisi costi benefici. Il principio “chi inquina paga” , nel quale l’aspetto economico è esplicitato in modo diretto, individua un criterio di responsabilità in materia ambientale. Nei confronti di violazioni di norme che abbiano comportato un danno all’ambiente, il principio ha una valenza prettamente sanzionatoria , volendo attribuire al singolo soggetto responsabile i costi che devono essere sostenuti per far fronte agli effetti della sua condotta o omissione. Il principio si applica anche alle attività consentite , ed in tal caso la finalità è quella di internalizzare i costi ed evitare un’indistinta attribuzione degli stessi alla collettività. I meccanismi possono essere di due tipi: tariffari attraverso l’applicazione di un corrispettivo a fronte di un servizio ambientale fornito; fiscali attraverso l’applicazione di una tassa relativa a determinate attività che determinino forme consentite di inquinamento o di impatto ambientale. Diverso obiettivo può essere quello di esternalizzare i vantaggi ambientali raggiunti attraverso comportamenti virtuosi dei cittadini, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni. In questo caso di tratta di individuare meccanismi premiali e compensativi che rendano appetibili anche economicamente stili di vita, processi produttivi, azioni pubbliche più ambientalmente compatibili. 3.3. Diritto nazionale. Nella Cost. la parola ambiente compare esclusivamente solo a seguito della riforma del titolo V del 2001 dell’art. 117, in riferimento alla distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. Vi sono stati però dei tentativi dottrinali e giurisprudenziali volti a riconoscere comunque una tutela di rango costituzionale all’ambiente attraverso il combinato disposto artt. 9 (tutela del paesaggio) e 32 (tutela della salute). In tal modo le istanze di conservazione e promozione dell’ambiente diventano parametri per l’attività del legislatore, rappresentano indirizzi per l’azione della PA, assumono il carattere di direttive per l’interpretazione delle norme sottostanti e costituiscono criteri per la risoluzione di conflitti. L’art. 9 Cost. tutela il paesaggio non solo sotto i profili estetici ma anche sotto i profili attinenti all’ambiente e l’art. 32 tutela la salute come diritto fondamentale d inviolabile e come interesse della collettvità sociale. Se gli artt. 9 e 32 costituiscono i fondamenti costituzionali della tutela dell’ambiente, vi sono comunque altre norme che devono essere considerate per la loro incidenza in materia ambientale. In primo luogo si fa riferimento ai principi fondamentali:
giurisprudenza della International Court of Justice. In questo senso l’ICJ ha avuto modo di affermare, introdurre o ribadire principi e criteri di rilevante importanza. A livello di collegi arbitrali internazionali il caso Trailer Smelter (sentenza arbitrale del 1941) in materia di danni tran frontalieri può essere considerato un punto di partenza per il diritto internazionale dell’ambiente, così come il caso Lake Lanoux (sentenza arbitrale 1957) rappresenta un parametro di riferimento in materia di collaborazione nella gestione di beni condivisi, attraverso l’affermazione di obblighi di notifica connessi ad interventi che potrebbero incidere sul bene nel suo complesso. Anche procedimenti arbitrali sorti nel0ambito di organizzazioni internazionali possono introdurre principi propri del settore ambientale. Così il GATT poi sostituito dalla WTO, il cui ambito di operatività è quello dello sviluppo del commercio ma ammette la possibilità di adottare delle misure restrittive per la tutela delle risorse naturali (GATT, caso Salmon and Herring 1988) , le quali comunque devono esser precedute da negoziati tra le aprti (WTO, caso shrimp and Turtle 1998 ). Quindi è consentita l’adozione di misure che possono avere effetto restrittivo del commercio ma devono rispondere a dei requisiti definiti come la compatibilità con gli accordi; la proporzionalità rispetto al fine; la non discriminatori età di applicazione; e comunque devono essere precedute da una soluzione negoziale. Oltre a queste fonti assumono sempre maggiore rilevanza in campo ambientale i principi enunciati in dichiarazioni che spesso chiudono conferenze internazionali. Tali principi, nati come sofl law e pertanto non immediatamente cogenti , tendono ad essere successivamente recepiti negli atti a natura convenzionale ed a trasformarsi in norme consuetudinarie. Il valore politico di tali principi è fuori discussione. La soft law costituisce quella parte non immediatamente vincolante del diritto internazionale che, proprio per il suo carattere più politico che giuridico, consente più frequentemente di raggiungere un consenso tra gli Stati. Le dichiarazioni di principi contengono una prima sistematizzazione del settore ed una serie di principi guida. Nella loro genericità e nei loro limiti applicativi esse costituiscono il quadro di riferimento non solo generale ma anche omogeneo, per la costruzione di un diritto internazionale dell’ambiente. Le dichiarazioni generali in materia ambientale si occupano di alcune problematiche ritenute maggiormente significative per il loro valore tecnico e per la possibilità di cambiamento che possono indurre. Esse chiariscono quali siano i settori di intervento primari. Viene anche rilevato il rapporto tra ambiente ed economica. La cooperazione tra Stati e la pianificazione delle scelte fondamentali sono corollari naturali di questo rapporto. L’attenzione agli altri è un altro elemento presente. Il problema è particolarmente vivace per quanto concerne la differenza tra Stati sviluppati ed in via di sviluppo. Nei primi, dopo che i fenomeni di industrializzazione e di sviluppo aggressivo hanno portato ad una degradazione dell’ambiente, lo stesso è ora visto come un valore da tutelare. Nei secondi, nei quali il sottosviluppo è stato spesso determinato da motivi ambientali, i limiti economici e tecnologici, uniti alle necessità ed aspirazioni di un rapido sviluppo comportano rischi ambientali rilevanti. Le soluzioni di principio proposte vedono la necessità di modelli di cooperazione. Agli Stati sviluppati si chiede di fornire assistenza tecnologica e finanziaria, di formare operatori e di creare organizzazioni capaci di agire localmente, di evitare il trasferimento di inquinanti e rifiuti, in definitiva di assumersi le responsabilità per le conseguenze negative del loro sviluppo (sempre secondo il principio “chi inquina paga”). Agli Stati in via di sviluppo si chiede invece di valutare nell’ambito delle proprie scelte, le possibili conseguenze che esse comportano a livello globale. Il rapporto tra generazioni , quella presente che sfrutta le risorse e inquina, e quella futura , di cui si vogliono tutelare le aspettative, è invece al centro del concetto di sviluppo sostenibile. Grande importanza è data poi alle istanze di partecipazione, educazione, informazione e sensibilizzazione, valori dei quali è promossa la più ampia diffusione. Nelle dichiarazioni più recenti, che cercano di superare il cattivo equilibrio esistente tra impegni assunti ed azioni adottate, emergono ulteriori elementi, quali la globalizzazione e new economy con i possibili impatti in materia ambientale, economica e sociale.
Al di là della definizione di aree ed oggetti, l’azione ambientale dell’UE si sviluppa in alcuni settori particolarmente delicati: risorse naturali; inquinamento; energia; mobilità; ambiente urbano; salute e sicurezza individuale e collettiva. CAPITOLO 3 IL LIVELLO NAZIONALE
3.1. L’organizzazione centrale. La nascita relativamente recente del diritto dell’ambiente e l’assenza di riferimento espressi nella Cost., almeno fino alla modifica del titolo V avvenuta con la legge costituzionale n. 3/2001, hanno determinato l’esigenza di costruire gradualmente un’organizzazione del settore ambientale e di definire conseguentemente i rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali, tenendo conto del principio di sussidiarietà verticale. Successivamente alla previsione, nel 1983 del Ministero dell’ecologia, senza portafoglio, la legge n. 249/1986 istituisce il Ministero dell’Ambiente che diventa il centro di riferimento principale per gli interessi ambientali a livello Statale. L’istituzione del Ministero dell’istruzione ha suscitato molte critiche, specie per la mancanza di coordinamento con il ministero dei beni culturali ed ambientali, istituito nel 1974 e per la determinazione delle proprie competenze. La tecnica per superare le critiche è stata quella del ritaglio delle competenze al di fuori di un riordino omogeneo dell’organizzazione governativa avvenuto nel 1999. Di fatto, oltre ad una serie di competenze esclusive, l’attribuzione della maggior parte delle competenze è avvenuta secondo lo schema del concerto, nel quale il Ministero dell’ambienta si pone a volte quale autorità concertante (competenze primarie) ed a volte quale autorità concertata (competenze secondarie). Un’ulteriore forma di raccordo all’interno della compagine governativa è poi data a comitati interministeriali, fattispecie che ha avuto una diffusa utilizzazione per poi essere superata proprio dall’assorbimento delle relative competenze da parte del Ministero dell’ambiente. Con il d. lgs. N. 309/1999 di riforma dell’organizzazione del Governo viene istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (oggi Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), cui sono attribuite le funzioni fino ad allora proprie del Ministero dell0ambiente e del Ministero dei lavoro pubblici. Ulteriore aspetto di criticità è data dalla constante tensione sotto il profilo finanziario che vede spesso il Ministero dell’ambiente soggetto a tagli di entità percentualmente più elevata rispetto agli altri Ministeri. Per quanto concerne l’organizzazione tecnica del settore ambientale, è stato istituito recentemente l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che ha preso il posto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) assumendone le rispettive funzioni. L’ISPRA svolge i compiti di attività tecnico scientifiche di interesse nazionale finalizzate alla protezione dell’ambiente tra cui la promozione e diffusione dei risultati dell’elaborazione e divulgazione di dati. All’ISPRA si affiancano le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le Agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente (APPA). 3.2. Il ruolo delle Regioni e degli enti locali. Il rapporto tra Stato e Regioni in materia ambientale è sempre stato particolarmente intricato e la situazione è stata resa ancor più difficile con la sincronizzazione della riforma costituzionale del titolo V, attraverso legge costituzionale, con la riforma dell’amministrazione attraverso atti aventi forza di legge. In questo senso è intervenuto la legge n. 131/2003. L’art. 117 Cost. prevedeva una serie di materie in cui le Regioni a statuto ordinario avevano una competenza legislativa concorrente. Alcune di queste materie avevano sicuri riflessi ambientali. Nella vigenza dell’art. 117 Cost. precedentemente alla riforma del giugno 2001, gran parte della legislazione statale ambientale è stata impugnata davanti alla Coste costituzionale proprio per la difficoltà di individuare i confini precisi. La Corte nel risolvere i conflitti ha spesso richiamato il principio di leale collaborazione. Vista la vaghezza del parametro, questo ha consentito alla Corte di decidere caso per caso se la collaborazione sia stata leale, insufficiente o assente.
Il nuovo art. 1117 cost. muta il quadro di riferimento, citando espressamente l’ambiente e prevedendo un diverso riparto di attribuzioni legislative in materia ambientale. Di fronte ad un rovesciamento della residualità delle attribuzioni legislative, l’art. 117 comma 2, lett. S) Cost., prevede che lo Stato abbia potestà esclusiva nella materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Il successivo comma 3 che enumera le materie di legislazione concorrente, prevede peraltro la valorizzazione dei beni ambientali anche se non ne è chiara la demarcazione del confine. La Corte prefigura l’esistenza di una materia trasversale che riserva allo Stato il compito di assicurare le esigenze di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, sempre nell’ambito di un principio di leale collaborazione. La Corte ha inoltre affermato che lo Stato deve fissare livelli adeguati e non riducibili di tutela, mentre le Regioni, nel rispetto di tali limiti, regolano la fruizione dell’ambiente. Il che non impedisce alle Regioni di assicurare livelli maggiori di tutela, di fatto incidendo sulla materia ambientale. Per quanto concerne le funzioni amministrative , la tendenza nel settore è stata quella di applicare in modo deciso il principio di sussidiarietà verticale, spostando verso il basso le competenze. In particolare la legge n. 59/1997 e il d. lgs. 112/1998 hanno spogliato lo Stato di una serie di funzioni, attribuendole al livello territoriale più idoneo. Il d. lgs. 112/1998 ha individuato ed elencato i compiti di livello nazionale, quindi riservati allo Stato, per la tutela dell’ambiente e definito successivamente le funzioni concorrenti nel cui ambito è necessario un intervento congiunto. In genere con la nuova ripartizione delle competenze amministrative è privilegiata l’azione degli enti locali.
Anche nell’esercizio dell’ attività consultiva la presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico- territoriale comporta una deroga alle disposizioni generali. In caso di decorrenza del termine per il rilascio o qualora si tratti di pareri obbligatori, l’organo adito non abbia rappresentato esigenze istruttorie che richiedano lo spostamento del termine, l’amministrazione richiedente il parere non ha la facoltà di procedere indipendentemente dall’acquisizione dello stesso. Una disciplina analoga vale per le valutazioni tecniche che siano richieste ad appositi enti od organi per l’adozione di un provvedimento amministrato. Mentre l’ipotesi ordinaria prevede che il responsabile del procedimento possa rivolgersi ad altri organi dell’amministrazione pubblica con qualificazione equipollente o ad altri istituti universitari, tale possibilità è esclusa se si ratti di valutazioni di competenza di amministrazione preposta alla tutela ambientale o paesaggistico- territoriale. Per quanto concerne la segnalazione certificata di inizio attività , la deroga al meccanismo generale motivata da ragioni di tutela ambientale opera in modo parzialmente diverso o di assenso, il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti indicati in leggi o atti generali e non sia subordinato a limiti o contingenti o strumenti di programmazione settoriale, è sostituito dalla segnalazione dell’interessato. Sono però esclusi i casi in cui sussistano vincoli ambientali o paesaggistici. L’amministrazione può inoltre inibire , con provvedimento motivato , la prosecuzione dell’attività qualora accerti, entro sessanta giorni dalla segnalazione, la carenza dei requisiti e presupposti. Dopo tale termine l’amministrazione può intervenire solo quando siano messi in pericolo alcuni interessi fondamentali, tra cui l’ambiente. Il settore ambientale è inoltre caratterizzato da una limitata operatività dell’istituto del silenzio- assenso.