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Diritto dell'ambiente, Sintesi del corso di Diritto dell'ambiente

Riassunto libro " Diritto dell'ambiente" di Nicola Lugaresi.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 28/02/2022

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DIRITTO DELL’AMBIENTE
CAPITOLO 1 AMBIENTE E DIRITTO
1. Il concetto giuridico di ambiente.
La materia riguarda l’ambiente naturale quello che non ha bisogno di ulteriori specificazioni per essere
individuato. L’ambiente fa riferimento generalmente a due aspetti: spazio in cui si vive da un lato, esseri
viventi e cose inanimate con cui si viene a contatto dall’altro. L’ambiente è pertanto identificabile con
l’insieme delle condizioni esterne all’organismo ed interagenti con esso.
La trasposizione del termine comune in nozione giuridica non è agevole proprio per la vastità e la
complessità del concetto. Dottrina e giurisprudenza hanno da sempre discusso circa la definizione di
ambiente e proposto una molteplicità di teorie ma hanno sempre avuto a che fare con il carattere
composto e complesso della nozione di ambiente.
A livello internazionale un tentativo di questo genere è presente nell’ambito della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla responsabilità civile per danni provocati da attività pericolose per l’ambiente
(Lugano 1993) ove si afferma che compongono la nozione di ambiente le risorse naturali, le interazioni tra
le stesse, i beni ambientali facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio.
L’International court of Justice (ICJ) in una pronuncia del 1996 ha affermato che la nozione di ambiente
comprende, oltre al linving space, la qualità della vita e la salute degli essere umani e delle generazioni
future
A livello di UE emerge ugualmente il profilo composito della nozione di ambiente. La direttiva 85/337/CE,
nel definire l’oggetto (ambiente) da tutelare, in sede di valutazione di impatto ambientale, menziona più
fattori: uomo, fauna, flora, suolo, interazione tra gli stessi.
A livello nazionale il concetto di ambiente è stato spesso come presupposto. Si pensi al d.p.r. 616/1977 che
definiva le materie di competenza regionale, dove l’ambiente non era altro che un aspetto inserito quasi
incidentalmente all’interno della nozione di urbanistica. Si pensi alla legge n. 349/1986 che, nel costituire il
Ministero dell’ambiente, non forniva alcuna definizione di ambiente, limitandosi a citare in via indiretta,
quali oggetto di tutela, le condizioni ambientali il patrimonio naturale nazionale e le risorse naturali. Una
definizione non è data nemmeno dal d. lgs. 152/2006.
La Corte costituzionale è intervenuta più volte per cercare di definire il concetto in relazione
all0interpretazione sia dell’art. 9, che tutela il paesaggio, sia dell’art. 117, che delinea l’attribuzione delle
competenze legislative tra Stato e Regioni. La Corte ha così affermato che l’ambiente no solo è un valore
costituzionale, ma anche un diritto fondamentale della persona ed un interesse fondamentale della
collettività (sent. 210/1987), e ha definito l’ambiente quale bene immateriale unitario, con varie
componenti da tutelare anche separatamente. Successivamente alla riforma costituzionale del 2001, di
modifica del titolo V della Cost., ha ulteriormente proceduto ad individuare nella trasversalità del valore
“ambiente”, una delle specificità dello stesso. In questo senso, la Corte ha affermato che l’ambiente è un
bene della vita, materiale complesso, la cui tutela comprende qualità e equilibri delle singole componenti e
ha ad oggetto la biosfera, di cui si evidenza il carattere composito ed interattivo: l0ambinete è visto come
sistema da considerarsi nel suo aspetto dinamico.
Valore, diritto, bene sistema: è evidente l’impegno dell’interprete volto a riconoscere all’ambiente un
carattere unitario, per farne riferimento giuridico sicuro, un oggetto del diritto, per garantirne la protezione
sostanziale. La tutela non può prescindere dalla considerazione delle singole componenti settoriali nel
momento in cui si passa dai principi all’applicazione.
2. IL diritto dell’ambiente.
2.1. Profili e caratteristiche generali.
Il diritto dell’ambiente si può definire quale branca del diritto che si occupa delle possibili relazioni tra
organismi viventi, compreso l’uomo, ed elementi naturali.
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DIRITTO DELL’AMBIENTE

CAPITOLO 1 AMBIENTE E DIRITTO

  1. Il concetto giuridico di ambiente. La materia riguarda l’ambiente naturale quello che non ha bisogno di ulteriori specificazioni per essere individuato. L’ambiente fa riferimento generalmente a due aspetti: spazio in cui si vive da un lato, esseri viventi e cose inanimate con cui si viene a contatto dall’altro. L’ambiente è pertanto identificabile con l’insieme delle condizioni esterne all’organismo ed interagenti con esso. La trasposizione del termine comune in nozione giuridica non è agevole proprio per la vastità e la complessità del concetto. Dottrina e giurisprudenza hanno da sempre discusso circa la definizione di ambiente e proposto una molteplicità di teorie ma hanno sempre avuto a che fare con il carattere composto e complesso della nozione di ambiente. A livello internazionale un tentativo di questo genere è presente nell’ambito della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla responsabilità civile per danni provocati da attività pericolose per l’ambiente (Lugano 1993) ove si afferma che compongono la nozione di ambiente le risorse naturali, le interazioni tra le stesse, i beni ambientali facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio. L’International court of Justice (ICJ) in una pronuncia del 1996 ha affermato che la nozione di ambiente comprende, oltre al linving space , la qualità della vita e la salute degli essere umani e delle generazioni future A livello di UE emerge ugualmente il profilo composito della nozione di ambiente. La direttiva 85/337/CE, nel definire l’oggetto (ambiente) da tutelare, in sede di valutazione di impatto ambientale, menziona più fattori: uomo, fauna, flora, suolo, interazione tra gli stessi. A livello nazionale il concetto di ambiente è stato spesso come presupposto. Si pensi al d.p.r. 616/1977 che definiva le materie di competenza regionale, dove l’ambiente non era altro che un aspetto inserito quasi incidentalmente all’interno della nozione di urbanistica. Si pensi alla legge n. 349/1986 che, nel costituire il Ministero dell’ambiente, non forniva alcuna definizione di ambiente, limitandosi a citare in via indiretta, quali oggetto di tutela, le condizioni ambientali il patrimonio naturale nazionale e le risorse naturali. Una definizione non è data nemmeno dal d. lgs. 152/2006. La Corte costituzionale è intervenuta più volte per cercare di definire il concetto in relazione all0interpretazione sia dell’art. 9, che tutela il paesaggio, sia dell’art. 117, che delinea l’attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. La Corte ha così affermato che l’ambiente no solo è un valore costituzionale, ma anche un diritto fondamentale della persona ed un interesse fondamentale della collettività (sent. 210/1987), e ha definito l’ambiente quale bene immateriale unitario, con varie componenti da tutelare anche separatamente. Successivamente alla riforma costituzionale del 2001, di modifica del titolo V della Cost., ha ulteriormente proceduto ad individuare nella trasversalità del valore “ambiente”, una delle specificità dello stesso. In questo senso, la Corte ha affermato che l’ambiente è un bene della vita, materiale complesso, la cui tutela comprende qualità e equilibri delle singole componenti e ha ad oggetto la biosfera, di cui si evidenza il carattere composito ed interattivo: l0ambinete è visto come sistema da considerarsi nel suo aspetto dinamico. Valore, diritto, bene sistema: è evidente l’impegno dell’interprete volto a riconoscere all’ambiente un carattere unitario, per farne riferimento giuridico sicuro, un oggetto del diritto, per garantirne la protezione sostanziale. La tutela non può prescindere dalla considerazione delle singole componenti settoriali nel momento in cui si passa dai principi all’applicazione.
  2. IL diritto dell’ambiente. 2.1. Profili e caratteristiche generali. Il diritto dell’ambiente si può definire quale branca del diritto che si occupa delle possibili relazioni tra organismi viventi, compreso l’uomo, ed elementi naturali.

Obiettivi del diritto dell’ambiente sono:

  • La protezione, la tutela, la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente;
  • La regolazione dello sviluppo, disciplinando e limitando attività ed iniziative non ambientalmente compatibili;
  • La repressione di comportamenti lesivi e l’adozione di misure volte ad evitare danni all’ambiente, o almeno a ridurne l’entità;
  • La modificazione di comportamenti in senso più ambientalmente sostenibile. Per quanto riguarda i principi generali del diritto dell’ambiente, essi vanno ricercati su più livelli: internazionale; comunitario; interno. Vi sono poi dei principi speciali desumibili dalle speciali discipline settoriali, contenuti sempre nei diversi livelli. Le complessità concettuali si riflettono nella difficile individuazione dei contenuti e dei limiti del diritto dell’ambiente, a qualunque livello territoriale è un diritto relativamente nuovo, un diritto di risposta a problemi, disastri o situazioni di emergenza che naturalmente o artificialmente vengono a crearsi. L’evoluzione del diritto dell’ambiente, specie a livello internazionale, mostra una graduale svalutazione del profilo antropocentrico, per raggiungere l’obiettivo finale di uno sviluppo sostenibile. Il diritto dell’ambiente ha una propria autonomia che gli deriva da più fattori. Si tratta di un diritto dotato di uno scopo non definito ma anche propri principi peculiari (es. principio chi inquina paga ), di propri istituti specifici (es. la valutazione di impatto ambientale), di proprie organizzazioni dedicate (es. Ministero dell’ambiente). Ciò però non significa che non subisca influssi esterni. Le regole ambientali incidono sempre più frequentemente su altri settori e di converso questi settori possono incidere sul diritto dell’ambiente. Ciononostante anche il diritto dell’ambiente è sottoposto a tendenze unificatrici:
  • sotto il profilo normativo attraverso l’adozione di testi unici settoriali e ora di un testo normativo (152/2006) che raggruppa più testi unici settoriali;
  • sotto il profilo gestionale, attraverso l’individuazione di politiche specifiche, di piani territoriali dedicati, di programmi di intervento;
  • sotto il profilo organizzativo, attraverso l’istituzione del Ministero dell’ambiente;
  • sotto il profilo procedimentale, attraverso l’individuazione di procedimenti peculiari del settore;
  • sotto il profilo relativo alla responsabilità, attraverso la costruzione di una figura tipica, il danno ambientale;
  • sotto il profilo teorico, attraverso l’affermazione dell’unitarietà dell’ambiente quale bene immateriale. Il diritto ambientale quindi è un diritto:
  • di difficile inquadramento nelle grandi branche del diritto pubblico, costituisce una branca del diritto pubblico ed in particolare del diritto amministrativo da cui mutua una serie di istituti adattandoli. Ciononostante il diritto dell’ambiente è condizionato anche da altre branche come il diritto penale, civile, tributario e così via. Esso quindi è dotato di caratteristiche peculiari che gli attribuiscono una personalità non ripetibile e non circoscrivibile in altri settori.
  • un diritto trasversale , con continue interazioni con altri settori. Ne consegue che le norme ambientali, non sono solo quelle che si trovano nelle normative dichiaratamente ambientali ma anche in normative diverse.
  • un diritto attuale , soggetto a continui cambiamenti e ciò determina di adottare un adeguamento a nuove problematiche.
  • un diritto settoriale , composto di discipline speciali fortemente diversificate, dedicate a problemi particolari che però costituiscono sempre parte di un tutt’uno.
  • Un diritto tecnico in senso scientifico tecnologico influenzato da innovazioni e scoperte, sia sotto il profilo dei problemi che delle soluzioni;  Un diritto emotivo.

situazione ambientale. In questo senso possono poi essere individuati standards di emissione o standards di immissione, standards di prodotto e di processo. La standardizzazione in campo ambientale ha il fine di rafforzare la certezza e l’omogeneità del diritto, limitando l’ambito discrezionale delle scelte della pubblica amministrazione, pagando un prezzo in termini di rigidità e proliferazione normativa. 2.3. equilibri, contraddizioni e contrasti. Il problema fondamentale del diritto ambientale è quello di individuare il punto di equilibrio tra esigenze ambientali ed esigenze economiche. Il concetto di migliore tecnologia disponibile aiuta a comprendere le dinamiche sottese. Nonostante a volte si faccia espressamente uso della menzione “ non comportante costi eccessivi ” è da ritenersi ce il concetto di migliore sia riferibile anche a parametri di carattere economico e non solo in senso tecnico. Di fronte ad una connaturata “sacralità” del diritto ambientale, occorre spesso rilevare che il pretesto della tutela ambientale è usato per altri fini, come la riduzione della concorrenza o per attuare misure protezionistiche. La prima contraddizione insita nell’impostazione di fondo assunta per definire i fini ultimi del diritto dell’ambiente, tra antropocentrismo puro, caratterizzato da una protezione ambientale essenzialmente funzionale alla protezione dell’uomo ed ecocentrismo puro, caratterizzato dalla negoziazione di posizioni di vantaggio in capo all’uomo, considerato organismo vivente come gli altri. Un’altra contraddizione è da ricercare nella contrapposizione tra favore generale per le politiche ambientali e resistenze particolari frequenti nella fase applicativa.

  1. I principi del diritto dell’ambiente. 3.1. Diritto internazionale. Tra i principi emersi a seguito delle Dichiarazioni generali, dei Trattati e della giurisprudenza anche arbitrale si segnalano:
  • Il diritto di sfruttamento delle risorse naturali, coerentemente alla Carta dell’ONU ed ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questo diritto consente che gli Stati perseguano le proprie politiche ambientabili e di sviluppo, non potendo essere negata la sovranità permanente sulla propria ricchezza e la facoltà di scegliere i percorsi ritenuti più idonei al benessere della collettività statale.
  • L’obbligo di non causare danni ad altri Stati, che costituisce anche un limite al principio precedente. Questo principio è affermato a livello giurisprudenziale nel caso Gabcikovo 1997, trattandosi di ipotesi di responsabilità tra Stati, anche qualora esso si stenda alla protezione di spazi non sovrani. Perché la fattispecie sussista è necessaria la presenza di due requisiti: il danno deve provocare gravi effetti nocivi e deve essere dimostrato inconfutabilmente. A questo principio si collega il principio chi inquina paga. La ricerca di un bilanciamento tra i due principi e la necessaria individuazione di un punto di equilibrio costituiscono il cuore del diritto internazionale ambientale, facendo entrambi riferimento ad una nozione di controllo. Il primo principio, nel concetto di sovranità, esprime l’insopprimibile diritto dello Stato di controllare le proprie risorse naturali, mentre il secondo esprime l’altrettanto necessario obbligo dello Stato di controllare gli effetti delle proprie azioni.
  • Il principio di cooperazione ha carattere composito e si basa sia sul criterio del neminem laedere che sul criterio di informazione reciproca. Tale principio scoraggia e limita il trasferimento ad altri Stati di attività e sostanze pericolose che poterebbero causare fenomeni rilevanti di degrado ambientali (Rio 64); impone un obbligo di notifica immediata di disastri naturali o altre situazioni di emergenza che possono comportare anche un intervento della comunità internazionale in aiuto degli Stati lesi (Rio 18); determina un analogo obbligo di notificazione, in questo caso preventiva, in riferimento ad attività che possono avere effetti transfrontalieri negativi, cui si accompagna un

obbligo di consultazione continua (Rio 19); favorisce lo scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche, facilitando processi di capacity- building (Stoccolma 20, Rio 9); vieta che politiche nazionali, giustificate da scopi ambientali, possono avere fini discriminatori (Rio 12); promuove la soluzione pacifica delle controversie ambientali (Rio 26). Per il perseguimento a livello locale degli obiettivi globali è stata adottata, nell’ambito della Conferenza di Rio 1992, l’Agenda 21, piano di azione a valore programmatico il cui capitolo 29 riconosce alle amministrazioni locali un ruolo decisivo nell’attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile.

  • Il principio di partecipazione e di informazione;
  • Il principio dell’internazionalizzazione di costi relativi alla tutela ambientali legato al principio del chi inquina paga ed è volto ad evitare che i costi determinati da interventi e compromissioni relativi all’ambiente siano caricati sull’intera collettività, dovendo essere invece sostenuti da chi esercita determinate attività traendone vantaggio.
  • Principio dello sviluppo sostenibile è il principio cardine del diritto internazionale dell’ambiente più recente. La definizione del principio è fatta risalire al rapporto Brundtland del 1987 in cui si dice che lo sviluppo sostenibile, come sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presenta senza compromettere la possibilità per le generazioni future, di soddisfare a loro volta i propri bisogni. I parametri di riferimento sono le risorse che costituiscono oggetto dello sfruttamento, il rapporto tra generazioni, con la considerazione di soggetti che non sono veri e propri soggetti di diritto ma a cui sono riconosciute posizioni di vantaggio e la relazione tra bisogni e limiti alle possibilità di soddisfarli. L’uso equo e sostenibile delle risorse sembra pertanto comportare un limite a quel diritto allo sfruttamento delle proprie risorse che si è visto essere riconosciuto agli Stati. In questo caso, il rapporto non è tra Stati ma tra generazioni. In sostanza, il principio dello sviluppo sostenibile può essere visto come una norma programmatica. 3.2 Diritto dell’Unione europea. I principi del diritto ambientale dell’UE sono posti nei Trattati TUE e TFUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Tali principi si possono distinguere in principi di carattere generale (1), in materia procedurale (2) e in principi propriamente ambientali (3). (1) Tra i principi di carattere generale , il primo riferimento all’elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente, inteso quale fondamento del principio dello sviluppo sostenibile , affermato anche in riferimento alle relazioni con altri Stati ed organizzazioni. Esso è considerato una finalità essenziale in altre politiche dell’Unione. Esso comunque è un principio proprio del diritto internazionale ma l’UE lo ha recepito ed evidenziato collegandolo ad altri principi e criteri “propri”. Nello stesso senso è stato ripreso dal diritto internazionale il principio di cooperazione tra Stati , da intendersi non solo nell’ambito interno dell’UE ma anche esterno, e da perseguirsi attraverso politiche ed azioni che integrnino considerazioni ambientali, sociali ed economiche. La collaborazione internazionale avviene mediante la stipulazione di accordi e trattati. Bisogna notare che l’Unione europea , nel momento in cui si occupa di tutela ambientale, lo fa quale soggetto a pieno titolo nell’ambito del diritto internazionale e non quale mero rappresentante di Stati membri L’UE nello specifico si preoccupa inoltre degli effetti transfrontalieri dei fenomeni di inquinamento e della rilevanza delle scelte compiute all’interno e all’esterno della stessa. Principi non ambientali , ma la cui applicazione incide sulla definizione e sul livello di tutela ambientale sono, il principio di concorrenza ed il collegato principio di non discriminazione in base alla nazionalità. I costi che le imprese devono sopportare sono strettamente connessi con al sensibilità ambientale dello Stato in cui agiscono, per cui si vuole evitare che la diversa coscienza ambientale possa provocare conseguenze non volute. Criteri minimi ed uniformi di tutela ambientale possono essere giustificati non solo dalla volontà di garantire ai cittadini una migliore qualità di vita, ma anche dall’esigenza di evitare effetti discorsivi della concorrenza. Il problema può essere visto anche sotto un diverso pdv, ossia verificando se siano possibili misure più

Il principio di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente ha una duplice prospettiva. Da un lato il criterio dell’elevato livello di protezione impone un intervento ripristinatorio. Dall’altro il principio vuole evitare che i valori ambientali possano essere oggetto di un’indiretta commercializzazione e costituire una variabile in un’analisi costi benefici. Il principio “chi inquina paga” , nel quale l’aspetto economico è esplicitato in modo diretto, individua un criterio di responsabilità in materia ambientale. Nei confronti di violazioni di norme che abbiano comportato un danno all’ambiente, il principio ha una valenza prettamente sanzionatoria , volendo attribuire al singolo soggetto responsabile i costi che devono essere sostenuti per far fronte agli effetti della sua condotta o omissione. Il principio si applica anche alle attività consentite , ed in tal caso la finalità è quella di internalizzare i costi ed evitare un’indistinta attribuzione degli stessi alla collettività. I meccanismi possono essere di due tipi: tariffari attraverso l’applicazione di un corrispettivo a fronte di un servizio ambientale fornito; fiscali attraverso l’applicazione di una tassa relativa a determinate attività che determinino forme consentite di inquinamento o di impatto ambientale. Diverso obiettivo può essere quello di esternalizzare i vantaggi ambientali raggiunti attraverso comportamenti virtuosi dei cittadini, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni. In questo caso di tratta di individuare meccanismi premiali e compensativi che rendano appetibili anche economicamente stili di vita, processi produttivi, azioni pubbliche più ambientalmente compatibili. 3.3. Diritto nazionale. Nella Cost. la parola ambiente compare esclusivamente solo a seguito della riforma del titolo V del 2001 dell’art. 117, in riferimento alla distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. Vi sono stati però dei tentativi dottrinali e giurisprudenziali volti a riconoscere comunque una tutela di rango costituzionale all’ambiente attraverso il combinato disposto artt. 9 (tutela del paesaggio) e 32 (tutela della salute). In tal modo le istanze di conservazione e promozione dell’ambiente diventano parametri per l’attività del legislatore, rappresentano indirizzi per l’azione della PA, assumono il carattere di direttive per l’interpretazione delle norme sottostanti e costituiscono criteri per la risoluzione di conflitti. L’art. 9 Cost. tutela il paesaggio non solo sotto i profili estetici ma anche sotto i profili attinenti all’ambiente e l’art. 32 tutela la salute come diritto fondamentale d inviolabile e come interesse della collettvità sociale. Se gli artt. 9 e 32 costituiscono i fondamenti costituzionali della tutela dell’ambiente, vi sono comunque altre norme che devono essere considerate per la loro incidenza in materia ambientale. In primo luogo si fa riferimento ai principi fondamentali:

  • Art. 2 Cost.: nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia come parte di formazioni sociali, rafforza l’art. 32 Cost;
  • L’art. 3 comma 2 cost.: nell’esprimere un principio gi uguaglianza sostanziale comprende implicitamente la necessitò di evitare che i cittadini debbano trovarsi a crescere, vivere e lavorare in un ambiente degradato. Per quanto concerne i profili economici:
  • art. 41: dopo aver affermato che l’iniziativa economica privata è libera , vieta al comma 2 che essa possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale;
  • l’art. 42: dopo aver affermato che la proprietà orivata è riconosciuta dalla lege, impone alla legge stessa di assicurarne la funzione sociale, consentendo l’espropriazione al comma 3 per motivi di interesse generale;
  • art. 44: prevede al comma 1 che la legge possa imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata tra cui un obbligo di bonifica e che la legge adotti provvedimenti a favore delle zone montane. In riferimento ai profili sociali :
  • art. 4 e art. 35: l’ambiente si pone quale variabile attraverso il ricatto occupazionale^1. In riferimento agli aspetti organizzativi:
  • la distribuzione e l’esercizio dei poteri in materia di ambiente deriva dagli artt. 5, 97, 116, 117, 118 della Cost. mentre l’art. 97 contiene principi relativi all’organizzazione ed all’attività amministrativa gli altri articoli si occupano della distribuzione delle competenze legislative e amministrative.
  • Artt. 10 e 11 fanno riferimento ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti consentendo limitazioni di sovranità e promuovendo la formazione di organizzazioni internazionali. In riferimento alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive:
  • Art. 24: comma 1 attribuisce in via generale a chiunque la facoltà di agire a tutela di propri diritti soggettivi ed interessi legittimi;
  • Art. 113 comma 1 ribadisce il contenuto di tale principio in relazione alla tutela nei confronti della PA. Al di là del dettato costituzionale, la ricerca e l’interpretazione di principi non possono non prendere in considerazione la prima parte del d. lgs. 156/.
  • Art. 3 bis comma 1: dopo aver affermato che i principi posti dalla prima parte e dagli artt. Seguenti costituiscono i principi generali in tema di diritto dell’ambiente specifica che essi sono adottati in attuazione di alcuni artt. della Cost. e nel rispetto di obblighi internazionali e comunitari. Tali principi costituiscono le regole generali in materia ambientale nell’adozione di atti normativi di indirizzo e coordinamento e di provvedimenti con tingibili ed urgenti e possono essere modificati solamente con espressa previsione legislativa successiva sempre nel rispetto dei medesimi obblighi extra nazionali. Se, da un lato, l’equiparazione tra principi e regole generali è di dubbia comprensione, dall’altro una norma non può auto attribuirsi un valore di resistenza più forte nell’ambito del sistema delle fonti del proprio diritto di un determinato ordinamento. Il d. lgs. Dopo aver affermato che la tutela dell0ambiente è responsabilità di tutti i soggetti dell’ordinamento pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche richiama i principi ambientali di cui al TFUE: precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte, chi inquina paga. A livello più generale è richiamato il principio dello sviluppo sostenibile che deve costituire il parametro di riferimento dell’attività discrezionale della PA da cui deriva la prioritaria considerazione degli interessi ambientali. Il principio in parola deve anche essere considerato come criterio per la risoluzione delle questioni ambientali che riguardano attività umane. Sotto il profilo delle competenze viene ribadito il principio della sussidiarietà verticale sia in riferimento al rapporto tra Stato e livelli territoriali inferiori, sia in riferimento al rapporto tra Regioni ed enti territoriali minori. I principi ora esposti sono considerati quali condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale, riconoscendo la possibilità alle Regioni di adottare forme di tutela ambientale più restrittive a condizione che vi sia una particolare situazione territoriale che lo richiede e che non ne conseguano arbitrarie discriminazioni o aggravi procedimentali. A conclusione della parte dedicata ai principi è affermato ex. Convenzione di Aarhus ed al d. lgs. 195/ che l’ accesso alle informazioni ambientali è garantito a chiunque senza che sia necessario dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
  1. I contenuti della normativa ambientale. 1 Se si interviene negativamente su attività produttive, in quanto inquinanti, la conseguenza spesso minacciata è una necessaria riduzione dei livelli occupazionali.
  1. Il livello internazionale. 1.1. Evoluzione. Il diritto internazionale dell’ambiente nasce e si sviluppa in relazione al sorgere di problemi ambientali di natura globale. La sua evoluzione però è scandita da diverse fasi. A) fase precedente l’istituzione dell’ONU nel 1945: il diritto internazionale dell’ambiente si occupa prevalentemente della definizione dei rapporti tra Stati attraverso trattati e convenzioni e della risoluzione delle controversie in materia ambientale attraverso meccanismi contenziosi (es. Caso Trail smelter 1941 ove si affermò il divieto di inquinamento transfrontaliero). B) 1945- 1972: caratterizzata dall’istituzione e dalla presenza dell’ONU e di altri organismi ed agenzie operanti a livello mondiale come la FAO, UNESCO le cui azioni, pur avendo obiettivi generali o specifici direttamente ambientali, non possono non incidere in materia ambientale. C) 1972-1992: emanazione della Declaration of the United Conference on the Human Environment fino all’emanazione nel 1992 della Convenzione di Rio. In questo periodo la tutela ambientale diventa un interesse istituzionalizzato dell’ONU, attraverso le dichiarazioni di carattere estremamente generale e pertanto limitatamente vincolanti. L’ambiente assume gradualmente la dignità di valore a sé stante da perseguire attraverso sforzi di cooperazione. D) 1992-oggi: parte da quando viene emanata a Rio la Rio Declaration on Environment and Development. In questa fase l’interesse per le tematiche ambientali viene ad essere integrato con i diversi interessi di carattere economico e sociale. Il concetto di sviluppo sostenibile diviene il principio essenziale. L’attenzione è spostata nei confronti delle dinamiche dei rapporti tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. In questa fase assumono rilevanza le decisioni prese d a organizzazioni internazionali estranee all’orbita ONU ed i cui fini istituzionali sono prevalentemente legati allo sviluppo economico e commerciale quali OCED e WTO. Nella fase attuale si può citare anche la Johannesburg Declaration on Sustainable Development (2002) che ha di fatto sancito il parziale insuccesso delle dichiarazioni di principio o almeno l’insufficienza dei loro effetti per un reale miglioramento delle politiche ambientali. La storia del diritto internazionale dell’ambiente può essere vista anche in relazione alle vere ragioni della sua nascita : accato ai problemi cronici è scandita da un’inesorabile successione di disastri specie : affondamento di petroliere (Torrey Canion, Cornovaglia 1967; l’Amoco Cadiz, Bretagna 1978 ecc.) e di incidenti industriali (Chernobyl 1986, Deepwater Horizon Golfo del Messico 2010; Fukushima Giappone 2011). 1.2. Fonti e strumenti. Le fonti del diritto internazionale dell’ambiente sono le fonti proprie del diritto internazionale, come riconosciute dall’art. 38 dello Statute della International Court of Justice che cita: convenzioni internazionali generali e particolari riconosciute dagli Stati in lite; la consuetudine internazionale; i principi generali del diritto riconosciuti dalle Nazioni civili e le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie Nazioni. Il numero di convenzioni internazionali è estremamente elevato, contra rimanete alle norme ambientali di origine consuetudinaria. Queste ultime fanno riferimento al divieto di inquinamento transfrontaliero ed al principio di cooperazione tra Stati. La categoria dei principi generali di diritto comuni alla maggior parte delle Nazioni civili non è di chiara individuazione. Vi si possono includere i principi nati in Stati federali poi presi a prestito dall’ordinamento internazionale, quale l’obbligo di evitare forme di inquinamento transfrontaliero. A volte si verifica il percorso inverso: è il diritto internazionale che costruisce i principi poi trasfusi nei diritti nazionali. Vi è poi un case law di creazione giurisprudenziale e facente riferimento sia alla

giurisprudenza della International Court of Justice. In questo senso l’ICJ ha avuto modo di affermare, introdurre o ribadire principi e criteri di rilevante importanza. A livello di collegi arbitrali internazionali il caso Trailer Smelter (sentenza arbitrale del 1941) in materia di danni tran frontalieri può essere considerato un punto di partenza per il diritto internazionale dell’ambiente, così come il caso Lake Lanoux (sentenza arbitrale 1957) rappresenta un parametro di riferimento in materia di collaborazione nella gestione di beni condivisi, attraverso l’affermazione di obblighi di notifica connessi ad interventi che potrebbero incidere sul bene nel suo complesso. Anche procedimenti arbitrali sorti nel0ambito di organizzazioni internazionali possono introdurre principi propri del settore ambientale. Così il GATT poi sostituito dalla WTO, il cui ambito di operatività è quello dello sviluppo del commercio ma ammette la possibilità di adottare delle misure restrittive per la tutela delle risorse naturali (GATT, caso Salmon and Herring 1988) , le quali comunque devono esser precedute da negoziati tra le aprti (WTO, caso shrimp and Turtle 1998 ). Quindi è consentita l’adozione di misure che possono avere effetto restrittivo del commercio ma devono rispondere a dei requisiti definiti come la compatibilità con gli accordi; la proporzionalità rispetto al fine; la non discriminatori età di applicazione; e comunque devono essere precedute da una soluzione negoziale. Oltre a queste fonti assumono sempre maggiore rilevanza in campo ambientale i principi enunciati in dichiarazioni che spesso chiudono conferenze internazionali. Tali principi, nati come sofl law e pertanto non immediatamente cogenti , tendono ad essere successivamente recepiti negli atti a natura convenzionale ed a trasformarsi in norme consuetudinarie. Il valore politico di tali principi è fuori discussione. La soft law costituisce quella parte non immediatamente vincolante del diritto internazionale che, proprio per il suo carattere più politico che giuridico, consente più frequentemente di raggiungere un consenso tra gli Stati. Le dichiarazioni di principi contengono una prima sistematizzazione del settore ed una serie di principi guida. Nella loro genericità e nei loro limiti applicativi esse costituiscono il quadro di riferimento non solo generale ma anche omogeneo, per la costruzione di un diritto internazionale dell’ambiente. Le dichiarazioni generali in materia ambientale si occupano di alcune problematiche ritenute maggiormente significative per il loro valore tecnico e per la possibilità di cambiamento che possono indurre. Esse chiariscono quali siano i settori di intervento primari. Viene anche rilevato il rapporto tra ambiente ed economica. La cooperazione tra Stati e la pianificazione delle scelte fondamentali sono corollari naturali di questo rapporto. L’attenzione agli altri è un altro elemento presente. Il problema è particolarmente vivace per quanto concerne la differenza tra Stati sviluppati ed in via di sviluppo. Nei primi, dopo che i fenomeni di industrializzazione e di sviluppo aggressivo hanno portato ad una degradazione dell’ambiente, lo stesso è ora visto come un valore da tutelare. Nei secondi, nei quali il sottosviluppo è stato spesso determinato da motivi ambientali, i limiti economici e tecnologici, uniti alle necessità ed aspirazioni di un rapido sviluppo comportano rischi ambientali rilevanti. Le soluzioni di principio proposte vedono la necessità di modelli di cooperazione. Agli Stati sviluppati si chiede di fornire assistenza tecnologica e finanziaria, di formare operatori e di creare organizzazioni capaci di agire localmente, di evitare il trasferimento di inquinanti e rifiuti, in definitiva di assumersi le responsabilità per le conseguenze negative del loro sviluppo (sempre secondo il principio “chi inquina paga”). Agli Stati in via di sviluppo si chiede invece di valutare nell’ambito delle proprie scelte, le possibili conseguenze che esse comportano a livello globale. Il rapporto tra generazioni , quella presente che sfrutta le risorse e inquina, e quella futura , di cui si vogliono tutelare le aspettative, è invece al centro del concetto di sviluppo sostenibile. Grande importanza è data poi alle istanze di partecipazione, educazione, informazione e sensibilizzazione, valori dei quali è promossa la più ampia diffusione. Nelle dichiarazioni più recenti, che cercano di superare il cattivo equilibrio esistente tra impegni assunti ed azioni adottate, emergono ulteriori elementi, quali la globalizzazione e new economy con i possibili impatti in materia ambientale, economica e sociale.

  • Il sesto programma d’azione ambientale del 2002 conferma la necessità di individuare una serie di priorità in termini di azioni e di aree si intervento. Questo riconosce che l’insoddisfacente situazione ambientale non deriva tanto da un’insufficiente produzione normativa quanto dall’inidoneità degli strumenti di implementazione.
  • Il processo di ampliamento dell’UE a 25 e poi a 27 Stati ha portato ad una diversa prospettiva ambientale e ad una sfida sostanziale considerata la disomogeneità ambientale tra vecchi e nuovi Stati. L’equilibrio da trovare ha richiesto adeguarsi a normative e standards ambientali in modo che sia consentita un’effettiva e non eccessivamente gravosa armonizzazione.
  • Il Trattato di Lisbona 2009 modifica del TUE ed il Trattato che istituisce la Comunità europea ora (TFUE) ed inserisce un riferimento giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE cui si riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati. Sotto il profilo ambientale i nuovi Trattati non prevedono disposizioni specifiche di carattere sostanziale. Si confermano quindi i capisaldi dello sviluppo sostenibile sia la promozione di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità ambientale, sia la trasversalità della politica ambientale. L’ambiente viene espressamente incluso tra le materie di competenza concorrente tra UE e Stati membri. 2.2. Fonti e strumenti. A livello normativo il TFUE definisce i principi fornisce basi giuridiche sicure, individua le politiche ambientali o incidenti sull’ambiente. Riaffermati i principi fondamentali specifici del diritto ambientale dell’UE (prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, “chi inquina paga”) sono definiti gli obiettivi: tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; protezione della salute dell’uomo; utilizzazione razionale delle risorse naturali; promozione di misure a livello internazionale, regionale o mondiale con particolare attenzione per i cambiamenti climatici. Sono poi delineate le procedure applicabili elencandosi una serie di misure adottabili dall’UE con riferimento ad ambiti potenzialmente incidenti in materia ambientale. Si consente che gli Stati adottino provvedimenti di maggiore protezione a condizione che essi siano compatibili con il Trattato e previa notificazione alla Commissione. A livello più specifico, le azioni ambientali devono poi tenere conto delle norme e dei divieti relativi alle restrizioni quantitative tra gli stati membri. Sono vietate non solo le restrizioni quantitative all0importazione ed all’esportazione ma anche qualsiasi misura di effetto equivalente. In questo senso si ammette come deroga al principio che restrizioni o divieti possano sussistere, in quanto mirati, tra gli obiettivi, a tutelare la salute e vita delle persone, della flora e della fauna ma nel contempo si afferma che tali divieti non debbano costituire un mezzo di arbitraria discriminazione, né una restrizione commerciale dissimulata. Si vuole evitare che il diritto ambientale sia utilizzato in modo distorto e strumentale. Sono state emanate delle direttive e dei regolamenti. Le direttive hanno un contenuto ricorrente, fatto di limiti e di standards, di divieti e di autorizzazioni, di meccanismi di consultazione e di informazione. La diretta applicabilità loro riconosciuta in presenza di parametri definiti dalla giurisprudenza comunitaria evita una disapplicazione nazionale per inerzia. A livello giurisprudenziale la Corte di Giustizia CE è intervenuto più volte in materia ambientale, con sentenze che, oltre ad affermare principi non ancora espressamente presenti nei Trattati, hanno cercato di chiarire fino a che punto esigenze ambientali possano limitare il principio della concorrenza ed il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. A livello politico amministrativo, i Programmi d’azione sono il momento di pianificazione nel quale sono poste le scelte fondamentali dei costituenti.

Al di là della definizione di aree ed oggetti, l’azione ambientale dell’UE si sviluppa in alcuni settori particolarmente delicati: risorse naturali; inquinamento; energia; mobilità; ambiente urbano; salute e sicurezza individuale e collettiva. CAPITOLO 3 IL LIVELLO NAZIONALE

  1. Evoluzione. La Costituzione italiana non prevede espressamente l’ambiente come valore costituzionale. È solo con la modifica del titolo V della costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001 che la parola ambiente compare nella Carta costituzionale anche se limitatamente all’art. 117 dedicato alla distribuzione delle competenze legislative Stato regioni. Il motivo dell’assenza della questione ambientale nella Costituzione come originariamente redatta è di carattere storico: nel Dopoguerra la materia non era un problema attuale. Tuttavia vi era una generale accettazione della permeazione dell’ambiente in Costituzione grazie al combinato disposto art. 9 secondo comma, art. 32 1 comma Cost. Questo non significa che di normativa ambientale in senso ampio non si potesse parlare anche prima dell’entrata in vigore della Costituzione. L’evoluzione legislativa ha avuto come primo oggetto diretto la tutela sanitaria , intesa come igiene del suolo e dell’abitato. Ciononostante la tutela ambientale è ancora una tutela di carattere indiretto e funzionale rispetto ad altri interessi. Se pertanto si vuole individuare la nascita del diritto ambientale nazionale secondo criteri più rigidi, essa può essere individuata nella cd. Legge anti smog (l. 615/1996) a tutela dell’inquinamento atmosferico. A partire dalla legge Merli (l n. 319/1976) di tutela dell’inquinamento idrico, la produzione normativa in materia ambientale acquista, anche sotto l’impulso sempre più incisivo e pressante del diritto comunitario, una maggiore continuità e un più ampio respiro. Il diritto nazionale si trova ora in una fase di transizione, nella quale l’emanazione di nuove norme non è più vista come la strada principale essendo invece l’applicazione delle normative vigenti il problema più pressante. L’individuazione di strumenti diversi, di carattere economico e consensuale, la previsione di istituti trasversali, la compattazione e la razionalizzazione del diritto ambientale attraverso testi unici settoriali conferiscono una nuova prospettiva allo sviluppo di questa branca del diritto. Il prossimo passo dovrebbe essere quello di una vera e propria codificazione del diritto dell’ambiente, attraverso un testo che contenga in modo razionale e coerente i principi del diritto ambientale e che si occupi di tutti i settori traversali e verticali. Il d. lgs. 152/2006 è ancora molto lontano da tale risultato. Il decreto in parola non ha avuto vita facile per una serie di motivi di tecnica legislativa, relativi alla sua impostazione, sia per motivi di contenuto, relativi a contrasti con il diritto dell’UE, sia per i motivi legati alla politica. Ad esso hanno fatto seguito dei decreti legislativi correttivi che hanno modificato sostanzialmente l’impianto originario. Quello che la legge delega ha inteso compiete e che il d. lgs. ha portato ad attuazione è un intervento di parziale razionalizzazione della normativa ambientale, diverso quantitativamente ma non qualitativamente da altri interventi precedenti, non compiendo totalmente il percorso di sistemazione della materia che ci si era proposti di fare. Possiamo quindi con buone ragioni ritenere che il d .lgs. 152/2006 costituisca una somma di più decreti legislativi settoriali, in quanto diviso in parti dedicate ciascuna ad un settore specifico.
  2. Fonti e strumenti.

3.1. L’organizzazione centrale. La nascita relativamente recente del diritto dell’ambiente e l’assenza di riferimento espressi nella Cost., almeno fino alla modifica del titolo V avvenuta con la legge costituzionale n. 3/2001, hanno determinato l’esigenza di costruire gradualmente un’organizzazione del settore ambientale e di definire conseguentemente i rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali, tenendo conto del principio di sussidiarietà verticale. Successivamente alla previsione, nel 1983 del Ministero dell’ecologia, senza portafoglio, la legge n. 249/1986 istituisce il Ministero dell’Ambiente che diventa il centro di riferimento principale per gli interessi ambientali a livello Statale. L’istituzione del Ministero dell’istruzione ha suscitato molte critiche, specie per la mancanza di coordinamento con il ministero dei beni culturali ed ambientali, istituito nel 1974 e per la determinazione delle proprie competenze. La tecnica per superare le critiche è stata quella del ritaglio delle competenze al di fuori di un riordino omogeneo dell’organizzazione governativa avvenuto nel 1999. Di fatto, oltre ad una serie di competenze esclusive, l’attribuzione della maggior parte delle competenze è avvenuta secondo lo schema del concerto, nel quale il Ministero dell’ambienta si pone a volte quale autorità concertante (competenze primarie) ed a volte quale autorità concertata (competenze secondarie). Un’ulteriore forma di raccordo all’interno della compagine governativa è poi data a comitati interministeriali, fattispecie che ha avuto una diffusa utilizzazione per poi essere superata proprio dall’assorbimento delle relative competenze da parte del Ministero dell’ambiente. Con il d. lgs. N. 309/1999 di riforma dell’organizzazione del Governo viene istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (oggi Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), cui sono attribuite le funzioni fino ad allora proprie del Ministero dell0ambiente e del Ministero dei lavoro pubblici. Ulteriore aspetto di criticità è data dalla constante tensione sotto il profilo finanziario che vede spesso il Ministero dell’ambiente soggetto a tagli di entità percentualmente più elevata rispetto agli altri Ministeri. Per quanto concerne l’organizzazione tecnica del settore ambientale, è stato istituito recentemente l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che ha preso il posto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) assumendone le rispettive funzioni. L’ISPRA svolge i compiti di attività tecnico scientifiche di interesse nazionale finalizzate alla protezione dell’ambiente tra cui la promozione e diffusione dei risultati dell’elaborazione e divulgazione di dati. All’ISPRA si affiancano le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le Agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente (APPA). 3.2. Il ruolo delle Regioni e degli enti locali. Il rapporto tra Stato e Regioni in materia ambientale è sempre stato particolarmente intricato e la situazione è stata resa ancor più difficile con la sincronizzazione della riforma costituzionale del titolo V, attraverso legge costituzionale, con la riforma dell’amministrazione attraverso atti aventi forza di legge. In questo senso è intervenuto la legge n. 131/2003. L’art. 117 Cost. prevedeva una serie di materie in cui le Regioni a statuto ordinario avevano una competenza legislativa concorrente. Alcune di queste materie avevano sicuri riflessi ambientali. Nella vigenza dell’art. 117 Cost. precedentemente alla riforma del giugno 2001, gran parte della legislazione statale ambientale è stata impugnata davanti alla Coste costituzionale proprio per la difficoltà di individuare i confini precisi. La Corte nel risolvere i conflitti ha spesso richiamato il principio di leale collaborazione. Vista la vaghezza del parametro, questo ha consentito alla Corte di decidere caso per caso se la collaborazione sia stata leale, insufficiente o assente.

Il nuovo art. 1117 cost. muta il quadro di riferimento, citando espressamente l’ambiente e prevedendo un diverso riparto di attribuzioni legislative in materia ambientale. Di fronte ad un rovesciamento della residualità delle attribuzioni legislative, l’art. 117 comma 2, lett. S) Cost., prevede che lo Stato abbia potestà esclusiva nella materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Il successivo comma 3 che enumera le materie di legislazione concorrente, prevede peraltro la valorizzazione dei beni ambientali anche se non ne è chiara la demarcazione del confine. La Corte prefigura l’esistenza di una materia trasversale che riserva allo Stato il compito di assicurare le esigenze di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, sempre nell’ambito di un principio di leale collaborazione. La Corte ha inoltre affermato che lo Stato deve fissare livelli adeguati e non riducibili di tutela, mentre le Regioni, nel rispetto di tali limiti, regolano la fruizione dell’ambiente. Il che non impedisce alle Regioni di assicurare livelli maggiori di tutela, di fatto incidendo sulla materia ambientale. Per quanto concerne le funzioni amministrative , la tendenza nel settore è stata quella di applicare in modo deciso il principio di sussidiarietà verticale, spostando verso il basso le competenze. In particolare la legge n. 59/1997 e il d. lgs. 112/1998 hanno spogliato lo Stato di una serie di funzioni, attribuendole al livello territoriale più idoneo. Il d. lgs. 112/1998 ha individuato ed elencato i compiti di livello nazionale, quindi riservati allo Stato, per la tutela dell’ambiente e definito successivamente le funzioni concorrenti nel cui ambito è necessario un intervento congiunto. In genere con la nuova ripartizione delle competenze amministrative è privilegiata l’azione degli enti locali.

  • spettano infatti ai Comuni , in quanto non sia diversamente previsto da legge statale o regionale, tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento al settore dell’assetto e del’utilizzazione del territorio.
  • Alla Provincia spettano invece le funzioni riguardanti vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, riguardanti una serie di settori espressamente elencati, molti dei quali a valenza ambientale. La provincia svolge inoltre un ruolo di ente intermedio tra Comuni e Regione nell’ambito della programmazione economica, territoriale ed ambientale, predisponendo il Piano territoriale di coordinamento.
  • Si prevede la possibilità di un esercizio coordinato di funzioni, anche e soprattutto relative a settori ambientali, in ambiti sovracomunali attraverso forme associative e di cooperai zone tra enti locali e Regione. 3.3. Le associazioni di protezione ambientale. Gli interessi ambientali sono interessi pubblici, ma possono coincidere con interessi privati individuali e collettivi. La nascita e l’istituzionalizzazione delle associazioni di protezione ambientale sono giustificate proprio da finalità di tutela di interessi ambientali, e non solo in sede giurisdizionali, nella loro qualità di interessi diffusi Il ruolo delle associazioni ambientaliste è stato riconosciuto dal legislatore con l’art. 13 della legge 349/ ma associazione con finalità di tutela dell’ambiente già operavano in precedenza e a livello giurisprudenziale aveva già ottenuto per singoli casi concreti una legittimazione processuale ad agire. L’art. 13 della l. 349/2986 prevede un meccanismo di individuazione formale in presenza del quale tali associazioni vengono ad assumere un ruolo differenziato rispetto ad altre associazioni. Ciò comporta la distinzione delle associazioni in due categorie: a) Associazioni individuate, la cui natura di soggetti portatori di interessi diffusi è presunta; b) Altre associazioni per le quali si applicano le regole ordinarie e che devono essere in grado di dimostrare, volta per volta, la loro legittimazione processuale e procedimentale. Le associazioni di protezione ambientale sono sotto un profilo formale associazioni private di interesse pubblico che possono svolgere la loro azione secondo diverse modalità.
  1. Procedimento amministrativo, ambiente e discrezionalità. Il diritto dell’ambiente, anche se non può essere considerato quale semplice branca del diritto amministrativo, ne viene fortemente condizionato, specie nei profili procedimentali. Il procedimento amministrativo è la sede ove gli interessi incidenti su una fattispecie sono valutati, ponderati e composti e dove la norma viene trasformata in soluzione concreta. Si possono notare due tendenze attraverso le quali il diritto ambientale si esprime:
  • Modificazione in via derogativa di meccanismi procedimentali di carattere generale;
  • Individuazione di procedimenti amministrativi speciali dedicati alla materia ambientale quando non si ritiene che i procedimenti ambientali tradizionali siano adatti a risolvere il problema. A tal riguardo è d’uopo sottolineare che valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale sono espressione del principio della prevenzione, anticipando il momento della tutela; il danno ambientale risponde al principio “chi inquina paga” secondo un criterio di responsabilità. Nell’ambito dell’attività amministrativa in materia ambientale discrezionalità amministrativa e tecnica interagiscono continuamente. La discrezionalità amministrativa è caratterizzata dall’interazione di numerosi ed eterogenei interessi. La discrezionalità tecnica è caratterizzata dalla complessità dalle valutazioni, che discende dalla tecnicità e dall’ampiezza della materia ambientale. Fermo restando al possibile introduzione di standards ambientali che restringono la sfera discrezionale, la pubblica amministrazione è spesso chiamata a considerare e ponderare interessi pubblici e privati, ma anche a valutare in base a criteri tecnico- scientifici, quale sia la scelta migliore tra più opzioni possibili. In questo senso , la disposizione all’art. 3 sexies, comma 2 del d. lgs. 152/2006 che individua il principio dello sviluppo sostenibile quale parametro dell’azione amministrativa.
  1. Semplificazione procedimentale ed interessi ambientali. La disciplina generale del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990, ha previsto una serie di meccanismi di semplificazione, finalizzati ad accelerare l’azione amministrativa. La presenza di interessi ambientali determina, proprio per il conflitto fisiologico di interessi, che tali meccanismi non operino od operino in maniera meno netta. Questa tendenza è individuabile in relazione allo strumento della conferenza di servizi, all’attività consultiva ed all’attività consultiva e di valutazione tecnica, alla segnalazione certificata di inizio attività ed al silenzio assenso. Quando sia necessario effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, o in più procedimenti connessi, si può indire una conferenza di servizi , che diventa obbligatoria quando l’amministrazione procedente richieda, ma non ottenga nei termini stabiliti atti di assenso, intese, concerti, nulla osta da parte di altre amministrazioni. La norma generale prevede che il dissenso rispetto alle determinazioni della conferenza di servizi, ed in essa manifestato, sia congruamente motivato, non possa riferirsi a questioni connesse che non siano oggetto della conferenza e debba indicare le modifiche progettuali ritenute necessarie per garantire l’assenso. Il dissenso proveniente da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale o paesaggistico territoriale determina l’intervento di un soggetto diverso, gerarchicamente sovraordinato, il consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni o con gli enti locali coinvolti. Lo stesso accade in caso di dissenso delle medesime amministrazioni in sede di conferenza preliminare indetta per progetti di particolare complessità e per insediamenti produttivi di beni e servizi.

Anche nell’esercizio dell’ attività consultiva la presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico- territoriale comporta una deroga alle disposizioni generali. In caso di decorrenza del termine per il rilascio o qualora si tratti di pareri obbligatori, l’organo adito non abbia rappresentato esigenze istruttorie che richiedano lo spostamento del termine, l’amministrazione richiedente il parere non ha la facoltà di procedere indipendentemente dall’acquisizione dello stesso. Una disciplina analoga vale per le valutazioni tecniche che siano richieste ad appositi enti od organi per l’adozione di un provvedimento amministrato. Mentre l’ipotesi ordinaria prevede che il responsabile del procedimento possa rivolgersi ad altri organi dell’amministrazione pubblica con qualificazione equipollente o ad altri istituti universitari, tale possibilità è esclusa se si ratti di valutazioni di competenza di amministrazione preposta alla tutela ambientale o paesaggistico- territoriale. Per quanto concerne la segnalazione certificata di inizio attività , la deroga al meccanismo generale motivata da ragioni di tutela ambientale opera in modo parzialmente diverso o di assenso, il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti indicati in leggi o atti generali e non sia subordinato a limiti o contingenti o strumenti di programmazione settoriale, è sostituito dalla segnalazione dell’interessato. Sono però esclusi i casi in cui sussistano vincoli ambientali o paesaggistici. L’amministrazione può inoltre inibire , con provvedimento motivato , la prosecuzione dell’attività qualora accerti, entro sessanta giorni dalla segnalazione, la carenza dei requisiti e presupposti. Dopo tale termine l’amministrazione può intervenire solo quando siano messi in pericolo alcuni interessi fondamentali, tra cui l’ambiente. Il settore ambientale è inoltre caratterizzato da una limitata operatività dell’istituto del silenzio- assenso.

  1. La valutazione ambientale strategica. La valutazione ambientale strategica (VAS) è un procedimento amministrativo diretto ad accertare la compatibilità ambientale di piani e programmi. La VAS anticipa pertanto il momento di inserimento di considerazioni ambientali nei processi decisionali pubblici, in applicazione del principio di prevenzione, consentendo di influenzare l’attività amministrativa di carattere generale ed affermando ulteriormente il carattere trasversale della materia ambientale. I riferimenti normativi fondamentali sono, a livello UE la direttiva 2001/42 CE, e a livello nazionale il d. lgs. 152/2006 (artt. 4- 18; 30- 36) La disciplina dell’istituto richiama espressamente il principio dello sviluppo sostenibile, connotando la VAS quale strumento idoneo a garantire coerenza al quadro complessivo. Oggetto della VAS sono i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nel quale sono compresi i beni paesaggistici, intendendosi per “impatto ambientale” l’alterazione dell’ambiente. In particolare alcuni piani e programmi espressamente elencati, sono sottoposti obbligatoriamente a VAS mentre per altri strumenti pianificatori e programmatori l’assoggettamento alla VAS dipende da una valutazione preventiva sulla significatività dell’impatto ambientale, che per le categorie elencate è invece presunta. Altri piani sono invece espressamente esclusi dalla VAS. La VAS per la sua chiara finalità di prevenzione, deve essere attivata contestualmente al processo di formazione del piano o programma. La valutazione deve essere effettuata durante la fase di preparazione e comunque anteriormente all’approvazione del provvedimento generale o dell’avviso della relativa procedura legislativa. La VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di piani e programmi ad essa soggetti e i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati in assenza di essa sono annullabili per violazione di legge (art. 11 d. lgs. 152/2006). Per quanto riguarda le competenze, allo Stato ed in particolare il Ministro dell’ambiente, assistito dalla Commissione tecnica di VIA verifica dell’impatto ambientale , spetta lo svolgimento della VAS