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Diritto dello Sport e Doping, Appunti di Diritto Dello Sport

Appunti dettagliati sul programma di diritto dello sport e riferimenti al reato esclusivo (doping).

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 30/06/2021

morgana-la-duca
morgana-la-duca 🇮🇹

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DIRITTO 1° 2° e 3° LEZ
Questa materia si inquadra all’interno di uno specifico settore scientifico-disciplinare denominato
IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico.
Il Diritto è un complesso di norme che regola i rapporti umani, i rapporti tra individui e tra consociati,
in modo tale da garantire la libera e pacifica convivenza tra consociati.
Il Diritto, ossia le Norme che contraddistinguono l’ordinamento giuridico italiano, è caratterizzato da
molteplici regole che interessano ambiti, settori e profili diversi tra loro, basti pensare alla distinzione
tra diritto Civile e diritto Penale, il diritto Costituzionale, il diritto Amministrativo.
Lo Sport è una fenomenologia umana che risponde a regole di tipo tecnico che disciplinano
l’esecuzione di una determinata attività sportiva, le modalità di svolgimento delle competizioni
sportive, e vi sono regole che sono alla base dell’organizzazione sportiva.
Questo insieme di regole appartiene ad una particolare organizzazione sociale, denominata Sistema
Sportivo, che può essere nazionale o internazionale.
Il Sistema Sportivo si caratterizza e tende a valorizzare massimamente il principio di Autonomia,
perché il mondo dello sport vuole darsi autonomamente delle proprie regole e rispettare
essenzialmente e unicamente tali regole.
Il principio di Autonomia dell’ordinamento sportivo ha nel tempo costituito un valore fondamentale
e tutt’oggi ne rappresenta un tratto caratteristico fondamentale.
La pratica sportiva soggiace in primo luogo alle regole dello sport, ma può comportare anche la
necessaria applicazione delle regole Giuridiche, quindi il Sistema Sportivo mira ad una autonomia
sempre più accentuata, ma dall’altro lato, l’Ordinamento Giuridico dello Stato non può permettere
che lo sport sia del tutto privo di regolamentazione giuridica, così il governo italiano immaginò delle
misure che mettevano in discussione l’Autonomia del Sistema Sportivo Italiano che fecero scatenare
la reazione sia del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) sia del C.I.O. (Comitato Olimpico
Internazionale).
Questa crisi diplomatica aveva imposto il divieto all’Italia di partecipare alle prossime olimpiadi di
Tokio, nel senso che, gli atleti potevano partecipare alle olimpiadi senza nessuna nazione di
riferimento, così si arrivò ad un compromesso che interessò: le Associazioni Sportive, ossia al regime
Giuridico delle associazioni sportive oltre che Tributario, l’Impiantistica Sportiva, i Valori
Fondamentali correlati al mondo dello sport, come per esempio la solidarietà piuttosto che il divieto
di discriminazione.
In questo compromesso si è rinunciato ad attuare quelle norme che avrebbero ulteriormente
condizionato l’Autonomia del CONI, facendo rientrare il Divieto imposto all’Italia di poter partecipare
alle prossime olimpiadi.
Questa vicenda ci fa comprendere i legami che possono intercorrere tra l’Ordinamento Giuridico da
un lato e l’Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale dall’altro.
Il Diritto dello Sport ha assunto un peso specifico sempre maggiore a livello internazionale, infatti
l’Unione Europea, nel tempo, ha adottato una serie di Atti Normativi eDocumenti Fondamentali,
rivolti alla valorizzazione di tutti i principi ritenuti fondamentali in tema di sport, a cui l’Italia, essendo
uno Stato membro, dovrà adeguarsi.
NORMA GIURIDICA
La Norma Giuridica è una regola di comportamento contraddistinta dal requisito della Positività, cioè
viene introdotta all’interno di un ordinamento giuridico con il fine di disciplinare i rapporti tra i
Consociati. La Norma di Comportamento è Giuridica perché deriva dalla volontà dell’organo il quale
ordinamento conferisce questo potere. Per intenderci, un ordinamento giuridico nazionale è un
insieme di regole che valgono entro i confini nazionali di ciascuno Stato e che sono introdotte da
determinati organi, per esempio, nel nostro ordinamento, il Parlamento è titolare della funzione
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DIRITTO 1° 2° e 3° LEZ Questa materia si inquadra all’interno di uno specifico settore scientifico-disciplinare denominato IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico. Il Diritto è un complesso di norme che regola i rapporti umani, i rapporti tra individui e tra consociati, in modo tale da garantire la libera e pacifica convivenza tra consociati. Il Diritto, ossia le Norme che contraddistinguono l’ordinamento giuridico italiano, è caratterizzato da molteplici regole che interessano ambiti, settori e profili diversi tra loro, basti pensare alla distinzione tra diritto Civile e diritto Penale, il diritto Costituzionale, il diritto Amministrativo. Lo Sport è una fenomenologia umana che risponde a regole di tipo tecnico che disciplinano l’esecuzione di una determinata attività sportiva, le modalità di svolgimento delle competizioni sportive, e vi sono regole che sono alla base dell’organizzazione sportiva. Questo insieme di regole appartiene ad una particolare organizzazione sociale, denominata Sistema Sportivo , che può essere nazionale o internazionale. Il Sistema Sportivo si caratterizza e tende a valorizzare massimamente il principio di Autonomia, perché il mondo dello sport vuole darsi autonomamente delle proprie regole e rispettare essenzialmente e unicamente tali regole. Il principio di Autonomia dell’ordinamento sportivo ha nel tempo costituito un valore fondamentale e tutt’oggi ne rappresenta un tratto caratteristico fondamentale. La pratica sportiva soggiace in primo luogo alle regole dello sport , ma può comportare anche la necessaria applicazione delle regole Giuridiche , quindi il Sistema Sportivo mira ad una autonomia sempre più accentuata, ma dall’altro lato, l’Ordinamento Giuridico dello Stato non può permettere che lo sport sia del tutto privo di regolamentazione giuridica, così il governo italiano immaginò delle misure che mettevano in discussione l’Autonomia del Sistema Sportivo Italiano che fecero scatenare la reazione sia del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) sia del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale). Questa crisi diplomatica aveva imposto il divieto all’Italia di partecipare alle prossime olimpiadi di Tokio, nel senso che, gli atleti potevano partecipare alle olimpiadi senza nessuna nazione di riferimento, così si arrivò ad un compromesso che interessò: le Associazioni Sportive, ossia al regime Giuridico delle associazioni sportive oltre che Tributario, l’Impiantistica Sportiva, i Valori Fondamentali correlati al mondo dello sport, come per esempio la solidarietà piuttosto che il divieto di discriminazione. In questo compromesso si è rinunciato ad attuare quelle norme che avrebbero ulteriormente condizionato l’Autonomia del CONI, facendo rientrare il Divieto imposto all’Italia di poter partecipare alle prossime olimpiadi. Questa vicenda ci fa comprendere i legami che possono intercorrere tra l’Ordinamento Giuridico da un lato e l’Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale dall’altro. Il Diritto dello Sport ha assunto un peso specifico sempre maggiore a livello internazionale, infatti l’Unione Europea, nel tempo, ha adottato una serie di Atti Normativi e Documenti Fondamentali , rivolti alla valorizzazione di tutti i principi ritenuti fondamentali in tema di sport, a cui l’Italia, essendo uno Stato membro, dovrà adeguarsi. NORMA GIURIDICA La Norma Giuridica è una regola di comportamento contraddistinta dal requisito della Positività, cioè viene introdotta all’interno di un ordinamento giuridico con il fine di disciplinare i rapporti tra i Consociati. La Norma di Comportamento è Giuridica perché deriva dalla volontà dell’organo il quale ordinamento conferisce questo potere. Per intenderci, un ordinamento giuridico nazionale è un insieme di regole che valgono entro i confini nazionali di ciascuno Stato e che sono introdotte da determinati organi, per esempio, nel nostro ordinamento, il Parlamento è titolare della funzione

legislativa, cioè fa le leggi, ossia regole di comportamento. Diversi sono i tratti caratteristici delle norme giuridiche: Generalità, Astrattezza e Innovatività.

  • L’espressione Generalità , riguarda l’individuazione delle regole di comportamento. Una Norma Giuridica (legge) italiana, è rivolta a tutti coloro presenti entro i confini del territorio nazionale in un determinato momento, questo si chiama principio di territorialità, cioè quelle norme rivolte alla generalità dei consociati e non a soggetti prestabiliti a priori.
  • Per Astrattezza si intende quella norma giuridica che non va a disciplinare il singolo comportamento, ma è destinata a trovare applicazione, ogni qual volta si verificheranno in concreto gli eventi descritti all’interno della norma stessa. Per esempio, la norma che regola l’omicidio, non sanziona il singolo episodio di omicidio, bensì la categoria omicidio.
  • L’Innovatività è la capacità di una norma giuridica di modificare l’ordinamento preesistente, aggiungendo norme disciplinari su eventi che prima non erano stati presi in considerazione, oppure, modificando la norma precedente. Un ulteriore elemento caratteristico della Norma, anche se non di tutte le norme, è la cosiddetta Componente Sanzionatoria. Questa regola di comportamento può contraddistinguersi per una parte Precettiva, cioè la specificazione di ciò che è Lecito o Non Lecito compiere, accompagnata da una sanzione qualora questa regola venisse violata. Questo modello sta alla base della costruzione dell’ordinamento giuridico. FONTI DEL DIRITTO E DISPOSIZIONE NORMATIVA Per comprendere meglio il significato di Norma Giuridica e di Ordinamento Giuridico bisogna far riferimento ad altri due concetti: la Disposizione Normativa e le Fonti del Diritto.
  • La Fonte di Produzione del Diritto si definisce così: qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche secondo quanto disposto all’interno dell’ordinamento giuridico. Ad esempio, una fonte del diritto è la Legge Ordinaria, cioè quella fonte approvata all’interno del nostro ordinamento dal parlamento. La Legge è una fonte del diritto, perché è un atto, il quale ordinamento conferisce un particolare valore, quello di introdurre Norme Giuridiche aventi valore di Legge.
  • La norma giuridica (o regola di comportamento) , si ricava dall’interpretazione della Disposizione Normativa, ovvero, attraverso l’interpretazione della frase e della proposizione linguistica contenute all’interno di una legge, è possibile ricavare la Regola di Comportamento da applicare. Il criterio più semplice per l’interpretazione della norma giuridica è il criterio Letterale, ossia il significato delle parole tra loro interconnesse. Accanto alle fonti di produzione, ci sono le Fonti sulla Produzione , cioè quelle norme che disciplinano le modalità di approvazione delle Fonti di Produzione, cioè il modo di approvazione delle leggi. All’interno dell’ordinamento giuridico vi possono essere Leggi contraddittorie tra loro. In questo caso è necessario individuare dei criteri che risolvano queste contraddizioni, chiamati Criteri di Risoluzione delle Antinomie tra Fonti.
  • Facendo riferimento all’ordinamento giuridico italiano, sono fonti del diritto la Costituzione e le Leggi Costituzionali , le Leggi Ordinarie dello Stato e le Leggi Regionali. Poi abbiamo gli Atti aventi Forza di Legge , ossia i cosiddetti Decreti Legge o Decreti Legislativi ed, infine, abbiamo i cosiddetti Usi o Consuetudini.
  • Per quanto riguarda le fonti del diritto internazionale abbiamo: il Diritto Internazionale vero e proprio , il Diritto Internazionale Generale e il Diritto Internazionale dei Trattati (o Pattizio). Un altro particolarmente importante è il Diritto dell’Unione Europea. L’insieme di tutte le Fonti va organizzato e valorizzato. Le Fonti sono tra loro Gerarchicamente strutturate , potendo così risolvere le contraddizioni tra esse, richiamando la posizione rivestita dalle diverse fonti all’interno della struttura gerarchica. Dobbiamo immaginare la struttura gerarchica come una piramide: più si va su,

DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Nell’organizzazione gerarchica delle Fonti del Diritto, al di sotto della Carta Costituzionale, abbiamo il Diritto Internazionale e il Diritto dell’Unione Europea. Quando si fa riferimento al Diritto Internazionale, bisogna tenere in considerazione due branche: il diritto internazionale Generale e il diritto internazionale Pattizio (o dei Trattati). Questi due ambiti hanno un peso specifico diverso anche all’interno del nostro ordinamento giuridico.

  • Il diritto internazionale generale , è rappresentato da principi generalissimi che nascono in seno alla comunità internazionale e condivisi dalla maggior parte degli stati che la compongono. Questi principi fanno parte del patrimonio giuridico di ogni singolo stato che compone la comunità internazionale e operano automaticamente all’interno del nostro ordinamento giuridico, come, per esempio, i Diritti Umani. Essi vanno rispettati senza alcun tipo di recedimento.
  • Il Diritto Internazionale Pattizio (o dei Trattati) si basa invece su Accordi , accordi che vengono sottoscritti da due o più Stati Sovrani. Il contenuto di questi accordi può essere molto vario, per esempio: la convenzione delle Nazioni Unite legata al tema sui diritti del fanciullo, a cui si lega il gioco e quindi anche la pratica sportiva; accordi internazionali che trattano specificamente tematiche sportive, come la gestione dell’ordine pubblico in caso di manifestazioni sportive internazionali; accordi volti ad istituire nuove organizzazioni internazionali, per esempio, l’istituzione del WADA, ossia, l’organismo che detta le politiche sul Doping, individuando quali siano le sostanze dopanti e stabilendo regole comuni da rispettare. Per essere approvato un Trattato Internazionale , non basta la sottoscrizione degli accordi tra i singoli Stati, ma, affinchè questi Accordi possano divenire parte del nostro ordinamento giuridico, devono essere Ratificati (approvati), e il potere di Ratifica, per quanto riguarda l’Italia, spetta normalmente al Presidente della Repubblica. Quindi il governo conduce le trattative e stipula i trattati e il presidente della Repubblica ratifica. In alcuni casi però, quando si tratta di accordi internazionali di una certa rilevanza, come per esempio, accordi di natura politica che possono comportare a limitazioni di sovranità nazionale, o che possano implicare modifiche di territorio ecc., la Ratifica del presidente della Repubblica deve essere preceduta da una Legge che Autorizza la Ratifica. Questa legge deve essere adottata dal Parlamento, perché il Parlamento, all’interno del nostro ordinamento giuridico, esprime il principio di democraticità. Il Trattato, una volta Ratificato, non può essere più modificato da nessuna legge, perché la legge dovrà rispettare i principi contenuti all’interno degli Accordi Internazionali. Se uno Stato vuole svincolarsi da un Trattato Internazionale, deve “Denunciare il Trattato”, ossia attuare quelle procedure necessarie per svincolarsi dagli Accordi, come accadde con la Brexit, in cui la Gran Bretagna si svincolò dai Trattati che intercorrevano con l’Unione Europea.
  • L’Unione Europea è un’organizzazione politica internazionale composta attualmente da 27 Stati membri. Ciascun cittadino di ciascun Stato membro, è al contempo cittadino dell’Unione Europea, quindi gode di determinati diritti, primo tra tutti, quello di poter circolare all’interno degli Stati membri senza particolari vincoli. Per quanto riguarda lo sport, con il Diritto dell’Unione Europea , sono state abbattute quelle barriere che limitavano il tesseramento di atleti stranieri nei vari Club sportivi, cioè, le società sportive italiane potevano tesserare un numero limitato di atleti stranieri. Questo limite vale ancora oggi solo per gli atleti extracomunitari, ossia fuori dall’Unione Europea. I Trattati rappresentano in pratica la “Carta Costituzionale” dell’Unione Europea, ma noi andiamo a trattare solamente gli Atti Normativi Fondamentali dell’Unione Europea. Gli Atti Normativi Fondamentali sono: i Regolamenti e le **Direttive.
  • I Regolamenti dell’Unione Europea** , producono effetti immediatamente nel territorio di tutti gli

Stati membri, senza che vi sia la necessità di ciascuno Stato di adottare un Atto di Recedimento, e questo Regolamento introdotto, vale in egual modo in tutti gli Stati membri, in modo tale da favorire l’Uniformazione di Disciplina , ossia una regolamentazione unica, valevole per tutti gli Stati membri.

  • La Direttiva , invece, favorisce l’Armonizzazione; indica gli obiettivi da raggiungere e detta le linee guida che ciascuno Stato membro deve perseguire riguardo una determinata disciplina. Per raggiungere tali obiettivi, ogni Stato introdurrà una propria Disciplina Nazionale che rispetti i principi contenuti all’interno della Direttiva. FONTI DEL DIRITTO NAZIONALE ITALIANO Le Leggi sono Fonti di Rango Primario e si collocano tutte nello stesso gradino della scala gerarchica. Si definiscono Primarie perché, prima che nascesse l’attuale Costituzione, vigeva lo Statuto Albertino , ossia, la Carta Costituzionale dell’epoca (che venne concessa dal re Carlo Alberto nel 1848 e divenuta Costituzione del Regno d’Italia a partire dal 1861), ma, questa era una Costituzione Flessibile , cioè, le Norme contenute all’interno dello Statuto Albertino, potevano essere modificate semplicemente ricorrendo ad una legge Ordinaria. Quindi, la Legge si definiva Fonte Primaria proprio perché si collocava al vertice di questa ideale scala gerarchica. L’attuale Costituzione, nata nel 1948, non è Flessibile , quindi la Legge Ordinaria deve rispettare la Costituzione, infatti, all’interno del nostro Ordinamento giuridico, vi è la Corte Costituzionale , che ha il compito di verificare la Legittimità Costituzionale , ossia, la compatibilità delle Leggi e degli Atti aventi Forza di Legge con la Costituzione. La Legge però, è un atto normativo fondamentale all’interno del nostro ordinamento, questo perché, solo attraverso la Legge e gli Atti aventi Forza di Legge, è possibile, in alcuni casi, incidere e condizionare i Diritti Fondamentali della Persona. Con l’espressione “Riserva di Legge”, si fa riferimento ad alcune materie indicate espressamente all’interno della Costituzione, in riferimento alle quali, solo la Legge può introdurre una regolamentazione, cioè solo la legge può regolamentare quelle materie. La legge, è una Fonte di Rango Primario con una certa importanza, infatti viene emanata dal Parlamento. Il Parlamento si compone di due organi costituzionali: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica. Ciascuno di questi due organi, annovera la presenza dei Deputati e dei Senatori , ossia, i rappresentanti della sovranità popolare, quindi, la Legge è lo strumento normativo mediante il quale si concretizza la volontà del Parlamento. Il Decreto Legge è uno strumento normativo, rimesso in capo al governo, che ha lo stesso valore della legge, ma deve essere convertito in legge entro un certo arco di tempo. Come abbiamo visto, per la gestione dell’attuale pandemia sono stati adottati diversi DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). All’interno dei Decreti Legge, erano contenuti quegli Atti Normativi che rimandavano, per la loro concreta attuazione, ai DPCM, cioè, rimettevano in capo all’apprezzamento del Presidente del Consiglio, il ricorrere o meno ad alcuni presupposti, potendo limitare alcune libertà fondamentali, come per esempio la limitazione o il divieto degli spostamenti durante la pandemia. Ciò potrebbe essere Anticostituzionale, perché la libertà di circolazione è contenuta nell’art.16 della Costituzione e può essere limitata soltanto mediante il ricorso allo strumento legislativo La Legge possiamo distinguerla in tre diverse fasi: l’Iniziativa Legislativa, la Fase di Approvazione e la Fase di Integrazione dell’Efficacia.
  • L’Iniziativa Legislativa , consiste nella presentazione di un disegno di legge che deve essere esaminato dai Deputati e dai Senatori.
  • All’interno del nostro ordinamento, vige il principio del cosiddetto Bicameralismo Perfetto , ossia, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Questi due organi, sono titolari delle stesse funzioni, esercitano gli stessi poteri ed hanno la stessa posizione all’interno del nostro ordinamento.

Nazionale. Il comma 3, invece, contiene un elenco di materie, definite materie con potestà legislativa Ripartita o Concorrente , cioè in queste materie possono contemporaneamente legiferare (emanare leggi) sia lo Stato che le Regioni. Per distinguere le competenze, allo Stato spetta la potestà di adottare le Leggi Quadro (o Leggi Cornice), cioè i principi generali di una materia, mentre, le Regioni hanno la competenza di sviluppare questi principi contenuti nelle Leggi Quadro ricorrendo alle proprie Fonti Legislative. L’Ordinamento Sportivo rientra tra le materie con potestà legislativa Ripartita o Concorrente. Tutto ciò che non rientra nei due precedenti elenchi, è di competenza delle Regioni. È difficile tracciare una linea di confine netto per distinguere se alcune materie sono di competenza dello Stato o delle Regioni, infatti, ci sono ambiti di interessi umani trasversali, cioè che coinvolgono più materie o più settori, quindi, il rapporto tra Stato e Regioni va formulato, rispettando però i propri margini di autonomia. L’ORDINAMENTO SPORTIVO Qualsiasi libro di Diritto Sportivo, pone l’attenzione di configurare l’Ordinamento Sportivo alla stregua di un vero e proprio Ordinamento Giuridico. Gli elementi Fondamentali di un ordinamento giuridico sono: la Plurisoggettività, l’Organizzazione e la Normazione.

  • Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Ordinamento Sportivo, l’attenzione può essere rivolta sia all’assetto organizzativo Internazionale, sia all’assetto organizzativo Proprio di ogni singola nazione. Se prendiamo come riferimento l’Italia, al vertice del Sistema Sportivo Italiano c’è il CONI. Il CONI è un ente pubblico non economico, ed ha una specifica responsabilità: quella della Promozione della Pratica Sportiva all’interno del territorio nazionale. Naturalmente il CONI si occuperà di sovrintendere (avere funzione di direzione, controllo e vigilanza) allo svolgimento di molteplici attività, e implica la necessità di rivolgere l’attenzione, non solamente alla pratica sportiva individuale condotta a livello Amatoriale, ma anche, in modo particolare, proprio a riguardo delle competizioni Agonistiche. Il CONI afferisce al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) che è l’organo di vertice del Sistema Sportivo Internazionale. Tra il CONI ed il CIO vi sono degli organismi intermedi, in particolare, per l’Italia vi è un organismo intermedio, ossia, il Comitato Olimpico Europeo , un’organizzazione che riguarda il Sistema Sportivo Europeo a livello continentale. Queste organizzazioni vivono in simbiosi in un rapporto di gerarchia, dove, le attività condotte da parte del CONI sono impartite da direttive che provengono sia dall’Europa, sia dal CIO. Questo modello organizzativo e strutturale che interessa gli organi di controllo posti al vertice, può essere replicato anche alle varie nazioni, con riferimento alle Federazioni Sportive. In Italia, le Federazioni sono delle formazioni sociali a base associativa; sono Associazioni di Diritto Privato, però questa affermazione non è completamente esatta, in quanto, alcune Associazioni, pur essendo soggette a Diritto Privato, svolgono funzioni ed attività di natura pubblicistica. Il compito delle Federazioni è quello di organizzare e sovrintendere allo svolgimento delle Competizioni Sportive, ognuna delle quali, con riferimento ad una determinata disciplina sportiva, cioè, ad uno sport, corrisponde una determinata Federazione. Le Federazioni afferiscono al CONI, mentre alle Federazioni, afferiscono le Società Sportive. Il rapporto tra le Federazioni Sportive e le Società Sportive è di Affiliazione, in cui, gli atleti tesserati con un Club possono partecipare alle competizioni sportive sia singolarmente, sia in riferimento alla pratica sportiva collettiva. La FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, è l’ente nazionale che si occupa della promozione e dell’organizzazione del gioco del calcio in Italia, a cui corrisponde a livello europeo, la sovrintendente Federazione Europea rappresentata dall’UEFA. In ambito internazionale, le varie Federazioni Continentali afferiscono ad una federazione

internazionale, che per quanto concerne il mondo del calcio è rappresentata dalla FIFA, che a sua volta afferisce al CIO. Questo sistema organizzativo, ossia l’Organizzazione, costituisce uno dei tre elementi Fondamentali (citati in precedenza) che consentono la qualificazione dell’ordinamento sportivo alla stregua di vero e proprio Ordinamento Giuridico.

  • La Plurisoggettività è l’insieme di soggetti che, a vario titolo, operano all’interno di quella comunità sociale organizzata. Per quel che concerne l’ordinamento sportivo, si fa riferimento agli atleti, ai preparatori atletici, agli allenatori, ai dirigenti delle società sportive, agli arbitri e a tutte le figure che svolgono attività rilevanti.
  • Per quanto riguarda alla Normazione , si fa riferimento alle regole poste all’interno di quel determinato ordinamento settoriale e che sono preposte a disciplinare i rapporti intercorrenti tra i vari soggetti, ovvero, le modalità di svolgimento della pratica sportiva e delle attività rilevanti all’interno dell’ordinamento sportivo. Questo insieme di regole è piuttosto ampio e ricco di sfumature perché può interrare tanti profili di interesse, come la distinzione tra: questioni Tecniche, questioni Amministrative, questioni Disciplinari e questioni Patrimoniali. Queste quattro macroaree di interesse, presuppongono insiemi di regole diversificate, con un occhio di riguardo esclusivamente sull’ordinamento sportivo. Queste Regole disciplinano lo svolgimento delle competizioni sportive , andando ad individuare gli Illeciti Sportivi ed il conseguente Trattamento Sanzionatorio. Gli Illeciti Sportivi possono essere direttamente correlati alla pratica sportiva, come il fallo commesso in occasione di un’azione di gioco, oppure, possono essere correlati a profili differenti, come per esempio, le responsabilità riconducibili alle società sportive, ossia, il rispetto delle regole di carattere economico-finanziario (il cosiddetto Fair Play finanziario) e per quel riguarda, anche, la necessità di apprestare idonei strumenti di prevenzione e di repressione di condotte illecite altrui, come per esempio, la violenza negli stadi. Accanto a questi profili emerge anche, quel corso di Regole riconducibili alla gestione burocratico-amministrativa delle attività riguardanti l’ordinamento sportivo, come il tema che riguarda l’Affiliazione delle società di club alle Federazioni, oppure, il Tesseramento di ogni singolo atleta ad una società sportiva. Infine vi sono le Regole, poste a presidio delle questioni di carattere economico-patrimoniale, come quelli di natura Contrattuale, con l’obbligo di rispettare reciprocamente i vincoli contrattuali assunti dalle Società Sportive e dagli Atleti. L’Ordinamento Sportivo, nasce da se, è originario, cioè non deriva da un altro sistema organizzativo. È frutto della volontà di un insieme di individui accomunati dai medesimi interessi, relativi alla promozione e allo svolgimento della pratica sportiva. Sembrerebbe di sussistere ad un principio di totale Autonomia dell’Ordinamento Sportivo, sia all’interno di ciascuno Stato, sia in seno all’Ordinamento Internazionale, rispetto a qualsiasi altro ordinamento giuridico statale o internazionale che sia. Ma ciò non è così, perché l’ordinamento sportivo non gode della totale autonomia nei confronti dell’ordinamento giuridico Statale. Uno dei motivi per cui non è possibile questa totale Autonomia, è rappresentato dalla tipologia di Interessi Umani coinvolti. Lo Sport è un’attività umana che coinvolge, in prima battuta, l’interesse Psicofisico di ogni individuo, prendendo in considerazione, innanzitutto, il diritto alla salute, sia se la pratica sportiva venga svolta a livello agonistico che amatoriale. Lo Sport, inoltre, è sinonimo di socialità, cioè, un’occasione per rafforzare le relazioni umane, ed è anche espressione della capacità di ciascun individuo di formare, attraverso la pratica sportiva, la propria personalità. Lo Sport è caratterizzato anche da una certa rilevanza Economico-Patrimoniale.

all’interno della legge 280 del 2003, sono stati il frutto di un compromesso per avere un equilibrio, anche se vi sono dei tentativi di ampliare il ruolo dell’ordinamento giuridico statale su alcuni temi come il vincolo di giustizia sportiva che avremo modo di approfondire più avanti. La creazione della Superlega calcistica, che vedeva protagonisti società con un importante bilancio economico-patrimoniale, o comunque, società con un certo blasone, un certo appeal, prevedeva un campionato a parte, in cui venivano costituite nuove regole e parametri decisi dai club fondatori. Tutto ciò, minacciava fortemente l’integrità del Sistema Sportivo Internazionale, perché avrebbe ridotto ai minimi termini il ruolo rivestito sia dalle Federazioni Sportive Nazionali che Internazionali (l’UEFA in questo caso). Per evitare la creazione della Superlega si sono opposti anche i vari governi nazionali, minacciando tra l’altro, l’utilizzo degli impianti pubblici, come lo è San Siro per Inter e Milan. Queste misure però, sono in contraddizione con il principio di Autodeterminazione , cioè la Libertà di Associazione contemplata all’interno del nostro ordinamento giuridico. Anche se il Sistema Sportivo è caratterizzato da un elevato livello di istituzionalizzazione, cioè un corpo sociale organizzato contraddistinto da una normazione che consente un’organizzazione strutturata, è pur vero, però, che non detiene l’esclusività, nel senso che può nascere un sistema sportivo a parte, meritevole degli stessi trattamenti giuridici. A complicare le cose, vi è il particolare assetto Politico-Costituzionale presente in ogni Stato Sovrano. RUOLO DELLE REGIONI SULLA DISCIPLINA DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO In Italia, come già detto , l’ordinamento sportivo rientra tra le materie con potestà legislativa Ripartita o Concorrente tra Stato e Regioni. Prima della Riforma Costituzionale del 2001, la prima distinzione a livello sportivo era tra Sport Agonistico e Sport Ludico-Amatoriale (o non Agonistico). A disciplinare lo Sport Agonistico erano le leggi dello Stato , mentre, quello Non Agonistico era oggetto di disciplina delle Regioni , sempre nel rispetto dei principi Generali dello Stato. Il tema dello Sport comporta il coinvolgimento di molteplici ambiti di interesse e, in questo senso, le Regioni possono contribuire alla promozione della pratica sportiva rivolgendo l’attenzione a questi ambiti di interesse, infatti le Regioni hanno regolamentato una serie di profili particolarmente rilevanti riconducibili, sempre, all’ordinamento sportivo. Molte Regioni si sono impegnate in uno sforzo “definitorio”, evidenziando cosa debba intendersi come Attività Sportiva in generale, Attività Sportiva Agonistica, Ludico-Amatoriale , attribuendo anche il giusto rilievo alla Pratica Sportiva Adattata , cioè, quella pratica sportiva a fini riabilitativi o destinata alle persone affette da disabilità sia fisica che mentale. Le leggi Regionali si sono soffermate anche sull’esplicitazione, più o meno ampia e articolata, delle finalità e degli obiettivi da perseguire. Sono stati numerosi gli ambiti di interesse toccati, al di là di un generico riferimento sulla promozione della salute, si è fatto riferimento anche a particolari condizioni legati ai minori svantaggiati, legati a situazioni di degrado o disagio sociale, in quanto lo sport, può costituire un motore di sviluppo nelle periferie degradate, sottraendo dalla strada i minori. Le Regioni attraverso provvidenze economico-finanziarie, ottengono l’obiettivo di valorizzare e promuovere il ruolo sociale dello sport , utilizzando per esempio, i cosiddetti Buoni Sport, ovvero, incentivi economici che permettono lo svolgimento della pratica sportiva nei confronti di persone con particolari condizioni di svantaggio, che sia fisico o economico. Le Regioni, intervengono economicamente anche a favore delle Associazioni Sportive, più in generale dei club sportivi, in riguardo alla posizione dei Piccoli Atleti. Ciò, da un lato, è volta a promuovere l’Attività Sportiva di Base che rientra nel quadro del Dilettantismo, dall’altro lato, la Regione si interessa a promuovere le attività sportive svolte da parte di società sportive che mirano al conseguimento di risultati sportivi significativi, sia in ambito nazionale che internazionale.

Dal punto di vista delle provvidenze finanziarie, si può immaginare di riconoscere alle società sportive adeguati finanziamenti che possono comportare l’insorgenza di specifici obblighi a carico delle società sportive, come per esempio utilizzare il logo della regione nel vestiario sportivo. Le provvidenze finanziarie, possono essere anche riconosciute in capo all’atleta. In entrambi i casi, la Regione può stabilire diversi criteri meritocratici, sulla base dei quali riconoscere e modulare, l’entità e la consistenza delle provvidenze finanziarie da erogare. Il supporto alle Regioni in favore della promozione e dello sviluppo della pratica sportiva, può anche passare attraverso iniziative che, pur non implicando la diretta erogazione di provvidenze economiche, assumano comunque un significativo valore simbolico, come i Premi Regionali per lo Sport, ovvero, i Riconoscimenti e gli Attestati di Merito , riservati in favore di personalità che si sono distinte nel mondo dello sport, in funzione dei risultati conseguiti o dell’impegno profuso, con la funzione di promuovere la pratica sportiva sia a livello territoriale, che a livello nazionale ed internazionale. Rilevante è il tema dell’organizzazione delle competizioni sportive a livello locale o regionale, volano di sviluppo per il territorio, perché all’organizzazione delle competizioni sportive possiamo associare la promozione di un territorio attraverso il turismo legato alla pratica sportiva. Quindi lo sport promuove al contempo, sia la personalità di ogni singolo atleta, sia la valorizzazione del territorio. Lo svolgimento della pratica sportiva richiede l’individuazione degli impianti sportivi che possano permettere la pratica sportiva stessa. La gestione degli impianti sportivi, e più a monte, la realizzazione degli impianti sportivi, comporta al coinvolgimento di molteplici interessi, sia pubblici che privati. La realizzazione dell’impianto sportivo incide con l’armonioso sviluppo del territorio, quindi implica un adeguamento della natura, tipologia e consistenza degli impianti sportivi rispetto alla realtà territoriale entro la quale l’impianto va collocato. Da qui i temi della cosiddetta Urbanizzazione e Armonioso Sviluppo del Territorio, che dovranno tenere in considerazione il cosiddetto Carico Urbanistico, ossia, l’impatto che l’impianto sportivo possa assumere rispetto al territorio di riferimento. Un impianto sportivo di grandi dimensioni comporta l’affluenza fisiologica di una moltitudine di spettatori, ciò si traduce nella necessità di dotare l’area limitrofa all’impianto, oltre che di ampi parcheggi, anche di adeguate vie di comunicazione in grado di sopportare il carico urbanistico, cioè il flusso e deflusso di persone. L’impianto sportivo, non deve soddisfare esclusivamente interessi legati allo sviluppo della pratica sportiva agonistica, ma bensì può essere impiegato anche per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative (amatoriale). In ogni caso, a prescindere a chi possa essere destinato l’impianto, è necessario provvedere all’individuazione di un soggetto pubblico o privato che si dovrà occupare materialmente della gestione dell’impianto sportivo stesso. La gestione dell’impianto sportivo implica il coinvolgimento di molteplici interessi e comporta l’assunzione di specifiche responsabilità legate alla garanzia della piena efficienza dell’impianto, della sicurezza dell’infrastruttura, delle attrezzature sportive comprese all’interno e utilizzate per lo svolgimento della pratica sportiva ecc. L’ente locale, ossia il Comune, può essere chiamato per gestire l’impianto sportivo, ma, al di là di questa ipotesi, si può immaginare la concessione dell’impianto sportivo, cioè l’attribuzione della gestione dell’impianto sportivo ad un soggetto diverso dall’ente pubblico attraverso una Concessione Contratto , cioè un regolamento che stabilisce diritti e doveri reciproci. Prima di tutto però, vi sono delle regole da applicare per individuare il Concessionario, ossia il soggetto privato che si occuperà della gestione dell’impianto sportivo, in cui, si ricorre spesso a procedure di evidenza pubblica, ossia, a procedure di tipo concorrenziale finalizzate all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè un offerta di uno dei concorrenti a questa gara pubblica che dia la migliore

Al contrario, l’attività sportiva scolastica può essere praticata negli impianti sportivi che possono essere, ad esempio, di proprietà comunali. Stesso ragionamento vale anche per i rapporti intrattenuti tra Regione e le autorità militari o le forze di polizia. Il ruolo della Regione può assumere una specifica rilevanza nel contribuire a combattere la Slealtà nello svolgimento della pratica sportiva , come può essere l’utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope, dopanti in generale. L’utilizzo di sostanze dopanti altera il risultato, perché consente all’atleta di ottenere un risultato sportivo barando. La lotta contro il Doping investe soprattutto le politiche riconducibili a ciascuno Stato Sovrano e, in seno alla Comunità Internazionale, vi è l’istituzione di un’organizzazione internazionale, il cui scopo è proprio quello di combattere il Doping. In tutto questo, per quanto riguarda il nostro ordinamento giuridico, le Regioni non assumono un ruolo diretto, ma possono contribuire a emarginare il fenomeno del Doping, mediante iniziative riconducibili alla propria competenza. Queste iniziative, da un lato, si realizzeranno nella promozione di convegni, pratiche di sensibilizzazione della comunità rispetto al tema del doping , e che dall’altro lato, potranno incidere rispetto a materie di propria competenza, come per esempio, può inserire provvidenze economico-finanziarie, laddove l’atleta si sia macchiato dall’utilizzo di queste sostanze, oppure, può vietare la partecipazione a procedure di evidenza pubblica (per esempio, l’assegnazione di un appalto), oppure ancora, il rilascio della concessione della gestione degli impianti sportivi, nei confronti di quelle società o associazioni sportive ritenute responsabili o coinvolte nella pratica del doping. Il tema della sicurezza della pratica sportiva assume una rilevanza per ciò che riguarda l’individuazione di standard minimi di qualità dell’infrastruttura o di natura professionale, degli operatori allo svolgimento di prestazioni professionali in materia sportiva, per esempio, l’apertura di una palestra o di un centro sportivo, alla quale dovrà essere impiegato un personale qualificato, in possesso si un adeguato titolo di studio o comunque di un adeguato titolo professionalizzante, riconosciuto dalle federazioni sportive nazionali di settore, oltre che adottare i requisiti igienico-sanitari riguardanti l’agibilità e l’abitabilità dell’infrastruttura all’interno della quale sia presente la palestra o l’impianto sportivo in generale.

Lezione 28/04/

La sanità sportiva è un elemento da tenere in considerazione non solo da parte degli

ordinamenti giuridici nazionali, ma anche internazionali. Lo stesso modello di organizzazione

del sistema sportivo implica una sorta di parallelismo tra l’aspetto organizzativo nazionale e

quello internazionale, dove al vertice del sistema internazionale troviamo il CIO, mentre a

livello continentale invece i vari comitati continentali, che si occupano di promuovere lo

sport a livello olimpico, in seno a ciascun Stato sovrano troviamo i comitati olimpici nazionali

(es. il CONI). Le Federazioni sportive all’interno del sistema sportivo sia nazionale che

internazionale presentano lo stesso modello di organizzazione. È opportuno evidenziare fin

da subito come insieme all’Unione Europea le competenze in favore di questa particolare

organizzazione internazionale si muovono nel pieno rispetto delle attribuzioni proprie di

ciascun Stato membro dell’Unione. L’intervento dell’UE in materia di sport è essenzialmente

finalizzato a supportare, promuovere e ad incentivare le politiche nazionali, nell’ottica del

perseguimento di una finalità comune, nell’ottica dell’opportunità di valorizzare un

complesso di interessi che si ritiene in seno all’UE assumano una particolare importanza nel

quadro della configurazione della pratica sportiva, non alla stregua di attività sportiva

ludica/dilettantistica, ma quale fenomenologia complessa, caratterizzata da molteplici profili

di rilevanza e complessità. Oggi lo sport assume un peso specifico indiscutibile sotto

l’aspetto sociale ed economico, ciò comporta l’indispensabilità dell’intervento non solo del

singolo Stato sovrano, ma anche in chiave internazionale di organizzazioni che

contribuiscono a promuovere i veri valori dello sport, per far si che la pratica sportiva possa

svolgersi entro una cornice di legalità. In questo contesto l’UE non ritiene che sia di per se

sufficiente il giusto e dovuto spazio di autonomia da riservare in favore dei sistemi sportivi

nazionali e internazionali, ritiene opportuno intervenire concretamente per far si che la

pratica sportiva possa svolgersi nel rispetto di determinati principi non negoziabili, in

sostanza lo sport è attività umana socialmente rilevante, implica cioè il coinvolgimento di

particolari interessi umani che non possono essere non presi in considerazione da parte sia

di ciascuno Stato che a livello internazionale dalle diverse organizzazioni internazionali, in

seno all’UE ciò emerge già a partire da una fase ben lontana dal punto di vista cronologico

rispetto agli attuali risvolti.

IL LIBRO BIANCO DELLO SPORT

Il Libro Bianco dello Sport è stato predisposto dalla Commissione Europea nel 2007, prima

del 2007 l’UE era comunque già intervenuta e chiaramente anche in seguito le politiche

dell’UE sono state contraddistinte da un rafforzamento degli interventi, nel quadro delle

competenze in favore dell’UE secondo quanto disposto dall’art. 165 del trattato sul

funzionamento dell’UE. L’attenzione che il legislatore della Commissione Europea rivolge alla

pratica sportiva è data dall’esigenza di prendere atto della natura della pratica sportiva,

rilevando come lo sport possa essere inteso come fenomeno sociale ed economico di

importanza crescente, che contribuisce in modo significativo agli obbiettivi strategici di

solidarietà e prosperità perseguiti dall’UE. In concreto la Commissione Europea pone

l’attenzione sui valori fondanti della pratica sportiva e consacrati all’interno dei principi

dell’olimpismo, ovvero l’ideale olimpico dello sviluppo dello sport, infatti lo sport viene preso

in considerazione fin da subito come fattore formidabile di coesione sociale, sia all’interno

dei confini nazionali che internazionali.

Le modalità di svolgimento della pratica sportiva sono molteplici, queste diverse modalità di

svolgimento della pratica sportiva comportano evidentemente anche una diversa rilevanza

sia per gli ordinamenti giuridici nazionali che in chiave europea. La cornice di fondo è sempre

però comunque rappresentata da principi e da valori universali, che appartengono al mondo

dello sport, come la tolleranza, la correttezza, la solidarietà, che dovrebbero indirizzare tutti i

soggetti che conpartecipano alle attività rilevanti per il mondo dello sport all'interno del

sistema sportivo nazionale e internazionale, principi che coinvolgono anche gli ordinamenti

giuridici sia nazionali che internazionali. Questo perché se da un lato questi valori

rappresentano l'occasione per promuovere la personalità di ciascuno, allo stesso tempo

possono essere oggetto di aggressione dalle diverse tipologie di minacce all'integrità del

mondo dello sport, di cui il Libro Bianco tiene in debita considerazione alcuni profili proprio

per evidenziare come la pratica sportiva possa anche comportare la necessità di applicare

strumenti di tutela adeguata al fine di evitare che si possano causare pregiudizi all'integrità

dei valori propri del mondo dello sport, il Libro Bianco ne evidenzia in prima battuta alcuni,

concerne la pratica sportiva ed i valori ad essa correlati riguarda il tema dello sviluppo

sostenibile , uno dei profili d’interesse riguardanti l’Ordinamento Sportivo è da correlare alla

tempistica sportiva, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione degli impianti

sportivi. Da questo punto di vista l’attenzione si rivolge innanzitutto sull’opportunità di

pianificare la infrastutturazione dei territori, in modo da consentire alle diverse comunità

locali di promuovere e concretamente svolgere determinate pratiche sportive che

necessitano di impianti sportivi adeguati e allo stesso tempo impedire che l’edificazione

legata alla realizzazione dei nuovi impianti possa costituire fonte di pregiudizio per

l’armonioso sviluppo del territorio. Per esempio durante la costruzione di uno stadio devono

essere presi in considerazione un complesso di elementi particolarmente significativi, non

solo ovviamente l’adeguatezza dell’area individuata rispetto alle caratteristiche tipologiche e

strutturali dell’edificio in sé, ma anche il complesso delle opere di urbanizzazione primaria e

secondaria che ne conseguono.

Un altro dei temi trattati all’interno del Libro Bianco è la dimensione economica dello sport

che implica diversi profili di interesse. Il valore economico della pratica sportiva è

fondamentalmente legato all’implementazione nel tempo di molteplici profili di rilevanza

imprenditoriale. La pratica sportiva oggi svolta a livello professionale o agonistico comporta

ingenti flussi di denaro, in alcuni casi investimenti particolarmente consistenti. Questo

insieme di aspetti determinano l’esigenza di trattare la pratica sportiva a livello professionale

come vera e propria attività di impresa. Ciò vale ovviamente in riferimento alle varie società

sportive, ma deve essere preso in considerazione anche il singolo atleta, il cui regime

giuridico è stato nel tempo contraddistinto da profonde rivisitazioni con l’obbiettivo di

riconoscere in favore dell’atleta un trattamento giuridico adeguato rispetto alla prestazione

professionale resa e in ordine ai diritti di libertà maturati all’interno dell’UE con riguardo alla

posizione rivestita da parte dei lavoratori indipendentemente dal settore economico di

riferimento. In questo quadro un passaggio fondamentale maturato in chiave europea è

rappresentato dalla cosiddetta sentenza Bosman, resa da parte della Corte di Giustizia

dell’UE intorno alla metà degli anni 80 che ha contribuito a scardinare un sistema presente

già da lungo tempo e che fondamentalmente pregiudicava in modo particolarmente

significativo la posizione dell’atleta rispetto alla posizione di vantaggio assunta nei suoi

confronti dalla società dove l’atleta risultava essere tesserato. La sentenza Bosman ha

affrontato due diversi profili di interesse che all’epoca rappresentavano dei vincoli

particolarmente significativi rispetto alla libera circolazione degli atleti all’interno dell’UE,

profili che investivano da un lato il tema della indennità di trasferimento e dall’altro la

materia del tesseramento degli atleti. Facendo riferimento al calcio e alla posizione rivestita

da parte dei calciatori possiamo individuare 4 diverse fasi che riguardano il tema della libera

circolazione degli atleti e il tema di indennità di trasferimento degli stessi.

La fase (1) è quella che riguarda un periodo storico antecedente la legge n. 91 del 1981,

questo provvedimento legislativo è intervenuto con lo scopo di provare a definire il regime

giuridico per ricondurre ai rapporti intercorrenti tra gli atleti e le società sportive dove

l’atleta risultava essere tesserato. Questa normativa nasceva con l’obbiettivo di superare le

criticità maturate in precedenza, in un momento storico in cui il rapporto tra società e atleti

era gestito dal sistema sportivo nazionale che peccava di un eccessivo favoritismo nei

confronti delle società e che al contrario pregiudicava fortemente i diritti e gli interessi degli

atleti, per questo motivo lo Stato intervenne. Questa legge però è stata di recente posta in

discussione e per questo è stata introdotta una disciplina volta a sostituire i contenuti della

legge n. 91 del 1981, l’abrogazione integrale però di questa legge da parte del decreto

legislativo n. 36 del 2021 è stata posticipata di diversi mesi, al fine di consentire al sistema

sportivo nazionale di adeguare le proprie regolamentazioni al nuovo modello di disciplina

nell’ottica dell’opportunità di superare alcune criticità nel frattempo emerse e ritenute non

più compatibili con la tutela effettiva dei diritti degli atleti nei riguardi delle società sportive

di appartenenza.

La fase (2) riguarda l’entrata in vigore della legge n. 91 del 1981 e la pronuncia dell’UE con la

nota sentenza Bosman.

La fase (3) corrisponde a partire a metà degli anni 80’ fino ai primi anni del 2000, quando in

seno all’UE emerse un ulteriore regime giuridico volto fondamentalmente ad attualizzare i

principi contemplati all’interno della sentenza Bosman.

La fase (4) corrisponde all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36 del 2021.

In precedenza della legge n. 91 del 1981 il regime giuridico che contraddistingue il rapporto

esistente tra atleta e società sportiva era fortemente sbilanciato, in sostanza l’atleta tramite

il tesseramento perfezionava una sorta di contratto o vincolo a vita con la società di

appartenenza, in sostanza il presidente della società era una sorta di padrone, la società

sportiva poteva quindi beneficiare dei diritti sul cartellino dell’atleta senza limiti temporali,

perciò l’atleta era vincolato a vita con la società di appartenenza e affinché potesse essere

ceduto era necessario che interconnesse e venisse esplicitata una volontà da parte della

società, diversamente l’atleta non avrebbe mai potuto abbandonare una società in favore di

un’altra. Questa particolare condizione ha portato il legislatore col tempo ad intervenire col

tentativo di superare questo originario sistema e di disciplinare per la prima volta questi

temi contraddistinti da una certa importanza di natura sociale e di carattere economico. Da

ciò è derivato il regime giuridico contemplato all’interno della legge n. 91 del 1981.

Tra il decreto legislativo n. 36 del 2021 e la legge n. 91 del 1981 alcuni profili vengono

condivisi, in prima battuta il tema del professionismo sportivo sia nell’ambito della

formulazione della legge n. 91 dell’81 sia nel quadro del decreto legislativo n. 36 del 2021

permane il principio secondo il quale a stabilire la natura del professionismo sportivo è il

sistema sportivo nazionale, ovvero le Federazioni e le discipline sportive associate a stabilire

quali siano i criteri in base ai quali definire in termini di professionismo o di dilettantismo la

pratica sportiva.

- Oggi il decreto legislativo n. 36 del 2021 all’art. 38 pone in essere un'ulteriore

specificazione per quanto riguarda il professionismo sportivo, e riguarda esplicitamente non

solo più le Federazioni sportive nazionali ma anche le discipline sportive associate e

inquadra sempre queste a determinare quali discipline sportive devono essere considerate

professionistiche, purché nell’ambito delle direttive prestabilite dal CONI venga rispettata in

via definitiva la parità di genere.

- Al di là di questo profilo la legge n. 91 dell’81 si occupa poi di stabilire la disciplina del

rapporto di lavoro, ovvero della prestazione sportiva dell’atleta con riguardo alle due diverse

tipologie contrattuali che possono contraddistinguere il rapporto e il legame giuridico che

intercorre tra l’atleta e la società di appartenenza. Questo profilo è stato nel tempo oggetto

di attenta valutazione con l’obbiettivo di risolvere delle criticità nel tempo emerse, con

dell’art. 5 della legge 91 dell’81 in misura pari a 5 anni. Per quanto riguarda invece la

recessione del contratto esiste un vincolo giuridico tra l’atleta e la società, l’atleta non può

liberamente recedere dal contratto e la società non può liberamente sciogliere il vincolo

contrattuale, ciò può accadere solamente attraverso una comunione di consensi, ovvero

società e atleta si mettono d’accordo e decidono di interrompere il proprio rapporto

contrattuale, questo principio vale anche ovviamente per il rinnovo contrattuale.

Lezione 30/04/ IL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI MINORENNI Una disposizione normativa contemplata all’interno dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021, questo articolo è intervenuto anche nel riprodurre e affinare quanto contemplato originariamente all’interno della legge n. 12 del 2016, i contenuti sostanziali non sono concretamente mutati, rimangono infatti ancora alcune criticità che sono originariamente sorte con il riferimento al testo originario della legge n. 12 del 2016 e che sono in parte non superate, ma quantomeno rilette alla luce dell’opportunità di prevedere una migliore tutela per gli atleti minorenni, in modo particolare degli atleti che non sono in possesso della cittadinanza italiana. Secondo l’impostazione maturata all’interno dell’art. 16 viene valorizzato in primo luogo il principio di autodeterminazione dell’individuo nel caso in cui l’atleta non abbia raggiunto ancora la maggiore età, in termini generali la richiesta di tesseramento dell’atleta minorenne va concepita come atto di volontà da ricondurre ovviamente in capo al minore secondo il rispetto dei suoi intendimenti, delle sue aspirazioni e delle sue capacità, in sostanza la pratica sportiva costituisce tra le altre cose l’occasione per contribuire al rafforzamento della personalità di ciascuno e ciò vale soprattutto con gli atleti minorenni. Naturalmente in quanto si tratta di un atleta minore d’età il tesseramento richiederà una manifestazione di volontà da parte di entrambi i genitori, il diritto/dovere dei genitori di istruire ed educare i propri figli si traduce anche nell’opportunità di incentivare e valorizzare le aspirazioni dei propri figli nell’ottica di perseguire in questo caso gli interessi e la volontà relativi allo svolgimento di una determinata pratica sportiva. Il legislatore poi tiene in considerazione anche il raggiungimento di una certa soglia di età in riferimento alla quale si richiede non solo il consenso e la volontà da parte dei genitori, ma anche e soprattutto del minore, un minore che abbia compiuto i 12 anni di età afferma il 2° comma dell’art. 16 non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio consenso, da qui nasce l’esigenza di valorizzare la volontà dell’atleta minorenne purché abbia raggiunto i 12 anni, poiché si ritiene che il raggiungimento di questa soglia di età possa implicare anche la maturazione di un sufficiente grado di consapevolezza da parte del minore. Naturalmente le tutele riconducibili in favore del minore cittadino italiano camminano di pari passo con il complesso regime giuridico che vige all’interno del nostro ordinamento in favore appunto del cittadino italiano minore d’età anche in riferimento alla pratica sportiva.

  • Uno degli argomenti maggiormente controversi che non riguarda solamente gli atleti minori di età ma in generale lo svolgimento della pratica sportiva riguarda il tema della nazionalità degli atleti, ovvero anche l’introduzione di strumenti che possano ritenere legittima o meno l’apposizione di limiti quantitativi al tesseramento o al concreto impiego nell’ambito dello svolgimento di una determinata competizione sportiva di più atleti non in possesso della cittadinanza italiana. Un primo limite può essere rappresentato dal numero massimo di atleti stranieri non in possesso della cittadinanza italiana che possono essere tesserati da parte di ciascuna società, si dimostra illegittimo alla luce del diritto dell’UE a porre un limite quantitativo di questo genere con riferimento agli atleti sì stranieri perché non in possesso della cittadinanza italiana, però cittadini comunitari ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell’UE e allora in questo caso vale fondamentalmente il principio

della libera circolazione dei prestatori di lavoro. Il limite quantitativo di tesseramento di cittadini stranieri ma comunque in possesso della cittadinanza comunitaria non può essere quindi apposto, poiché si violerebbe il principio di libera circolazione all’interno del territorio di tutti gli Stati membri dell’UE. Un altro discorso si deve fare per i cittadini extracomunitari, atleti cioè di nazionalità differenti da quella di uno Stato membro dell’UE, in questo caso non vale più in linea di principio la regola della libera circolazione, né può nessuno Stato sovrano nell’ambito delle attribuzioni proprie dei diversi sistemi sportivi nazionali apportare delle limitazioni o attuare determinati limiti di carattere limitativo. Può anche accadere però che l’UE decida di stipulare degli accordi con Stati non membri dell’UE che possono anche implicare l’estinzione in favore dei cittadini di questi determinati Stati di particolari prerogative, tra le quali ad esempio la possibilità di considerare tali come se fossero atleti comunitari. Il profilo del tesseramento però è solo però uno degli aspetti relativi alle modalità di svolgimento della pratica sportiva all’interno per esempio del nostro Stato, perché un altro aspetto rilevante è rappresentato dalla possibilità di apporre limiti di ordine quantitativo non solo per quanto riguarda il tesseramento ma anche per quel che riguarda l’impiego in concreto dell’atleta nello svolgimento della pratica sportiva, ovvero nella partecipazione ad una competizione sportiva, per esempio in uno sport di squadra la possibilità di schierare contemporaneamente in campo di un certo numero di atleti extracomunitari.

  • Un altro profilo di interesse può riguardare la possibilità di considerare alla stregua di atleta avente la cittadinanza italiana l’atleta straniero purché di formazione italiana. Alcune Federazioni Sportive già prima dell’entrata in vigore di alcune disposizioni legislative statali avevano ritenuto opportuno il concetto di atleta di formazione nazionale. L’atleta straniero tesserato all’interno di una società italiana che avesse seguito il percorso di formazione sportiva all’interno del territorio nazionale doveva essere considerato come un’atleta che fosse in possesso della cittadinanza italiana per quel che riguarda i limiti legati allo schieramento in campo e/o al tesseramento. Questo aspetto innovativo potrebbe rappresentare un controsenso, poiché si potrebbe verificare una sorta di discriminazione alla rovescia, per esempio un cittadino italiano che per motivi familiari durante la minore età si sia trasferito all’estero e abbia all’interno di uno Stato estero seguito il percorso di formazione sportiva e voglia poi rientrare nel territorio nazionale potrebbe incorrere in limiti di carattere quantitativo laddove la Federazione Sportiva basi la propria idea di nazionalità sul concetto della formazione sportiva e non sul requisito della cittadinanza.
  • Un altro aspetto critico è rappresentato da alcune previsioni in passato contemplate all’interno di alcune Federazioni Sportive che rispetto alle competizioni sportive nazionali prevedeva una doppia graduatoria finale. Alla competizione sportiva nazionale era ammesso l’atleta tesserato per una società operante all’interno del territorio nazionale ma in possesso della cittadinanza di un altro Stato, da questo alcune Federazioni Sportive avevano immaginato di fare riferimento a questa graduatoria finale, il conferimento del titolo all’esito dello svolgimento della competizione sportiva sarebbe stato ricondotto in capo al primo classificato di cittadinanza italiana, diversamente invece per quanto riguarda gli sport individuali come per esempio il nuoto, la Federazione Italiana Nuoto prevedeva che laddove nei primi tre posti si fossero classificati uno o più cittadini stranieri, agli stessi gli sarebbe stato riconosciuta la vittoria o il piazzamento utile però in base ad una graduatoria a parte, ovvero sarebbe stata riconosciuta una sorta di vittoria parallela, mentre il titolo ufficiale sarebbe andato al cittadini italiano classificato nella prima posizione utile in graduatoria. L'obiettivo di questa doppia graduatoria è quello di far crescere il settore giovanile nazionale. Bisogna però trovare un punto di incontro che non comporti l’ingiustificato illegittimo sacrificio di altri interessi o valori fondamentali, uno di questi è rappresentato dalla tutela da riconoscere in generale nei confronti dell’atleta minore di età ed in modo particolare non solo dell’atleta minore di età ma anche cittadino straniero, per questo nel 2016 era stata introdotta una legge denominata Ius Soli sportivo, ovvero ritenuta dai primi commentatori come l’occasione per introdurre all’interno del nostro