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Diritto e azionI - Appunti - Diritto romano , Appunti di Istituzioni di Diritto Romano

APPUNTI DEL PROCESSO PER AZIONI DI LEGGE E PER FORMULAS

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 18/01/2013

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Diritto e azion
Gaio denisce l'azione come lo strumento a disposizione del singolo per mettere in moto il processo. Roma conobbe tre
tipologie di processo attivabili per far valere gli interessi privati:
1) processo per legis actiones
2) processo per formulas
3) processo in cognitio extra ordinem
Le prime due procedure erano caratterizzati dall’intervento dei privati in funzione di giudici. La terza invece davanti
all’imperatore.
Le legis actiones prevedono lo svolgimento del processo in due parti. In iure (tribunale) e in apud iudicem.
Nella fase in iure, davanti al magistrato, erano necessari tre requisiti:
I) la presenza delle parti: l’attore aermava la propria pretesa e aveva lo scopo di ssare con precisione i termini della
controversia. L’attore doveva assicurarsi la presenza del convenuto e aveva il potere di convocare l’avversario davanti al
magistrato anche con la forza. Il convenuto doveva difendersi, negando ciò che aermava l’attore.
II) la litis contestatio: scambio delle dichiarazioni solenni delle parti in presenza dei testimoni che avevano la funzione di
impegnare le parti alla soluzione della lite mediante sentenza. Qui le parti dovevano determinare l’oggetto della controversia e
accettare di sottomettersi alla decisione del giudice.
III) mancata contestazione: se il convenuto non contrastava le aermazioni dell’avversario, tale atteggiamento costituiva una
“confessio in iure” e quindi il processo si arrestava poiché la pretesa dell’attore riceveva conferma dal magistrato. Lo stesso
avveniva in caso di infondatezza manifesta del diritto aermato dall’attore.
La fase apud iudicem, davanti al giudice privato, era una fase eventuale in cui veniva condotta l’istruttoria formale cui seguiva
la sentenza. Questa fase si realizzava laddove le parti non raggiungevano alcun accordo dopo la litis contestatio della prima
fase. Non era necessaria la presenza di entrambe le parti: in caso di assenza di una di esse, la sentenza era emessa a favore di
chi era presente. In materia di libertà, l’ucio di giudice veniva adato ai decemviri litibus iudicandis. In materia di eredità
l’ucio di giudice veniva adato ai centumviri.
Il processo per legis actiones è caratterizzato da cinque schemi:
a) sacramento in rem - in personam (per scommessa)
b) iudicis postulationem (per richiesta di arbitro)
c) condictionem (per intimazione)
d) manus iniectionem (mettendo la mano addosso)
e) pignoris capionem (per presa di pegno)
La legis sacramentum in rem - personam con tutta probabilità era la più antica procedura che ebbe la funzione di accertare
l’esistenza di una pretesa dell’attore e di fargli ottenere una dichiarazione favorevole.
La forma in rem era diretta all’aermazione di un diritto di proprietà oppure di un diritto reale, la forma in personam era volta
ad ottenere l’adempimento di un obbligazione.
Per Gaio questa legge era generale perché era praticabile a tutte le controversie per le quali non fosse prevista una diversa
legis actiones. È anche un azione rischiosa poiché il soccombente era tenuto a dare, a titolo della pena, la somma di denaro
corrispondente cioè la sacramentum.
Nella fase in iure l’attore e il convenuto comparivano innanzi al magistrato portando la cosa della controversia o parte
simbolica di essa. L’attore, tenendo in mano una verga, toccava la cosa rivendicando e la proprietà. Se il convenuto non si
opponeva, la cosa restava in proprietà dell’attore, se si opponeva, sorgeva la controversia. Sorgeva a questo punto la
controversia, la reciproca scommessa il sacramentum.
Nella fase apud iudicem il giudice emetteva la sentenza sulla base delle prove poste a fondamento delle pretese dell’attore e
del convenuto. Il sacramentum veniva pagato dal soccombente.
La legis actio per iudicis arbitrive postulationem andava a tutela dei crediti derivanti da sponsio e del coerede che chiedesse la
divisione ereditaria .
Non vi era più la promessa solenne del sacramentum. L’attore, dopo aver chiarito la sua domanda a seguito del negazione del
convenuto, chiedeva subito la nomina del giudice che avrebbe deciso la questione.
La legis actio per condictionem fu introdotta dalla Lex Silia del III sec a.C per l’accertamento di crediti di somme di denaro e poi
successivamente da una Lex Calpurnia estesa ai crediti di cose determinate.
La procedura era simile a quella della legis actio sacramenti. L’attore aermava davanti al convenuto che questi era debitore
verso di lui di una certa somma di denaro e gli chiedeva di riconoscere il suo debito. Se il convenuto negava, l’attore lo invitava
a compiere dopo trenta giorni davanti al pretore per la nomina del giudice.
La legis actio per manus iniectionem era un’azione esecutiva di carattere generale e veniva testato per mancato pagamento
da parte del convenuto di una somma di danaro, quando l’esistenza del credito fosse certa e indescrivibile.
Il creditore, trascorsi i trenta giorni dalla sentenza, conduceva anche con la forza il debitore insolvente innanzi al magistrato. Il
debitore poteva richiedere l’intervento di una terzo “vindex” che contestava le sue ragioni. L’assenza del vindex autorizzava il
magistrato a confermare la dichiarazione del creditore. Questi conduceva il debitore in casa sua, lo teneva legato e lo
esponeva per tre mercati consecutivi, dicendo a tutti del debito e del suo ammontare. Trascorsi sessanta giorni, il debitore
poteva essere ucciso o venduto fuori dal territorio romano. Successivamente al debitore fu concessa la possibilità di respingere
la manus iniectio e di iniziare un giudizio per accertarne la illegittimità.
La legis actio per pignoris capionem era una forma di esecuzione sui beni del creditore che non necessitava di un precedente
giudicato. Il creditore si impadroniva di una o più cose del debitore, pronunciando parole certe e solenni per soddisfare il suo
credito.
Dalle legis actiones al processo formulare
I motivi del declino del sistema processuale basato sulle legis actiones sono principalmente:
- limite interno dato dall’eccessivo formalismo che condiziona i cittadini romani
- limite esterno dato dall’inapplicabilità del sistema ai rapporti fra romani e peregrini
Dal III sec. a.c. si tenta di migliorarlo, senza però mutamenti sostanziali
La nascita e lo sviluppo del processo formulare si hanno grazie all’attività del pretore urbano, che in caso di lite tra un romano
e uno straniero rimetteva ad altri giudici/arbitri la soluzione della controversia ssando però delle regole da inviare loro, e
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Diritto e azion Gaio definisce l'azione come lo strumento a disposizione del singolo per mettere in moto il processo. Roma conobbe tre tipologie di processo attivabili per far valere gli interessi privati:

  1. processo per legis actiones
  2. processo per formulas
  3. processo in cognitio extra ordinem Le prime due procedure erano caratterizzati dall’intervento dei privati in funzione di giudici. La terza invece davanti all’imperatore.

Le legis actiones prevedono lo svolgimento del processo in due parti. In iure (tribunale) e in apud iudicem. Nella fase in iure, davanti al magistrato, erano necessari tre requisiti: I) la presenza delle parti: l’attore affermava la propria pretesa e aveva lo scopo di fissare con precisione i termini della controversia. L’attore doveva assicurarsi la presenza del convenuto e aveva il potere di convocare l’avversario davanti al magistrato anche con la forza. Il convenuto doveva difendersi, negando ciò che affermava l’attore. II) la litis contestatio: scambio delle dichiarazioni solenni delle parti in presenza dei testimoni che avevano la funzione di impegnare le parti alla soluzione della lite mediante sentenza. Qui le parti dovevano determinare l’oggetto della controversia e accettare di sottomettersi alla decisione del giudice. III) mancata contestazione: se il convenuto non contrastava le affermazioni dell’avversario, tale atteggiamento costituiva una “confessio in iure” e quindi il processo si arrestava poiché la pretesa dell’attore riceveva conferma dal magistrato. Lo stesso avveniva in caso di infondatezza manifesta del diritto affermato dall’attore. La fase apud iudicem, davanti al giudice privato, era una fase eventuale in cui veniva condotta l’istruttoria formale cui seguiva la sentenza. Questa fase si realizzava laddove le parti non raggiungevano alcun accordo dopo la litis contestatio della prima fase. Non era necessaria la presenza di entrambe le parti: in caso di assenza di una di esse, la sentenza era emessa a favore di chi era presente. In materia di libertà, l’ufficio di giudice veniva affidato ai decemviri litibus iudicandis. In materia di eredità l’ufficio di giudice veniva affidato ai centumviri. Il processo per legis actiones è caratterizzato da cinque schemi: a) sacramento in rem - in personam (per scommessa) b) iudicis postulationem (per richiesta di arbitro) c) condictionem (per intimazione) d) manus iniectionem (mettendo la mano addosso) e) pignoris capionem (per presa di pegno)

La legis sacramentum in rem - personam con tutta probabilità era la più antica procedura che ebbe la funzione di accertare l’esistenza di una pretesa dell’attore e di fargli ottenere una dichiarazione favorevole. La forma in rem era diretta all’affermazione di un diritto di proprietà oppure di un diritto reale, la forma in personam era volta ad ottenere l’adempimento di un obbligazione. Per Gaio questa legge era generale perché era praticabile a tutte le controversie per le quali non fosse prevista una diversa legis actiones. È anche un azione rischiosa poiché il soccombente era tenuto a dare, a titolo della pena, la somma di denaro corrispondente cioè la sacramentum. Nella fase in iure l’attore e il convenuto comparivano innanzi al magistrato portando la cosa della controversia o parte simbolica di essa. L’attore, tenendo in mano una verga, toccava la cosa rivendicando e la proprietà. Se il convenuto non si opponeva, la cosa restava in proprietà dell’attore, se si opponeva, sorgeva la controversia. Sorgeva a questo punto la controversia, la reciproca scommessa il sacramentum. Nella fase apud iudicem il giudice emetteva la sentenza sulla base delle prove poste a fondamento delle pretese dell’attore e del convenuto. Il sacramentum veniva pagato dal soccombente.

La legis actio per iudicis arbitrive postulationem andava a tutela dei crediti derivanti da sponsio e del coerede che chiedesse la divisione ereditaria. Non vi era più la promessa solenne del sacramentum. L’attore, dopo aver chiarito la sua domanda a seguito del negazione del convenuto, chiedeva subito la nomina del giudice che avrebbe deciso la questione.

La legis actio per condictionem fu introdotta dalla Lex Silia del III sec a.C per l’accertamento di crediti di somme di denaro e poi successivamente da una Lex Calpurnia estesa ai crediti di cose determinate. La procedura era simile a quella della legis actio sacramenti. L’attore affermava davanti al convenuto che questi era debitore verso di lui di una certa somma di denaro e gli chiedeva di riconoscere il suo debito. Se il convenuto negava, l’attore lo invitava a compiere dopo trenta giorni davanti al pretore per la nomina del giudice.

La legis actio per manus iniectionem era un’azione esecutiva di carattere generale e veniva testato per mancato pagamento da parte del convenuto di una somma di danaro, quando l’esistenza del credito fosse certa e indescrivibile. Il creditore, trascorsi i trenta giorni dalla sentenza, conduceva anche con la forza il debitore insolvente innanzi al magistrato. Il debitore poteva richiedere l’intervento di una terzo “vindex” che contestava le sue ragioni. L’assenza del vindex autorizzava il magistrato a confermare la dichiarazione del creditore. Questi conduceva il debitore in casa sua, lo teneva legato e lo esponeva per tre mercati consecutivi, dicendo a tutti del debito e del suo ammontare. Trascorsi sessanta giorni, il debitore poteva essere ucciso o venduto fuori dal territorio romano. Successivamente al debitore fu concessa la possibilità di respingere la manus iniectio e di iniziare un giudizio per accertarne la illegittimità.

La legis actio per pignoris capionem era una forma di esecuzione sui beni del creditore che non necessitava di un precedente giudicato. Il creditore si impadroniva di una o più cose del debitore, pronunciando parole certe e solenni per soddisfare il suo credito.

Dalle legis actiones al processo formulare I motivi del declino del sistema processuale basato sulle legis actiones sono principalmente:

  • limite interno dato dall’eccessivo formalismo che condiziona i cittadini romani
  • limite esterno dato dall’inapplicabilità del sistema ai rapporti fra romani e peregrini Dal III sec. a.c. si tenta di migliorarlo, senza però mutamenti sostanziali La nascita e lo sviluppo del processo formulare si hanno grazie all’attività del pretore urbano, che in caso di lite tra un romano e uno straniero rimetteva ad altri giudici/arbitri la soluzione della controversia fissando però delle regole da inviare loro, e

all’attività del pretore peregrino, che occupandosi esclusivamente di stranieri e utilizzando lo ius gentium, rese ancora più evidenti i limiti del vecchio sistema. Per molto tempo vi è quindi una coesistenza dei due sistemi processuali:

  • per legis actiones davanti al pretore urbano per liti fra cittadini romani
  • per formulas davanti al pretore peregrino per liti fra stranieri e davanti al pretore urbano per liti fra romani non impostate su regole di diritto civile La definitiva abrogazione delle legis actiones si ha con la lex Iulia iudiciorum privatorum nel 17 a.c. Questo sistema prende denominazione e corpo dalle formule, ossia combinazioni di parole attraverso le quali il magistrato rinvia al giudice la decisione della causa; l’uso della formula presuppone l’accordo delle parti sui termini della controversia.

Caratteri e svolgimento del processo formulare mentre il processo per legis actiones ruotava attorno ai certa verba (parole solenni), il nuovo processo formulare prende denominazione e corpo dalle formule. Nella fase in iure abbiamo i contendenti che collaborano con il magistrato per fissare nello schema formulare i termini della questione che deve essere sottoposta al giudice (scelto di comune accordo delle parti). Il pretore ora non è più un mero controllore della forma. Ora il pretore ha il potere, oltre che di concedere il giudizio, di creare e adattare le formule ai casi di specie. L’attore doveva enunciare la sua pretesa rinnovando ed eventualmente precisando l’editio actionis cioè l’esposizione del contenuto della domanda. Contemporaneamente, l’attore, sollecitava dal magistrato la concessione dell’azione (postulatio actionis) che corrispondeva alla richiesta dell’attore di ottenere dal magistrato l’esperimento del relativo giudizio contro il convenuto. Sulla fase iniziale del processo si innesta il vadimonium, promessa formale (tramite stipulatio) rafforzata eventualmente da garanti, del convenuto di ripresentarsi dopo la prima udienza che si trasforma presto in un accordo preliminare con cui il convenuto promette di comparire nel giorno fissato. La parte finale della prima fase si conclude con la litis contestatio cioè l’accordo delle parti sui termini della controversia. Questa consumava la possibilità di riproporre l’azione in un successivo processo poiché cancellava l’obbligo zinne riconoscibile mediante l’actio. Dunque la list contestatio aveva effetti estintivi dell’obbligazione ed effetti consumativi della relativa azione per farla valere. Poteva però accadere che la litis contestatio creava un vincolo obbligatorio non omogeneo a quanto l’attore avesse fatto valere con l’actio. Ciò accadeva nel caso in cui l’azione si riferisse per esempio al diritto di proprietà o ad un altro diritto su cosa. In alcuni casi non si arriva alla litis contestatio:

  • Convenuto che non collabora (indefendsus);
  • Riconoscimento della pretesa dell’attore davanti al magistrato (confessio in iure);
  • Giuramento davanti al magistrato che tronca il processo (chi giura vince). Nella Apud iudicem si va innanzi al giudice, scelto dalle parti, che può essere un privato cittadino oppure un collegio giudicante per le questioni di interesse pubblico. Qui l‘attore doveva provare quanto detto nell’intentio e il convenuto doveva rovare quanto detto nell’exceptio. le prove erano prevalentemente rappresentate da documenti scritti e da testimoni. dopo l‘analisi delle prove e l’interrogatorio dei testimoni il giudice emanava la sentenza. Al giudice spetta il compito di accertare quanto nella formula si presenta “ipotetico e alternativo”. Sulla base delle prove addotte, il giudice valuta e decide liberamente. Lo sbocco conclusivo di questo stadio e di tutto il processo è la sentenza (significa parere) che è inappellabile e risolve definitivamente la lite.

All’interno delle formule sono identificabili varie parti che adempiono a funzioni diverse e anche se le formule sono diverse, esse presentano tipologie e intelaiature comuni. Gaio, nelle Istituzioni enuncia quattro parti della formula:

  1. Demonstratio (esposizione del fatto) costituiva un elemento accidentale della formula, che esplicava la ragione per cui si ricorresse al giudizio. Nella demostratio si indicava il “fatto” all’origine de,la controversia. Esprimeva il presupposto di fatto della pretesa affermata dall’attore. La demostratio si rendeva necessaria quando i termini giuridici della pretesa, indicati nell’intentio, non fossero sufficienti a offrire all’organo giudicante gli elementi necessari per assolvere o condannare il convenuto.
  2. Intentio (pretesa) Era la parte centrale della formula contenente l’esposizione della pretesa giuridica dell’attore nei confronti del convenuto. Doveva, pertanto, indicare chiaramente i soggetti del rapporto di responsabilità. Si distinguevano in particolare: — l’Intentio in iùs concèpta, che faceva riferimento ad un rapporto tipico o ad una situazione giuridica determinata. L’Intentio in ius concepta poteva essere: *Intentio certa, se indicava con precisione l’oggetto dell’azione, che in tal caso poteva consistere nell’obbligazione del convenuto di dare una somma di denaro od una cosa determinata; *Intentio incerta, se faceva un riferimento impreciso, non traducibile a priori in una precisa valutazione pecuniaria, all’oggetto dell’azione. In tal caso, occorreva l’inserimento di una clausola accidentale, la demonstratio con la quale si chiarivano i termini di fatto della questione. Caratteristica dell’intentio incerta era la formula “quìdquid dare fàcere opòrtet” (dobbiamo fare di tutto per dare). Come ha notato parte rilevante della dottrina, la distinzione tra Intentio certa ed Intentio incerta era di notevole rilevanza, perché la possibilità di perdere la lite per pluris petìtio (chieder di più) incombeva solo sull’attore che avesse formulato una intenti certa; —intentio in factum concepta, che faceva riferimento non ad un preciso diritto, ma ad una situazione di fatto ritenuta degna di tutela dal magistrato. L’intentio in factum era caratteristica delle actiònes honoràriae.
  3. Adiudicatio (aggiudicazione) era l’alternativa alla condemnatio che costituiva la parte della formula che attribuiva al giudice il potere-dovere di procedere all’assegnazione di quanto fosse oggetto di causa nei giudizi divisori. Qui il giudice aveva il potere di assegnare a ciascuna delle parti in causa beni e diritti in proporzione alla comune proprietà o al patrimonio ereditario
  4. Condemnatio (condanna) era la parte finale della formula che serviva a dare al giudice il potere-dovere di condannare o di assolvere il convenuto. La condanna doveva essere espressa in denaro. La condanna può essere chiesta in una somma di denaro determinata o indeterminata (che a sua volta può prevedere un tetto massimo o essere senza limite). Se l’attore pone nella condemnatio di più rispetto al dovuto, il convenuto trova rimedio dal pretore mediante la restituito integrum; diversamente l’attore che richiede meno del dovuto non trova rimedio.

Le altre parti della formula: oltre alle 4parti sopraindicate, la formula può in concreto contenere altre parti o clausole che introducono un elemento accidentale nell’esclusivo interesse di una delle parti; esse sono:

  1. Praescriptio va scritta all’inizio della formula, tra l’indicazione del giudice e l’eventuale demonstratio, cui può essere unita. Era una clausola inserita prima dell’intenti che aveva lo scopo di limitare preventivamente il campo del giudicpzio, ponendo