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APPUNTI DEL PROCESSO PER AZIONI DI LEGGE E PER FORMULAS
Tipologia: Appunti
Caricato il 18/01/2013
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Diritto e azion Gaio definisce l'azione come lo strumento a disposizione del singolo per mettere in moto il processo. Roma conobbe tre tipologie di processo attivabili per far valere gli interessi privati:
Le legis actiones prevedono lo svolgimento del processo in due parti. In iure (tribunale) e in apud iudicem. Nella fase in iure, davanti al magistrato, erano necessari tre requisiti: I) la presenza delle parti: l’attore affermava la propria pretesa e aveva lo scopo di fissare con precisione i termini della controversia. L’attore doveva assicurarsi la presenza del convenuto e aveva il potere di convocare l’avversario davanti al magistrato anche con la forza. Il convenuto doveva difendersi, negando ciò che affermava l’attore. II) la litis contestatio: scambio delle dichiarazioni solenni delle parti in presenza dei testimoni che avevano la funzione di impegnare le parti alla soluzione della lite mediante sentenza. Qui le parti dovevano determinare l’oggetto della controversia e accettare di sottomettersi alla decisione del giudice. III) mancata contestazione: se il convenuto non contrastava le affermazioni dell’avversario, tale atteggiamento costituiva una “confessio in iure” e quindi il processo si arrestava poiché la pretesa dell’attore riceveva conferma dal magistrato. Lo stesso avveniva in caso di infondatezza manifesta del diritto affermato dall’attore. La fase apud iudicem, davanti al giudice privato, era una fase eventuale in cui veniva condotta l’istruttoria formale cui seguiva la sentenza. Questa fase si realizzava laddove le parti non raggiungevano alcun accordo dopo la litis contestatio della prima fase. Non era necessaria la presenza di entrambe le parti: in caso di assenza di una di esse, la sentenza era emessa a favore di chi era presente. In materia di libertà, l’ufficio di giudice veniva affidato ai decemviri litibus iudicandis. In materia di eredità l’ufficio di giudice veniva affidato ai centumviri. Il processo per legis actiones è caratterizzato da cinque schemi: a) sacramento in rem - in personam (per scommessa) b) iudicis postulationem (per richiesta di arbitro) c) condictionem (per intimazione) d) manus iniectionem (mettendo la mano addosso) e) pignoris capionem (per presa di pegno)
La legis sacramentum in rem - personam con tutta probabilità era la più antica procedura che ebbe la funzione di accertare l’esistenza di una pretesa dell’attore e di fargli ottenere una dichiarazione favorevole. La forma in rem era diretta all’affermazione di un diritto di proprietà oppure di un diritto reale, la forma in personam era volta ad ottenere l’adempimento di un obbligazione. Per Gaio questa legge era generale perché era praticabile a tutte le controversie per le quali non fosse prevista una diversa legis actiones. È anche un azione rischiosa poiché il soccombente era tenuto a dare, a titolo della pena, la somma di denaro corrispondente cioè la sacramentum. Nella fase in iure l’attore e il convenuto comparivano innanzi al magistrato portando la cosa della controversia o parte simbolica di essa. L’attore, tenendo in mano una verga, toccava la cosa rivendicando e la proprietà. Se il convenuto non si opponeva, la cosa restava in proprietà dell’attore, se si opponeva, sorgeva la controversia. Sorgeva a questo punto la controversia, la reciproca scommessa il sacramentum. Nella fase apud iudicem il giudice emetteva la sentenza sulla base delle prove poste a fondamento delle pretese dell’attore e del convenuto. Il sacramentum veniva pagato dal soccombente.
La legis actio per iudicis arbitrive postulationem andava a tutela dei crediti derivanti da sponsio e del coerede che chiedesse la divisione ereditaria. Non vi era più la promessa solenne del sacramentum. L’attore, dopo aver chiarito la sua domanda a seguito del negazione del convenuto, chiedeva subito la nomina del giudice che avrebbe deciso la questione.
La legis actio per condictionem fu introdotta dalla Lex Silia del III sec a.C per l’accertamento di crediti di somme di denaro e poi successivamente da una Lex Calpurnia estesa ai crediti di cose determinate. La procedura era simile a quella della legis actio sacramenti. L’attore affermava davanti al convenuto che questi era debitore verso di lui di una certa somma di denaro e gli chiedeva di riconoscere il suo debito. Se il convenuto negava, l’attore lo invitava a compiere dopo trenta giorni davanti al pretore per la nomina del giudice.
La legis actio per manus iniectionem era un’azione esecutiva di carattere generale e veniva testato per mancato pagamento da parte del convenuto di una somma di danaro, quando l’esistenza del credito fosse certa e indescrivibile. Il creditore, trascorsi i trenta giorni dalla sentenza, conduceva anche con la forza il debitore insolvente innanzi al magistrato. Il debitore poteva richiedere l’intervento di una terzo “vindex” che contestava le sue ragioni. L’assenza del vindex autorizzava il magistrato a confermare la dichiarazione del creditore. Questi conduceva il debitore in casa sua, lo teneva legato e lo esponeva per tre mercati consecutivi, dicendo a tutti del debito e del suo ammontare. Trascorsi sessanta giorni, il debitore poteva essere ucciso o venduto fuori dal territorio romano. Successivamente al debitore fu concessa la possibilità di respingere la manus iniectio e di iniziare un giudizio per accertarne la illegittimità.
La legis actio per pignoris capionem era una forma di esecuzione sui beni del creditore che non necessitava di un precedente giudicato. Il creditore si impadroniva di una o più cose del debitore, pronunciando parole certe e solenni per soddisfare il suo credito.
Dalle legis actiones al processo formulare I motivi del declino del sistema processuale basato sulle legis actiones sono principalmente:
all’attività del pretore peregrino, che occupandosi esclusivamente di stranieri e utilizzando lo ius gentium, rese ancora più evidenti i limiti del vecchio sistema. Per molto tempo vi è quindi una coesistenza dei due sistemi processuali:
Caratteri e svolgimento del processo formulare mentre il processo per legis actiones ruotava attorno ai certa verba (parole solenni), il nuovo processo formulare prende denominazione e corpo dalle formule. Nella fase in iure abbiamo i contendenti che collaborano con il magistrato per fissare nello schema formulare i termini della questione che deve essere sottoposta al giudice (scelto di comune accordo delle parti). Il pretore ora non è più un mero controllore della forma. Ora il pretore ha il potere, oltre che di concedere il giudizio, di creare e adattare le formule ai casi di specie. L’attore doveva enunciare la sua pretesa rinnovando ed eventualmente precisando l’editio actionis cioè l’esposizione del contenuto della domanda. Contemporaneamente, l’attore, sollecitava dal magistrato la concessione dell’azione (postulatio actionis) che corrispondeva alla richiesta dell’attore di ottenere dal magistrato l’esperimento del relativo giudizio contro il convenuto. Sulla fase iniziale del processo si innesta il vadimonium, promessa formale (tramite stipulatio) rafforzata eventualmente da garanti, del convenuto di ripresentarsi dopo la prima udienza che si trasforma presto in un accordo preliminare con cui il convenuto promette di comparire nel giorno fissato. La parte finale della prima fase si conclude con la litis contestatio cioè l’accordo delle parti sui termini della controversia. Questa consumava la possibilità di riproporre l’azione in un successivo processo poiché cancellava l’obbligo zinne riconoscibile mediante l’actio. Dunque la list contestatio aveva effetti estintivi dell’obbligazione ed effetti consumativi della relativa azione per farla valere. Poteva però accadere che la litis contestatio creava un vincolo obbligatorio non omogeneo a quanto l’attore avesse fatto valere con l’actio. Ciò accadeva nel caso in cui l’azione si riferisse per esempio al diritto di proprietà o ad un altro diritto su cosa. In alcuni casi non si arriva alla litis contestatio:
All’interno delle formule sono identificabili varie parti che adempiono a funzioni diverse e anche se le formule sono diverse, esse presentano tipologie e intelaiature comuni. Gaio, nelle Istituzioni enuncia quattro parti della formula:
Le altre parti della formula: oltre alle 4parti sopraindicate, la formula può in concreto contenere altre parti o clausole che introducono un elemento accidentale nell’esclusivo interesse di una delle parti; esse sono: