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La libertà religiosa nella Costituzione italiana: analisi e approfondimenti - Prof. Lo Gia, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

sintesi del consorti di diritto ecclesiastico

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 05/11/2014

missbi26
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Diritto e Religione
Cap. 1
Diritto ecclesiastico è un’espressione utilizzata solo in Spagna ed in Italia, ma non
essendo di facile traduzione si sta discutendo se utilizzare l’espressione anglosassone
“Law and Religion”. Spesso il diritto ecclesiastico si confonde col diritto canonico
(che è propriamente il diritto della Chiesa Cattolica), e il predicato ecclesiastico ha a
lungo indicato l’appartenenza alla Chiesa. Nel Med. il diritto eccl. coincideva col
diritto canonico, distinto però dal diritto civile ma insieme al quale creava il
DIRITTO COMUNE perché tutti i cives erano anche fideles e osservavano regole
che miravano a raggiungere un unico obiettivo comune: la salvezza dell’anima. Col
passare del tempo, l’autonomia della sfera civile da quella religiosa ha provocato
l’affermazione delle potestà civili in materie prima di competenza ecclesiastica. Si è
venuto così a distinguere il diritto canonico (cioè le norme interne alla sola chiesa
cattolica) dal diritto ecclesiastico (cioè le norme dell’ordinamento civile relative alle
questioni religiose). Dunque la concezione odierna del diritto eccl. risale alla
concezione di diritto eccl. statale nata nel XIX sec in Germania ed Italia: riguarda
infatti lo studio del fattore religioso dal punto di vista dello Stato e in esso emerge
uno scontro tra due poli: da un lato obbedire alla propria coscienza, dall’altro
obbedire alle norme del legislatore; si crea dunque una tensione tra gli obblighi di
coscienza e gli obblighi de legge. Il diritto eccl. si preoccupa di bilanciare questi due
poli (basandosi sul diritto positivo e aprendosi alla coscienza)con l’obiettivo di
valorizzare la dignità umana, che nell’art 1.2 della Carta di Nizza è definita “…
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. È dunque considerata un valore
“supercostituzionale”. Il dir. eccl. riguarda le norme che hanno a che fare con tutte le
religioni perché bisogna tener conto di tutte le religioni e anche degli atei. Esso è
formato dalle norme prodotte dallo Stato a volte unitamente alle confessioni religiose
(legislazione pattizia). Il diritto eccl. ha una struttura verticale simile a quella del
diritto internazionale in quanto la Chiesa vanta da sempre la prerogativa di godere
della soggettività del dir. intern. Infatti gli accordi con i quali Santa sede e Stato
concordano a proposito di determinate materie sono CONCORDATI, equiparati ai
trattati intern. Esistono delle materie oggettivamente miste, cioè sottoposte
contemporaneamente sia all’imperio della legge civile che a quello delle norme
religiose (es. matrimonio) per queste materie si parla di DIRITTO
CONCORDATARIO, perché sottoposte ad una doppia giurisdizione e quindi regolate
di comune accordo. Questa visione verticale del diritto eccl. è stata superata dalla
Costituzione del 1948 che assegna uno spazio ben preciso alla libertà religiosa. Le
norme di diritto eccl. hanno la funzione primaria di assicurare proprio la libertà
religiosa mediante la tutela e la promozione della dignità personale si può parlare di
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Diritto e Religione

Cap. 1

Diritto ecclesiastico è un’espressione utilizzata solo in Spagna ed in Italia, ma non essendo di facile traduzione si sta discutendo se utilizzare l’espressione anglosassone “Law and Religion”. Spesso il diritto ecclesiastico si confonde col diritto canonico (che è propriamente il diritto della Chiesa Cattolica), e il predicato ecclesiastico ha a lungo indicato l’appartenenza alla Chiesa. Nel Med. il diritto eccl. coincideva col diritto canonico, distinto però dal diritto civile ma insieme al quale creava il DIRITTO COMUNE perché tutti i cives erano anche fideles e osservavano regole che miravano a raggiungere un unico obiettivo comune: la salvezza dell’anima. Col passare del tempo, l’autonomia della sfera civile da quella religiosa ha provocato l’affermazione delle potestà civili in materie prima di competenza ecclesiastica. Si è venuto così a distinguere il diritto canonico (cioè le norme interne alla sola chiesa cattolica) dal diritto ecclesiastico (cioè le norme dell’ordinamento civile relative alle questioni religiose). Dunque la concezione odierna del diritto eccl. risale alla concezione di diritto eccl. statale nata nel XIX sec in Germania ed Italia: riguarda infatti lo studio del fattore religioso dal punto di vista dello Stato e in esso emerge uno scontro tra due poli: da un lato obbedire alla propria coscienza, dall’altro obbedire alle norme del legislatore; si crea dunque una tensione tra gli obblighi di coscienza e gli obblighi de legge. Il diritto eccl. si preoccupa di bilanciare questi due poli (basandosi sul diritto positivo e aprendosi alla coscienza)con l’obiettivo di valorizzare la dignità umana, che nell’art 1.2 della Carta di Nizza è definita “… inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. È dunque considerata un valore “supercostituzionale”. Il dir. eccl. riguarda le norme che hanno a che fare con tutte le religioni perché bisogna tener conto di tutte le religioni e anche degli atei. Esso è formato dalle norme prodotte dallo Stato a volte unitamente alle confessioni religiose (legislazione pattizia). Il diritto eccl. ha una struttura verticale simile a quella del diritto internazionale in quanto la Chiesa vanta da sempre la prerogativa di godere della soggettività del dir. intern. Infatti gli accordi con i quali Santa sede e Stato concordano a proposito di determinate materie sono CONCORDATI, equiparati ai trattati intern. Esistono delle materie oggettivamente miste, cioè sottoposte contemporaneamente sia all’imperio della legge civile che a quello delle norme religiose (es. matrimonio) per queste materie si parla di DIRITTO CONCORDATARIO, perché sottoposte ad una doppia giurisdizione e quindi regolate di comune accordo. Questa visione verticale del diritto eccl. è stata superata dalla Costituzione del 1948 che assegna uno spazio ben preciso alla libertà religiosa. Le norme di diritto eccl. hanno la funzione primaria di assicurare proprio la libertà religiosa mediante la tutela e la promozione della dignità personale si può parlare di

struttura orizzontale. La LIBERTA’ RELIGIOSA non indica solo la libertà di esprimere una fede, ma anche la libertà di coscienza. Si lascia dunque spazio all’autodeterminazione della coscienza personale da cui deriva l’obbligo di obbedienza delle sole norme rispettose della libertà di coscienza stessa.

Cap. 2

La Costituzione del 1948 può essere definita una “costituzione di compromesso” ad indicare la collaborazione che ha portato i deputati a mettersi d’accordo su un programma comune: essa nasce infatti dalla contrapposizione tra la cultura marxista, la cultura laica e la cultura cattolica che diede vita ad un testo molto rigido che propone principi immodificabili, cioè veri e propri valori dell’ordinamento (“Principi Fondamentali” artt. 1-12). I punti fondamentali all’Ordine del giorno (9 settembre

  1. erano: -la precedenza della persona umana rispetto allo Stato; -la reciproca solidarietà economica e spirituale attraverso comunità intermedie; - l’esistenza di diritti fondamentali delle persone. Emerge nel testo costituzionale una forte presenza della libertà religiosa che attiene alla persona umana (all’epoca è soprattutto un riferimento ai rapporti tra Stato e Chiesa). Essa tocca aspetti intimi della persona, il suo modo d’essere e perciò è definita la madre di tutte le libertà, che non si limita alla libertà di credere ma include la liberta di coscienza. È la madre di tutte le libertà anche dal punto di vista storico tant’è che si è arrivati ad affermare il principio “cuius regio, eius religio”: il re poteva scegliere la propria confessione ma i sudditi erano obbligati a seguire la fede del sovrano non c’era libertà di coscienza e di religione. I costituenti tennero presente la necessità di garantire la libertà religiosa e perciò inserirono fra i principi fondamentali norme che riguardano il fattore religioso. In passato il riferimento al dir. eccl. era relativo ai soli artt.7 e 8 Cost. Oggi ne troviamo traccia anche nell’art 2 (diritti inviolabili dell’uomo), art 3 (che sancisce la pari dignità e l’uguaglianza sostanziale), art 4 (diritto al lavoro come strumento di affermazione personale. La norma concepisce il lavoro come diritto e dovere allo stesso tempo, finalizzato al progresso materiale spirituale della società).
  • IL PRINCIPIO DI LAICITÀ

Esso non figura espressamente nella Costituzione (come accade invece in Francia e Turchia), ma la Corte Costituzionale con la sent. 203/1989 l’ha definito come un SUPERPRINCIPIO, più importante dei principi costituzionali e anche di quelli fondamentali (primi 12 artt). I superprincipi sono principi che vengono definiti di volta in volta e sono utilizzati per dichiarare la legittimità costituzionale di leggi che sembrerebbero contrastare con i principi costituzionali è un parametro utilizzato per dare spazio nell’ordinamento a norme di derivazione concordataria o comunitaria, che sembrerebbero contrastare con i principi costituzionali, ma compatibili con i

perché male da evitare in quanto forma che distrae l’uomo dalle sue responsabilità (l’ateismo è dunque religione di stato). Esistono tuttavia anche dei modelli non laici come negli stati di tradizione cristiano-ortodossa nei quali la Chiesa ha un posto speciale o gli stati di tradizione protestante come il Regno Unito nel quale la regina è il capo della Chiesa anglicana. In Italia la laicità è stata definito principio supremo dalla sent 203/1989 Corte Cost. ma rimane poco delineata tanto che la Corte stessa è ritornata più volte sull’argomento (Jemolo ha affermato che la laicità è una costruzione): -sentenza 203/1989 principio supremo espressione del pluralismo religioso; -sentenza 195/1993 non indifferenza religiosa ma sostanziale parità di trattamento delle confessioni religiose; -sentenza 235/1997 neutralità religiosa; - sentenza 508/2000 obbliga lo stato a mantenere una posizione di equidistanza da tutte le confessioni. La laicità è stata dichiarata, ma non è stata attuata dal legislatore, non è stata praticata dal governo ed è stata evitata dalla giurisprudenza. L’identità laica dello stato deve affermarsi attraverso il raggiungimento della tutela e della promozione della libera espressione della coscienza di ciascuno; lo stato è laico quando è in grado di disciplinare i rapporti giuridici rispettando le diverse etiche senza discriminazioni. Jemolo afferma che lo Stato deve imporsi “a credenti e non, senza offendere i sentimenti né degli uni né degli altri”. Il compito dello Stato è creare un diritto laico, un insieme di norme ispirate al raggiungimento di una visione comune di cosa è bene per tutti, libero dall’asservimento a regole di fede o confessioni.

Cap. 3

Con riferimento alla libertà religiosa si afferma che le libertà sono diritti connaturali ed assoluti, che nessun legislatore potrà mai togliere né limitare. Vi si associa dunque l’idea di diritti pubblici soggettivi, che si possono vantare anche verso lo Stato. Oggi si inseriscono le libertà (e in particolar modo la libertà religiosa)nel catalogo dei diritti umani, codificati da documenti vincolanti. Il diritto di libertà è quell’area protetta entro la quale il titolare può esercitare la propria libertà di scelta. Alcuni vogliono limitare tali libertà ai diritti che derivano da libertà costituzionalmente tutelate, mentre altri ritengano che siano connessi alla stessa dignità umana, che esistono prima dello stato e non dipendono dalla legge. La libertà religiosa dunque essendo riconosciuta come diritto di libertà è GIURIDICAMENTE RILEVANTE. Esistono vari modi di intendere la libertà religiosa: a. le tesi teistiche : fanno discendere la libertà religiosa dalla volontà divina è Dio che impone agli uomini di credere; essi devono corrispondergli e nessuna autorità può ostacolare tale obbligo: la libertà religiosa è l’unica libertà dei cittadini perciò gli stati hanno il dovere di garantire tale libertà religiosa intesa come libertà di credenza ; b. la tesi occidentale : la libertà religiosa è libertà ecclesiastica che deve essere riconosciuta alle Chiese

come immagine terrena della volontà divina. La libertà religiosa corrisponde perciò al diritto delle Chiese di essere libere da ingerenze statuali; c. terzo modo : le religioni non sono necessariamente soggette alla credenza di un Dio, ma possono essere espressioni di scelte etiche traducibili in condotte pratiche religiosamente significative (Induismo, Buddismo). Il tema della libertà religiosa è stato affrontato dalla Chiesa Cattolica. Nel documento del Concilio Vaticano II “Dignitatis humanae” (1965) si prende atto della dignità umana di tutte le persone, intesa in senso esistenziale e fondamentale e comporta che nessuno possa essere ritenuto superiore o inferiore a causa della razza, della lingua… Ciascuno in quanto figlio di Dio conserva una propria dignità umana e deve essere trattato come essere libero e responsabile, e anche capace di scegliere in cosa credere la Chiesa cattolica ammette la libertà religiosa: nessuna autorità nemmeno religiosa può costringere la coscienza a formarsi in modo difforme dal proprio libero convincimento. La coscienza individuale è la sola fonte legittima delle scelte di fede: ogni uomo può scegliere liberamente la propria opzione religiosa, optando perfino per quella atea. Un tempo libertà religiosa e libertà di coscienza erano termini “intercambiabili” , ma come ha evidenziato Gaetano Catalano se un tempo le due espressioni erano sovrapponibili, oggi è possibile una coscienza non religiosamente qualificata. Paradossalmente però, mentre la libertà religiosa è considerata diritto costituzionale, la libertà di coscienza non è tutelata. Sappiamo però che il caput et fundamentum di tutte le facoltà derivanti dalla libertà religiosa è la libertà di coscienza, cioè il libero atteggiamento dell’individuo di fronte al problema dell’essere e dell’esistere. Tutto ciò si scontra però con l’interpretazione tradizionale che assegna alla libertà religiosa una sostanza giuridica non attribuita alla libertà di coscienza. La coscienza non produce conseguenze giuridiche se non quando assume carattere religioso: proprio per questo aspetto, di non rilevanza giuridica al di fuori del circuito religioso, tanto vale esprimersi utilizzando esclusivamente l’espressione libertà religiosa. Si oppone a ciò Piero Bellini, il quale afferma di dover distinguere la libertà religiosa da quella di coscienza, che consiste in una facoltà morale appartenente ad ogni essere ragionevole di formare e nutrire nella propria coscienza individuale credenze e sentimenti di qualsiasi natura (In ambito religioso è la facoltà di credere o meno, nel campo del diritto provoca la necessità che le leggi statali non impongano danno alla coscienza etica). Emerge dunque la necessità di tutelare la coscienza e la sua libera formazione da condizionamenti esterni, garantendo la libertà di essere atei. Bisogna solo stabilire se la libertà di coscienza venga prima o dopo la scelta religiosa. A tal proposito la dottrina costituzionalista senza curarsi troppo della questione religiosa afferma che il silenzio della Cost sulla libertà di coscienza deriva dal fatto che essa si colloca come diritto naturale primordiale ed essenziale(probabile riferimento all’art 2 Cost). La garanzia giuridica dei diritti di libertà è la dignità umana: la libertà religiosa e di

non confessionali; b. nella discussione del trattato costituzionale la chiesa chiese che venisse fatto un esplicito riferimento alle radici cristiane d’Europa, ma nel Preambolo al Trattato di Lisbona si parla di “eredità culturali, religiose, umanistiche dell’Europa” e nell’art.17 si riconosce il contributo di tali confessioni e il mantenimento dei un dialogo con le stesse. Nella Cost. italiana è l’art 19 il riferimento alla libertà religiosa, in stretta relazione con altre norme costituzionali: l’art 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, visto che la libertà religiosa indubbiamente è un diritto inviolabile; l’art 3 che proclama la pari dignità e l’eguaglianza di tutti i cittadini menzionando la religione quale elemento che non può essere considerata pretesto per deroghe; artt. 7 e 8 che affermano la non dipendenza tra Stato e Chiesa e la parificazione tra confessioni religiose. L’art 19 cost (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”) tratta tre distinte facoltà. La prima è il diritto alla professione della fede per la quale c’è una lettura teista (libertà religiosa riguarda solo la religione in quanto tale, comporta perciò l’adesione ad una fede in Dio e esclude le scelte atee), una lettura confessionale (la salvaguardia della libertà religiosa riguarda l’appartenenza religiosa e quindi esclude le scelte religiose individuali) e una lettura morale (oggetto di tutela è l’adesione a una legge etico - morale che può realizzarsi sia a livello individuale che collettivo). Da questi diversi punti di vista si giunge a una sola conclusione: la libertà di professione religiosa si concretizza nella facoltà di promuovere atti giuridicamente significativi; oggetto della tutela cost non è un generico diritto di credere o meno ma un concreto diritto di esprimere atteggiamenti consoni alla propria coscienza sia in senso positivo (dichiarare la propria fede) sia in senso negativo (tacere la propria fede). Tale libertà assicura anche l’irrilevanza giuridica, cioè non dovrebbero derivarne impedimenti civili o fonte di discriminazioni (lo stato vigila affinché ciò non accada). La garanzia di non discriminazione è strettamente connesso al diritto alla riservatezza , come garanzia di difesa contro eventuali atteggiamenti discriminatori dei poteri pubblici o autorità sociali. Il diritto alla riservatezza è dunque compreso nell’art 19 e nell’art 3 che garantisce l’uguaglianza senza distinzioni di religione: da qui deriva il diritto a rifiutare di dare informazioni circa la propria appartenenza ad una confessione religiosa. È la Repubblica stessa a consolidare la necessità di riservatezza garantendo l’assoluta indifferenza della professione religiosa per la determinazione della condizione giuridica personale e proibendo indagini in materia religiosa (es. divieto per la PA di schedare l’appartenenza religiosa dei detenuti e dei militari). La seconda facoltà è il diritto alla propaganda religiosa regolato dallo stesso art 19 sotto due aspetti: - l’ oggetto della propaganda, che è la professione di fede che gode di una garanzia aggiuntiva rispetto

alle altre forme di propaganda la tutela non copre solo gli aspetti connessi alla diffusione della verità in cui ciascuno crede, ma anche elementi più semplici come la circolazione di informazioni meramente organizzative; - la natura della propaganda, che può sostanziarsi in vere e proprie forme di proselitismo (cercare nuovi adepti) a differenza di quanto stabilito dal regime precostituzionale: la legge 1159/1929 sui culti ammessi stabiliva che fosse pienamente libera la sola discussione in materia religiosa consentendo cioè uno scambio di idee tra teologi e non tra persone comuni. Ci sono delle confessioni come gli Avventisti o i Testimoni di Geova che attribuiscono un grande valore al proselitismo: la legislazione pattizia disciplina la figura del colportore evangelico autorizzato a svolgere la vendita ambulante di testi a scopo di propaganda religiosa. La terza facoltà è il diritto all’esercizio del culto , che non coincide con la libertà di riunione di cui all’art 17 poiché in questo caso si tutela un fine specifico che è la celebrazione di un rito. Si fonda su ragioni storiche, quando le confessioni di minoranza non potevano aprire templi, sinagoghe senza un’autorizzazione governativa. Per analogia con l’art 17 le riunioni non hanno limitazioni nei luoghi privati mentre possono essere vietate solo per incolumità pubblica o contrarietà al buon costume (che si sostanzia in riferimento all’ art 529 cp e all’offesa del senso del pudore pudore sessuale).

Cap. 4

La libertà religiosa dei gruppi è legata in modo significativo all’ art 8 , che si divide in tre commi: 1-Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge; 2-Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; 3-I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Questo art va letto in relazione ad altri: all’ art 2 per il riferimento alle formazioni sociali, all’ art 7 che stabilisce la reciproca indipendenza fra stato e chiesa, all’ art 20 che fa espressamente riferimento ai soggetti giuridici religiosamente qualificati. Esistono però problemi interpretativi circa l’art 8: il primo comma si riferisce a tutte le confessioni religiose, il secondo solo a quelle diverse dalla cattolica. In un primo luogo fissa dunque un principio di libertà riferito indistintamente a tutte le confessioni religiose e in un secondo momento tratta solo le confessioni religiose diverse da quella Cattolica, in quanto ricevono un trattamento differenziato da questa. Fissa dunque un principio di libertà e non di eguaglianza formale: l’uguaglianza va intesa come una parità di esercizio della libertà. Rimane dunque una situazione di disparità tra le varie confessioni, sia per la scarsa volontà del legislatore sia per il mal funzionamento del meccanismo: l’art 8 è stato attuato molto in ritardo: la prima intesa del 1984 è stata attuata solo parzialmente. L’art presenta però un’innovazione tutte le confessioni sono libere ma per esercitare questa

di una norma favoritiva o privilegiaria, che garantisce di essere disciplinati dal diritto comune senza alcuna limitazione. I soggetti di questa norma sono le associazioni e le istituzioni di carattere ecclesiastico con fine di religione o di culto. Può essere letta in diversi modi: il carattere ecclesiastico potrebbe riferirsi ai soli enti della chiesa cattolica, ma potrebbe riguardare anche i soli enti della chiesa cattolica che abbiano finalità religiose o di culto. Quest’ultima lettura trovava riscontro nelle norme antecedenti al 1929 che qualificavano gli enti ecclesiastici come solo cattolici. Dopo il 1929 a seguito del concordato del 1984, ed in particolare la legge 222/1985 , gli enti cattolici che abbiano ottenuto riconoscimento della personalità giuridica civile vengono qualificati come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti mentre le altre intese parlano di enti battisti o ebraici civilmente riconosciuti si deduce che l’attribuzione ecclesiastico valga solo per i soggetti cattolici, ma nonostante le diverse denominazioni ci si trova di fronte ad un’unitaria categorie di soggetti. Nell’art 20 risiede dunque il parametro di ecclesiasticità civile degli enti, ricomprendendo sia gli enti confessionali (appartenenti ad una confessione religiosa) sia quelli religiosi (non appartenenti ad una confessione religiosa ma con finalità religiose o di culto) che non possono essere soggetti a limitazioni legislative o speciali gravami fiscali. Gli enti ecclesiastici sono oggetto di una speciale disciplina pattizia. Sono soggetti giuridici collettivi di natura personale (associazioni), patrimoniale (fondazioni) o istituzionali (diocesi), che fanno parte di un ordinamento confessionale e hanno personalità giuridica civile. Il riconoscimento della personalità giuridica può avvenire in differenti modi: 1- per antico possesso di stato (es. la Tavola Valdese, ente apicale della Chiesa Valdese); 2- per legge ad alcuni enti istituzionali delle confessioni religiose (es. unione cristiana delle chiese avventiste); 3- legge 222/1985 di derivazione concordataria che ha disposto il riconoscimento della personalità giuridica civile per le diocesi, le parrocchie e dei seminari cattolici; 4- attraverso un decreto del Ministero dell’Interno una volta accertata la sussistenza di tre requisiti: la sede in Italia, appartenenza organica con la confessione religiosa, finalità essenziale di religione o di culto. I primi due hanno carattere oggettivo e riguardano fatti documentali provabili. Il terzo dipende da una scelta discrezionale della PA ma si tratta di una discrezionalità vincolata tant’è che l’art 16 della legge 222/ considera attività religiose o di culto quelle dirette alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari; non hanno invece attribuzioni religiose quelle con fini di assistenza, beneficienza, educazione e lucro. L’ente ecclesiastico può tuttavia svolgere attività differenti, disciplinate dalle norme civili dell’ex art. 7 della legge 121/1985). La revoca del riconoscimento di personalità giuridica può avvenire se l’ente cambia natura o se viene a mancare uno dei requisiti.

Cap.

Lo stato per rendere effettiva la libertà religiosa non solo deve evitare forme di discriminazione ma deve anche rimuovere gli eventuali ostacoli alla sua realizzazione frapposti. Tra le norme poste per evitare discriminazioni ricordiamo: - l’art 7 della legge 121/1981 che vieta in ogni caso alle autorità giudiziarie di raccogliere dati e informazioni sui cittadini solo per la loro razza o religione: vieta dunque la creazione di banche dati (pubbliche o private) in materia religiosa al fine di garantire la libertà religiosa; - l’art 8 della legge 300/1970 che vieta al datore di lavoro di effettuare indagini su opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore; l’ art 15 della stessa legge sancisce la nullità di atti e patti diretti alla discriminazione religiosa; - l’art 5 della legge 339/1958 (disciplina del lavoro domestico) prevede che il datore di lavoro deve consentire ai propri dipendenti il tempo necessario ai doveri essenziali di culto; - d.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) ha consacrato il diritto alla riservatezza cioè il diritto alla propria identità personale e il diritto ad autodeterminarsi sotto il profilo delle informazioni (ciascuno può disporre dei dati di cui è a conoscenza ma non può farlo senza che il proprietario di questi lo sappia). Già prima della Cost in molti consideravano il diritto alla riservatezza alla stregua dei diritti personali. Negli anni 70 si tentò di tutelare la vita privata e la riservatezza in termini giuridici (privacy) cercando un equilibrio tra diritto alla riservatezza del singolo e diritto all’informazione della collettività. Con l’evoluzione della tecnologia si è poi iniziato a parlare di libertà informativa, cioè il diritto di disporre dei dati conoscibili con il consenso del soggetto. Il diritto alla riservatezza è strettamente legato all’art 2 della cost (diritti inviolabili): la tutela dell’identità personale intesa come complesso di valori e idee che caratterizzano il singolo merita una salvaguardia non solo negativa (non vedersi rappresentati diversamente da quello che si è) ma anche positiva (diritto ad essere quello che si vuole essere). Il trattamento dei dati religiosi è disciplinato dal TU del 2003 l’art 1 contiene un espresso riferimento alla riservatezza e all’identità personale, la quale è anche considerata limite al trattamento dei dati personali. Esso dichiara infatti “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. L’articolo fissa inoltre dei requisiti necessari per chiunque voglia detenere un archivio informatico o cartaceo contenente dati personali: è necessaria la notifica al Garante per la protezione dei dati personali ed è necessario procedere alla raccolta dei dati dopo aver informato l’interessato delle finalità della raccolta; bisogna dunque ricevere il consenso al trattamento dei dati e curare in ogni caso la sicurezza dei dati per evitare che vengano diffusi senza il consenso dell’interessato. L’art 4 fissa alcune regole specifiche per il trattamento dei DATI SENSIBILI cioè idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o politiche, l’adesione ad associazioni a carattere religioso, lo stato di salute e la vita sessuale. Questi possono essere trattati solo con il consenso scritto dell’interessato e con l’autorizzazione del Garante. I soggetti interessati

essere causa di discriminazioni nelle legislazioni nazionali. Il parlamento europeo nel 2006 ha perciò considerato il matrimonio gay un diritto fondamentale e condanna come omofobiche le legislazioni che non lo ammettono. Gli stati però possono mantenere la regola attuale visto che la Carta dei diritto dell’UE afferma che il diritto di sposarsi è regolato dalle leggi nazionali. In Italia le richieste di pubblicazioni matrimoniali avanzate da persone dello stesso sesso sono negate. In egual modo è negata la trascrizione di matrimoni omosessuali regolarmente celebrati all’estero. Lo stesso vale per i matrimoni poligamici (praticati soprattutto dai musulmani). Per la legge italiana il matrimonio è rigidamente eterosessuale e monogamico: la poligamia è considerata dunque un reato. Per il riconoscimento di matrimonio poligamico contratto all’estero, lo stato italiano deve valutare se tale riconoscimento contrasti con l’ordine pubblico stabilito dall’art 16 legge n. 218/1995.

In origine il matrimonio era regolato solo dalle norme di diritto canonico ma nel 1865 il codice civile introdusse il matrimonio civile come unica forma matrimoniale valida per l’ordinamento della Stato. Da quel momento i cittadini cattolici dovevano celebrare due distinti matrimoni: il I in chiesa davanti al ministro di culto e l’altro in municipio di fronte all’ufficiale dello stato civile. Ciò è venuto meno col Concordato del 1929 che ha riconosciuto effetti civili ai matrimoni canonici trascritti nei registri dello stato civile. L’entrata in vigore della cost ha messo in evidenza la diseguaglianza della situazione che si veniva a creare tra cittadini cattolici e non. Perciò pur non dovendoci essere un’identità assoluta tra i requisiti richiesti dal diritto canonico e da quello italiano per contrarre un matrimonio valido di stabilì che non sarebbero stati trascritti nei registri dello stato civile i matrimoni qualora gli sposi non rispondessero ai requisiti della legge italiana circa l’età e qualora esistessero impedimenti ritenuti dalla legge italiana inderogabili (uno dei due contraenti interdetto per infermità mentale). La trascrizione deve essere tempestiva cioè a richiesta del parroco che ha assistito alle nozze non oltre 5 giorni dalla celebrazione. Nel 1984 l’accordo concordatario è stato riformato: pur mantenendo l’istituzione del matrimonio concordatario è venuta meno la riserva di giurisdizione e ha sottoposto le decisioni dei tribunali ecclesiastici dichiarative della nullità del matrimonio concordatario a un successivo giudizio di deliberazione della Corte d’appello. La corte deve controllare che le pronunce di nullità cui deve dare efficacia non sia contraria all’ordine pubblico (es. motivo di nullità contrasta con i principi dell’ordinamento civile nullità dichiarata perché il marito è un sacerdote). Un’ulteriore libertà di scelta nell’ambito familiare emerge circa l’educazione dei figli, che per l’art 30 della cost è un diritto-dovere dei genitori (E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio). Le scelte religiose sono collegate alla sfera più intima della volontà personale perciò i genitori non possono attuare nessuna forma di costrizione religiosa verso i figli , che

hanno il diritto di costruire liberamente il proprio cammino religioso. In caso di disaccordo fra i genitori circa l’educazione religiosa dei figli si ritiene che possano attivarsi i rimedi previsti dall’art 316 cc l’intervento del giudice suggerisce la decisione migliore nell’interesse del figlio, tenuto anche conto della volontà del minore sufficientemente maturo. A volte la maturità è indipendente dal raggiungimento di una soglia minima. La legge 281/1986 prevede che gli studenti delle scuole superiori possano esercitare personalmente il diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Il diritto all’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche deriva da una regola concordataria lo stato ha dunque il dovere di provvedere all’insegnamento della religione cattolica secondo programmi concordati con l’autorità religiosa. La corte cost con sentenza 203/1989 ha precisato il carattere facoltativo che impone una particolare collocazione oraria di tale materia. Gli studenti possono solo scegliere se frequentare o meno questa materia senza che venga loro proposta un’alternativa (sarebbe opzionale e non facoltativa); inoltre una volta che si sia scelto di avvalersene, lo studente ha l’obbligo di frequentare le lezioni. Un’altra norma pattizia impone che l’insegnamento religioso sia confinata alla sola ora di religione, vietando l’insegnamento religioso diffuso, cioè nascosto all’interno di altre discipline. L’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di un adeguato titolo di studio, rilasciato dall’autorità ecclesiastica. L’insegnante deve essere nominato dall’autorità scolastica d’intesa con l’autorità ecclesiastica (insegnamenti attuali non obbligatoriamente rinnovabili: precarietà permanente). La legge 186/2003 ha innovato la disciplina attribuendo uno status giuridico più stabile ponendo gli insegnanti di religione sullo stesso piano degli altri. L’eventuale revoca dell’idoneità ecclesiastica non provoca il licenziamento e pone l’insegnante in mobilità. La cost riconosce a enti e privati il diritto di istituire scuole di educazione (art 33). La Chiesa cattolica, confermando il proprio interesse per l’educazione dei giovani ha creato scuole private confessionali. La legge 62/2000 ha istituito il sistema nazionale di istruzione costituito da scuole statali, scuole paritarie private e da scuole degli enti locali. I privati che operano nel settore privato concorrono alla fornitura di un servizio pubblico e godono di piena libertà circa l’orientamento culturale e l’impianto pedagogico da adottare. Esse devono tuttavia mantenere un progetto educativo conforme ai valori della cost: non possono effettuare discriminazioni o impedire l’iscrizione a qualcuno che ne faccia richiesta. Un’effettiva libertà di scelta scolastica deve confrontarsi col fatto che la scuola statale è tendenzialmente gratuita mentre quella privata è pagamento, con costi tanto elevati da impedire un accesso effettivamente libero. La costituzione accompagna il diritto di istituire scuole private con la formula “senza oneri per lo stato” ma l’art 33 precisa che “la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico

amministrava il patrimonio sottratto agli enti ecclesiastici devolveva delle rendite per il soddisfacimento dei bisogni di culto della popolazione. Il Fondo dava finanziamenti anche dall’introito di alcune imposte, la principale era la quota di concorso cioè un onere che gravava sugli enti ecclesiastici scampati alla soppressione perché ritenuti utili alla popolazione. Il Fondo disponeva inoltre il pagamento dei sacerdoti cattolici che non avevano un reddito adeguato ed esercitava una funzione di controllo amministrativo sui beni ecclesiastici che non erano stati incamerati. In questo panorama si giunse nel 1870 alla presa di Roma ma per evitare che venisse considerata come una dissoluzione totale della chiesa cattolica l’Italia varò la le leggi delle guarentigie con cui unilateralmente accordava una serie di garanzie a salvaguardia dell’indipendenza della Santa Sede. La stessa legge stanziava una somma di 3.225.000 lire come risarcimento alla chiesa cattolica, ma la chiesa contestando l’unilateralità della legge non accettò. Per la definitiva risoluzione della questione romane bisogna attendere il 1929 anno in cui vennero stipulati i Patti Lateranensi, caratterizzati da una nuova ottica: la contribuzione sostituisce il risarcimento. Il trattato prevedeva infatti un versamento alla Santa Sede di 750 milioni di lire come riparazione alla presa di Roma, più impegni di finanziamenti indiretti (equiparazione delle attività religiose e di culto a quelle di beneficienza), l’assicurazione a carico dello Stato dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. L’organizzazione della spesa pubblica religiosa è stata profondamente innovata con la riforma concordataria del 1984. La legge 222/ abolì il sistema beneficiale e trasferì le proprietà immobiliari dei benefici estinti a Istituti per il sostentamento del clero attribuendo loro il compito di metterli a reddito e con tali frutti provvedere alla remunerazione dei sacerdoti. Qualora i redditi fossero stati insufficienti gli Istituti ricevevano quanto necessario da un Istituto centrale con sede a Roma. Il sistema si basa su un duplice canale di finanziamento il primo agevola il contribuente consentendogli di dedurre dall’imponibile le offerte devolute a favore del sostentamento del clero cattolico; il secondo pone un vincolo per l’8 per mille del gettito annualmente ricavato dal pagamento dell’irpef, che la legge vincola al finanziamento di scopi ben determinati e che è ripartito in ragione della scelta espressa al momento della dichiarazione dei redditi. È come se fosse un finanziamento pubblico perché lo Stato rinuncia ad una somma che gli spetterebbe per intero.

La libertà religiosa individuale trova tutela anche nel codice civile: l’art 629 prevede la validità delle disposizioni testamentarie a favore dell’anima. “Qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine” gli eredi hanno l’obbligo di rispettare questa volontà. Le disposizioni a favore dell’anima sono dunque obblighi testamentari volti a far recitare un certo numero di messe in suffragio del defunto o a compiere determinati atti di carità affinchè l’anima del

defunto acquisti meriti in vista della salvezza eterna. L’art 831 (Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto) prevede un vincolo di destinazione degli edifici destinati al culto cattolico ed è un vincolo limitato al culto pubblico. La tutela del sentimento religioso incontra anche delle specifiche garanzie di carattere penale. Il codice Zanardelli del 1889 tutelava in modo espresso la libertà religiosa individuale, mentre il codice Rocco del 1930 guarda al sentimento religioso come espressione dell’autorevolezza della religione dello stato. Esso punisce dunque il vilipendio alla religione di stato (art 402), le offese alla religione di stato mediante vilipendio di persone o cose (artt 403 e 404) e il turbamento di funzioni religiose (art 405). L’entrata in vigore della cost mise in vigore questa palese disuguaglianza e la corte cost è intervenuta per eliminare questa disciplina discriminatoria abrogando l’art 402 con la sentenza 508/2000. La tutela penale del sentimento religioso è costituzionalmente legittimata in quanto conseguenza della libertà religiosa (art 19) che non prevede la sola equiparazione delle confessioni religiose ma anche l’estensione della tutela ai sentimenti non religiosi. La legge 85/2006 che aveva il compito di modificare il codice penale in materia di reati di opinione ha toccato anche la tutela del sentimento religioso modificando l’art 403 in “offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio”. L’art 404 inoltre prevede una nuova ipotesi di reato perché oltre all’offesa pubblica degli oggetti destinati al culto punisce anche chi “Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto”. La legge 654/1975 punisce chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale e etnico. La tutela della libertà religiosa individuale passa anche per norme destinate a proteggere la qualifica e la funzione dei ministri di culto per garantirne il libero esercizio pastorale e per difendere la società civile da loro potenziali intromissioni. Lo stato rinvia alle singole confessioni religiose per individuare chi nel concreto riveste tale qualifica. Disposizioni di rilievo giuridico riguardano: - il segreto ministeriale facoltà di astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del loro ministero. È la stessa facoltà concessa a medici, avvocati ecc. Facoltando il silenzio del ministro di culto la norma protegge sia il ministero sia il fedele (i sacerdoti possono rifiutarsi di rispondere su conoscenze pervenute in occasione della confessione). L’art 622 del cp punisce chiunque avendo notizia di un segreto in rapporto alla propria professione o arte la riveli senza giusta causa o la utilizzi a suo profitto. – gli abusi l’art 61 cp configura come aggravante il fatto che a commettere un reato sia stato un ministro di culto perché intende proteggere i terzi dall’abuso che i ministri possono fare sull’affidamento dei fedeli. Lo stesso articolo configura in egual modo come aggravante il fatto che un reato sia commesso nei confronti di un ministro di culto. Per quanto riguarda gli abusi sessuali

dalle parti non richiedono procedimento di revisione cost. Il primo capoverso dell’articolo fa riferimento alla separazione degli ordini (Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine , indipendenti e sovrani) che implica che non sono ammesse intromissioni dell’uno nell’ordine dell’altro. Il richiamo ai Patti Lateranensi è uno strumento di relazione tra Stato e Chiesa: i Patti però sono un oggetto modificabile anche unilateralmente dallo stato ed è per questo che si può affermare che non sono stati costituzionalizzati. Ha ricevuto invece rilievo costituzionale il metodo bilaterale che nell’art 7 riguarda il modo di procedere per un’attività dello stato e della chiesa distinta per ruoli che a ciascuno sono propri. L’espressione patti Lateranens i indica gli accordi stipulati tra Stato italiano e Santa Sede l’11 febbraio 1929 nei Palazzi del Laterano, antica sede dei Papi. I documenti più importanti sono il Trattato e il Concordato. Il Concordato è un tipico strumento di diritto internazionale con cui la Chiesa cattolica regola con gli stati singole materie sulle quali entrambi mostrino interesse a giungere a una comune definizione (materie miste). Il Trattato è un vero documento internazionale con cui la Santa sede negozia alcuni aspetti dei suoi rapporti temporali con lo stato italiano. Quello del Laterano ha portato ad una conciliazione tra Italia e Santa sede, fino ad allora in contrasto per la soppressione del potere temporale dei papi. Dal 1870 la chiesa smise di riconoscere lo stato italiano e il papa si considerava prigioniero dell’Italia. La questione fu risolta creando un nuovo stato simbolo, lo stato di città del Vaticano sul quale il papa esercita il potere temporale. I patti godono di una particolare copertura costituzionale (sono leggi di attuazione e non fonti di norme giuridiche) che consente loro di resistere non solo alle leggi ordinarie ma anche alle norme e ai principi costituzionali. Eventuali difformità tra i principi concordatari e quelli costituzionali non sarebbero illegittime. L’unico limite di difformità è in relazione ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Nel 1984 è stato stipulato a Villa Madama il nuovo concordato che si presenta come una modifica consensuale a quello del 1929 benchè abbia introdotto modifiche sostanziali: le materie trattate non sono le stesse e l’istituzione cattolica di riferimento per regolare i rapporti futuri cessa di essere la Santa Sede e diventa la Chiesa Episcopale italiana. Nasce un concordato continuo che si sostituisce per intero a quello del 1929 per intero abrogato e che gode della stessa protezione concessa al concordato del 1929. Oggi la formula patti Lateranensi indica il Trattato del Laterano più l’accordo di Villa Madama ad affermare un rafforzamento del principio di bilateralità , cioè la necessità costituzionalmente prevista affinchè i rapporti con la chiesa cattolica non siano definiti in via unilaterale, ma concordati con la controparte. Il principio di bilateralità vale anche nei confronti dei rapporti trattenuti con le altre confessioni religiose. L’art 8 infatti stabilisce che “ i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” ai costituenti sembrava un atto dovuto estendere alle confessioni

religiose diverse dalla cattolica lo stesso schema di relazioni definito all’art 7, vista anche la circostanza che vedeva le altre confessioni religiose accettare i patti Lateranensi purché questi non determinassero una posizione di privilegio a discapito dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. L’art 8 comma 3 costituisce una riserva di legge rinforzata in quanto rinvia ad una procedura costituzionalmente determinata: la legge deve basarsi sull’intesa precedentemente raggiunta fra lo stato e le rappresentanze confessionali. Lo stato ha attuato la piena bilateralità solo dopo la riforma concordataria del 1984: la prima espressione è rintracciabile nell’intesa valdese per la quale è stata seguita una procedura internazionalistica due delegazioni contrapposte si sono incontrate , hanno raggiunto l’accordo, il governo lo ha sottoscritto e ha presentato un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell’intesa, infine votato dal Parlamento che senza che potesse apportare modifiche. Per raggiungere le intese successive invece è stata seguita una procedura diversa: presso la presidenza del consiglio si è formata una commissione composta da membri nominati tutti dal governo una parte del quale però indicata dalle confessioni religiose. Le intese sono state in sostanza fotocopiate poi si è firmato il testo e sono stati presentati i disegni di legge e il parlamento ha emanato delle leggi di approvazione. Si continua a ritenere necessario il passaggio attraverso una trattativa governativa per la visione verticale dei rapporti stato/confessione religiosa. Questo schema ha però ha causato una battuta d’arresto. Nel 2000 sono state concluse intese con i Testimoni di Geova e con l’unione buddhista italiana ma il parlamento non le ha mai discusse rendendo così lo stato inadempiente perché mentre il governo ha sottoscritto l’intesa il parlamento ha omesso di completare l’iter costituzionalmente definito. La situazione islamica è molto problematica: la via d’intesa le è impedita ed è stata sostituita da una consulta per l’islam italiano di dubbia legittimità costituzionale perché costituisce un esempio di ingerenza statale nei confronti di una comunità religiosa.

Le modifiche apportate al Titolo V della cost mantengono il nostro ordinamento lontano dai modelli federali classici dato che esiste un diverso equilibrio fra potere centrale e poteri locali. L’idea di fondo emerge dall’ art 114 per il quale “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Il termine Repubblica tradizionalmente utilizzato per indicare lo Stato unitario diventa sinonimo di stato comunità. Questa tendenza è chiarita dall’ art 117 che effettua una ripartizione delle competenze legislative: la maggiore novità sta nell’attribuire alle Regioni competenze legislative generali che abbracciano tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello stato. Sembrerebbe che i profili ecclesiastici non abbiano subito modifiche visto che nelle materie riservate alla legislazione dello stato figurano proprio i rapporti tra Stato e confessioni religiose (art 117 comma 2 lettera c). Tuttavia le Regioni sembrano