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Libertà religiosa, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

descrizione dettagliata della libertà religiosa per esame di diritto ecclesiastico

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 16/10/2013

andrea.brigante.51
andrea.brigante.51 🇮🇹

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Libertà religiosa
Costituzione art. 19:
«Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari al buon costume»
CEDU art. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione:
«1) Ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto inlude la
libertà di cambiare religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo
individualmente o collettivamente, sia in pubblico, che in privato, mediante il culto, l'insegnamento,
le pratiche e l'osservanza dei riti.
2) La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole
restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la
protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e
delle libertà altrui».
Libertà religiosa: natura giuridica
La libertà religiosa è un diritto fondamentale e inviolabile della persona (art. 2 Costituzione), come
tale indisponibile, intrasmissibile e imprescrittibile; neppure il consenso del titolare vale a
escluderlo o limitarlo.
La libertà religiosa è una situazione giuridica complessa, comprensiva di una serie di diritti co-
essenziali. L'art. 19 Cost. e l'art. 9 CEDU contengono un elenco di questi diritti, con valore
esemplificativo, non esaustivo:
- diritto di credere o di non credere (libertà di coscienza)
- diritto di appartenere o di recedere da confessione religiosa
- diritto a mantenere la riservatezza sull'appartenenza religiosa
- diritto a manifestare l'appartenenza religiosa
- diritto di fare propaganda e proselitismo
- diritto di esercitare il culto in privato e in pubblico
- diritto a comportarsi secondo i precetti del proprio credo religioso
Due profili della libertà religiosa:
Libertà religiosa positiva: diritto di aderire e di esprimere credo religioso
Libertà religiosa negativa: diritto di non subire condizionamenti o restrizioni da parte di altre
identità religiose, quando siano interferenze illegittime.
Limiti al diritto di libertà religiosa
La libertà religiosa può subire delle limitazioni, nel quadro dei valori tutelati dalla Costituzione,
solo peraltro nella dimensione “esterna” (della manifestazione nei rapporti sociali), non nella
dimensione “interna” (adesione ai principi dottrinali).
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Libertà religiosa

Costituzione art. 19: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume» CEDU art. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione: «1) Ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto inlude la libertà di cambiare religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico, che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

  1. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui». Libertà religiosa: natura giuridica La libertà religiosa è un diritto fondamentale e inviolabile della persona (art. 2 Costituzione), come tale indisponibile, intrasmissibile e imprescrittibile; neppure il consenso del titolare vale a escluderlo o limitarlo. La libertà religiosa è una situazione giuridica complessa, comprensiva di una serie di diritti co- essenziali. L'art. 19 Cost. e l'art. 9 CEDU contengono un elenco di questi diritti, con valore esemplificativo, non esaustivo:
  • diritto di credere o di non credere (libertà di coscienza)
  • diritto di appartenere o di recedere da confessione religiosa
  • diritto a mantenere la riservatezza sull'appartenenza religiosa
  • diritto a manifestare l'appartenenza religiosa
  • diritto di fare propaganda e proselitismo
  • diritto di esercitare il culto in privato e in pubblico
  • diritto a comportarsi secondo i precetti del proprio credo religioso Due profili della libertà religiosa: Libertà religiosa positiva: diritto di aderire e di esprimere credo religioso Libertà religiosa negativa: diritto di non subire condizionamenti o restrizioni da parte di altre identità religiose, quando siano interferenze illegittime. Limiti al diritto di libertà religiosa La libertà religiosa può subire delle limitazioni, nel quadro dei valori tutelati dalla Costituzione, solo peraltro nella dimensione “esterna” (della manifestazione nei rapporti sociali), non nella dimensione “interna” (adesione ai principi dottrinali).

L'art. 19 preveda espressamente un unico limite (la non contrarietà dei riti al buon costume). Altri limiti possono essere posti in determinate circostanze, qualora sia necessario proteggere altri interessi, egualmente tutelati dalle norme fondamentali (criterio della ragionevolezza), e in misura proporzionata a questa tutela, senza coartare eccessivamente la libertà religiosa (criterio della proporzionalità). Impostazione analoga in merito ai limiti alla libertà religiosa si ritrova nell'art. 9 CEDU, ove si prevede che ciascuno Stato possa stabilire legittimamente limiti alla libertà religiosa, purché rispetti tre requisiti: 1) che siano stabiliti con norme generali; 2) che abbiano come fine la tutela di un interesse pubblico egualmente rilevante; 3) che siano misure necessarie e proporzionate secondo i parametri di una società democratica. Tutela della libertà religiosa Diritto soggettivo rivendicabile erga omnes : tutela avanti AGO o tribunali amministrativi contro atti PA. Azione risarcitoria per violazione della libertà religiosa: danno esistenziale (morale); al fine risarcimento di danno non patrimoniale occorre dimostrare una lesione grave che abbia causato danno non futile (Cass. 8703/2009). Tutela contro ingerenze positive: divieto di imporre comportamenti di valore religioso (giuramento, insegnamento della religione); Tutela contro ingerenze negative: diritto a non subire condizionamenti o restrizioni alla libera formazione o espressione del pensiero in materia religiosa per l'influsso di altre religioni (libertà religiosa negativa): problema di valutare quando l'ingerenza sia illegittima e limiti effettivamente la libertà di seguire il proprio orientamento in materia religiosa. Tutela penale specifica delle religioni Una tutela speciale dell'identità religiosa contro manifestazioni offensive del pensiero è prevista negli articoli 403-405 e 724, I comma del codice penale, modificati dalla legge n. 85 del 2006 (modifiche al codice penale in materia di reati di opinione).

Aspetti specifici della libertà religiosa

Libertà di coscienza La libertà religiosa in positivo implica la libertà religiosa in negativo (diritto di non credere o libertà di coscienza). In alcuni ordinamenti giuridici europei vi è trattamento paritario tra libertà religiosa e libertà di credenze non religiose, tra confessioni religiose e organizzazione ideologiche non religiose. Diritto di aderire o di non aderire a un credo religioso a) Diritto di libertà per lo Stato anche se non lo fosse per la confessione religiosa (cfr adesione automatica per i figli di credenti o con battesimo in età infantile). b) Divieto di imporre un'appartenenza obbligatoria a una confessione religiosa (illegittimità

Libertà di avere edifici di culto Superamento delle norme restrittive per i culti acattolici che subordinavano l'apertura degli edifici di culto all'approvazione governativa (art. 1 R.D. 289/1930 dichiarato illegittimo da Ccost. 45/1957; 27/1958): diritto ad avere luoghi di culto. Finanziamenti pubblici per la costruzione, conservazione e ristrutturazione edifici di culto. Regime giuridico degli edifici di culto (diritto comune e intese): tutela speciale degli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto Diritto di propaganda e di proselitismo Diritto di diffondere il pensiero o il messaggio religioso, di insegnare, di fare propaganda e cercare di convincere altri ad aderire al proprio credo religioso. Libertà prevista e garantita in tutti gli accordi stipulati con le confessioni religiose (Accordi con la Chiesa cattolica, art. 2; Intese con la Tavola Valdese, art. 16; con le Chiese avventiste, art. 4.2 e 5.1, ecc.). Limiti impliciti a questa libertà sono il rispetto dei diritti altrui nel contenuto del messaggio (che non sia offensivo della dignità e della reputazione di altre persone o di altre confessioni religiose) e nelle modalità di persuasione (divieto di usare violenze, coercizioni e ogni altra pressione indebita). La distinzione tra proselitismo legittimo e proselitismo abusivo viene sottolineata nella sentenza CEDU 25 maggio 1993 (caso Kokkinakis). Diritto all'identità religiosa Diritto a seguire i precetti del proprio credo religioso e a essere coerente nei comportamenti e nello stile di vita alla propria religione. I comportamenti possono essere di diverso tipo e sono regolati in modo diverso. Classificazione:

  • comportamenti che rientrano nella generale sfera di libertà della persona e quindi sono liberamente esercitabili (ad esempio il diritto all'abbigliamento);
  • comportamenti che contrastano con le norme comuni dell'ordinamento , ma possono essere tollerati in virtù dell'esimente dell'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto) o garantiti in base a una disciplina speciale (ad esempio le festività religiose);
  • comportamenti vietati perché contrastano con valori irrinunciabili dell'ordinamento ( ad esempio la poligamia, le mutilazioni genitali femminili o altri reati offensivi dei diritti inviolabili delle persone).