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descrizione dettagliata della libertà religiosa per esame di diritto ecclesiastico
Tipologia: Sintesi del corso
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Costituzione art. 19: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume» CEDU art. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione: «1) Ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto inlude la libertà di cambiare religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico, che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
L'art. 19 preveda espressamente un unico limite (la non contrarietà dei riti al buon costume). Altri limiti possono essere posti in determinate circostanze, qualora sia necessario proteggere altri interessi, egualmente tutelati dalle norme fondamentali (criterio della ragionevolezza), e in misura proporzionata a questa tutela, senza coartare eccessivamente la libertà religiosa (criterio della proporzionalità). Impostazione analoga in merito ai limiti alla libertà religiosa si ritrova nell'art. 9 CEDU, ove si prevede che ciascuno Stato possa stabilire legittimamente limiti alla libertà religiosa, purché rispetti tre requisiti: 1) che siano stabiliti con norme generali; 2) che abbiano come fine la tutela di un interesse pubblico egualmente rilevante; 3) che siano misure necessarie e proporzionate secondo i parametri di una società democratica. Tutela della libertà religiosa Diritto soggettivo rivendicabile erga omnes : tutela avanti AGO o tribunali amministrativi contro atti PA. Azione risarcitoria per violazione della libertà religiosa: danno esistenziale (morale); al fine risarcimento di danno non patrimoniale occorre dimostrare una lesione grave che abbia causato danno non futile (Cass. 8703/2009). Tutela contro ingerenze positive: divieto di imporre comportamenti di valore religioso (giuramento, insegnamento della religione); Tutela contro ingerenze negative: diritto a non subire condizionamenti o restrizioni alla libera formazione o espressione del pensiero in materia religiosa per l'influsso di altre religioni (libertà religiosa negativa): problema di valutare quando l'ingerenza sia illegittima e limiti effettivamente la libertà di seguire il proprio orientamento in materia religiosa. Tutela penale specifica delle religioni Una tutela speciale dell'identità religiosa contro manifestazioni offensive del pensiero è prevista negli articoli 403-405 e 724, I comma del codice penale, modificati dalla legge n. 85 del 2006 (modifiche al codice penale in materia di reati di opinione).
Libertà di coscienza La libertà religiosa in positivo implica la libertà religiosa in negativo (diritto di non credere o libertà di coscienza). In alcuni ordinamenti giuridici europei vi è trattamento paritario tra libertà religiosa e libertà di credenze non religiose, tra confessioni religiose e organizzazione ideologiche non religiose. Diritto di aderire o di non aderire a un credo religioso a) Diritto di libertà per lo Stato anche se non lo fosse per la confessione religiosa (cfr adesione automatica per i figli di credenti o con battesimo in età infantile). b) Divieto di imporre un'appartenenza obbligatoria a una confessione religiosa (illegittimità
Libertà di avere edifici di culto Superamento delle norme restrittive per i culti acattolici che subordinavano l'apertura degli edifici di culto all'approvazione governativa (art. 1 R.D. 289/1930 dichiarato illegittimo da Ccost. 45/1957; 27/1958): diritto ad avere luoghi di culto. Finanziamenti pubblici per la costruzione, conservazione e ristrutturazione edifici di culto. Regime giuridico degli edifici di culto (diritto comune e intese): tutela speciale degli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto Diritto di propaganda e di proselitismo Diritto di diffondere il pensiero o il messaggio religioso, di insegnare, di fare propaganda e cercare di convincere altri ad aderire al proprio credo religioso. Libertà prevista e garantita in tutti gli accordi stipulati con le confessioni religiose (Accordi con la Chiesa cattolica, art. 2; Intese con la Tavola Valdese, art. 16; con le Chiese avventiste, art. 4.2 e 5.1, ecc.). Limiti impliciti a questa libertà sono il rispetto dei diritti altrui nel contenuto del messaggio (che non sia offensivo della dignità e della reputazione di altre persone o di altre confessioni religiose) e nelle modalità di persuasione (divieto di usare violenze, coercizioni e ogni altra pressione indebita). La distinzione tra proselitismo legittimo e proselitismo abusivo viene sottolineata nella sentenza CEDU 25 maggio 1993 (caso Kokkinakis). Diritto all'identità religiosa Diritto a seguire i precetti del proprio credo religioso e a essere coerente nei comportamenti e nello stile di vita alla propria religione. I comportamenti possono essere di diverso tipo e sono regolati in modo diverso. Classificazione: