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Riassunto libro diritto ecclesiastico Finocchiaro
Tipologia: Dispense
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La scienza giuridica è quella disciplina che studia le norme del diritto in tutte le sue manifestazioni. Essa ha il compito di analizzare la produzione, l’interpretazione e l’applicazione di queste norme, le quali acquistano giuridicità, distinguendosi da altri tipi di norme, perché l’osservanza è assicurata dall’ordinamento anche con l’uso della forza. In particolare, il diritto ecclesiastico concerne il diritto efficace ed applicabile nell’ordinamento statale per la disciplina del fenomeno religioso; un diritto che, nonostante sia in prevalenza statale, può anche provenire dagli ordinamenti confessionali. Si tratta di una disciplina in prevalenza di diritto pubblico per ragioni storiche ma può trovare applicazione anche in altri settori.
Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico si trovano in norme dello Stato emanate unilateralmente e in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Esso sono di vario livello:
Ai sensi dell’art. 117, 2° comma Cost., lo Stato ha potestà legislativa esclusiva nei rapporti con le confessioni religiose. Le fonti di produzione del diritto ecclesiastico sono:
Occorre una legge costituzionale perché tali accordi sono direttamente tutelati dall’art. 7 e dall’art. 8, 3° comma Cost.
Un modo forse illegittimo di eseguire le intese è rappresentato dal caso dei giorni festivi. Infatti, anziché essere decisi mediante una legge, così come previsto dall’Accordo del 1984, l’approvazione dell’elenco delle festività religiose (ad esclusione della domenica) è avvenuto mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Inoltre è da ricordare l’episodio del c.d. ordine del giorno , per il quale nel 1985, per approvare il nuovo accordo Stato-Chiesa Cattolica, il Governo ha accettato l’impegno di sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di intesa, affinché le Camere potessero esercitare preventivamente il loro potere di indirizzo. Tuttavia a questo impegno il Governo ha dato luogo in diversi modi, finendo per essere solo un impegno fra questi 2 organi costituzionali. Quindi una sua violazione importerebbe solo responsabilità politica.
Altro episodio degno di menzione è quello che vide, per l’entrata in vigore dell’Accordo del febbraio 1984, la pubblicazione contemporanea delle norme sia sulla Gazzetta Ufficiale sia negli Acta Apostolicae Sedis. Ciò avvenne e non si crearono problemi ma sarebbero sorti problemi di non poco conto se ciò non fosse avvenuto. Inoltre si avuta una duplicazione di fonti con le L. n°206/1985 e n°222/1985, in quanto la prima autorizza la ratifica del protocollo e la seconda detta in modo autonomo le stesse norme, con la sola differenza che quest’ultima ha recepito alcune modificazioni.
Infine, per lo studio del diritto ecclesiastico si possono intraprendere 2 teorie:
CAPITOLO 2 – LA RELIGIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEL POTERE CIVILE
Il fenomeno religioso ha sempre avuto una grandissima importanza all’interno di ogni società. Per i latini, ad esempio, il termine religio aveva vari significati: da culto del divino a superstizione. Nella Roma arcaica non c’era distinzione tra istituzioni politiche e organizzazione religiose. Anche quando, con l’avvento della Repubblica, il governo civile si distinse dal sacerdozio, rimase forte il legame tra politica e religione. Quando poi si formò l’Impero, le funzioni di pontefice massimo furono assunte dall’imperatore, il quale divenne una vera e propria divinità da adorare da parte di ogni suddito. I cristiani erano perseguitati poiché, non riconoscendo il carattere divino dell’imperatore, si rifiutavano di adorarlo e si rendevano colpevoli di lesa maestà. Anche dopo il riconoscimento del cristianesimo con gli editti di Milano e di Nicomedia del 313 le cose non cambiarono. Infatti l’imperatore era comunque pontefice massimo, divenendo così il moderatore della nuova religione. Tale unione tra potere politico e potere religioso è chiamato cesaro-papismo. Il cesaropapismo cessò in Europa occidentale con la fine dell’Impero Romano d’Occidente ma persistette nell’Impero bizantino fino al suo crollo nel 1453.
La caduta di un’autorità politica centrale fece accrescere l’autorità del Vescovo di Roma, il quale cominciò pure a rivendicare un’autorità temporale oltre che spirituale. Quindi iniziarono veri e propri conflitti di ordine politico e non ideologico tra Papato e Impero, che si affievolirono quando il potere imperiale sulla Santa Sede si indebolì, facendo indebolire anche il potere temporale del Papa. Si avviò così la formazione di stati organizzati sotto il potere di un principe, che aveva potestà totale sul suo territorio, anche dal punto di vista religioso. Ciò portò a lotte politiche e guerre di religione (come il grande scisma d’occidente, le eresie e la riforma protestante), che si conclusero con la pace di Augusta del 1555, in quanto riconobbe solo ai principi la libertà di aderire o meno alla religione riformata e attribuì loro il potere di imporre la religione da essi professata ai loro sudditi. Solo con la pace di Westfalia del 1648, alla fine della guerra dei 30 anni, si ebbe riguardo alle minoranze religiose. Tra queste due date si consolidarono dei sistemi nei quali la Chiesa era subordinata allo Stato. In Germania assunse il nome di territorialismo, in Francia il nome di gallicanesimo, in Austria giuseppinismo e così via. Questo fenomeno in generale viene inteso con il nome di giurisdizionalismo. I poteri di questi sistemi sono classificati in 2 filoni:
purificatore della Chiesa. Infine, il separatismo voluto dalla dottrina era quello di attuare una legge uguale per tutte le confessioni religiose, agevolando la libertà dei singoli: è anche questa visione in chiave antiecclesiastica.
Non bisogna dimenticare che il principio della separazione tra Stato e confessioni religiose è un postulato dell’idea liberale. Infatti, l’obiettivo è quello di costruire uno Stato di diritto la cui base è l’organizzazione della libertà, cioè lo Stato deve lasciare i propri cittadini liberi di orientarsi in materia politica, filosofica, scientifica e anche religiosa. Però, lo Stato liberale non può ignorare l’esistenza sul proprio territorio delle confessioni religiose. Ecco perché deve operare una separazione in senso giuridico dei suoi poteri e di quelli delle confessioni religiose. Lo strumento per realizzare tale parità di trattamento è la legge dello Stato, in quanto i Concordati avrebbero per definizione un contenuto privilegiario e quindi in contrasto con il principio di uguaglianza. Però la disciplina privilegiaria può essere introdotta non solo attraverso una legge che esegua un accordo ma anche tramite una legge prodotta unilateralmente dal legislatore. Quindi il contenuto privilegiario di un atto normativo non è una caratteristica individuante che consenta di distinguere il sistema separatista da quello concordatario.
Un ulteriore sistema è quello di coordinazione tra lo Stato e la Chiesa , il quale è indicato dagli artt. 7 e 8, 3° comma Cost. I rapporti con la Chiesa cattolica dipendono dai concordati stipulati con la Santa Sede, in cui le parti si obbligano a tenere un determinato comportamento rispetto alle materie oggetto del concordato. Quindi il sistema della coordinazione è un sistema neutro, perché è il contenuto dell’accordo che ci fa capire le posizioni dello Stato e della Chiesa.
Dei problemi possono sorgere per la determinazione della natura giuridica dei concordati. Devono essere considerati 3 ordinamenti:
Qualunque sia il sistema di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, sorge il problema della qualificazione dello Stato a livello costituzionale , cioè la posizione che assume nei confronti della religione. Quindi si possono avere diverse qualificazioni:
Per quanto riguarda la qualifica del nostro Stato, la Costituzione non contiene alcuna norma che ci permetta di trarla in modo esplicito. Ciò ha dato vita a due teorie, dove la prima affermava che lo Stato italiano fosse sostanzialmente e formalmente cattolico mentre la seconda affermava che, dati i principi di libertà e di democrazia affermati dalla Costituzione, lo Stato italiano fosse uno stato laico liberale. Una parte della dottrina ritiene che la laicità o la confessionalità dello Stato possa desumersi a posteriori dall’esame dell’attività dei suoi organi e della sua legislazione di sistema. Facendo ciò, emerge che lo Stato italiano non è completamente e totalmente ispirato ai principi cattolici, ma a principi del tutto laici. Basti pensare al pluralismo delle confessioni religiose, nonché a tutta quella legislazione sull’aborto o sul divorzio che sicuramente sono in una posizione contrastante rispetto ai principi cattolici. Infatti, nonostante molti hanno cercato di individuare nell’art. 7 Cost. la riconferma del principio confessionista
della religione cattolica come religione di stato (fissato dall’art. 1 del Trattato del Luterano), in realtà, se così fosse, nascerebbe un’insanabile contraddizione con quegli articoli della Costituzione, che hanno invece superato il principio confessionista e ci permetto ora di qualificare l’Italia uno stato liberale e pluralista, che riconosce pienamente la libertà religiosa dei singoli e dei gruppi, che non differenzia gli individui a seconda della religione professata o non professata e che cerca di avere gli stessi identici rapporti con le varie confessioni religiose organizzate. Tutto ciò trova conferma in una sentenza interpretativa di rigetto delle Corte Costituzionale (n. 203/1989), secondo cui lo Stato garantisce la salvaguardia della libertà di religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale. Quindi non dovremmo parlare di stato laico ma appunto, come abbiamo fatto, di stato liberista e pluralista. Infatti sarebbe realmente laico se lo Stato fosse totalmente indifferente nei confronti del fenomeno religioso.
In questo modo possiamo affrontare il discorso sulla politica legislativa italiana in materia ecclesiastica. Essa può essere divisa in 3 diversi periodi:
Quindi in alcuni casi, nel nostro ordinamento assumono una notevole importanza le qualifiche spettanti a talune persone fisiche. Tra le più importanti possiamo ricordare quella di ministro di culto (chi riveste una posizione differenziata dal semplice fedele, come il sacerdote cattolico o il rabbino ebraico), di ecclesiastico (avendo un significato più ampio, godono di tale qualifica non solo i sacerdoti ma anche coloro che hanno ricevuto il diaconato) o di religiosi (chi abbia pronunciato i voti).
Passando agli enti , per lo Stato, di regola, risulta indifferente il fatto che abbia o meno carattere confessionale. Infatti, l’art. 20 Cost. prevede che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto non possono importare speciali limitazioni legislative o aggravi fiscali per la sua costituzione e per ogni sua attività. Ciò non vuol dire che la legge non possa prendere in considerazione questo carattere ecclesiastico per dettare norme specifiche. Un ente è ecclesiastico se è stato costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica e se abbia in modo essenziale un fine di religione e di culto. Hanno una relativa importanza anche le formazioni sociali con fine di religione o di culto, garantite dall’art. 2 Cost., purché siano centri di svolgimento della personalità individuale.
Le istituzioni religiose che assumono maggiore importanza sono le confessioni religiose. Anche se ci sono norme dedicate alla materia religiosa (gli artt. 7 e 8 Cost.), manca, tuttavia, una nozione di confessione religiosa. Non è neanche semplice riuscire a dare una definizione unica, in quanto i gruppi sociali che aspirano a tale qualifica sono molto diversi l’uno dall’altro. Un elemento implicito della norma costituzionale è che una confessione religiosa è un gruppo sociale con fine religioso. Questo non ci aiuta molto. Infatti, negli ultimi anni sono proliferate le iniziative di gruppi che si autodefiniscono religiosi, cosa per cui bisogna distinguere. Così, il bisogno di religiosità, che non venga soddisfatto dalle confessioni istituzionali, viene cercato altrove, come organizzazioni che spesso offrono un’interpretazione fondamentalista del messaggio evangelico o anche in organizzazioni di altro genere come la Chiesa di Scientology o i Bambini di Dio. Secondo noi è inutile discutere sulla loro dottrina,per cui riteniamo sia più utile soffermarsi sul rapporto tra i dirigenti e gli aderenti a tali organizzazioni e sulle modalità del proselitismo. Al riguardo è intervenuto il Parlamento Europeo con una risoluzione approvata nel maggio 1984, che contiene i criteri, desunti dall’esperienza, in presenza dei quali un movimento religioso possa essere considerato lecito:
Dall’art. 7 Cost. si deduce che la Chiesa cattolica dà luogo a un ordinamento giuridico originario, mentre, alla luce dell’art. 8, 2° comma, non è certo che lo stesso valga anche per le altre confessioni religiose. In realtà questa norma, la quale afferma che le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, ci dice che queste confessioni, quando abbiano un minimo di organizzazione e di normazione (affinché si possa dire che esista un ordinamento giuridico), saranno riconosciute come ordinamenti originari. Molti autori ritengono ci sia un collegamento tra l’art. 8, 2° comma e l’art. 18 Cost. Tuttavia, l’esistenza di un ordinamento giuridico è qualcosa di diverso dall’esistenza di un’associazione: un ordinamento giuridico è originato dall’impulso organizzatorio del gruppo stesso, che prescinde dall’esistenza di un’associazione; le
associazioni sono regolate dagli accordi presi dagli associati nel rispetto delle norme previste dal codice civile.
Qualcosa che ci potrebbe venire in aiuto è l’ entità numerica del gruppo. Però, un requisito sufficiente a dar vita a un’associazione non sempre può consentire di individuare una confessione religiosa. Per questo motivo la dottrina ha posto l’accento su 3 caratteristiche:
Quindi, l’elemento che ci permette di distinguere una confessione religiosa da un’associazione è che la confessione religiosa ha una propria e originale concezione totale ed originale del mondo, che riguarda non solo i rapporti tra l’uomo e Dio ma anche i rapporti tra uomo e uomo, influenzando la sua vita in ogni aspetto sociale. L’aggettivo “religiosa” ci permette, a sua volta, di distinguere la confessione religiosa da quei gruppi che tendono a regolare in modo compiuto ogni aspetto della vita ma che non conduce al solo fenomeno religioso. Con il termine religione si intende, invece, quel complesso di dottrine costruite intorno al presupposto dell’esistenza di un Essere trascendente o sulla ricerca del divino nell’immanenza. Da qui nasce la differenza tra le confessioni religiose e i circoli ateistici, i quali affermano la non esistenza di Dio e per questo motivo rientranti nelle previsioni degli artt. 18 e 21 Cost. Anche i gruppi dissidenti, fintantoché non propongo una loro visione originale, non potranno pretendere di essere riconosciuti come confessioni religiose.
Per quanto riguarda l’ attribuzione della qualifica di confessione religiosa , lo Stato non considera il merito delle varie credenze religiose ma effettua valutazioni formali. In merito la Corte Costituzionale, con sent. n°195/1993, ha enunciato dei criteri, i quali sono il primo assorbente degli altri:
Per quanto riguarda le confessioni diverse da quella cattolica, la legge non dice che essi sono ordinamenti, perché lo Stato non vuole violare l’immagine che questi gruppi vogliono dare ma afferma che, quando una confessione religiosa dà vita ad un ordinamento, questo è rispettato dal diritto dello Stato, facendo sì che i loro statuti siano in grado regolare i rapporti interni tra i membri e vi dà rilevanza civile. Chiaramente, per ottenere il riconoscimento statale, tali confessioni devono avere uno statuto organizzativo conforme all’ordinamento italiano. Da ciò derivano 2 conseguenze. La prima conseguenza riguarda la differenza che esisterebbe tra il riconoscimento della Chiesa cattolica come ordinamento primario effettuato dall’art. 7, 1° comma e gli altri come subordinati. La seconda conseguenza è il rapporto che ne deriverebbe con l’art. 1 L. n°1159/1929, secondo il quale sono ammessi i culti diversi da quello cattolico, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. Tuttavia questa conseguenza non è accettabile per una serie di motivi. Innanzitutto perché le leggi più recenti sui rapporti tra Stato e confessioni hanno dichiarato espressamente che non è più applicabile la disciplina di quegli anni, perdendo così il suo carattere di generalità. Inoltre l’art. 8, 2° comma Cost. prevede il diritto delle confessioni diverse da quella cattolica di organizzarsi secondo propri statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano, i cui principi religiosi non sono valutati in
L’esercizio della giurisdizione ecclesiastica, quando questa è stata riconosciuta, incontra un limite nei diritti inviolabili garantiti ai singoli dalla Costituzione.
Numerosi organi costituzionali ed uffici che hanno specifiche competenze nella materia religiosa , che così possono essere indicati:
Esistono anche uffici ecclesiastici organizzati dallo Stato. E’ molto importante l’assistenza spirituale delle c.d. comunità separate come le forze armate, gli ospedali o le carceri. Lo scopo di questa assistenza è quello di garantire il diritto di libertà religiosa, fermo restando che essa verrà organizzata a seconda che sia per un indeterminato numero di persone, per un piccolo numero o per singoli individui. Da ciò deriva che l’effettiva prestazione di tale servizio dipende dalla disponibilità del ministro di culto e dall’effettiva esecuzione della procedura burocratica. Ad esempio, il servizio di assistenza spirituale delle forze armate è stato garantito con la presenza di appositi cappellani militari. Essi devono avere il godimento dei diritti civili e politici e i requisiti fisici per poter esercitare le loro funzioni sia in pace sia in guerra. L’ordinamento gerarchico del ruolo dei cappellani è equiparato ai gradi degli ufficiali delle forze armate, così come per il loro compenso. I cappellani che operano presso gli istituti di prevenzione e pena fanno parte del personale aggregato.
Per quanto riguarda l’assistenza per i militari appartenenti alle confessioni di minoranza, l’assistenza spirituale è organizzata di volta in volta secondo le richieste avanzate dagli interessati.
CAPITOLO 4 – LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO
La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948 garantisce il pluralismo religioso , il quale non concerne solo la libertà di scelta degli individui, ma anche il diritto all’esistenza e all’organizzazione di istituzioni religiose, senza le quali la libertà di scelta non potrebbe essere realmente esercitata. Come sappiamo, le norme costituzionali dedicate, direttamente ed indirettamente, al fenomeno religioso sono molteplici. L’art. 7 Cost. dispone che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono disciplinati dai Patti Lateranensi, le cui modificazioni, accettate bilateralmente, non richiedono una procedura di revisione costituzionale. L’art. 8 Cost., invece, dispone che le tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni diverse da quella cattolica possono organizzarsi con propri statuti e i loro rapporti con lo Stato sono regolati sulla
base di intese. Queste si devono coordinare con altre norme, riguardanti le libertà civili, che permettono di avere l’effettività di queste disposizioni (artt. 13-18 Cost.), come l’art. 19 Cost. (garantisce la libertà religiosa ai singoli individui e l’esercizio, anche in forma associata, del culto, purché non contrario al buon costume) e l’art. 20 (garantisce parità di trattamento tra enti ecclesiastici ed enti di altro genere, non potendo lo Stato imporre particolari gravami fiscali che non siano destinati a tutti gli enti).
In ogni caso, risulta molto importante capire come si sono formate queste disposizioni. Nei lavori preparatori per l’art. 7 Cost. si cercò di mettere da parte l’onnipotenza dello Stato. La sua forma iniziale fu molto criticata sollevate dai laici, i quali non accettavano che fosse contenuta nella Costituzione in quanto si trattava di argomento rientrante in un possibile trattato internazionale. Tuttavia l’approvazione del 1° comma fu rapida, al contrario di ciò che avvenne per il 2° comma riguardante i Patti Lateranensi. La disputa nasceva sul valore che tale disposizione avrebbe attribuito ai Patti: valore uguale o minore alle norme della Costituzione? Il legislatore mise subito in evidenza il fatto che questi accordi non sono vincolanti in eterno: infatti, la disposizione prevede che possono essere apportate delle modifiche. Perciò, tutti coloro, che sostenevano l’approvazione di tale disposizione, con altrettanta convinzione sostenevano che il richiamo ai Patti non attribuiva ad esse un valore uguale a quello delle norme costituzionali, cosa per cui l’art. 7 Cost. non era altro che una norma sulla produzione giuridica che indicava l’iter da seguire per formulare delle eventuali norme che avrebbero potuto modificare tali Patti. Gli oppositori ritenevano, invece, che tale disposizione avesse costituzionalizzato gli Accordi del 1929, anche se obiettivamente da nessuna parola si può dedurre che il legislatore avesse questa intenzione. Più che altro le difficoltà nell’approvazione di questa disposizione erano legate a ragioni di origine politica, in quanto l’approvazione di tale testo significava mantenere vivi gli Accordi del 1929. Minor importanza ebbero gli iter per la formazione degli artt. 8, 19 e 20 Cost. Essi furono approvati senza grossi problemi. Da segnalare solo la modifica che fu apportata all’art. 8, 1° comma, che nella sua formulazione originale vedeva la formula secondo la quale tutte le confessioni religiose sono uguali davanti alla legge: considerata eccessivamente ampia tale da poter essere interpretata in modo aberrante, fu sostituita con la formula odierna.
Il dibattito dottrinale sull’art. 7, 1° comma Cost. non terminò nemmeno dopo l’entrata vigore della Costituzione. A prescindere dalle varie tesi sul valore di questa norma, il punto fermo è che con essa è stata riconosciuta l’originarietà dell’ordinamento della Chiesa cattolica all’interno della Costituzione, facendo si che la sua posizione sia stata elevata a presupposto costituzionale. La conseguenza è che tutti gli atti statali, che considerino la Chiesa un ordinamento subordinato, sarebbero in contrasto con tale norma. Non si esclude che lo Stato possa intervenire nelle materie ecclesiastiche di sua competenza, ma esclude che lo Stato possa considerare la Chiesa come ordinamento subordinato. In definitiva in Italia non potrebbe mai essere instaurato un regime cesaropapista. A sua volta, anche lo Stato non può essere subordinato alla Chiesa.
Sempre l’art. 7, 1° comma risulta impreciso laddove, dopo aver affermato la sovranità e l’indipendenza di Stato e Chiesa le quali si realizzano ognuna nel proprio ordine, non specifica di quale ordine si sta parlando. In mancanza di tale determinazione, la dottrina ha pensato che l’ordine proprio della Chiesa coincida più o meno con i rapporti spirituali e religiosi. Questo problema di rapporti tra i due ordinamenti non è stato ancora risolto ed è conosciuto come il problema della competenza delle competenze , ossia la determinazione del soggetto a cui spetta risolvere un eventuale conflitto di competenza insorto tra lo Stato e la Chiesa. Essendo 2 ordinamenti che si pongono sullo stesso piano, non resta che cercare di risolvere il problema attraverso un accordo tra le parti. Se non riuscissero a trovare l’accordo, lo Stato potrebbe sempre decidere in maniera unilaterale anche per i casi che non sono di sua competenza, perché gli spetta la competenza delle competenze. La soluzione di questo problema non è facile anche se prendiamo in considerazione il 2° comma dell’art. 7, in quanto i richiamati Patti Lateranensi trattano comunque materie che non sono di competenza esclusiva (c.d. materie miste).
Subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione, l’opera dottrinale dei giuristi pose inizialmente l’attenzione sull’art. 7, 1° comma e fu sostenuto che i Patti Lateranensi erano stati costituzionalizzati , cioè avevano lo stesso valore formale delle norme costituzionali, cosa per cui risultavano gerarchicamente superiori a una legge ordinaria. Inoltre, in veste di norme costituzionali speciali, finivano per prevalere sulle norme costituzionali generali. Abbandonata questa tesi, ne furono seguite di altre:
La L. n°121/1985 (di esecuzione dell’Accordo del febbraio 1984) e la L. n°206/1985 (di esecuzione dell’Accordo del novembre 1984), nonostante parlassero di modificazioni del Concordato del 1929, lo hanno praticamente abrogato. Un dato importante è che, sia che i nuovi trattati si considerino una modificazione sia che si considerino una totale sostituzione dei vecchi accordi, è comunque da escludere che tali leggi di esecuzione prima menzionate e gli accordi cui esse si riferiscono siano garantiti dall’art. 7 Cost. Chi invece afferma la tesi opposta si basa sulla considerazione che, mancando questa garanzia, ai nuovi accordi sarebbe riservato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dall’art. 8, 3° comma Cost. per le intese con le altre confessioni, le cui leggi di approvazione sono sempre garantite da tale norma. In conclusione possiamo dire che risulta inequivocabile che l’art. 7 Cost. tutela solo ed esclusivamente i Patti Lateranensi, senza curarsi degli sviluppi futuri. Anche se fosse seguita la via della decostituzionalizzazione, la legge ordinaria di ratifica ed esecuzione del nuovo accordo, che abroga il vecchio accordo, rimarrebbe comunque una legge ordinaria, perciò suscettibile di successive modifiche con legge ordinaria. Si tratta di un fenomeno analogo a quello della delegificazione , per il quale nelle materie non coperte da riserve di legge assoluta, se la legge viene legittimamente sostituita da un regolamento, questo rimane comunque un regolamento modificabile da un successivo regolamento. Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sent. n°203/1989 e la sent. n°13/1991, non ponendosi il problema di questa copertura e garanzia, ha implicitamente assunto la via, presa anche dell’ordinamento, di ritenere che l’art. 7 Cost. si riferisca pure agli Accordi del 1984.
CAPITOLO 5 – LO STATO E LE CONFESSIONI RELIGIOSE NELLA COSTITUZIONE
La Costituzione, dopo che all’art. 8, 1° comma afferma che tutte le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge, nei successivi 2° e 3° comma analizza le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Esse, al pari della Chiesa cattolica, possono dar vita ad ordinamenti giuridici originari ed indipendenti da quello dello Stato, il quale, se vuole dettare norme che riguardino le altre confessioni, deve regolare i suoi rapporti per legge sulla base di intese con le rappresentanze.
Per quanto riguarda la natura giuridica delle intese , noi sappiamo che l’art. 8, 2° comma Cost. garantisce che le confessioni minoritarie abbiano libertà organizzativa, senza che lo Stato possa ingerirsi nella formazione dei loro statuti. Il 3° comma, prendendo in esame le ipotesi in cui tali confessioni minoritarie si pongano in rapporto con il mondo esterno e agiscano nell’ambito della società civile, garantisce, invece, che la legge sarà emanata sulla base di intese con le rappresentanze. E’ una norma sulla produzione giuridica , che contiene una riserva di legge nella materia della disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni di minoranza. Poiché garantisce la libertà religiosa, che ha un’importanza pari alla libertà personale, deve essere compresa tra le riserve assolute di legge o le riserve rafforzate o aggravate nel senso che il potere legislativo può essere esercitato solo con le modalità particolari delle intese. Una tesi nega qualsiasi natura giuridica, considerandole solo come atti con valore politico, che non vincolerebbero il legislatore ad adeguarsi alle situazioni di esse: questa tesi è stata confutata in quanto è stato osservato che le intese appartengono effettivamente al campo del diritto. Possiamo perciò definire le intese come un limite per il legislatore ordinario, il quale, per non eludere la garanzia costituzionale offerta alle minoranze religiose, deve attenersi alle intese per poter legiferare. Il compito del Parlamento, perciò, dovrebbe essere solo quello di tradurre in forma giuridica le disposizioni concordate, con la precisazione che, avendo il potere di rifiutare l’approvazione di una legge, esso è titolare di un forte potere deterrente nei confronti di accordi che non siano accettabili dallo Stato.
La capacità a stipulare le intese spetta solo a quelle confessioni di minoranza organizzate con un preciso assetto istituzionale, da una parte perché ciò vuol dire che la stessa confessione vuole regolare i suoi rapporti con lo Stato e dall’altro perché se così non fosse non si potrebbero individuare adeguatamente i suoi rappresentanti.
Problema delle c.d. intese plurime : alcuni autori ritengono che possano concernere solo i rapporti 1 a 1, confessione-Stato, perché ogni confessione ha un suo proprio carattere, diverso dalle altre confessioni. Altri autori ritengono che queste difficoltà possono essere superate, perché è plausibile che alcune confessioni possano avere interessi comuni da disciplinare contestualmente in un rapporto di 1 a molti.
La competenza a stipulare le intese spetta al Governo. Tali intese comportano l’emanazione di una legge e rientrano, quindi, nella sua responsabilità politica. Esse sono accordi che sono valutati sotto il profilo dell’opportunità politica e del rispetto della Costituzione, per cui è necessario l’intervento del Presidente del Consiglio o, quando si tratta di intese rientranti nella competenza di un singolo dicastero,
del Ministro del settore interessato. In ogni caso le decisioni da loro assunte sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. L’esperienza ci insegna che molte volte è formata anche un’apposita Commissione interministeriale per preordinare le linee operative dell’accordo, che nella maggior parte delle volte è stato anche il testo definitivo della legge.
Il contenuto delle intese va dalla posizione giuridica delle istituzioni religiose all’istruzione religiosa nella scuola pubblica, dalla tutela della libertà religiosa alla disciplina del matrimonio religioso, dalla posizione giuridica dei ministri di culto all’assistenza religiosa nelle comunità separate come le carceri. Anche se alcuni autori affermano che esistono delle restrizioni nei temi delle intese, la realtà è che esse non sono giustificate dal nostro ordinamento, il quale impone al Parlamento solo di rispettare la Costituzione. Quindi l’intesa è ammissibile per ogni materia, tranne quelle che intendano limitare le norme sulla libertà religiosa.
La natura giuridica delle intese è quella di atti di diritto interno o di diritto esterno? La dottrina sembra propendere per la tesi che considera le intese atti di diritto interno e, per sostenere tale tesi, le accosta talvolta ai contratti collettivi di lavoro e altre volte al negozio costituzionale. Tutto ciò sul presupposto che le confessioni di minoranza non sono ordinamenti primari. Se si afferma questo, viene a cadere la preclusione a considerare le intese come atti di diritto esterno e vuol dire che le intese non è detto che siano concordati, i quali sono regolati dalle solenni forme e norme di diritto internazionale generale. Però nulla può consentire di affermare che il solo ordinamento esterno sia quello internazionale. Ecco perché allora possiamo affermare che le intese sono atti bilaterali che, per garantire la libertà e l’indipendenza delle confessioni religiose, possono essere collocati nella sfera giuridica di un ordinamento esterno che viene creato, di volta in volta, dall’incontro della volontà dello Stato con la volontà delle comunità confessionali. Quindi il diritto italiano, dichiarando che le confessioni minoritarie costituiscono se organizzate ordinamenti giuridici con cui può regolare i suoi rapporti sulla base di intese bilaterali, non fa altro che esteriorizzare tali rapporti. Esistono poi ordinamenti esterni di diritto internazionale, come l’Ordine di Malta, il quale, nonostante sia considerato un soggetto di diritto internazionale sovrano, tuttavia è dipendente dalla Santa Sede. Quindi, è privo di potestà territoriale come le confessioni religiose.
Il procedimento legislativo per l’esecuzione delle intese ha inizio con la presentazione al Parlamento del disegno di legge necessario per adattare l’ordinamento italiano al contenuto delle intese. I disegni di legge non dovrebbero altro che i progetti per dare esecuzione alle intese ma in realtà essi qualificano le disposizioni proposte come norme di approvazione dell’intesa, cosa per cui non è possibile presentare emendamenti che mutino il senso delle disposizioni concordate. Questa legge non può essere sospesa, modificata, derogata o abrogata se non in esecuzione di nuove intese tra lo Stato e la confessione interessata. Tale garanzia è offerta dall’art. 8, 3° comma Cost., il quale fa assumere loro la qualità di leggi rinforzate, cioè di leggi ordinarie che non possono essere in contrasto con la Costituzione o leggi costituzionali ma allo stesso tempo resistono passivamente all’abrogazione o alla modificazione al pari delle leggi costituzionali, che volesse essere effettuata da leggi ordinarie non esecutive di intese.
Nei confronti delle confessioni di minoranza è stato espressamente sancito che non sono più applicabili la L. n°1159/1929 e il r.d. n°289/1930. Infatti l’art. 8, 3° comma Cost. è una norma sulle fonti, che limita la competenza del legislatore ordinario, il quale può abrogare le norme delle leggi del 1929-1930 che, essendo limitative dell’uguale libertà di tutte le confessioni, siano in contrasto con la Costituzione, ma non può abrogare quelle norme che abbiano consentito a queste confessioni l’acquisizione di diritti e potestà non conseguibili in base al diritto comune.
CAPITOLO 6 – LA LIBERTA’ RELIGIOSA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
La libertà religiosa nel nostro Paese è garantita da numerose norme della Costituzione, ma si devono ricordare anche le tante leggi introdotte nell’ordinamento in esecuzione di convenzioni internazionali, che così possiamo classificare:
ma sempre un’azione di tipo repressivo. In particolare, la libertà religiosa è un diritto pubblico soggettivo , perché può essere azionato nei confronti dello Stato, ad esempio adendo l’autorità giudiziaria per far dichiarare l’illegittimità del provvedimento limitativo. Bisogna sottolineare che la libertà religiosa, in quanto diritto di libertà garantito dalla Costituzione, può essere limitata da un potere dell’autorità di governo, quando questo potere le sia stato attribuito esplicitamente dalla stessa Costituzione, evitando così il rischio del degradamento a mero interesse legittimo. La stessa Corte Costituzionale nella maggior parte delle sue sentenze sancisce il principio secondo il quale la libertà religiosa ha il rango di diritto fondamentale, limitabile solo da altri principi costituzionali. Ciò si capisce meglio con un esempio: l’art. 1 del Concordato 1929 disponeva che, in considerazione del carattere sacro di Roma, il governo si impegnava di impedire tutto ciò che potesse essere in contrasto con detto carattere. Questa norma fu abrogata dall’Accordo 1984, dove si la Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma ha per la cattolicità, ma non dà al governo alcun potere per limitare l’esercizio dei diritti di libertà.
Non mancano comunque le tesi restrittive della libertà religiosa , limitando il suo contenuto all’adesione a una confessione religiosa, ai valori posti dall’ordinamento civile o, poiché il diritto di libertà religiosa avrebbe ad oggetto il bene giuridico della fede, qualsiasi forma di ateismo sarebbe illecita. Tuttavia queste testi cancellano il dato offerto dall’art. 19 Cost., sulla salvaguardia del diritto del singolo a non essere vincolato da alcuna norma di carattere religioso, e dagli altri articoli che garantiscono a tutti i cittadini il diritto di riunirsi, organizzarsi, manifestare liberamente le proprie idee: quindi, anche la facoltà di assumere posizioni eterodosse. In un eventuale conflitto tra l’adesione del gruppo e l’interesse del singolo alla sua libertà, la Costituzione dà la prevalenza a quest’ultimo. Potremmo in pratica dire che la Costituzione garantisce non solo il diritto di scegliere ma anche il diritto di non scegliere, senza che ciò comporti una distinzione tra i soggetti, cioè una libertà religiosa come scelta fra i valori posti dall’ordinamento. Durante gli anni ’60, si diffuse la tesi della libertà religiosa come partecipazione , secondo la quale l’uomo sarebbe veramente libero solo se avesse partecipato all’esercizio degli atti di suo interesse. Essa, in sede parapolitica, si traducenell’adozione dell’assemblea come organo deliberante e nel disconoscimento degli istituti rappresentativi, mentre nell’ordinamento statuale trascura il diritto alla non credenza alla non partecipazione. Altra tesi è quella della libertà religiosa come libertà formale , nel senso che tale libertà potrebbe essere utilizzata appieno solo dalle confessioni meglio organizzate, come la Chiesa cattolica. Di conseguenza, l’equilibrio pluralista, garantito dalla Costituzione, non consente allo Stato di intervenire per ridistribuire le risorse a disposizione dei singoli o dei gruppi, ma gli si può solo chiedere di non favorire le confessioni di maggioranza in confronto a quelle di minoranza.
Ci sono anche tesi esaltanti della libertà religiosa. Una è quella che considera la libertà religiosa come una libertà privilegiata , che è legata all’interpretazione dell’art. 19 Cost. con gli articoli inerenti altre libertà garantite. Perciò, si potrebbe pensare che la libertà religiosa sia una libertà disciplinata da norme speciali e più favorevoli. In effetti sembra da negare che la libertà religiosa abbia natura privilegiata per il fatto che il legislatore avrebbe voluto accordare una sfera di libertà particolarmente rigida alla professione delle convinzioni religiose, in quanto una tal esigenza sarebbe comune all’esercizio di tutte le libertà. Quindi l’esistenza di una norma apposita a garanzia della libertà religiosa deve essere ricercata in ragioni d’ordine storico e recenti, in quanto si tratta di una delle prime libertà ad essere rivendicata come diritto nei confronti dello Stato. Ma la libertà religiosa è privilegiata in sede di legislazione ordinaria? In questo caso possiamo pensare alle agevolazioni finanziarie nei confronti delle confessioni religiose. Quando queste vengono erogate in modo particolare nei confronti di una confessione di maggioranza, sicuramente si finisce con l’alterare l’uguaglianza che dovrebbero avere tutte le confessioni. Questa disparità di trattamento non può essere giustificata dal fatto che le confessioni di maggioranza contano un maggior numero di fedeli, in quanto tale numero non incide sull’esercizio della libertà religiosa. Quindi lo Stato dovrebbe mantenere una posizione imparziale, cosa che fa visto che tendenzialmente interviene su quasi tutti i settori della vita.
La libertà religiosa è un diritto soggettivo valido ed efficace nei rapporti tra privati , per cui possono essere presi in considerazione alcuni ambiti fondamentali:
massima libertà di scelta della religione da professare anche prima del compimento dei 18 anni. Se i genitori seguono lo stesso orientamento religioso non si pongono problemi sull’influenza fatta ai figli. Se invece seguono religioni diverse, mentre in passato decideva il padre, oggi i genitori sullo stesso piano in merito alla potestà sulla prole, per cui entrambi influiscono. Nel caso in cui i genitori fossero separati o in disaccordo sarebbe il tribunale per i minorenni a dirimere la controversia. Anche i coniugi fra di loro sono liberi di professare la propria religione, di non credere o di cercare di influire sull’altro coniuge per convertirlo alla propria religione, sempre nel rispetto delle idee dell’altro. Ciò vuol dire che la professione di una religione non può essere di per sé motivo di addebito di una separazione, a meno che la professione della stessa non comporti una forma di partecipazione così totalizzante da far venir meno ai doveri matrimoniali.
L’ art. 3 Cost. , che riguarda il trattamento dei singoli cittadini, dichiara la pari dignità sociale e l’uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione e attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questa norma, che dispone la c.d. uguaglianza formale e sostanziale, limita il legislatore ordinario. Tuttavia la Corte Costituzionale ritiene che presenta dei margini di elasticità, sia perché il legislatore potrebbe effettuare in modo ragionevole delle discriminazioni per disciplinare situazioni diverse sia perché altre norme garantite dalla Costituzione stessa potrebbero introdurre eccezioni nel settore dell’uguaglianza formale.
L’ art. 8, 1° comma Cost. afferma che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Questa norma attribuisce a tutte le confessioni religiose la stessa misura di libertà, la quale risulterebbe comunque garantita dagli artt. 18 e 19 Cost. Dalla norma scaturire, inoltre, l’illegittimità costituzionale di tutte quelle leggi che limitino queste libertà. Il fatto che la Costituzione concede un’uguale libertà a tutte le confessioni religiose, lascia libero il legislatore di trattare con le varie confessioni a seconda delle necessità e delle opportunità. Inoltre, riconoscendo l’importanza primaria della Chiesa cattolica all’interno del nostro Paese e prevedendo di regolarne diversamente, mostra di considerare in modo differente i vari fenomeni sociali: fermo restando che sempre la Costituzione, garantendo che le confessioni con intese possono regolare i loro rapporti con lo Stato, permette a chi è interessato di assumere una posizione diversa dalle altre.
discussione in merito al Crocifisso nei luoghi pubblici, che per il Consiglio di Stato è un simbolo che esprime valori di tolleranza e rispetto reciproco, che connotano la nostra civiltà italiana. Se poi nell’ambito del diritto pubblico ci fossero dei condizionamenti, essi potranno essere rimossi, solo se limitino la libertà del soggetto di informarsi o informare o formare la propria coscienza.
Questa discorso ci porta all’ ateismo , cioè la libertà dell’individuo di non aderire ad alcun credo religioso, così come è garantito dall’art. 19 Cost. Questo insieme all’art. 21 protegge il c.d. ateismo attivo : esistono, infatti, delle organizzazioni atee, le quali però non sarebbero confessioni religiose e non godrebbero del regime dell’art. 8 Cost. Tuttavia, quando esercitino un ateismo militante (con fine negativo di religione), sembrerebbero rientrare nel regime dell’art. 20 Cost. L’ateismo può essere equiparato in campo giuridico alle altre confessioni religiose solo in uno Stato separatista.
La facoltà di professare la fede religiosa comporta la libertà di dichiarare l’appartenenza o meno a una confessione senza che da ciò ne scaturisca alcuna conseguenza. Quand’anche fosse definita obbligatoria, per il nostro ordinamento civile è sempre libera. Un esempio era l’obbligatoria appartenenza alle comunità israelitiche del nostro territorio per gli israeliti con residenza in Italia. Questa norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, anche se in realtà la stesse comunità ammettevano la possibilità di recedere da tale appartenenza, che quindi perdeva molto della sua obbligatorietà.
Questo discorso implica l’obbligo dello Stato di disinteressarsi della religione professata dai cittadini e l’illegittimità di ogni indagine? Si entra nell’ambito della c.d. tutela della privacy. Lo Stato, da ultimo con il D. Lgs. n°196/2003, conformandosi alla Convenzione di Strasburgo del 1981, ha disciplinato il trattamento dei dati sensibili, che possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. Tuttavia, non sono sottoposti a questo regime i dati degli aderenti o di soggetti che hanno contatti regolari con le confessioni, sempre che il trattamento avvenga all’interno delle medesime. Lo Stato, inoltre, non può schedare i cittadini in base alla loro fede religiosa ma può raccogliere informazioni con altri sistemi. Molto diffuse risultano essere le indagini a fine statistico: in questo modo si viene a formare una specie di anagrafe religiosa , basata su libere dichiarazioni di cittadini maggiorenni. Si possono trarre altre informazioni utili prendendo in considerazione il destinatario della quota dell’8 per mille, che, se è una confessione religiosa, rappresenta una dichiarazione implicita di fede: questa non è una schedatura, perché è facoltativa, volontaria e non implica necessariamente che quella scelta sia la confessione professata.
Una legge del 1975, riformando l’ordinamento penitenziario, prevede che i detenuti e gli internati possano professare la propria fede religiosa, per la quale possono ricevere assistenza così come pattuita in sede di intesa negli anni ’80. Una disciplina per lo più analoga regola anche l’assistenza negli ospedali, i cui costi sono sostenuti dalle confessioni stesse.
Prima dell’Accordo 1985, il sistema dell’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche ha avuto una impronta confessionista, diretto all’insegnamento della religione cattolica, considerata fondamento e coronamento dell’istruzione. Coloro che non intendevano avvalersene, potevano ottenere la dispensa dall’insegnamento religioso. Questo sistema era chiaramente auto discriminatorio e in contrasto con i principi costituzionali. Successivamente a questo Accordo, il sistema è cambiato: infatti, lo Stato riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto del fatto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del patrimonio italiano. Per cui, essendo considerata un valore culturale, il suo insegnamento non è più obbligatorio ma facoltativo: all’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori decidono se avvalersi o meno di tale insegnamento. Al contempo lo Stato si impegna ad organizzare le attività scolastiche in modo non discriminante. Si tratta comunque di un sistema non esente da problemi, come quello di vedere se lo Stato debba offrire un panorama esauriente di tutte le credenze religiose, areligiose e dell’ateismo.
Nei codici di diritto processuale penale e civile sono presenti norme riguardanti il giuramento dei testimoni. Queste imponevano di dire la verità, consci dell’impegno e della responsabilità che veniva assunta davanti a Dio. Queste formulazioni violavano la libertà religiosa dei non cattolici, in quanto, in modo indiretto, effettuavano una professione di fede non voluta. Solo con la sent. n°117/1979 la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità della formula nell’inciso “davanti a Dio”. Successivamente, con l’entrata in vigore della nuova disciplina del processo penale, il giuramento ha assunto le forme di un solenne impegno a dire tutto ciò che si conosce. Nel processo civile il giuramento davanti a Dio persisteva: la Corte Costituzionale, ritenendo irragionevole il diverso trattamento tra i due processi, ha
dichiarato illegittima la vecchia formula, che ora ha assunto le medesime forme di quello nel processo penale.
La professione di fede del gruppo sociale comporta per il gruppo il diritto di affermare i propri principi o, più in generale, il diritto alla propria identità. Essa è una manifestazione essenziale dell’autonomia del gruppo garantita dagli artt. 7 e 8, 2° e 3° comma Cost., i quali rendono inammissibile qualsiasi interferenza sui principi professati dal gruppo. La Costituzione non dice esplicitamente quali siano i principi che possono far parte della professione di fede; quindi, è compito dell’operatore giuridico tenere conto del sentire comune, condizionato dalla cultura e dalle tradizioni. Ad esempio l’Italia è influenzata dal cristianesimo, per cui per fede religiosa si intende la fede in un essere perfetto e soprannaturale che voglia il bene degli uomini. I principi, presi di per sé, non incontrano limiti nella nostra Costituzione: né quello dell’ordine pubblico, né quello del buon costume. Per cui potrebbero formare oggetto di adesione anche principi che propugnino la poligamia. Tuttavia, questi principi incontrano il limite del buon costume nel momento in cui dovessero essere fatti dei riti, che ovviamente possono essere repressi. Per garantire la libertà di professione sono presenti norme particolari, come quelle riguardanti le modalità di macellazione per i musulmani.
Si può così introdurre il tema sull’ obiezione di coscienza. A questo proposito, il nostro ordinamento dispone che: nessuno, proclamando di voler seguire i dettami della propria coscienza, può sottrarsi al compimento dei doveri previsti dalla legge. Ciò si evince anche dall’art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e allo stesso tempo chiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tuttavia, il diritto di libertà religiosa si espande nuovamente quando l’ordinamento, pur imponendo un obbligo, prevede che il singolo possa esserne esonerato con precise clausole di salvaguardia. Un esempio è quello riguardante l’obiezione al servizio militare di leva, oggi sospeso dalla L. n°226/2004. Inizialmente coloro i quali si dichiaravano, per motivi di coscienza, di essere contrari all’uso delle armi era previsto lo svolgimento di un servizio militare non armato o un servizio civile con una durata superiore di 8 mesi, che la Corte Costituzionale ha poi parificato. Inoltre prima il riconoscimento dell’obiezione era rimesso alle valutazioni discrezionali di una commissione ministeriale, che oggi è stata soppressa. Così l’obiezione di coscienza da interesse legittimo è stata promossa a diritto soggettivo. Infine, l’impiego degli obiettori di coscienza non spetta più all’autorità militare ma ad un Ufficio nazionale per il servizio civile, che garantisce questa altra modalità per servire la patria.
Ogni confessione religiosa ha i suoi giorni festivi e il riconoscimento dei giorni festivi ha lo scopo di favorire l’esercizio della libertà religiosa: per la Chiesa cattolica e altre confessioni cristiane il giorno festivo è la domenica, a cui si aggiungono altre festività fisse e mobili; per gli ebrei è il sabato; per i musulmani è il venerdì. Gli appartenenti a queste confessioni religiose, che siano dipendenti pubblici, possono usufruire del relativo giorno libero, facendo salve le esigenze imprescindibili dei servizi pubblici essenziali e fermo restando che quel giorno verrà recuperato senza alcun compenso suppletivo. I giorni festivi vengono individuati sulla base di intese e la diversità tra una confessione e l’altra non comporta una variazione del computo dei termini: essi vengono computati secondo il calendario comune, cioè quello seguito dalla generalità dei cittadini, che di certo non sono quelli che seguono le confessioni diverse da quella cattolica.
L’esercizio del culto in privato e in pubblico sono entrambi garantiti dall’art. 19 Cost. ed è stato ribadito in sede concordataria e di intesa. Tuttavia, l’ esercizio in pubblico del culto comporta l’analisi di 2 problemi: