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Riassunto del manuale di diritto ecclesiastico scritto da Barberini: per comodità il manuale è stato riassunto in due parti, anche la prima è in vendita. Il riassunto è eccellente ed assolutamente esaustivo, sufficiente per passare senza problemi l'esame. Riassunto fatto da ex studente di giurisprudenza, laureato con il voto di 110/110 e lode.
Tipologia: Sintesi del corso
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DIRITTO ECCLESIASTICO Barberini Cap. I: Le fonti del diritto ecclesiastico
1. il diritto ecclesiastico Tra i fenomeni socialmente rilevanti nella vita di un’aggregazione umana c’è il fenomeno religioso , sia individuale che collettivo. La libertà della sua espressione —> costituzionalmente garantita Il diritto ecclesiastico —> regole fissate per la libertà del fenomeno religioso; è il ramo dell’ordinamento di uno stato nel quale si raccolgono norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso. Denota 3 peculiarità: 1) interessi fondamentali coinvolti nel fenomeno religioso riguardano la persona nella sua sfera più intima; 2) le regole giuridiche che lo costituiscono sono disseminate in vari settori dell’ordinamento; 3) le regole poste dallo stato sono frutto di accordi con gli ordinamenti con i quali lo stato entra in rapporto. Diritto canonico —> antichissimo diritto della chiesa cattolica, fondato sul diritto divino (complesso di norme che non sono state poste dalla chiesa, ma che da essa sono fatte valere perché contenute nelle rivelazioni divine come la Bibbia); si fonda su elementi teologici e religiosi ed è costituito dalle norme giuridiche religiose poste dai competenti organi legislativi della chiesa. **1. Le fonti La gerarchia delle fonti:
religiose; le leggi dello stato che hanno approvato tali intese riproducono i testi negoziati e firmati dal competente organo dello stato e dal rappresentante della confessione religiosa); 4) leggi che contengono l’ordine di esecuzione delle convenzioni internazionali (l.n. 848/1955 con la quale è stata ratificata la CEDU); 5) leggi emanate in modo unilaterale dallo stato con normale procedimento legislativo concernenti materie di diritto ecclesiastico (l.n. 1159/1929 norme sui culti ammessi); **6) atti aventi forza di legge o di natura regolamentare
1. L’evoluzione della dottrina cattolica Dapprima si rileva un conflitto tra la chiesa cattolica e le libertà moderne, soprattutto la libertà di coscienza, poiché considerate false libertà, sia perché ritenute contrarie alla vocazione propria dell’uomo di ricercare e di aderire alla verità oggettiva rivelata da Dio, sia perché avrebbero indotto all’indifferenza religiosa e al naturalismo ateo. In epoca contemporanea la Chiesa ha riservato una riflessione approfondita al problema della libertà di coscienza e della libertà religiosa facendo numerosi passi avanti nella sua dottrina per quanto riguarda contenuti e condizioni. 2. Il movimento per la libertà religiosa in Italia L’Italia deve ad alcuni ecclesiastici cattolici, vescovi e religiosi, un primo impulso alle idee di tolleranza religiosa, inoltre diverse costituzioni del 700 iniziavano a professare alcune libertà di religione, fino ad arrivare nel ducato di Savoia , poi nel regno di Sardegna vedono la luce provvedimenti sempre più liberali fra cui la legge della consulta Piemontese del 1800 nella quale si proclama che l’esercizio dei diritti civili è fondato su principi di libertà e di
male con la propria facoltà di critica interiore —> libertà che non riguarda esclusivamente la pratica religiosa.
6. La libertà religiosa è una conseguenza della libertà di coscienza e consiste nella libertà di credere ad una religione —> una concezione religiosa della vita e di riconoscere la divinità e la dipendenza da essa, manifestare con la parola, con lo scritto o con altri mezzi la propria fede religiosa; naturalmente si intende anche la libertà di non credere (ateismo). Nella costituzione italiana si ha l’enunciazione della libertà religiosa nell’ art 19: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in pubblico o in privato, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Alcune precisazione sulla norma:
confessione religiosa e di mutare confessione religiosa;
o privata); altre libertà collegate a quella religiosa:
I diritti di libertà non possono sfuggire ad alcuni limiti per l’ordinato svolgimento della vita sociale racchiusi nella formula riti contrari al buon costume —> comportamenti e fatti riguardanti il comune senso del pudore sessuale; importante sottolineare che l’intervento dello stato può intervenire solo una volta superato tale limite e non preventivamente.
Altri comportamenti collegati a decisioni assunte nella propria coscienza e intesi come manifestazioni più o meno dirette della libertà religiosa:
forma con cui celebrare il proprio matrimonio in corrispondenza delle proprie convinzioni —> i matrimoni celebrati con rito religioso assumono anche effetti civili;
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
sanitario di non prendere parte alle procedure per interruzione della gravidanza quando decide di sollevare l’obiezione di coscienza;
reddito delle persone fisiche e l’effettuazione di erogazioni liberali in denaro in favore di confessioni religiose. Altre libertà alle quali può essere data rilevanza di appartenenza ad una confessione:
confessioni come sacro e religioso; la corte cost. con sent. n. 117/1979 ha ritenuto che la libertà di coscienza non sia rispettata anche qualora sia imposto al soggetto il compimento di atti con significato religioso;
8. La protezione della libertà religiosa nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali La Convenzione di Roma del 1950 è stata ratificata da tutti i stati membri dell’unione ed è il documento fondamentale che sancisce il rispetto dei diritti e delle libertà della persona negli stati membri dell’UE. La convenzione europea fa riferimento alla libertà religiosa nell’ art 9 e nell’ art 2 del primo protocollo addizionale. **Elementi significativi presenti nella giurisprudenza della corte di Strasburgo:
11. giurisdizionalismo e separatismo in Italia a) in molti ambienti culturali e politici fu evidente l’influenza delle idee che avevano trionfato in Francia —> Cavour “libera chiesa in libero stato” b) nel regno di Sardegna e poi nel regno d’Italia —> regime giurisdizionalismo separatista: riconoscimento di una religione di stato e l’esercizio dei diritti sovrani di controllo sulla chiesa c) si può affermare che nella storia italiana né giurisdizionalismo né separatismo furono in grado di assicurare la libertà religiosa. Cap III: la libertà delle confessioni religiose La libertà delle confessioni religiose può essere disciplinato in due norme costituzionali:
associazioni di tutte le confessioni religiose. che cosa è una confessione religiosa: Non è stata data una definizione legislativa ma si potrebbero intendere tutte le comunità sociali stabili e non dotate di organizzazione strutturata, con normazioni proprie rigide o attenuate, con una concezione propria e originale del mondo basata sull’esistenza di un’essere trascendente o superiore che è in rapporto con gli uomini (tentativo di definizione ricco di elementi della tradizione europea ma non esaustivo in quanto non tiene conto di quella orientale). Elementi presenti in tutte le religioni sono la concezione di vita e i comportamenti che da essa conseguono. Differenza tra:
rapporti con Dio e i rapporti fra le persone, ha la capacità di dettare norme che regolano la vita sociale del gruppo e i rapporti del gruppo con altre comunità:
essa è un organismo nato da una comunità più vasta da cui prende ispirazione circa i principi da accettare e i comportamenti da tenere per realizzare quella concezione del mondo —> riconosciuto il diritto di richiedere il riconoscimento giuridico come enti morali o senza qualificarsi come enti esponenziali di una confessione religiosa.
2. l’eguale libertà: Art 8 Cost. —> tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge —> concetto di eguale libertà : l’esercizio della confessione
pubbliche amministrazioni. Cap. IV: il regime giuridico del rapporto fra lo stato e le confessioni religiose
1. La discussione dell’assemblea costituente sull’art 7 Cost. On. Dossetti —> proponeva:
la chiesa. L’ordinamento giuridico canonico è un ordinamento a sé stante e il suo fondamento non deriva dal riconoscimento di un altro ordinamento. On. Togliatti —> capo del partito comunista rilevava un’esigenza di principio relativa all’indipendenza dello stato dalla chiesa e quindi completa libertà di culto e di coscienza —> sosteneva che si dovesse lavorare per una formula che riconosceva la piena indipendenza reciproca dello stato e della chiesa. On. Mastrojanni —> partito comunista, contraddiceva Dossetti affermando che la chiesa anche se non venisse riconosciuta dallo stato esisterebbe comunque poiché è un ordinamento giuridico originario —> la sua preoccupazione deriva dal fatto che avendo messo sullo stesso piano tutti gli stati, la chiesa, riconosciuta o meno, esercita lo stesso i suoi diritti in base all’originalità del suo ordinamento e può imporli a tutti coloro che aderiscono. On. Cevolotto —> area laica, oppositore tenace delle idee di Dossetti, non accettava il riconoscimento dell’originalità dell’ordinamento giuridico internazionale e di quello degli altri stati, dato che tale riconoscimento era dato per arrivare all’originarieta dell’ordinamento giuridico della chiesa, non come città del vaticano ma proprio come chiesa. On. Marchesi —> riteneva che nessuno poteva negare la personalità giuridica internazionale della santa sede, chiedeva che la costituzione non si ritenesse impegnata dalle norme concordatarie —> l’inserimento dei patti lateranensi nella costituzione, voluto fortemente dalla democrazia cristiana, sollevò un ampia opposizione fortemente motivata:
patti
prevalenza alla religione cattolica in contrasto con i principi di libertà e di laicità
chiesa. La svolta dei lavori si ebbe nel 1946 —> Togliatti propose tre artt riguardanti l’indipendenza e la sovranità dello stato nei confronti di qualsiasi organizzazione ecclesiastica o religiosa; il riconoscimento della sovranità della chiesa e dei loro rapporti in termini concordatari. Dossetti in accordo con Togliatti affermò che non si potesse non introdurre nella costituzione un riconoscimento ai patti lateranensi —> si instaurò un compromesso politico che portò alla formulazione dell’attuale art 7:
l’originarieta dell’ordinamento giuridico della chiesa affermandone indipendenza e sovranità
la norma doveva essere intesa come una norma strumentale e di produzione giuridica.
2. l’interpretazione della norma costituzionale Comma 1: lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
proprio ordine —> per giurisdizione ecclesiastica si intende l’insieme dei poteri di governo che per istituzione divina competono alla chiesa nei confronti dei fedeli battezzati. elementi fondamentali che hanno permesso l’interpretazione della norma: 1) definizione dell’ordine di esecuzione dello stato e della chiesa —> ordine significa l’insieme dei poteri di governo, riconosciuti alla chiesa cattolica per volere divino nei confronti dei fedeli battezzati, quale funzione essenziale dell’ordinamento della chiesa. 2) problema della competenza delle competenze —> nessuno stato ha mai riconosciuto alla chiesa il potere di tracciare quella linea divisoria e che ogni concessione fatta alla chiesa con il regime concordatario non comporta quel potere. 3) se sia inevitabile il principio dell’accordo o se sia percorribile la via separatista —> art 13.2 l.n. 121/1985 Accordo di Villa Madama: non si esprime nessun intendimento separatista ma si assegna ad un testo concordato il compito di organizzare la collaborazione fra lo stato e la chiesa.
4. Le intese Art 8.3 Cost —> i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo stato sono regolati per legge sulla base delle intese con le relative rappresentanze —> la legge è lo strumento indicato dalla costituzione per regolare il rapporto tra lo stato e la confessione religiosa, e i suoi contenuti sono concordati bilateralmente. a) che cosa sono le intese? la parola è divenuta un termine tecnico per indicare uno strumento di regolamentazione delle situazioni giuridiche. Ha la funzione di costituire un presupposto o una condizione di legittimità costituzionale —> il legislatore non potrebbe avviare nessun procedimento legislativo in materia di rapporti con una confessione diversa dalla cattolica in assenza di un preventivo accordo. La natura giuridica —> una convenzione di diritto pubblico interno, accordo fra lo stato (ordinamento giuridico primario e sovrano) e una confessione religiosa (ordinamento giuridico originario ma non sovrano). b) rapporto fra legge e intesa —> la legge di cui all’art 8.3 non può essere emanata se non in forza di un’intesa raggiunta fra lo stato e la confessione; la legge di approvazione di un’intesa è a tutti gli effetti una legge dello stato (ordinaria) ma che nella gerarchia delle fonti vanta una particolare resistenza in quanto condizionata dall’intesa (presupposto costituzionalmente previsto). c) chi negozia e chi stipula le intese —> le parti sono: da un lato il governo o il ministro competente per materia se l’intesa riguarda una specifica materia (con successiva verifica delle clausole e valutazione di opportunità che spetta al parlamento); dall’altro lato ci sono le confessioni religiose che presentano una struttura istituzionale e un’organizzazione interna. 5. i contenuti delle intese Una generale e significativa analogia esiste tra i contenuti delle diverse intese, e si devono tenere presenti alcuni punti:
nell’intento di dare piena attuazione al principio di libertà religiosa (art 19);
eguale libertà (art 8.1) e al principio sul divieto di discriminazione nei confronti di tutte le istituzioni di tutte le confessioni religiose (art 20). Le materie regolate dalle intese sono molteplici e tutte basate sul rispetto di questi due principi: a) autonomia e indipendenza dell’ordinamento confessionale; b) attuazione del principio di bilateralità; c) ministri di culto —> qualifica riservata a soggetti che nelle confessioni svolgono funzioni istituzionali;
d) assistenza spirituale; e) celebrazione del matrimonio —> riconoscimento effetti civili del matrimonio celebrato secondo le modalità della confessione religiosa; f) libertà di istituzione di scuole; g) cultura religiosa nella scuola statale; h) libertà di professione, di organizzazione e di attività; i) libertà per le affissioni, per la distribuzione di pubblicazioni a carattere religioso e per la raccolta di collette; j) regime degli edifici di culto; k) tutela dei beni culturali; l) servizio militare; m) riconoscimento dei tutoli accademici relativi a materie teologiche o bibliche rilasciati dagli istituti di livello universitario propri delle confessioni religiose.
6. il regime giuridico delle confessioni senza intese i testi normativi base rimangono la l.n. 1159/1929 e il R.D. 28 febbraio 1930 con le norme di attuazione —> testi emanati dopo la conclusione dei patti lateranensi destinati a rinchiudere in una rigida disciplina giuridica gli altri culti ammessi nello stato. **Cap. V: L’Italia e la Santa Sede
Il codice canonico sancisce una potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale propria del pontefice. La sovranità della santa sede, qualificata come religiosa, universale, umanitaria, è considerata un attributo inerente alla sua natura. La sovranità spirituale è riconosciuta anche in conformità alle esigenze della sua missione nel mondo, vale a dire la diffusione del vangelo e la sua attività pastorale. In passato la dottrina canonica relativa alla chiesa sosteneva che in forza del diritto divino la santa sede dovesse occupare una posizione preminente e superiore a quella degli altri membri della comunità internazionale —> in epoca contemporanea la regolamentazione giuridica internazionale è ispirata dal principio fondamentale dell’uguaglianza sovrana e della parità di tutti i membri della comunità internazionale.
4. Lo stato della città del Vaticano: uno stato atipico Art. 3.1 e 4 del Trattato —> è stata riconosciuta alla santa sede la piena proprietà, l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul vaticano. Il territorio comprende: la Basilica di San Pietro, la piazza, il palazzo apostolico residenza del Papa, altri palazzi ed edifici circostanti nonché i giardini —> il territorio è sottratto da ogni ingerenza dello stato italiano. La struttura dello stato vaticano è di difficile collocazione nei schemi giuridici perché presenta alcune anomalie:
alla santa sede; Giovanni Paolo II ha parlato in un documento espressamente di Stato atipico: a) la santa sede ha una natura specifica, lo stato vaticano è intimamente legato alla santa sede; b) lo stato vaticano è sovrano ma non possiede tutte le caratteristiche di una società politica; c) lo stato vaticano è atipico poiché non esiste a convenienza della garanzia dell’esercizio della libertà della santa sede; d) lo stato vaticano non possiede una società per il cui servizio sia stato costituito; e) le persone che coadiuvano la santa sede o che cooperano al governo dello stato vaticano non sono suoi cittadini; f) la santa sede non sviluppa un’attività economica propria di uno stato; g) la base primaria per il sostentamento della santa sede oltre che ai cespiti costituiti dai fondi di quanto rimane come indennizzo del governo italiano nel 29, è rappresentato dalle offerte spontanee dei cattolici di tutto il mondo.
Il sommo pontefice, sovrano dello stato vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario —> si potrebbe definire una monarchia assoluta in quanto tutti i poteri si concentrano nelle mani di un unico organo; ma potrebbe trattarsi in secondo luogo di una monarchia elettiva, in quanto il sommo pontefice è stato sempre eletto. Il governo dello stato vaticano si organizza: A) alla pontificia commissione cardinalizia per lo stato della città del Vaticano —> potere legislativo con mandato quinquennale per l’emanazione di leggi e regolamenti; presieduta da un cardinale e composta da altri cardinali; il presidente della commissione esercita il potere esecutivo in collaborazione con la commissione; B) il consigliere generale e i consiglieri di stato —> organo consultivo e prestano assistenza nell’elaborazione delle leggi e in altre materie; C) il Governatorato —> corpo amministrativo cui fa capo il corpo di vigilanza dello stato; D) organi di potere giudiziario dello stato: giudice unico, il tribunale, la corte d’appello, la corte di cassazione che esercitano le competenze in nome del pontefice; E) il segretario generale —> coadiuva il presidente della commissione e sovrintende all’applicazione delle leggi; F) l’ufficio del lavoro della santa sede —> competente per le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello stato e l’amministrazione.
5. le garanzie dell’Italia alla santa sede: 5.1 garanzie politiche e giuridiche generali: a) la religione dello stato —> l’Italia nell’art 1 del trattato riconosce e riafferma il principio consacrato dall’art 1 dello statuto Albertino del 1848, ovvero che la religione cattolica, apostolica e romana è la religione di stato; tale clausola rendeva più forte la posizione della chiesa cattolica in Italia e implicava dei doveri dello stato cattolico nei confronti della religione:
erano previsti dei delitti contro la religione dello stato (vilipendio alla religione dello stato; le offese alla religione dello stato mediante vilipendio di persone; turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico…)
b) la sovranità e la giurisdizione sulla città del vaticano —> alcune norme particolari riguardano il regime giuridico che interessa la piazza San Pietro che è a tutti gli effetti territorio vaticano:
b) l’assetto urbanistico e i servizi —> lo stato italiano si è impegnato a non permettere costruzioni nel territorio intorno alla città del vaticano, e qualsiasi mutamento edilizio o stradale che possa interessare la città del vaticano si farà di comune accordo. c) l’esenzione da dazi e diritti doganali —> sulle merci provenienti dall’estero e dirette alla città del vaticano o ad altri istituti o uffici riferiti alla santa sede situati fuori dal vaticano. 5.3 Garanzie personali a) la tutela penale per la persona del pontefice —> il trattato considera sacra e inviolabile la persona del pontefice e riserva la stessa tutela penale riconosciuta al capo dello stato italiano —> non punibilità penale e impossibilita di costituire oggetto di imputazione per qualsiasi illecito penale. b) le garanzie e le esenzioni per i cardinali e altri dignitari ecclesiastici:
pubbliche
delle autorità italiane nei confronti dei cardinali. c) le garanzie per la celebrazione dei conclavi e dei concili —> in caso di sede vacante il collegio dei cardinali è l’organo competente per l’elezione del nuovo sommo pontefice, il collegio dei cardinali si riunisce in riunione solenne e plenaria chiamata conclave. d) il trattamento fiscale dei dipendenti della santa sede —> le loro retribuzioni sono prive di ogni imposta sia verso lo stato italiano sia verso altri enti.
6. gli impegni assunti della santa sede a) l’estraneità alle competizioni temporali L’art 24 del trattato ha rilevanza nei confronti dell’Italia e degli stati terzi diretta a rappresentare una conferma sulla qualifica originaria e permanente della Santa Sede. La norma va intesa nel senso che la santa sede intende rimanere estranea alle controversie di carattere politico e/o militare ed alle istanze internazionali ad esse collegate —> affermazione di imparzialità, conseguenza della sua natura religiosa, universale, e umanitaria della sua sovranità.
b) l’attività di mediazione e di arbitrato: art 24 —> la santa sede è disposta ad adoperarsi per comporre le competizioni temporali nel caso in cui le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace. Le forme per favorire il negoziato:
negoziare rimanendo estranea al negoziato
vincolanti) e possibili soluzioni della controversia
da essi stessi scelti (decisione vincolante per gli stati ricorrenti). c) la neutralità della città del Vaticano: secondo l’art 24 la città del Vaticano è considerata territorio neutrale e inviolabile —> impegno assunto dalla santa sede ad escludere l’utilizzazione del territorio dello stato vaticano da parte di altri stati e i suoi coinvolgimenti in caso di vicende belliche. d) fruibilità delle opere d’arte e dei musei: la santa sede si è impegnata a rendere visibili i tesori d’arte e di scienza ai visitatori e agli studiosi.
7. Norme di collegamento: a) la delegazione di giurisdizione penale —> art 22 del trattato 4 situazioni: 1) delitti commessi nella città del Vaticano —> la santa sede può richiedere l’intervento dello stato italiano ma può anche non chiederlo; 2) delitto commesso nella città del Vaticano ma l’autore si è rifugiato in Italia —> si afferma applicabile la legge italiana senza delegazione della santa sede; 3) persone imputate di atti penalmente rilevanti commessi in territorio italiano e rifugiate nella città del Vaticano —> alla condizione che gli atti siano penalmente rilevanti in entrambi gli stati si prevede una forma di estradizione semplificata a favore dello stato italiano; 4) la consegna alle autorità italiane è prevista per coloro che fossero imputati per delitti commessi in territorio italiano e rifugiate in un immobile che gode delle prerogative delle immunità —> o le autorità Vaticane invitano quelle italiane ad entrare negli immobili o consegnano spontaneamente il soggetto. b) l’esecutorietà delle sentenze e provvedimenti ecclesiastici: art 23 del trattato 2 ipotesi diverse tra loro: