Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


DIRITTO ECCLESIASITCO - PARTE PRIMA - BARBERINI , Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Riassunto del manuale di diritto ecclesiastico scritto da Barberini: per comodità il manuale è stato riassunto in due parti, anche la prima è in vendita. Il riassunto è eccellente ed assolutamente esaustivo, sufficiente per passare senza problemi l'esame. Riassunto fatto da ex studente di giurisprudenza, laureato con il voto di 110/110 e lode.

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

In vendita dal 13/07/2017

luke1992
luke1992 🇮🇹

4.3

(21)

8 documenti

1 / 21

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO ECCLESIASTICO Barberini
Cap. I: Le fonti del diritto ecclesiastico
1. il diritto ecclesiastico
Tra i fenomeni socialmente rilevanti nella vita di un’aggregazione umana c’è il
fenomeno religioso, sia individuale che collettivo.
La libertà della sua espressione —> costituzionalmente garantita
Il diritto ecclesiastico —> regole fissate per la libertà del fenomeno
religioso; è il ramo dell’ordinamento di uno stato nel quale si raccolgono
norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso.
Denota 3 peculiarità:
1) interessi fondamentali coinvolti nel fenomeno religioso riguardano la
persona nella sua sfera più intima;
2) le regole giuridiche che lo costituiscono sono disseminate in vari settori
dell’ordinamento;
3) le regole poste dallo stato sono frutto di accordi con gli ordinamenti con i
quali lo stato entra in rapporto.
Diritto canonico —> antichissimo diritto della chiesa cattolica, fondato sul
diritto divino (complesso di norme che non sono state poste dalla chiesa, ma
che da essa sono fatte valere perché contenute nelle rivelazioni divine come
la Bibbia); si fonda su elementi teologici e religiosi ed è costituito dalle norme
giuridiche religiose poste dai competenti organi legislativi della chiesa.
1. Le fonti
La gerarchia delle fonti:
1) la costituzione: assicura un fondamento comune per la convivenza
sociale; questo fondamento va considerato tenendo presente le norme
contenute nelle convenzioni internazionali a protezione dei diritti
dell’uomo;
2) Norme UE, in particolare i regolamenti comunitari direttamente
applicabili, tra cui va ricordato il reg. CE n.2201/2003 (esecuzione delle
decisioni matrimoniali e materia di responsabilità genitoriale);
3) norme di derivazione pattizia o concordataria (fonti rinforzate) —>
accordi tra lo stato e altre confessioni religiose; si fa una distinzione tra: le
norme che concernono la Chiesa cattolica (esiste un evento normativo
che è la stipulazione di un accordo, seguito poi dalla legge dello stato che
contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione che
riproduce lo stesso testo approvato dalle parti contraente); norme che
concernono le altre confessioni religiose (esistono più eventi normativi
o presupposti, cioè la stipulazione delle intese, poste a base delle leggi
che sono emanate dallo stato per regolare i rapporti con tali confessioni
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15

Anteprima parziale del testo

Scarica DIRITTO ECCLESIASITCO - PARTE PRIMA - BARBERINI e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

DIRITTO ECCLESIASTICO Barberini Cap. I: Le fonti del diritto ecclesiastico

1. il diritto ecclesiastico Tra i fenomeni socialmente rilevanti nella vita di un’aggregazione umana c’è il fenomeno religioso , sia individuale che collettivo. La libertà della sua espressione —> costituzionalmente garantita Il diritto ecclesiastico —> regole fissate per la libertà del fenomeno religioso; è il ramo dell’ordinamento di uno stato nel quale si raccolgono norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso. Denota 3 peculiarità: 1) interessi fondamentali coinvolti nel fenomeno religioso riguardano la persona nella sua sfera più intima; 2) le regole giuridiche che lo costituiscono sono disseminate in vari settori dell’ordinamento; 3) le regole poste dallo stato sono frutto di accordi con gli ordinamenti con i quali lo stato entra in rapporto. Diritto canonico —> antichissimo diritto della chiesa cattolica, fondato sul diritto divino (complesso di norme che non sono state poste dalla chiesa, ma che da essa sono fatte valere perché contenute nelle rivelazioni divine come la Bibbia); si fonda su elementi teologici e religiosi ed è costituito dalle norme giuridiche religiose poste dai competenti organi legislativi della chiesa. **1. Le fonti La gerarchia delle fonti:

  1. la costituzione:** assicura un fondamento comune per la convivenza sociale; questo fondamento va considerato tenendo presente le norme contenute nelle convenzioni internazionali a protezione dei diritti dell’uomo; 2) Norme UE, in particolare i regolamenti comunitari direttamente applicabili , tra cui va ricordato il reg. CE n.2201/2003 (esecuzione delle decisioni matrimoniali e materia di responsabilità genitoriale); 3) norme di derivazione pattizia o concordataria (fonti rinforzate) —> accordi tra lo stato e altre confessioni religiose; si fa una distinzione tra: le norme che concernono la Chiesa cattolica (esiste un evento normativo che è la stipulazione di un accordo, seguito poi dalla legge dello stato che contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione che riproduce lo stesso testo approvato dalle parti contraente); norme che concernono le altre confessioni religiose (esistono più eventi normativi o presupposti, cioè la stipulazione delle intese, poste a base delle leggi che sono emanate dallo stato per regolare i rapporti con tali confessioni

religiose; le leggi dello stato che hanno approvato tali intese riproducono i testi negoziati e firmati dal competente organo dello stato e dal rappresentante della confessione religiosa); 4) leggi che contengono l’ordine di esecuzione delle convenzioni internazionali (l.n. 848/1955 con la quale è stata ratificata la CEDU); 5) leggi emanate in modo unilaterale dallo stato con normale procedimento legislativo concernenti materie di diritto ecclesiastico (l.n. 1159/1929 norme sui culti ammessi); **6) atti aventi forza di legge o di natura regolamentare

  1. norme regionali
  2. norme dell’ordinamento canonico e altri ordinamenti confessionali. Cap II: La libertà religiosa La lotta per la libertà religiosa** La nostra convinzione di dover rispettare la libertà di coscienza e di religione di tutti è il risultato di lotte e di evoluzioni culturali e sociali. Questa lunga lotta per la tolleranza e per la libertà religiosa, ha fatto si che oggi queste due concezioni siano considerate come un valore universale. La libertà di coscienza è alla base di qualsiasi altra libertà religiosa e di tutte le altre libertà civili e politiche. Lo stato moderno non conosce più il concetto di tolleranza ma solo quello di libertà.

1. L’evoluzione della dottrina cattolica Dapprima si rileva un conflitto tra la chiesa cattolica e le libertà moderne, soprattutto la libertà di coscienza, poiché considerate false libertà, sia perché ritenute contrarie alla vocazione propria dell’uomo di ricercare e di aderire alla verità oggettiva rivelata da Dio, sia perché avrebbero indotto all’indifferenza religiosa e al naturalismo ateo. In epoca contemporanea la Chiesa ha riservato una riflessione approfondita al problema della libertà di coscienza e della libertà religiosa facendo numerosi passi avanti nella sua dottrina per quanto riguarda contenuti e condizioni. 2. Il movimento per la libertà religiosa in Italia L’Italia deve ad alcuni ecclesiastici cattolici, vescovi e religiosi, un primo impulso alle idee di tolleranza religiosa, inoltre diverse costituzioni del 700 iniziavano a professare alcune libertà di religione, fino ad arrivare nel ducato di Savoia , poi nel regno di Sardegna vedono la luce provvedimenti sempre più liberali fra cui la legge della consulta Piemontese del 1800 nella quale si proclama che l’esercizio dei diritti civili è fondato su principi di libertà e di

male con la propria facoltà di critica interiore —> libertà che non riguarda esclusivamente la pratica religiosa.

6. La libertà religiosa è una conseguenza della libertà di coscienza e consiste nella libertà di credere ad una religione —> una concezione religiosa della vita e di riconoscere la divinità e la dipendenza da essa, manifestare con la parola, con lo scritto o con altri mezzi la propria fede religiosa; naturalmente si intende anche la libertà di non credere (ateismo). Nella costituzione italiana si ha l’enunciazione della libertà religiosa nell’ art 19: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in pubblico o in privato, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Alcune precisazione sulla norma:

- la garanzia riguarda TUTTI, cittadini, stranieri, apolidi;

- garanzia posta a tutela della libertà di aderire/non aderire ad una fede o

confessione religiosa e di mutare confessione religiosa;

- la professione della fede è libera sia in forma individuale che associata;

- libertà di fare propaganda in tutte le forme non proibite dalla legge;

- garantita la libertà di praticare il culto (cerimonie religiose in forma pubblica

o privata); altre libertà collegate a quella religiosa:

- piena libertà personale (art 13)

- libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione (art 15)

- libertà di movimento (art 16)

- libertà di riunione (art 17)

- libertà di associazione (art 18)

- libertà di manifestazione del pensiero (art 21.1)

- libertà di stampa (art 21.2)

I diritti di libertà non possono sfuggire ad alcuni limiti per l’ordinato svolgimento della vita sociale racchiusi nella formula riti contrari al buon costume —> comportamenti e fatti riguardanti il comune senso del pudore sessuale; importante sottolineare che l’intervento dello stato può intervenire solo una volta superato tale limite e non preventivamente.

  1. Manifestazione della liberta religiosa Sulla base della libertà di religione ogni persona può determinarsi a tenere determinare comportamenti rispondenti alle proprie convinzioni interiori che non rilevano per l’ordinamento giuridico se rimangono nella sfera strettamente privata —> questi comportamenti divengono socialmente rilevanti nel momento in cui superano la sfera privata ed entrano in relazione con la collettività.

Altri comportamenti collegati a decisioni assunte nella propria coscienza e intesi come manifestazioni più o meno dirette della libertà religiosa:

- la libertà matrimoniale—> libertà propria di ogni persona di scegliere la

forma con cui celebrare il proprio matrimonio in corrispondenza delle proprie convinzioni —> i matrimoni celebrati con rito religioso assumono anche effetti civili;

- l’insegnamento religioso nella scuola —> libertà se avvalersi o non

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

- fruizione di servizi di assistenza religiosa nelle istituzioni pubbliche;

- disponibilità dei luoghi di culto;

- obiezione di coscienza all’aborto —> diritto che riguarda il personale

sanitario di non prendere parte alle procedure per interruzione della gravidanza quando decide di sollevare l’obiezione di coscienza;

- obiezione di coscienza alla vivisezione;

- assegnazione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul

reddito delle persone fisiche e l’effettuazione di erogazioni liberali in denaro in favore di confessioni religiose. Altre libertà alle quali può essere data rilevanza di appartenenza ad una confessione:

- utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa;

- giuramento in sede giudiziaria —> il giuramento è identificato in alcune

confessioni come sacro e religioso; la corte cost. con sent. n. 117/1979 ha ritenuto che la libertà di coscienza non sia rispettata anche qualora sia imposto al soggetto il compimento di atti con significato religioso;

- prescrizioni in materia alimentare;

- riposo settimanale.

8. La protezione della libertà religiosa nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali La Convenzione di Roma del 1950 è stata ratificata da tutti i stati membri dell’unione ed è il documento fondamentale che sancisce il rispetto dei diritti e delle libertà della persona negli stati membri dell’UE. La convenzione europea fa riferimento alla libertà religiosa nell’ art 9 e nell’ art 2 del primo protocollo addizionale. **Elementi significativi presenti nella giurisprudenza della corte di Strasburgo:

  1. la libertà di pensiero e di coscienza e di religione,** rappresentano la base di una società democratica, e uno degli elementi essenziali dell’identità dei credenti, ma è da considerarsi anche un bene prezioso per atei, agnostici, scettici e indifferenti; 2. riconoscimento della libertà di pensiero —> proibizione dell’indottrinamento nel senso di un insegnamento ideologico impartito ai
  1. garantito il diritto al matrimonio e alla famiglia senza limitazioni di culto e il complimento di riti;
  2. garantito il diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione per i figli;
  3. assicurata la tutela ai diritti delle minoranze per praticare la propria religione;
  4. prevista l’assenza di ogni forma di costrizione per avere conservare e adottare una religione o una convinzione;
  5. le restrizioni nell’effettivo esercizio di tali diritti possono essere poste solo dalla legge. 10. la libertà religiosa e i regimi dei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose Pace di Augusta del 1555 —> con la costituzione degli stati nazionali portò all’affermazione del principio secondo cui ogni sovrano avrebbe potuto decidere sulla fede dei propri sudditi —> da un lato si arrivò all’omogeneità culturale, ma dall’altro sorsero delle intolleranze —> un regime di tolleranza prese vita consentendo ai sudditi di emigrare verso quegli stati dove si professava la loro religione. Due regimi sono storicamente significativi: A) Il Giurisdizionalismo: attitudine politica dello stato assoluto fondata su una corrente di pensiero politica-filosofica mirata ad ingerirsi nell’ordinamento interno della chiesa al fine di controllarla e sottometterla —> fece registrare un’ampia diversificazione tra gli stati per l’esercizio dei diritti vantati dallo stato sia come protettore della chiesa dominante sia delle difese delle prerogative del sovrano nei confronti della chiesa. B) Il Separatismo —> due modelli: b1) separatismo francese: conseguenza della filosofia illuministica e della rivoluzione del 1789 sulla base della libertà e dell’uguaglianza affermatesi e sulla reazione all’ancien regime e al potere della chiesa; questo regime presenta la centralità dell’individuo e per essa la libertà di pensiero,di coscienza, di stampa, di religione e di culto. Nell’epoca moderna la separazione fra lo stato e le confessioni religiose è stata sancita in Francia con la legge del 1905 tuttora vigente —> lo stato si proclama neutrale nei confronti del fenomeno confessionale e religioso; b2) separatismo americano: si sviluppa in america del nord, negli anni di lotta per garantire una libertà per tutti e per tutte le numerosissime confessioni religiose che erano passate da vecchio al nuovo mondo —> all’inizio si operò negli stati con una separazione fra i due poteri fino al 1791 quando il primo congresso sancì che non avrebbe emanato nessuna legge che si fosse riferita allo stabilimento della religione o avesse proibito il libero esercizio di essa —> garanzia della più ampia libertà religiosa a base della relazione con le chiese.

11. giurisdizionalismo e separatismo in Italia a) in molti ambienti culturali e politici fu evidente l’influenza delle idee che avevano trionfato in Francia —> Cavour “libera chiesa in libero stato” b) nel regno di Sardegna e poi nel regno d’Italia —> regime giurisdizionalismo separatista: riconoscimento di una religione di stato e l’esercizio dei diritti sovrani di controllo sulla chiesa c) si può affermare che nella storia italiana né giurisdizionalismo né separatismo furono in grado di assicurare la libertà religiosa. Cap III: la libertà delle confessioni religiose La libertà delle confessioni religiose può essere disciplinato in due norme costituzionali:

- art 8.1 —> eguaglianza delle confessioni difronte alla legge;

- art 20 —> divieto di discriminazione nei confronti delle istituzioni o

associazioni di tutte le confessioni religiose. che cosa è una confessione religiosa: Non è stata data una definizione legislativa ma si potrebbero intendere tutte le comunità sociali stabili e non dotate di organizzazione strutturata, con normazioni proprie rigide o attenuate, con una concezione propria e originale del mondo basata sull’esistenza di un’essere trascendente o superiore che è in rapporto con gli uomini (tentativo di definizione ricco di elementi della tradizione europea ma non esaustivo in quanto non tiene conto di quella orientale). Elementi presenti in tutte le religioni sono la concezione di vita e i comportamenti che da essa conseguono. Differenza tra:

- confessione religiosa: ha la sua concezione del mondo che riguarda i

rapporti con Dio e i rapporti fra le persone, ha la capacità di dettare norme che regolano la vita sociale del gruppo e i rapporti del gruppo con altre comunità:

- associazione religiosa: non ha una concezione sua propria del mondo,

essa è un organismo nato da una comunità più vasta da cui prende ispirazione circa i principi da accettare e i comportamenti da tenere per realizzare quella concezione del mondo —> riconosciuto il diritto di richiedere il riconoscimento giuridico come enti morali o senza qualificarsi come enti esponenziali di una confessione religiosa.

2. l’eguale libertà: Art 8 Cost. —> tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge —> concetto di eguale libertà : l’esercizio della confessione

- destinatari della norma: legislatore nazionale, enti locali, giudici e

pubbliche amministrazioni. Cap. IV: il regime giuridico del rapporto fra lo stato e le confessioni religiose

1. La discussione dell’assemblea costituente sull’art 7 Cost. On. Dossetti —> proponeva:

- riconoscimento dell’ordinamento della Chiesa da parte dello stato;

- riconoscimento della religione cattolica come religione di stato;

- i patti Lateranensi come come base del diritto nelle relazioni tra la stato e

la chiesa. L’ordinamento giuridico canonico è un ordinamento a sé stante e il suo fondamento non deriva dal riconoscimento di un altro ordinamento. On. Togliatti —> capo del partito comunista rilevava un’esigenza di principio relativa all’indipendenza dello stato dalla chiesa e quindi completa libertà di culto e di coscienza —> sosteneva che si dovesse lavorare per una formula che riconosceva la piena indipendenza reciproca dello stato e della chiesa. On. Mastrojanni —> partito comunista, contraddiceva Dossetti affermando che la chiesa anche se non venisse riconosciuta dallo stato esisterebbe comunque poiché è un ordinamento giuridico originario —> la sua preoccupazione deriva dal fatto che avendo messo sullo stesso piano tutti gli stati, la chiesa, riconosciuta o meno, esercita lo stesso i suoi diritti in base all’originalità del suo ordinamento e può imporli a tutti coloro che aderiscono. On. Cevolotto —> area laica, oppositore tenace delle idee di Dossetti, non accettava il riconoscimento dell’originalità dell’ordinamento giuridico internazionale e di quello degli altri stati, dato che tale riconoscimento era dato per arrivare all’originarieta dell’ordinamento giuridico della chiesa, non come città del vaticano ma proprio come chiesa. On. Marchesi —> riteneva che nessuno poteva negare la personalità giuridica internazionale della santa sede, chiedeva che la costituzione non si ritenesse impegnata dalle norme concordatarie —> l’inserimento dei patti lateranensi nella costituzione, voluto fortemente dalla democrazia cristiana, sollevò un ampia opposizione fortemente motivata:

- impossibilità di immettere per trasparenza nella costituzione le norme dei

patti

- l’inserimento dell’art 1 del trattato nella costituzione avrebbe dato

prevalenza alla religione cattolica in contrasto con i principi di libertà e di laicità

- contrasto insanabile di alcune norme dei patti con quelle della costituzione

- cristallizzazione della posizione giuridico-politica dei rapporti tra stato e

chiesa. La svolta dei lavori si ebbe nel 1946 —> Togliatti propose tre artt riguardanti l’indipendenza e la sovranità dello stato nei confronti di qualsiasi organizzazione ecclesiastica o religiosa; il riconoscimento della sovranità della chiesa e dei loro rapporti in termini concordatari. Dossetti in accordo con Togliatti affermò che non si potesse non introdurre nella costituzione un riconoscimento ai patti lateranensi —> si instaurò un compromesso politico che portò alla formulazione dell’attuale art 7:

- art 7 comma 1 —> rapporto stato-chiesa: obiettivo di riconoscere

l’originarieta dell’ordinamento giuridico della chiesa affermandone indipendenza e sovranità

- art 7 comma 2 —> richiamo esplicito ai patti lateranensi: secondo Dossetti

la norma doveva essere intesa come una norma strumentale e di produzione giuridica.

2. l’interpretazione della norma costituzionale Comma 1: lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

- la chiesa si trova in una posizione di indipendenza quando opera nel

proprio ordine —> per giurisdizione ecclesiastica si intende l’insieme dei poteri di governo che per istituzione divina competono alla chiesa nei confronti dei fedeli battezzati. elementi fondamentali che hanno permesso l’interpretazione della norma: 1) definizione dell’ordine di esecuzione dello stato e della chiesa —> ordine significa l’insieme dei poteri di governo, riconosciuti alla chiesa cattolica per volere divino nei confronti dei fedeli battezzati, quale funzione essenziale dell’ordinamento della chiesa. 2) problema della competenza delle competenze —> nessuno stato ha mai riconosciuto alla chiesa il potere di tracciare quella linea divisoria e che ogni concessione fatta alla chiesa con il regime concordatario non comporta quel potere. 3) se sia inevitabile il principio dell’accordo o se sia percorribile la via separatista —> art 13.2 l.n. 121/1985 Accordo di Villa Madama: non si esprime nessun intendimento separatista ma si assegna ad un testo concordato il compito di organizzare la collaborazione fra lo stato e la chiesa.

4. Le intese Art 8.3 Cost —> i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo stato sono regolati per legge sulla base delle intese con le relative rappresentanze —> la legge è lo strumento indicato dalla costituzione per regolare il rapporto tra lo stato e la confessione religiosa, e i suoi contenuti sono concordati bilateralmente. a) che cosa sono le intese? la parola è divenuta un termine tecnico per indicare uno strumento di regolamentazione delle situazioni giuridiche. Ha la funzione di costituire un presupposto o una condizione di legittimità costituzionale —> il legislatore non potrebbe avviare nessun procedimento legislativo in materia di rapporti con una confessione diversa dalla cattolica in assenza di un preventivo accordo. La natura giuridica —> una convenzione di diritto pubblico interno, accordo fra lo stato (ordinamento giuridico primario e sovrano) e una confessione religiosa (ordinamento giuridico originario ma non sovrano). b) rapporto fra legge e intesa —> la legge di cui all’art 8.3 non può essere emanata se non in forza di un’intesa raggiunta fra lo stato e la confessione; la legge di approvazione di un’intesa è a tutti gli effetti una legge dello stato (ordinaria) ma che nella gerarchia delle fonti vanta una particolare resistenza in quanto condizionata dall’intesa (presupposto costituzionalmente previsto). c) chi negozia e chi stipula le intese —> le parti sono: da un lato il governo o il ministro competente per materia se l’intesa riguarda una specifica materia (con successiva verifica delle clausole e valutazione di opportunità che spetta al parlamento); dall’altro lato ci sono le confessioni religiose che presentano una struttura istituzionale e un’organizzazione interna. 5. i contenuti delle intese Una generale e significativa analogia esiste tra i contenuti delle diverse intese, e si devono tenere presenti alcuni punti:

- le trattative tra lo stato e le confessioni religiose sono state condotte

nell’intento di dare piena attuazione al principio di libertà religiosa (art 19);

- i negoziati sono stati dati nell’intento di dare piena attuazione al principio di

eguale libertà (art 8.1) e al principio sul divieto di discriminazione nei confronti di tutte le istituzioni di tutte le confessioni religiose (art 20). Le materie regolate dalle intese sono molteplici e tutte basate sul rispetto di questi due principi: a) autonomia e indipendenza dell’ordinamento confessionale; b) attuazione del principio di bilateralità; c) ministri di culto —> qualifica riservata a soggetti che nelle confessioni svolgono funzioni istituzionali;

d) assistenza spirituale; e) celebrazione del matrimonio —> riconoscimento effetti civili del matrimonio celebrato secondo le modalità della confessione religiosa; f) libertà di istituzione di scuole; g) cultura religiosa nella scuola statale; h) libertà di professione, di organizzazione e di attività; i) libertà per le affissioni, per la distribuzione di pubblicazioni a carattere religioso e per la raccolta di collette; j) regime degli edifici di culto; k) tutela dei beni culturali; l) servizio militare; m) riconoscimento dei tutoli accademici relativi a materie teologiche o bibliche rilasciati dagli istituti di livello universitario propri delle confessioni religiose.

6. il regime giuridico delle confessioni senza intese i testi normativi base rimangono la l.n. 1159/1929 e il R.D. 28 febbraio 1930 con le norme di attuazione —> testi emanati dopo la conclusione dei patti lateranensi destinati a rinchiudere in una rigida disciplina giuridica gli altri culti ammessi nello stato. **Cap. V: L’Italia e la Santa Sede

  1. La stipulazione del trattato del Laterano a)** evento militare del 20 settembre 1870 —> Roma conquistata dall’esercito italiano, lo stato pontificio viene considerato debellato fino a Castel S. Angelo entro le mura vaticane fatte erigere da Papa Leone IV (questa parte della città non fu conquistata per lasciare allo stato pontificio una parte di territorio dove poter continuare a esercitare i suoi poteri) —> successive leggi sancirono che Roma e le province romane facevano parte del Regno e che il sommo pontefice conservava la sua inviolabilità e prerogative sovrane. b) legge delle guarentigie 13 maggio 1871 n. 214 —> esigenza di regolare la condizione giuridica del Papa e le relazioni tra lo stato italiano e la santa sede. Oggetto principale di questa legge era garantire l’indipendenza del papato. il consiglio di stato aveva affermato che dovesse essere considerata legge fondamentale dello stato. Essa afferma la sovranità dello stato su tutti i territorio del debellato stato pontificio, inclusa tutta la città di Roma e stabilendo una sorta di ius singulare. c) Patti Lateranensi del 1929 —> per la sistemazione dei rapporti tra lo stato italiano e la santa sede, sono composti da:

Il codice canonico sancisce una potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale propria del pontefice. La sovranità della santa sede, qualificata come religiosa, universale, umanitaria, è considerata un attributo inerente alla sua natura. La sovranità spirituale è riconosciuta anche in conformità alle esigenze della sua missione nel mondo, vale a dire la diffusione del vangelo e la sua attività pastorale. In passato la dottrina canonica relativa alla chiesa sosteneva che in forza del diritto divino la santa sede dovesse occupare una posizione preminente e superiore a quella degli altri membri della comunità internazionale —> in epoca contemporanea la regolamentazione giuridica internazionale è ispirata dal principio fondamentale dell’uguaglianza sovrana e della parità di tutti i membri della comunità internazionale.

4. Lo stato della città del Vaticano: uno stato atipico Art. 3.1 e 4 del Trattato —> è stata riconosciuta alla santa sede la piena proprietà, l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul vaticano. Il territorio comprende: la Basilica di San Pietro, la piazza, il palazzo apostolico residenza del Papa, altri palazzi ed edifici circostanti nonché i giardini —> il territorio è sottratto da ogni ingerenza dello stato italiano. La struttura dello stato vaticano è di difficile collocazione nei schemi giuridici perché presenta alcune anomalie:

- è un enclave all’interno della città di Roma;

- sul territorio vaticano è riconosciuta piena proprietà e piena giurisdizione

alla santa sede; Giovanni Paolo II ha parlato in un documento espressamente di Stato atipico: a) la santa sede ha una natura specifica, lo stato vaticano è intimamente legato alla santa sede; b) lo stato vaticano è sovrano ma non possiede tutte le caratteristiche di una società politica; c) lo stato vaticano è atipico poiché non esiste a convenienza della garanzia dell’esercizio della libertà della santa sede; d) lo stato vaticano non possiede una società per il cui servizio sia stato costituito; e) le persone che coadiuvano la santa sede o che cooperano al governo dello stato vaticano non sono suoi cittadini; f) la santa sede non sviluppa un’attività economica propria di uno stato; g) la base primaria per il sostentamento della santa sede oltre che ai cespiti costituiti dai fondi di quanto rimane come indennizzo del governo italiano nel 29, è rappresentato dalle offerte spontanee dei cattolici di tutto il mondo.

Il sommo pontefice, sovrano dello stato vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario —> si potrebbe definire una monarchia assoluta in quanto tutti i poteri si concentrano nelle mani di un unico organo; ma potrebbe trattarsi in secondo luogo di una monarchia elettiva, in quanto il sommo pontefice è stato sempre eletto. Il governo dello stato vaticano si organizza: A) alla pontificia commissione cardinalizia per lo stato della città del Vaticano —> potere legislativo con mandato quinquennale per l’emanazione di leggi e regolamenti; presieduta da un cardinale e composta da altri cardinali; il presidente della commissione esercita il potere esecutivo in collaborazione con la commissione; B) il consigliere generale e i consiglieri di stato —> organo consultivo e prestano assistenza nell’elaborazione delle leggi e in altre materie; C) il Governatorato —> corpo amministrativo cui fa capo il corpo di vigilanza dello stato; D) organi di potere giudiziario dello stato: giudice unico, il tribunale, la corte d’appello, la corte di cassazione che esercitano le competenze in nome del pontefice; E) il segretario generale —> coadiuva il presidente della commissione e sovrintende all’applicazione delle leggi; F) l’ufficio del lavoro della santa sede —> competente per le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello stato e l’amministrazione.

5. le garanzie dell’Italia alla santa sede: 5.1 garanzie politiche e giuridiche generali: a) la religione dello stato —> l’Italia nell’art 1 del trattato riconosce e riafferma il principio consacrato dall’art 1 dello statuto Albertino del 1848, ovvero che la religione cattolica, apostolica e romana è la religione di stato; tale clausola rendeva più forte la posizione della chiesa cattolica in Italia e implicava dei doveri dello stato cattolico nei confronti della religione:

- la professione sociale e non soltanto privata della religione del popolo

- l’ispirazione cristiana della legislazione —> nel codice penale del 1930

erano previsti dei delitti contro la religione dello stato (vilipendio alla religione dello stato; le offese alla religione dello stato mediante vilipendio di persone; turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico…)

- le difesa del patrimonio morale e religioso del popolo.

b) la sovranità e la giurisdizione sulla città del vaticano —> alcune norme particolari riguardano il regime giuridico che interessa la piazza San Pietro che è a tutti gli effetti territorio vaticano:

- di proprietà della santa sede che godono di immunità diplomatiche

- gli edifici annessi alla basilica dei santi dei XII apostoli

- gli immobili dell’università gregoriana …

b) l’assetto urbanistico e i servizi —> lo stato italiano si è impegnato a non permettere costruzioni nel territorio intorno alla città del vaticano, e qualsiasi mutamento edilizio o stradale che possa interessare la città del vaticano si farà di comune accordo. c) l’esenzione da dazi e diritti doganali —> sulle merci provenienti dall’estero e dirette alla città del vaticano o ad altri istituti o uffici riferiti alla santa sede situati fuori dal vaticano. 5.3 Garanzie personali a) la tutela penale per la persona del pontefice —> il trattato considera sacra e inviolabile la persona del pontefice e riserva la stessa tutela penale riconosciuta al capo dello stato italiano —> non punibilità penale e impossibilita di costituire oggetto di imputazione per qualsiasi illecito penale. b) le garanzie e le esenzioni per i cardinali e altri dignitari ecclesiastici:

- i cardinali sono considerati cittadini vaticani

- i cardinali godono di onori e precedenze nelle cerimonie e funzioni

pubbliche

- esenzione dal servizio militare

- garantita assenza di ogni impedimento, investigazione o molestia da parte

delle autorità italiane nei confronti dei cardinali. c) le garanzie per la celebrazione dei conclavi e dei concili —> in caso di sede vacante il collegio dei cardinali è l’organo competente per l’elezione del nuovo sommo pontefice, il collegio dei cardinali si riunisce in riunione solenne e plenaria chiamata conclave. d) il trattamento fiscale dei dipendenti della santa sede —> le loro retribuzioni sono prive di ogni imposta sia verso lo stato italiano sia verso altri enti.

6. gli impegni assunti della santa sede a) l’estraneità alle competizioni temporali L’art 24 del trattato ha rilevanza nei confronti dell’Italia e degli stati terzi diretta a rappresentare una conferma sulla qualifica originaria e permanente della Santa Sede. La norma va intesa nel senso che la santa sede intende rimanere estranea alle controversie di carattere politico e/o militare ed alle istanze internazionali ad esse collegate —> affermazione di imparzialità, conseguenza della sua natura religiosa, universale, e umanitaria della sua sovranità.

b) l’attività di mediazione e di arbitrato: art 24 —> la santa sede è disposta ad adoperarsi per comporre le competizioni temporali nel caso in cui le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace. Le forme per favorire il negoziato:

- la forma dei buoni uffici —> la parte terza cerca di indurre le parti a

negoziare rimanendo estranea al negoziato

- la forma della mediazione —> vengono suggeriti punti di incontro (non

vincolanti) e possibili soluzioni della controversia

- la forma dell’arbitrato —> il regolamento di liti fra stati avviene per opera

da essi stessi scelti (decisione vincolante per gli stati ricorrenti). c) la neutralità della città del Vaticano: secondo l’art 24 la città del Vaticano è considerata territorio neutrale e inviolabile —> impegno assunto dalla santa sede ad escludere l’utilizzazione del territorio dello stato vaticano da parte di altri stati e i suoi coinvolgimenti in caso di vicende belliche. d) fruibilità delle opere d’arte e dei musei: la santa sede si è impegnata a rendere visibili i tesori d’arte e di scienza ai visitatori e agli studiosi.

7. Norme di collegamento: a) la delegazione di giurisdizione penale —> art 22 del trattato 4 situazioni: 1) delitti commessi nella città del Vaticano —> la santa sede può richiedere l’intervento dello stato italiano ma può anche non chiederlo; 2) delitto commesso nella città del Vaticano ma l’autore si è rifugiato in Italia —> si afferma applicabile la legge italiana senza delegazione della santa sede; 3) persone imputate di atti penalmente rilevanti commessi in territorio italiano e rifugiate nella città del Vaticano —> alla condizione che gli atti siano penalmente rilevanti in entrambi gli stati si prevede una forma di estradizione semplificata a favore dello stato italiano; 4) la consegna alle autorità italiane è prevista per coloro che fossero imputati per delitti commessi in territorio italiano e rifugiate in un immobile che gode delle prerogative delle immunità —> o le autorità Vaticane invitano quelle italiane ad entrare negli immobili o consegnano spontaneamente il soggetto. b) l’esecutorietà delle sentenze e provvedimenti ecclesiastici: art 23 del trattato 2 ipotesi diverse tra loro: