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DIRITTO ECCLESIASTICO
CAPITOLO 2
La libertà religiosa
Lotta per la libertà religiosa
In Europa per molti secoli, trasformazione dell’intolleranza ecclesiastica (assoluta egemonia di una religione sull’altra) in intolleranza civile nasce un sistema in cui ogni forma di dissidenza religiosa era considerata come un vero REATO, con tutte le implicazioni che hanno segnato la storia dell’Europa cristiana: guerre di religione, il rogo, la pena capitale (fenomeno non imputabile alla sola chiesa cattolica, poiché ha interessato anche quella protestante e ortodossa). Anche laddove le carte internazionali affermavano la libertà religiosa per i popoli e le minoranza, tali affermazioni rispondevano ad interessi politici delle potenze europee e di conseguenza l’efficacia pratica di tali proclamazioni è stata assai debole il problema della libertà di confessione era dunque per la gran parte un problema politico. In ogni caso possiamo dire che l’idea e la pratica della libertà religiosa odierne erano assenti nei secoli passati: essa si è affermata grazie ad un lungo percorso storico che parte dalla comparsa del cristianesimo nel mondo romano (che portò innovazioni sociali e politiche) e si svolge nei seguenti termini →diarchia Stato-Chiesa, Cesaropapismo fino all’età di Carlo Magno, lotte tra papato e impero che videro aumentare l’influenza della Chiesa, l’Umanesimo, Rinascimento, Riforma protestante e Controriforma cattolica, nascita dell’Europa delle nazioni che segna la fine dell’unità religiosa e dà impulso alla nascita di alcune concezioni di tolleranza religiosa (Olanda, Inghilterra, Germania e Stati scandinavi). L’intolleranza si è manifestata in modi diversi ed è stata posta in essere da diversi fronti esempio: la teologia protestante, ha avuto grande difficoltà ad accettare la libertà religiosa, anche se l’idea di libertà di coscienza era uno dei principi cardine dell’elaborazione dottrinale della Riforma del XVI secolo che assunse forme diverse, le più significative delle quali furono il movimento luterano che nacque in Germania ad opera di Martin Lutero e quello calvinista nato a Ginevra da Giovanni Calvino: i riformatori tennero spesso condotte ispirate alla repressione e all’intolleranza. Anche la teologia cattolica ebbe difficoltà ad accettare sia la libertà di coscienza che quella religiosa: a tale difficoltà portava l’esistenza del DEPOSITUM FIDEI, quel nucleo di verità insegnate dalla Chiesa cattolica come rivelate e immutabili, che richiede un’adesione totale l’accettazione della libertà di religione grazie alla dottrina del Concilio Vaticano II, che ha sancito la libertà personale dinanzi alla verità rivelata. I fenomeni di intolleranza hanno ovviamente condizionato le relazioni tra lo Stato e le Chiese. Gli avvenimenti del passato secondo la coscienza di oggi sono da riprovare, ma allo stesso tempo bisogna riconoscere che la nostra convinzione di RISPETTARE LA LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONI DI TUTTI SIA IL RISULTATO DI QUESTI AVVENIMENTI, cioè DELLE LOTTE E DELLE EVELUZIONI CULTURALI E SOCIALI che hanno attraversato la storia e che hanno avuto momenti determinanti come l’Umanesimo e il Rinascimento, la Riforma e il razionalismo, il liberalismo, la dottrina sociale cattolica, il marxismo, la democrazia moderna ed il pluralismo, la secolarizzazione della vita civile ed il Concilio Vaticano II. Va detto poi che tra i vari diritti dell’uomo e del cittadino che le Dichiarazione del XVII e XVIII sec proclamarono come “intangibili e imprescrittibili, perché connaturati ed innati nell’individuo” il diritto della libertà religiosa fu il primo ad essere enunciato e fu la libertà di coscienza poi a far sentire necessario il riconoscimento delle altre forme di libertà. La rivendicazione del pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà religiosa è elemento importantissimo nelle relazioni internazionali: per quanto concerne il popolo dell’Europa si tratta di un elemento unificante nella lotta per le libertà della persona umana senza distinzione in ragione del credo religioso a partire dalla fine della Seconda Guerra mondiale fino al 1989 (fine dell’URSS)
in opposizione ai regimi dittatoriali che avevano negati la libertà religiosa e avevano portato avanti dure persecuzioni nei confronti delle istituzioni religiose nel tentativo, vano, di assicurare omogeneità ideologica nella società e di eliminare ogni forma di dissenso. Si avverte a partire da questi momenti la NECCESSITA’ DI APPRESTARE GARANZIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE ALLE LIBERTA’ PERSONALI, PRIMA TRA TUTTE QUELLA DI COSCIENZA, CHE PORTA CON SE LA LIBERTA’ DI OPINIONE, DI PENSIERO. Dunque la libertà di coscienza è alla base della libertà religiosa e di tutte le altre libertà civili e politiche che nell’epoca contemporanea sono garantite dalle carte costituzionali di tutti gli Stati. Lo Stato moderno conosce la libertà, non più la sola tolleranza: per dirla con Ruffini “ la tolleranza suona concessione graziosa dello Stato al cittadino, la libertà invece suona diritto del cittadino verso lo Stato”. La libertà religiosa si praticò nell’America del Nord a partire dalla fine del XVII sec gli Stati Uniti nacquero dall’esigenza di libertà di pensiero e di religione di coloro che abbandonavano il continente europeo roso dalla guerre di religione. Lo stesso NON avvenne in CANADA, a lungo conteso tra Inghilterra e Francia. L’America Latina conobbe la colonizzazione spagnola e portoghese, che unì ad interessi politico- economici anche una forma di evangelizzazione cattolica generale che dal punto di vista confessionale rese omogenee le popolazioni indigene. Gli altri continenti Africa e Asia. Risulta ancora difficile instaurare e consolidare un regime giuridico di rispetto effettivo delle libertà individuali e collettive, pur in presenza di formali proclamazioni e di impegni internazionali. Tale problema è strettamente collegato, in alcuni paesi, alle condizioni economico sociali che comportano sottosviluppo e permanenti scontri tra etnie e misure di discriminazione delle minoranze. Negli stati arabi la questione si pone in modo diverso a seconda che si tratti di stati tendenzialmente fondamentalisti o rigidamente ortodossi (dove la libertà non esiste proprio) o di Stati in cui da secoli esistono comunità cristiane ed ebraiche alle quali in passato sono state assicurate condizioni di sopravvivenza (non di sviluppo). In questi anni la situazione è mutata, in negativo. L’EUROPA HA UN PATRIMONIO IDEALE CHE LE PUA’ CONSENTIRE DI DENUNCIARE LE INGIUSTIZIE E RIVENDICARE LE LIBERTA’.
Evoluzione della dottrina cattolica
Nella storia situazione conflittuale tra la Chiesa cattolica e le libertà moderne: conflitto
nato nell’ambito delle rivoluzioni e delle rivendicazioni liberali, delle emancipazioni e
contestazioni ispirate dalle filosofie illuministiche e dal razionalismo. All’affermazione
delle libertà si accompagnò infatti un insieme di misure politiche restrittive e persecutorie
nei confronti della Chiesa, un fenomeno culminato in Italia nella debellatio dello Stato
Pontificio. Per tutta risposta, la Chiesa si scagliò contro le libertà moderne per tutti il
secolo XIX durante i pontificati di Pio VI e fino a quello di Pio IX la condanna si fondava
sulla concezione di tali libertà come “false” (soprattutto quella di coscienza). Perché
false? 1. Perché ritenute contrarie alla vocazione propria dell’uomo di ricercare e di
aderire alla verità oggettiva rivelata da Dio; 2. Perché secondo la Chiesa avrebbero
indotta all’indifferenza religiosa.
È con l’età contemporanea che la Chiesa comincia a svolgere una riflessione sul problema
della libertà di coscienza e della libertà di religione, che ha portato ad una evoluzione
nella dottrina per quanto ne concerne contenuti e condizioni: in particolare a partire
riammissioni nel corso dei secoli, infine tollerate con il godimento di alcuni diritti civili ma
non politici; con un regime di tolleranza si accompagnava un limitato riconoscimento di
autonomia per l’amministrazione interna secondo leggi e riti ebraici); i VALDESI
(formavano comunità già prima della Riforma protestante, furono tollerate nel Regno di
Sardegna con uno statuto giuridico giunto dopo lunghe e contrastate vicende di
persecuzione); le COMUNITA’ PROTESTANTI (alla fine del XVII composte soprattutto da
stranieri, come studenti tedeschi a Padova, e da mercanti della Repubblica di Venezia,
che col tempo assicurò a loro una pacifica convivenza); GRECI e ORIENTALI (soprattutto a
Venezia e nel Regno delle Due Sicilie. Nella prima, il rito degli Armeni era tollerato);
MUSULMANI O SARACENI.
La concezione della libertà religiosa, prevedeva allora in sostanza una religione
ufficiale (cattolica in Italia) fornita di tutti i privilegi + tolleranza più o meno
profonda per i culti ritenuti “onesti e pacifici”.
La lotta per la libertà religiosa negli Stati europei. Brevi cenni
L’Europa, dopo che nel 500 aveva preso avvio la Riforma protestante, visse secoli di
guerre di religione.
L’Europa della nazioni, soprattutto dopo i Trattati di Westfalia (1648), con i quali si stabilì
un nuovo ordine internazionale europeo e si tentò di porre fine (senza completo successo)
alla serie di guerre e paci non rispettate, offrì un panorama assai diversificato, con
situazioni ancora conflittuali.
Il Cristianesimo cattolico e il Cristianesimo protestante giocarono un ruolo rilevante per la
definizione del sistema dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa e quindi anche per gli assetti
politici che interessarono i vari Stati e per l’affermazione della libertà di coscienza e di
religione.
Il principio cuius regio eius religio (sancito dalla Pace di Augusta nel 1555) significava che
“la religione di un Paese doveva essere quella di chi lo governava” e aveva come
obiettivo il raggiungimento della pace religiosa. Rilevanza di questo principio nel fatto che
la separazione tra gruppi confessionali diversi poteva garantire una pace sociale, nel
senso che la permanenza di gruppi confessionali diversi dalla maggioranza in uno Stato
poteva e doveva essere tollerata a condizione che essi vivessero separati e che
assicurassero lealtà verso il potere politico costituito. Inevitabile che tutto questo
portasse all’instaurazione di forme più o meno forti di controllo dello Stato sulla Chiesa
(giurisdizionalismo di Stato) tuttavia il pluralismo era ormai affermato come tendenza
alla laicizzazione, così che la religione diventava un problema individuale nel quale lo
Stato, anche se protettore della Chiesa ufficiale, avrebbe interferito via via sempre di
meno.
Esaminare la storia ci aiuta a comprendere il groviglio esistente tra politica e religione:
emblematiche le vicende che interessarono nella prima metà del ‘500 il dominio di Carlo
V. Egli si proponeva come custode della cristianità e come suo difensore tramite la guerra
agli eretici, ai protestanti e agli infedeli, fino a quando fu costretto a cedere ai principi
luterani tedeschi, con la Pace di Augusta (1555).
Importanti avvenimenti rilevanti nell’ambito della lotta per la libertà religiosa:
a) paesi tradizionalmente ed in maggioranza cattolici ITALIA negli Stati preunitari no grande conflittualità religiosa e no movimenti ideologici che lottavano per la libertà di religione. Ruffini parla di “ indole tollerante degli italiani” “proverbiale indifferenza degli italiani per le cose della fede”. Ma la situazioni non poteva dirsi uguale ovunque: se a Venezia la tolleranza era praticata, non lo era a Genova, a Napoli, in Piemonte. Tre furono le comunità più vessate: Israeliti, Valdesi e i Greci cattolici di rito orientale. Il fatto che il papato avesse sede in Italia e che vi fosse una capillare articolazione organizzativa cattolica ha rappresentato sicuro presidio contro ogni dissidenza religiosa. FRANCIA travagliata situazione religiosa: protagonisti gli Ugonotti, ossia i protestanti francesi ispirati al calvinismo. Eventi: Editto di gennaio del 1562 (primo editto di tolleranza), strage della notte di San Bartolomeo contro gli Ugonotti, Editto di Nantes del 1598 con cui si riconobbe che la religione cattolica sarebbe stata sempre dominante, ma si garantiva che i protestanti non avrebbero più subito persecuzioni. Successivamente il Re revocò l’editto, appoggiato dal clero francese, ma le vicende della Chiesa gallicana, che contestava le prerogative del papato, dettero vita a un contrasto violento tra Stato e Chiesa cattolica: nuovo periodo turbolento di lotte, fino alla Rivoluzione francese, che dette via ad una accesa intolleranza da parte dei miscredenti e dei rivoluzionari. Grande complessità delle vicende religiose in Francia (intolleranza cattolica, Illuminismo, costituzione civile del clero, la Dea Ragione, la dichiarazione del 789, la costituzione del 1795 e il separatismo caratterizzato da avversione per la religione + nazionalizzazione degli edifici di culto, che sottrasse alla Chiesa un enorme patrimonio). SPAGNA anno 711, conquista araba dell’Andalusia (Cordoba e Toledo); l’altra parte della Spagna rimase sempre cattolica. Nel secolo XIII ebbe inizio la riconquista con una crociata contro l’Islam. Il radicamento della religione cattolica in Spagna ebbe momenti significativi: costituzione dell’Inquisizione spagnola (1478) contro le eresie; conquista dell’America del Sud e sua evangelizzazione; durante la riforma protestante, i monarchi spagnoli operarono con decisione per la difesa della fede cattolica legata all’esercizio del proprio potere politico su altri popoli e altre nazioni. BELGIO le sue vicende si legano a quelle dell’Olanda, dato che l’esistenza di due stati distinti fu il riflesso della divisione tra cattolici e protestanti con una reciproca pratica di intolleranza. Vi furono due tentativi di pacificazione nel 1579, ma, una volta falliti, i cattolici dettero vita all’Unione di Arras, che li rendeva autonomi dagli olandesi, ponendoli sotto la dinastia Asburgo, più tollerante. Ma non vi fu pace religiosa: il culto praticato dai protestanti olandesi era appena tollerato. Solo con la Patente di Tolleranza di Giuseppe II nel 1781 si ebbe un cambiamento. AUSTRIA i monarchi austriaci non contrastarono, anzi talora incoraggiarono, i tentativi di riconciliazione tra cattolici e protestanti e mantennero le concessioni accordate ai sudditi non cattolici. Non mancarono però lotte e forme di oppressione e persecuzione, mentre la religione cattolica continua ad essere la sola dominante in Austria. Affermazione del Movimento episcopalistico: si proponeva di reagire alle conseguenze della controriforma che aveva prodotto l’accentramento di ogni potere ecclesiastico nel Pontefice romano; rivendicava le prerogative dei vescovi locali. L’effetto? giurisdizionalismo di Stato. L’imperatrice Maria Teresa avversò ogni principio di tolleranza nei confronti degli acattolici; Giuseppe II sancì invece il principio di tolleranza nelle diverse regioni dell’impero, per i luterani e i calvinisti. POLONIA paese potente nel ‘500, che però a partire dalla seconda metà del XVIII secolo subisce invasioni e spartizioni ad opera di Russia, Prussia e Austria. La caduta del Regno di Polonia non fu però solo determinato da ragioni politiche, ma anche dagli scontri religiosi prodotti dal fanatismo dei cattolici spinti dalla controriforma e dall’intolleranza dei protestanti e dei greco-ortodossi. I polacchi si trovarono a fare da spartiacque tra la Russia cristiana ortodossa e la Prussia protestante: divenne un baluardo del cattolicesimo pur nella sua divisione. Fu solo nel XX secolo che venne riunita e fu evidente la grande omogeneità cattolica.
protestantesimo luterano misto al calvinismo con Edoardo VI, sia quando ridiventò cattolica con il fanatismo religioso di Maria Tudor detta la Sanguinaria, sia quando infine adottò definitivamente la fede anglicana con la Regina Elisabetta I, che divenne anche capo della Chiesa. Tutti i membri delle varie confessioni religiose si trovarono ad essere perseguitati, nelle diverse fasi storiche. Puritanesimo: dottrina che più si rifaceva al calvinismo, ebbe ampia diffusione in Scozia, dove il suo massimo esponente fu Oliver Cromwell. L’idea di tolleranza penetrò in Inghilterra nel mezzo dei rivolgimenti sociali del XVII e XVIII sec: la lotta per la sua conquista è legata al filosofo Locke, che manifestò sempre uno spirito libero e aperto, pur essendo nato in una famiglia puritana. Divenne uno dei massimi esponenti dell’Illuminismo e nelle sue quattro “lettere sulla tolleranza” prospettava l’ideale di un cristianesimo “razionale” e combatteva il proselitismo violento, sosteneva che le persecuzioni erano contrarie allo spirito della primitiva dottrina cristiana e che il potere dell’autorità civile deve limitarsi agli interessi temporali dell’uomo; fece discendere l’ideale della tolleranza dalla natura stessa dello Stato e della Chiesa e affermava che i diritti appartengono all’uomo in quanto tale o in quanto cittadino e devono essere considerati inviolabili. SLOVACCHIA E REPUBBLICA CECA sono nate nel 1993, dalla divisione della Cecoslovacchia, che aveva conquistato l’indipendenza dall’impero austro-ungarico nel 1913. Radici cattoliche del popolo slovacco, sopravvissute nonostante le restrizioni in materia religiosa imposte dal regime comunista, che si manifestano ora in Slovacchia, con popolazione a maggioranza cattolica. Nel 2003 è stato stipulato un concordato con la Santa Sede. La Rep Ceca al contrario ha una popolazione in cui si registra una prevalenza di atei rispetto ai credenti, tra i quali spiccano cmq i cattolici. La Cost. proclama il dovere di laicità dello Stato. ROMANIA la popolazione professa in maggioranza la religione cristiana ortodossa, con una Costituzione che garantisce la libertà religiosa senza distinzione di culto. BULGARIA la maggioranza della popolazione è cristiana ortodossa e la cost garantisce la libertà religiosa senza discriminazioni.
Libertà religiosa nell’ordinamento dello Stato moderno
Può essere intesa come PRINCIPIO FILOSOFICO starebbe ad indicare tradizionalmente la
liberazione dello spirito dell’uomo da ogni preconcetto dogmatico.
Come PRINCIPIO TEOLOGICO starebbe ad indicare la libertà degli appartenenti ad una
confessione di conformare ad essa gli atti della propria vita.
Come PRINCIPIO GIURIDICO (quello che a noi interessa) motivo i principio ispiratore
dell’effettiva realizzazione e dell’effettivo mantenimento nella società di un ordinamento
giuridico tale che ogni individuo possa perseguire e raggiungere a sua scelta il fine della
salvezza spirituale o della verità scientifica, senza che altri possano porre ostacoli.
Ruffini: “la libertà religiosa non prende partito né per la fede né per la miscredenza….essa si pone
assolutamente in disparte, non dico al di sopra…il suo intento è [] creare e mantenere nella società una condizione di cose tale che ogni individuo possa perseguire e conseguire a sua posta quei due fini supremi (salvezza o verità scientifica) [] senza che gli altri uomini gli possano mettere in ciò il più piccolo impedimento. Emerge da tutto ciò che la libertà religiosa non è un concetto o principio filosofico, ma un concetto o un principio giuridico”.
Questa libertà di perseguire finalità religiose o meno rappresenta un valore etico-politico
da proteggere nello stato moderno: il pluralismo culturale sociale e politico afferisce allo
status libertatis della persona che comporta il potere negativo di respingere ogni
intervento indebito dello Stato, caratterizza lo status civitatis che attribuisce al singolo la
pretesa positiva di richiedere allo stato prestazioni a proprio favore, e soprattutto lo
status activae civitatis, cui fa capo la pretesa di partecipare alla formazione della volontà
dello Stato NEUTRALITA’ POSITIVA.
Da ricordare quanto diceva Ruffini a proposito dell’applicazione delle regole della liberal- democrazia per il diritto di libertà religiosa: il criterio dell’attuazione più o meno piena della l.r. in un determinato paese è da tenersi assolutamente distinto dall’indagine sul carattere separatistico o giurisdizionalistico che vi possa avere il regime delle relazioni tra Stato e Chiese.
Libertà di coscienza e libertà religiosa
Lo stato moderno democratico sancisce i diritti di libertà e intende garantirli con la forza
della sua costituzione senza poter porre una gerarchia tra di essi. Secondo una
concezione dottrinale, tutti i diritti di libertà sono diverse manifestazioni di un unico diritto
di “libertà civile” che consiste nel potere giuridico riconosciuto dalla legge alla persona di
disporre di se stessa e determinarsi secondo le proprie convinzioni; altra concezione
preferisce parlare di varie libertà giuridiche, quante sono i comportamenti consentiti e
garantiti dall’ordinamento.
Ad avviso degli autori sono da prendere per buoni due convincimenti, uno filosofico e
l’altro storico priorità della persona umana rispetto alla collettività e allo Stato: alla
persona umana devono essere riconosciuti una centralità e un primato come soggetto di
diritti che si riflettono nella super norma posta nell’art. 2 cost che sancisce il rispetto dello
Stato dei “diritti inviolabili dell’uomo”; in alcuni ordinamenti una rilevanza contingente
maggiore riconosciuta ad alcune libertà proclamate piuttosto che ad altre, derivata dal
fatto di essere state proclamate in circostanze particolari. Tutto ciò soprattutto alla libertà
di coscienza e religiosa.
Il fenomeno della generale libertà in materia religiosa è denominato con diverse
formulazioni non coincidenti: libertà religiosa, libertà di coscienza, libertà di religione,
libertà di culto ecc.
- Libertà di coscienza sfera metagiuridica. Consapevolezza o sentimento interiore che spinge ogni persona umana a dare un giudizio di valore sui propri fatti o atti esterni. In una concezione ampia è la libertà di avere e di seguire i dettami della propria coscienza, le convinzioni personali circa i criteri di valutazione del bene e del male con propria facoltà critica. È una libertà che non riguarda solo la pratica religiosa, ma va ad identificarsi con la libertà di pensiero. Di per sé non può essere un concetto giuridico.
• Libertà religiosa libertà di credere in una religione, avere una concezione religiosa della
vita e riconoscere la Divinità e la dipendenza da essa, di manifestare con la parola, lo scritto o altri mezzi la propria fede, di propagandarla e di praticarla individualmente o comunitariamente. Tale libertà va intesa come concetto giuridico, nel senso che esiste un obbligo dello Stato moderno costituzionale di predisporre le condizioni giuridiche perché ogni cittadino possa essere libero da qualsiasi interferenza o imposizione ed esercitare effettivamente tale diritto. È diritto pubblico soggettivo proprio di ogni persona, pubblico perché può essere azionato anche nei confronti dello Stato; è inoltre indisponibile e inderogabile.
Fondamenti della libertà religiosa nell’ordinamento italiano
Concezione personalistica ogni persona umana ha natura razionale e responsabile e
dunque è libera nelle sue determinazioni. Da questa natura dipende una dignità propria
dell’essere umano in quanto tale: la dignità della persona è la condizione che per le
qualità di razionalità e libertà della persona, è meritevole del massimo rispetto da parte
Ad esse ne vanno aggiunte altre due art. 30.1 Cost diritto-dovere dei genitori di istruire
ed educare i figli; art. 33.3 Cost diritto di enti e privati di fondare scuole ed istituti di
educazione (disposizioni di grande importanza perché tutte le confessioni religiose
ritengono il fattore educativo di grande interesse).
I diritti di libertà non possono esercitarsi in modo illimitato, altrimenti sarebbe a rischio
l’ordinato svolgimento della vita sociale: i limiti che si individuano sono FUNZIONALI, in
quanto strettamente richiesti dalla realizzazione dello status libertatis della persona l’art.
19 prevede il limite del rispetto del BUON COSTUME: si tratta dei comportamenti e fatti
che riguardano il comune senso del pudore in materia sessuale, nell’accezione penalistica
del termine (accezione che ricomprende gli atti attinenti alla sfera sessuale tutelando
l’onore e il pudore sessuale che è il sentimento di riserbo che suole circondare gli atti
della vita sessuale). Il concetto appare però caratterizzato da una certa indeterminatezza,
poiché è relativo, varia cioè al variare della coscienza sociale e di altri fattori. Così non è
determinabile a priori un comportamento/atto contrario al buon costume: spetterà al
giudice a valutarlo nel caso concreto.
È importante esclusione del controllo per ciò che attiene al profilo dell’ordine pubblico da
parte delle autorità dello Stato, dato il carattere non facilmente definibile della nozione
considerata (rischio di arbitrarietà enlle valutazioni) conseguenza: (pur in mancanza di
formale abrogazione) l’illegittimità dell’art. 1 della legge 1159/1929 sui culti ammessi
nella parte in cui prevede l’ammissione di culti che non avessero professato principi o
compiuto atti contrari all’ordine pubblico.
Il controllo dello Stato si esercita su comportamenti esterni, socialmente rilevanti anche
se realizzati in “forma privata” nelle forme di organizzazioni religiose ed ex post, non ex
ante, al fine di evitare forme di perseguimento di reati di opinione.
La libera manifestazione del pensiero religioso e il compimento di atti pubblici di culto
devono svolgersi in osservanza a quanto disposto dal T.U. delle leggi di Pubblica
sicurezza: obbligo del preavviso per le cerimonie fuori dei luoghi di culto e la facoltà del
questore di vietarle per ragioni di ordine pubblico o pubblica sanità (la Corte Cost ha
dichiarato l’illegittimità cost. della norma nella parte in cui implica l’obbligo di preavviso
per le cerimonie in luoghi aperti al pubblico in riferimento all’art. 17 Cost.).
La libertà religiosa non è tutelata solo dalla Cost, ma anche da strumenti
internazionali, quali la CEDU (1950), ratificata dall’Italia, che all’art. 9 tutela la
libertà di pensiero, coscienza e religione.
Mutamenti sociali
Il panorama generale confessionale in Italia appare oggi molto mutato rispetto a quello
dell’entrata in vigore della Costituzione. Vi sono alcuni fattori che hanno contribuito a tale
mutamento:
- Piena acquisizione nel costume della società italiana del PRINCIPIO DELLA LEGITTIMITA’ DEL PLURALISMO IDEOLOGICO E CULTURALE. Il pluralismo è dottrina politica che si oppone alla concezione totalitaria dello Stato e dà sostanza a quella liberal-democratica per garantire la libertà di manifestazione del pensiero, la circolazione delle idee. Questo è condizione dell’esercizio di diritti e libertà.
- PROFONDI CAMBIAMENTI NELLA CHIESA CATTOLICA, sia dal punto di vista dottrinale (grazie al Concilio Vaticano II), sia dal punto di vista dei comportamenti ecclesiastici, sia infine dal
punto di vista delle relazioni con le altre Chiese e confessioni religiose, dando spazio alla politica del dialogo interreligioso. Il concordato stipulato nel 1984 tra lo Stato e la Santa Sede, che ha modificato il Concordato del 1929, ha rappresentato un punto di svolta nei rapporti con lo Stato e l’abbandono della tendenza all’egemonia della Chiesa sulla società italiana, pur rimanendo ferma la posizione costituzionalmente protetta basata sul riconoscimento della soggettività internazionale e della peculiarità del rapporto con lo Stato italiano.
- Attuazione alla norma 8.3 Cost con ACCORDI STIPULATI TRA LO STATO E LE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE, dopo averne sancito l’autonomia. Tali confessioni hanno acquisito in modo legittimo spazi sociali e garanzie giuridiche per perseguire le loro finalità e interessi.
- Tra di esse vi è l’ISLAM, che da piccoli gruppi è passato ad una presenza assai numerosa (centinaia di migliaia di fedeli, grazie all’immigrazione) organizzati anche in luoghi di culto. Non gli si può negare la garanzia di cui all’art. 19, ma è evidente che l’Islam è in qualche modo estraneo alla cultura europea e alla sua concezione di vita individuale e sociale: non si possono infatti ignorare le rigidità delle norme coraniche circa l’adesione alla fede, il matrimonio e l’educazione dei figli, la tendenza fondamentalista e la mancanza di analoghe libertà in molti stati islamici (no reciprocità).
- Fenomeno molto consistente è quello delle c.d. NUOVE RELIGIONI o NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI o MOVIMENTI MAGICI O PROFETICI, che sono stati denominati sette. In Italia pare ve ne siano circa 400: si tratta di aggregazioni di recente genesi, ispirate alla predicazione di un capo spirituale o a dottrine di tipo iniziatico e che spesso sono impegnate a mettere in pratica con forme anche di fanatismo ideologie non rispondenti ai modelli istituzionalizzati e in contrasto con gli ordinamenti giuridici. Il problema è che non possono non essere applicate anche a tali gruppi quelle regole fondate sull’eguaglianza e sulla libertà che la dottrina giuridica ha ritenuto alla base dello Stato moderno e inderogabili: è altrettanto vero però che se esiste un allarme sociale è dovere dello Stato intervenire alcuni Stati lo hanno fatto, adottando provvedimenti ed emanando sentenze di condanna. Anche gli organismi europei internazionali si sono preoccupati del problema: il Parlamento europeo nel 1984 si è pronunciato nei confronti delle organizzazioni “ che operano al riparo della libertà di religione quando le loro pratiche ledono i diritti dell’uomo e del cittadino e pregiudicano la situazione sociale degli interessati”.
Manifestazioni della libertà religiosa
Sulla base della libertà religiosa ogni persona può tenere comportamenti rispondenti alle
proprie convinzioni interiori che non rilevano per l’ordinamento giuridico se rimangono
strettamente collegate alla sfera intima. Al contrario, tali comportamenti sono
socialmente rilevanti se superano tale sfera e sono determinanti nei rapporti della
persona con le altre persone o con la collettività o con lo Stato l’ordinamento è
organizzato in modo che da un lato non impone alcun atto di carattere religioso, dall’alto
opera per far sì che la persona non sia in condizione di agire contro la propria coscienza
e le proprie convinzioni. In attuazione delle norme cost (artt.13-21) lo Stato può emanare
norme generali a tutela della libertà religiosa, tenuto conto anche dei mutamenti sociali
avvenuti. Peraltro, la libertà religiosa è un diritto pubblico soggettivo , che i singoli,
i gruppi e le comunità possono far valere anche nei confronti dello Stato.
Oltre a quelle manifestazioni che risultano immediata conseguenza del diritto all’art. 19
Cost e quelle collegate agli art. 13 e ss., la persona può tenere nella vita sociale altri
attraverso procedura che può essere utilizzata sia dalla Chiesa cattolica che dalle altre confessioni; si può consentire in Italia l’attività di società, associazioni, fondazioni ecc straniere che rimangono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio si è avuta la costituzione.
- Utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa distribuzione di stampa, diffusione di pubblicazioni e affissioni, con le garanzie previste dall’Accordo del 1984 e delle Intese stipulate dallo Stato con le altre confessioni + diritto di accesso alla radio e alla televisione (con distribuzione dei tempi in percentuale nelle ore di programmazione anche alle altre confessioni religiose, oltre che ad altri soggetti che ne facciano richiesta); radiodiffusione sonora a carattere comunitario; network a carattere confessionale (es. TV2000).
- Giuramento in sede giudiziaria nelle sedi giudiziarie, per effetto della giurisprudenza della Corte Cost. che riteneva violata la libertà religiosa per il fatto che ad un soggetto fosse imposto il compimento di atti con significato religioso (come nello specifico emettere giuramento dichiarando la propria responsabilità “davanti a Dio”), si è inteso eliminare ogni riferimento a Dio e al carattere sacro del giuramento.
- (^) Prescrizioni in materia alimentare
- Riposo settimanale e festività religiose nei Paesi europei, tutti di tradizione cristiana, il riposo domenicale ha avuto un iniziale significato religioso, cui poi si è aggiunto un significato civile, correlato al mutamento delle condizioni di lavoro e della qualità della vita. Ma il carattere multietnico e multiconfessionale che sta assumendo la nostra società ha imposto di prendere in considerazione le esigenze confessionali di alcune Chiese: lo stato ha così assunto impegni con la Chiesa cattolica (nell’accordo del 1984, sono stati riconosciuti “ come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra la Parti” ), con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno (“ diritto di osservare il riposo sabatico biblico”), con l’Unione delle comunità ebraiche italiane (consentito di applicare “ le disposizioni relative al riposo sabatico” anche ad altre sette festività ebraiche indicate nell’intesa), con la Chiesa ortodossa, l’Unione buddhista e l’Unione induista.
- Sepoltura e cimiteri.
- Attività di volontariato
Ricordiamo che la dottrina ha dedicato attenzione anche ad altre situazioni e
comportamenti che manifestano rilevanza religiosa, argomenti di polemiche, quali alcuni
trattamenti sanitari (trasfusioni di sangue, circoncisioni, infibulazioni, vaccinazioni),
l’abbigliamento (uso del chador, del burka, della kippah), l’esposizione del crocifisso in
uffici e istituzioni pubbliche, la preghiera, le pratiche e le manifestazioni di fede religiosa
nella scuola pubblica.
Protezione della libertà religiosa nella CEDU
La Convenzione di Roma firmata nel 1950 e resa esecutiva in Italia con legge n.848/
è stata via via integrata da protocolli che ne hanno arricchito i contenuti. Ora, ne sono
parte tutti gli Stati europei ed è diventata il doc fondamentale che sancisce il rispetto dei
diritti e delle libertà della persona.
Con la sua adozione è stata costituita una Corte con sede a Strasburgo, la cui
giurisprudenza rileva negli ordinamenti degli Stati perché esercita una giurisdizione
sovranazionale.
Alcune precisazioni in proposito:
- La corte può essere adita o da un soggetto privato o da un gruppo di soggetti privati o da una ONG che pretenda di essere vittima di una violazione di norme convenzionali da parte di uno Stato.
- Non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne di uno Stato: ha dunque carattere sussidiario e non si sostituisce al giudice nazionale, ma si propone solo come meccanismo di controllo per rimediare a eventuali insufficienze di tutela dei diritti del soggetto ricorrente.
- Le sentenze della corte hanno un’autorità relativa sul piano strettamente giuridico, anche se le clausole convenzionali hanno forza vincolante. Le sentenze hanno valore declaratorio e vincolano politicamente lo stato a mettere fine alla violazione constatata e a tal fine lasciano ad esso la scelta dei mezzi. Dunque le sentenze dalla Corte constatano la violazione ma non hanno efficacia erga omnes (ce l’hanno solo per il soggetto ricorrente).
Nonostante ciò per gli Stati membri dell’Ue la CEDU ha una particolare rilevanza politica
e giuridica: espresso rinvio alla CEDU nell’art. 6 del TUE nella versione consolidata dopo i
trattati modificativi. La norma citata dispone che “ l’unione aderisce alla CEDU” significa
che i suoi contenuti sono stati istituzionalizzati e sono diventati parte integrante del
patrimonio giuridico dell’Ue e vincolanti per le sue istituzioni.
Il diritto di libertà religiosa “ nel significato desumibile dalla CEDU e dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri deve essere rispettato nell’Ue e deve essere
ricostruito secondo gli indirizzi fino ad ora seguiti dalla Corte di giustizia con riferimento ai
trattati internazionali cui gli stati membri hanno aderito ed ai principi desumibili da questi
ordinamenti che meglio risolvono il caso”.
In alcuni paesi dell’Ue (Austria, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi) la CEDU non è
considerata diritto interno direttamente applicabile, mentre altrove (Spagna, Svezia,
Malta) ha assunto rilevanza costituzionale (nel senso che le norme costituzionali sui diritti
fondamentali e le libertà devono essere interpretate secondo il contenuto della CEDU
oppure gli atti normativi non possono contrastare con le sue disposizioni). In diversi paesi
poi la Cost riconosce alle norme derivanti da trattati internazionali ratificati (fra cui la
CEDU) un livello gerarchicamente superiore rispetto alle leggi ordinarie, prevedendosi in
caso di contrasto la prevalenza delle disposizioni dei trattati rispetto alle norme interne.
In tema di libertà religiosa la CEDU stabilisce:
- ART. 9: LIBERTA’ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E RELIGIONE “ ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione; questo diritto comporta la libertà di cambiare religione o convinzione, come pure la libertà di manifestare la propria religione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, con il culto, l’insegnamento, le pratiche e i riti”; “la libertà di manifestare la propria religione non può essere oggetto di restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute pubblica e la morale, per la protezione di diritti e libertà altrui”.
- ART. 14: DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RELIGIOSI (E QUALSIASI ALTRO MOTIVO)
- ART. 2 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE: DIRITTO ALL’ISTRUZIONE “ nessuno può vedersi rifiutare il diritto all’istruzione. Lo Stato nell’esercizio delle funzioni che assumerà nel campo dell’educazione e dell’insegnamento rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzione religiose”.
figli secondo le proprie convinzioni e ledesse il diritto degli alunni a credere o meno ad una religione e una violazione del dovere dello Stato di essere neutrale nell’esercizio della funzione pubblica; poi, con decisione adottata nel 2011, la Grande Camera ha mutato indirizzo, escludendo qualsiasi violazione dell’art. 2 del Protocollo e dell’art. 9 della CEDU).
- Principio di laicità dello stato che non può consentire l’assunzione di una ideologia religiosa a fondamento di una società democratica (sentenza del 2003 che conferma quanto già deciso dalla giurisdizione interna dello Stato turco contro l’intenzione manifestata da un Partito, mirata a sostituire in Turchia l’ordinamento democratico con un sistema giuridico fondato sulla legge islamica).
Protezione della libertà religiosa nella comunità internazionale
All’indomani della II g.m. nel 1947, il trattato di pace imponeva all’Italia di rispettare e
garantire la libertà di culto e la libertà di manifestazione del pensiero annullare la politica
condotta dal regime fascista in particolare contro ebrei e protestanti.
I trattati e le convenzioni, se debitamente ratificati, hanno forza di legge all’interno degli
ordinamenti statuali secondo i contenuti propri delle norme convenzionali adottate;
tuttavia, taluni Paesi, pur membri dell’Onu, non hanno ratificato accordi assai significativi
quali i Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali
e le disposizioni per riconoscere la competenza delle istituzioni internazionali ed i
Protocolli facoltativi sono stati largamente ignorati.
tendenza generale diritto internazionale acquisisce spazi sempre più rilevanti nell’ambito
degli ordinamenti interni per la protezione di diritti e libertà della persona. Particolare
vantaggio è dato dall’immediata applicabilità interna delle norme pattizie.
Della libertà di religione o convinzione si fa menzione in molti atti, accordi e doc
internazionali, sia giuridicamente vincolanti che aventi efficacia solo dichiarativa e valore
essenzialmente politico: complesso di impegni politici e di obbligazioni giuridiche che
derivano da atti internazionali o adottati o firmati e ratificati da moltissimi stati che
costituiscono in se stessi un sistema assai ampio di tutela e di controllo, valido anche
nella pratica.
Altro importante strumento è la Carta di Nizza (2000) che ha acquisito specifico rilievo
giuridico per effetto del Trattato di Lisbona. L’art. 10 sancisce la libertà di pensiero,
coscienza e religione.
NB: Si può dire che la comunità internazionale, nata laica e manifestatasi come anti-religiosa in più occasioni, ora si incontra con l’ideologia delle Chiese soprattutto cristiane per la protezione di un universale valore di libertà, come esigenza primordiale della dignità umana la libertà religiosa è fondamento dell’edificio dei diritti dell’uomo: la libertà di coscienza, di religione e di convinzione contribuisce alla libera circolazione delle idee nelle società governate dalla democrazia e ogni sua
violazione e ogni discriminazione sono considerate un’offesa alla coscienza umana.
Nel sistema di tutela internazionale della libertà religiosa è necessario ricomprendere i
seguenti documenti internazionali: CARTA DELLE NAZIONI UNITE (1945, art. 55);
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO (1948, artt. 16, 18-20, 26 e 29);
CEDU (1950, art. 2 e 9); PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI ECONOMICI,
SOCIALI E CULTURALI E PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI
(nell’ambito dell’Onu, rispettivamente nel 1960 e nel 1966 artt. 2,4,16 e 2, 18, 19 e 27);
CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEI POPOLI (1981, art. 2 e 8); DICHIARAZIONE
PER L’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI INTOLLERANZA FONDATE SULLA RELIGIONE
O LA CONVINZIONE (ONU, 1981).
Grande rilevanza hanno avuto i doc adottati in occasione della Conferenza di Helsinki
sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, divenuta poi OSCE nel 1995 Atto finale e il
Doc conclusivo della Riunione di Vienna.
Altri doc internazionali: convenzione relativa allo stato dei rifugiati, convenzione per
l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale ecc.
Dal complesso delle disposizione e degli impegni contenuti nei doc ricordati si possono
estrarre dei PRINCIPI GENERALI:
- Le organizzazioni, le istituzioni internazionali e gli stati favoriscono il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana senza distinzione o discriminazione a causa della religione o della convinzione
- La comunità internazionale condanna ogni forma di intolleranza o discriminazione fondata sulla religione
- Gli strumenti internazionali assicurano il godimento effettivo dei diritti senza discriminazione
- E garantito il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, il diritto al matrimonio e alla famiglia senza restrizioni religiose, il diritto all’educazione in conformità alle proprie convinzioni
- È garantita la libertà di creare e dirigere istituti di educazione e di insegnamento
- Sono tutelati i diritti delle minoranze; esclusa ogni forma di costrizione religiosa; Le restrizioni alle libertà possono essere disposte solo dalla legge
Libertà religiosa e regimi dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose
1555 Pace di Augusta, compromesso stabilito tra i principi luterani e i principi cattolici che
portò all’affermazione del principio “cuius regio, eius religio”. Con la progressiva
costituzione degli Stati nazionali aderenti alla Riforma, si è dato vita a Chiese nazionali,
fattore che costituì la consacrazione dell’assolutismo di Stato e contribuì molto a
realizzare l’omogeneità culturale e sociale di ogni nazione, facendo però in modo che si
diffondesse l’intolleranza. Un regime di tolleranza prese poi vita nel tempo, consentendo
ai dissidenti di emigrare verso gli stati in cui si professava la loro stessa religione.
Due furono i regimi storicamente significativi: il GIURISDIZIONALISMO ed il SEPARATISMO.
1. il GIURISDIZIONALISMO fu attitudine politica dello Stato assoluto, fondata su una
corrente di pensiero politico-filosofica sorta nel XV sec e sviluppatasi tra il XVII e XVIII sec.
e che mirava a proteggere la Chiesa nazionale ma anche ad ingerirsi nel suo ordinamento
interno al fine di controllarla e sottometterla ribaltando il rapporto di potere esistente nei
secoli precedenti (teocrazia, con subordinazione del potere temporale a quello spirituale).
Il g. fu un sistema di rapporto tra lo Stato assoluto e la Chiesa che coinvolse tutta
l’Europa cattolica: fu il prevalere della politica sulla religione, la strumentalizzazione del
fenomeno religioso a fine politico, l’estromissione del papato dalla politica attiva europea
e il suo isolamento.
Tale attitudine politica, poi diventata dottrina, fece registrare diversificazioni negli Stati
nell’esercizio dei c.d. IURA MAIESTATICA CIRCA SACRA, cioè i diritti vantati dal sovrano
sulle questioni religiose, sia come protettore della Chiesa sia a difesa delle prerogative e
della giurisdizione del sovrano nei confronti della Chiesa. Si tratta:
Giurisdizionalismo e separatismo in Italia
Si è detto della situazione dei non cattolici nell’Italia pre-unitaria; la situazione risultò
assai singolare all’indomani dell’unità d’Italia nel 1861, poiché gravi difficoltà incontrava il
rapporto tra il nuovo stato e la Santa Sede si trattava della somma di due problemi: il
primo era quello del contrasto teorico e pratico di alcuni principi liberali con la dottrina
del cattolicesimo in tema di diritti e libertà, specialmente quella di culto (i principi liberali
presupponevano una indifferenza dello Stato nei confronti di qualsiasi manifestazione
pubblica contraria alla fede cattolica e alle sue istituzioni + ostilità dello Stato per la
presenza pubblica della Chiesa); il secondo era quello della affermata superiorità giuridica
dello Stato sulla Chiesa, propria delle dottrine liberali.
- (^) In Italia, in molti ambienti culturali e politici, fu molto evidente l’influenza delle idee che avevano trionfato in Francia, che Cavour espresse con la nota formula “libera Chiesa in libero Stato”, formula che rappresentò la linea politica da seguire per stabilire un corretto rapporto fra lo Stato e il Papato (ideale separatista dunque).
- Nel Regno di Sardegna e poi anche in quello d’Italia, vigeva sostanzialmente un regime di giurisdizionalismo separatista, cioè con il riconoscimento della religione di Stato e l’esercizio dei diritti sovrani di controllo sulla Chiesa. L’elemento separatista fu sempre tenuto in considerazione della componente liberale che dopo l’unificazione si sforzò di laicizzare l’amministrazione e la società, togliendo alla Chiesa il controllo della scuola, dell’assistenza e della beneficienza e del matrimonio.
- Dopo l’unità, il principio di aconfessionalità dello Stato e di indipendenza della chiesa furono di difficile attuazione: si parla in proposito di sistema neo-giurisdizionalismo, col quale lo Stato, pur considerandosi aconfessionale, si interessava delle cose della Chiesa e regolava unilateralmente i fenomeni religiosi ed ecclesiastici ritenuti rilevanti nella sfera pubblica.
- Quindi né il g. né il s. rigidamente considerati furono in grado di assicurare la piena libertà di religione, che ha avuto bisogno di un lungo processo storico, e tanto meno di annullare l’influenza della Chiesa cattolica nella società italiana: elemento di cui Mussolini tenne conto quando si adoperò per giungere a quella che fu chiamata “conciliazione” tra lo Stato e la Chiesa nel 1929.
CAPITOLO 4
LIBERTA’ DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE
Artt. 8.1 e 20 Cost la prima norma dispone l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose
di fronte alla legge; la seconda afferma un concetto negativo, ossia il divieto di
discriminazione nei confronti di associazioni e istituzioni di tutte le confessioni religiose. Il
coordinamento delle due norme ha particolare rilevanza nella disciplina dell’esercizio del
diritto collettivo di libertà religiosa.
Che cosa è una confessione religiosa
Manca una definizione legislativa e la dottrina ha evidenziato i problemi relativi alla
definizione del concetto in modo unitario. La definizione deve cogliere gli aspetti rilevanti
del fenomeno religioso dal punto di vista giuridico, senza rimanere nell’ambito
strettamente sociologico così, per confessioni religiose potremmo intendere le comunità
sociali stabili, dotate o meno di organizzazione strutturata, con una concezione
propria ed originale del mondo, basata sull’esistenza di un Essere trascendente
o superiore che è in rapporto con gli uomini.
Quando nella Cost ci si è riferiti a confessioni religiose, sicuramente si è inteso riferirsi a
religioni monoteiste, che sono quelle “care” alla tradizione culturale religiosa dell’Europa
e che si contraddistinguono per l’avere strutture e regole di funzionamento permanenti
per quanto riguarda l’adesione, i comportamenti, la manifestazione della fede, gli uffici di
responsabilità, l’elaborazione della dottrina che deve essere insegnata. Dunque nella
mente dei costituenti vi era un concetto di religione istituzionalizzata e possiamo riferire
la definizione di cui sopra alla confessione cattolica, protestante, ortodossa, ebraica e
islamica.
È però necessario far rientrare nella definizione anche alcune religioni orientali ora
presenti nel nostro paese: Induismo (religione politeista), Buddhismo (sistema filosofico-
religioso per la salvezza dell’uomo). Si tratta di istituzioni che, pur estranee alla tradizione
europea, in Italia sono ritenute confessioni religiose a tutti gli effetti, in ragione del fatto
che lo Stato ha stipulato Intese sia con l’Unione induista sia con quella buddhista ai sensi
dell’art. 8.3 Cost.
Si può dire che gli elementi presenti in tutte le religioni sono la concezione di vita e i
comportamenti che da essa conseguono.
Attualmente in Italia e in Europa vi è un panorama assai diverso e molto più pluralista,
tale da porre interrogativi sull’adozione della definizione sopra citata: in particolare hanno
fatto la loro comparsa le c.d. “nuove religioni” o le c.d. “sette” che propendono anche per
forme di fondamentalismo, con proposte di vita fuori dal tradizionale. Per lo Stato che
deve assicurare il rispetto della libertà di religione e il divieto di discriminazione e allo
stesso tempo evitare turbamenti sociali diventa difficile comprendere la natura di queste
religioni. Il problema deve essere affrontato dagli organi competenti nel momento in cui la
“nuova religione” intendesse riconoscersi, con tutte le conseguenze giuridiche, nelle
norme costituzionali concernenti le confessioni religiose (commi 2 e 3 dell’art. 8 e art.
In dottrina si è anche posto il problema della differenza esistente tra confessione religiosa
e associazione religiosa nel sistema giuridico italiano: si tratta di quelle confessioni che si
autodefiniscono associazioni ma che nella sostanza rispondono ai requisiti sopra elencati
per rientrare nella definizione di confessione religiosa. La differenza si coglie se si pensa
che ogni confessione ha la sua propria concezione del mondo che riguarda i rapporti con
Dio e fra le persone, ha la capacità di dettare norme che regolano la vita sociale del
gruppo, i rapporti del gruppo con altre comunità e il comportamento di ogni componente
nel momento che entra in altre aggregazioni sociali. L’associazione con fine religioso o
cultuale non ha una concezione propria ed originale del mondo: è un organismo nato da
una comunità più vasta da cui prende ispirazione circa i principi da accettare e i
comportamenti da seguire per realizzare quella concezione. A tali associazioni è
riconosciuto il diritto di richiedere il riconoscimento giuridico come enti morali o
esponenziali di una confessione religiosa secondo le previsioni o le leggi di derivazione
concordataria o secondo l’art. 2.1 della legge 1159/1929 sui culti ammessi.