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appunti delle lezioni del corso di diritto ecclesiastico tenuto dal professor Pasquali Cerioli
Tipologia: Appunti
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3 marzo ’
Il diritto ecclesiastico è quel ramo del diritto che studia i rapporti tra Stato e Chiesa e si differenzia dal diritto canonico che invece studia l’ordinamento della Chiesa, tanto che esiste un codice (“codice di diritto canonico”).
Per esempio, considerando il caso Charlie Hebdo possiamo notare come ci siano dei temi giuridici sottesi:
Il diritto ecclesiastico è una materia che cerca di comporre i conflitti che si determinano tra le religioni e gli interessi riferibili agli ordinamenti statuali. Questa materia è diventata importante nel mondo contemporaneo: perché il ruolo pubblico delle religioni ha assunto un importanza così rilevante? Perché siamo in un contesto di globalizzazione e non più omogeneo dal punto vista sociologico. La religione porta con sé un’etica, usi e costumi. Quando la società era omogenea i punti di riferimento dei singoli individui erano condivisi; oggi non è più così in quanto ci troviamo in una “società liquida” in cui i punti di riferimento non sono più omogenei; la società si modella sulle strutture che ognuno crea. Ognuno di noi porta un forte dato identitario che è condizionato dalla religione che porta contenuti forti; gli stati hanno valori identitari minori rispetto alla religione; lo stato deve essere laico e democratico (sent. 203/1989: lo stato italiano è laico). Gli stati-nazione hanno delle identità più fragili perché nei decenni hanno perso la componente ideologica dal punto di vista formale in quanto sono diventati democratici, laici e pluralisti. Dal punto di vista sostanziale perdono dei modelli prestabiliti (es. matrimonio). Si parla di secolarizzazione per indicare quel processo che distanzia l’omogeneità tra i valori religiosi e quelli laici. Questo processo ha condizionato il modello sociale e i valori forti della tradizione cattolica sono scemati e quindi non c’è un modello valoriale di modelli forte, perciò la società non porta più degli schemi rigidi di valori e diventa liquida. Lo stato democratico non ostacola questo processo, riconosce che ognuno di noi può avere un proprio modello. La critica mossa è che in questo modo lo stato laico diventa debole davanti al sistema di diritti di ciascuno perché i valori alla base dei diritti non sono più condivisi ed in questo modo lo stato diventa vulnerabile ed è proprio qui che emergono le religioni. Gli ordinamenti religiosi pretendono l’adesione ai loro modelli ideali. I fedeli sono anche cittadini quindi rispondono a due sistemi contemporaneamente: il sistema di regole dello stato e il sistema valoriale della religione. Tuttavia l’identità forte della religione potrebbe entrare in conflitto con i principi statuali. Il diritto ecclesiastico si occupa dei possibili conflitti tra l’essere fedele e l’essere cittadino. Le religioni danno risposte assolute e non presuppongono dubbi, lo stato invece non può dare risposte perché non può ingerirsi nella sfera religiosa in quanto laico. Il diritto ecclesiastico non è una materia codiciale ma tocca vari settori dell’ordinamento giuridico, è interdisciplinare perché la religione dice anche come bisogna comportarsi in tutte le attività (es. cosa indossare, cosa mangiare, procedure mediche, procreazione, trattamenti sanitari, matrimonio, soldi e finanziamenti delle religioni, …) perché le religioni non solo forniscono complessi di credenze ma ci indicano comportamenti anche per quando siamo cittadini. Questo è un settore a forte carica sistematica (insieme di principi e regole ordinatrici) e il principio
4 marzo ’
Art. 19 Cost.: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”
“liberamente”: ognuno è libero di credere nel dio che vuole e costruire la propria identità religiosa. Nel momento in cui questo credo si attacca con omogeneità a credo condivisi si crea una formazione sociale religiosa che è dotata di caratteristiche, per l’ordinamento, uniche. Nessun settore dell’ordinamento giuridico studia delle formazioni sociali che abbiano questi tratti peculiari. Noi abbiamo dei credo condivisi da un gruppo di persone più o meno rilevante; le caratteristiche di omogeneità del gruppo sono date dal fatto che c’è condivisione di valori forti; il credo è pervasivo, tocca vari aspetti della vita delle persone e riguarda anche l’etica, che è la trasposizione dei concetti morali nei comportamenti. Laicità = principio supremo dell’ordinamento costituzionale; è un principio di diritto che governa alcune regole e che si differenzia dal laicismo, che è invece un orientamento filosofico contrapposto al fattore religioso. La laicità permette che nessuna scelta prevalga sulle altre e nessuna visione possa essere elevata a visione pubblica. La laicità, per esempio nella scuola pubblica, è garantita dal pluralismo delle visioni. Ciascuno può credere nel dio che vuole o non credere (agnosticismo: ci si pone la domanda su dio ma non si sa quale sia la risposta; ateismo: l’ateo si pone la domanda e si risponde che dio non esiste, è una posizione forte tanto quanto quella di chi crede; indifferentismo/atarassia: non ci si pone la domanda, si sa che c’è la domanda ma non se la si pone rispetto a se stesso, è una non risposta, non è né una posizione di dubbio né una posizione di certezza: riconosco che esiste la tematica ma non mi rispondo); tutti questi orientamenti sono protetti dall’art. 19.
Come formazioni sociali abbiamo, ad esempio, la famiglia, le associazioni, i sindacati, i partiti, le scuole, gli ordinamenti sportivi, ecc., ma nessuna di queste ha le caratteristiche di una confessione religiosa. Quali sono le differenze, per esempio, tra i partiti e la Chiesa cattolica? Ci poniamo questa domanda per capire i diversi modi di tutela. I partiti servono per selezionare i fini da portare ai centri decisionali, a lavorare sul meccanismo della rappresentanza al fine di far funzionare la democrazia; come fine mediato hanno quello della creazione di regole giuridiche. Inoltre, per farne parte, devi essere iscritto al partito e questa caratteristica non è propria della Chiesa sebbene, per esempio, la mancanza del battesimo possa comportare delle conseguenze (no possibilità di sposarsi). Il partito lavora per la società politica ed è un aspetto di carattere prettamente secolare, la Chiesa cattolica invece lavora su un piano universale dal punto di vista geografico e su un piano spirituale, dal punto di vista ideale, mirando alla salvezza delle anime. Il partito incide sulle idee ma è finalizzato alla regolamentazione della vita secolare. I partiti lavorano e costruiscono il loro sistema di senso nell’ordine secolare, le confessioni religiose nell’ordine spirituale/confessionale/religioso.
Abbiamo tuttavia un piano di sovrapposizione : la tensione spirituale della Chiesa parla a soggetti che vivono nella società politica; l’elemento di fedeltà che la religione reclama non è legato solo al credo ma anche alla vita di tutti i giorni, al fedele come cittadino. I principi religiosi non sono solo dogmatico-fidelistici ma sono anche di morale e di etica. Le confessioni religiose non si occupano solo della dogmatica ma anche di civitas perché nella vita di tutti i giorni il credo vuole che alcune scelte siano fatte conformemente ai principi che impone. Le confessioni religiose si definiscono come delle societates perfectae , cioè come delle comunità che legittimamente intendono regolare la
vita dei propri appartenenti a 360 gradi; richiedono un impegno di fedeltà ai fedeli molto più ampio rispetto a qualsiasi altra formazione sociale. Alle confessioni religiosi interessa qualsiasi cosa noi si pensi perché nella visione religiosa dio è ovunque, non è settoriale. Dal punto di vista giuridico qual è la conseguenza?
Perché non ci può essere un ordinamento che legittimi le confessioni religiose? Perché è Dio che le legittima; nessuna autorità umana può legittimarle come gruppo divino ma come gruppo divino nascono come gruppi originari perché hanno la legittimazione direttamente dal proprio credo. Che differenze ha un ordinamento originario rispetto ad un altro ordinamento originario? (es. differenze tra l’Italia e la Chiesa Cattolica, che è una confessione religiosa sovrana nel suo ordine). Tra di loro non si legittimano ma condividono i soggetti, cittadini e fedeli, ed il territorio, che è un elemento di sovranità statale ma anche una porzione geografica nella quale vivono i fedeli.
11 marzo ’
Nasce la classe borghese, alla nuova classe è riconosciuto un nuovo titolo di sovranità e questo esclude la religione perché il popolo non è più tale in nome di dio. L’aristocrazia ha origine dai feudatari; il feudo si poteva concepire come una realtà anche di carattere militare. Il fondamento aristocratico quindi è militare. Il valore militare eleva la classe. Il fondamento dell’assolutismo è nei diritti di nascita tra soggetti aristocratici che avessero dimostrato virtù nei secoli precedenti. Lo Stato di diritto si contrappone all’ Ancient Regime ed elenca alcuni diritti che sono riconosciuti in capo ai sudditi-cittadini; il suddito inizia a diventare piano piano cittadino. Manca sicuramente la caratteristica dell’interventismo: non troveremo mai l’art. 3 co. 2 Cost. nello Statuto Albertino ( “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” ).
Qual è la differenza tra suddito e cittadino sotto il profilo dell’esercizio del potere? Il cittadino è uno degli elementi che compongono il potere, il cittadino fa parte della civitas ; la sovranità appartiene al popolo. Perché i sudditi-cittadini godono di diritti? Perché loro stessi entrano a far parte della sovranità e del potere; diventano titolari di diritti e quindi la forma di stato diventa Stato di diritto.
1848 Statuto Albertino: è una fonte definita ottriata che significa concessa (ma fino a un certo punto). Quali caratteristiche ha nella gerarchia delle fonti: (la Costituzione è più forte rispetto alla legge ordinaria perché non si può modificare nel suo scheletro essenziale di principi supremi e principi fondamentali, in quanto si modificherebbe la forma di stato all’esito di una rivoluzione, si creerebbe un nuovo ordinamento giuridico ed il vecchio non avrebbe più la caratteristica della vigenza; nella Costituzione è cristallizzato un nuovo assetto di potere; ci sarebbe una nuova fase ricostituente). Lo Statuto Albertino, invece, si poteva modificare perché la categoria delle fonti primarie era composta da una sola fonte: la legge, nello stato liberale ottocentesco non c’è una gerarchia delle fonti; lo Statuto Albertino è una Costituzione ma non ha una caratteristica di rigidità. Nello Statuto Albertino non si fa mai menzione della libertà religiosa, compare solo nel 1948 con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. Questo tuttavia non significa che nello stato liberale non fosse concepita una certa libertà religiosa: siccome lo Stato è separatista la libertà di coscienza religiosa era comunque riconosciuta ma il panorama religioso era molto limitato. Nel 1848 abbiamo anche la Legge Sineo. Art. 1 Statuto Albertino : “La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi” ; la religione cattolica è la religione dello Stato; questo tuttavia non impedirà di debellare lo stato pontificio nel 1870 e di ascriverlo al proprio territorio; questo non è stato impedito nemmeno la Legge Sineo che permette che fossero ricoperte cariche civili e militari anche da chi non fosse di religione cattolica. L’assetto di potere si è stabilizzato in uno Stato formalmente confessionista ma in realtà separatista.
1860: si crea il Regno d’Italia e lo Statuto diventa fonte anche del Regno. Abbiamo delle fonti che ci danno la prova che il potere religioso e il potere politico si stanno separando:
separatista e sancisce che l’unico matrimonio che abbia effetti civili è solo quello civile (si avrà una modifica solo nel 1954 con il Concordato Lateranense). Con queste due novità abbiamo la scuola e la famiglia, entrambe determinanti nella vita del singolo, che coinvolgono lo Stato.
Con il feudalismo si era creata la manomorta ecclesiastica: alcuni enti ecclesiastici avevano aumentato il loro patrimonio immobiliare e fondiario a dismisura ma questo aveva comportato il fatto che l’economia nel corso dei secoli si fosse bloccata perché non c’erano fini lucrativi. Le Leggi Siccardi confiscano i beni della Chiesa che fossero appartenenti ad enti che non avevano cura d’anime; era una manovra economica. Lo stato liberale ha una concezione separatista. Questo processo è estremamente violento, dal punto di vista ideale, ed oggi è vietato dalla Costituzione. Questo grande patrimonio viene incamerato dal Regno d’Italia ed è per questo che i più grandi proprietari (che pagano per la manutenzione straordinaria) di chiese in Italia sono Stato e Regione. Con le leggi Siccardi viene anche abolito il foro ecclesiastico, che era un foro speciale e quindi un ecclesiastico sarebbe stato giudicato dal foro ordinario. Ad oggi non si potrebbe fare perchè c’è l’art. 20 a tutela ( “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività” ).
L’assetto di potere dello Stato liberale del Regno d’Italia è strettamente separatista e lo diventa ancor di più dopo l’annessione dello Stato Pontificio che avviene manu militari. Si viene a creare quindi una situazione di tensione: il Papa si sente prigioniero. Pio IX viene cacciato. Il Regno d’Italia emana la Legge delle guarentigie pontificie nel 1871: si regola la condizione giuridica del Papa e si tutela lo svolgimento della sua missione spirituale ma il Papa è un cittadino italiano, non è più un capo di stato straniero anche se mantiene le caratteristiche di sacralità e inviolabilità. Abbiamo un’equiparazione in materia di offese tra la figura del re e del Papa. Il territorio geografico sul quale ci sono adesso i palazzi vaticani è considerato territorio italiano anche se godeva di alcune caratteristiche di diritto internazionale. Il Papa non accetterà mai queste leggi guarentigie. Questo determina un grande scollamento tra masse cattoliche e rappresentanze civili.
Dopo la Prima Guerra Mondiale il panorama cambia ed anche gli assetti del potere. Il vecchio stato inizia a vedere sgretolata la sua presa rispetto all’Italia di quel periodo. Irrompono sulla scena politica le grandi masse popolari; le istituzioni devono iniziare a prendere atto che la spinta delle masse deve avere una sua rappresentanza politica forte; nascono i partiti popolari. Questo è frutto anche di un allargamento del suffragio. Inizia ad essere necessario ottenere il consenso cattolico ma era regolato dal non expedit (non partecipazione dei cattolici alla vita politica altrimenti si incorre nella scomunica; lo stabilisce il Papa; coevo alle leggi delle guarentigie); questa rigidità inizia a non governare più il fenomeno ed era necessario il consenso delle masse cattoliche. Anche i papi iniziano a voler risolvere la questione e interessava una certa influenza del cattolicesimo in politica. Serviva un partito che potesse mediare tra la Chiesa istituzione e le istituzioni statali, nasce quindi il partito popolare che media tra politica e visione religiosa. In quel periodo anche le autorità pontificie iniziano, segretamente, ad intavolare dei segnali di apertura con il Regno d’Italia per risolvere la questione romana: regolamentazione del pontefice e della curia romana. Inizia ad intavolarsi qualche trattativa con le istituzioni.
Sulla scena politica italiana irrompe, tra il 1910 e il 1920, il partito fascista. Mussolini inizia ad instaurare dei rapporti con la Chiesa, riesce infatti a capire che una nuova idea universale deve richiamare due aspetti: la simbologia dell’impero (fasci littori: periodo di presa forte; concetti forti; simbologia molto comprensibile per le masse; ultra territorialità) e l’idea di universalità che è data dalla Chiesa Cattolica (cattolica = universale). Questi concetti hanno grande presa. Nel discorso alla camera del 1921, per legittimare la sua visione, lui collega il popolo proprio a questi due concetti.
Utilizzo di un lessico non casuale.
La prima cosa che fanno è ridare un significato forte al confessionismo che aveva perso la sua forza; il Regno di Italia torna ad essere specificatamente ideologico-confessionista. Il primo effetto è che la Chiesa Cattolica assume una posizione legittima di privilegio rispetto alle altre confessioni perché è la religione dello stato; abbiamo una endiadi tra stato e religione. I principi della religione cattolica sono assorbiti dallo Stato e fatti propri. Questo significa che lo Stato fascista è etico, ha dei valori di stato mutuati dalla religione che impone ai cittadini. La Repubblica democratica, invece, non è uno Stato etico, ha forti valori base ma non sono imposti dal punto di vista della visione ideale, non ci sono privilegi. Il Papa nel ‘29 era contento perché la religione torna ad essere importante, dopo un periodo in cui si era molto indebolita.
Segni del confessionismo prima del ’29: -grande tema del crocifisso nelle scuole pubbliche: le norme che impongono il crocifisso nella scuola pubblica sono del ’22 (oggi c’è legge della Regione Lombardia per crocifisso nelle istituzioni pubbliche). Queste disposizioni prevedono che il crocifisso sia messo affianco al ritratto del re sopra la cattedra simbolo che sovrasta l’autorità, significa che le dà legittimazione e identifica l’aula. Simboleggiano un’unione di fini: lo stato che trae elementi valoriali dalla religione; simboleggia alleanza tra queste due potestà che sono unità.
Punti cruciali del confessionismo: ~ Art. 1 Trattato Lateranense: epifania legislativa del confessionismo ideologico, che sarà abbandonato formalmente solo nel 1984: “le parti non considerano più in vigore” ~ famiglia: il matrimonio religioso ha effetti civili; art. 34 del Concordato Lateranense: “Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili”.
“Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici”. Abbiamo un riconoscimento di effetti civili automatico; la nullità del sacramento può essere dichiarata solo dal tribunale ecclesiastico; principio della riserva di giurisdizione: l’unico giudice che potesse ius dicere in ordine alla nullità era solo il giudice ecclesiastico. Il matrimonio non consumato ma valido poteva essere sciolto. La matrice religiosa della famiglia torna ad avere un peso cattolico determinante. ~ il fondamento e il coronamento dell’istruzione sono cattolici. L’istruzione aveva come fondamento valoriale il sistema di valori riconosciuto come cattolico quindi la scuola è
confessionale pur essendo pubblica; il coronamento è il completamento del progetto educativo che può avvenire solo se le istituzioni scolastiche hanno trasmetto compiutamente i valori cattolici. La religione nel periodo fascista è obbligatoria, la dispensa era resa solo per l’appartenenza a confessioni religiose diverse all’esito di un processo con la discrezionalità amministrativa. ~ nel corpo delle forze armate era prevista una presenza fissa di cappellani militari, è tutt’ora prevista: i cappellani militari cattolici sono pagati dallo stato; i gradi sono strutturati come quelli dei militari. ~ sistema della salute: presenza di cappellani negli ospedali in modo fisso, pagati dall’amministrazione della salute tutt’ora. Ci possono essere cappellani di altre matrici religiose ma non sono pagati dallo stato.
Attraverso i Patti lateranensi la forma dello stato diventa compiutamente confessionista.
La spiritualità incide profondamente sullo sviluppo della personalità umana.
“e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Legami tra pari dignità-uguaglianza-credo personali. Il potere repubblicano, di fronte a una disposizione come questa, può essere definito interventista, pluralista, democratico e laico. Posso cogliere già solo dall’art. 3 il fondamento laico e democratico dello stato italiano. La diatriba tra laici e cattolici dal punto di vista giuridico non sussiste perché non c’è contrapposizione.
Art. 2 Cost.
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Il giudice costituzionale usa il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà delle situazioni. Come si ricollega all’art. 3? Il pluralismo aperto si compone in una sorta di concetto unitario; le formazioni sociali sono infinite, non c’è un elenco. Nonostante siano infinite sono protette perché l’art. 2 prevede una dimensione collettiva. Nella mia dimensione ideale posso anche essere, p.es., mafioso ma sono perseguito solo nel momento in cui faccio parte di una formazione sociale che spaccia, ammazza, ecc., in concreto. Il principio di uguaglianza si espande anche al pluralismo. La partecipazione alla formazione sociale non può mai contrastare con i doveri di partecipazione alla vita della nazione e quindi alla solidarietà (secondo comma). Le formazioni sociali particolari esistenti sul territorio dello Stato sono le religioni che danno vita a formazioni sociali originarie, le uniche che siano beneficiarie da parte della Costituzione dell’originarietà e dell’indipendenza. La partecipazione morale ad una associazione mafiosa non può essere un disvalore ma viene punita la sua effettiva partecipazione.
Art. 7 Cost.
Primo comma “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani.”
Indipendenza : nessuna legittima l’altra; ognuno ha un proprio ordinamento giuridico; l’ordinamento giuridico è originario e indipendente rispetto a quello dell’altra parte. Indipendenti:
Ordinamenti, autorità, giurisdizioni, visione religiosa differenti. Lo stato non ha visione religiosa perché è laico e pluralista; la aveva quando era confessionista. Il fatto che un articolo sia dedicato solo alla chiesa cattolica è un retaggio storico.
Sovranità : si parla di una sovranità di carattere spirituale e una di carattere temporale. Cosa significa che la Chiesa ha una sovranità spirituale? Sovranità nel senso che non ci devono essere interferenze (divieto di ingerenza); sovranità ci indica chi comanda sulla materia spirituale. Chi comanda sulla spiritualità cattolica? Solo la Chiesa cattolica, quindi la confessione religiosa e i suoi vertici. Sovranità non significa sovranità territoriale ma che il potere per decidere i contenuti è dello Stato per la sovranità temporale e della Chiesa per la sovranità spirituale. Sovranità significa legittimo esercizio di una titolarità di potere (spirituale per quanto riguarda la Chiesa e temporale per quanto riguarda la Repubblica). La sovranità della Chiesa cattolica è puramente spirituale mentre quella dello Stato è puramente statuale/territoriale
25 marzo ’ Perché la giurisdizione è collegata all’art. 7? Perché il giudice deve ius dicere applicando il diritto civile e non quello canonico, ma per esempio applica quello straniero? Il potere del giudice gli deriva dalla Costituzione ed è attribuito in relazione all’esercizio della sovranità che appartiene al popolo. La Costituzione dice “in nome del popolo italiano”. Perché la Costituzione vieta che il giudice applichi il diritto canonico? Il giudice non può assorbire come proprie delle disposizioni canoniche. Art. 1 “la sovranità appartiene al popolo” : sovranità di carattere statualistico (Italia, Francia, Burundi, ecc.). Se c’è l’art. 7 che parla di sovranità allora ci saranno due tipi di sovranità. Quella dell’art. 1 è quella temporale perché ha caratteristiche statualistiche. Come lo leghiamo al potere del giudice di dirimere una controversia? La giurisdizione è data dal popolo. Il giudice italiano esercita la sua sovranità rispetto alla sfera temporale e può applicare anche il diritto straniero perché ha le stesse caratteristiche di sovranità territoriale. Il diritto canonico non ha una sovranità che lo legittimi di carattere territoriale, ma spirituale: l’art. 7 dice che sono distinti, senza possibilità di deroga.
Problema : ci può essere collisione perché il cittadino può essere anche un credente e perché le Chiese si occupano anche delle scelte di vita di chiunque, non dettano solo dogmi. Si parla di conflitto di lealtà: a chi obbedisco? Il Concordato prevede che le confessioni religiose abbiano libertà di magistero: libertà di dire quello che si vuole e che deve essere considerato vero.
Qual è l’oggetto della sovranità? “ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani” Cos’è questo ordine? Non si dice ordinamento. Per capire devo applicare le qualifiche che ho dato alla sovranità: una sovranità su un ordine territoriale e una su un ordine spirituale. Ci sono due ordini così come ci sono due sovranità.
Tutti reclamano l’afferenza al proprio ordine di determinati interessi e devo capire. Es. il capo della ONLUS può dirmi cosa votare e il vescovo no; che differenza c’è? Il capo della ONLUS non rientra nell’art. 7, la ONLUS non ha sovranità e indipendenza, non è dentro l’ordinamento giuridico della confessione religiosa; è un ente statale con una sua visione ideologico-religiosa. Es. il cardinale Scola quando predica ed è in cattedrale è vincolato, non quando si trova ad es. ad una cena tra amici. La libertà di magistero rappresenta un interesse della Chiesa parallelo ad un interesse statale; la libertà religiosa presuppone la libertà di propaganda. Il contenuto viene toccato quando l’oggetto delle espressioni di un orientamento politico tocca direttamente il momento di esercizio della sovranità. Io non incido solo sulla coscienza individuale, ma nel momento in cui si dà un’indicazione di voto, il momento del voto deve essere libero da condizionamento. “Quando voti tieni conto della visione cattolica della società” “vota il partito X” sono affermazioni molto diverse.
La norma penale dice “abusare delle proprie funzioni”, non dice “nell’esercizio delle funzioni” l’abuso in realtà è in re ipsa nello svolgimento delle sue attribuzioni. “Adoperarsi a vincolare”, come fa un prete a vincolare il suffragio degli elettori? Es. non dando più l’eucaristica a chi vota chi non decide lui, oppure vincolare attraverso un disvalore di carattere teologico (“chi non vota Renzi non fa il bene della comunità cristiana; potrebbe avere una riprovazione di carattere divino”). Rientra nell’interesse religioso esprimere un’opinione in materia politica ma non rientra nell’ordine religioso l’indicazione di voto poiché nel momento in cui il ministro di culto da un’indicazione di voto si occupa di una materia di interesse sicuramente statuale e travalica i limiti dando un’indicazione precisa.
Distinguere i due ordini statuale e spirituale è una tutela di una formazione sociale quale la confessione religiosa stessa e questo è espressione del principio di democraticità nonché dei principi alla base della nostra Costituzione. Con l’art. 7 abbiamo una autolimitazione della propria sovranità da parte dello Stato: lo Stato pone un limite all’ordinamento statuale per permettere l’esistenza di un ordine confessionale che è strumentale all’esercizio della libertà religiosa collettiva e la devo garantire perché sono un ordinamento democratico. Questa è una prova non solo del carattere laico ma anche democratico dello Stato confessionale. Alla libertà religiosa possono essere posti dei limiti, es. art. 19 (buon costume).
30 marzo ’ Es. di contenuto: rimando alla divinità nel giuramento decisorio (strumento di decisione della controversia); era una formula religiosa affinché fosse un impegno assunto davanti a Dio quello di dire la verità. La Corte costituzionale è intervenuta dicendo che le formule processuali dovevano essere libere da Dio; è interesse dello stato che il giuramento sia puro e che gli istituti processuali funzionino. Perché la Corte ha ripulito la formula del giuramento dalla presenza di Dio? Materia e interesse che riguardano l’ordine dello stato; il contenuto non coincide perché è sicuramente religioso. Incostituzionalità violazione art. 7 secondo comma. Argomentazione: con la presenza di dio in quella formula si rafforza e dà una forma di sacralità a una norma del diritto civile, viola l’ordine dello stato e rafforza l’efficacia di un proprio precetto; lo Stato non può utilizzare elementi religiosi per dare più forza ai suoi precetti perché la fruibilità di dio non sta nella disponibilità dello Stato ma di chi crede e della sua libertà religiosa e di coscienza. Dio appartiene alla libertà religiosa e di coscienza di ciascuno; lo Stato non è libero di usare dio perché lo Stato è per forza laico. Dio non appartiene all’ordine dello Stato perché lo Stato è laico. Dio fa parte anche della libertà degli individui in quanto lo Stato è laico; il credo in un dio appartiene alla sfera di libertà degli
individui. Lo Stato deve garantire la libertà religiosa, in questa porzione abbiamo un interesse che appartiene anche allo Stato. Tre condizioni devono essere soddisfatte: materie, interessi, contenuti. Sentenza 334/1996: lo Stato non può “rubare un pezzo di dio” attaccandolo al diritto civile; il furto di dio è incostituzionale perché dio è nella libera disponibilità solo degli individui; non può essere messo nella disponibilità dell’autorità statale. Es: vieto il porto pubblico e privato del velo: la norma che impone di mettere il casco in moto per esempio, prevale perché è un costo sociale; chi va in giro senza casco e fa un incidente viene comunque curato e paga la collettività. L’incolumità rafforzata dal costo sociale prevale.
Il bilanciamento si deve fare sempre in concreto; i limiti, quando non espressamente già individuati, devono essere individuati in concreto. Io posso imporre ai lavoratori del cantiere di portare il casco perché se si spaccano la testa paga l’inail e quindi la collettività; la valutazione è di tipo economico.
Principio di distinzione degli ordini.
Co. 1
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.” L’ambito di applicazione ricomprende anche la chiesa cattolica; uguali libertà e uguali limiti. Non è applicabile sono alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Per essere ugualmente libere devono avere gli stessi limiti tutte le confessioni religiose.
14 aprile ’
L’art. 8 primo comma sancisce tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge Che principio esprime questa disposizione? Che sistema completa? Contiene un po’ del principio di laicità e del pluralismo di tipo confessionale che si oppone al confessionismo che invece sostiene che ci sia una sola religione di Stato (art. 1 Statuto albertino del 48 e art. 1 trattato lateranense 1929). Ambito di applicazione soggettivo: tutte le confessioni religiose (ambito utilizzato anche dall’art. 19); chi si intende per tutte le confessioni religiose? È un pluralismo aperto, non abbiamo un catalogo; il fatto che sia un pluralismo aperto, rispetto al principio di laicità, caratterizza che lo Stato ritenga le confessioni diverse da sé e l’ordinamento è palesemente laico. Il fatto che ci sia un pluralismo aperto significa che lo Stato non ha preselezionato sistemi di valore che considera più o meno meritevoli; lo Stato ritiene che tutti i valori possono essere NEL LORO ORDINE meritevoli. Questa disposizione riguarda confessioni religiose esistente e quelle che potranno formarsi. Perché possiamo dire che una forma di Stato con pluralismo aperto è compiutamente laica? Perché lo Stato è aperto a tutte le confessioni religiose senza escluderne alcuna. Pluralismo= più confessione religiose; aperto= tutto possono partecipare, lo Stato non ne sceglie nessuno, i sistemi di senso di ciascuna confessione religiosa sono tutti estranei allo Stato quindi il complesso dei sistemi di senso delle confessioni appartiene all’ordine confessionale e perciò in questa equazione sussiste il principio di distinzione degli ordini e quindi siamo di fronte a una forma di Stato laica. Rientra anche la Chiesa cattolica ed è importante sapere che rientra perché è ugualmente libera rispetto a es. induisti, musulmani, battisti, ecc. per non attribuire alla Chiesa un privilegio rispetto alle altre confessioni altrimenti si introdurrebbe di nuovo un confessionismo.
Cosa si intende per confessione religiosa? Quando un gruppo può essere qualificato confessione religiosa? Tratti distintivi di una confessione religiosa: es. parrocchia di San Babila, Diocesi di Milano non sono confessioni religiose ma lo è la Chiesa cattolica. Cosa ha in più rispetto alla Diocesi di Milano? Il credo religioso è originalmente posto solo dalla confessione religiosa; la Diocesi non si professa come distinta dalla confessione religiosa Chiesa cattolica. La titolarità del credo è attribuita alla Chiesa cattolica come confessione religiosa. L’elemento del credo è fondamentale, ma chi lo pone? Chi decide se il credo è originale? È chi crede che decide, i fedeli. I fedeli della parrocchia di San Babila se credono di essere originari dal punto di vista giuridico creerebbero una nuova confessione religiosa. Lo Stato non può dire se un credo sia o no originale perché glielo vieta il principio di distinzione degli ordini perché afferiscono all’ordine spirituale (materia, interesse e contenuto confessionali).
Il primo elemento in base al quale verificare se un credo sia una confessione religiosa è la AUTOQUALIFICAZIONE. Il criterio non può essere solo questo perché altrimenti ci sarebbe un utilizzo fraudolento della nozione di confessione religiosa. Art 200 c.p.p. dà la facoltà al ministro di culto di una confessione religiosa di non dare conoscenza circa i fatti appresi… (confessione di un mafioso) il ministro di culto può avvalersi della facoltà di non rendere testimonianza secondo il diritto canonico e secondo il c.p.p. art 622 c.p. condanna chi riveli un segreto senza giusta causa. Il prete quando confessa esercita la sua funzione e si tratta di libertà religiosa che è scritta nell’art. 19. All’art. 200 devo dare una lettura di compatibilità con l’art. 19. Il bilanciamento qui è dato dal fatto che le informazioni all’esterno dell’esercizio delle funzioni possono essere deposte. L’autoqualificazione è il presupposto fondamentale. Chi ha l’esigenza di valutare altri requisiti? L’ordinamento italiano perché in presenza di confessione religiosa si applica il diritto ecclesiastico