Scarica Appunti di diritto ecclesiastico e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! 17/3/2015 Con l’affermarsi della rappresentanza popolare, non vi è più un sovrano, che è sovrano in nome di Dio, ma la sovranità è esercitata dal popolo in nome del popolo si ha l’avvento dello Stato di diritto con il riconoscimento di un catalogo di diritti Nello Stato di diritto ottocentesco, manca la componente interventista: infatti nello Statuto albertino, non si trova un equivalente dell’art. 3.2 Cost. Lo Statuto albertino è una costituzione, ma non ha caratteristiche di rigidità e non è posta in una posizione sovraordinata rispetto alle altre fonti malgrado il Regno d’Italia si fosse professato cattolico (ex art. 1 St. Alb.), i Savoia riuscirono ad impadronirsi dello Stato pontificio e, oltretutto, la legge Sineo (1848) non precludeva l’accesso di individui non cattolici alle cariche militari Vi è una serie di fonti che attestano la rottura che si ebbe nell’800/900 rispetto all’Ancien Regime: • Legge Casati nacque l’istruzione pubblica in un progetto di forma di Stato separatista: l’educazione divenne compito dello Stato e non rimase legata alla Chiesa • Codice Pisanelli l’unico matrimonio con effetti civili è il matrimonio civile • Leggi Siccardi vennero confiscati gli immobili, i latifondi della Chiesa che non fossero utili alla “salvezza dell’animo” in modo da rilanciare l’economia altrimenti bloccata il costo di questi terreni gravava sulla fiscalità statale, nonostante fossero in godimento della Chiesa cattolica con una di queste leggi, venne eliminato il foro ecclesiastico, tipico dell’Ancien regime ora non si può più creare un foro speciale di questo tipo, perché vi sarebbe una violazione del principio di uguaglianza Nel 1870, lo Stato pontificio venne annesso al Regno d’Italia a questo punto, si creò una tensione tra il papa e il Regno Non expedit (che durò formalmente fino al 1919): disposizione del papa, che stabilì l’astensione dei cattolici dalla vita politica in questo periodo, si ebbero anche le leggi delle guarentigie, che stabilirono un’equiparazione tra la figura del papa e quella del sovrano La spinta dell’attribuzione della sovranità al popolo, che si ebbe già con lo Stato liberale ottocentesco, iniziò a farsi sentire all’inizio del XX secolo, in quanto mutò la società e oltretutto si ebbe un allargamento del suffragio nascita dei Partiti popolari e anche dei movimenti, come quello fascista L’affermarsi del partito fascista fu agevolato dall’utilizzo di alcune simbologie: • quella dell’Impero romano, per rimandare alla potenza e alla forza di esso • quella della Chiesa cattolica, che era universale (‘cattolico’ in greco significa ‘universale’) Mussolini utilizzò la Chiesa cattolica come instrumentum regni per ottenere il consenso popolare dopo essere diventato capo del Governo, egli non stravolse le istituzioni politiche del Regno d’Italia e risolse la questione romana con la stipulazione dei Patti Lateranensi (1929) Nella premessa del Trattato del Laterano: Premesso: Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza (concetto politico) di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente (questione romana = territorio di San Pietro; questione cattolica), con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto, la quale le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la "questione romana", sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia (la Chiesa rivendica una propria entità territoriale in modo da poter governare i cattolici nel mondo) Lo stato fascista ha un confessionismo ideologico, mentre il Regno d’Italia post- risorgimentale aveva un confessionismo di fatto e storico Che tratti di discontinuità pone lo Stato fascista rispetto al rapporto Stato-Chiesa precedente? Lo stato fascista iniziò a smantellare alcuni elementi di separazione tra Stato e Chiesa con l’art. 1 del Trattato del Laterano viene riconosciuto e riaffermato il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto albertino se fosse stato riconosciuto e basta, sarebbe ribadito nella forma di Stato che si aveva nel 1848; invece viene riaffermato nel contesto storico dello Stato fascista si parla di un principio consacrato: non è una consacrazione dal punto di vista sacramentale-religioso, ma comunque da’ una sfumatura solenne e forte Con questo art. 1 del trattato, il Regno d’Italia torna ad essere specificatamente ideologico confessionista la Chiesa cattolica assume una posizione legittima di privilegio Stato e religione sono in una sorta di unione giuridica, cioè i principi della religione sono assorbiti dallo Stato e imposti ai cittadini lo Stato fascista è uno Stato etico, in quanto ha valori di Stato mutuati dalla religione (la Repubblica democratica non è uno Stato etico, in quanto il sistema di valori, sebbene ci sia, non viene imposto) Prima del 1929, ci sono altri segni di passaggio al confessionismo: 1) tema del crocifisso nelle scuole pubbliche [oggi c’è una legge che impone la presenza del crocifisso nelle istituzioni pubbliche legge della Regione Lombardia] il crocifisso viene posto di fianco al ritratto del Re (unione di fini sistema unionista dato dal confessionismo), in alto all’aula posizione di subordinazione e legittimazione dell’aula 2) riforma Gentile (idealista, non fascista) nel suo concetto di istruzione, la religione, che torna ad essere obbligatoria, educa a idee elevate/profonde e diventa parte di un processo educativo basilare (nella scuola di base, è necessario che i bambini siano obbligati a studiare il cattolicesimo, perché eleva le loro coscienze) Punti cruciali del confessionismo: - art. 1 del Trattato lateranense epifania del confessionismo ideologico e nazionalista questo art. 1 sarà abbandonato solo nel 1984 - famiglia art. 34 del concordato lateranense: il matrimonio religioso ha effetti civili ( precedentemente Codice Pisanelli: effetti civili solo per il matrimonio civile) sono indipendenti soprattutto le autorità preposte (l’autorità civile non è l’autorità religiosa e viceversa) altra caratteristica dell’indipendenza è che lo Stato italiano non ha giurisdizione sul diritto canonico e viceversa ‘Indipendenza’ significa ordinamenti distinti, autorità distinte, giurisdizioni distinte, ma soprattutto visione religiosa questa è propria della Chiesa cattolica, perché lo Stato è laico e pluralista esso aveva una visione religiosa quando era confessionista MA si parla anche di sovranità s’intende una sovranità di carattere spirituale per la Chiesa cattolica, allo Stato invece è garantita una sovranità di carattere temporale la sovranità (non sovranità territoriale) significa legittimo esercizio di un’attività di potere ( chi legittimamente può normare, decidere e comandare): perciò nell’ambito spirituale si ha la Chiesa cattolica con i suoi vertici, mentre nell’ambito temporale lo Stato la Chiesa cattolica non ha un territorio, altrimenti si avrebbe uno Stato con una propria sovranità territoriale (la Città del Vaticano è nata per la necessità di avere un territorio dove esercitare il governo della missione spirituale) Il grande problema è che i due ambiti possono collidere, in quanto i cittadini possono essere credenti conflitti di lealtà 25/03/15 preappello 21-22 appello 27 RIPASSO ART 3,2,7 Pari dignità socialeà a tutti è riconosciuta la stessa dignità umanaà prerequisito affinché tutti gli individui possano essere considerati uguali. La dignità è un ponte tra appartenenza al genere umano e il mondo del diritto. A prescindere dalla titolarità che un ordinamento positivo che gli attribuisce il diritto positivo, gli individui sono comunque degni, prescindere dal mondo del diritto. L’ordinamento pone alcune norme che riconoscono la dignità umana, ma la dignità c’è lo stesso à la differenza è che in alcuni ordinamenti è riconosciuta dal punto di vista positivo, mentre in altri non è riconosciuta. Quindi la presenza della dignità prescinde dal diritto positivo, dal mondo del diritto. La dignità umana è il presupposto di godimento di altri diritti che si appiccicano a ogni individuo perché ciascuno individuo ha la stessa dignità degli altri. La dignità precede l’uguaglianza. L’uguaglianza la segue nel senso che se ciascuno individuo non fosse ugualmente degno rispetto agli altri non ci sarebbe l’uguaglianza. Attraverso l’art 3, che parla di uguaglianza, si riesce a desumere la Laicità: sviluppo della personalitàà la domanda di Dio vi rientra. Collegamento tra sviluppo della personalità e dignità. L’uomo sapiens è ugualmente degnoà crede in quello che vuole, quindi sviluppa la sua personalità sul suo credo personaleà lo sviluppo dell’art 3.2 COST è uno sviluppo NON predefinito, aperto. Quindi non è uno stato confessionista, ma uno Stato laico. ART2àL’uguaglianza impone una disciplina sempre uguale per qualsiasi situazione? No, serve una omogeneità di fattispecie omogeneità di trattamento regola torio disciplinato in vertice dal principio di uguaglianza. Per verificare che le distinzioni non siano contrarie al principio di uguaglianza il principio guida è quello della ragionevolezza delle differenze o di non arbitrarietà delle distinzioni. Sviluppo della personalità all’interno di formazioni sociali non pre-selezionate che non potrebbero essere oggetto giudizi morali da parte dello Statoà Il disvalore delle norme penali non incide sullo sviluppo della personalità, nessuna condanna penale può avere come elemento di disvalore la partecipazione morale di un soggetto ad es. a un’associazione mafiosa, ma solo partecipazione materiale, quindi la condotta (si apre qui il grande tema dei reati di opinione). ART 7àLe confessioni sono le uniche formazioni sociali originarie beneficiarie da parte della COST di originarietà e indipendenza. Chiesa cattolica come confessione religiosa, non come soggetto territoriale. INDIPENDENZAà Sono indipendenti Repubblica e confessioni religiosaà Non possono l’uno creare norme dell’altro, ma anche le giurisdizioni sono collegate al principio di distinzione degli ordinià il giudice civile può applicare ad es. il diritto del Burundi ma non il diritto canonico. Questo perché quando il giudice ius dice il suo potere gli è attribuito dalla COST in nome del popolo italiano, quindi esprime la partecipazione alla sovranità che appartiene al popolo. Il concetto di sovranità è lo stesso in Italia e in Burundi, per questo c’è il diritto internazionale privato. Mentre non esiste un meccanismo di collegamento creato da un rinvio materiale con il diritto canonico (al massimo qualcuno formale), perché lo vieta l’ART 7 COST. Quindi NB: L’art 1.2 dice che la sovranità appartiene al popoloà è una sovranità di carattere statualistico-territoriale. Problema: se c’è l’art 7 che dice che lo Stato e le religioni sono diverse nel proprio ordine ci saranno due sovranità una temporale e una spirituale. Quella dell’art 7 parla di sovranità territoriale. Il giudice esercita la giurisdizione in nome del popolo che è espressione della sovranitàà il giudice italiano quindi esercita la sua sovranità rispetto alla sfera temporale, quindi può arrivare ad applicare anche il diritto straniero perché hanno le stesse caratteristiche di sovranità territoriali. Dopo la 218/95 circolano addirittura le decisioni dei giudici stranieri in automatico. Questo meccanismo NON funziona rispetto al dir canonico perché questo non ha una sovranità che lo legittimi di carattere temporale, ma spirituale e nell’art 7 infatti c’è scritto che queste due sovranità sono indipendenti e sovrane, quindi distinte senza possibilità di deroga. Quindi: 1. norme distinte 2. autorità distinteà vescovo nominato dalla autorità ecclesiastica; presidente della Repubblica. 3. il giudice ius dice il diritto statuale e il giudice ecclesiastico ius dice il diritto canonico. La sovranità confessionale è una sovranità puramente confessionale, mentre la sovranità statuale è puramente territoriale. LEZIONE Se sovranità vuol dire potere nasce il problema per cui questi due ambiti di sovranità possono collidere. Il concordato prevede che la Chiesa cattolica (ma tutte le confessioni) abbia la libertà di magistero (proprio dal punto di vista istituzionale), cioè la libertà di dire quello che si vuole ponendolo come assolutamente vero. ART7.1 à L’oggetto della sovranità è l’ordine “Stato e Chiesa sono ciascuna nel proprio ordine indipendenti e sovrane”. Bisogna riuscire a appiccicare all’ordine le concezioni delle sovranitàà quindi ci sarà una sovranità su un ordine spirituale e una sovranità su un ordine statuale temporale. Quindi gli ordini sono spiritale per le confessioni e temporale per lo Stato. Ma cos’è quest’ordine? - In primis gli ordini sono complessi di materie individuabilià ad es. è ascrivibile all’ordine della chiesa lo stabilire se un comportamento umano è peccato, ma la Chiesa non può stabilire se è un reato perché questo appartiene allo Stato. Anche ad es. la competenza di nomina dell’autoritàà stabilire chi sia il vescovo di Milano è materia appartenente all’ordine confessionale, mentre stabilire chi sia il prefetto di Milano spetta al Ministero dell’interno, quindi all’ordine temporale. E’ un complesso anche di interessi legati alla visione del mondoà in che senso un determinato elemento è di interesse della Chiesa o dello Stato? Ad es. il concetto di famigliaà entrambi hanno interesse a definirlo. Alla Chiesa interessa dare una definizione di famiglia perché porta in sé la procreazione e alla base della famiglia c’è il sacramento del matrimonio, quindi è un interesse religioso (c’è Dio nella famiglia, quindi quell’interesse p ascrivibile all’ordine della Chiesa). Quindi la Chiesa vuole la non ingerenza dello Stato. Lo Stato ha un interesse proprio a definire la famiglia? Si perché è uno degli elementi a base della società quindi è una formazione sociale, rilevante per il mondo del diritto (art 2 cost), quindi anche lo Stato ha interesse a darne una definizione propria, perché lo stato è composto da cittadini che creano dei gruppi definiti famiglie. La chiesa non vuole che lo Stato dia riconoscimento a concetti di famiglie diversi da quelli della propria visione. Ma quindi il parlamentare cattolico ha un divieto di vietare quella legge che riconosce il matrimonio omosessuale? C’è una violazione del principio di distinzione degli ordini? E’ quella legge incostituzionale per violazione del 7.1? No, perché lo Stato ha un interesse a dare una visione propria con il suo ordinamento di quell’interesse. Una legge che dovesse riconoscere il matrimonio omosessuale è una legge NON in contrasto con il 7.1 perché definire il matrimonio è un interesse che appartiene all’ordine statuale. Il problema è che la Chiesa reclama l’afferenza di queste materie al suo ordine andando a delegittimare la visione laica di questi istituti ad es. del diritto familiare. Il problema è il CONFLITTO DI LEALTÀ. Gli interessi sono per diritto distinti dice l’art 7 e la sovranità si esercita solo sugli interessi propri. Le donne non sono ammesse al sacerdozio. E se lo stato intervenisse dicendo che le donne sono ammesse imponendolo all’art 7.1? La strutturazione dell’ordine sacro (ad es. del sacerdozio) è attinente all’ordine della Chiesa, però c’è l’art 3 che garantisce l’uguaglianza dei sessi. Dal punto di vista tecnico lo Stato non potrebbe fare un intervento di questo genere, perché? Perché bisogna fare un BILANCIAMENTO di interessi tra l’art 7.1 e il 3. Perché prevale il 7? Perché l’art 7.1 che pone il principio della distinzione degli ordini nel momento in cui ammette l’esistenza dell’ordine della Chiesa presuppone la LIBERTÀ RELIGIOSA. In questa materia c’è un interesse legittimo della chiesa che esprime la libertà degli individui. È ragionevole un bilanciamento in questo senso perché decidere se le donne vadano al sacerdozio è una scelta di libertà religiosa, e afferisce all’ordine della Chiesa. Il credo in un Dio appartiene alla sfera individuale dell’individuo e quindi non fa parte dell’ordine dello Stato garantire questa sfera individuale, però, fa parte dell’ordine dello Stato Il ministro di qualsiasi culto, che abusa delle proprie attribuzioni e indica, ad esempio, il partito da votare, è punito che cosa vuol dire abuso? Presuppone l’esercizio delle funzioni Come fa il prete a vincolare le scelte elettorali? Pone l’individuo di fronte ad una scelta tra il voto e ad esempio il ricevimento dell’eucarestia; oppure espone l’individuo a riprovazione morale e sociale Perché lo Stato ha autolimitato la sua sovranità, riconoscendo la sussistenza di un ordine diverso dal suo, indipendente e sovrano? Perché la sussistenza di un ordine diverso garantisce l’esercizio della libertà religiosa, di cui deve essere assicurato il soddisfacimento in quanto Stato democratico, oltreché laico la laicità giuridica è garantista della libertà religiosa collettiva Ogni volta che si ponga un conflitto tra gli ordini, bisogna comprendere quale sia la soluzione attraverso il meccanismo del bilanciamento deve essere un bilanciamento in concreto (i bilanciamenti in astratto sono già contemplati dalla Costituzione art. 19 i riti non devono essere contrari al buon costume) Art. 8.2 Cost. – le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi sulla base di propri statuti, purché questi non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano Nell’Italia post-bellica, estremamente frantumata, si avvertì l’esigenza di inserire una disciplina dedicata alla Chiesa cattolica (art. 7) e una riservata alle confessioni diverse (art. 8) dopo l’ascrizione della laicità ai principi supremi dell’ordine Costituzione (1989), bisogna interpretare nuovamente gli artt. 7-8 Ambito di applicazione dell’art. 8 confessioni religiose diverse da quella cattolica Contenuto dal punto di vista letterale queste confessioni possono darsi delle norme organizzatorie che non possono contrastare con quelle giuridiche italiane MA allora se dovesse esserci uno Statuto islamico che preveda che al sacerdozio accedano solo i maschi, essa dovrebbe essere vietata per contrasto con le norme giuridiche italiane? Se invece fosse la Chiesa cattolica ad imporlo, non vi potrebbe essere un divieto perché è un ordine indipendente e sovrano ex art. 7? Sembrerebbe esserci una tutela maggiore della Chiesa cattolica rispetto alle altre confessioni violazione libertà religiosa collettiva e principio di uguaglianza fino agli anni ’70, la dottrina ecclesiasticistica riteneva che le confessioni religiose dessero origine ad ordinamenti religiosi derivati (l’unico originario era quello canonico) i cattolici avevano una condizione di privilegio sulla base dell’art. 7 le confessioni erano ordinamenti religiosi derivati e quindi traevano la propria legittimazione da un altro ordinamento e le loro norme non potevano contrastare con quelle dell’ordinamento originario Es. il diritto canonico prevede che, nel momento in cui un soggetto si faccia monaco, tutti i suoi beni vengano devoluti alla casa religiosa di appartenenza: questa disposizione ha efficacia civile diretta? No, l’individuo deve effettuare una donazione se il monaco avesse avuto precedentemente un figlio, la donazione subirebbe una riduzione contrasto tra norme giuridiche e norme canoniche le norme canoniche non possono avere efficacia, perché la donazione rientra nella libera disponibilità dei beni da parte del proprietario, riconosciuta dalla Costituzione nella libera iniziativa economica Il contrasto riguarda norme-principio (non norme-regole) e si tratta di principi fondamentali, identificanti la struttura dell’ordinamento italiano (es. libera disponibilità dei beni/diritto degli eredi alla legittima) la tutela di questi principi rappresenta un interesse afferente all’ordine statuale per ordinamento giuridico italiano (art. 8.2), si intende un complesso di principi, la cui tutela è interesse dello Stato sovrano si ha un’interpretazione dell’art. 7.1 che coincide con la disposizione dell’art. 8 il diritto canonico dovrà avere gli stessi limiti del diritto delle altre confessioni religiose le due disposizioni (art. 7.1 e art. 8.2) individuano la medesima esigenza di garantire l’ordine statuale sovrano Art. 8.1 – tutte le confessioni (compresa quella cattolica) sono ugualmente libere davanti alla legge se esse hanno uguale libertà, esse devono avere anche uguali limiti la scelta dei ministri di culto afferisce all’ordine religioso, in quanto la materia dei ministri di culto è sicuramente religiosa, l’interesse di scegliere i ministri di culto è religioso e il contenuto è religioso di conseguenza, essendo un interesse afferente all’ordine religioso, è possibile la deroga al principio di uguaglianza 14/04/15 Rapporto tra fattispecie penale e libertà di magistero sancita dalle disposizioni pattizie → se il ministro di culto abusa delle proprie funzioni vincolando il suffragio, egli travalica il limite della libertà di magistero (non deve dare un'indicazione di voto) Con l'art 7 Cost lo Stato compie una 'autolimitazione' della propria sovranità → con l'art 7 lo Stato pone un limite all'ordinamento statuale per la presenza dell'ordine confessionale, confermando che lo stato è sia laico che democratico Art. 8.2 vs art. 7 Differenza letterale che si coglie a prima vista → nell'art. 7 si parla di sovranità e indipendenza; nell'art. 8 si descrive il diritto delle confessioni religiose di organizzarsi purché non contrastino con l'ordinamento statuale → l'ordinamento canonico è considerato sovrano, indipendente e quindi originario, mentre le confessioni religiose appaiono come espressioni di ordinamenti derivati Il diritto confessionale non potrà mai essere un diritto coercibile perché per il diritto confessionale vige il principio di distinzione degli ordini (per questo la shariah non ha applicazione nel diritto italiano!) La sovranità della chiesa cattolica incontra gli stessi limiti delle altre confessioni religiose → perchè il principio di uguaglianza non è intaccato dalla disposizione canonica che prevede l'accesso all'ordine sacro solo per gli uomini? Nel bilanciamento tra diritti, viene in considerazione l'art. 19 (libertà di culto) e poi la deroga al principio di uguaglianza è giustificata dal fatto che la libertà di culto fa parte della formazione della personalità dell'individuo nelle formazioni sociali ---- Art. 8.1 - tutte le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge → esprime una parte del principio di laicità, il pluralismo confessionale (principio opposto al confessionismo → art 1 statuto albertino e trattato lateranense; la religione di stato ha una posizione di privilegio) Chi si intende per 'tutte le confessioni religiose'? Si tratta di un pluralismo aperto, perché non vi è un catalogo di confessioni → il fatto che non ci sia un elenco, lo stato non ha preselezionato un sistema di valore meritevole e quindi tutti i valori religiosi sono meritevoli e rispetto a tutti questi vi è equidistanza (perciò si ha un ordinamento laico, perché non fa proprio alcun sistema di valori religiosi) → questo vale per tutte le confessioni esistenti e per quelle potenziali Cosa si intende per 'confessione religiosa'? La confessione religiosa può godere del principio di distinzione degli ordini e quindi è fondamentale stabilire quando un gruppo si qualifica come confessione religiosa La chiesa cattolica è una confessione religiosa, ma che cosa ha di più rispetto alla diocesi di Milano? Il credo religioso è originalmente posto dalla confessione religiosa: la parrocchia e la diocesi sono enti territoriali che partecipano ad un credo, la cui titolarità è posta dalla confessione religiosa → ORIGINALITÀ DEL CREDO Chi decide che il credo della confessione religiosa è originale? Lo stabilisce chi crede (fedeli, adepti ecc) → lo Stato non può stabilire se un credo sia originale, perché glielo vieta il principio di distinzione degli ordini (i principi del credo sono una materia spirituale, l'interesse è confessionale a darsi una struttura del credo, il contenuto è sicuramente spirituale → ordine spirituale) Il primo elemento per verificare se un gruppo è una confessione religiosa è il principio di AUTOQUALIFICAZIONE → non è sufficiente questo elemento perché altrimenti lo stato si esporrebbe ad un utilizzo fraudolento della nozione di confessione religiosa (es. Il ministro di culto non può riferire quanto appreso dalla confessione, neanche sotto testimonianza → chi confessa e chi viene confessato esercitano la libertà religiosa, ma anche la repressione degli atti criminali, l'accertamento della giustizia ecc sono anch'essi principi costituzionali → l'equilibrio è costruito dallo stesso art. 200 cpp, in quanto solo le informazioni rese nei confronti del ministro di culto nell'esercizio delle sue funzioni possono rimanere segrete) Lo stato ha la necessità di un altro elemento per stabilire che un gruppo costituisce una confessione religiosa → non è sufficiente il criterio dell'auto qualificazione perché porterebbe ad esiti incontrollabili → la Corte cost ha tentato di trovare altri criteri, in particolare 4: meno una confessione religiosa tramite intesa è un atto politico (non giuridico), insindacabile e quindi dichiarato sprovvisto di controllo giurisdizionale l’UAAR ha impugnato l’atto di fronte al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale il Consiglio di Stato ha sottolineato che la presidenza del Consiglio ha una discrezionalità amministrativa di tipo tecnico (decide se un gruppo è una confessione religiosa sulla base del diritto) e non con discrezionalità politica se è una valutazione amministrativa, il Consiglio di Stato afferma che può essere controllato il merito della valutazione sulla base del diritto se si riconosce il gruppo come confessione, si è obbligati a negoziare delle trattative con tale gruppo, anche se magari non stipulare l’intesa il Governo Monti ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato in Cassazione per questioni inerenti la giurisdizione: la Cassazione a S.U. (sentenza 16305/2013) ha affermato che il Governo ha discrezionalità tecnica – sostenendo le ragioni del Consiglio di Stato - e non politica, decide se un gruppo ha le caratteristiche di confessione religiosa sulla base di parametri giuridici e, se lo considera come tale, ha l’obbligo di negoziare con tale gruppo la questione viene rinviata al TAR Lazio: esso, comunque, sostiene che gli atei non siano una confessione religiosa perché non possiedono un credo religioso positivo (in quanto credono nell’assenza di Dio, non in un Dio) [ inoltre, nel frattempo il Governo Renzi ha posto conflitto di attribuzione tra sé e la Cassazione e la Corte costituzionale ha ammesso il conflitto] il credo religioso negativo non può determinare l’insorgenza di una confessione religiosa, secondo il TAR: è ammissibile un’affermazione del genere? Obiezioni: si stanno diffondendo delle ritualità ateistiche (matrimonio ateo in USA), le quali hanno un contenuto religioso (credere nell’assenza di Dio è un contenuto religioso ex art. 19 Cost.), nonostante il credo nell’assenza di Dio attualmente ancora non sono così consolidate delle ritualità Motivazioni per cui gli atei non sono riconosciuti come confessione religiosa: - lo sviluppo identitario di una confessione religiosa deve essere in relazione agli altri il legame collettivo non è essenziale sotto il profilo religioso, ma per la qualificazione di confessione religiosa l’essere comunità per il credo religioso è coessenziale ai principi della religione - i gruppi di atei, oltre a ciò, sono associazioni di diritto privato, che hanno una finalità religiosa in sé, ma non una finalità associativa coessenziale ai principi della religione non danno vita ad ordinamenti giuridici originari - essi non si sono auto-qualificati nel loro Statuto - essi non hanno riti, anche se negli USA si stanno diffondendo delle ritualità ateistiche Oggi, il diritto vivente ha introdotto come criterio quello del credo positivo un gruppo è riconosciuto come confessione religiosa, se crede in un Dio Le confessioni religiose fanno l’intesa sostanzialmente per tre motivi: - per aver l’accesso ai finanziamenti dell’8x1000 - per non avere discriminazioni di fatto - per sganciarsi dalla legge 1159/1929 21/4/2015 Art. 19 Cost. – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume disposizione molto garantista nel panorama europeo La disposizione costituzionale è tripartita 3 libertà: 1) libertà di professione 2) libertà di propaganda 3) libertà di culto Oltre a ciò, vi sono ulteriori implicazioni date dai rapporti tra le tre libertà Ciascuna di queste libertà ha una sua norma giuridica cristallizzata nell’art. 19: 1) libertà di professione ambito di applicazione soggettivo: tutti = tutti gli individui (perché la libertà religiosa è un diritto fondamentale dell’uomo gli uomini hanno una dignità comune e vanno loro riconosciuti diritti come questi) in un paese come l’Iran, non si potrebbe andare a professare liberamente la propria religione perché non è uno Stato democratico come l’Italia ( non vale la clausola di reciprocità) La formula ‘tutti’ ricomprende cittadini italiani, stranieri (UE ed extra UE), apolidi, persone collettive la tutela della libertà di religione e di convinzioni personali è un diritto soggettivo ( può essere chiesta tutela al giudice ordinario), fondamentale, inviolabile Tutti hanno il diritto di far cosa? Professare (letteralmente significa ‘dire a qualcuno in che religione si crede’), ma tale termine va interpretato in senso ampio [ le libertà vengono sempre interpretate in maniera ampia, mentre i limiti sono soggetti ad interpretazione restrittiva (più alto è il livello di garanzia dei diritti fondamentali, più elevata è la democraticità dello Stato)] in realtà si ha anche il diritto di non professare una fede (ateismo) o di professarla nel proprio intimo perché si può non rivelare la propria appartenenza religiosa? In quanto è una manifestazione del diritto alla riservatezza (si ha il diritto di rappresentare la propria identità, senza esprimere il proprio credo), privacy ( costituisce un dato sensibile) si può manifestare diversamente la propria religione, oltre al parlare (significato etimologico di ‘professare’)? Si può fare attraverso simboli (il velo, il burqah ecc.) o comportamenti (in Italia, si può andare, ad esempio, a fare la spesa con il burqah, ma non si può andare a fare una manifestazione, perché osta all’esigenza di pubblica sicurezza in concreto per valutare queste situazioni, bisogna far riferimento al principio di proporzionalità) non è legittimo, però, il diniego della donna musulmana alla richiesta di identificazione da parte di un pubblico ufficiale (esempi: bisogna testimoniare in udienza a capo scoperto per esigenze di decoro secondo il c.p.c. una legge consente agli ebrei di testimoniare a capo coperto e per analogia potrebbe essere esteso ad altre pratiche, purché sia possibile l’identificazione; e, per i documenti di identificazione, vi è il divieto di tenere il velo integrale) Si può professare una fede religiosa LIBERAMENTE vale solo per la professione (non, ad esempio, per la propaganda) Innanzitutto, ‘liberamente’ significa che non vi devono essere ingerenze da parte di pubblici poteri (il giuramento religioso in sede di udienze è stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo) neutralità dei pubblici poteri [Caso degli anni ’60: un giudice doveva decidere a chi affidare il bambino in un processo di separazione (non vi era ancora l’affidamento condiviso) ed egli lo diede al genitore cattolico (lettura teista della Costituzione) quando si valuta un affidamento, si considera l’interesse del minore si diceva che l’interesse del minore era crescere secondo una formazione cattolica Gentile, anni ’20 ora non si può più accostare un interesse pubblico ad una scelta personale, in quanto l’ordinamento è laico] L’avverbio ‘liberamente’ amplia lo spettro del diritto di professione e lo scherma da attività dirigiste dello Stato non vi sono limiti al credo nel diritto italiano, al massimo vi sono limiti al suo esercizio (il credo, in un ordinamento democratico, non è limitato e, in questo senso, è assoluto) In realtà, la formula “professare liberamente” è ridondante si ha una “libertà libera” di credere, in quanto non vi sono limiti si ha anche il diritto di cambiare idea, religione (ius poenitendi) lo Stato non può ostacolare il cambiamento di religione Tutti hanno il diritto di credere in forma individuale o associata in forma individuale = non vi è un unico credo (il credo è libero e se ne può creare uno proprio) o un elenco di credi preselezionati, in quanto lo Stato è democratico, laico, aperto e pluralista ( lo Stato non sceglie un credo) il credo individuale assicura il diritto di professare il credo secondo l’intensità che si desidera (si ha il diritto di essere un cattolico buono o cattivo) in forma associata = 3 diritti: diritto di entrare a far parte di una confessione religiosa; diritto di uscirne (ius poenitendi) chi non da’ la possibilità di uscire, compie anche un’attività che può avere rilevanza penale; diritto di fondare un nuovo gruppo confessionale 22/4/2015 Tutti hanno il diritto di professare la propria fede religiosa ma in realtà l’art. 19 tutela anche l’ateismo, sebbene, dal punto di vista testuale, si sarebbe sempre potuta dare una lettura teista dell’articolo come si può inserire nella tutela dell’art. 19 l’ateismo? A) attraverso l’art. 21 Cost. B) lo Stato, in quanto laico, non può dare una valutazione sul credo e quindi anche il credo negativo è tutelato la domanda religiosa è tutelata a prescindere dal suo colore C) tra il credere e il non credere, vi è un elemento comune: sono risposte diverse alla stessa domanda di senso L’art. 21 tutela tutte la manifestazioni del pensiero, mentre per l’art. 19 bisogna verificare che la domanda sia di senso bisogna verificare la profondità di senso della domanda, altrimenti, se così non fosse, non si avrebbe distinzione tra manifestazione del pensiero e libertà religiosa (ognuno potrebbe qualificarsi confessione religiosa) Il fatto che il credo sia singolo e unico non significa che debba essere una semplice manifestazione del pensiero La valutazione del rischio deve essere comprovata da motivi di sicurezza o di incolumità pubblica bilanciamento strettamente in concreto in relazione alle esigenze di sicurezza (bilanciamento in astratto compiuto dal legislatore in relazione al buon costume) 29/04/15 RIPASSO Terza libertà garantita dall’art 19à CULTO: attività materiale (azioni pratiche/ comportamenti). Professione e propaganda hanno invece anche elementi ideali. Unico limite dell’art 19 è posto in riferimento a condotte e non ha ideeà per segnare una spaccatura col passato: ‘potevano essere ammessi nello stato solo i culti che non avessero principi contrari all’ordine pubblico e al buon costume, oltre che ai riti (art 1 L 1159/29) Art 5 L1159/29 : non c’era la libertà di propaganda, ma solo di discussione. Art 1 ritenuto implicitamente abrogato per violazione dell’art 19 e 8c1 della Cost. (L’abrogazione implicita è un fenomeno raro, di solito per far dichiarare incostituzionale una disposizione serve ‘intervento del Giudice delle Leggi, cioè della Corte Cost; l’abrogazione implicita è molto rara e questo è uno dei pochi casi, nessuno ha mai detto che l’art 1 fosse abrogato)- L’atto di culto implica la presenza di più soggetti (se mi metto a pregare in camera mia faccio una pratica religiosa, non un atto di culto). Art 17à diritto di riunirsi pacificamente e senza armiàtutela della sicurezza pubblica, pericolo da accertarsi in concretoàart 17cost “comprovati motivi di sicurezza” riferiti ai luoghi pubblici (sul sagrato del Duomo), non ai luoghi aperti al pubblico (nel duomo, Chiese). I musulmani possono pregare sul sagrato del Duomo? È successo, la Lega non voleva ritenendolo un atto di provocazione, l’arcivescovo di Milano ha dato il via liberaàma non era necessario l’assenso dell’autorità ecclesiastica. Era necessario il preavviso per la sicurezza. Avrebbe un musulmano benissimo potuto anche entrare nel Duomo e pregare Allah. Se invece entrassero 30 musulmani nel Duomo e si stendessero a pregare verso la Mecca? Art 405 cp: Turbamento di funzioni religiose del culto cattolicoàChiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni Si applica questo art solo se è in corso una funzione religiosa presieduta da un Ministro di Culto. Se invece non è in corso un funzione? In primis l’edificio di culto è in godimento a una confessione religiosa (duomoà diocesi di Milano, quindi la Chiesa cattolica). Questa è un’attribuzione di carattere privatistico o corrisponde a un interesse? Tendenzialmente è dato in godimento perché all’interno all’edificio di culto possa esercitarsi la libertà di culto di coloro che appartengono a quella confessione religiosa. Se entrano e svolgono con modalità di esercizio di culto loro che contrastino con le modalità di esercizio di culto della confessione a cui a cui l’edificio è in godimento si pongono dei problemi sulla liceità di questa condotta. Ma se non sono in corso funzioni religiose il luogo di culto non sta ospitando strettamente funzioni di culto. È anche vero che la disponibilità dell’edificio di culto è una componente seppur remota della libertà di culto. Problemi su questo punto. Ogni valutazione va compiuta in concreto per bilanciare le varie libertà di culto. L62/2015à Dichiarata dalla corte cost. Illegittima per il problema dell’edilizia di culto. LEZIONE Art 19à Limite al culto (ai riti) è il Buon costume. Rito religioso: Celebrazione di carattere solenne reiterata nel tempo tramite alcuni stìlemi che rappresentano il sacro. Tendenzialmente il rito deve essere presieduto da un soggetto che ha un ruoto qualificato all’interno della confessione, il ministro di culto. Non è debbo che debba per forza esserci sempre (es. vecchiette che recitano il rosario in Chiesa e non c’è il preteà è un rito religioso (non un pratica)). Non è quindi un requisito sine qua non, è un criterio orientativo. Gli stilemi che il ministro di culto o i fedeli compiono che hanno una caratteristica di solennità e che rappresentano con l’estetica del gesto un significato sacro (es. consacrazione dell’ostia). Buon costumeà clausola mobile (muta nel tempo, dipende dal sistema del riferimento), come l’ordine pubblico ideale muta, e ha meno riferimenti normativi. Collega il mondo del diritto alla morale di una determinata società in un determinato momento storico, in una sentenza degli anni 60 viene definito come “l’onore e pudore sessuale e il sentimento morale dei giovani”. Onore sessualeàse ne può ancora parlare oggi? Per il prof si. E il pudore sessuale? È il medesimo degli anni 60? No, quindi la clausola si sposta, in una direzione in cui si alza la soglia di tollerabilità, non è scomparso del tutto, ma è molto diverso dagli anni 60. Sentimento morale dei giovaniàparametro più difficile da verificare e più fragile. Quanti di noi hanno un sentimento di disvalore quando il pudore sessuale degli altri non corrisponde al nostro? In pratica se vedo una vestita poco mi sento indignata? Non mi sentirei colpita nel mio sentimento morale (direi “questa è una zotica” e fine). La nozione completa non è più quella degli anni 60. Ci sono nel cp reati che hanno come bene giuridico protetto il buon costume? Art 527 cpà“delle offese al pudore e all’onore sessuale”: Atti osceni. (1) Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [c.p. 529] è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [c.p. 29]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano (2) Art 528 cpà Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. Il 528 è la disposizione di riferimento per individuare il limite del buon costume, il 527 rispetto all’art 19 cost. Cos’è un atto oscenoà”che sta fuori dalla scena”. Ad esempio vado in giro nudoà faccio un atto osceno perché violo il pudore sessuale; per certi versi l’onore; e il sentimento morale in base a chi incontro. Se mi metto nudo a teatro durante una rappresentazione di scena non violo il 527 perché la rappresentazione teatrale è arte e quindi c’è la scriminante della Cost, arte come manifestazione del pensiero e anche le altre disposizioni costituzionali che tutelano la cultura e la libertà della cultura. Se faccio un rito religioso nudo? Violo il 527, perché il 19 Cost si autolimita nell’esercizio del culto prevedendo il limite del buon costumeà è un limite interno espresso, non implicito quindi non soggetto a bilanciamento (il bilanciamento l’ha già fatto il legislatore in astratto). In questo caso si che si può dire che il diritto penale è un limite all’esercizio della libertà di culto, quel diritto penale che protegge il pudore e l’onore sessuale (sentimento morale, meno oggi che nel passato). In questo contesto bisogna quindi dare una accezione penalistica del buon costume. Se nell’esercizio di un rito ammazzo una persona? Non violo il buon costume, però il giudice non può assolvermià bilanciamento dell’art 32 Cost (tutela della vita) col 19 Cost, e sicuramente vince il 32 e quindi in questo caso il 19 non può fungere da scriminante. Quando si verifica che un rito sia contrario o meno al buon costume? Cioè è ammissibile una attività censoria della pubblica autorità rispetto ai riti, c’è una censura sui riti religiosi? No non c’è, questo significa che per verificare la compatibilità di un rito con il buon costume bisogna attendere che il rito sia posto in essere. A questo punto dovrebbe sorgere la domanda “se il rito realizza una fattispecie di reato e ka polizia è presente deve aspettare che il reato si compia?” No quando ci sia l’intervento ai fini della prevenzione dei reati la polizia deve intervenire. Se noi permettessimo una verifica anticipata dell’ammissibilità del rito arriveremmo a dire che una confessione religiosa che ha quei riti non è una confessione religiosa e quindi non potrebbe godere delle garanzie della cost (art 8.2) Se noi dicessimo che in ogni caso in ottica preventiva un rito è vietato staremmo dicendo che la confessione che eccepisca anche solo astrattamente di un rito del genere non è una confessione religiosa. Dobbiamo aspettare che sia compia del tutto, ma che sia almeno in itere l’attività del rito. Se però ci limitiamo a considerare il buon costume rispetto all’onore e al pudore sessuale, avremmo pochissimi riti contrari. In giurisprudenza si è posto il problema se possa integrare il limite anche un altro genere di interessi. La cassazione lo ha esteso alla protezione degli elementi che fondano la dignità della persona e in alcune pronunce anche al fondamento istituzionale dello Stato (il prof ha perplessità riguardo a quest’ultimo punto). sono creati con L. ordinariaàL.810/1929 dà esecuzione in Italia ai patti lateranensi (perché i patti sono una fonte di dir. Internazionale). Lo possiamo dire perché La costituzione compie un richiamo specifico e diretto ai patti. QUINDI: Disciplina speciale dei rapporti tra Stato e Chiesaà per avere un rapporto di specialità rispetto a una disciplina generale serve che le fonti siano sullo stesso pianoàIl richiamo diretto e specifico che il 7.2 compie ai patti li ha costituzionalizzati, trasferendo così loro un rango costituzionale. Siccome i Patti lateranensi sono richiamati direttamente dalla cost in maniera specifica, la cost. Ha traferito loro la sua forza di fonte e quindi possono essere speciali rispetto alla cost. Ci sono tantissime altre teorie. La Cassazione dice che la L. 810/29 sono assimilate nel loro rango sostanziale alla cost perché questa opera un richiamo specifico e diretto nel suo tasto. Il rapporto di specialità salva tutte le deroghe al principio di uguaglianza poste dai Patti lateranensi. Qualche giurista dice che questo orientamento dominante è sbagliato perché nessuna fonte costituzionale può essere modificata senza revisione cost. 3 sentenze cruciali del 1971 n 30, 31 e 32 La corte dice che il richiamo diretto e specifico ai Patti ha in effetti prodotto diritto, ma questo diritto non può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale a presidio della sovranità dello Stato. Si allocano da un punto di vista materiale più in alto della costituzione formale Sent. 18/1982 I principi supremi della cost. chi decide quali siano? La corte costituzionaleà problema: è un giudiceà quindi grandi problemi di democraticità: la corte ha un giudice e -professori ordinari in materie giuridiche -magistrati appartenenti alle giurisdizioni superiori ( 2 cassaz, 1 consiglio di stato, 1 corte dei conti -avvocati con una certa anzianità di servizio E’ possibile che un giudice che ha natura tecnica possa distillare principi che stanno addirittura sopra gli interventi costituzionali àUna sola eccezione: art 139: La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Se i principi supremi possono derogare le norme di natura concordataria e solo questi possono, che rango hanno i patti? Costituzionale, perché solo le fonti costituzionali hanno come unico limite i principi supremi. L’ultima sentenza in merito è la 238/2014 in cui la corte dice che le norme di derivazione concordataria non possono contrastare coi principi supremi e coi diritti fondamentali (quindi aggiunge i diritti fondamentali)à ancora oggi quindi la corte ritiene che le norme di derivazione concordataria siano assimilate alle norme cost. à per il prof errore giuridico mostruoso! Che caratteristica hanno questi principi supremi se stanno addirittura sopra il testo della cost formale? sent 1146/1988: · Immodificabili · Irrinunciabili · Irretrattabili Quindi sono una parametro di costituzionalità della costituzione, delle leggi costituzionali e delle norme di derivazione concordataria. Quindi la corte cost ritiene, senza averlo detto in maniera espressa, che le norme di derivazione concordataria in senso stretto siano assimilate alle disposizioni cost. collegandosi all’orientamento dottrinale che diceva che il richiamo specifico e diretto dei patti in costituzione avesse attribuito loro la natura costituzionale. Anche il diritto dell’UE prevale sul diritto costituzionale interno con il limite dei diritti fondamentali. Cosa succede nel 1984: I patti lateranensi sono stati modificati attraverso gli accordi di Villa Madama e Legge di esecuzione 121/1985 li ha resi esecutivi. All’interno del 7.2 cosa è successo? La 121 non è una legge cost, ma ordinaria e, essendo tale, dobbiamo chiederci se in forza del 7.2 dobbiamo chiederci se abbia ricevuto rango costituzionale. Per la Corte cost e la Cassaz. Si (anche se non lo hanno detto esplicitamente). La posizione dottrinale che appoggia il prof non è della stessa opinione perché non c’è più il richiamo diretto e specifico. L’effetto del richiamo diretto e specifico si verifica nella prima proposizione del 7.2, nella seconda proposizione non c’è una fonte di cognizione, ma c’è un richiamo diretto, MA NON specifico, e solo a una fonte di produzione, che sono le MODIFICHE. Sono richiamate le modifiche in genere, non una fonte in particolare. Oggi sono in vigore le MODIFICHE dei Patti lateranensi (L.121/85). La corte cost ritiene che anche questa modifica abbia assorbito il rango costituzionale, mentre la dottrina NO. Fonte del diritto A-TIPICA: Forma in un certo modo e natura in un altro modoà fonte formalmente ordinaria che ha ricevuto una costituzionalizzazione. La forma è ordinaria, mentre la natura è costituzionaleà in questo senso è atipica. Quindi se oggi si ponesse una questione di legittimità cost, ad es. il 9, la Corte cost potrebbe usare come parametri le semplici disposizioni costituzionali e non servirebbero i principi supremi. Quindi se una disposizione è assimilata alla Cost posso utilizzare solo i principi supremi, mentre se non lo è posso utilizzare tutta la cost. La corte cost, anche se non espressamente, sostiene che sussistono ancora i patti, anche se modificati e quindi siamo ancora nella prima proposizione del 7.2, errore gravissimo perché con gli Accordi di Villa Madama sono un nuovo accordo in pratica se si vanno a leggere, e la disposizione finale dice che tutto quello che non è riprodotto è considerato abrogato. Quindi non è una nocella (modifica e innovazione), ma è una nuova disciplina innovativa che organicamente ricrea e lo si capisce a maggior ragione dall’ultima disposizione che dice che tutto il resto è abrogatoà questa non è una novella è una riforma. Stato e Chiesa hanno scritto negli accordi che sono solo accordi modificativi per sfuggire al problema, però non conta quello che è scritto, ma quello che è. Nel libro c’è scritto che la 121 è assimilata alla CEDU (fonte subcost), ma la giurisprudenza ritiene il contrario, cioè che anche la 121 sia coperta dal rango cost come i vecchi patti e che una sua eventualità possa essere dichiarata solo in relazione ai principi supremi. 6/5/2015 Vi sono delle disposizioni antinomiche tra i Patti Lateranensi (1929) e la Costituzione (1948) es. art. 1 trattato lateranense per risolvere tali antinomie si potrebbe utilizzare il criterio di specialità: in quanto i patti lateranensi disciplinano la materia dei rapporti, la quale si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale però per poter utilizzare il criterio di specialità è necessario che siano equiordinate I principi supremi sono immodificabili (sono un limite e un parametro di costituzionalità delle stesse leggi costituzionali), irrinunciabili (se si rinunciasse a tali principi, si avrebbe una negazione dell’ordinamento stesso e questo non può accadere per il principio di non contraddittorietà dell’ordinamento) e irretrattabili (essi non possono essere messi in discussione) Nel 1989 la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza 203 sulla laicità e, quando si è occupata di questa, ha dovuto valutare la costituzionalità della legge 121/1985 sull’art. 9 se la corte avesse ritenuto che la 121 fosse stata formalmente e sostanzialmente ordinaria, non avrebbe utilizzato un principio supremo; invece si è spinta a desumere un principio supremo, quindi è come se avesse ritenuto costituzionalizzata tale legge anche se si chiama accordi di modifica, postulando quindi la persistenza dei patti del 1929, la giurisprudenza ha sottolineato che la rubrica non è testo di legge e ciò che conta è la sostanza MA la legge del 1984 ha abrogato il concordato l’atipicità della fonte (legge 121/1985) consiste nella sua diversità tra natura formale e natura sostanziale La corte costituzionale ritiene ancora oggi che la legge 121 sia coperta costituzionalmente per modificarla, è necessario utilizzare i principi supremi dell’ordinamento L’art. 8 della Costituzione è fatto a piramide: la base è il primo comma e la punta della piramide è il terzo comma Le intese servono a regolamentare i rapporti tra le confessioni religiose e lo Stato e questa regolamentazione è funzionale alla tutela della libertà religiosa Esempio: il rappresentante della confessione islamica si presenta al presidente del Consiglio e chiede di stipulare un’intesa la commissione per la libertà religiosa conferma che essa è un confessione religiosa e si aprono le trattative il Governo poi cambia maggioranza e, per il diniego di un partito, si bloccano le trattative la maggior parte della dottrina e la giurisprudenza sostengono che l’apertura delle trattative sia tecnica, mentre la conduzione di esse sia politica aporia perchè giurisprudenza di cassazione e amministrativa ritengono che vi sia obbligo di apertura, ma libertà di conduzione l’unica sanzione ipotizzabile sarebbe politica, ma questa ha una scarsissima efficacia Il principio di eguale libertà davanti alla legge delle confessioni implica che esse abbiano anche eguale libertà di stipulare (non solo di aprire le trattative) un’intesa, salvo la possibilità di recesso per ostacoli tecnici, NON politici l’art. 8.1 garantisce anche i gruppi minoritari da qualsiasi forma di discriminazione Le intese servono a regolamentare i rapporti e la regolamentazione serve ad assicurare la libertà religiosa di organizzarsi (collegamento artt. 8.1 e 19) MA l’art. 19 è un diritto fondamentale e perciò deve essere garantito a tutti, sia maggioranze che minoranze (principio di democrazia costituzionale) se si discriminano le minoranze, cioè quelle che vogliono stipulare le intese, si ha violazione di un diritto fondamentale, riferito agli art. 8.3 (principio di leale collaborazione), art. 19 e art. 8.1 la sanzione che parte della dottrina ha ipotizzato è la nomina di un commissario sostitutivo dei poteri amministrativi nel momento in cui il diniego riguardi requisiti tecnici il diritto vivente prevede che vi sia l’obbligo di aprire le trattative, ma non di chiudere + aporia della giurisdizione amministrativa e cassazione Se il Governo stipula l’intesa, la presidenza del Consiglio sigla per il Governo, ma in realtà il presidente non ha un potere tecnico (è il Consiglio che vota se il presidente debba siglare l’intesa) una volta firmata l’intesa, il Governo redige il testo di un d.d.l. e lo presenta alle Camere e se non lo presenta? In questo caso, la sanzione è davvero solo politica, perché in effetti siglare un testo che promuova l’iniziativa legislativa non fa più parte dell’attività di amministrazione, ma dell’attività di legislazione, che il giudice non può sindacare L’iniziativa legislativa appartiene ad una serie di soggetti, tra cui le Regioni, ma esse non potrebbero proporre un d.d.l. a seguito della stipulazione delle intese perché: - esse non hanno condotte le trattative (le conduce il Governo) - ex art. 117.2 lett. C i rapporti tra stato e confessioni religiose sono materia di legislazione esclusiva dello Stato Oltre a ciò, il livello essenziale di prestazioni (lettera M) concernenti i diritti civili e sociali (a maggior ragione, quelli fondamentali) deve essere omogeneo su tutto il territorio e perciò le Regioni non possono legiferare in una materia di interesse nazionale l’iniziativa legislativa appartiene in questo ambito non al Governo, ma ai singoli parlamentari Il Governo manda il disegno di legge alle Camere, che iniziano a discutere il testo di legge che rapporto dev’esserci tra il testo dell’intesa e il testo del disegno di legge di approvazione? Si ritiene che debba esserci conformità sostanziale e formale per evitare che siano poste violazioni al principio di bilateralità (art. 8.3) perciò, non sono proponibili emendamenti (il testo di legge viene votato in blocco) Se il disegno di legge non viene votato perché non c’è la maggioranza, vi è un sindacato sull’attività del governo e oltre a ciò il Governo deve stipulare nuovamente un’intesa in linea con l’indirizzo suggerito dal Parlamento, che ha posto il diniego sulla prima intesa (atto di indirizzo del Parlamento) non è mai successo nella storia, in quanto già dalla prima intesa con la tavola valdese vi è stata una collaborazione tra Parlamento e Governo però è successo che un disegno di legge non sia stato presentato alle Camere (Testimoni di Geova intesa nel 2007) [ l’unico Governo con cui sono state approvate leggi di esecuzione delle intese ferme da tempo è stato il governo tecnico Monti, che era neutrale, in quanto tecnico, sulla materia ecclesiastica] Il testo del disegno di legge va approvata in aula (assemblea legislativa) o anche in commissione in sede legislativa? La prassi dimostra che tutte le ultime confessioni siano state approvate dalla commissione in sede legislativa ma le intese sono strumenti della libertà religiosa organizzativa, quindi un profilo di attuazione di principi costituzionali e secondo l’art. 72.5 dovrebbe quindi pronunciarsi l’assemblea legislativa intera, perché sono presenti tutti gli orientamenti (in Commissione, invece, non è detto che vi siano tutti gli orientamenti) Le intese stipulate ad oggi sono tutte uguali, se non per argomenti di dettaglio, eppure si hanno confessioni completamente diverse il testo madre è quello della tavola valdese (l. 489/1984) com’è possibile che la disciplina sia identica? E’ legittimo? La Corte costituzionale, in accordo con la dottrina, afferma che le intese dovrebbero essere strumenti che assicurino le specificità confessionali (sentenze 508/00 e 346/02) le intese sono diritto particolare (per gli elementi comuni non vi sarebbe bisogno dell’intesa, ma di una legge comune, generale, tipica e unilaterale), ma la legge ecclesiastica è atipica (forma unilaterale legge di esecuzione; natura pattizia) in Italia, NON esiste una legge nazionale generale e organica sulla libertà religiosa (c’è ancora la legge 1159/29, che contengono disposizioni confessionistiche fasciste) si crea un’eterogenesi dei fini del diritto pattizio (una fonte che era stata concepita per dare specificità alle singoli confessioni religiose, poi nella prassi ha finito per essere una disciplina generalizzata identica per tutte le confessioni, fondata su fonti bilaterali e non unilaterali come dovrebbe essere) 13/5/2015 Il giudice amministrativo può controllare l’operato del Governo sulla decisione di ammettere una confessione religiosa in quanto all’uguale libertà di fronte alla legge corrisponde l’uguale libertà di accedere allo strumento pattizio La libertà religiosa collettiva non dà necessariamente origine ad un ordinamento originario, invece la libertà religiosa organizzata presuppone un profilo organizzatorio della confessione (art. 8.2), che porta alla nascita di un ordinamento confessionale originario, il quale può stipulare intese (una confessione che non sia un ordinamento originario non può stipulare intese perché non sarebbero rapporti interordinamentali!) Art. 20 Cost. – Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività il principio sotteso è quello d’uguaglianza riferito a soggetti collettivi (l’art. 20 è una specificazione del principio di uguaglianza) dal termine ‘speciali’ si deduce che non vi possono essere trattamenti deteriori per queste associazioni solo per il fatto che sia un soggetto collettivo religioso Ambito soggettivo di applicazione: enti ecclesiastici ed enti con fine di religione o di culto 2 letture del termine ‘ecclesiastico’: - il carattere ecclesiastico è attribuibile solo agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ha chiesto al Ministero dell’Interno il riconoscimento della capacità giuridica con decreto 3 caratteri: sede in Italia, fine costitutivo essenziale di culto e collegamento organico con una confessione religiosa - sono ecclesiastici gli enti riferibili ad una Chiesa (ad es. non si possono riconoscere enti ecclesiastici quelli musulmani perché l’Islam non è una chiesa) La formula ‘fine di religione o di culto’ consente di ampliare estensivamente la categoria degli enti ecclesiastici, definita rigidamente dalla locuzione ‘carattere ecclesiastico’ (Es. c’è un gruppo di credenti dissidente che crede nel Papa attuale, ma non nel precedente non è un ente ecclesiastico, in quanto non ha un collegamento organico con la Chiesa MA lo Stato non può discriminarlo, in quanto è laico esse sono formazioni sociali ex art. 2 Cost. e quindi non possono essere discriminate collegamento art. 2 e art. 20) Che differenza c’è tra associazione e istituzione? Esempio di associazione: gli amici di Maria del rosario; istituzione (profilo organizzativo verticistico): Conferenza Episcopale Italiana (gerarchia cattolica: al vertice della chiesa universale c’è il Papa, aiutato dalla Curia romana sotto vi è il collegio dei vescovi o episcopale) Gli enti ateistici hanno fine di religione o di culto? Essi sono un’associazione di carattere religioso con un credo negativo e tale credenza di non credere è tutelato dall’art. 19 essi hanno finalità di religione, ma non di culto (nel testo c’è scritto fine di religione o di culto alternatività tra i requisiti) gli enti ateistici non possono beneficiare dei privilegi dell’art. 8, MA è tutelato dagli artt. 2, 3, 19, 20 (la distinzione tra confessione religiosa ed ente religioso è necessaria per tutelare gli enti grazie all’art. 20) Questi enti non possono essere destinatari di speciali limitazioni legislative… tutti gli articoli del r.d. 289/30, che prevedono poteri di ingerenza sostitutivi dell’autorità territoriale del Governo rispetto alla vita dell’ente stesso, sono tutti