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Il Collegio dei Vescovi: la seconda autorità suprema della Chiesa, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Il ruolo e la potestà del collegio dei vescovi nella chiesa cattolica, come seconda autorità suprema dopo il romano pontefice. Il collegio è composto da tutti i vescovi in comunione con il pontefice e esercita la sua potestà attraverso il concilio ecumenico o la riunione congiunta di tutti i vescovi. Il documento distingue il collegio dei vescovi dall'istituzione del sinodo dei vescovi, che ha solo una funzione consultiva.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 15.2 – IL COLLEGIO (1-4)
slide 15.2 (n. 1-4)
Il Collegio dei Vescovi = è il secondo soggetto della suprema autorità della Chiesa (=
cioè della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale per volontà divina) (canone
336). Quindi 1) mentre il romano Pontefice = esprime l’unità della Chiesa, 2) il Collegio
episcopale = esprime l’universalità e varietà della Chiesa. Il Collegio dei Vescovi = è
composto da tutti i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione
con il Pontefice, che è anche il Capo del Collegio episcopale (tanto vescovi diocesani che
vescovi titolari, ma anche emeriti).
Il Collegio dei Vescovi esercita la sua potestà su tutta la Chiesa =
- in modo solenne nel Concilio Ecumenico (can. 337 §1) = che riunisce tutti i Vescovi
membri del Collegio (can. 339);
- mediante l’azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo = a condizione, che sia stata
indetta o recepita dal Sommo Pontefice, in modo da realizzare un vero e proprio atto
collegiale (can. 337 §2). Differente è il Sinodo dei Vescovi = si tratta di un organo
consultivo primaziale, per sua natura perpetuo, anche se non svolge funzione permanente
nella Chiesa. Il Sinodo differisce 1) dal Collegio dei Vescovi, perché non è di istituzione
divina, ma ecclesiastica e 2) dal Concilio ecumenico, perché non vi è la partecipazione di
tutti i Vescovi, ma solo di alcuni di essi, legittimamente eletti. Il Sinodo non ha poteri
legislativi (can. 343).
Il cardinalato = è una istituzione umana (= cioè di diritto ecclesiastico), che nasce da un
gruppo di chierici, che anticamente per primi collaboravano con il Vescovo di Roma e
che rappresentano storicamente il clero della diocesi romana. I cardinali erano e restano
un po’ il senato ed i principali collaboratori del romano Pontefice. In virtù di tale
collaborazione essi sono divisi in:
cardinali vescovi = i cardinali alla guida delle diocesi suburbicarie;
cardinali presbiteri = sacerdoti incardinati nelle più antiche chiese romane;
cardinali diaconi = titolari di altre chiese romane dette diaconìe.
Il Concistoro (can. 353) = è la riunione del Collegio cardinalizio (= cioè l’assemblea,
nella quale i cardinali si riuniscono per ordine del romano Pontefice e sotto la sua
presidenza).
Nel modulo precedente abbiamo approfondito la figura del romano Pontefice = quale soggetto della
suprema autorità della Chiesa.
In quella sede abbiamo anche riflettuto sul fatto che la Chiesa cattolica opera in modo del tutto
particolare rispetto agli altri ordinamenti (= cioè con un sistema, in base al quale esistono 2 soggetti
della suprema autorità della Chiesa = cioè 2 soggetti, che hanno la suprema potestà dell’organizzazione
ecclesiastica).
Accanto alla figura del romano Pontefice (come in particolare ha sottolineato il Concilio Ecumenico
Vaticano II, che nella metà degli anni ’60 ha riproposto la dottrina della collegialità episcopale = come
dottrina centrale per la comprensione della giusta organizzazione ecclesiale) vi è il Collegio dei Vescovi
= come altro soggetto della suprema autorità della Chiesa.
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Lezione 15.2 – IL COLLEGIO (1-4) slide 15.2 (n. 1-4)

Il Collegio dei Vescovi = è il secondo soggetto della suprema autorità della Chiesa (=

cioè della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale per volontà divina) (canone

336). Quindi 1) mentre il romano Pontefice = esprime l’unità della Chiesa, 2) il Collegio

episcopale = esprime l’universalità e varietà della Chiesa. Il Collegio dei Vescovi = è

composto da tutti i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione

con il Pontefice, che è anche il Capo del Collegio episcopale (tanto vescovi diocesani che

vescovi titolari, ma anche emeriti).

Il Collegio dei Vescovi esercita la sua potestà su tutta la Chiesa =

- in modo solenne nel Concilio Ecumenico (can. 337 §1) = che riunisce tutti i Vescovi

membri del Collegio (can. 339);

- mediante l’azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo = a condizione, che sia stata

indetta o recepita dal Sommo Pontefice, in modo da realizzare un vero e proprio atto

collegiale (can. 337 §2). Differente è il Sinodo dei Vescovi = si tratta di un organo

consultivo primaziale, per sua natura perpetuo, anche se non svolge funzione permanente

nella Chiesa. Il Sinodo differisce 1) dal Collegio dei Vescovi, perché non è di istituzione

divina, ma ecclesiastica e 2) dal Concilio ecumenico, perché non vi è la partecipazione di

tutti i Vescovi, ma solo di alcuni di essi, legittimamente eletti. Il Sinodo non ha poteri

legislativi (can. 343).

Il cardinalato = è una istituzione umana (= cioè di diritto ecclesiastico), che nasce da un

gruppo di chierici, che anticamente per primi collaboravano con il Vescovo di Roma e

che rappresentano storicamente il clero della diocesi romana. I cardinali erano e restano

un po’ il senato ed i principali collaboratori del romano Pontefice. In virtù di tale

collaborazione essi sono divisi in:

cardinali vescovi = i cardinali alla guida delle diocesi suburbicarie;

cardinali presbiteri = sacerdoti incardinati nelle più antiche chiese romane;

cardinali diaconi = titolari di altre chiese romane dette diaconìe.

Il Concistoro (can. 353) = è la riunione del Collegio cardinalizio (= cioè l’assemblea,

nella quale i cardinali si riuniscono per ordine del romano Pontefice e sotto la sua

presidenza).

Nel modulo precedente abbiamo approfondito la figura del romano Pontefice = quale soggetto della suprema autorità della Chiesa. In quella sede abbiamo anche riflettuto sul fatto che la Chiesa cattolica opera in modo del tutto particolare rispetto agli altri ordinamenti (= cioè con un sistema, in base al quale esistono 2 soggetti della suprema autorità della Chiesa = cioè 2 soggetti, che hanno la suprema potestà dell’organizzazione ecclesiastica). Accanto alla figura del romano Pontefice (come in particolare ha sottolineato il Concilio Ecumenico Vaticano II, che nella metà degli anni ’60 ha riproposto la dottrina della collegialità episcopale = come dottrina centrale per la comprensione della giusta organizzazione ecclesiale) vi è il Collegio dei Vescovi = come altro soggetto della suprema autorità della Chiesa.

Per Collegio dei Vescovi = si intende l’insieme di tutti i Vescovi del mondo, che sono uniti tra di loro da un legame particolare = che è dato dalla consacrazione sacramentale (= cioè dall’aver ricevuto l’ordinazione episcopale come ultimo grado del sacramento dell’ordine sacro) (i gradi precedenti sono =

  1. il grado del presbiterato e 2) il grado del diaconato); il grado dell’episcopato = è il grado della pienezza del sacramento dell’ordine sacro = quindi tutti i Vescovi, che hanno ricevuto la consacrazione sacramentale e sono in comunione con il Pontefice (= cioè sono Vescovi, che non hanno infranto il principio (= il vincolo) di comunione attraverso dottrine o posizioni scismatiche all’interno della Chiesa) = l’insieme di tutti questi Vescovi (che oggi sono più di tremila in tutto il mondo) = forma il Collegio dei Vescovi. Il Collegio dei Vescovi = è l’immagine storica del Collegio Apostolico (= cioè dell’insieme dei 12 apostoli, che con Cristo diedero vita all’organizzazione ecclesiale (= cioè alla prima forma di organizzazione ecclesiale) e di fatto furono loro a continuare il messaggio di Cristo alla morte del Cristo stesso). Abbiamo già visto, che in caso di possibile contrasto tra questi 2 soggetti (romano Pontefice e Collegio dei Vescovi), essendo il Collegio Episcopale (= il Collegio dei Vescovi) presieduto dal romano Pontefice, la presidenza affidata al romano Pontefice rende impossibile il contrasto tra questi 2 soggetti, perchè il Collegio dei Vescovi, che opera sempre sotto il capo (che è il romano Pontefice) e mai senza di esso, nel momento in cui vedesse la non partecipazione del romano Pontefice a una decisione, non sarebbe più inquadrabile dal punto di vista tecnico-giuridico con l’espressione di Collegio dei Vescovi, ma piuttosto si tratterebbe di una riunione di Vescovi, che quindi, non rappresentando il Collegio stesso, non potrebbe determinare un contrasto tra queste 2 istituzioni all’interno della gestione della suprema autorità della Chiesa. Il Collegio dei Vescovi (come ente, come istituzione) = è un’istituzione sempre presente all’interno della Chiesa (= cioè sempre tutti i Vescovi del mondo, nella loro complessità, formano questa istituzione (= questo istituto giuridico) fondamentale per l’organizzazione ecclesiale). Tuttavia è anche vero, che il Collegio dei Vescovi non è sempre visibile (= operante) concretamente all’interno della Chiesa È quindi necessario individuare le modalità, attraverso le quali il Collegio dei Vescovi esercita praticamente la propria potestà sulla Chiesa = queste modalità di esercizio della suprema potestà da parte del Collegio dei Vescovi sono 2 = 1) il Concilio Ecumenico o 2) la riunione congiunta di tutti i Vescovi, che restano sparsi nel mondo. Qui emerge un’altra distinzione fondamentale tra 1) il romano Pontefice e 2) il Collegio dei Vescovi =
  2. il romano Pontefice = come realtà unipersonale sempre presente e che esercita sempre personalmente la propria potestà; 2) il Collegio dei Vescovi = come soggetto, pur sempre presente all’interno dell’organizzazione ecclesiale, ma che esercita la propria potestà solo attraverso le modalità specifiche di riunione, che devono essere promosse o almeno recepite dal romano Pontefice. Il Concilio ecumenico (= cioè la forma più solenne del Collegio dei Vescovi) = è la riunione di tutti i membri del Collegio dei Vescovi (ricordiamo, che nella storia della Chiesa ad oggi sono stati celebrati solo 21 Concili Ecumenici = il che lascia intendere la peculiarità di questo strumento giuridico (= cioè di questa modalità di esercizio della potestà del Collegio dei Vescovi); l’ultimo in ordine temporale è il Concilio Ecumenico Vaticano II che è stato celebrato dall’11 ottobre del 1962 all’8 dicembre del 1965). L’altra possibilità di esercizio della potestà del Collegio dei Vescovi (= cioè che ha il Collegio dei Vescovi di esercitare la propria potestà sulla Chiesa) = è quella di riunirsi (pur restando tutti i Vescovi sparsi nel mondo), con un’azione, ma a condizione, che questa azione sia indetta o recepita dal sommo Pontefice in modo che di fatto si realizzi un vero e proprio atto collegiale (come ricorda il canone 337 paragrafo 2 del codice di diritto canonico) = questa possibilità di esercizio della potestà del Collegio dei Vescovi (indicata dal codice di diritto canonico nel 1983) è una possibilità residuale, considerata la difficoltà di poter svolgere un’azione del genere, se non in forma epistolare (come si ritiene, che avvenne per il dogma dell’Assunzione) (nei tempi moderni si comprende anche la lungimiranza di un tale esercizio della potestà da parte del Collegio dei Vescovi, considerati i nuovi mezzi di comunicazione sociale di massa, che potrebbero rendere più facile e immediato l’esercizio della potestà della Chiesa attraverso questo strumento di azione congiunta dei Vescovi che, pur restando sparsi nel mondo, nel loro insieme prendono delle soluzioni comuni per tutta la Chiesa).