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Questa lezione esplora la materia del governo della chiesa cattolica e degli enti centrali, con un focus particolare sul romano pontefice e il collegio dei vescovi. La suprema autorità del romano pontefice e il collegiale principio che lega il romano pontefice ai vescovi. Viene inoltre analizzata la potestà ordinaria, suprema, piena, immediata, universale e legislativa del romano pontefice, nonché le sue funzioni amministrative come il sinodo dei vescovi e il collegio episcopale.
Tipologia: Dispense
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Lezione 9
Il governo della Chiesa cattolica e gli Enti centrali della Chiesa
Nella presente lezione verranno analizzati gli organi-istituzioni, quale espressione della suprema autorità nella Chiesa cattolica. Si tratta di tematiche riguardanti il Diritto canonico che interagiscono con il Diritto ecclesiastico e che sono fondamentali al fine della corretta comprensione di molti argomenti afferenti allo studio della ns. materia, in generale per quanto attiene ai rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e in particolare per quanto riguarda il capitolo sugli enti ecclesiastici (anche se la nozione di ente ecclesiastico indica una categoria giuridica propria dell’ordinamento statuale e non dell’ordinamento canonico) e quelli sulla Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano di cui parleremo in seguito.
istituzione del Signore, S. Pietro e gli altri Apostoli costituivano un unico Collegio, per il medesimo principio e in pari modo, il Romano Pontefice, successore di Pietro, e dei Vescovi, successori degli apostoli, sono uniti fra di loro’. Si tratta di un canone che traduce due principi dogmatici del Concilio Ecumenico Vaticano II:
Prefetto della Congregazione era il Papa, il quale però raramente esercitava tale funzione, delegando tale compito ad un cardinale, con il titolo di segretario. Deriva dal Sant’Uffizio e quindi, storicamente, dal Tribunale della Inquisizione (da non confondersi con l’Inquisizione spagnola). In questo senso è la più vecchia delle attuali nove congregazioni vaticane. La Congregazione per le Chiese Orientali è il dicastero che si occupa di favorire la crescita, salvaguardare i diritti e il patrimonio liturgico, disciplinare e spirituale delle Comunità cattoliche di rito armeno, bizantino, copto e siro: cioè quelle che, dopo lo scisma del 1054, ruppero con i patriarchi ortodossi d’oriente (Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme) e tornarono in piena comunione col Pontefice Romano, mantenendo però la loro liturgia e il loro diritto ecclesiastico. Per quanto riguarda le regioni dove risiedono queste comunità la Congregazione per le Chiese Orientali ha anche giurisdizione assoluta sui Vescovi, sul clero e sui religiosi La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti è il dicastero che ha competenza per tutto quello che riguarda la liturgia della Chiesa Latina (cura la compilazione dei testi liturgici e vigila sulla loro traduzione nelle varie lingue) e la disciplina dei sette Sacramenti (in particolare, esamina le questioni relative ai casi di validità del matrimonio e dell’ordine). La Congregazione per le Cause dei Santi è il dicastero che ha competenza per tutto quello che riguarda la procedura che porta alla beatificazione e alla canonizzazione dei Servi di Dio: inoltre, sentito il parere della Congregazione per la dottrina della fede, ottiene dal Papa l’attribuzione ai santi del titolo di Dottore della Chiesa; essa ha inoltre il compito di verificare anche l’autenticità delle reliquie. La Congregazione è stata istituita da Papa Paolo VI con la Costituzione Apostolica dell’ maggio 1969 Sacra Rituum Congregatio, scorporandola dalla Congregazione dei Riti La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. Le sue funzioni, in origine, erano attribuite alla Congregazione de Propaganda Fide, istituita da papa Gregorio XV con la bolla Inscrutabili Divinae del 22 giugno 1622, che esercitava anche le funzioni oggi attribuite alla Congregazione per le chiese orientali. Quest’ultima ne venne separata il 1º
maggio 1917; il 15 agosto 1967, con la bolla di Paolo VI Immortalis Dei, ha assunto l’attuale denominazione. È il dicastero che ha competenza per tutto quello che riguarda l’attività missionaria: dirige e coordina l’opera di evangelizzazione dei popoli La Congregazione per il Clero è il dicastero che si occupa di definire quanto concerne l’attività e la disciplina del clero secolare diocesano (presbiteri e diaconi che non appartengono a ordini religiosi particolari e non seguono una Regola) e vigila sull’osservanza di quanto disposto La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica è il dicastero che, solo per quanto riguarda la Chiesa latina, si occupa di tutto ciò che attiene agli Istituti religiosi (Ordini e Congregazioni religiose, sia maschili che femminili), gli Istituti secolari e le Società di vita apostolica quanto a regime, disciplina, studi, beni, diritti e privilegi. È anche competente per quanto riguarda l’approvazione degli statuti dei nuovi istituti e la dispensa dai voti e dalle promesse La Congregazione per l’Educazione cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi)
Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti; Pontificio Consiglio della pastorale per gli operatori sanitari. Pontificio Consiglio della Nuova evangelizzazione. Questi organismi, di recente istituzione, sono l’espressione della sollecitudine della Chiesa verso i problemi del mondo moderno.
3.2 Il Sinodo dei Vescovi
Il Sinodo dei Vescovi è un assemblea di vescovi i quali – scelti dalle diverse parti del mondo – si riuniscono in tempi determinati (can. 342 CIC) per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi; per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano pontefice nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica; per studiare i problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo. Il Sinodo dei Vescovi è dunque un organo consultivo di cui si avvale il Romano Pontefice per il governo della Chiesa universale e differisce sostanzialmente dal Collegio episcopale e dal Concilio ecumenico.
4.- Il Collegio dei Vescovi (o Collegio episcopale) E’ composto di tutti i Vescovi – di cui il capo è il Sommo Pontefice - in forza della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica con il suo capo e con i membri del Collegio. Il Collegio episcopale esercita la sua potestà, piena e suprema, sulla Chiesa universale in due modi:
trattare nella’ambito del concilio medesimo. Egli, inoltre, può sospenderlo, scioglierlo e approvarne i decreti (can. 338).
Come ha ben messo in evidenza una parte della dottrina, “gli «enti centrali» della Chiesa, a norma dell’art. 11 del Trattato, «sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano (salvo le disposizioni delle leggi Italiane concernenti gli acquisti del corpi morali), nonché dalla conversione nel riguardi dei beni immobili». L’espressione «enti centrali» non ha rispondenza nell’ordinamento canonico. Si tratta di una figura civilistica introdotta in una norma che ha inteso ampliare quella garanzia che già era offerta dall’ art. 8 della legge sulle guarentigie pontificie n. 214 del ·1871, che vietava ispezioni, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffici e nelle Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali. La nuova disposizione riguarda non solo l’esenzione da quegli interventi che erano esclusi dalla legge del 1871, ma anche l’esenzione da ogni ingerenza e, perciò pur da quegli interventi di tipo giurisdizionalista, quali la conversione del beni immobili , che non erano stati esclusi da quella legge e che, .invece, erano stati previsti per detti enti pontifici dall’art. 17 della l. 19 giugno 1873 n. 1402. «Enti centrali» della Chiesa, secondo la dottrina tradizionale, sono le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici della Santa Sede, ossia gli enti che costituiscono la Santa Sede in senso lato e che abbiano la personalità giuridica. In una parola gli organismi costituenti la Curia romana, i quali provvedono al governo supremo della Chiesa. La «centralità» degli enti, così, è considerata con riferimento alla struttura dell’ organizzazione della Santa Sede per lo svolgimento della sua missione spirituale nel mondo. Ma la «centralità» è configurata dall’art. 11 del Trattato anche con riferimento al precedente art. 10 e al successivo protocollo del 6 settembre 1932, reso esecutivo dal r.d. n. 1422, sopra citati (n. 53). Tali disposizioni, prevedendo le esenzioni dal servizio militare e da altre prestazioni personali anche per i funzionari di uffici della Santa Sede
Istituto, stipulati o da eseguire in Italia, rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice italiano (art. 3.2 della 1. 31 maggio 1995 n. 218, che rinvia ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 per determinare la competenza italiana in materia contrattuale e laburistica), in quanto lo I.O.R, quale ente finanziario, opera nel campo del diritto civile e commerciale. Ove, poi, agli amministratori e funzionari di tale Istituto siano imputati fatti costituenti reato consumati o tentati in territorio italiano, essi soggiacciono alla giurisdizione penale dello Stato. La diversa tesi seguita da una parte della giurisprudenza è inesatta, perché le immunità previste dagli art. 10 e 11 del Trattato non contemplano l’esenzione dalla giurisdizione penale per gli amministratori e funzionari degli enti centrali della Chiesa o degli enti pontifici o vaticani che siano. L’art. 11 del Trattato esclude l’ingerenza dello Stato nei confronti dell’attività lecita degli «enti centrali» della Chiesa, ma non impedisce allo Stato di reagire nei confronti della commissione in Italia di reati ad opera dei titolari di tali enti, Fra l’altro, la responsabilità penale è personale di costoro e non ricade sugli enti da essi gestiti o rappresentati, semmai responsabili civili dell’operato dei propri addetti; onde non sembra sussistere l’ingerenza dello Stato nella gestione delgi enti, che l’art. 11 cit. vuole evitare. L’inesatta tesi della carenza di giurisdizione del giudice italiano sugli affari degli enti vaticani è stata riconfermata in relazione a contratti stipulati da tali enti con società commerciali italiane, per obbligazioni da eseguire in Italia, nonché per l’inquinamento elettromagnetico causato in territorio italiano delle trasmissioni della radio vaticana. Il diritto preconcordatario garantiva «uffici e Congregazioni pontifici.» da «visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti. libri o registri» solo se tali uffici avessero «attribuzioni meramente spirituali» (art. 1. n. 214 del 187l). Gli altri uffici e Congregazioni potevano essere perquisiti e avere posti sotto sequestro carte, documenti e registri dall’autorità del governo italiano. L’art. 11 del Trattato ha allargato la vecchia garanzia a tutti gli enti centrali, sia che avessero attribuzioni meramente spirituali, sia che avessero attribuzioni economiche o finanziarie, sia che avessero attribuzioni miste spirituali ed economiche. Questa e non altra la garanzia offerta dalla norma del 1929.
Tant’è vero che, durante le trattative per la stipulazione dei Patti lateranensi, la norma fissata nell’art. 11 del Trattato riguardava non solo gli enti centrali, ma anche gli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede e le Basiliche. Questi enti, com’ è noto, sono stati disciplinati dall’ art. 27 del Concordato del 1929 (in parte mantenuto in vigore dall’ art. 73 della l. n. 222 del 1985) e nessuno pensa che il giudice dello Stato non possa pronunciare sui contratti correnti, per es., tra le amministrazioni delle Basiliche e i terzi. La posizione degli addetti agli enti centrali, pontifici o vaticani, nell’art. 10 del Trattato, non ha le stesse caratteristiche di quella attribuita dalle norme di diritto internazionale ai diplomatici stranieri accreditati presso il nostro paese, i quali godono dell'immunità dalla giurisdizione, penale per un'espressa disposizione di legge (art. 31 della Convenziono di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, resa esecutiva dalla l. 9 agosto 1967 n. 804), una disposizione che manca nel Trattato lateranense. Questo, nel cito art. 10, infatti, esonera dignitari e funzionari vaticani da vari servizi (1° e 2° comma) e, nel 3° comma, si limita ad escludere che possano essere soggetti «a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane» gli ecclesiastici che, «per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all' emanazione degli atti della Santa Sede». Sfuggono, perciò, alla cognizione del giudice statuale gli atti della Santa Sede, estrinsecazioni della potestà d'ordine e della potestà di regime di questa, e l'opera degli ecclesiastici che abbiano partecipato all' emanazione di essi. Ma tale esenzione nulla ha a che vedere con i contratti stipulati in Italia dagli enti centrali, pontifici o vaticani, o con gli eventuali reati consumati o tentati nel nostro paese dai rappresentanti o dai funzionari di essi, con il conseguente riespandersi della giurisdizione dello Stato (giurisdizione cui lo Stato non rinuncia anche per quelle attività che, sebbene svolte in territorio soggetto alla sovranità della Santa Sede, dispiegano comunque i propri effetti in territorio italiano) (9). In entrambi i casi la giurisdizione dello Stato è pertanto inderogata alla stregua delle citate norme del Trattato del 1929.