Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Organizzazione Giuridica del Sistema Ecclesiastico: Ruoli e Funzioni dei Vescovi, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione esplora il ruolo del vescovo nella struttura gerarchica della chiesa cattolica, distingue tra i vari tipi di vescovi e discute le modalità di loro nomina. Il documento illustra il peso del vescovo all'interno del sistema ecclesiastico, dal punto di vista amministrativo, giuridico e spirituale.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

5

(6)

100 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lezione 16.2 – ORGANIZZAZIONE GIURIDICA (1-4)
slide 16.2 (n. 1-4)
Il Vescovo = è il soggetto attivo fondamentale del sistema di governo della Chiesa locale
e governa in quanto membro del Collegio episcopale.
E’ necessario sottolineare il peso, che la figura del Vescovo ha all’interno del sistema
dell’organizzazione ecclesiastica. (attenzione) Quando si fa riferimento ai soggetti della suprema
autorità della Chiesa (= cioè a un livello universale di organizzazione ecclesiale), si fa sempre
riferimento al romano Pontefice = che è il Vescovo di Roma; il fatto di essere romano Pontefice = non è
un ulteriore grado del sacramento dell’ordine, in quanto l’ultimo grado dell’organizzazione ecclesiale =
è dato dall’episcopato. Quindi il romano Pontefice = è un Vescovo (= cioè il Vescovo della Chiesa di
Roma), che ha particolari funzioni = cioè è a capo di tutta la cristianità (= la cattolicità).
Anche con riferimento al Collegio dei Vescovi è emerso il tema dell’episcopato (come tema centrale
nella loro collegialità).
Invece ora parliamo del Vescovo come capo (= cioè come pastore) di una Chiesa particolare (= cioè di
una porzione del popolo di Dio, che è affidata alle sue cure) (= diocesi) (= cioè di una chiesa locale, che
è governata dal proprio Vescovo, che deve avere particolari virtù individuali, ma anche particolari virtù
a livello amministrativo e a livello di conoscenza giuridica delle questioni) (tuttavia normalmente i
Vescovi sono anche a capo di altre tipologie di Chiese particolari).
Una prima distinzione fondamentale riguarda le tipologie di Vescovi previste dall’ordinamento della
Chiesa =
1) il Vescovo diocesano = al Vescovo diocesano è affidata la guida di una Chiesa particolare con
pienezza di giurisdizione (es. a capo di una diocesi c’è il Vescovo diocesano);
2) i Vescovi titolari = ai quali non è affidata la guida di una Chiesa particolare, ma di regola gli è
assegnata una diocesi antica, che ha cessato di esistere (= cioè questi Vescovi conservano solo il titolo di
quella determinata diocesi = titolo, che è comunque necessario in quanto il collegamento tra il Vescovo
e un determinato territorio (anche se nel caso dei Vescovi titolari quel territorio non è più esistente) = è
un principio giuridico fondamentale dell’organizzazione ecclesiale);
3) il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliario = 1) Vescovo coadiutore = è colui, che viene assegnato
in supporto a una Chiesa particolare, che ha già un proprio Vescovo (es. un Vescovo diocesano), con
diritto di successione (= cioè rispetto al quale ha un diritto di successione nel momento della
conclusione del mandato di quel Vescovo diocesano (che normalmente si ha con il compimento del 75
anno di età); 2) Vescovo ausiliario = che viene assegnato a una Chiesa particolare, ma senza diritto di
successione (= cioè solo con una funzione di aiuto rispetto a un altro Vescovo) (ciò succede nelle
diocesi più grandi in Italia o nelle diverse parti del mondo, proprio perché nelle diverse organizzazioni
(= nelle diverse divisioni territoriali) della diocesi, soprattutto se particolarmente grandi, i Vescovi
ausiliari possono occuparsi di una parte del territorio di quella diocesi).
Le modalità di nomina dei Vescovi
Per quanto riguarda le modalità di nomina dei Vescovi, il principio generale vigente in Italia = è il
principio della libera nomina da parte del romano Pontefice (= cioè la nomina dei Vescovi avviene in
base a una scelta discrezionale del Papa), che tiene conto =
1) degli elenchi, che almeno ogni 3 anni i Vescovi in carica delle diverse diocesi, inviano con i nomi dei
sacerdoti, che secondo il loro punto di vista potrebbero essere più meritevoli a raggiungere l’ultimo
grado dell’ordine sacro e
2) di una indagine, che viene svolta in Italia dalla Nunziatura Apostolica di concerto con la
Congregazione dei Vescovi (= che è la congregazione specificamente incaricata della nomina dei diversi
Vescovi (o incaricata di suggerire almeno i nomi di coloro, che poi il romano Pontefice liberamente
sceglierà come Vescovi di una determinata diocesi o di un’altra Chiesa particolare).
Tuttavia il codice di diritto canonico non prevede come modalità di assegnazione di un Vescovo solo la
libera nomina, ma anche la legittima elezione (che esiste ancora es. in Germania, in Austria e in
1
pf2

Anteprima parziale del testo

Scarica Organizzazione Giuridica del Sistema Ecclesiastico: Ruoli e Funzioni dei Vescovi e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Lezione 16.2 – ORGANIZZAZIONE GIURIDICA (1-4) slide 16.2 (n. 1-4)

Il Vescovo = è il soggetto attivo fondamentale del sistema di governo della Chiesa locale

e governa in quanto membro del Collegio episcopale.

E’ necessario sottolineare il peso, che la figura del Vescovo ha all’interno del sistema dell’organizzazione ecclesiastica. (attenzione) Quando si fa riferimento ai soggetti della suprema autorità della Chiesa (= cioè a un livello universale di organizzazione ecclesiale), si fa sempre riferimento al romano Pontefice = che è il Vescovo di Roma; il fatto di essere romano Pontefice = non è un ulteriore grado del sacramento dell’ordine, in quanto l’ultimo grado dell’organizzazione ecclesiale = è dato dall’episcopato. Quindi il romano Pontefice = è un Vescovo (= cioè il Vescovo della Chiesa di Roma), che ha particolari funzioni = cioè è a capo di tutta la cristianità (= la cattolicità). Anche con riferimento al Collegio dei Vescovi è emerso il tema dell’episcopato (come tema centrale nella loro collegialità). Invece ora parliamo del Vescovo come capo (= cioè come pastore) di una Chiesa particolare (= cioè di una porzione del popolo di Dio, che è affidata alle sue cure) (= diocesi) (= cioè di una chiesa locale, che è governata dal proprio Vescovo, che deve avere particolari virtù individuali, ma anche particolari virtù a livello amministrativo e a livello di conoscenza giuridica delle questioni) (tuttavia normalmente i Vescovi sono anche a capo di altre tipologie di Chiese particolari). Una prima distinzione fondamentale riguarda le tipologie di Vescovi previste dall’ordinamento della Chiesa =

  1. il Vescovo diocesano = al Vescovo diocesano è affidata la guida di una Chiesa particolare con pienezza di giurisdizione (es. a capo di una diocesi c’è il Vescovo diocesano);
  2. i Vescovi titolari = ai quali non è affidata la guida di una Chiesa particolare, ma di regola gli è assegnata una diocesi antica, che ha cessato di esistere (= cioè questi Vescovi conservano solo il titolo di quella determinata diocesi = titolo, che è comunque necessario in quanto il collegamento tra il Vescovo e un determinato territorio (anche se nel caso dei Vescovi titolari quel territorio non è più esistente) = è un principio giuridico fondamentale dell’organizzazione ecclesiale);
  3. il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliario = 1) Vescovo coadiutore = è colui, che viene assegnato in supporto a una Chiesa particolare, che ha già un proprio Vescovo (es. un Vescovo diocesano), con diritto di successione (= cioè rispetto al quale ha un diritto di successione nel momento della conclusione del mandato di quel Vescovo diocesano (che normalmente si ha con il compimento del 75 anno di età); 2) Vescovo ausiliario = che viene assegnato a una Chiesa particolare, ma senza diritto di successione (= cioè solo con una funzione di aiuto rispetto a un altro Vescovo) (ciò succede nelle diocesi più grandi in Italia o nelle diverse parti del mondo, proprio perché nelle diverse organizzazioni (= nelle diverse divisioni territoriali) della diocesi, soprattutto se particolarmente grandi, i Vescovi ausiliari possono occuparsi di una parte del territorio di quella diocesi). Le modalità di nomina dei Vescovi Per quanto riguarda le modalità di nomina dei Vescovi, il principio generale vigente in Italia = è il principio della libera nomina da parte del romano Pontefice (= cioè la nomina dei Vescovi avviene in base a una scelta discrezionale del Papa), che tiene conto =
  4. degli elenchi, che almeno ogni 3 anni i Vescovi in carica delle diverse diocesi, inviano con i nomi dei sacerdoti, che secondo il loro punto di vista potrebbero essere più meritevoli a raggiungere l’ultimo grado dell’ordine sacro e
  5. di una indagine, che viene svolta in Italia dalla Nunziatura Apostolica di concerto con la Congregazione dei Vescovi (= che è la congregazione specificamente incaricata della nomina dei diversi Vescovi (o incaricata di suggerire almeno i nomi di coloro, che poi il romano Pontefice liberamente sceglierà come Vescovi di una determinata diocesi o di un’altra Chiesa particolare). Tuttavia il codice di diritto canonico non prevede come modalità di assegnazione di un Vescovo solo la libera nomina, ma anche la legittima elezione (che esiste ancora es. in Germania, in Austria e in 1

Svizzera). Anzi, si potrebbe dire che normalmente la modalità ordinaria di nomina e di individuazione di un Vescovo = è l’elezione (l’esempio tipico è quello del romano Pontefice, che viene normalmente eletto, in quanto Vescovo di Roma, dai cardinali riuniti in Conclave). A seguito della legittima elezione, è prevista una conferma da parte del romano Pontefice. (Il codice di diritto canonico stabilisce 2 modi di nomina dei Vescovi = 1) legittima elezione = confermata dal romano Pontefice (come avviene in alcune diocesi della Germania, dell’ Austria e della Svizzera); 2) libera nomina da parte del romano Pontefice = che si basa su elenchi che almeno ogni tre anni i Vescovi di una provincia ecclesiastica inviano con i nomi di sacerdoti idonei alla nomina o che direttamente ciascun vescovo può inviare). I requisiti soggettivi fondamentali, che un sacerdote deve avere per poter accedere alla nomina episcopale sono 5 =

  1. aver compiuto il 35 anno di età;
  2. aver cinque anni di ordinazione sacerdotale;
  3. avere una buona reputazione presso i fedeli;
  4. avere necessarie doti morali di prudenza, di dottrina e di conoscenza anche dal punto di vista teologico;
  5. infatti è richiesto anche un dottorato o una licenza o altro titolo, che renda il soggetto veramente perito in Sacra Scrittura e in teologia o in diritto canonico, proprio perché il Vescovo sarà pastore non solo dal punto di vista spirituale (= dal punto di vista dottrinale), ma anche dal punto di vista giuridico, in quanto l’organizzazione della Chiesa è un problema anche e soprattutto di natura giuridica. Il giudizio definitivo di idoneità di un soggetto, che ha queste caratteristiche spetta sempre alla Santa Sede (= cioè al romano Pontefice) e l’ordinazione avviene da parte di un altro Vescovo, che deve a sua volta ricevere il mandato pontificio per poter procedere alla consacrazione del Vescovo prescelto (= consacrazione episcopale). Successivamente al Vescovo viene attribuito uno specifico incarico e il Vescovo incaricato poi prenderà possesso dell’ufficio di giurisdizione, che gli è stato attribuito. Con riferimento al principio unitario della potestà è necessario tener presente il tema dell’unitarietà del potere esecutivo, legislativo e giudiziario = cioè in virtù del principio unitario della potestà il potere esecutivo, legislativo e giudiziario è 1) in capo al romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi per la Chiesa universale e 2) in capo al Vescovo per la Chiesa particolare (come ricorda il canone 391 del codice di diritto canonico) (= cioè il Vescovo agisce nella sua diocesi come legislatore unico e esclusivo, come il giudice e responsabile della giustizia, come amministratore e regolatore di tutta l’attività amministrativa diocesana = cioè il Vescovo governa la Chiesa particolare con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, che può esercitare personalmente o con possibilità di delega. In particolare 1) il potere, che il Vescovo deve sempre esercitare personalmente, senza possibilità di delega = è il potere legislativo (= cioè il potere legislativo (= la potestà legislativa) rimane in capo al Vescovo diocesano, che lo esercita personalmente); 2) invece il decentramento della potestà del Vescovo diocesano si ha sia nel campo della giustizia, sia nel campo amministrativo, che possono essere esercitati sia personalmente, ma anche tramite alcuni organismi). Infatti così come avviene nell’organizzazione della Chiesa universale, che richiede l’ausilio di organismi esecutivi e giudiziari a supporto del romano Pontefice (= curia romana), così avviene anche all’interno della Chiesa particolare, nella quale 1) da un lato la curia diocesana si occupa di coadiuvare il Vescovo nell’esercizio della funzione esecutiva e 2) dall’altro lato i tribunali diocesani operano come strutture periferiche dell’amministrazione della giustizia ecclesiale (= cioè come aiuto al Vescovo diocesano nell’amministrazione della giustizia). Infatti tutti i Vescovi sono tenuti a nominare un vicario giudiziale con potestà ordinaria vicaria che presiede concretamente alla organizzazione della giustizia nella diocesi. 2