Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


La Curia Diocesana e la Parrocchia: Strutture Essenziali della Chiesa Locale, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Una panoramica dettagliata delle strutture essenziali della chiesa locale: la curia diocesana e la parrocchia. La curia diocesana, composta da organismi e persone, aiuta il vescovo nella sua attività pastorale, amministrativa ed economica, e giudiziaria. Essa è strutturata in tre settori: giudiziario, amministrativo e economico. La parrocchia, invece, rappresenta la manifestazione più prossima dei fedeli alla chiesa cattolica. Definita come una determinata comunità di fedeli stabilmente costituita all'interno di una chiesa locale, è affidata al parroco come pastore proprio. Gli elementi fondamentali di una parrocchia sono la stabilità necessaria per la sua costituzione, la personalità giuridica riconosciuta direttamente alla parrocchia, e il parroco, fornito di tutti i poteri necessari per assolvere i suoi compiti.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

5

(6)

100 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lezione 16.3 – ORGANIZZAZIONE GIURIDICA (1-4)
slide 16.3 (n. 1-4)
Completiamo il tema dell’organizzazione ecclesiastica.
Scendendo a un livello periferico dell’organizzazione della Chiesa è necessario prendere in
considerazione la curia diocesana, l’organizzazione della giustizia nella Chiesa particolare e il tema
della parrocchia (= che è l’organizzazione periferica fondamentale della vita ecclesiale).
Abbiamo parlato del Vescovo = come supremo pastore della Chiesa particolare con potestà legislative,
esecutive e giudiziarie ed è coadiuvato nell’esercizio di queste attività da alcuni organismi (eccetto per
l’attività legislativa). Infatti così come il Papa è coadiuvato dalla curia romana, così il Vescovo è
coadiuvato dalla curia diocesana = che è l’insieme di quegli uffici, che affianca il Vescovo diocesano
nell’esercizio del potere esecutivo e del potere giudiziario (canone 469 del codice di diritto canonico).
Quindi la curia diocesana = è uno strumento essenziale per lo svolgimento delle funzioni, che sono
proprie della Chiesa locale.
La curia diocesana = 1) è composta da organismi e da persone, che aiutano il Vescovo sia nell’attività
pastorale, sia nell’attività amministrativa ed economica, sia nell’attività giudiziaria (canone 469 del
codice di diritto canonico); 2) è strutturata in 3 settori fondamentali: il settore giudiziario, il settore
amministrativo, il settore economico.
1) (primo settore) settore giudiziario della curia diocesana = è presieduto dal vicario giudiziale che,
unitamente al Vescovo, forma il tribunale della Chiesa diocesana.
Sul punto (anche in riferimento a ciò che abbiamo detto relativamente all’organizzazione della giustizia
della Chiesa e al ruolo della Rota romana) potrebbe ingenerarsi un po’ di confusione, che cerchiamo di
risolvere differenziando 1) il tribunale diocesano = che esiste in ogni diocesi e che è formato dal vicario
giudiziale, che unitamente al Vescovo si occupa di tutta una serie di questioni specifiche (le questioni
attinenti i diritti dei fedeli, la questione dei matrimoni rati e non consumati, la questione delle dispense
rispetto agli obblighi celibatari dei sacerdoti, le indagini di natura penale. Invece altre questioni (es.
come le questioni matrimoniali) sono sottratte alla competenza dei tribunali diocesani relativamente alla
nullità del matrimonio e rimessi ad alcuni tribunali (18 tribunali in Italia), che si occupano
esclusivamente delle cause di nullità matrimoniale = sono 18 tribunali, che sono distribuiti su tutto il
territorio nazionale, di cui 9 fungono come tribunali di appello rispetto alle cause già decise in primo
grado dal tribunale regionale di riferimento.
Invece a livello di Chiesa diocesana esiste il tribunale diocesano = che si occupa di questioni specifiche
(è pur vero che più diocesi insieme per trattare questioni specifiche potrebbero ricorrere allo strumento
del tribunale interdiocesano con il consenso dei diversi Vescovi, che sono a capo delle diocesi
interessate alla formazione del tribunale interdiocesano).
2) (secondo settore) settore amministrativo della curia diocesana = nel settore amministrativo gli
elementi fondamentali sono = 1) il vicario generale, da cui dipende il settore amministrativo della curia
diocesana e 2) il cancelliere arcivescovile, che deve essere presente obbligatoriamente (can. 482).
1) Il vicario generale ha un ruolo essenziale, in quanto al vicario generale è affidata tutta intera la stessa
identica potestà, che è propria del Vescovo diocesano (= cioè che esercita una funzione vicaria (= una
potestà vicaria) di tutti i poteri, che sono propri del Vescovo diocesano Al di là di quelle materie, che il
codice di diritto canonico attribuisce direttamente al Vescovo diocesano, quando invece si parla della
figura dell’ordinario del luogo, si fa riferimento a funzioni equivalentemente attribuibili tanto al
Vescovo diocesano quanto al vicario generale; 2) il cancelliere arcivescovile = provvede
all’organizzazione della funzione amministrativa della curia diocesana accanto al vicario generale; il
cancelliere arcivescovile = ha il compito di assicurare, che gli atti della curia siano redatti
compiutamente e custoditi nell’archivio (= cioè è il cancelliere, che farà fede della redazione e della
conservazione di tutti gli atti della diocesi (decisioni, delibere).
3) (terzo settore) settore economico = serve per l’amministrazione dei beni della diocesi e ad esso sono
preposti obbligatoriamente 1) l’economo diocesano e 2) il consiglio per gli affari economici (cann. 492-
494) (= cioè nel settore economico l’amministrazione dei beni della diocesi richiede la presenza
obbligatoria 1) di un economo diocesano (che potrebbe essere anche un laico e non necessariamente un
1
pf3

Anteprima parziale del testo

Scarica La Curia Diocesana e la Parrocchia: Strutture Essenziali della Chiesa Locale e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Lezione 16.3 – ORGANIZZAZIONE GIURIDICA (1-4) slide 16.3 (n. 1-4) Completiamo il tema dell’organizzazione ecclesiastica. Scendendo a un livello periferico dell’organizzazione della Chiesa è necessario prendere in considerazione la curia diocesana, l’organizzazione della giustizia nella Chiesa particolare e il tema della parrocchia (= che è l’organizzazione periferica fondamentale della vita ecclesiale). Abbiamo parlato del Vescovo = come supremo pastore della Chiesa particolare con potestà legislative, esecutive e giudiziarie ed è coadiuvato nell’esercizio di queste attività da alcuni organismi (eccetto per l’attività legislativa). Infatti così come il Papa è coadiuvato dalla curia romana, così il Vescovo è coadiuvato dalla curia diocesana = che è l’insieme di quegli uffici, che affianca il Vescovo diocesano nell’esercizio del potere esecutivo e del potere giudiziario (canone 469 del codice di diritto canonico). Quindi la curia diocesana = è uno strumento essenziale per lo svolgimento delle funzioni, che sono proprie della Chiesa locale. La curia diocesana = 1) è composta da organismi e da persone, che aiutano il Vescovo sia nell’attività pastorale, sia nell’attività amministrativa ed economica, sia nell’attività giudiziaria (canone 469 del codice di diritto canonico); 2) è strutturata in 3 settori fondamentali: il settore giudiziario, il settore amministrativo, il settore economico.

  1. (primo settore) settore giudiziario della curia diocesana = è presieduto dal vicario giudiziale che, unitamente al Vescovo, forma il tribunale della Chiesa diocesana. Sul punto (anche in riferimento a ciò che abbiamo detto relativamente all’organizzazione della giustizia della Chiesa e al ruolo della Rota romana) potrebbe ingenerarsi un po’ di confusione, che cerchiamo di risolvere differenziando 1) il tribunale diocesano = che esiste in ogni diocesi e che è formato dal vicario giudiziale, che unitamente al Vescovo si occupa di tutta una serie di questioni specifiche (le questioni attinenti i diritti dei fedeli, la questione dei matrimoni rati e non consumati, la questione delle dispense rispetto agli obblighi celibatari dei sacerdoti, le indagini di natura penale. Invece altre questioni (es. come le questioni matrimoniali) sono sottratte alla competenza dei tribunali diocesani relativamente alla nullità del matrimonio e rimessi ad alcuni tribunali (18 tribunali in Italia), che si occupano esclusivamente delle cause di nullità matrimoniale = sono 18 tribunali, che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, di cui 9 fungono come tribunali di appello rispetto alle cause già decise in primo grado dal tribunale regionale di riferimento. Invece a livello di Chiesa diocesana esiste il tribunale diocesano = che si occupa di questioni specifiche (è pur vero che più diocesi insieme per trattare questioni specifiche potrebbero ricorrere allo strumento del tribunale interdiocesano con il consenso dei diversi Vescovi, che sono a capo delle diocesi interessate alla formazione del tribunale interdiocesano).
  2. (secondo settore) settore amministrativo della curia diocesana = nel settore amministrativo gli elementi fondamentali sono = 1) il vicario generale, da cui dipende il settore amministrativo della curia diocesana e 2) il cancelliere arcivescovile, che deve essere presente obbligatoriamente (can. 482).
  3. Il vicario generale ha un ruolo essenziale, in quanto al vicario generale è affidata tutta intera la stessa identica potestà, che è propria del Vescovo diocesano (= cioè che esercita una funzione vicaria (= una potestà vicaria) di tutti i poteri, che sono propri del Vescovo diocesano Al di là di quelle materie, che il codice di diritto canonico attribuisce direttamente al Vescovo diocesano, quando invece si parla della figura dell’ordinario del luogo, si fa riferimento a funzioni equivalentemente attribuibili tanto al Vescovo diocesano quanto al vicario generale; 2) il cancelliere arcivescovile = provvede all’organizzazione della funzione amministrativa della curia diocesana accanto al vicario generale; il cancelliere arcivescovile = ha il compito di assicurare, che gli atti della curia siano redatti compiutamente e custoditi nell’archivio (= cioè è il cancelliere, che farà fede della redazione e della conservazione di tutti gli atti della diocesi (decisioni, delibere).
  4. (terzo settore) settore economico = serve per l’amministrazione dei beni della diocesi e ad esso sono preposti obbligatoriamente 1) l’economo diocesano e 2) il consiglio per gli affari economici (cann. 492-
  5. (= cioè nel settore economico l’amministrazione dei beni della diocesi richiede la presenza obbligatoria 1) di un economo diocesano (che potrebbe essere anche un laico e non necessariamente un

religioso, così come il cancelliere, che potrebbe essere un laico e non un chierico) e 2) di un consiglio per gli affari economici); l’economo diocesano e il consiglio per gli affari economici analizzano tutte le attività economiche, anche se è chiaro che poi le decisioni ultime saranno prese sempre dal Vescovo diocesano, che rimane il custode e il detentore della potestà amministrativa (= esecutiva) della Chiesa diocesana in questo campo specifico.

  1. Il consiglio per gli affari economici (obbligatorio) = deve essere formato da almeno 3 fedeli esperti in economia e diritto civile, nominati dal Vescovo per cinque anni anche rinnovabili (= cioè riconfermabili per un secondo mandato); 2) l’economo diocesano (obbligatorio) = svolge un ruolo operativo diretto all’amministrazione dei beni della diocesi sempre in stretto contatto con il Vescovo diocesano. Le parrocchie = sono le articolazioni fondamentali della diocesi. La parrocchia = è un’articolazione fondamentale della diocesi. Non sarebbe corretto ritenere, che quando si parla di Chiesa universale si possa intendere la Chiesa universale come suddivisa in diverse diocesi e quando si parla delle diocesi si possa intendere, che le diocesi siano suddivise nelle articolazioni della parrocchia. In realtà il concetto teologicamente corretto sarebbe il contrario = cioè che queste realtà (diocesi, parrocchie) non sono altro che manifestazioni dell’unica Chiesa particolare in un determinato tempo e in un determinato luogo. In particolare la parrocchia = è un nucleo fondamentale nella struttura della Chiesa (= cioè rappresenta la manifestazione più prossima all’esigenza dei fedeli di essere parte della Chiesa cattolica, perché è la circoscrizione periferica nella quale i fedeli sono raggruppati e dove l’istituzione ecclesiastica viene a più stretto contatto con essi). Il codice di diritto canonico (canone 515) definisce la parrocchia come una determinata comunità di fedeli, che viene costituita stabilmente (come persona giuridica pubblica) nell’ambito di una chiesa locale e la cui cura pastorale è affidata al parroco come pastore proprio della comunità, che la deve svolgere sotto l’autorità del Vescovo diocesano. Gli elementi fondamentali della parrocchia sono = 1) la stabilità necessaria per la sua costituzione (= cioè il parroco gode di stabilità (infatti la sua nomina è per un periodo di nove anni, ma potrebbe anche essere a tempo indeterminato); 2) gode di personalità giuridica, che viene riconosciuta direttamente alla parrocchia in virtù del Concordato tra lo Stato e la Chiesa in Italia; 3) il parroco (quale elemento istituzionale, che pur essendo sotto l’autorità del Vescovo, è comunque il pastore proprio della comunità) è fornito di tutti i poteri necessari per assolvere i suoi compiti nell’amministrazione, nell’esercizio della funzione di santificazione (quindi dei sacramenti) e nell’esercizio economico, perché il parroco è amministratore economico della parrocchia. L’ultima annotazione è relativa alla classificazione dell’ufficio di parroco =
  • parroco territoriale (= quando vi è una parrocchia, che è individuabile in un determinato territorio circoscritto all’interno di una diocesi (= cioè il parroco territoriale è colui che è a capo e guida quella determinata parrocchia);
  • parroco personale (= potrebbero esistere anche parrocchie non su base territoriale, ma su base personale (= cioè sulla base del rito o delle caratteristiche specifiche dei soggetti fedeli, che ne fanno parte) = in questo caso il parroco, che ne è a capo si definisce parroco di natura personale);
  • sacerdote incaricato di quasi parrocchia (= prima della nascita di una nuova parrocchia c’è un istituto giuridico intermedio = che si chiama la quasi parrocchia, di cui potrebbe essere incaricato un sacerdote);
  • parroci in solidum con moderatore (= è pur possibile che ci siano più parroci in solido, ma pur sempre con un sacerdote parroco moderatore su una stessa parrocchia, quando questa è particolarmente grande);
  • moderatore di parrocchia, la cui cura pastorale è affidata a diacono, persona non chierica o comunità di persone (= potrebbe esserci il moderatore di parrocchia sempre sacerdote nel momento, in cui la cura pastorale della parrocchia è affidata a un chierico o un laico, cosa che può avvenire soprattutto nei territori di missione (= cioè nei territori, in cui la struttura della Chiesa è ben differente da quella presente in Italia e c’è una collaborazione più stretta del laicato anche nella cura pastorale di una parrocchia (tuttavia senza che il laico sia parroco di quella comunità, essendo il parroco sempre una persona fisica, che ha l’ordine sacro (= cioè che gode del sacramento dell’ordine sacro);
  • parroco religioso (= una parrocchia potrebbe essere affidata anche a una comunità religiosa = in questo caso il parroco sarà afferente a quella comunità religiosa);
  • parroco a tempo determinato (= le nomine dei parroci possono essere a tempo determinato o a tempo indeterminato);