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Diritto Ecclesiastico Comparato e Libertà Religiosa nel Consiglio d'Europa, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione esplora il ruolo del Consiglio d'Europa nella tutela della libertà religiosa in relazione all'Unione Europea. del quadro ampio in cui si muove la comparazione del diritto ecclesiastico, che include notevoli accordi come la Convenzione europea per i diritti dell'uomo e la Carta sociale europea. Inoltre, viene esplorato il ruolo della Corte europea dei diritti umani nella tutela della libertà religiosa e il principio generale di libertà religiosa secondo l'articolo 9 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 17.3 – DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO (1-4)
slide 17.3 (n. 1-4)
Consiglio d’Europa e tutela della libertà religiosa
Rapporto tra UE (Consiglio d’Europa) e tema religioso
Il quadro, entro il quale ci muoviamo per l’approfondimento del diritto ecclesiastico comparato (in
particolare si tratta di una comparazione, che riguarda quegli Stati, che afferiscono all’area europea) non
è solo quello dell’UE (= cioè dei documenti, dei trattati, che afferiscono all’UE in quanto tale e agli Stati
membri dell’UE), ma si allarga a una prospettiva più ampia, che tiene conto anche di un’altra realtà (es.
il Consiglio d’Europa = organizzazione internazionale, con sede a Strasburgo, fondata dal Trattato di
Londra (5 maggio 1949) con il proposito di salvaguardare e promuovere lo sviluppo economico e
sociale dei paesi europei. Il Consiglio d’Europa = è la prima organizzazione costituita in Europa dopo la
seconda guerra mondiale, che attualmente comprende 47 Stati. Fin dalla sua istituzione, il Consiglio
d’Europa ha operato per assicurare il rispetto dei diritti dell’uomo, della democrazia parlamentare e del
primato del diritto. A complemento di questi principi, il Consiglio d’Europa si è impegnato nella
valorizzazione dell’identità culturale europea, attraverso la lotta contro ogni forma di intolleranza, nella
soluzione di problemi sociali e nella salvaguardia della qualità della vita dei popoli dell’Europa;
all’ultimo decennio del ‘900, a seguito della caduta della cortina di ferro, il Consiglio d’Europa si è
impegnato anche ad aiutare i paesi dell’Europa centrale e orientale nell’attuazione e nel rafforzamento
delle riforme politiche, legislative e costituzionali. I lavori del Consiglio d’Europa si traducono
nell’elaborazione di convenzioni di applicazione regionale volte ad armonizzare le pratiche sociali e
giuridiche degli Stati membri. Tra gli accordi siglati nell’ambito di questa organizzazione, assumono
particolare rilevanza la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU) del 1950 e la Carta sociale europea del 1961).
Più volte si è fatto riferimento al ruolo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (istitutrice della Corte europea dei diritti dell’uomo di
Strasburgo) in tema di libertà religiosa) (non a caso molto spesso faremo riferimento alle sentenze, alla
giurisprudenza della Corte europea, che ha un ruolo fondamentale nella tutela della libertà religiosa con
riferimento all’art. 9 della CEDU).
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU) = è un trattato internazionale redatto dal Consiglio d'Europa. Il
documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno
egualmente fede.
La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 12 Stati al tempo membri
del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia) (attualmente gli
Stati membri del Consiglio d’Europa sono 47) e è entrata in vigore il 3 settembre 1953
(ma per l'Italia è entrata in vigore solo il 10 ottobre 1955).
La CEDU è stata ratificata (= cioè vi è stata l'adesione a questa Convenzione) da tutti i 47
Stati membri del Consiglio d'Europa il 22 giugno 2007, in quanto parti di essa.
La CEDU costituisce il primo dei trattati regionali a tutela dei diritti umani e il più avanzato sotto il
profilo dei meccanismi di controllo di carattere giurisdizionale; a essa sono seguiti 14 Protocolli
aggiuntivi, che hanno ampliato la gamma dei diritti tutelati dalla Convenzione e modificato il
meccanismo giurisdizionale di tutela.
Ricorsi individuali alla Corte europea dei diritti umani = ogni individuo che ritenga, che gli sia stato
negato uno dei diritti tutelati dalla Convenzione, ha accesso diretto alla Corte europea dei diritti umani,
istituita dalla CEDU. La Corte europea dei diritti umani ha sede a Strasburgo e è formata da un numero
di giudici pari a quello degli Stati contraenti. Le sentenze della Corte sono vincolanti per le parti in
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Lezione 17.3 – DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO (1-4) slide 17.3 (n. 1-4)

Consiglio d’Europa e tutela della libertà religiosa

Rapporto tra UE (Consiglio d’Europa) e tema religioso Il quadro, entro il quale ci muoviamo per l’approfondimento del diritto ecclesiastico comparato (in particolare si tratta di una comparazione, che riguarda quegli Stati, che afferiscono all’area europea) non è solo quello dell’UE (= cioè dei documenti, dei trattati, che afferiscono all’UE in quanto tale e agli Stati membri dell’UE), ma si allarga a una prospettiva più ampia, che tiene conto anche di un’altra realtà (es. il Consiglio d’Europa = organizzazione internazionale, con sede a Strasburgo, fondata dal Trattato di Londra (5 maggio 1949) con il proposito di salvaguardare e promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi europei. Il Consiglio d’Europa = è la prima organizzazione costituita in Europa dopo la seconda guerra mondiale, che attualmente comprende 47 Stati. Fin dalla sua istituzione, il Consiglio d’Europa ha operato per assicurare il rispetto dei diritti dell’uomo, della democrazia parlamentare e del primato del diritto. A complemento di questi principi, il Consiglio d’Europa si è impegnato nella valorizzazione dell’identità culturale europea, attraverso la lotta contro ogni forma di intolleranza, nella soluzione di problemi sociali e nella salvaguardia della qualità della vita dei popoli dell’Europa; all’ultimo decennio del ‘900, a seguito della caduta della cortina di ferro, il Consiglio d’Europa si è impegnato anche ad aiutare i paesi dell’Europa centrale e orientale nell’attuazione e nel rafforzamento delle riforme politiche, legislative e costituzionali. I lavori del Consiglio d’Europa si traducono nell’elaborazione di convenzioni di applicazione regionale volte ad armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli Stati membri. Tra gli accordi siglati nell’ambito di questa organizzazione, assumono particolare rilevanza la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 e la Carta sociale europea del 1961). Più volte si è fatto riferimento al ruolo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (istitutrice della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo) in tema di libertà religiosa) (non a caso molto spesso faremo riferimento alle sentenze, alla giurisprudenza della Corte europea, che ha un ruolo fondamentale nella tutela della libertà religiosa con riferimento all’art. 9 della CEDU).

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali (CEDU) = è un trattato internazionale redatto dal Consiglio d'Europa. Il

documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno

egualmente fede.

La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 12 Stati al tempo membri

del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,

Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia) (attualmente gli

Stati membri del Consiglio d’Europa sono 47) e è entrata in vigore il 3 settembre 1953

(ma per l'Italia è entrata in vigore solo il 10 ottobre 1955).

La CEDU è stata ratificata (= cioè vi è stata l'adesione a questa Convenzione) da tutti i 47

Stati membri del Consiglio d'Europa il 22 giugno 2007, in quanto parti di essa.

La CEDU costituisce il primo dei trattati regionali a tutela dei diritti umani e il più avanzato sotto il profilo dei meccanismi di controllo di carattere giurisdizionale; a essa sono seguiti 14 Protocolli aggiuntivi, che hanno ampliato la gamma dei diritti tutelati dalla Convenzione e modificato il meccanismo giurisdizionale di tutela. Ricorsi individuali alla Corte europea dei diritti umani = ogni individuo che ritenga, che gli sia stato negato uno dei diritti tutelati dalla Convenzione, ha accesso diretto alla Corte europea dei diritti umani, istituita dalla CEDU. La Corte europea dei diritti umani ha sede a Strasburgo e è formata da un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti. Le sentenze della Corte sono vincolanti per le parti in

causa. Le sentenze sono adottate a maggioranza dal collegio giudicante e ogni giudice può allegare alla sentenza la propria opinione dissenziente. Oltre ad accertare l’esistenza della pretesa violazione, la Corte europea può concedere alla parte lesa un’equa soddisfazione nel caso, in cui l’ordinamento dello Stato responsabile non consenta la rimozione integrale delle conseguenze della violazione.

La CEDU ha istituito la Corte Europea dei diritti dell'uomo (infatti un ruolo importante

nell’ambito del sistema sovranazionale dei diritti fondamentali dell’uomo è svolto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare per quanto riguarda il tema della libertà religiosa, al quale fanno riferimento tutta una serie di sentenze della Corte europea, che negli ultimi anni sono state fondamentali per comprendere come l’UE e la Comunità europea ha voluto considerare la tematica della libertà religiosa anche nella comparazione tra i diversi Stati membri del Consiglio d’Europa).

La norma fondamentale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) in tema di libertà religiosa è l’art. 9,

che prevede una serie di livelli differenziati di tutela della libertà religiosa =

1 comma = Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

tale diritto include la libertà di cambiare di religione o credo e la libertà di manifestare la

propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in

privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti;

2 comma = La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere

oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie

in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della

morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Infatti l’art. 9 della CEDU si divide in 2 parti =

  1. una prima parte = nella quale si afferma il principio generale, in base al quale = ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, alla libertà di coscienza e alla libertà di religione (rimandiamo alle considerazioni fatte circa la relazione tra il concetto di libertà di pensiero e il concetto più stringente di libertà di religione; ma è anche significativo, che si affermi questo ampio concetto di religione, che viene condiviso non solo dall’ordinamento interno, ma anche dall’ordinamento europeo (= che tiene conto non solo del riferimento teista (= cioè il riferimento alla divinità in senso positivo), ma anche del riferimento non teista (= cioè il riferimento negativo al tema religioso). Come recita l’art. 9 questo diritto include la libertà di cambiare religione/credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo sia in forma individuale, sia in forma collettiva (= cioè nelle forme associate o nelle forme istituzionali), sia in pubblico che in privato mediante quelle attività di culto, di insegnamento, di pratica e di osservanza dei riti, che sono propri dell’espressione religiosa. Il tema della libertà religiosa è uno dei capisaldi delle società democratiche = questa è un’espressione, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha utilizzato in una sentenza storica fondamentale (che è la sentenza Kokkinakis contro Grecia del 25 maggio del 1993), affermando nel caso specifico questo principio di massima, in base al quale la libertà religiosa manifesta il caposaldo fondamentale di tutte le società democratiche.
  2. una seconda parte = che invece fa riferimento alla manifestazione della religione (= cioè alla libertà di rendere pratico il credo attraverso una forma di manifestazione, che può essere oggetto solo di quelle restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica per la protezione dell’ordine pubblico, della salute, della morale pubblica e della protezione dei diritti e delle libertà. Ora comprendiamo bene che 1) mentre il principio generale della libertà di religione, in base al

verbale contro una determinata confessione religiosa (questo è il caso dei Testimoni di Geova contro la Georgia del 3 maggio del 2007). (secondo tema, che viene in evidenza nell’art. 9)

Contenuto della libertà religiosa =

La libertà religiosa = è non solo libertà di pensiero, libertà di coscienza e libertà di

religione, ma comprende anche le credenze di tipo filosofico (comprese le credenze

ateistiche, agnostiche e razionalistiche), ma anche la libertà di manifestare la propria

religione mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei diversi riti, così

come la garanzia del diritto di cambiare religione o credo (= cioè è garantita anche libertà

di cambiare religione o credo) (l’art. 9 rappresenta rispetto al tema del cambio di

religione (= cioè della possibilità e della libertà di cambiare religione) un’affermazione

molto più forte rispetto all’art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del

1966, che parlava solo del diritto di avere o adottare una religione o un credo, ma non del

diritto alla libertà di poter cambiare religione o credo).

L’art. 9 non fa riferimento alla libertà di proselitismo, ma la CEDU ne argomenta da

tempo l’esistenza, perché es. la libertà di culto, di insegnamento, di realizzazione e di

osservanza di pratiche e di riti normalmente si svolgono anche attraverso un’attività di

proselitismo.

Inoltre vi è anche una garanzia specifica insita nello stesso art. 9 = cioè nell’art. 9 è anche

garantito il diritto a non rivelare le proprie convinzioni religiose (= cioè il diritto i non

essere chiamato positivamente a dover rivelare le proprie convinzioni religiose) (in

questo senso la sentenza Dimitras contro Grecia del 3 giugno del 2010 ha un ruolo

importante = era il caso di un testimone che nel momento, in cui non fosse di religione

ortodossa, in ambito di testimonianza civile fosse comunque chiamato a manifestare il

proprio credo religioso; questa sentenza ha evidenziato l’illiceità di un comportamento

del genere; oppure il caso della sentenza Sinas contro Turchia del 2 febbraio del 2013,

che riguardava il diritto del fedele e del cittadino di non inserire all’interno della carta

d’identità la propria appartenenza religiosa).

(terzo tema, che viene in evidenza nell’art. 9)

Limiti = solo per la rilevanza esterna (manifestazione) (= cioè pubblica sicurezza,

protezione dell’ordine pubblico, salute, morale pubblica, diritti e libertà altrui). I limiti

hanno carattere tassativo. I limiti sono dei contenitori ampi, che la giurisprudenza della

Corte europea dei diritti dell’uomo ha cercato di riempire attraverso alcuni dei contenuti

affermati nelle sentenze.

(es. sicurezza pubblica: un passeggero sikh invitato a togliere il turbante per i controlli

aeroportuali o fedele sikh di fare la foto per la patente a capo scoperto; obbligo di togliere

il velo per controlli al consolato;

es. ordine pubblico: divieto per le studentesse di indossare velo durante le ore di

educazione fisica; rifiuto del rinvio dell’udienza per avvocato ebraico che non poteva

presenziare per festività ebraica nello stesso giorno

es. salute: obbligo per motociclista sikh di portare casco)

La seconda parte dell’art. 9 della CEDU fa esplicito riferimento ad alcuni limiti tassativi, previsti per legge), che sono necessari per la tutela della democrazia e che devono essere sempre proporzionati allo scopo, che si vuole perseguire. L’art. 9 della CEDU fa riferimento alla sicurezza pubblica (sicurezza pubblica, che può intravedersi (così come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha

sottolineato), laddove es. un passeggero di religione Sikh venga invitato a togliere il turbante per i controlli aeroportuali oppure laddove il fedele Sikh deve fare la foto per la patente o per un altro documento di identificazione a capo scoperto (mentre proprio l’utilizzo del copricapo è uno degli elementi fondamentali della religione Sikh) (come dice la sentenza Soku contro Francia del 11 gennaio del 2005); oppure l’obbligo di togliere il velo per un fedele di religione islamica per i controlli previsti dal consolato (come dice la sentenza Fatma contro Francia del 4 marzo del 2008). Un altro riferimento limitante previsto dall’art. 9 della CEDU = è l’ordine pubblico (che è stato concretizzato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo es. nel divieto per le studentesse di indossare il velo durante le ore di educazione fisica); un ulteriore riferimento limitante = è il tema della salute (es. come l’obbligo per il motociclista di religione Sikh di portare il casco, che potrebbe essere in contrasto con l’utilizzo del turbante previsto della propria religione).

Altre norme CEDU collegate a fenomeno religioso =

art. 14

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere

assicurato a tutti, senza alcuna distinzione (= cioè senza distinzione di sesso, di razza, di

colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o

sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra

condizione).

Altre norme CEDU collegate a fenomeno religioso =

art. 2 protocollo addizionale del 1952

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle

funzioni, che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il

diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro

convinzioni religiose e filosofiche.