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La Tutela della Libertà Religiosa nel Sistema Giuridico Europeo: Un Sistema Comparativo, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Il ruolo della corte di giustizia europea e della corte europea dei diritti dell'uomo nella tutela della libertà religiosa sovrana. Anche del concetto di diritto ecclesiastico comparato e della differenza tra la politica ecclesiastica in europa orientale e occidentale. Infine, analizza l'approccio alla problematica della multireligiosità in europa e la necessità di accogliere e rispettare le diverse culture religiose.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 17.1 – DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO (1-4)
slide 17.1 (n. 1-4)
All’interno del sistema europeo è necessario prendere in considerazione quali sono i diversi sistemi di
relazione tra lo Stato e le confessioni religiose (infatti il sistema di coordinazione, che caratterizza il
sistema di relazioni all’interno dell’ordinamento italiano, non è un modello per tutti gli Stati europei,
rispetto ai quali esistono diversificazioni specifiche di rapporti).
Il diritto ecclesiastico comparato = è un ramo disciplinare e scientifico degli studi di
diritto ecclesiastico, che adatta il metodo comparativo all’ambito dello studio del diritto
ecclesiastico.
In questo sistema di comparazione viene in rilievo il tema della tutela sovranazionale del
diritto alla libertà religiosa (= in questo senso la giurisprudenza della Corte di giustizia e
soprattutto la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (in questo senso è
fondamentale la disciplina del Consiglio d’Europa rispetto ai diritti fondamentali della
persona) hanno un ruolo fondamentale, perché sono quel livello giurisprudenziale
sovranazionale, nel quale viene posto in essere un sistema di comparazione (o sistema
comparativo) (attraverso questo sistema comparativo molto spesso le Corti arrivano alle
soluzioni fondamentali delle varie questioni in tema di libertà religiosa, tenendo conto di
una serie di elementi come la specificità di una nazione, il sistema delle relazioni tra lo
Stato e la Chiesa.
Quando si parla di diritto ecclesiastico comparato = si fa riferimento anche a quel settore
normativo concernente la regolamentazione giuridica del fenomeno religioso di due o più
ordinamenti statali (= cioè la comparazione = è un’attività, che mette in relazione due
ordinamenti al fine di ricercarne le differenze e le concordanze, mettendone in rilievo le
peculiarità con riferimento specifico all’ambito religioso).
Il diritto ecclesiastico comparato non è da confondere con il diritto comparato delle
religioni (= nel quale rilevano solo i diritti religiosi strictu sensu (= cioè nell’ambito
dell’organizzazione interna della chiesa) (es. è possibile mettere in relazione il diritto
della Chiesa cattolica con il diritto islamico) senza comparare i sistemi di relazione tra lo
Stato e le confessioni religiose).
Non è possibile confondere il diritto ecclesiastico comparato con il diritto concordatario
comparato (= che è un ambito specifico del diritto ecclesiastico comparato, che riguarda
la comparazione del sistema delle relazioni tra i diversi Stati e la Chiesa cattolica, che in
genere opera attraverso il sistema del Concordato stipulato con questi Stati).
Nell’UE fino alla metà del ‘900 si sono contrapposti 2 orientamenti rispetto al tema della
politica ecclesiastica =
1) regime totalitario sovietico con una visione negativa della religione, che ha avuto un
peso nella definizione del principio di libertà religiosa in ambito europeo e che si
sostanziava in una serie di connotazioni antiecclesiali e antireligiose (la confisca dei beni
delle istituzioni ecclesiastiche, il divieto del culto pubblico e la rilevanza esclusivamente
individuale del fatto religioso);
2) a ovest della cortina di ferro esistevano ampi spazi di libertà dati alle Chiese in un
clima di rispetto e di favore verso l’esperienza fideistica;
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Lezione 17.1 – DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO (1-4) slide 17.1 (n. 1-4) All’interno del sistema europeo è necessario prendere in considerazione quali sono i diversi sistemi di relazione tra lo Stato e le confessioni religiose (infatti il sistema di coordinazione, che caratterizza il sistema di relazioni all’interno dell’ordinamento italiano, non è un modello per tutti gli Stati europei, rispetto ai quali esistono diversificazioni specifiche di rapporti). Il diritto ecclesiastico comparato = è un ramo disciplinare e scientifico degli studi di diritto ecclesiastico, che adatta il metodo comparativo all’ambito dello studio del diritto ecclesiastico. In questo sistema di comparazione viene in rilievo il tema della tutela sovranazionale del diritto alla libertà religiosa (= in questo senso la giurisprudenza della Corte di giustizia e soprattutto la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (in questo senso è fondamentale la disciplina del Consiglio d’Europa rispetto ai diritti fondamentali della persona) hanno un ruolo fondamentale, perché sono quel livello giurisprudenziale sovranazionale, nel quale viene posto in essere un sistema di comparazione (o sistema comparativo) (attraverso questo sistema comparativo molto spesso le Corti arrivano alle soluzioni fondamentali delle varie questioni in tema di libertà religiosa, tenendo conto di una serie di elementi come la specificità di una nazione, il sistema delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa. Quando si parla di diritto ecclesiastico comparato = si fa riferimento anche a quel settore normativo concernente la regolamentazione giuridica del fenomeno religioso di due o più ordinamenti statali (= cioè la comparazione = è un’attività, che mette in relazione due ordinamenti al fine di ricercarne le differenze e le concordanze, mettendone in rilievo le peculiarità con riferimento specifico all’ambito religioso). Il diritto ecclesiastico comparato non è da confondere con il diritto comparato delle religioni (= nel quale rilevano solo i diritti religiosi strictu sensu (= cioè nell’ambito dell’organizzazione interna della chiesa) (es. è possibile mettere in relazione il diritto della Chiesa cattolica con il diritto islamico) senza comparare i sistemi di relazione tra lo Stato e le confessioni religiose). Non è possibile confondere il diritto ecclesiastico comparato con il diritto concordatario comparato (= che è un ambito specifico del diritto ecclesiastico comparato, che riguarda la comparazione del sistema delle relazioni tra i diversi Stati e la Chiesa cattolica, che in genere opera attraverso il sistema del Concordato stipulato con questi Stati). Nell’UE fino alla metà del ‘900 si sono contrapposti 2 orientamenti rispetto al tema della politica ecclesiastica =

  1. regime totalitario sovietico con una visione negativa della religione, che ha avuto un peso nella definizione del principio di libertà religiosa in ambito europeo e che si sostanziava in una serie di connotazioni antiecclesiali e antireligiose (la confisca dei beni delle istituzioni ecclesiastiche, il divieto del culto pubblico e la rilevanza esclusivamente individuale del fatto religioso);
  2. a ovest della cortina di ferro esistevano ampi spazi di libertà dati alle Chiese in un clima di rispetto e di favore verso l’esperienza fideistica;
  1. caduta del Muro di Berlino (1989) = le due aree maggiormente contrapposte hanno vissuto e continuano a vivere in un regime di equiparazione rispetto al tema generale dell’attenzione positiva verso l’esperienza fideistica
  2. definizione di una cultura giuridica europea fondata sul rispetto totale della persona umana e sulla salvaguardia dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali (= cioè all’interno della tutela generale dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona si inserisce anche il tema del rispetto della libertà religiosa (= cioè della libertà di tutte le religioni), perché la diversità e la pluralità delle opzioni religiose (= cioè la multireligiosità) non sono viste come fonte di contrasto, ma come fonte di ricchezza; quindi è necessario procedere attraverso vie giuridiche, che tutelino l’identità religiosa di ciascuna comunità); Diffusione del multiculturalismo (= che diventa un passaggio fondamentale di questa nuova attenzione, che dopo la caduta del Muro di Berlino è stata data in Europa al fatto religioso) derivante, in particolare sul versante religioso, dall’immigrazione di musulmani, che hanno richiesto una conciliazione dei valori della cultura europea con i valori della loro cultura religiosa e sociale (donna, apostasia, rapporti familiari, edilizia di culto) (in ambito mussulmano la differenziazione tra religioso e sociale è quasi inesistente per l’unità, che esiste tra disposizione religiosa e disposizione del vivere civile). In questo senso in Europa si è sviluppata una riflessione importante su come questi valori così diversi possano trovare una sintesi e su come la convivenza sempre più pacifica tra questi valori culturali possa essere un elemento di crescita per le diverse comunità religiose e civili. Approccio alla problematica = per creare una società multiculturale (o multireligiosa) è necessario cambiare prospettiva e considerare il soggetto di differente fede religiosa come parte integrante di quello Stato (= di quella realtà sociale), nel quale va ad inserirsi. Il musulmano non è uno straniero, in quanto ai cittadini europei di religione islamica si applica il diritto comune dello Stato, in cui vivono con le eccezioni previste dall’applicazione delle comuni norme di diritto internazionale privato (es. nel campo dei rapporti di famiglia) necessarie per la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali della persona (= cioè integrazione significa accoglienza, ma significa anche rispetto delle norme fondamentali di diritto internazionale e di diritto europeo, nel cui ambito una cultura differente rispetto ai valori fondamentali si va ad innestare). Quindi l’inserimento di un soggetto, che ha una diversa cultura religiosa, in un sistema, che gli chiede degli adattamenti non è un detrimento, ma è un favorire il tema della libertà religiosa di tutti i soggetti nel rispetto della religione di ognuno, ma anche nella tutela dell’ordinamento giuridico. L’UE non è rimasta indifferente rispetto alla problematica religiosa. Infatti nel preambolo del Trattato sull’UE (nella versione attualmente integrata dal Trattato di Lisbona) si dice che = gli Stati membri dell’Unione Europea si ispirano: “alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto” = cioè l’eredità religiosa diviene un patrimonio, che l’UE vuole tutelare, perché è consapevole del fatto che da questa eredità

art. 6 TUE = L’UE riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza 2000 (adattata nel 2007, che quindi assume lo stesso valore giuridico dei trattati) = il richiamo, che l’art. 6 ne fa all’interno del TUE = significa un richiamo ai diritti fondamentali della Carta di Nizza in materia religiosa (diretta o connessa). Quindi nella considerazione generale, che l’UE deve avere anche rispetto al tema dei diritti in materia religiosa, il richiamo va fatto = (non cit. artt.)

  • art. 10: libertà di pensiero, di coscienza e di religione
  • art. 11: libertà di informazione e di espressione (strumentale rispetto all’esercizio della libertà di pensiero e di religione)
  • art. 12: libertà di riunione e di associazione (strumentale rispetto all’esercizio della libertà di pensiero e di religione)
  • art. 20: uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di religione
  • art. 21: divieto di discriminazione
  • art. 1: dignità umana
  • art. 2: vita
  • art. 35: protezione della salute
  • art. 8: protezione dei dati di carattere personale
  • art. 13: libertà in campo artistico e di ricerca scientifica
  • art. 19: divieto di allontanamento, espulsione o estradizione (es. per motivi religiosi)
  • art. 22: rispetto della diversità (es. di carattere religioso)
  • art. 30: tutela in caso di licenziamento ingiustificato (quando il licenziamento venga motivato da questioni di natura religiosa)
  • art. 31: diritto a periodi di riposo giornalieri e settimanali (in molti casi è necessario tener conto anche dell’appartenenza religiosa con riferimento a giorni specifici di riposo giornaliero o settimanale). Ancora l’art. 7 TUE dispone l’adesione dell’UE alla CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) con conseguente rilevanza giuridica specifica del sistema giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo. Infine l’art. 6 TUE fa entrare all’interno del sistema della tutela dei diritti della persona e, in particolare, della tutela della libertà religiosa all’interno dell’ordinamento europeo sia la Carta di Nizza del 2000 (modificata nel 2007), sia la CEDU, che diventano, unitamente agli altri trattati in materia di libertà religiosa, documenti fondamentali nello studio del fattore religioso nell’ambito del diritto europeo. L’art. 6 TUE ribadisce, che i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri, fanno parte del diritto dell’UE in quanto principi generali.