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Il ruolo della corte di giustizia europea e della corte europea dei diritti dell'uomo nella tutela della libertà religiosa sovrana. Anche del concetto di diritto ecclesiastico comparato e della differenza tra la politica ecclesiastica in europa orientale e occidentale. Infine, analizza l'approccio alla problematica della multireligiosità in europa e la necessità di accogliere e rispettare le diverse culture religiose.
Tipologia: Appunti
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Lezione 17.1 – DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO (1-4) slide 17.1 (n. 1-4) All’interno del sistema europeo è necessario prendere in considerazione quali sono i diversi sistemi di relazione tra lo Stato e le confessioni religiose (infatti il sistema di coordinazione, che caratterizza il sistema di relazioni all’interno dell’ordinamento italiano, non è un modello per tutti gli Stati europei, rispetto ai quali esistono diversificazioni specifiche di rapporti). Il diritto ecclesiastico comparato = è un ramo disciplinare e scientifico degli studi di diritto ecclesiastico, che adatta il metodo comparativo all’ambito dello studio del diritto ecclesiastico. In questo sistema di comparazione viene in rilievo il tema della tutela sovranazionale del diritto alla libertà religiosa (= in questo senso la giurisprudenza della Corte di giustizia e soprattutto la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (in questo senso è fondamentale la disciplina del Consiglio d’Europa rispetto ai diritti fondamentali della persona) hanno un ruolo fondamentale, perché sono quel livello giurisprudenziale sovranazionale, nel quale viene posto in essere un sistema di comparazione (o sistema comparativo) (attraverso questo sistema comparativo molto spesso le Corti arrivano alle soluzioni fondamentali delle varie questioni in tema di libertà religiosa, tenendo conto di una serie di elementi come la specificità di una nazione, il sistema delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa. Quando si parla di diritto ecclesiastico comparato = si fa riferimento anche a quel settore normativo concernente la regolamentazione giuridica del fenomeno religioso di due o più ordinamenti statali (= cioè la comparazione = è un’attività, che mette in relazione due ordinamenti al fine di ricercarne le differenze e le concordanze, mettendone in rilievo le peculiarità con riferimento specifico all’ambito religioso). Il diritto ecclesiastico comparato non è da confondere con il diritto comparato delle religioni (= nel quale rilevano solo i diritti religiosi strictu sensu (= cioè nell’ambito dell’organizzazione interna della chiesa) (es. è possibile mettere in relazione il diritto della Chiesa cattolica con il diritto islamico) senza comparare i sistemi di relazione tra lo Stato e le confessioni religiose). Non è possibile confondere il diritto ecclesiastico comparato con il diritto concordatario comparato (= che è un ambito specifico del diritto ecclesiastico comparato, che riguarda la comparazione del sistema delle relazioni tra i diversi Stati e la Chiesa cattolica, che in genere opera attraverso il sistema del Concordato stipulato con questi Stati). Nell’UE fino alla metà del ‘900 si sono contrapposti 2 orientamenti rispetto al tema della politica ecclesiastica =
art. 6 TUE = L’UE riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza 2000 (adattata nel 2007, che quindi assume lo stesso valore giuridico dei trattati) = il richiamo, che l’art. 6 ne fa all’interno del TUE = significa un richiamo ai diritti fondamentali della Carta di Nizza in materia religiosa (diretta o connessa). Quindi nella considerazione generale, che l’UE deve avere anche rispetto al tema dei diritti in materia religiosa, il richiamo va fatto = (non cit. artt.)