Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


La libertà religiosa in Europa: principi fondamentali e casi giuridici, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Una panoramica della giurisprudenza europea sul tema della libertà religiosa intesa in senso ampio, ovvero relativa a tutte le questioni a carattere religioso. Il testo illustra come la libertà religiosa è intesa in senso positivo e negativo, e fornisce esempi di casi giudiziari in cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte di Giustizia hanno stabilito principi fondamentali in materia. Il documento illustra come la libertà religiosa garantisca la libertà di esprimere il proprio pensiero e la libertà di non credere, e come lo Stato deve garantire il diritto di autorganizzarsi delle confessioni religiose.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

5

(6)

100 documenti

1 / 5

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lezione 19.1 – LA LIBERTA’ RELIGIOSA (1-4)
slide 19.1 (n. 1-4)
Il tema della libertà religiosa
Nel corso degli anni si è creata una giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della
Corte di Giustizia sul tema della libertà di religione (o libertà religiosa) intesa in senso ampio (= cioè
relativa a tutte le questioni a carattere religioso).
Attraverso la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia si
possono comprendere quali sono i principi fondamentali del diritto ecclesiastico comparato a livello
europeo (= cioè principi fondamentali, che derivano dalle sentenze e che oggi orientano il sistema
ecclesiastico in Europa).
Libertà religiosa intesa in senso positivo e negativo
Il tema della libertà religiosa = ha avuto declinazioni differenti da parte della Corte
Europea dei diritti dell’uomo.
La Corte Costituzionale in Italia e la Corte Europea dei diritti dell’uomo a livello europeo
hanno fatto riferimento al principio, secondo il quale = la libertà religiosa va intesa 1) sia
in senso positivo, 2) in senso negativo (= cioè la libertà di avere una religione e di
professarla comprende la libertà di non averla = cioè la libertà di credere comprende
anche la libertà di non credere).
(prima sentenza) In particolare, una sentenza storica ha di fatto rilevato all’unanimità una
violazione dell’art. 9 della CEDU (sentenza Buscarini e altri contro San Marino, del 18
febbraio del 1999).
Tale sentenza fa riferimento a questo caso specifico = i ricorrenti, cittadini della
Repubblica di San Marino, eletti al Parlamento (che è il Consiglio grande e generale)
avevano adempiuto al dovere di prestare giuramento per iscritto, conformemente al
disposto dell’articolo 55 della Legge elettorale, senza però operare nell’ambito del
giuramento alcun riferimento ai Vangeli come era prescritto.
Successivamente a loro era stato ingiunto dal Parlamento di ripetere il giuramento (da
effettuarsi sui Vangeli) a pena di decadenza dal mandato. E pur avendo aderito
all’intimidazione ricevuta, tuttavia i ricorrenti lamentavano di fronte alla CEDU proprio
la violazione dell’art. 9 della CEDU, in relazione alla libertà di manifestazione del
pensiero e alla libertà religiosa, proponendo uno specifico ricorso davanti agli organi di
Strasburgo.
L’organo di Strasburgo (= la CEDU) ha constatato all’unanimità la violazione dell’art. 9
CEDU affermando che, in relazione all’osservazione che faceva il Governo di San
Marino, secondo cui la libertà di coscienza e la libertà di religione erano garantite in
quello Stato, la restrizione contestata non può ritenersi necessaria in una società
democratica, in quanto è contraddittorio subordinare l’esercizio di un mandato (volto a
rappresentare in seno al Parlamento differenti visioni della società) alla condizione di
aderire a una predeterminata visione del mondo = questa sentenza della CEDU è di grande
importanza, proprio perché andava a sottolineare come la libertà religiosa dovesse anche garantire ai
soggetti non credenti la libertà di esprimere il loro pensiero e quindi di non sottostare a disposizioni, che
fossero contrarie rispetto alla garanzia della libertà di non credere.
(seconda sentenza) Molto importante è il caso dell’Unione degli Atei contro Francia del 6 luglio del
1994.
1
pf3
pf4
pf5

Anteprima parziale del testo

Scarica La libertà religiosa in Europa: principi fondamentali e casi giuridici e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Lezione 19.1 – LA LIBERTA’ RELIGIOSA (1-4) slide 19.1 (n. 1-4) Il tema della libertà religiosa Nel corso degli anni si è creata una giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia sul tema della libertà di religione (o libertà religiosa) intesa in senso ampio (= cioè relativa a tutte le questioni a carattere religioso). Attraverso la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia si possono comprendere quali sono i principi fondamentali del diritto ecclesiastico comparato a livello europeo (= cioè principi fondamentali, che derivano dalle sentenze e che oggi orientano il sistema ecclesiastico in Europa). Libertà religiosa intesa in senso positivo e negativo Il tema della libertà religiosa = ha avuto declinazioni differenti da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo. La Corte Costituzionale in Italia e la Corte Europea dei diritti dell’uomo a livello europeo hanno fatto riferimento al principio, secondo il quale = la libertà religiosa va intesa 1) sia in senso positivo, 2) in senso negativo (= cioè la libertà di avere una religione e di professarla comprende la libertà di non averla = cioè la libertà di credere comprende anche la libertà di non credere). (prima sentenza) In particolare, una sentenza storica ha di fatto rilevato all’unanimità una violazione dell’art. 9 della CEDU (sentenza Buscarini e altri contro San Marino, del 18 febbraio del 1999). Tale sentenza fa riferimento a questo caso specifico = i ricorrenti, cittadini della Repubblica di San Marino, eletti al Parlamento (che è il Consiglio grande e generale) avevano adempiuto al dovere di prestare giuramento per iscritto, conformemente al disposto dell’articolo 55 della Legge elettorale, senza però operare nell’ambito del giuramento alcun riferimento ai Vangeli come era prescritto. Successivamente a loro era stato ingiunto dal Parlamento di ripetere il giuramento (da effettuarsi sui Vangeli) a pena di decadenza dal mandato. E pur avendo aderito all’intimidazione ricevuta, tuttavia i ricorrenti lamentavano di fronte alla CEDU proprio la violazione dell’art. 9 della CEDU, in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e alla libertà religiosa, proponendo uno specifico ricorso davanti agli organi di Strasburgo. L’organo di Strasburgo (= la CEDU) ha constatato all’unanimità la violazione dell’art. 9 CEDU affermando che, in relazione all’osservazione che faceva il Governo di San Marino, secondo cui la libertà di coscienza e la libertà di religione erano garantite in quello Stato, la restrizione contestata non può ritenersi necessaria in una società democratica, in quanto è contraddittorio subordinare l’esercizio di un mandato (volto a rappresentare in seno al Parlamento differenti visioni della società) alla condizione di aderire a una predeterminata visione del mondo = questa sentenza della CEDU è di grande importanza, proprio perché andava a sottolineare come la libertà religiosa dovesse anche garantire ai soggetti non credenti la libertà di esprimere il loro pensiero e quindi di non sottostare a disposizioni, che fossero contrarie rispetto alla garanzia della libertà di non credere. (seconda sentenza) Molto importante è il caso dell’Unione degli Atei contro Francia del 6 luglio del

Infatti l’Unione degli Atei = è un’associazione nata in Francia allo scopo di diffondere l’ateismo. In questa sentenza l’Unione degli Atei lamentava di non aver potuto beneficiare della legislazione a favore delle associazioni di culto, in quanto non veniva considerata tale dal Consiglio di Stato francese. La Commissione, in sede di decisione sulla ricevibilità del ricorso, aveva constatato la violazione dell’art. 11 della CEDU relativo alla libertà di associazione, in combinato disposto con l’art. 14 relativo al principio di non discriminazione, affermando che il differente contenuto del portato filosofico di un’associazione di atei rispetto a un’associazione religiosa non appare un argomento sufficiente al fine di giustificare un trattamento giuridico discriminatorio e quindi richiedendo, che anche l’associazione degli Atei venisse equiparata a un’associazione di culto. Quindi anche in questa sentenza la libertà religiosa e la libertà di ateismo si configurano come due distinte species concettuali della libertà di pensiero e della libertà di coscienza, entrambe riconosciute e tutelate proprio dall’art. 9 della CEDU. Invece in Italia la situazione è abbastanza differente, in quanto questa equiparazione tra associazione ateistica e confessione religiosa non c’è stata (il caso dell’Unione Atei Agnostici e Razionalisti in Italia ne è una dimostrazione). Libertà religiosa intesa in senso positivo e negativo Il rispetto della libertà di ateismo o della libertà di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi è stata ribadita anche con altre sentenze. Infatti sul ruolo della libertà religiosa intesa in senso positivo e negativo, possiamo citare 2 sentenze = 1) la sentenza Alexandridis contro Grecia del 21 febbraio del 2008; 2) la sentenza Dimitras e altri contro Grecia del 3 novembre 2011.

  1. la sentenza Alexandridis contro Grecia del 21 febbraio del 2008 = il caso Alexandridis contro Grecia era quello dell’avvocato Alexandridis, che era stato costretto a manifestare i propri convincimenti religiosi in occasione della prestazione di giuramento prevista per l’inizio della sua attività forense. In questo caso la CEDU ha condannato la Grecia per aver costretto l’avvocato Alexandridis a manifestare i propri convincimenti religiosi nell’occasione della prestazione del giuramento per l’attività forense, in quanto la formula faceva supporre, che fosse di fede cristiano ortodossa. Infatti in Grecia la formula del giuramento prevede, che il soggetto esprima la fede cristiana ortodossa, che è la religione di Stato;
  2. la sentenza Dimitras e altri contro Grecia del 3 novembre 2011 = in questo caso la CEDU ha condannato la Grecia per la presenza della sola formula confessionale (= formula religiosa) nel caso del giuramento del testimone nel processo penale, che in tal modo determinava da parte del testimone l’obbligo di pronunciare una dichiarazione solenne, che rivelasse la propria appartenenza confessionale nell’ambito del giuramento, che esso si trovava a prestare. In queste 2 sentenze la CEDU afferma una serie di principi generali; in particolare, ha stabilito il principio generale, secondo il quale = la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo = cioè il diritto dell’individuo di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi e di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere, che egli ha o non ha tali convincimenti religiosi. Quindi la libertà religiosa non è solo libertà di credere, non è solo libertà di non credere, ma è anche libertà di non esprimere le proprie convinzioni religiose (= cioè libertà di non manifestare la propria adesione a una particolare confessione religiosa). Quindi in queste 2 sentenze si stabilisce, che le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nella sfera di libertà del soggetto. Religione non solo riferita alle grandi religioni tradizionali

dell’accaduto e anche i filmati delle aggressioni erano stati trasmessi in maniera propositiva e positiva rispetto all’accaduto dalle televisioni nazionali. Lo Stato deve favorire il riconoscimento di una confessione e il suo diritto di organizzarsi liberamente senza ingerenze statali Un altro principio stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo = è il principio, secondo il quale lo Stato deve favorire il riconoscimento di una confessione e il suo diritto di organizzarsi liberamente senza ingerenze statali. E questo è il caso della sentenza della Chiesa di Scientology di Mosca contro la Russia del 5 aprile del 2007. In questo caso la violazione era dell’art. 11 della CEDU sulla libertà di riunione e di associazione (art. 11 che veniva interpretato proprio alla luce dell’articolo 9). Il caso era quello del rifiuto da parte del Dipartimento di Giustizia russo di accordare il riconoscimento legale come organizzazione di natura religiosa alla Chiesa di Scientology di Mosca. In quell’occasione le autorità avevano giustificato tale rifiuto sulla base del fatto che la Chiesa di Scientology non aveva prodotto un’adeguata documentazione in ordine ai principi e ai riti della propria religione. In questo caso lo Stato Russo ha violato la CEDU, perché ha rifiutato di accordare il riconoscimento come organizzazione di natura religiosa alla Chiesa di Scientology di Mosca, giustificando il diniego sulla base del fatto che quest’ultima non aveva prodotto un’adeguata documentazione in ordine ai principi e ai riti della propria religione. La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha ribadito il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato rispetto al fenomeno religioso, che non può porre un controllo sul contenuto dogmatico della confessione se non in caso di un pericolo per la società democratica (= cioè la Corte ha affermato, che la scarsità di informazioni contenute nello Statuto della Chiesa di Scientology, lamentata dalle autorità statali russe, non può essere adottata come ragione di rifiuto del riconoscimento della personalità giuridica, in quanto un controllo sul contenuto dogmatico di una confessione religiosa può essere effettuato solo nel caso, in cui si prospetti un pericolo per la società democratica, pericolo che nel caso specifico non c’era stato; pertanto vi era stata una violazione del diritto di riunione di questa Chiesa in ragione del diniego da parte delle autorità russe). (no) Un altro principio, che è stato stabilito attraverso la giurisprudenza = è quello, secondo il quale lo Stato deve garantire il diritto di autorganizzarsi delle confessioni religiose. Il diritto di autorganizzarsi comporta, che i rappresentanti delle confessioni religiose siano scelti dalle confessioni stesse (= dai fedeli stessi) proprio come espressione della libertà di manifestazione del proprio credo. E’ necessario fare riferimento a 2 sentenze = 1) la sentenza, che riguarda il caso Serif contro Grecia del 14 dicembre del 1999; 2) la sentenza, che riguarda il caso della Chiesa metropolitana di Bessarabia contro la Moldova del 13 dicembre del 2001.

  1. Nel caso Serif contro Grecia del 14 dicembre del 1999 = si è ritenuta contraria all’art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo la pretesa dello Stato greco di impedire, che una comunità musulmana locale eleggesse un mufti diverso da quello nominato dallo Stato. La Corte ha dichiarato illegittima l’ingerenza dello Stato in ambito religioso, dal momento che il mufti destinato a guidare la Comunità musulmana non avrebbe dovuto ricoprire alcuna funzione amministrativa o giudiziaria nella comunità statale;
  2. nel caso della Chiesa metropolitana di Bessarabia contro Moldova = la Chiesa ortodossa, che era composta da più di un milione di fedeli, veniva considerata come un gruppo scismatico rispetto alla Chiesa metropolitana di Moldova, collegata al Patriarcato di Mosca. Le autorità civili moldave avevano negato il riconoscimento della personalità giuridica alla Chiesa metropolitana di Bessarabia, vietando così l’esercizio della libertà religiosa di questi fedeli.

Anche in questo caso, la Corte ha ribadito il diritto della Chiesa di Bessarabia di autorganizzarsi, ricordando il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato pluralista, che è incompatibile con qualsiasi potere di apprezzamento della legittimità delle diverse credenze religiose. Su questa esperienza vi sono state anche altre sentenze. es. sentenza del Moscow Branch of the Salvation Army contro la Russia del 2006. Altre sentenze del 2007 e degli anni successivi sono dirette a stabilire il principio, secondo il quale l’autonomia delle comunità religiose è indispensabile al pluralismo di una società democratica; quindi la possibilità di autorganizzazione è un contributo alla crescita democratica di una determinata Nazione. Un altro principio desumibile dalle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo = è il principio, secondo il quale lo Stato deve impedire, che il motivo religioso possa diventare un motivo discriminante per la persona. Questo è stato più volte sottolineato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, affermando che il principio di non discriminazione non ha solo un risvolto positivo, ma ha anche un rivolto negativo (= cioè il principio di non discriminazione non comporta solo il divieto di trattare in modo diverso, senza una giustificazione obiettiva e ragionevole, persone in situazioni simili, ma comporta anche il divieto di trattare in modo eguale persone, che si trovano in situazioni differenti). Nel caso Thlimmenos contro Grecia del 6 aprile del 2000 = si è ritenuto, che fosse stato violato il principio di non discriminazione nel caso di un individuo escluso da un concorso pubblico perché condannato penalmente per aver rifiutato di prestare il servizio militare. In particolare, secondo la Corte, la discriminazione al rovescio derivava dalla circostanza che, dati i motivi religiosi alla base del rifiuto e della condanna penale, il ricorrente avrebbe dovuto essere trattato differentemente rispetto ai condannati per reati comuni. Nel caso Hoffmann contro Austria = si affermava un principio simile, in base al quale il sistema della religione di Stato non è in sé contrario alla libertà religiosa, ma ciò a patto che non derivi un trattamento discriminatorio per gli appartenenti a religioni differenti. Così ratio simili rispetto ad altri casi si avevano in altre sentenze. Il caso Palau-Martinez contro Francia, del 16 dicembre 2000 = in questo caso i giudici di Strasburgo avevano censurato la decisione dei giudici francesi di affidare i figli al padre, discriminando così la madre, in quanto testimone di Geova, senza esperire una particolare indagine su eventuali incidenze negative della pratica religiosa di quest’ultima sulla vita del minore. In particolare, anche in questa controversia veniva rilevata una violazione dell’art. 8 della CEDU congiuntamente all’art. 14. Secondo l’analisi dei giudici di Strasburgo, la Corte d’Appello francese aveva operato una differenza di trattamento tra i genitori in base alla religione della ricorrente, in nome di una critica severa sui principi educativi degli stessi testimoni di Geova. Una simile differenza di trattamento veniva considerata discriminatoria in assenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole. E così, anche in questo caso, si era definita la violazione. Ma ci sono anche numerosi altri casi, che hanno fatto discutere. es. nel caso dell’illegittimo licenziamento di un organista di una Parrocchia cattolica solo per il fatto, che questo aveva divorziato. Nel caso Schüth contro Germania del 23 settembre 2010 = si riteneva, che rispetto al principio dell’esigenza di bilanciamento degli interessi di gioco e al principio di proporzionalità la funzione svolta dal lavoratore non fosse così intrinsecamente collegata alla trasmissione dei valori etici e morali dell’organizzazione religiosa. Quindi il licenziamento era stata una soluzione abnorme, sproporzionata, rispetto alla tutela del diritto del rispetto della vita privata dello stesso soggetto. Ci sarebbe ancora molto da dire sul rapporto tra la libertà religiosa e il proselitismo, ma anche sul rapporto tra la libertà religiosa e i beni che vengono destinati al culto nelle varie confessioni religiose, sul rapporto con la libertà di manifestazione del pensiero e anche il rapporto con il principio della democrazia.