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Questa lezione introduttiva esplora i principi fondamentali del diritto canonico, distingue i principi di diritto divino (naturale e positivo) dai principi di diritto umano, e discute la relazione tra questi due sistemi giuridici. I principi di diritto divino sono considerati sovraordinati, eterni, fissi, immutabili, universali e completi, e precedono necessariamente il diritto umano. Il diritto umano, invece, è vincolato al rispetto assoluto del diritto divino e non può essere in contrasto con esso. Le norme di diritto divino non sono oggetto di limitazione ecclesiastica e svolgono una 'funzione limite' nell'ordine giuridico.
Tipologia: Appunti
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Lezione 28.3 – PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO CANONICO (1-4) slide 28.3 (n. 1-4) I principi fondamentali sono detti di diritto divino, perché non sono opera dell’uomo o del legislatore ecclesiastico ma di Dio stesso. Le norme di diritto divino si distinguono in norme di diritto divino naturale e di diritto divino positivo. I principi di diritto divino, naturale e positivo, si definiscono: sovraordinati, eterni, fissi, immutabili, universali e completi. Accanto ai principi di diritto divino esistono quelli di diritto umano, ovvero l’insieme dei principi che dà vita alle norme stabilite dall’uomo, per loro natura storicamente contingenti e mutevoli. I primi ed i secondi sono strettamente correlati in quanto il diritto divino precede necessariamente quello umano e non può essere in contrasto con esso o abrogarlo. Il diritto umano è sempre perfettibile, ma risulta vincolato al rispetto assoluto del diritto divino naturale e positivo. Una legge promulgata da un’autorità ecclesiastica che fosse in contrasto col diritto divino sarebbe priva di qualunque obbligatorietà e priva di ragionevolezza. Per tale motivo le norme di diritto divino non possono essere oggetto di limitazione ecclesiastica. Il diritto divino svolge perciò una “funzione limite”. Questi due sistemi, diritto divino ed umano, non devono quindi essere considerati distinti tra loro ma devono concorrere a formare, come di fatto avviene, un ordine giuridico unitario ed armonico. 1