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Diritto Ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Breve ed efficace disamina del diritto ecclesiastico.

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 10/01/2022

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OGGETTO & CARATTERISTICHE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO ECCLESIASTICO = insieme delle norme che disciplinano la libertà religiosa e di coscienza nel
territorio dello stato; disciplina giuridica del fenomeno religioso in tutte le sue diverse forme (non solo
la religione cattolica fenomeno eterogeneo che riguarda diversi ambiti del diritto (civile, pubblico,
amministrativo, penale) e gode di una sua autonomia da un punto di vista da un punto di vista di
collocazione nel panorama giuridico.
EVOLUZIONE DEI RAPPORTI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE: nella sua evoluzione storica, lo
stato italiano ha vissuto diverse fasi di evoluzione dei suoi rapporti con il fenomeno religioso:
a) Cesaropapismo = relazione tra il potere civile e la religione improntata all’unione in capo alla
massima autorità temporale anche del potere religioso (antica Roma, inizio età medioevale);
b) Giurisdizionalismo = sistema di relazione fondato sulla prevalenza della giurisdizionale civile su
quella ecclesiastica (fase successiva all’affermazione degli stati nazionali, dopo la conclusione
delle guerre religiose scoppiate a seguito della riforma protestante);
c) Teocrazia = forma di rapporto tra stato e chiesa caratterizzata dalla prevalenza dell’autorità
spirituale su quella nazionale (XI XIV sec.; quando la chiesa rivendicava la prevalenza
sull’autorità temporale in virtù della sua derivazione direttamente da Dio);
d) Separatismo = separazione, più o meno rigida tra stato e religioni;
e) Coordinazione = i rapporti tra stato e religioni vengono risolti sulla base di accordi negoziali
attraverso le quali risolvere di aspetti di comune interesse.
EVOLUZIONE STORICA DELLA POLITICA LEGISLATIVA IN MATERIA ECCLESIASTICA:
A. Dal 1848 al 1929 l’art. 1 dello Statuto Albertino (1848) istitutiva la religione cattolica romana
come religione di stato; la previsione confessionale, tuttavia, non ha trovato poi particolare
affermazione nel tessuto normativo (es.: legge Sineo, con la quale si affermava l’indifferenza
dell’appartenenza religiosa al fine del godimento dei diritti politici; leggi con le quali venne
realizzato un ridimensionamento del potere ecclesiastico ed una riduzione degli enti religiosi;
previsione nel codice penale dei soli reati contro il fenomeno religioso in generale). A seguito
della costituzione dello stato italiano e la conquista di Roma nel 1870 nei rapporti con lo Stato
pontificio si aprì la cd “questio ne romana” ovvero il problema di regolare i rapporti con il
nuovo stato e della condizione giuridica della Santa Sede risolta dallo stato italiano con la
legge delle guarentigie”: provvedimento unilaterale adottato dallo stato con il quale venivano
riconosciute alcune garanzie personali e reali al Pontefice ed alla Santa Sede, ma veniva anche
confermata la propria competenza in materia di controllo e soprattutto non riconosceva l’autorità
temporale del Papa atto unilaterale dello stato italiano, che non venne mai riconosciuto dal
Pontefice e che portò all’adozione del cd non expedit (divieto per i cattolici italiani di partecipare
alla vita politica;
B. Dal 1929 al 1945 acquisizione di nuova rilevanza politica del fenomeno religioso con
l’avvento del fascismo, che vede nel fenomeno religioso uno strumento di governo e di
rafforzamento dell’ideologia del regime adozione nel 1929 dei Patti Lateranensi: accordo
internazionale concluso dai due soggetti in posizione di equità, con i quali vengono stabiliti i nuovi
rapporti e viene chiusa la questione romana. I Patti si compongono di tre distinti documenti: il
Trattato vero e proprio, che comporta la creazione dello Stato della Città del Vaticano ed il
riconoscimento alla Santa Sede della giurisdizione esclusiva sul suo territorio, unitamente ad una
serie di garanzie personali e reali alla persona del Pontefice (proprietà esclusiva del Pontefice
sugli immobili indicati nel Trattato, riconoscimento del privilegio dell’extraterritorialità, sacralità
ed inviolabilità della persona del Pontefice, garanzie per la celebrazione dei conclavi e dei concili,
ecce cc); un Concordato, inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia; ed
una Convenzione finanziaria, destinata a regolare i rapporti economici tra Stato e Santa Sede. A
seguito dell’approvazione del Trattato la Chiesa riconobbe ufficialmente lo stato italiano. Venne
emanata anche la l. 1159/1929 sui culti ammessi, con la quale lo stato italiano ammetteva i culti
diversi da quello cattolico, prevedendo un controllo molto pervasivo sugli enti confessionali e sulla
nomina dei ministri di culto.
C. Dal 1945 alla “stagione delle riforme” a seguito dell’approvazione della Costituzione
repubblicana, vengono mantenuti i Patti lateranensi, ma viene affermato il nuovo principio di
laicità dello stato e la libertà religiosa di tutti i culti, seppur con le differenze tra le varie
confessioni in merito alla disciplina dei rapporti con lo stato il nuovo stato repubblicano
riconosce la libertà religiosa dei cittadini, garantisce l’uguaglianza degli stessi anche sotto il punto
di vista religioso e assicura di intrattenere rapporti paritarie con tutte le confessioni religiose
dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si assistette ad un periodo di relativo immobilismo
legislativo, dovuto a vari fattori (esplicito richiamo ai Trattati nella Costituzione e il problema dei
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OGGETTO & CARATTERISTICHE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRITTO ECCLESIASTICO = insieme delle norme che disciplinano la libertà religiosa e di coscienza nel territorio dello stato; disciplina giuridica del fenomeno religioso in tutte le sue diverse forme (non solo la religione cattolica  fenomeno eterogeneo che riguarda diversi ambiti del diritto (civile, pubblico, amministrativo, penale) e gode di una sua autonomia da un punto di vista da un punto di vista di collocazione nel panorama giuridico. EVOLUZIONE DEI RAPPORTI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE: nella sua evoluzione storica, lo stato italiano ha vissuto diverse fasi di evoluzione dei suoi rapporti con il fenomeno religioso: a) Cesaropapismo = relazione tra il potere civile e la religione improntata all’unione in capo alla massima autorità temporale anche del potere religioso (antica Roma, inizio età medioevale); b) Giurisdizionalismo = sistema di relazione fondato sulla prevalenza della giurisdizionale civile su quella ecclesiastica (fase successiva all’affermazione degli stati nazionali, dopo la conclusione delle guerre religiose scoppiate a seguito della riforma protestante); c) Teocrazia = forma di rapporto tra stato e chiesa caratterizzata dalla prevalenza dell’autorità spirituale su quella nazionale (XI – XIV sec.; quando la chiesa rivendicava la prevalenza sull’autorità temporale in virtù della sua derivazione direttamente da Dio); d) Separatismo = separazione, più o meno rigida tra stato e religioni; e) Coordinazione = i rapporti tra stato e religioni vengono risolti sulla base di accordi negoziali attraverso le quali risolvere di aspetti di comune interesse. EVOLUZIONE STORICA DELLA POLITICA LEGISLATIVA IN MATERIA ECCLESIASTICA: A. Dal 1848 al 1929  l’art. 1 dello Statuto Albertino (1848) istitutiva la religione cattolica romana come religione di stato; la previsione confessionale, tuttavia, non ha trovato poi particolare affermazione nel tessuto normativo (es.: legge Sineo, con la quale si affermava l’indifferenza dell’appartenenza religiosa al fine del godimento dei diritti politici; leggi con le quali venne realizzato un ridimensionamento del potere ecclesiastico ed una riduzione degli enti religiosi; previsione nel codice penale dei soli reati contro il fenomeno religioso in generale). A seguito della costituzione dello stato italiano e la conquista di Roma nel 1870 nei rapporti con lo Stato pontificio si aprì la cd “questio ne romana” ovvero il problema di regolare i rapporti con il nuovo stato e della condizione giuridica della Santa Sede  risolta dallo stato italiano con la “ legge delle guarentigie ”: provvedimento unilaterale adottato dallo stato con il quale venivano riconosciute alcune garanzie personali e reali al Pontefice ed alla Santa Sede, ma veniva anche confermata la propria competenza in materia di controllo e soprattutto non riconosceva l’autorità temporale del Papa  atto unilaterale dello stato italiano, che non venne mai riconosciuto dal Pontefice e che portò all’adozione del cd non expedit (divieto per i cattolici italiani di partecipare alla vita politica; B. Dal 1929 al 1945  acquisizione di nuova rilevanza politica del fenomeno religioso con l’avvento del fascismo, che vede nel fenomeno religioso uno strumento di governo e di rafforzamento dell’ideologia del regime  adozione nel 1929 dei Patti Lateranensi : accordo internazionale concluso dai due soggetti in posizione di equità, con i quali vengono stabiliti i nuovi rapporti e viene chiusa la questione romana. I Patti si compongono di tre distinti documenti: il Trattato vero e proprio, che comporta la creazione dello Stato della Città del Vaticano ed il riconoscimento alla Santa Sede della giurisdizione esclusiva sul suo territorio, unitamente ad una serie di garanzie personali e reali alla persona del Pontefice (proprietà esclusiva del Pontefice sugli immobili indicati nel Trattato, riconoscimento del privilegio dell’extraterritorialità, sacralità ed inviolabilità della persona del Pontefice, garanzie per la celebrazione dei conclavi e dei concili, ecce cc); un Concordato, inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia; ed una Convenzione finanziaria, destinata a regolare i rapporti economici tra Stato e Santa Sede. A seguito dell’approvazione del Trattato la Chiesa riconobbe ufficialmente lo stato italiano. Venne emanata anche la l. 1159/1929 sui culti ammessi, con la quale lo stato italiano ammetteva i culti diversi da quello cattolico, prevedendo un controllo molto pervasivo sugli enti confessionali e sulla nomina dei ministri di culto. C. Dal 1945 alla “stagione delle riforme”  a seguito dell’approvazione della Costituzione repubblicana, vengono mantenuti i Patti lateranensi, ma viene affermato il nuovo principio di laicità dello stato e la libertà religiosa di tutti i culti, seppur con le differenze tra le varie confessioni in merito alla disciplina dei rapporti con lo stato  il nuovo stato repubblicano riconosce la libertà religiosa dei cittadini, garantisce l’uguaglianza degli stessi anche sotto il punto di vista religioso e assicura di intrattenere rapporti paritarie con tutte le confessioni religiose  dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si assistette ad un periodo di relativo immobilismo legislativo, dovuto a vari fattori (esplicito richiamo ai Trattati nella Costituzione e il problema dei

rapporti della loro collocazione nel sistema delle fonti; immobilismo legislativo e forte impronta politica cattolica nei primi governi; ritardo istituzionale della Corte Costituzionale), che comportò un ritardo nell’adeguamento della situazione legislativa ai nuovi principi costituzionali e che si sbloccò solo introno agli anni ’70; D. L’accordo di revisione concordataria del 1984  nel 1984 viene concluso tra lo stato italiano e la Santa Sede un accordo di revisione del Concordato del 1929, che va a sostituirsi^1 a quello precedente e con il quale le parti fissano i nuovi principi atti a regolare i loro rapporti. In particolar modo, vengono affermati i principi di: o Indipendenza e sovranità dello stato e della chiesa, ciascuno nel proprio ordine; o Libertà per la chiesa di svolgimento della propria missione pastorale e di evangelizzazione; o Libertà di comunicazione della Santa Sede con le conferenze episcopali, i vescovi, il clero ed i fedeli; o Libertà di riunione e di manifestazione del pensiero per i cattolici e le loro associazioni; o Riconoscimento dell’esenzione per i chierici dal servizio militare e del segreto professionale per gli ecclesiastici; o Particolari garanzie per gli edifici di culto aperti al pubblico; o Particolare disciplina per gli enti ecclesiastici riconosciuti o Riconoscimento del matrimonio concordatario; o Riconoscimento della libertà per la Chiesa di istituire scuole confessionali e garanzia dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. In questa fase vengono concluse anche, con un quarantennio di ritardo rispetto all’introduzione della Costituzione, le prime intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO: pluralità di fonti, attinenti sia al diritto interno che al diritto internazionale  quadro normativo eterogeneo, sia dal punto di vista soggettivo (fonti unilaterali o bilaterali, fonti nazionali od internazionali), sia dal punto di vista gerarchico e temporale. 1) NORME COSTITUZIONALI & PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO Al vertice della piramide delle fonti si trovano le norme costituzionali che disciplinano il fenomeno religioso: art. 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo come individuo e nelle formazioni sociali); art. 3 (principio di uguaglianza anche religiosa); artt. 7 ed 8 (rapporti con la confessione cattolica e le altre religioni); art. 19 (diritto alla libertà religiosa); art. 20 (libertà di associazione religiosa); art. 21 (libertà di espressione). Ancora sopra i principi costituzionali si pongono i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico: principi individuati attraverso l’interpretazione giurisprudenziale, che permeano tutto l’ordinamento giuridico italiano; costituiscono dei limiti irrinunciabili, non possono essere modificati o rinunciati e si pongono come parametro di valutazione costituzionale. In ambito ecclesiastico assumono particolare rilevanza: il principio inderogabile tutela dell’ordine pubblico; il principio di tutela giurisdizionale; il principio di laicità dello stato. 2) FONTI INTERNAZIONALI Fonti intermedie: la potestà legislativa italiana deve essere esercitata, anche in ambito ecclesiastico, in conformità al diritto internazionale (art. 117, Cost.). Si evidenziano alcune tipologie di fonti internazionali:

  • Diritto internazionale generale o pattizio: norme consuetudinarie o norme giuridiche a cui l’Italia ha espressamente aderito  in ambito di diritto ecclesiastico assumono rilevanza soprattutto l’art. 9, CEDU, co. 1 (affermazione della libertà piena ed illimitata di religione, pensiero e coscienza (cd. libertà di credo, freedom to belife); co. 2: limitazione all’esercizio della libertà di religione (cd. freedom to act), solo per ragioni di pubblica sicurezza, protezione dell’ordine, salute pubblica e tutela diritti e delle libertà altrui);
  • Diritto europeo: alcune fonti ecclesiastiche si rinvengono anche ne diritto di derivazione europea, sebbene l’UE non abbia una specifica competenza in materia religiosa. Tra queste assume particolare rilevanza la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (cd Carta di Nizza), che riconosce ed afferma anche nell’ambito dell’UE la libertà religiosa e l’art. 17, TFUE (riconosce del ruolo pubblico delle chiese e della loro libertà istituzionale; protegge i regimi normativi nazionali delle confessioni religiose)^2. (^1) L’art. 13 del Concordato prevede espressamente che le norme non ricomprese nel nuovo Concordato devono essere considerate abolite. (^2) Differenza tra il diritto internazionale (es.: CEDU) e diritto europeo in caso di conflitto con le norme interne: mentre il diritto europeo è direttamente applicativo nell’ordinamento italiano, essendo parte dello stesso ordinamento per effetto dei trattati, è assistito dal potere di disapplicazione. Il diritto internazionale in contrasto

rappresentanza). La mancanza di una definizione, così come il ricorso all’espressione confessione religiosa invece che a quello di religione, sono frutto di una scelta legislativa, data dalla difficoltà di individuare elementi comuni tra le varie confessioni e quindi di elaborare una definizione unitaria con conseguente volontà di non escludere nessuna confessione dalla definizione  problema di individuazione dei caratteri distintivi della confessione religiosa, dal momento che da tale connotazione l’ordinamento fa derivare delle conseguenze giuridiche  in mancanza di una definizione normativa, il problema è stato risolto in via dottrinale e giurisprudenziale, attraverso diverse teorie e l’individuazione di diversi criteri: quantitativo (in base agli appartenenti alla confessione), sociologico (in base alla percezione condivisa della confessione), storico (in base alla percezione tradizionale); anche criterio dell’autoreferenzialità (confessione religiosa quei gruppi che si identificano come tali  problematica: vi è comunque la necessità di un controllo da parte dell’ordinamento per la concessione dei benefici connessi alla caratteristica confessionale). Il criterio maggiormente accolto è basato sull’aspetto progettuale del gruppo: vengono definite confessioni religiose le “ comuntà stabili, dotate o meno di organizzazione e normazione propria, e di un’originale concezione del mondo, basate sull’esistenza di un essere trascendente in rapporto con gli uomini e sulla ricerca del divino nell’immanenza ”  presenta comunque dei limiti: si attaglia perfettamente alle religioni tradizionali, ma risulta più problematica con le religioni di nuova emersione, caratterizzate da una scarsa presenza di elementi divini  definizione giurisprudenziale: anche la giurisprudenza non è stata in grado di dare una definizione univoca di “confessione religiosa”, limitandosi ad individuare degli indici per assegnare la qualifica di confessione religiosa (la stipulazione di un’intesa, eventuali precedenti riconoscimenti pubblici, uno statuto che esprima i caratteri dell’organizzazione, la comune considerazione); è stato anche ribadito il generico riferimento a quei criteri che nell’esperienza giuridica vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali  in concreto, il problema della definizione della confessione religiosa rimane aperto con la conseguenza che alcune organizzazioni “religiose” non riescono ad avviare il processo di stipula dell’intesa con lo stato, rimanendo escluse da quei vantaggi che vengono garantiti attraverso lo strumento. ISLAM  fino ad ora non si è riusciti ad avviare il processo di stipula dell’intesa, soprattutto per la difficoltà di individuare un soggetto univoco rappresentativo della confessione religiosa (presenza di numerose associazioni, rappresentativi di altrettante correnti)  impossibilità di addivenire ad un’intesa che regolasse alcuni aspetti fondamentali del fenomeno religioso (es.: diritto alla pratica rituale islamica, l’insegnamento dell’islam pubblico e privato, la tutela della libertà religiosa nelle comunità separate)  fenomeno regolato ancora ampliamente a livello locale o addirittura tra privati, con notevoli conseguenze sull’integrazione della comunità religiosa (es.: osservazione del venerdì come giorno di riposo; rispetto dei 5 momenti di preghiera quotidiana, il rispetto del periodo del ramadan, possibilità di indossare il velo nei luoghi pubblici, riconoscimento degli imam come ministri di culto)  stante le difficoltà di ricorrere allo strumento delle intese ex art. 8, Cost, il Governo fino ad ora ha avviato una serie di organismi consultivi, con il fine di favorire il dialogo con le comunità musulmane; percorso alternativo comunque non conforme con lo strumento delle intese  la direzione assunta dal Governo sembra essere quella di individuare le organizzazioni maggiormente rappresentative della confessione islamica e le più affidabili per avviare un dialogo. Attraverso questa direzione si è giunti nel 2016 all’introduzione del Consiglio per le relazioni con l’Islam italiano (ente consultivo con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine alle questioni riguardanti l’integrazione della popolazione e della cultura islamica)  adozione nel 2017 del Patto nazionale per un islam italiano: prevede la promozione di un processo di organizzazione giuridica delle associazioni islamiche in armonia con la normativa vigente in tema di libertà religiosa e l’avvio delle attività prodromiche alla conclusione di un’intesa; la formazione di imam e guide religiose che possano svolgere anche il ruolo di mediatori con la comunità. U.A.A.R (Unione Atei ed Agnostici)  hanno tentato di avviare più volte un processo di trattative per la conclusione dell’intesa con lo stato, che è sempre stato respinto dal Governo sulla base del difetto della caratteristica confessionale  questo ha dato avvio ad una lunga controversia giurisprudenziale:  Sent. TAR Lazio (sent. n. 7068/2014): il rifiuto del Governo sulla base del carattere non confessionale è coerente con il significato comune di religione (convinzione comune dell’esistenza di un ordine superiore divino) oltre con la stessa definizione fornita dall’UAAR nel suo statuto (“organizzazione filosofica non convenzionale”);  C. Cost. (sent. n. 52/2016): natura discrezionale del rifiuto del Governo di avviare le trattative; il rifiuto basato sulla ritenuta natura non confessionale dell’organizzazione non può essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

ART. 2, COST: principio dell’individualismo  affermazione del principio della prevalenza dell’individuo sullo stato e dell’obbligo dello stato di garantire la piena realizzazione della persona umana, sia a livello individuale che a livello collettivo  rilevanza indiretta anche per il fenomeno religioso. ART. 3, COST: principio di uguaglianza  introduce il principio di uguaglianza sia formale (co. 1: divieto di non discriminazione da parte del legislatore) sia sostanziale (co. 2: obbligo per lo stato di rimuovere attivamente gli ostacoli alla realizzazione dell’uguaglianza)  rilevanza indiretta anche per il fenomeno religioso: da un punto di vista formale obbliga lo stato a non introdurre disposizioni discriminatorie sul piano religioso (divieto relativo: il legislatore può prevedere un trattamento diverso basato sull’appartenenza religiosa, purché ragionevoli) e da un punto di vista sostanziale lo obbliga ad impegnarsi per eliminare quelle previsioni che potrebbero comportare una discriminazione anche sotto il profilo religioso. ART. 7, COST: tutela della libertà religiosa istituzionale; regola i rapporti tra stato italiano e chiesa cattolica:

  • Co. 1: rapporti tra stato e chiesa cattolica: introduce il principio della distinzione tra ordini  definite come due entità indipendenti e sovrane; prende atto che nello stesso territorio (quello italiano) possano coesistere due entità non solo autonome, ma anche sovrane ciascuna nella propria sfera di competenza; lo stato italiano riconosce l’autonomia e la personalità internazionale dello stato della Chiesa  da questa previsione deriva il divieto di intromissione nelle aree estranee alla propria competenza ed il divieto di alterare la struttura gerarchica della Chiesa, oltre il divieto di sindacare la dottrina e la disciplina cattolica;
  • Co. 2: richiama espressamente (unico punto in tutta la Cost.) un trattato internazionale, con il quale sono regolati i rapporti tra stato e chiesa e detta una specifica regola di modifica delle fonti. PROBLEMA DEL VALORE ATTRIBUITO AL RICHIAMO AI PATTI LATERANENSI  diverse teorie: a) Costituzionalizzazione dei Patti: attraverso il richiamo costituzionale i Patti hanno assunto un valore pari a quello delle norme costituzionali; b) Costituzionalizzazione del principio pattizio e del principio concordatario: la regolamentazione dei rapporti tra lo stato e la Chiesa assume valore costituzionale; c) “decostituzionalizzazione”: il richiamo ai Patti lateranensi non intende assumere la rilevanza di un principio costituzionale, ma deve essere considerata una norma sulle fonti, che garantisce una particolare stabilità ai Patti, assicurando anche la pace religiosa, ed una particolare modalità di modifica degli accordi ivi contenuti  teoria maggiormente condivisa, anche in base ai lavori della costituente e dalla giurisprudenza della C. Cost. (sent. n. 30/1971).  dal problema del valore costituzionale del richiamo ai Patti Lateranensi deriva anche il problema della rilevanza costituzionale dell’Accordo di Villa Madama (1984): secondo alcuni, se l’Accordo venisse considerato come un nuovo accordo sostitutivo dei Patti del 1929, si verrebbe a creare un problema di copertura costituzionale della norma, non riconducibile all’art. 7 ma tutelabile attraverso il riferimento ad altre norme (art. 10, Cost.)  la dottrina maggioritaria, tuttavia, ritiene l’Accordi di modifica del Concordato un accordo modificativo dei Patti lateranensi (come si evince anche dalla volontà espressa dalle parti nell’Accordo stesso) e quindi coperto dalla stessa garanzia costituzionale dei Patti. ART. 8, COST.: LIBERTA’ RELIGIOSA ISTITUZIONALE  regola i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose diverse da quella cattolica, riconoscendo loro il diritto di organizzarsi secondo i loro statuti. Contenuto dell’art. 8:
  • Co. 1: libertà per tutte le confessioni religiose  riconoscimento del pluralismo religioso ed obbligo di riconoscimento della medesima libertà per le diverse confessioni (lo stato può adottare disposizioni diverse tra le varie confessioni in ambiti diversi dall’accesso alla libertà religiosa, purché ragionevoli);
  • Co. 2: libertà di organizzazione per le confessioni religiose diverse da quella cattolica attraverso gli statuti, purché non contrastino con la legge italiana  affermazione del principio di libertà statutaria delle confessioni religiose acattoliche (possono decidere di darsi uno statuto, ma non sono tenute; l’unica limitazione in questo caso è l’impossibilità di accedere alle trattative con lo stato per la conclusione delle intese) e divieto di ingerenza dello stato in merito alle opzioni ideologiche delle confessioni ed all’organizzazione statutaria. Diversità con l’art. 7: mentre la Chiesa Cattolica è riconosciuta come indipendente e sovrana, le altre confessioni religiose devono sottostare, nella loro organizzazione, alle regole del diritto italiano; la diversità non è dettata dalla

LA LIBERTA’ RELIGIOSA SUL LUOGO DI LAVORO: garantire la tutela della libertà religiosa anche sul luogo di lavoro  evitare l’adozione di condotte discriminatorie sul luogo di lavoro per motivi religiosi  problematica soprattutto per quanto riguarda le cd. organizzazioni di tendenza (datori di lavoro organizzati in forma non imprenditoriale, svolgenti attività caratterizzate da una fronte impronta ideologica o religiosa): in questo caso si riscontra un’attenuazione del divieto di licenziamento discriminatori  art. 4, l. 108/1990 (l. sui licenziamenti collettivi): escludeva l’applicabilità del rimedio del reintegro sul luogo di lavoro a seguito di licenziamento dovuto a comportamenti o scelte di vita incompatibili con l’orientamento religioso o dottrinale della tendenza, sempre se si fosse trattato di attività lavorativa rispetto alla quale la tendenza del lavoratore assumeva una rilevanza specifica^6 ; in questo caso, si esclude esplicitamente la tutela reale prevista dalla reintegra ex art.18, Statuto dei lavoratori. La differenziazione del regime sanzionatorio applicabile ai licenziamenti illegittimi nelle organizzazioni di tendenza è tuttavia venuta meno con l’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015 (decreto attuativo del Jobs Act): prevede l’applicazione delle medesime tutele previste per i lavoratori ordinari.^7 ART. 20, COST.: LIBERTA’ RELIGIOSA COLLETTIVA  garanzia di autonomia e legittimità delle organizzazioni aventi fine religioso, di culto od ecclesiastico  riconoscimento della libertà di organizzazione religiosa; divieto di introdurre limitazioni legislative o particolari oneri, anche amministrativi e fiscali, per la loro costituzione  divieto per il legislatore di introdurre norme peggiorative per la condizione giuridica degli enti religiosi per il solo fatto di essere, appunto, religiosi, rispetto ad altri enti o in maniera discriminatoria tra di loro (sono legittimi, quindi, limitazioni a tutte le associazioni o istituzioni, indipendentemente dal fine o trattamenti di favore)  è, invece, possibile, per il legislatore adottare norme o discipline di favore nei riguardi degli stessi, purché non si traducano in distorsioni delle regole dell’uguaglianza e della concorrenza nei confronti delle altre organizzazioni collettive. “Carattere ecclesiastico o fine di religione o di culto”: ricomprende nel novero dei beneficiari della previsione anche le associazioni e le organizzazioni che sono in rapporto con un’organizzazione “maggiore” che attribuisce loro il carattere ecclesiastico e tutte quelle organizzazioni che hanno un fine religioso, a prescindere da tale rapporto. PRINCIPIO DI LAICITA’ DELLO STATO  lo stato italiano non può essere considerato pienamente uno stato confessionale: non è prevista una religione ufficiale di stato, ma con la Cost. è stato introdotto il principio di parità ed uguaglianza tra le religioni, espresso poi anche nell’art. 1 del Protocollo addizionale all’Accordo del 1984, che ha dichiarato non essere più in vigore il principio dei Patti lateranensi che vedeva nella religione cattolica la religione di stato  allo stesso modo non può essere pienamente definito neppure uno stato giurisdizionalista (il controllo sugli enti religiosi non è affidato interamente agli organi di stato) e neppure pienamente separatista (lo strumento pattizio tra stato e confessioni religiose comporta implicitamente l’autonomia in determinati ambiti di stato e confessioni, che, quando si sovrappongono devono essere regolamentati attraverso le intese)  stato laico: distinzione e separazione tra ordine temporale e ordine spirituale; definita come laicità “cooperativa”: non è vissuta con disinteresse dallo stato, che riconosce favore nei confronti del fenomeno religioso e delle organizzazioni confessionali; rapporto di collaborazione tra organi dello stato e organizzazioni religiose per la promozione e la tutela della libertà religiosa  ricostruzione appoggiata anche dall’interpretazione della C. Cost. (sent. 203/1989): il principio di laicità dello stato è uno dei principi sovrani dell’ordinamento, ricavabile dall’impianto costituzionale; questo non implica l’indifferenza dello stato per il fenomeno religioso ma si pone piuttosto come garanzia del pluralismo religioso. TUTELA COSTITUZIONALE DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA  la Costituzione non c’è un riferimento espresso alla tutela della libertà di coscienza ed il suo esercizio nella forma di obiezione; riconosciuto come un bene costituzionalmente rilevante dalla C. Cost., così elevato da giustificare l’esenzione da alcuni compiti o doveri nel caso questi collidano con la propria coscienza^8  motivi di (^6) È illegittimo il licenziamento dell’insegnante di ginnastica giustificato da motivi ideologici (matrimonio esclusivamente civile) perché la materia insegnata prescinde totalmente dall’insegnamento religioso e non ha alcun collegamento con la materia. (^7) La stessa disciplina sui licenziamenti per motivi religiosi nelle organizzazioni di tendenza è accolta anche dalla Corte di Strasburgo: la Corte ha stabilito, infatti, che in questi casi il diritto alla vita privata del soggetto ed il suo diritto al lavoro possono essere ridimensionati alla luce del diritto alla libertà religiosa ed alla sua espressione ex art. 9, CEDU (corretto bilanciamento); non costituisce una forma di discriminazione, qualora la differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione (^8) Riconosciuto espressamente dalla C. Cost. (sent. 334/1996), in merito alla costituzionalità della formula del giuramento decisorio. La Corte ha infatti affermato che “ gli artt. 2, 3 e 19, Cost. garantiscono la libertà di coscienza

coscienza = non qualsiasi imperativo morale, ma solo i comandamenti del foro interno riconducibili a concezioni generali alle quali può essere attribuita dal legislatore, in ragione della loro preminenza, una deroga a specifici doveri di solidarietà civile o politica  l’esercizio dell’obiezione di coscienza è comunque sorretto dal principio di tassatività e legalità: è il legislatore che prevede espressamente i casi nei quali la libertà di conoscenza può essere esercitata attraverso l’obiezione; prevista nelle ipotesi di:

  1. Obiezione di coscienza dal servizio militare (non più rilevante a seguito dell’abolizione del servizio di leva obbligatorio);
  2. Obiezione di coscienza all’aborto (art. 9, l. 194/1978): il personale medico e sanitario non è tenuto a prendere parte agli interventi per l’interruzione della gravidanza, quando sollevi obiezione di coscienza; l’obiezione deve essere resa nota entro un termine stabilito, a partire dal momento dell’assunzione, e può essere revocato in qualunque momento sia espressamente che implicitamente (prendendo parte ad interruzioni di gravidanza);
  3. Obiezione di coscienza alla procreazione medicalmente assistita (art. 16, l. 40/2004): il personale medico sanitario e di assistenza non è tenuto a prendere parte alle operazioni previste dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita, quando sollevi obiezione di coscienza; l’obiezione di coscienza esonera il personale esclusivamente dalla partecipazione alle procedure di procreazione medicalmente assistita e non dalle cure successive e precedenti l’intervento;
  4. Obiezione di coscienza per la sperimentazione animale (art. 2, l. 413/1993): i medici, i ricercatori ed il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati ed infermieristici, nonché gli studenti universitari che abbiano dichiarato la loro obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte ad operazioni, interventi, pratiche o procedure che riguardino la sperimentazione animale. Al di fuori delle ipotesi normativamente previste si ritiene che non possano assumere rilevanza altre ipotesi di obiezioni di coscienza: l’ordinamento, infatti, non riconosce la cd “libertà di vivere secondo coscienza”, ovvero la libertà di uniformare la propria esistenza ai precetti religiosi, etici, politici e sociali che discendono dalla propria fede religiosa. Ci si interroga, tuttavia, sulla possibilità di sollevare obiezioni di coscienza in particolari settori in assenza di uno specifico intervento del legislatore (es.: pillola del giorno dopo, esecuzione delle disposizioni del paziente in materia di fine vita^9 ) TUTELA PENALE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE: le confessioni religiose sono assistite dalla tutela anche di alcune fattispecie penali:  Artt. 402 – 406, c.p. (“delitti contro il sentimento religioso”)  rinominato a seguito della l. 85/2006 (“delitti contro le confessioni religiose”); abrogazione di una serie di norme (art. 402 e art. 406); sono previste come contravvenzioni sanzionate con multa: o Art. 403: l’offesa ad una confessione religiosa mediante il vilipendio di chi la professa o dei ministri di culto; o Art. 404: offesa ad una confessione religiosa attraverso il vilipendio delle cose consacrate o destinate al culto o durante cerimonie di culto. Sono invece sanzionati con la reclusione: o Art. 404, co. 2: offese ad una religione mediante la distruzione, l’imbrattamento o il danneggiamento di cose che formino oggetto di culto o siano consacrate o destinate al culto; o Art. 405: interruzione di funzioni religiose che prevedano la presenza di un ministro di culto. Altre fattispecie penali:  Art. 724 c.p: originariamente sanzionava la bestemmia  a seguito della sent. C. Cost., n. 440/1995 tutela non più contro l’offesa alla religione di stato, ma contro la divinità in genere; tutela del sentimento religioso nei confronti di tutte le religioni;  Art. 3, l. 654/1975: rilevanza penale della condotta di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio raziale o etnico, istiga a commettere o commette atti di discriminazione basati sull’odio raziale, religioso od etnico. in relazione alla libertà religiosa. Tale diritto rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta a dichiarata inviolabile dall’art. 2, Cost.”. (^9) La l. 219/2017, introduttiva delle DAT, non ha introdotto una specifica ipotesi di obiezione di coscienza: secondo la legge, infatti, il medico è un mero esecutore delle volontà liberamente ed autonomamente formate del paziente.

b. i diplomatici della SS in servizio; c. coloro che risiedono nello SCV per ragioni di servizio; d. coloro a cui viene concessa su autorizzazione del Papa (per il tramite del Presidente del governatorato); e. al coniuge ed ai figli di un cittadino che, a seguito di autorizzazione, risiedono con lui nella Città del Vaticano  i figli di cittadini vaticani ai 18 anni di età perdono la cittadinanza, ma possono acquisire la residenza. Secondo la legge dello stato vaticano residenza e cittadinanza sono distinte (la cittadinanza può essere concessa anche a chi non è residente e può essere concessa la residenza anche a chi non è cittadino). La perdita della cittadinanza (con la perdita del servizio) comporta l’acquisizione della residenza da parte di coloro che in origine erano cittadini italiani o non hanno diritto per acquistare un’altra cittadinanza. Governo: la forma di governo dello SCV è una monarchia assoluta elettiva, rappresentata dal Papa; racchiude i poteri legislativi, esecutivi e giudiziario.  Potere legislativo: esercitato ordinariamente dalla Pontificia Commissione per lo SCV, con l’assistenza del Consigliere generale e dei Consiglieri di stato;  Potere esecutivo: esercitato dal Presidente della Pontificia Commissione per lo SCV (cd “Presidente del governatorato); gestisce il cd Governatorato, apparato amministrativo che gestisce il potere esecutivo (emanare ordinanze attuative di leggi, regolamenti e disposizioni aventi forza di legge^10.  Potere giudiziario: disciplinato dalla legge n. CXIX del 1987; istituisce gli organi giudiziari: giudice unico, tribunale, corte d’appello e corte di cassazione, competenti sia in materia civile che in materia penale^11 ; le funzioni di pubblico ministero sono affidate dal Promotore di giustizia nominato dal Papa. In quanto autorità anche in materia giudiziaria il Pontefice può deferire l’istruttoria e la decisione di qualunque causa e può pronunciarsi egli stesso secondo equità ed escludendo qualsiasi reclamo superiore. In materia amministrativa è previsto il ricorso gerarchico contro l’autorità che ha emesso l’atto, precludendo il ricorso giudiziario (salva l’espressa autorizzazione del Pontefice o un ricorso di grazia per l’annullamento, la revoca o la riforma dell’atto). FONTI DEL DIRITTO DELLO SCV:

  1. ORDINAMENTO CANONICO;
  2. LEGGI & PROVVEDIMENTI NORMATIVI LEGGI ORGANICHE: insieme di 6 leggi che disciplinano gli aspetti fondamentali dello SCV  composte da: I. Legge fondamentale: disciplina l’organizzazione interna dello stato, gli organi costituzionali, le rispettive competenze; II. Fonti del diritto; III. Cittadinanza; IV. Ordinamento amministrativo; V. Ordinamento economico, commerciale e professionale; VI. Ordine pubblico;
  3. FONTI SUPPLETIVE per le materie non disciplinate dalle fonti indicate  atti e normative dello stato italian purché non contrarie ai precetti del diritto naturale e divino  in materia penale trova applicazione il codice penale del 1889 e di procedura penale del 1913^12 ; in materia civile trova applicazione il codice civile del 1912 e in materia processuale il codice processuale civile vaticano ITALIA E SCV  data la sua natura di stato enclave e il suo territorio ridotto, lo SCV ha dovuto concludere specifici accordi con lo stato italiano per garantire alcuni aspetti del funzionamento dello stato: (^10) Riformato recentemente dalla nuova legge sul Governo dello SCV n. CLXXIV, promulgata da Papa Francesco nel 2018 per garantire una maggior efficienza del Governatorato, per renderlo più adeguato alle esigenze attuali ed al servizio ecclesiale che è chiamato a svolgere ed una maggior trasparenza. (^11) In materia ecclesiastica rimangono competenti gli organi giurisdizionali della Santa Sede (Tribunale della Rota romana, Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la Penitenziera apostolica). (^12) Integrato con alcune recenti modifiche normative (legge VIII e legge IX del 2013) per adeguare l’ordinamento penale alle novità legislative, soprattutto per introdurre nell’ordinamento penale dello SCV i reati più gravi anche di rilevanza internazionale; introduzione di una forma di responsabilità penale per gli enti. Recenti modifiche sono intervenute anche nel 2010 (l. CXXVI e CXXVIII) per adeguare la repressione penale in materia di antiriciclaggio, estendendo la portata della responsabilità per gli enti a tutti gli organi della SS che svolgono un’attività finanziaria.

A. Obblighi e garanzie dello stato italiano: o Nel Trattato lateranense lo stato italiano si è impegnato a costruire alcune infrastrutture per lo SCV, per garantirgli l’accesso a servizi fondamentali (servizio approvvigionamento idrico, infrastrutture telegrafiche e telefoniche, costruzione di una linea ferroviaria e di una stazione nello SCV); o Garanzia del passaggio attraverso lo stato italiano delle merci dirette nello SCV, da qualunque porto arrivino; o Garanzia del passaggio dei cardinali, degli ambasciatori e dei messi diretti e provenienti dallo stato vaticano o Libertà di corrispondenza ed accesso; B. Cooperazione giudiziaria con lo stato italiano: l’art. 22 del Trattato Lateranense prevede che lo stato italiano provvederà alla punizione dei delitti commessi nella Città del Vaticano, a richiesta della Santa Sede^13  in questo caso l’azione penale è obbligatoria^14 ed il diritto applicato è il diritto penale italiano (diversa è l’ipotesi in cui un soggetto responsabile di reato nel territorio italiano si rifugi nello SCV; particolare ipotesi di estradizione, basata sul principio di identità; valida solo per lo stato italiano, per gli altri stati valgono le regole vaticane sull’estradizione); cooperazione giudiziaria anche per la notificazione degli atti negli specifici stati. Specifiche regole per la notifica degli atti tra gli stati: nel caso sia necessaria una notifica dallo stato italiano allo SCV, queste vengono effettuate su richiesta dell’interessato alla Procura procedente, che trasmette la richiesta di procedere al Promotore di giustizia (procedimento inverso nel caso di notifiche dallo SCV allo stato italiano); C. Regime particolare per Piazza S. Pietro : pur appartenendo formalmente allo SCV continua ad essere aperto al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane che si arresteranno ai piedi della scalinata della basilica, a meno che non siano invitate ad entrare. GARANZIE REALI (IMMOBILI COMUNI) & GARANZIE PERSONALI: lo stato italiano ha riconosciuto alcune garanzie reali e personali alla SS:

  • Garanzie reali: o Proprietà riconosciuta allo SCV su alcuni immobili espressamente previsti all’interno del Trattato (artt. 13 e 14); o Riconosciuto il privilegio dell’extraterritorialità per altri edifici benchè posti sul territorio italiano (art. 15): godono degli stessi privilegi e delle immunità previste dal diritto internazionale. Il privilegio è riconosciuto anche alle chiese fuori Roma durante il tempo in cui vi vengono celebrate funzioni non aperte al pubblico a cui partecipa il Pontefice  privilegio dell’extraterritorialità = preclusione all’esercizio di atti di autorità all’interno degli edifici adibiti a sedi diplomatiche, preclusione all’accesso non autorizzato da parte delle forze di polizia dello stato ospitante per misure coercitive o di esecuzione forzata; non deve essere intesa come se gli edifici fossero territorio straniero^15.
  • Garanzie personali: o Nei confronti del Pontefice (art. 8, Trattato): personalità sacra ed inviolabile del Pontefice  incapacità penale assoluta: il Papa non può essere imputato per qualsiasi illecito penale + paragonato quod poenam e quod delictum alla persona del Re/Presidente della Repubblica (sanzione penale per i delitti di offesa e ingiuria contro il Pontefice). o Alti funzionari ecclesiastici o funzionari della SS: esenzione dal servizio militare, dall’ufficio di giudice popolare e da qualsiasi prestazione di carattere personale; immunità da ogni impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane nei confronti degli ecclesiastici che partecipino al governo della Chies; garantito il transito per il territorio italiano ed il libero accesso allo SCV in occasione della sede vacante; esenzione da ogni tipo di imposta per i dipendenti della SS.
  • Garanzie funzionali (per garantire il corretto funzionamento ed il libero esercizio del magistero della SS): libertà di svolgere la missione pastorale; libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituali; libertà di comunicazione e corrispondenza. (^13) L’autorizzazione non è richiesta nel caso il soggetto si rifugi nello stato italiano: in questo caso la repressione spetta direttamente allo stato italiano. (^14) Eccezione alla procedura ordinaria: non è prevista una valutazione discrezionale del Ministro di giustizia. (^15) Es.: i reati commessi nelle sede vaticane sono perseguibili secondo la legge italiana, salvo la previsione particolare dell’art. 22, Trattato lateranense; i rapporti di lavoro con terze parti quando non ineriscono ad attività della SS sono sottoposti al diritto italiano; chi nasce negli edifici vaticani è cittadino italiano; la successione è regolata dalla norme di diritto italiano.

MINISTRI DI CULTO & RELIGIOSI NEL DIRITTO DELLO STATO

MINISTRI DI CULTO = espressione di sintesi, priva di qualificazione confessionale, che indica quei soggetti che si occupano della celebrazione dei riti e/o ricoprono una posizione di magistero all’interno del culto  al riconoscimento dello status di ministro di culto lo stato ricollega alcuni benefici o alcuni specifici diritti. Si distingue dagli ecclesiastici (coloro che hanno ricevuto l’ordine sacro dell’ordinamento canonico), religiosi (coloro che hanno pronunciato i voti di castità, povertà ed obbedienza in un istituto di vita consacrata). ACQUISIZIONE DELLA CARICA: divieto di ingerenza statale nelle nomine dei ministri di culto  lo stato si limita a riconoscere, con una legislazione eterogenea, alcuni diritti ai soggetti definiti come ministri di culto, ma non si inserisce nel possesso di nomina. È comunque chiamato ad accertare il possesso dello status giuridico di ministro di culto ed a verificare che svolga effettivamente attività qualificabili come “religiose”^20. Necessario atto formale di nomina da parte della confessione religiosa  esclusa la mera investitura di fatto: una parte della dottrina ritiene che, ai fini del riconoscimento dello status civile di ministro di culto, alla luce del diritto alla libertà religiosa ex art. 8, co. 2, Cost., non sarebbe necessario un provvedimento formale, ma sarebbe sufficiente lo svolgimento di funzioni riturali/magisteriali all’interno della confessione religiosa  eccessiva indeterminatezza e margine di discrezionalità: sarebbe il giudice, chiamato ad applicare le norme speciali sullo status di ministro di culto, a dover decidere la contrarietà all’ordinamento del culto e la posizione del singolo all’interno dell’organizzazione confessionale. Due diverse possibilità: a) Chiesa cattolica o ente convenzionato con lo Stato  necessaria e sufficiente l’attribuzione della carica da parte dell’ente confessionale: la rilevanza statale della qualifica di “ministro di culto” è riconosciuta automaticamente a seguito dell’attribuzione della carica da parte dell’ente confessionale (es.: chiesa cattolica, chiesa valdese, comunità ebraica); b) Ente confessionale privo di intese con lo stato  necessaria la nomina da parte dell’ente confessionale (requisito indispensabile, altrimenti non può essere riconosciuto lo status anche ai fini civili) + decreto di approvazione da parte del Min.Int.  richiesta formulata dallo stesso ministro di culto, indirizzata al Min. per il tramite della Prefettura, accompagnata dal provvedimento di nomina della confessione e dalla copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente di appartenenza del ministro (informare l’amministrazione sull’organizzazione del culto e sulle sue finalità); controllo esclusivo di regolarità formale, atto vincolato. L’acquisizione della carica di ministro di culto è necessaria solo per ottenere alcuni effetti civili degli atti compiuti dai ministri di culto, non è invece necessaria per l’esercizio delle funzioni all’interno della confessione. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI MINISTRI DI CULTO:

  • Esonero dal servizio militare diverse tipologie: i)esonero dal servizio militare ed assegnazione al servizio civile (es.: chiesa cattolica, buddismo, induismo); ii)unitamente al servizio militare, ai ministri di culto è concesso svolgere i propri compiti di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano  ridimensionato a seguito dell’abolizione del servizio di leva obbligatorio;
  • Diritto/dovere del segreto di ufficio  due ipotesi: o Riconoscimento del diritto al segreto d’ufficio di derivazione pattizia: direttamente previsto dalle convenzioni concluse tra la confessione e lo stato (es.: chiesa cattolica, buddismo, chiesa evangelica luterana); prevede che gli ecclesiastici non siano tenuti a fornire informazioni alle autorità su fatti o persone cui sono venuti a conoscenza in ragione del loro magistero (nozione ampia: qualunque informazione appresa nella propria carica, a prescindere dal compimento di attività di culto); o Norme unilateralmente previste dal legislatore  specifiche disposizioni previste per tutti i ministri di culto per la regolamentazione di specifiche ipotesi: a) Art. 200 c.p.p.: esclusione dell’obbligo di deporre nel processo penale per i ministri di culto in merito ai fatti cui sono venuti a conoscenza per ragione del loro ministero  non prevede un’esclusione generale del dovere di testimonianza, ma fornisce il diritto di astenersi o di dare informazioni incomplete senza incorrere nella sanzione penale (diritto di falsa testimonianza o favoreggiamento); potere del giudice di accertare la sussistenza del segreto d’ufficio: in questo caso è richiesto un collegamento funzionale tra i fatti (^20) Ad es., in questo senso è difficile riconoscere la carica di ministro di culto agli imam dell’Islam, proprio in ragione delle funzioni tradizionalmente svolte da questi.

richiesti e lo svolgimento del loro magistero (es.: sono escluse dalla facoltà di astenersi le dichiarazioni ricevute al di fuori del proprio ministero); b) Art. 256 cpp: eccezione all’obbligo di consegna di documenti o qualsiasi altro materiale che sia coperto dal segreto di ufficio (dichiarazione per iscritto); c) Art. 271, co. 2, cpp: divieto di utilizzazione delle intercettazioni quando hanno ad oggetto fatti conosciuti in ragione del loro ministero; d) Le stesse garanzie sono estese anche al processo civile (art. 249 cpc, richiama art. 200 cpp). Ratio: garantire la tutela del diritto alla libertà religiosa, consentendo al singolo di godere appieno dei riti previsti dalla propria confessione ed al ministro di culto di esercitare compiutamente la propria funzione. Nozione di “fatti conosciuti in ragione del proprio ministero”  tradizionalmente nozione molto ampia: ricomprende non solo i fatti di cui il ministro è venuto a conoscenza nello svolgimento di certi riti o di certe celebrazioni (es.: confessione cattolica), ma anche qualsiasi notizia di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni  sono escluse le informazioni da lui recepite in occasioni meramente private o quali comuni cittadini, amici, familiari ecc.; secondo una parte della giurisprudenza, dovrebbero essere escluse anche le informazioni avute nel corso dello svolgimento di attività sociale, non connessa con l’attività religiosa (es.: informazioni avute dal sacerdote nello svolgimento di attività di cura ed assistenza, che, pur rientrando nei compiti dell’ecclesiastico, non hanno a che vedere con l’esercizio diretto della libertà religiosa). DOVERE DEL SEGRETO DI UFFICIO: altra faccia del diritto al segreto  il ministro di culto non deve rivelare quanto da lui conosciuto in funzione del suo ministero (es.: divieto di riferire quanto appreso dal sacerdote durante la confessione, sanzionato con la scomunica e dall’art. 622 c.p.).

  • Rilevanza penale della qualifica: o Come aggravante  art. 61, n. 9 (violazione dei doveri del ministro di culto) e n. 10 (fatto commesso contro un ministro di culto); o Come elemento costitutivo del reato  art. 403 c.p (offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio al ministro di culto); art. 405 c.p. (impedimento di funzione religiosa svolta alla presenza di ministro di culto); o Particolare disciplina per i procedimenti contro ministri di culto (es.: comunicazione all’autorità ecclesiastica dei procedimenti a carico di ecclesiastici)
  • Remunerazione e previdenza: i ministri di culto ricevono dalla confessione religiosa per lo svolgimento della loro attività una remunerazione  assimilata ai redditi da lavoro dipendente ai soli fini fiscali: la confessione religiosa deve operare le ritenute IRPEF previste dalla legge ed effettuare i pagamenti previsti per i contributi previdenziali ed assistenziali^21. Tutela previdenziale dei ministri di culto, comprendente pensione di vecchiaia, pensione di invalidità e pensione ai superstiti a favore dei familiari dell’avente diritto: o Ministri di culto cattolici: garantita attraverso uno specifico fondo pensionistico istituito presso l’INPS, ad iscrizione obbligatoria; o Altre confessioni religiose: iscrizione al fondo pensione per i ministri di culto prevista come obbligatoria o facoltativa da un apposito decreto del Min.Int., emanato previo accordo con le rappresentanze delle singole confessioni, anche se non sono stati conclusi accordi.
  • Incompatibilità ed ineleggibilità: la funzione di ministro di culto è ritenuta incompatibile con lo svolgimento di alcune professioni (notaio, avvocato, giudice di pace, giudice onorario, giudice popolare); sono considerati ineleggibili per le cariche di sindaco, presidente di provincia, presidente di regione, consigliere regionale, consigliere comunale del territorio in cui svolge il proprio ufficio;
  • Rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari: pieno riconoscimento dei provvedimenti adottati dagli organi ecclesiastici da parte delle autorità statali (art. 23, Trattato Laterano)  il giudice non potrà contestare il provvedimento adottato dalle autorità religiose rispetto alle determinazioni che attengono tale ambito (principio di separazione tra la competenza religiosa e la competenza statale); il giudice statale deve solo accertare il rispetto dei principi fondamentali del ministro di culto, che gli spettano in quanto individuo e cittadino (es.: rispetto del diritto di difesa). (^21) Al di là delle finalità prettamente fiscali, l’attività lavorativa svolta per la confessione religiosa dal ministro di culto non può essere assimilata al lavoro dipendente: il lavoro svolto è finalizzato al perfezionamento spirituale ed è connesso con la missione spirituale e religiosa della confessione; non è finalizzata al conseguimento dei mezzi di sostentamento.

di una relazione consuntiva con i criteri e le modalità di corresponsione delle somme ai sacerdoti)  l’obbligo degli istituti è sostitutivo e non solidale con quello degli enti presso cui è svolta l’attività del sacerdote. REQUISITI: Sacerdoti che svolgono servizio attivo a favore della diocesi  “servizio nella diocesi”: modalità di esercizio necessarie per il diritto alla retribuzione stabilite dalla CEI: i) svolgimento dell’attività con il mandato o il consenso del vescovo; ii) servizio effettivo, deve consistere nell’attività primaria del sacerdote ed impegnarlo per la maggior parte del tempo; iii) non percepisca in altro modo proventi superiori ad una certa soglia stabilita dalla CEI  il sacerdote è tenuto a comunicare annualmente all’istituto diocesano la remunerazione che percepisce dagli enti ecclesiastici presso i quali esercita il ministero, gli stipendi eventualmente percepiti da altri soggetti pubblici nonché qualunque emolumento connesso con la sua attività ministeriale. Rilevanza giuslavoristica: considerati redditi da lavoro dipendente a fini IRPES  l’INPS provvede ad operare le eventuali trattenute a fini pensionistici ed assistenziali e le eventuali ritenute a fini fiscali.

TUTELA GIURISDIZIONALE

Sistema misto di tutela giurisdizionale (simile al sistema misto di finanziamento; diritto alla remunerazione deriva dall’incardinamento nel sistema della chiesa e produce effetti anche nell’ordinamento statale): il singolo può decidere se rivolgersi alle autorità giurisdizionali ecclesiastiche o civili per la tutela del proprio diritto alla retribuzione (una volta scelto il sistema di tutela non può essere modificato). Sistema giurisdizionale ecclesiastico: prevede innanzitutto una sistema conciliativo di risoluzione delle controversie art. 34, l. 222/1985: obbligo per la CEI di adottare procedure accelerate di risoluzione delle controversie; realizzato con il Protocollo attuativo dell’Accordo del 1985, con il quale è stato creato un organo conciliativo amministrato e gestito dalla CEI  poiché le decisioni assunte in sede dell’organo conciliativo non hanno rilevanza di sentenza (semplice accordo tra le parti), non possono essere fatti valere in sede giurisdizionale (non hanno rilevanza a fini giurisdizionali); possono avere solo rilevanza indiretta, a fini probatori (prova idonea per la costituzione di un titolo esecutivo, dimostra la sussistenza di un obbligo non rispettato dalla parte); l’ente inadempiente può anche essere citato dal sacerdote per il risarcimento danni subito dall’inadempimento dell’onere retributivo  la sentenza conclusiva del procedimento giurisdizionale ecclesiastico (Tribunale della Segnatura Apostolica), essendo un provvedimento giurisdizionale in tutti i sensi, può essere riconosciuto a fini esecutivi nell’ordinamento statale.

NORME PARTICOLARI DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEGLI ISTITUTI PER

IL SOSTENTAMENTO

SPECIFICO CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO (art. 36): per gli atti eccedenti la normale amministrazione che superino di almeno tre volte il valore-soglia stabilito dalla CEI vi è la necessità dell’approvazione della Santa Sede, previa approvazione della stessa CEI  due tipologie di atti: a) atti straordinari inferiori alla soglia stabilita dalla CEI: sufficiente l’approvazione del vescovo, previo parere favorevole della commissione affari economici della diocesi; b) atti straordinari superiori al triplo della soglia stabilita dalla CEI: approvazione del vescovo + parere positivo della Santa Sede ed approvazione della CEI. DIRITTO DI PRELAZIONE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO: lo stato, il comune, le università, la regione e la provincia (nell’ordine) godono di un diritto di prelazione nella vendita degli immobili di proprietà degli istituti superiore al valore di 774.685,35€:

  • l’istituto deve comunicare la propria volontà di vendere il bene al prefetto, comunicando tutte le condizioni di vendita (prezzo e modalità di pagamento);
  • il prefetto comunica la prossima vendita del bene ai compratori privilegiati  entro 6 mesi dalla comunicazione deve riferire all’Istituto se qualcuno degli enti pubblici è intenzionato a comprare l’immobile  in assenza di risposta l’istituto può procedere con la vendita ai compratori non privilegiati  non può vendere il bene a condizioni differenti o ad un prezzo inferiore a quello fissato per gli enti statali
  • nel caso uno dei compratori privilegiati abbia intenzione di comprare l’immobile, il prefetto comunica entro 6 mesi quale ente intenda procedere con l’acquisto per i suoi fini istituzionali  il

contratto di vendita deve essere concluso entro 2 mesi dalla comunicazione del prefetto alle condizioni comunicate originariamente dall’istituto;

  • la conclusione di un contratto di vendita senza l’invio della comunicazione al prefetto (o a condizioni diverse da quelle comunicate o ad un prezzo differente) determina la nullità della vendita e la regressione del bene nella proprietà dell’istituto.

IL FINANZIAMENTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

Diverse modalità di finanziamento: o fonti di provenienza intra-confessionale: quando le risorse economiche provengono direttamente dalla gestione del patrimonio mobiliare od immobiliare della confessione religiosa (es.: gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, sforzo imprenditoriale, sfruttamento turistico dei beni di proprietà della confessione); o fonti di provenienza extra-confessionale: quando le risorse provengono dal difuori del patrimonio della confessione; a sua volta si distingue tra entrate di provenienza pubblica ed entrate private. ENTRATE DI PROVENIENZA PRIVATA: oblazioni dei fedeli; disposizioni a favore dell’anima (disposizioni testamentarie effettuate da un soggetto a favore di una confessione religiosa). ENTRATE DI PROVENIENZA PUBBLICA: l. 222/1985: riforma organica e generale della disciplina del finanziamento delle confessioni religiose; modello unico per la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo stato; sostanziale parità tra le diverse confessioni per quanto riguarda il finanziamento. 1) OTTO PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (art. 47, co. 2, l. 222/1985): destinazione di una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della chiesa cattolica; ad oggi partecipano alla ridistribuzione delle quote dell’otto per mille tutte le confessioni religiose che hanno concluso specifiche intese con lo stato, ad eccezione della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (solo contribuzioni volontarie); sono escluse dalla contribuzione le confessioni religiose che non hanno stipulato convenzioni con lo stato e che sono regolate dalla l. 1159/1929. DISTRIBUZIONE DELLE SOMME  avviene tra i soggetti che ne hanno diritto sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi; il gettito dell’otto per mille viene ripartito tra i vari soggetti possibili (es.: se il 35% dei contribuenti esprime la scelta di destinare il proprio otto per mille alla chiesa cattolica, il 35% dell’intero gettito dell’otto per cento dell’IRPEF viene attribuito alla chiesa cattolica. Percentuale dell’otto per mille non dichiarata  art. 47, co. 3, l. 222/1985: nel caso in cui una parte dell’intero gettito dell’otto per mille IRPEF non ricada nella scelta dei contribuenti, viene ridistribuito tra i vari soggetti legittimati sulla base delle scelte espresse  a questa “ridistribuzione secondaria” non partecipano le Assemblee di Dio in Italia e la Chiesa Apostolica: nelle loro intese hanno regolamentato la contribuzione solo attraverso la ridistribuzione dell’otto per mille sulla base della quota assegnata dai contributori. SPECIFICI VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE ATTRAVERSO L’OTTO PER MILLE: a) Vincolo di destinazione: le somme ricevute attraverso la contribuzione dell’otto per mille devono essere utilizzate per spese specifiche; nello specifico:  Stato: interventi a scopo sociale ed umanitario (interventi straordinari per la fame nel mondo; assistenza a rifugiati e minori stranieri non accompagnati; conservazione e ristrutturazione di beni culturali; ristrutturazione e miglioramento degli edifici scolastici);  Chiesa cattolica: esigenze di culto della popolazione; sostentamento del clero; interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo (attività missionaria);  Alte confessioni religiose: vincoli di destinazione stabiliti all’interno delle singole convenzioni (es.:interventi sociali assistenziali, umanitari, culturali in Italia ed all’estero; sostegno al culto; realizzazione e mantenimento degli edifici di culto). b) Vincolo di rendicontazione: la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose che partecipano alla redistribuzione dell’otto per mille devono inviare un rendiconto relativo alle spese sostenute attraverso l’otto per mille + obbligo di pubblicità del rendiconto; es.: la CEI deve inviare al Min.Int. un rendiconto indicando i)i sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi; ii)la somma stabilita per il sostentamento dei sacerdoti; iii)ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento, complessivo anche delle somme destinate alla previdenza ed alla pensione dei

GLI ENTI CONFESSIONALI

ENTI CONFESSIONALI: organi o unità funzionali collegate con un’organizzazione religiosa che svolgono alcune attività nel loro interesse; pur essendo radicate nell’organizzazione religiosa, necessitano di operare anche nell’ordinamento civile, per compiere la loro missione istituzionale. FONTI: disciplinato da una serie eterogenea di fonti, quali: l’art. 20, Cost; l. 222/1985 (enti collegati con la religione cattolica); singole intese concluse dallo stato con le confessioni religiose; l. 1159/1929 sui culti ammessi; norme del c.c. che disciplinano le persone giuridiche. PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI RELIGIOSI AGLI EFFETTI CIVILI : il riconoscimento della personalità giuridica dell’ente confessionale non avviene automaticamente, ma a seguito di un apposito procedimento, a seguito del quale la personalità civile si somma e non si sostituisce a quella di diritto confessionale  a seguito del riconoscimento si viene a creare un tipo strutturalmente diverso di personalità giuridica, che viene a costituire un tertium genus (né pienamente privato né pienamente pubblico), soggetti alle norme confessionali e contemporaneamente ammessi ad una disciplina speciale rispetto a quella prevista dal codice civile. REQUISITI: a) Riconoscimento ed approvazione da parte dell’ente ecclesiastico: l’ente deve essere costituzione ovvero approvato da parte dell’autorità ecclesiastica; prova del carattere ecclesiastico dell’ente; b) Assenso dell’autorità canonica al riconoscimento civile dell’ente: la domanda di riconoscimento deve prevedere anche l’atto di assenso dell’ente ecclesiastico al riconoscimento o deve essere inoltrata dall’ente stesso  ulteriore prova della natura ecclesiastica dell’ente; c) Sede in italia: l’ente deve avere una sede nel territorio dello stato; altrimenti, opererà nel territorio dello come persona giuridica, in caso di reciprocità con lo stato nel quale si trova la sede, ma non godrà dei vantaggi dello status di ente religioso; d) Fine religioso o di culto  definito dall’art. 16, lett. a, l. 222/1985: attività dirette alla cura delle anime, al culto, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi ed all’educazione cristiana  requisito sul quale si esprime al massimo la discrezionalità dell’amministrazione coinvolta nella procedura di riconoscimento (per gli altri elementi deve fari riferimento a nozioni o ad atti delle amministrazioni ecclesiastiche); dovrà verificare che le attività concretamente svolte dell’ente abbiano carattere religioso o di culto ai sensi della legge; non deve essere la finalità esclusiva, può affiancarsi anche ad altre finalità purché quest’ultime non abbiano natura prevalente rispetto alle attività di religione o di culto. Presunzione assoluta di finalità religiose o di culto per alcune attività (art. 2, l. 222/1985): enti che fanno parte della gerarchia della Chiesa; istituti religiosi e seminari. REQUISITI SPECIALI PER DETERMINATI ENTI RELIGIOSI: previsti in aggiunta ai requisiti ordinari per determinate tipologie di enti:  Fondazioni di culto: i) adeguatezza del patrimonio per il perseguimento delle finalità della fondazione; ii) rispondere alle esigenze religiose della comunità  esclusione dal riconoscimento delle fondazioni istituite de privati senza l’intervento dell’autorità ecclesiastica (prive di personalità giuridica ai sensi del diritto canonico) e le fondazioni non autonome (insieme di beni devoluto ad una persona giuridica per il perseguimento di determinate finalità della chiesa);  Chiese (edifici): oltre ai requisiti generali, si richiede ex art. 11, l. 222/1985 che queste: i) siano dotate dei mezzi sufficienti per l’officiatura e la manutenzione; ii) siano aperte al pubblico; iii) siano aperte al libero accesso durante la celebrazione delle funzioni; iv) non siano annesse ad altro ente ecclesiastico. PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO:

  1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO L’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO del territorio nel quale si trova la sede da parte dell’autorità ecclesiastica o del rappresentante legale dell’ente  deve contenere: la denominazione dell’ente; la natura ed i suoi fini; la sede e la persona che lo rappresenta; devono essere allegati tutti i documenti necessari che attestano il possesso dei requisiti richiesti;
  2. FASE ISTRUTTORIA da parte del rappresentante di Governo: istruisce la domanda, effettua tutti i controlli necessari ed ulteriori  trasmissione della domanda alla direzione centrale per gli affari dei culti del Min. Int.;
  3. CONTROLLO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE  se si ritiene che sussistano tutte le condizioni per il riconoscimento, il Min. Int. adotta l’atto di accoglimento; originariamente era previsto anche il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, tale requisito tuttavia è stato eliminato

(l. 127/1997) e l’intervento del consiglio di stato è facoltativo e limitato ai casi di particolare complessità;

  1. REGISTRAZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE: una volta ottenuto il provvedimento di riconoscimento da parte del ministero, l’ente è tenuto a procedere con la registrazione presso il registro delle persone giuridiche come ente religioso  a seguito dell’abrogazione degli artt. 33 e 34 c.c., cui rinviava l’Accordo di revisione, la disciplina ad oggi è regolata ex artt. 3 e 4, DPR 361/2000  conseguenze della pubblicità: in mancanza di registrazione, la natura dell’ente, nonché la sua struttura o il suo funzionamento interno, non potranno essere ritenuti conoscibili da parte di terzi; gli atti conclusi in carenza di potere o in difetto di legittimazione continueranno a produrre effetti nei confronti di terzi, a meno che questi non fossero comunque a conoscenza della struttura interna dell’ente; risponderanno gli amministratori personalmente ed in solido delle obbligazioni derivanti. PROCEDURE PARTICOLARI DI RICONOSCIMENTO:  Riconoscimento per antico possesso di stato: per esplicita previsione pattizia, non devono procedere con la procedura introdotta dalla l. 121/1985 gli enti religiosi che erano già stati riconosciuti secondo la procedura originariamente prevista all’interno dei Patti Lateranensi o il cui riconoscimento era avvenuto da parte di uno Stato preunitario, non revocato;  Riconoscimento per legge: possibilità per l’ente di ottenere l’attribuzione della personalità giuridica civile a seguito di un atto legislativo (nello specifico, la CEI ha acquisito personalità giuridica a seguito dell’approvazione della l. 222/1985; comunità israelitiche italiane e tutte le confessioni dotate di intesa);  Riconoscimento abbreviato: possibilità per determinate categorie di enti del riconoscimento della personalità giuridica attraverso un procedimento abbreviato (art. 22, l. 222/1985; enti di sostentamento del clero, diocesi e parrocchie)  riconoscimento diretto con provvedimento del Min.Int. pubblicato in gazzetta entro 60 giorni dalla ricezione dei provvedimenti canonici. VICENDE SUCCESSIVE:  Modifica di enti ecclesiastici (art. 19, l. 222/1985): il mutamento del fine, della destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico acquista efficacia civile a seguito di un provvedimento del Min.Int, successivamente iscritto nel registro delle persone giuridiche;  Revoca del riconoscimento (art. 19, co. 2, l. 222/1985): la revoca della personalità giuridica dell’ente ecclesiastico può avvenire solo a seguito della perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione  procedimento inverso rispetto al riconoscimento, avviato su istanza della PA, successivamente all’audizione dell’autorità ecclesiastica, interpellata da parte del Min.Int, che comunica gli elementi da cui si evince la perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento.  Estinzione dell’ente. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ’: la procedura di registrazione e l’acquisizione del riconoscimento dell’ente ecclesiastico non comportano conseguenze sullo svolgimento delle attività, non sono sottoposte ad un’autorizzazione da parte delle autorità civili. L’ente riconosciuto può svolgere anche attività diverse da quelle strettamente inerenti al culto nel rispetto delle leggi dello stato e delle disposizioni tributarie nel momento in cui gli enti ecclesiastici vengono ad operare in settori diversi da quello del culto non viene riconosciuta alcuna specialità e sono sottoposti alle normali disposizioni dello stato. ENTI RELIGIOSI & REGIME TRIBUTARIO Art. 20, Cost.: divieto di prevedere un trattamento tributario peggiorativo rispetto a quello previsto per gli altri enti di diritto comune; art. 7, co 3, l. 121/1985: equiparazione degli enti ecclesiastici agli enti di beneficienza ai fini tributari  il divieto di discriminazione non comporta il divieto di introdurre una disciplina di favore nei confronti degli enti confessionali. Il regime fiscale maggiormente vantaggioso è applicabile solamente per le attività rientranti nella finalità religiose o di culto; le attività ordinarie invece sono sottoposte alla disciplina tradizionale. VANTAGGI FISCALI RICONOSCIUTI AGLI ENTI CONFESSIONALI:
  • Imposta sui redditi : introduzione dell’IMU con il d.l. 201/2011; il legislatore non ha introdotto una disciplina innovativa, si è limitato a regolare alcuni punti, rinviando per quanto non espressamente previsto alla disciplina precedentemente in vigore (d.lgs. 504/1992, introduttivo dell’ICI)  nel caso dell’imposta sugli immobili degli enti ecclesiastici si rinvia alla legislazione precedente; sono esentati dal pagamento dell’imposta: i. Fabbricati e pertinenze destinati in modo esclusivo all’esercizio del culto, purché compatibile con gli artt. 8 e 19, Cost. (culti religiosi contrari al buon costume e confessioni religiose in